Oggetto del Consiglio n. 485 del 24 marzo 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 485/XII - Sostegno all'attività di consorzi adibiti alla gestione delle risorse idriche destinate al consumo umano. (Interpellanza)
Interpellanza
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 217 del 2 febbraio 2004, con la quale si approvano alcune direttive regionali in materia di qualità delle acque adibite al consumo umano;
Rilevato che viene richiesta, ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001, una serie di esami di caratterizzazione delle acque, da svolgersi sulle quattro stagioni, a cura di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi;
Sottolineato che la mancata effettuazione di tali esami nei tempi previsti, di cui il primo entro il prossimo 30 aprile 2004, provocherebbe automaticamente, nelle intenzioni dell'Amministrazione, la perdita di ogni diritto di utilizzo di acqua potabile da parte dei soggetti che vantano tali diritti ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 36/1994;
Evidenziato che, fra i fornitori di acqua per consumo umano, rientrano numerosi consorzi che hanno realizzato, sostituendosi all'ente pubblico, acquedotti frazionali i quali rischiano di essere cancellati a causa dei tempi e dei costi imposti dalla campagna di analisi richiesta;
Valutato l'importante ruolo economico, sociale e culturale svolto da tali Consorzi relativamente all'autogestione comunitaria di un bene di prima necessità qual è l'acqua.
Il sottoscritto Consigliere regionale
Interpella
L'Assessore competente per conoscere
1) il numero dei Consorzi frazionali che forniscono acqua per consumo umano;
2) se tali Consorzi sono stati riuniti per essere messi al corrente dei tempi, dei costi e delle implicazioni derivanti dall'applicazione della citata deliberazione della Giunta regionale e se copia della deliberazione della Giunta regionale n. 217 del 2 febbraio 2004 è stata inviata ai Consorzi interessati;
3) in che modo si intende operare per mantenere, ove possibile, la funzione economica, sociale, culturale e di democrazia di base svolta da tali Consorzi;
4) se, ai fini di cui al punto 3, non ritiene che l'Amministrazione regionale debba, attraverso l'intervento dell'ARPA o con altre modalità, sostenere gli oneri derivanti dalla campagna di caratterizzazione richiesta dalla Deliberazione di Giunta 217/2004, posticipando altresì la prima scadenza, eccessivamente ravvicinata.
F.to: Riccarand
Président - La parole au Conseiller Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - La Giunta regionale, con deliberazione n. 217/2004, ha approvato delle direttive regionali in materia di acque destinate al consumo umano, recependo le indicazioni del decreto legislativo n. 31/2001. In particolare, con questa deliberazione è stato chiesto a tutti i fornitori di acqua per consumo umano, siano essi comuni, società private, consorzi frazionali, un accertamento sulla qualità delle acque che vengono fornite per il consumo umano, anzitutto attraverso una "campagna di caratterizzazione delle acque" - come viene definita - che comprende un'analisi di una trentina di parametri di qualità dell'acqua distribuita in 4 fasi di esami in 4 periodi diversi; il primo, entro il 30 aprile 2004, poi il 31 luglio 2004, il 31 ottobre 2004 e, l'ultimo, il 31 marzo 2005. La deliberazione afferma anche che chi non esegue gli esami secondo la tempistica che è stata indicata nella deliberazione di Giunta, perde ogni diritto di utilizzazione delle acque potabili.
Ora, noi siamo d'accordo sul fatto che si facciano gli accertamenti previsti dalla normativa statale, che ci pare opportuna per garantire la qualità delle acque fornite tramite gli acquedotti, però a noi pare ci sia un problema che non viene recepito ed evidenziato dalla deliberazione di Giunta: i tempi e i costi di questa campagna di caratterizzazione. Infatti, fra i fornitori di acqua per i consumi umani, vi sono degli enti pubblici, in particolare dei Comuni, che sono forse attrezzati per fare in tempi rapidi questi esami; vi sono, allo stesso modo, delle grosse società le quali, anche queste, non dovrebbero avere difficoltà, ma vi sono anche numerosi consorzi frazionali che attualmente gestiscono piccoli acquedotti, per i quali evidentemente invece questa campagna di caratterizzazione è complessa, sia in termini di costi che comportano queste analisi, sia in termini di tempi che sono estremamente ristretti.
