Oggetto del Consiglio n. 334 del 5 ottobre 1977 - Verbale

OGGETTO N. 334/77 - RIAPPROVAZIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INTERVENTI PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA, DEI FIGLI, DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto:

"Riesame del disegno di legge regionale concernente: Interventi per la procreazione libera e responsabile, la tutela della salute della donna, dei figli, della coppia e della famiglia", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 19 settembre 1977, con la seguente lettera del Presidente della. Commissione di Coordinamento:

Restituisco per l'ulteriore corso l'unita copia della legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art.31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4.

Si raccomanda, peraltro, di provvedere al completamento delle strutture previste dalla legge 22. 12. 1975, n.685.

IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to: Ugo Godano

Richiama, inoltre, l'attenzione dei Consiglieri sulla seguente relazione nonché sul seguente parere della Commissione consiliare permanente per la Sanità ed Assistenza Sociale:

Il Presidente della Commissione di Coordinamento, con nota n.4224, in data 16 agosto 1977, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ha rinviato non vistato il provvedimento legislativo n.289, in data 7 luglio 1977.

I motivi del rinvio sono i seguenti:

1) l'art. 5, punto 11^, sarebbe in contrasto con la disciplina della legge statale 22.12.1975, n.685, che prevede la istituzione di appositi organismi, servizi e centri medici specializzati che devono essere finanziati mediante fondi assegnati dallo Stato in base alla predetta legge;

2) l'art. 9, secondo comma, prevederebbe l'inopportuna utilizzazione del personale tirocinante;

3) il disposto dell'art. 9, comma 7, sarebbe in contrasto con il principio di cui all'art.7, comma 3, lett. b, della legge 386/74, in quanto prevede la possibilità di non computare al personale ospedaliero, nell'ambito del limite massimo delle ore di lavoro straordinario, le ore di lavoro effettuate presso i servizi di base in eccedenza all'orario di servizio;

4) l'art. 9, comma 8, sarebbe illegittimo perché va oltre i limiti posti dall'art.19 della legge 386/19 74 circa l'utilizzo del personale degli enti mutualistici;

5) l'art. 10, comma 2, capoverso 4, prevede attività che esulerebbero dalle funzioni che debbono essere espletate dai Consultori familiari e contrasterebbero con la normativa statale;

6) l'art. 13, terzo comma, sarebbe illegittimo in quanto fa gravare oneri delle prestazioni effettuate presso i servizi dell'Ente ospedaliero sul Fondo nazionale assistenza ospedaliera

In definitiva, pertanto, quattro articoli della presente legge, il 5, 9, 10 e 13, presenterebbero motivi di illegittimità o inopportunità.

In ordine al primo punto di rinvio, in contrapposizione a quanto rilevato in sede di visto, sembra che si possano esprimere le seguenti considerazioni a chiarimento della normativa adottata:

innanzitutto è da osservare che la Regione non ha inteso attuare la normativa sulle tossicodipendenze attraverso l'attività dell'organismo consultoriale, ma semplicemente intende stabilire un principio di collegamento fra l'attività espletata dal suddetto organismo e gli interventi previsti ai sensi della legge 685/75. Tale impostazione, in particolare, risponde a due esigenze essenziali: da un lato evitare di parcellizzare gli interventi a tutela dell'infanzia e della età evolutiva, così come tradizionalmente avviene e avveniva attraverso l'azione della Regione, nell'esercizio del proprio ordinamento amministrativo, dei Comuni, dell'ONMI o di altri organismi pubblici o privati; dall'altro, in linea con l'art. 2, comma a, della legge 405/1975, per evitare che i consultori si caratterizzino come strutture isolate (sul tipo dei disciolti ambulatori ONMI) e non interdipendenti dagli altri servizi socio-sanitari.

In altre parole, al punto 11 dell'art. 5 è previsto semplicemente che l'organismo consultoriale, nell'ambito dell'attività di prevenzione, cura, riabilitazione ed assistenza sociale a favore dell'infanzia e dell'età evolutiva, deve sviluppare gli opportuni collegamenti con i servizi previsti in attuazione della legge 685/1975. Ciò in particolare è evidente ed è sottolineato dal fatto che la lotta alle tossicodipendenze riguarda l'organismo consultoriale anche in attuazione della legge 685/1975 e non in diretta attuazione della suddetta legge.

L'inciso, anche, cioè, sottolinea appunto questa volontà di estendere l'attività del consultorio in termini di collaborazione con i centri medici e di assistenza sociale previsti ai sensi della legge 685, ai fini di un quanto più possibile esteso raggiungimento delle finalità stabilite all'art. 90 della suddetta legge.

Tale volontà, peraltro, non sembra in contrasto con gli obiettivi stabiliti dalla legge 685/1975, dal perseguimento dei quali vengono categoricamente ed unicamente esclusi gli ospedali psichiatrici (art. 90, primo comma) e dalla quale, peraltro, si ricava sia un indirizzo operativo transitorio punto 2), terzo comma, art. 90, sia un principio di collegamento e di interdipendenza tra i servizi sanitari e sociali, con particolare riguardo a quelli che si occupano della famiglia, lettera a) e c) del medesimo suindicato articolo.

Né d'altra parte tale presunto contrasto sembra ricavabile dalla legge 405/1975, essendo chiaro che nel concetto di assistenza psicologica e sociale al minore rientrano tutte le problematiche adolescenziali, ivi comprese, ovviamente, le tossicomanie.

In secondo luogo, è da osservare che tale volontà ed opportunità di collegamento diviene necessità quando sul piano finanziario, ai sensi dell'art. 103 della legge 685/1975, alla Regione, per gli interventi di cui alla suddetta legge, ivi compresa quindi la costituzione dei centri medici e di assistenza sociale, vengono assegnati annualmente, in tutto, poco più di 5 milioni, esattamente, per il 1976, L. 5.157.570, con una tendenza della quota alla diminuzione. Per il 1977, infatti, si parla di circa 4 milioni e mezzo.

Da ultimo, inoltre, è da osservare che il preteso contrasto non sembra rilevabile ove si tenga conto che la Regione, in base all'art. 2 della legge 405, dovendo stabilire una normativa adeguata alle proprie necessità, ha inteso disporre per gli interventi consultoriali per la prima infanzia e l'età evolutiva un collegamento con le attività espletate da altri servizi, in considerazione anche della scarsa presenza di personale specializzato in psicologia di cui disporre.

Per tali motivi e con i chiarimenti forniti, si ritiene pertanto di dover confermare la norma di cui al punto 11 dell'art. 5.

In ordine al secondo punto di rinvio, relativo all'inopportuno utilizzo del personale tirocinante, mentre si ritiene di dover confermare il principio, in quanto sembra del tutto coerente sia con gli orientamenti relativi al tirocinio pratico ospedaliero, che con gli indirizzi della normativa CEE di cui ai DPR 13 ottobre 1975, n. 867, si ritiene invece di dover meglio chiarire la norma sul piano formale, onde evitare interpretazioni equivoche. A tal fine, pertanto, si ritiene di modificare il secondo comma, dell'art. 9, nel modo seguente:

"Può essere ammesso a svolgere attività nell'ambito dell'organismo consultoriale di cui alla presente legge, ai fini didattici e di tirocinio pratico, personale tirocinante...".