Se questi consorzi non vengono sostenuti adeguatamente, rischiano di essere cancellati e di perdere i loro diritti: questo è un fatto negativo, perché andremmo a penalizzare una serie di organismi, di associazioni, di società che sono state create sul territorio, le quali hanno costruito degli acquedotti che gestiscono, in genere, anche molto bene; quindi è una perdita in termini di partecipazione di strumenti, anche di democrazia, se vogliamo!
Con la presentazione dell'interpellanza vorremmo sapere, intanto a livello di informazione, cosa è stato fatto; questi consorzi, che compongono una realtà piuttosto vasta - e vorremmo sapere esattamente anche quanti di questi consorzi frazionali che forniscono acqua per il consumo umano sono attualmente in funzione -, sono stati riuniti per essere messi al corrente di questa deliberazione della Giunta, per spiegare gli adempimenti, per far presente cosa bisognava fare? È stata fornita a tutti i consorzi copia di questa deliberazione della Giunta regionale, in modo che si rendessero conto tempestivamente di quello che devono fare e in quali tempi? È stata esaminata la possibilità - dato che abbiamo anche delle agenzie a livello regionale che fanno questi tipi di controllo (ARPA, USL, e via dicendo) - di un sostegno sui costi di questi esami da parte dei consorzi, passando attraverso l'ARPA o l'USL, visto che si tratta di esami che comportano dei costi superiori ai 1.000 euro?
Ci preoccupa soprattutto la prima scadenza indicata, quella del 30 aprile 2004, perché la deliberazione è appena stata fatta, e siccome questa campagna di caratterizzazione richiede un'organizzazione non indifferente, un lavoro notevole, questa prima scadenza del 30 aprile ci sembra rischiosa, anche perché, se non viene rispettata, determina delle conseguenze molto pesanti sui consorzi. Chiediamo di sapere se non si ritiene opportuno posticipare la suddetta prima scadenza, in modo che nessun consorzio possa essere penalizzato dai contenuti di questa deliberazione di Giunta.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.
Cerise (UV) - La nuova normativa nazionale che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano è entrata in vigore lo scorso dicembre 2003.
L'applicazione delle nuove disposizioni sulle caratteristiche di qualità e sulle modalità di controllo delle acque destinate al consumo umano interessano tutti i soggetti gestori dei servizi acquedottistici, sia pubblici che privati, e chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi - ad esempio, acquedotti consortili, frazionali e privati - o cisterne fisse o mobili.
L'erogazione di acqua fornita a terzi è pertanto soggetta a controlli interni, da effettuarsi a cura del soggetto gestore e, esterni, da effettuarsi a cura del competente servizio dell'USL della Valle d'Aosta, finalizzati a verificare non solo alla fornitura, ma anche alla captazione la qualità della risorsa idrica utilizzata, attraverso un'idonea caratterizzazione periodica analitica della stessa.
In sede di prima applicazione delle disposizioni indicate, si rende necessario avviare una campagna straordinaria di caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle risorse fornite al consumo umano che consenta di valutare l'idoneità delle risorse utilizzate, con riferimento ai nuovi parametri qualitativi, a tutela della salute delle persone, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto di piano regionale delle acque, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 3 febbraio 2003, per garantire un rifornimento idro-potabile idoneo sotto il profilo quantitativo e qualitativo, oltreché un razionale utilizzo delle risorse ed un'ottimizzazione del sistema di distribuzione e di gestione del servizio idrico. In tale ottica si ritiene pertanto necessario evidenziare che il riconoscimento del diritto di utilizzo di una risorsa per scopo potabile, che sia poi anche distribuita a terzi - viene escluso il solo uso diretto - presuppone che l'acqua abbia le caratteristiche previste dalla norma per quell'uso specifico, da dimostrarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ecco perché la direttiva individua nella caratterizzazione della risorsa una condizione necessaria per poter accedere al riconoscimento previsto dall'articolo 34 della legge n. 36/1994.
La caratterizzazione delle risorse idriche utilizzate a scopo potabile, inoltre, risulta essere necessaria anche ai fini di verificare l'idoneità delle stesse con riferimento al rilascio delle concessioni d'uso di acque pubbliche presentate dai soggetti interessati all'Assessorato regionale del territorio, ambiente e opere pubbliche, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89.
Premesso quanto sopra, con riferimento al quesito n. 1, il censimento degli acquedotti effettuato negli anni '80 in connessione con il piano di risanamento delle acque aveva individuato circa 100 consorzi frazionali che distribuivano acqua a comprensori più o meno vasti. Un dato più preciso non è disponibile perché le domande di riconoscimento del diritto di derivazione di acqua per uso potabile o genericamente domestico presentate ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 36/1994 sono 3.581 su 6.792, ma solo una ventina hanno indicato come richiedente un consorzio frazionale. Si è potuto accertare, infatti, che in molti casi la domanda è stata fatta da alcuni singoli consorzisti.
I consorzi verranno portati a conoscenza dell'iniziativa della Regione attraverso una circolare che, per il tramite dei Comuni, sarà loro notificata. Ad ogni Comune è stato anche inviato l'elenco di coloro che hanno richiesto il riconoscimento del diritto di utilizzo di una risorsa idrica. Con una comunicazione specifica dell'Assessorato è stata inoltre inviata ai Comuni la bozza della comunicazione da trasmettere ai diversi privati, quindi anche ai consorzisti. Visti i numeri delle domande, si preferisce operare tramite le strutture comunali più vicine al singolo cittadino. All'iniziativa verrà poi dato il necessario risalto sulla stampa locale, così come già fatto precedentemente per avvisare dell'esistenza dell'articolo 34 della legge n. 36/1994; il numero delle domande testimonia l'efficacia di tale forma di comunicazione.
In un'ottica di razionalizzazione, di miglioramento e di garanzia del livello qualitativo dei servizi erogati e per una maggiore economicità degli stessi, l'interconnessione delle reti e dei soggetti gestori diviene un obiettivo strategico fondamentale della politica di gestione delle risorse idriche regionali. In tale ottica le realtà in grado di garantire livelli qualitativi adeguati possono essere salvaguardate, ma tale valutazione va effettuata nell'ambito dei piani d'ambito e della riorganizzazione dei servizi idrici, ai sensi della legge regionale n. 27/1999 che i Comuni, con il BIM, hanno avviato.
La conservazione degli acquedotti frazionali, specie nella realtà più isolate, può pertanto divenire un'azione coerente con le strategie regionali in materia di servizi idrici, se vengono fornite tutte le garanzie stabilite dalla normativa e nel rispetto della stessa. La verifica va però condotta per ogni singola realtà e confrontata con i benefici derivanti da una diversa organizzazione. Tale compito va svolto, si ribadisce, dai singoli Comuni in una visione comprensoriale nell'ambito del piani di sottoambito.
Per quanto riguarda il quesito n. 4, così come specificato in premessa, vi è un obbligo, peraltro già vigente dal 1988 a seguito dell'emanazione del DPR 24 maggio 1988, n. 236, ribadito dalla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano, a carico esclusivo del soggetto che eroga acqua a terzi, di garantire il pieno rispetto dei parametri qualitativi fissati dalle norme medesime. La campagna straordinaria di caratterizzazione si rende necessaria perché la quasi totalità delle acque fornite tramite sia il sistema pubblico che quello privato acquedottistico sono utilizzate da tempo, prima dell'entrata in vigore del citato DPR n. 236/1988, e solo quelle distribuite tramite il sistema pubblico risultano caratterizzate, peraltro solo alla fase dell'erogazione e non - come prevede l'attuale normativa - in fase di captazione.
Si ribadisce che l'obbligo di assicurare la qualità dell'acqua erogata a terzi, anche in relazione alla disposizione che stabilisce che le acque di sorgente e di pozzo captate e fornite al consumo umano devono presentare le caratteristiche qualitative alla captazione e che tali caratteristiche non devono essere raggiunte tramite trattamenti, è vigente dall'entrata in vigore del citato DPR n. 236/1988. La nuova disciplina aggiorna quella precedente stabilendo che fra i controlli interni a carico del soggetto gestore devono essere assicurate, secondo le cadenze stabilite, anche la verifica periodica alla captazione della qualità delle acque distribuite. In tale ottica, e nel pieno rispetto delle competenze fissate dal decreto legislativo n. 31/2001, la campagna di caratterizzazione alla captazione non può che essere effettuata dal soggetto gestore ed i relativi oneri devono essere conteggiati nell'ambito della tariffa applicata agli utenti - articolo 13 della legge n. 36 -, così come peraltro avviene e dovrà avvenire per gli oneri riferiti ai controlli analitici interni di routine, o riferiti alle spese per l'effettuazione dei lavori e delle manutenzioni necessarie per mantenere in efficienza la rete acquedottistica.