In ordine al terzo punto di rinvio, di citi all'art.9, comma 7^ relativo alla disciplina del lavoro straordinario del personale ospedaliero nei servizi di base, si osserva quanto segue:

Innanzitutto, come si evince dal comma 5^ del suddetto articolo, è da notare che l'utilizzo del personale ospedaliero si presenta come contingente ("può essere altresì utilizzato"), e va disciplinato "secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge o dagli accordi sindacali)".

Ciò premesso, in secondo luogo, tenuto conto che la norma di cui alla lettera b) dell'art. 7, della legge 386/1974, fa riferimento alla disciplina contrattuale vigente del lavoro straordinario, ove si consideri appunto l'art. 10 dell'Accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero 1974/1976, si osserva che tale articolo oltre a fissare il limite massimo annuo di ore di lavoro straordinario possibili al personale ospedaliero, prevede anche, nel contempo ed al terzo comma, il superamento di tale limite "in presenza di comprovate ed inderogabili esigenze di servizio".

Ciò detto, accertato che in base agli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40 della legge 132/1968 il limite massimo di prestazioni di lavoro straordinario non sembra in via assoluta inderogabile e tenuto conto, altresì, che ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 132/1968, tra i compiti dell'Ente ospedaliero vi è la partecipazione alla difesa attiva della salute della popolazione in coordinamento con le attività delle altre istituzioni sanitarie locali, va rilevato che mentre l'utilizzo del personale ospedaliero rientra in tale ottica, dall'altro, la sua partecipazione all'attività dei servizi di base riguarda essenzialmente prestazioni di consulenza.

Le disposizioni contrattuali cui fanno pertanto riferimento le norme della presente legge che disciplinano l'utilizzo del personale ospedaliero, sono dunque essenzialmente quelle dell'art. 74, lett. a) del suindicato Accordo nazionale.

Al riguardo, in particolare, va precisato che mentre, da un lato, tali prestazioni di consulenza, dato l'esiguo numero di specialisti presenti in sede extra ospedaliera nella Regione, diventano il più delle volte essenziali al fine di garantire un minimo di efficacia e di efficienza ai servizi di base, dall'altro va considerato altresì che tenuto conto della particolare orografia della Regione, delle sue particolarità caratteristiche e della unica sede ospedaliera presente, ad Aosta, tale consulenza non si presenta di agevole effettuazione.

Appunto in considerazione di ciò, la Regione, al comma 7^ dell'art. 9, nel quadro della normativa consultoriale, ha inteso regolamentare con proprie norme tale attività di consulenza del personale ospedaliero, facendola rientrare nell'ambito della attività di servizio e disciplinando, altresì, i casi di prestazioni di lavoro straordinario che eventualmente si rendesse necessario. In altre parole, cioè, avendo scelto la via dell'espletamento dell'attività di consulenza unicamente nell'orario di servizio, al fine di ottenere la più funzionale utilizzazione del personale ospedaliero e la migliore efficienza possibile dei servizi di base specialistici e del complesso delle strutture sanitarie, è evidente che la Regione, nella sua particolarità, si trova nella necessità di dover regolamentare altresì quei casi in cui il ricorso al lavoro straordinario per obiettive ed inderogabili ragioni di servizio diventa inevitabile.

Per quanto finora esposto, pertanto, mentre da un lato non sembra accoglibile l'obiezione della presunta violazione del principio di cui all'art. 7, comma 3^, lett. b) della legge 386/1974, dall'altro al fine di puntualizzare meglio la norma regionale, si ritiene opportuno aggiungere alla seconda alinea del comma 7, dopo la parola attività, l'inciso "di consulenza".

Pertanto il comma 7^ dell'art. 9 è così modificato:

"Il personale dell'Ente ospedaliero regionale che opera presso i servizi di base deve prestare la propria attività di consulenza entro l'orario di servizio...".

In ordine al quarto punto di rinvio, per cui sarebbe illegittimo l'impiego del personale degli enti mutualistici ai fini consultoriali, in contrapposizione a quanto rilevato in sede di visto, si esprimono le seguenti considerazioni.

Premesso che la Regione ha inteso caratterizzare l'istituzione dei consultori anche in termini di opportunità per l'avvio di una razionalizzazione di tutto l'apparato di assistenza socio-sanitaria esistente a livello locale, considerando altresì che tale orientamento si ricava anche all'art. 2 della legge 405/75, in quanto il consultorio è definito come "organismo operativo dell'unità sanitaria locale", è evidente che dalla costituzione di tale organismo non poteva essere lasciato estraneo il personale degli enti mutualistici il quale rappresenta il naturale operatore del servizio sanitario nazionale allorché verrà istituito. Non sembra possibile, cioè, prevedere la istituzione di un servizio orientato verso la riforma sanitaria e nello stesso tempo isolarlo sotto il profilo del personale da gran parte della organizzazione delle strutture sanitarie e socio-assistenziali esistenti. Se cioè, in altre parole, il consultorio si caratterizza come strumento di avvio per una ricomposizione dei settori dell'assistenza sanitaria e sociale di base, non sembra possibile per conseguenza, escludere da tale processo di riordino quel personale degli enti mutualistici che nelle strutture socio-sanitarie di base necessariamente dovrà confluire.

Ciò premesso, d'altra parte, è da notare che per quanto riguarda l'utilizzo del personale degli enti mutualistici, la situazione giuridico-istituzionale dal 1974 ad oggi si è evoluta, per cui dall'impiego limitato di cui alla norma dell'art. 19 della legge 386/1974 si è passati alla norma dell'art. 6 della legge 349/1977, il quale, al primo comma, dispone che le Regioni, per l'attuazione delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera devono avvalersi di personale degli Enti mutualistici soppressi.

Orbene, ove si tenga conto degli obiettivi e dei contenuti inseriti nella legge 405, dei caratteri che in considerazione delle condizioni socio-culturali ed igienico-sanitarie la Regione ha inteso dare all'attuazione della suddetta legge, nonché del fatto che con l'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977, n. 349, la Regione a decorrere dal 1^ luglio è titolare delle funzioni concernenti l'assistenza sanitaria già erogata in regime mutualistico, sembra di poter affermare la insussistenza della pretesa violazione dei limiti posti dall'art. 19 della legge 386 circa l'utilizzo del personale degli Enti mutualistici. Sembra evidente, cioè, che in una situazione di pre-riforma quale quella attuale, la Regione oltre a dover avvalersi del personale degli enti mutualistici, possa disporne l'impiego nei diversi servizi e presidi come appunto previsto ai sensi dell'art.6, secondo comma, della legge 349/1977.

In ordine al quinto punto di rinvio, concernente il preteso eccesso di funzioni ed il contrasto con la normativa statale della disposizione di cui al 4^ capoverso, comma secondo, dell'art. 10, si osserva in contrapposizione, quanto segue:

Quanto al fatto che l'attività promozionale diretta a realizzare la piena parità tra i cittadini, uomini e donne, ed il pieno sviluppo della personalità dell'individuo esulerebbe dai compiti del consultorio, è da osservare che nello stesso concetto di maternità e paternità responsabile, di assistenza psicologica e sociale per i problemi della coppia e della famiglia, di tutela della salute della donna, tenuto conto del contesto sociale, politico e culturale, locale e nazionale, in citi viene ad inserirsi il consultorio, è insita l'esigenza di tale attività. Basti pensare al rapporto uomo-donna nei confronti dei problemi della sessualità, ai problemi della pianificazione familiare, ai rapporti della coppia con la società, al problema del valore sociale della maternità, per rendersi conto che i consultori familiari quali destinatari di tali problematiche non possono esimersi dal trattare tali problemi nel più vasto contenuto delle problematiche connesse ai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32 e 37 della Costituzione. Ove ciò non fosse possibile, infatti, si arriverebbe ad un drastico ridimensionamento delle funzioni del consultorio, il quale si caratterizzerebbe più come struttura isolata e tipicamente ambulatoriale che non come struttura diretta interagente con la realtà socio-culturale della popolazione ed aperta ai problemi di tipo socio-sanitario, psicopedagogico e politico-sociale.

D'altra parte, è da considerare inoltre che la stessa legge 405, di fatto, rientra in un quadro normativo che sotto la spinta di una nuova coscienza civile ha profondamente mutato la legislazione italiana riguardante la famiglia e la condizione della donna, sancendo la possibilità di scioglimento del vincolo matrimoniale, la legittimità della diffusione dei mezzi anticoncezionali, la parità dei diritti tra i coniugi, ecc.

Quanto al preteso contrasto dell'esercizio di tale attività con le disposizioni della normativa statale, va osservato clic la promozione delle iniziative e delle attività in questione si colloca nel quadro della gestione democratica e popolare del servizio e si pone in termini di collaborazione o, più esattamente, di strumento operativo di quelle forze sociali, culturali e politiche che del consultorio hanno la responsabilità gestionale. Non si ravvede, pertanto, nessuna forma di contrasto con norme statali nell'esercizio dell'attività consultoriale che tali forze sono chiamate ad esercitare, essendo evidente che la loro azione non può porsi al di fuori dei principi e dei limiti dell'ordinamento dello Stato.

In ordine al sesto punto di rinvio, concernente gli oneri posti a carico dell'Ente ospedaliero regionale, si osserva quanto segue:

Innanzitutto va considerato che ai sensi dell'art.1 della presente legge, gli interventi previsti riguardano tutti i servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti, quindi anche l'ente ospedaliero, il quale tra i suoi compiti annovera anche, ai sensi dell'art. 2, secondo e quarto comma, tanto la partecipazione alla difesa attiva della salute della popolazione in coordinamento con le attività delle altre istituzioni sanitarie locali, quanto l'attività consultoriale nel quadro delle prescrizioni di piano regionale ospedaliero. Il che significa che alcune forme di intervento previste dalla presente legge possono rientrare tra i possibili oneri dell'ospedale e, quindi, nell'ambito delle spese finanziate dal fondo nazionale assistenza ospedaliera.

In secondo luogo, considerando che lo specifico utilizzo dell'ospedale è previsto dalla stessa legge 405/75, all'art. 2, ed inoltre che la presente legge, fermo restando il principio della gratuità delle prestazioni come previsto all'art. 4, secondo comma, della legge 405, ripartisce gli oneri delle prestazioni tra l'Ente da cui dipende l'organismo consultoriale ed altri enti pubblici di assistenza, a seconda delle vigenti disposizioni, sembra di poter affermare che la pretesa illegittimità del comma quarto dell'art. 13 non sussista.

Infatti, mentre da un lato appare possibile che in base all'art. 2 della legge 405/75 ed all'art. 2 della legge 132/1968 rientrino nel quadro dell'assistenza ospedaliera e, quindi, tra gli oneri a carico del FNAO, gli eventuali oneri dovuti alla partecipazione dell'ospedale alle attività consultoriali, dall'altro, a titolo cautelativo, ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della presente legge, è stabilito che gli oneri per le prestazioni richieste dall'attività consultoriale sono a carico a seconda della competenza in merito dell'Ente che le effettua. Il che vuol dire che la ripartizione degli oneri non è attuata sic et simpliciter, ma segue quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, per cui gli oneri conseguenti alla partecipazione dell'ospedale alla attività consultoriale, ove eventualmente non rientrino nelle spese di assistenza ospedaliera, vengono finanziati o attraverso i fondi della legge 405, ai sensi dell'art.20, della presente legge, o attraverso integrazione della quota FNAO spettante all'ospedale, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1975, n.52, individuandosi per "altro ente pubblico competente all'onere", la Regione.

---

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Presidenza del Consiglio regionale

Commissione consiliare permanente per la Sanità ed Assistenza Sociale

RIESAME DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 312 CONCEIZNEN1t: "IN1ERVENTI PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA, DEI FIGLI, DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA".

La Commissione consiliare permanente per la Sanità ed Assistenza Sociale, nella riunione in data 4 ottobre 1977, presenti il Presidente SIGGIA ed i membri MAPPELLI, JORRIOZ, MONAMI, POLLICINI e TRIPODI, ha riesaminato il sopracitato disegno di legge, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 289 in data 7 luglio 1977 e rinviato non vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta il 16 agosto 1977.

Esaminata la propria precedente determinazione in data 12.9.1977;

preso atto delle controdeduzioni presentate dall'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale alle osservazioni della Commissione di Coordinamento e delle seguenti nuove proposte di emendamento al disegno di legge di cui trattasi:

- art. 5, primo comma, l'undicesimo capoverso è sostituito dal seguente: "La lotta contro le tossico-dipendenze nel quadro delle strutture previste dalla legge 22 dicembre 1975, n.685;"

- art. 9, secondo comma, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Può essere ammesso a svolgere attività nell'ambito dell'organismo consultoriale di cui alla presente legge, ai fini didattici e di tirocinio pratico, personale tirocinante che frequenti corsi per preparatori socio-sanitari, nonché l'università nelle facoltà e dipartimenti relativi alla materia in oggetto".

- comma quarto, le parole finali: "posti di organico" sono sostituite dalle seguenti: "posti in organico".

- comma sesto, primo rigo: dopo le parole "sarà scelto" sono aggiunte le parole "di regola";

- comma settimo, secondo e terzo rigo: dopo la parola "attività" sono aggiunte le seguenti: "di consulenza".