Per quanto concerne l'utilizzo dell'ARPA per l'effettuazione delle analisi di caratterizzazione previste dalla direttiva regionale, peraltro rientranti fra i controlli interni a carico dei gestori, si precisa che l'articolo 7, comma 5, e l'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 31/2001, esclude tale possibilità, in quanto l'ARPA medesima è soggetto coinvolto nei controlli ufficiali e quindi la propria attività risulta essere incompatibile con l'attività di consulenza a favore di soggetti terzi siano essi pubblici che privati. In merito alla scadenza indicata nella direttiva per l'esecuzione della campagna completa di caratterizzazione, va precisato che, ai fini della corretta conoscenza delle caratteristiche delle risorse utilizzate, è importante che la stessa prenda in considerazione un intero anno, con una caratterizzazione analitica per stagione. In caso di impossibilità pratica ad avviare la campagna già nella presente stagione invernale, la campagna stessa si intenderà comunque conclusa al termine di un intero anno di caratterizzazione. Questa è comunque una circostanza che approfondiremo, se ci troveremo di fronte a questo tipo di contingenza.
Président - La parole au Conseiller Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Siamo parzialmente soddisfatti della risposta, nel senso che sono stati evidenziati una serie di dati rispetto alla realtà attuale e anche una serie di problemi che sono emersi. A noi sembra vi sia un problema molto evidente di informazione, perché l'Assessore dice che, ancora oggi, i consorzi devono essere avvertiti della deliberazione di Giunta… la deliberazione di Giunta è del 2 febbraio, siamo al 24 marzo; l'Assessore ha detto che vi sarà una circolare - di cui la Regione ha predisposto una bozza - che verrà inoltrata ai consorzi direttamente tramite i Comuni, ma questo è un lavoro che deve essere ancora fatto! La prima data che è stata indicata, il 30 aprile 2004, non è quindi sostenibile da parte dei consorzi.
Nella conclusione dell'Assessore mi è parso di capire che il problema è stato colto, è stato individuato e c'è la disponibilità a riflettere rispetto a questa scadenza. Noi chiediamo che si proceda rapidamente alla chiarificazione di tale aspetto, per evitare che possano insorgere delle preoccupazioni, soprattutto fra i consorzi frazionali, i quali hanno più difficoltà a reagire in tali situazioni, in modo che sappiano che il mancato rispetto di questa prima data non comporti il venir meno di un diritto.
Credo sarebbe opportuno procedere ad un'integrazione della deliberazione della Giunta regionale, in modo che non vi siano dubbi: questo ci sembra l'aspetto più importante, quindi andare a dare rapidamente un'informazione a tutti coloro che hanno avanzato tali richieste con questa campagna di caratterizzazione, un'informazione che passi attraverso la circolare indirizzata direttamente ai consorzi e, sicuramente, anche l'uso degli organi di informazione può servire in questa direzione, ma lasciare il tempo necessario ridefinendo la tempistica, in modo che non vengano penalizzate delle realtà operanti sul territorio e che possono essere estremamente utili per la corretta gestione di questi servizi.
È vero, l'Assessore dice che bisogna pensare ad una interconnessione delle reti e questo, in una scala di una certa grandezza, può essere positivo nella gestione corretta degli acquedotti, però è importante che vi sia anche un controllo da parte dei cittadini sul territorio delle loro reti. Pensiamo che il fatto di affidare a società totalmente esterne e difficilmente controllabili, che operano solo per un interesse speculativo nella gestione degli acquedotti, non sia una garanzia di progresso e di miglioramento del servizio, ma sia la premessa per un peggioramento del servizio e della qualità di acqua che viene fornita. Riteniamo che si debba fare tutto il necessario per sostenere il ruolo di questi organismi presenti sul territorio e di non penalizzarli.
Ci riserviamo di seguire l'evoluzione di questa vicenda e di verificare se la Giunta, come ci appare orientato l'Assessore, predisporrà gli atti necessari per andare a modificare una tempistica troppo stretta che era stata inserita in questa deliberazione di Giunta.