- art. 10, secondo comma, il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

"a promuovere iniziative ed attività che nel quadro degli scopi dell'art.1 della legge 29 luglio 1975, n.405, siano dirette ad assicurare la piena parità fra i cittadini ai sensi dell'art. 3 della Costituzione;"

- art. 13, comma quarto: la frase iniziale: "Tutte le prestazioni rese da enti ospedalieri" è sostituita dalla seguente: "Tutte le prestazioni rese dall'Ente Ospedaliero regionale",

LA COMMISSIONE

si esprime nel modo seguente:

POLLICINI: Dichiara di non esprimere parere sulle proposte di emendamenti ribadendo i motivi che già hanno portato il Gruppo dei Democratici Popolari ad astenersi dalla votazione in sede di approvazione del provvedimento legislativo n.289 in data 7 luglio 1977.

JORRIOZ e TRIPODI: Esprimono parere favorevole alla riapprovazione del disegno di legge n.312 con gli emendamenti proposti.

MAPPELLI: Esprime parere favorevole alla riapprovazione del disegno di legge n.312 con gli emendamenti presentati e si riserva di proporre in aula un emendamento per il completamento della lettera f) dell'art.3 con l'aggiunta delle parole finali: "nei casi consentiti dalla legge".

MOAMI e SIGGIA: Esprimono di massima parere favorevole alla riapprovazione del disegno di legge n.312 con gli emendamenti proposti, riservandosi di formulare in aula alcuni rilievi sugli emendamenti al testo originario dell'art.9.

Aosta, li 4 ottobre 1977.

---

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ comunica che nella relazione sono indicati i motivi del rinvio e le modifiche proposte agli articoli contestati dalla Commissione di Coordinamento.

Annuncia che proporrà i vari emendamenti nel corso della votazione dei singoli articoli.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato con voti favorevoli ventuno. (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventuno; astenuti i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy. Maquignaz, Pollicini, Quey).

Articolo 2

Si dà atto che l'articolo 2 è approvato con voti favorevoli ventidue (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Articolo 3

Si dà atto che all'articolo 3 è stato presentato dal Consigliere Mappelli il seguente emendamento: aggiungere alla fine della lettera f le seguenti parole: "nei casi consentiti dalla legge".

Il Consigliere POLLICINI afferma che l'emendamento del Consigliere Mappelli ripropone la stesura originale del disegno di legge presentato dalla Giunta al primo esame del Consiglio, mentre un emendamento, proposto dal Gruppo socialista ed approvato dalla maggioranza del Consiglio, ha sancito in pratica il principio dell'aborto libero.

Fa presente che il rinvio della Commissione di Coordinamento permette alla D.C. di cambiare atteggiamento e di esprimere un voto contro l'aborto libero.

Il Consigliere MAPPELLI risponde che il Gruppo democristiano aveva votato contro l'emendamento socialista ed ora, il fatto che il disegno di legge è stato rinviato non vistato, dà l'opportunità di riproporre il testo nella stesura originale presentando un appropriato emendamento.

L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI dichiara che il Gruppo socialista mantiene la sua posizione e pertanto voterà contro l'emendamento proposto dal Consigliere Mappelli.

Il Consigliere TAMONE annuncia che l'U.V. lascia ai suoi Consiglieri la libertà di votare secondo coscienza, non ritenendo questo emendamento determinante, dato che nessun medico, a suo avviso, potrà mai operare al di fuori della legge.

Il Consigliere BORDON ricorda che il Gruppo democristiano votò contro l'emendamento proposto dal Gruppo socialista, pur votando a favore del disegno di legge nel suo complesso.

Il Consigliere MONAMI dichiara che il Gruppo consiliare comunista voterà contro l'emendamento proposto dalla D.C.

Il Consigliere PARISI si dichiara favorevole all'emendamento ed annuncia che, se l'emendamento verrà approvato, potrà anche votare a favore del disegno di legge.

Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Mappelli è approvato con voti favorevoli sedici e voti contrari undici (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventisette; astenuti i Consiglieri Andrione, Clusaz, Marcoz).

Si dà atto che l'articolo così emendato è approvato con ventitré voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventitré: astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Articolo 4

Si dà atto che l'articolo 4 è approvato con ventitré voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventitré; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Articolo 5

Si dà atto che al primo comma dell'articolo 5, l'undicesimo capoverso "la lotta contro le tossico-dipendenze, anche in attuazione della legge 685, del 22.12.1975", è sostituito dal seguente "la lotta contro le tossico-dipendenze nel quadro delle strutture previste dalla legge 22 dicembre 1975, n.685" su proposta della Commissione consiliare competente.

Si dà atto che l'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventitré: astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Articoli 6, 7 e 8

Si dà atto che gli articoli 6, 7 e 8 sono approvati con voti favorevoli ventitré Consiglieri presenti: trentuno: votanti: ventitré; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Articolo 9

Si dà atto che all'articolo 9 sono stati presentati dalla Commissione competente i seguenti emendamenti:

il secondo comma "Può essere altresì utilizzato personale tirocinante che frequenti corsi per operatori socio-sanitari, nonché l'università nelle facoltà e dipartimenti relativi alla materia in oggetto" è sostituito dal seguente:

"Può essere ammesso a svolgere attività nell'ambito dell'organismo consultoriale di cui alla presente legge, ai fini didattici e di tirocinio pratico, personale tirocinante che frequenti corsi per preparatori socio-sanitari, nonché l'università nelle facoltà e dipartimenti relativi alla materia in oggetto".

nel quarto comma le parole finali: "posti di organico" sono sostituite dalle seguenti: "posti in organico".

Si dà atto che entrambi gli emendamenti sono approvati con voti favorevoli ventitré Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventitré: astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu. Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

al sesto comma, primo rigo: dopo le parole "sarà scelto" sono aggiunte le parole "di regola".

Il Consigliere MONAMI sostiene che il Gruppo comunista ritiene che queste attività debbano essere affidate d'ufficio ai medici che esercitano il tempo pieno all'interno dell'ospedale.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ comunica in risposta che spera che la direzione sanitaria dell'Ospedale di Aosta regolamenti l'orario di lavoro dei medici.

Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli diciotto e voti contrari cinque (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventitré: astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

al settimo comma, secondo e terzo rigo: dopo la parola "attività" sono aggiunte le seguenti: "di consulenza".

Il Consigliere POLLICINI riafferma il concetto già espresso in fase di discussione generale, secondo il quale l'attuale formulazione del disegno di legge costituisce una violazione di un contratto di lavoro, cosa non consentita, a parere dei Democratici Popolari, ad una legge regionale.

Fa presente che il Gruppo dei Democratici Popolari non ritiene sufficiente l'emendamento perché l'istituto della consulenza, se fatto fuori orario, dà la compartecipazione finanziaria al medico e con questa impostazione si consente al medico a tempo pieno di esercitare anche la libera professione, cosa che non dovrebbe essere autorizzata.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ comunica in risposta che l'attività di consulenza è necessaria perché gli specialisti all'Ospedale di Aosta sono pochi e senza questo tipo di attività i consultori si troverebbero privi di personale specializzato e non potrebbero funzionare.

Il Consigliere POLLICINI non concorda con la giustificazione addotta dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Jorrioz e ritiene che la proposta della Giunta che porta a violare un contratto di lavoro non possa trovare giustificazioni.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ comunica in risposta che il nuovo organico dell'Ospedale dovrebbe comportare un aumento del personale, ma sarà il Consiglio che dovrà esprimersi in merito.

Conclude ribadendo che l'emendamento si propone di risolvere la difficoltà di reperire personale specializzato.

Si dà atto che l'emendamento è approvato con ventiquattro voti favorevoli e sette contrari (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).

Si dà atto che l'articolo 9, così emendato, è approvato con ventiquattro voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventiquattro; astenuti i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Articolo 10

Si dà atto che all'articolo 10 è stato presentato, da parte della Commissione competente, il seguente emendamento:

al secondo comma il quarto capoverso: "a promuovere iniziative ed attività tese a realizzare la piena parità fra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e, in modo particolare, ad individuare e rimuovere gli ostacoli di diritto e di fatto che impediscano il pieno sviluppo della personalità dell'individuo ed il suo inserimento nella vita sociale, civile, economica e politica;"

è sostituito dal seguente: "a promuovere iniziative ed attività che nel quadro degli scopi dell'art.1 della legge 29 luglio 1975, n.405, siano dirette ad assicurare la piena parità fra i cittadini ai sensi dell'art.3 della Costituzione;".

Si dà atto che sia l'emendamento che l'articolo così emendato sono approvati con ventiquattro voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventiquattro; astenuti i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Articoli 11 e 12

Si dà atto che gli articoli 11 e 12 sono approvati con ventiquattro voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventiquattro; astenuti i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Articolo 13

Si dà atto che al quarto comma dell'articolo 13 è presentato dalla Commissione competente il seguente emendamento:

la frase iniziale: "Tutte le prestazioni rese da enti ospedalieri" è sostituita dalla seguente: "Tutte le prestazioni rese dall'Ente Ospedaliero regionale".

Si dà atto che sia l'emendamento che l'articolo 13 così emendato, sono approvati con ventiquattro voti favorevoli (Consiglieri presenti. trentuno: votanti: ventiquattro; astenuti i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21

Si dà atto che gli articoli da 14 a 21 sono approvati con ventiquattro voti favorevoli (Consiglieri presenti trentuno; votanti: ventiquattro; astenuti i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini, Quey).

Il Consigliere POLLICINI, prendendo la parola per dichiarazione di voto, fa presente che i Democratici Popolari non sono contrari, per principio, all'istituzione dei consultori familiari tanto è vero che hanno presentato una proposta di legge in materia, ma non intendono votare per un disegno di legge inadeguato.

Annuncia, quini, l'astensione del suo Gruppo dalla votazione.

Il Consigliere BORDON dichiara che, a suo giudizio, le affermazioni del Consigliere Pollicini sono false e fatte a scopo elettorale.

Precisa che la Democrazia Cristiana aveva votato a favore di questo disegno di legge, quando esso era stato presentato per la prima volta in Consiglio, perché riteneva che esso costituisse un passo avanti rispetto all'immobilismo della Giunta Dujany.

Il Consigliere MONAMI ribadisce il concetto, già espresso quando il disegno di legge in questione fu portato per la prima volta all'esame del Consiglio, che questa non è la legge ottimale.

Fa presente che il Gruppo comunista aveva presentato una proposta di legge migliore nella forma e nella sostanza che però è stata respinta dalla maggioranza.

Di fronte a questa situazione al Gruppo consiliare comunista non restava altro da fare che votare a favore del disegno di legge presentato dalla Giunta, in modo di dotare la città di Aosta di consultori.

Conclude annunciando, anche in questa occasione, il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge presentato dalla Giunta.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i ventun articoli del disegno di legge regionale in esame, modificati come da emendamenti proposti dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Jorrioz, sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Fournier e Tamone, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti: trentuno;

Consiglieri votanti: ventiquattro;

Voti favorevoli: ventuno;

Voti contrari: tre;

Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz,

Pollicini e Quey.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi per la procreazione libera e responsabile, la tutela della salute della donna, dei figli, della coppia e della famiglia".

---

Disegno di legge regionale n.312

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ....... n. ......: Interventi per la procreazione libera e responsabile, la tutela della salute della donna, dei figli, della coppia e della famiglia.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

La Regione, nell'ambito dei servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti e nel quadro della loro integrazione, unificazione e riorganizzazione su base territoriale, nella prospettiva delle riforme della sanità ed assistenza, promuove e programma interventi ai fini della procreazione libera e responsabile, della tutela della salute della donna, della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, nonché della tutela sanitaria e sociale della coppia e della famiglia.

Art. 2

(Attività consultoriali)

Le finalità indicate al precedente articolo vengono perseguite attraverso il coordinato utilizzo dei servizi e delle strutture sanitarie e socio-assistenziali esistenti nel territorio ed il loro riordino anche in funzione consultoriale, garantendo in modo specifico l'attuazione dei seguenti interventi promozionali, di consulenza ed assistenza:

a) l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza preconcezionale al singolo, alla coppia ed alla famiglia per la preparazione alla procreazione libera e responsabile;

b) l'assistenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia in ordine ai problemi interpersonali, nelle loro implicazioni di carattere psicologico, sanitario e sociale, alla problematica minorile ed in particolare agli affidamenti preadottivi ed alla adozione;

c) l'assistenza psicologica e sociale ai minori in relazione ai servizi integrativi e sostitutivi della famiglia, quando la stessa risulti gravemente carente o non esista;

d) l'informazione sui problemi della sessualità, la divulgazione delle informazioni sui metodi idonei a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza, sulle condizioni per il loro impiego e sulle loro implicazioni di ordine sanitario e psicologico;

e) l'assistenza medica, psicologica e sociale alla donna che si ponga il problema di interrompere la gravidanza, l'informazione sui casi in cui tale interruzione è consentita dalla legge e sui servizi idonei ad interrompere la gravidanza stessa;

f) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia o dal singolo in ordine alla procreazione libera e responsabile;

g) la prevenzione e la cura dei fattori patologici connessi alla sessualità;

h) la consulenza genetica medica per la prevenzione delle malattie ereditarie individuazione probabilistica del rischio genetico; la rilevazione delle problematiche incidenti sulle condizioni familiari e minorili.

Art. 3

(Attività per la tutela della maternità)

Ai fini della tutela della salute della maternità e del prodotto del concepimento, il complesso dei servizi socio-sanitari esistenti nel territorio assicura in maniera coordinata prestazioni domiciliari, ambulatoriali e di ricovero. di natura socio-assistenziale e sanitaria. garantendo in particolare:

a) l'educazione sanitaria individuale e collettiva relativa all'igiene ed alla dietetica della gravidanza, nonché ai più noti fattori nocivi in gravidanza per la salute della donna e del prodotto del concepimento;

b) l'informazione e l'assistenza relativa ai rapporti esistenti tra gravidanza ed ambiente domestico;

c) l'organizzazione dei corsi per la preparazione psicofisica al parto;

d) l'assistenza igienico-sanitaria e sociale alla gestante nell'ambiente di lavoro in collaborazione con il servizio di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro;

e) l'esame periodico dello stato di salute della gestante, per il controllo sull'andamento delle gravidanze normali e per l'accertamento precoce di evoluzioni patologiche;

f) l'assistenza specialistica per le gravidanze a rischio, nonché gli interventi per l'eventuale prevenzione o interruzione della gravidanza, nei casi consentiti dalla legge;

g) la diagnosi precoce delle malattie ed anomalie fetali e neonatali;

h) l'assistenza al parto secondo criteri di assistenza intensiva sia nei confronti della gestante che del neonato;

h) l'assistenza neonatale in ambiente ospedaliero, con particolare riguardo per le gravidanze ed i parti a rischio.

Art. 4

(Interventi specifici per la tutela della salute della madre e del neonato)

Nell'ambito degli interventi di cui al precedente art.3, si attua altresì la prevenzione della malattia emolitica del neonato da incompatibilità Rh (Men-Rh), attraverso la determinazione del gruppo sanguigno e del fattore Rh della gestante e del partner, la eventuale ricerca, identificazione e titolazione degli anticorpi nel siero della gestante. Tutte le donne Rh (D) negativo, entro settantadue ore dal parto di un feto Rh (D) positivo, o di un feto morto non tipizzabile o di una gravidanza ectopica o di un aborto, previo controllo sierologico che esclude la isoimmunizzazione Rh in atto e previo loro consenso scritto, sono sottoposte a trattamento profilattico mediante somministrazione di immunoglobulina umana anti-D, di cui all'art.125 del decreto ministeriale 18 luglio 1971.

Le madri sottoposte a immunoprofilassi anti-D debbono essere controllate per la ricerca di eventuali anticorpi, tra centocinquanta e centottanta giorni dal trattamento profilattico, da parte dello stesso servizio che ha effettuato il trattamento.

Le analisi diagnostiche immunoematologiche prenatali e post-natali della Men-Rh e le indagini relative alla immunoprofilassi debbono essere effettuate presso il centro trasfusionale al quale, altresì, vanno trasmessi per competenza tutti i dati relativi alle suddette analisi quando siano state eseguite presso altro servizio di analisi della Regione o dell'Ente ospedaliero regionale.

Rientra, inoltre, nell'ambito degli interventi a tutela della età neonatale, la diagnosi precoce di alcune enzimopatie ereditarie e delle minorazioni dell'udito. In particolare, ai fini della diagnosi precoce e del trattamento della fenilchetonuria, dell'istidinemia, della galattosemia, della leucinosi e dell'emocistinuria, ed altre eventuali enzimopatie ed anomalie emoglobiniche precocemente diagnosticabili e suscettibili di trattamento, tutti i nati vengono sottoposti, previo consenso dei soggetti esercenti la patria potestà, a prelievo ematico da praticarsi alla quinta giornata di vita o comunque non prima del quarto giorno dall'inizio dell'alimentazione e, in ogni caso, prima della dimissione del bambino dell'ospedale.

Art. 5

(Attività per la tutela della prima infanzia e dell'età evolutiva)

Nell'ambito dell'organizzazione e gestione unitaria e globale di tutti i servizi sanitari e socio-assistenziali, ai fini di un equilibrato sviluppo psicofisico dell'individuo nella sua realtà familiare, scolastica e lavorativa, si attuano interventi diretti ad assicurare:

- l'assistenza domiciliare alla puerpera ed al neonato;

- l'educazione sanitaria individuale e collettiva relativa all'igiene ed alla dietetica della prima infanzia, alla prevenzione degli incidenti domestici ed extradomestici, allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino nei primi anni di vita;

- il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino, con particolare riguardo agli interventi-miranti a prevenire situazioni invalidanti o condizioni individuali ed ambientali che menomino lo sviluppo della personalità o che possano dar luogo a disadattamento;

- l'assistenza socio-sanitaria presso gli asili-nido;

- la vigilanza sulle istituzioni pubbliche e privati di assistenza ai minori, ivi compresi i collegi ed altre attività minorili ad internato o seminterrato;

- la vigilanza sulle condizioni dell'attività scolastica, in collegamento anche con gli organi collegiali della scuola;

- la prevenzione delle malattie caratteristiche dell'età scolastica o il loro accertamento precoce, realizzando la necessaria continuità fra interventi preventivi, curativi e riabilitativi:

- l'esecuzione delle vaccinazioni dell'obbligo nonché, per le bambine, preferibilmente nel corso del decimo anno d'età e previo consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la vaccinazione contro la rosolia da praticarsi gratuitamente e secondo le modalità previste per le vaccinazioni dell'obbligo;

- la riabilitazione ed inserimento sociale dei soggetti in età evolutiva con minorazioni di carattere fisico, psichico e sensoriale, evitando di norma il ricorso alla istituzionalizzazione;

- l'assistenza ai minori nei casi in cui il nucleo familiare non esista o sia inadeguato, privilegiando soluzioni alternative agli istituti;

- la lotta contro le tossico-dipendenze nel quadro delle strutture previste dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

- l'assistenza alle attività sportive ed alle altre attività di tempo libero.

Art. 6

(Cartella personale, scheda ostetrica, scheda pediatrica)

Per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge ed ai fini della realizzazione di un sistema regionale automatizzato di informazione e gestione dei dati socio-sanitari, i servizi sanitari e socio-assistenziali operanti nella Regione provvedono a dotare ogni utente di una "cartella personale" contenente i dati socio-economici e sanitari e la registrazione degli interventi effettuati o richiesti nell'ambito dei servizi stessi.

In particolare, per gli interventi a tutela della maternità, dell'età neo-natale e della infanzia, ogni gestante ed ogni bambino vengono dotati di una "scheda ostetrica" e di una "scheda pediatrica".

Per i fini suddetti, la Giunta regionale definisce il modello di cartella tipo e di scheda tipo ostetrica e pediatrica, stabilisce le opportune intese con gli istituti ed enti mutuo-assistenziali gestori dei servizi socio- sanitari, determina altresì 1e direttive di compilazione ed aggiornamento nonché le modalità in ordine alla comunicazione alla Regione dei dati necessari per le rilevazioni statistiche ed epidemiologiche.

Per la tenuta e Fuso della cartella personale valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore nei riguardi delle cartelle cliniche degli ospedali.

La scheda ostetrica e la scheda pediatrica sono affidate all'utente.

Art. 7

(Riordino dei servizi ostetrico-ginecologici e pediatrici)

Ai fini del coordinato esercizio delle attività di cui alla presente legge, con particolare riguardo alla tutela della salute della donna e del bambino, i reparti ed i servizi ospedalieri ostetrico-ginecologici e pediatrici, nonché i servizi territoriali medici, ostetrici e socio-assistenziali che si occupano della tutela della salute materna ed infantile, vengono organizzati su base dipartimentale ai sensi dell'articolo 55 della Legge 18 aprile 1975, n.148 attraverso l'istituzione del "dipartimento regionale di tutela della salute della donna e di assistenza materno-infantile".

A tale scopo e per i fini suddetti, nel quadro della ristrutturazione e del riassetto dei servizi ospedalieri e della fusione operata ai sensi dell'art.6 della legge 12 febbraio 1968, n.132, le vigenti disposizioni regionali, amministrative e di legge, di classificazione, tecnico-organizzative e funzionali, relative all'ospedale maternità o istituto regionale di assistenza materna ed infantile sono abrogate. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 11 marzo 1968 n.7, relative al servizio di assistenza ai minori illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono, le cui funzioni, tuttavia, devono essere organizzate nell'ambito delle attività per la tutela della prima infanzia e dell'età evolutiva disposte ai sensi del precedente articolo 5.

L'Ente Ospedaliero Regionale, d'intesa con l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, adotta i necessari provvedimenti di riordino dei servizi igienico-organizzativi e di diagnosi e cura, ai sensi e per i fini di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 8

(Organizzazione degli interventi)

Le attività di cui alla presente legge vengono espletate nell'ambito dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari di base e dei servizi specialistici, poliambulatoriali ed ospedalieri.

I servizi di base o di primo livello espletano, in modo continuativo e facilmente accessibile, tutte le prestazioni di promozione, assistenza e consulenza di carattere generale o che non richiedano particolari competenze specialistiche.

Le prestazioni di natura specialistica non erogabili dalle strutture di base devono essere richieste e coordinate dai servizi di base e possono essere espletate attraverso tali servizi, nell'ambito della programmazione, degli interventi a tale livello stabilita, o nelle strutture poliambulatoriali ed ospedaliere, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi stabilita ai sensi del precedente articolo 7.

Le prestazioni specialistiche di tipo ostetrico-ginecologico, pediatrico e di assistenza psicologica devono, comunque, essere espletate anche a livello dei servizi di base.

Lo svolgimento delle prestazioni indicate deve essere assicurato a livello di base, da una équipe composta almeno da un medico, da un'ostetrica, da due assistenti sociali e da un infermiere professionale, coadiuvati, per le prestazioni di natura specialistica, da un ginecologo, un pediatra ed uno psicologo.

Per specifici aspetti delle problematiche trattate o su richiesta dell'utente, l'équipe può essere integrata da altri operatori esperti in discipline ritenute utili per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge.

Gli operatori, di regola, sono impiegati nell'esercizio dell'attività per l'intero orario di lavoro. Il ginecologo, il pediatra e lo psicologo, devono comunque espletare la propria attività nell'ambito dell'équipe per almeno nove ore settimanali. Nella fase di iniziale attività dell'équipe, tale termine può essere ridotto a sedici ore mensili, settimanalmente distribuite.

Tutti gli operatori, ove sia prescritto, devono essere in possesso degli specifici titoli e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 9

(Utilizzo del personale e delle strutture a livello di base)

L'espletamento delle attività di cui alla presente legge deve essere assicurato, a livello di base, attraverso l'utilizzo prioritario del medico e delle ostetriche condotti, nonché del personale degli uffici sanitari e delle altre strutture di base, sociali, psicologiche e sanitarie, esistenti sul territorio, compreso il personale e le strutture dei consultori pediatrici e materni della disciolta ONMI, adottando le necessarie misure di ristrutturazione e riqualificazione.

Può essere ammesso a svolgere attività nell'ambito dell'organismo consultoriale di cui alla presente legge, ai fini didattici e di tirocinio pratico, personale tirocinante che frequenti corsi per preparatori socio-sanitari, nonché l'università nelle facoltà e dipartimenti relativi alla materia in oggetto.

È ammesso anche l'eventuale utilizzo di personale volontario, purché in possesso degli specifici titoli e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Il personale tirocinante e il personale volontario non può essere retribuito, né può ricoprire posti in organico.

Nell'ambito dei servizi di base e per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, può essere altresì utilizzato personale dell'Ente Ospedaliero Regionale, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge o dagli accordi sindacali.

Detto personale dovrà essere scelto di regola tra quello che opera a tempo pieno. A tale scopo, la Regione, sentiti l'Ente Ospedaliero Regionale i sanitari, le loro rappresentanze e le loro organizzazioni sindacali, nell'ambito della presentazione del primo programma annuale di cui al successivo art. 18, indica le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempi pieno, in applicazione all'art. 54 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il personale dell'Ente Ospedaliero regionale che opera presso i servizi di base deve prestare la propria attività di consulenza entro l'orario di servizio. A detto personale viene riconosciuto l'eventuale trattamento economico di trasferta e di compenso per lavoro straordinario qualora le prestazioni vengano svolte oltre l'orario di ufficio. In questo caso. il numero di ore eccedenti l'orario di ufficio non viene computato ai fini del limite massimo di prestazioni straordinarie, stabilito dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 21 febbraio 1968, n. 132.

La Regione, previa intesa, anche di carattere convenzionale o con apposite direttive, promuove l'utilizzo del personale e delle strutture degli enti mutualistici o di altri enti pubblici indispensabili a garantire l'erogazione delle prestazioni di diagnosi e cure previste ai sensi della presente legge, anche indipendentemente dall'ente mutualistico di appartenenza dell'utente.

Qualora sia ritenuto opportuno, possono essere utilizzati, a mezzo di apposita convenzione o con rapporto di consulenza, medici generici, liberi professionisti ed altri operatori sanitari e sociali che presentino i requisiti necessari di esperienza e professionalità per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge.

Solo in caso di assoluta impossibilità ad espletare le attività previste dalla presente legge è consentito procedere all'assunzione di personale, per pubblico concorso, nei limiti degli organici deliberati dall'ente gestore delle attività indicate.

Art. 10

(Organismo operativo consultoriale)

Gli operatori sanitari e sociali facenti parte dell'équipe che opera a livello di base costituiscono organismo operativo consultoriale per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e contribuiscono all'avvio della riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali su base territoriale, secondo criteri di prevenzione. cura e riabilitazione.

Tale organismo, ai fini della partecipazione democratica e popolare, insieme agli utenti ed alle organizzazioni sociali e sindacali presenti nel territorio, collabora in particolare:

- all'indirizzo ed orientamento dell'organizzazione, gestione e sviluppo degli interventi previsti dalla presente legge e di tutti i servizi sanitari e socio-assistenziali relativi al territorio interessato;

- a promuovere l'informazione dei gruppi e delle comunità oltreché dei singoli, anche al fine di realizzare la formazione di una coscienza socio-sanitaria nei luoghi di lavoro, quartieri, scuole e comunità in genere;

- a promuovere incontri, dibattiti, indagini ed ogni altra iniziativa volta alla conoscenza ed alla divulgazione dei problemi connessi alle finalità previste dalla presente legge;

- a promuovere iniziative ed attività che nel quadro degli scopi dell'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n.405, siano dirette ad assicurare la piena parità fra i cittadini ai sensi dell'art. 3 della Costituzione;

- a promuovere iniziative per la soluzione dei problemi affrontati per l'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge.

Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, i Comuni o i loro Consorzi operano per il proseguimento delle finalità di cui alla presente legge promuovendo la costituzione di tale organismo e stabilendone altresì, con proprio regolamento, sentite le forze interessate di cui al precedente comma, modalità e forme di funzionamento ai sensi e per i fini di quanto previsto nella presente legge, salvaguardando comunque il pieno diritto alla partecipazione democratica popolare.

Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali la dipendenza funzionale dell'organismo operativo consultoriale à assegnata all'ente che lo ha costituito.

Art. 11

(Formazione ed aggiornamento del personale)

La Regione promuove l'attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale degli operatori che costituiscono l'organismo consultoriale di cui al precedente articolo.

A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, stabilisce un piano annuale di corsi, seminari ed altre opportune iniziative, definendone i programmi, il funzionamento e fissandone le tipologie.

L'attività di aggiornamento e di riqualificazione deve assicurare in particolare, l'acquisizione delle necessarie conoscenze interdisciplinari e delle metodologie proprie del lavoro di gruppo. La frequenza alla predetta attività è obbligatoria per gli operatori dell'organismo consultoriale.

La Regione, inoltre, in relazione a future esigenze di servizio, potrà organizzare periodicamente corsi di perfezionamento attraverso seminari ed altre iniziative.

L'organizzazione, la gestione e l'espletamento di dette attività sono svolte dall'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, d'intesa con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, il quale vi provvede avvalendosi dell'Ente Ospedaliero regionale, delle strutture della Regione preposte alla formazione professionale, nonché di esperti qualificati. A tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, promuove le opportune iniziative di riordino istituzionale ed organizzativo della Scuola Infermieri Professionali dell'Ente Ospedaliero Regionale e la riorganizzazione delle attività dirette alla formazione professionale del personale dei servizi socio-sanitari.

La partecipazione alla suddetta attività può essere aperta a tutti gli operatori sanitari e sociali che comunque operano in diretto rapporto con le strutture previste dalla presente legge.

La partecipazione deve essere altresì estesa agli utenti, con particolare riguardo alle donne.

Art. 12

(Metodologia degli interventi)

L'attività degli operatori sanitari e sociali che costituiscono l'organismo operativo consultoriale ha carattere di interdisciplinarietà ed il metodo di lavoro è quello di gruppo sottoposto a periodici momenti di verifica.

Nel rapporto utente-operatore si deve assicurare all'utente un ruolo attivo nella gestione dei problemi di carattere personale e di quelli del funzionamento dell'organismo consultoriale.

Gli operatori sanitari e sociali devono attuare la collaborazione fra gli organismi scolastici e con quelli giudiziari, in particolare con l'ufficio del giudice tutelare, con il Tribunale per i Minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nell'ambito degli organismi consultoriali pubblici e privati costituiti ai sensi della presente legge, sono tenuti al rispetto del segreto professionale.

Le prestazioni erogate dall'organismo consultoriale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge sono gratuite per i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o dimoranti in un Comune della Valle d'Aosta. I relativi oneri sono a carico dell'ente gestore di dipendenza dell'organismo consultoriale, salvo che non si tratti di prestazioni le quali, secondo le vigenti disposizioni, siano a carico di enti mutualistici o di altri enti pubblici.

Art. 13

(Erogazione delle prestazioni)

Per l'effettuazione degli esami radiologici, di laboratorio e di ogni altra ricerca strumentale, l'organismo consultoriale pubblico si avvale delle strutture dell'Ente Ospedaliero regionale o di altri enti pubblici, nonché dei presidi diagnostici degli enti mutualistici, anche indipendentemente dall'ente mutualistico di appartenenza dell'utente.

Tali prestazioni, per quanto possibile, possono essere effettuate nello stesso ambito delle strutture di base, opportunamente ristrutturate e riqualificate.

A tali fini la Regione promuove le opportune intese, anche di carattere convenzionale, o provvede con apposite direttive, per l'utilizzo delle strutture e la disponibilità del personale degli enti mutualistici o di altri enti pubblici gestori di servizi socio-sanitari.

Tutte le prestazioni rese dall'Ente Ospedaliero regionale, da laboratori e presidi specialistici di enti pubblici, su richiesta dell'organismo consultoriale costituito con la presente legge e per la realizzazione delle proprie finalità, sempre che non si tratti di prestazioni di competenza di enti mutualistici o di altri enti pubblici, sono gratuite e per esse non può essere posto alcun onere a carico dell'ente per cui opera l'organismo consultoriale.

Ai fini della prescrizione delle prestazioni di diagnosi e cura da parte dell'organismo consultoriale costituito con la presente legge, la Giunta su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, promuove l'unificazione dei moduli-ricettari attualmente in uso presso tutti gli enti e servizi pubblici di assistenza sanitaria e sociale operanti in Valle d'Aosta.

La giunta regionale stabilisce, altresì, per le prestazioni di cui al presente articolo, le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari fra Regione ed enti interessati.

Art. 14

(Prestazioni farmaceutiche)

L'onere della prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli anticoncezionali ed i farmaci per il trattamento delle forme di sterilità, nonché dei presidi, è a carico dell'ente cui compete l'assistenza sanitaria o della Regione nel caso di persone non abbienti o sprovviste di altra forma di assistenza farmaceutica o quando lo richiedano particolari situazioni di riservatezza.

La Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione di quanto indicato al precedente comma, nonché le modalità per il rilascio delle prescrizioni farmaceutiche da parte degli operatori dell'organismo consultoriale.

Art. 15

(Organismo consultoriale di istituzioni ed enti pubblici e privati)

Le istituzioni e gli enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali, senza scopi di lucro, possono istituire presidi consultoriali per l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 2, previa autorizzazione del Consiglio regionale nell'ambito del programma di cui al successivo articolo 18, sentiti il Comune o i Consorzi di Comuni interessati. L'autorizzazione è concessa nel quadro degli obiettivi e delle finalità della normativa regionale vigente in materia di rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio o ampliare strutture e presidi socio-sanitari e, comunque, purché ricorrano i seguenti requisiti:

a) che si tratti di istituzioni o enti pubblici diversi dagli enti ospedalieri e dagli enti di assistenza sanitaria;

b) che siano assicurate le prestazioni necessarie e fondamentali per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, in rapporto alle reali esigenze di servizio del territorio;

c) che sia assicurata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente per l'apertura e l'esercizio di ambulatori medici;

d) che sia assicurata la presenza minima delle figure professionali di cui al precedente articolo 8, secondo le modalità previste di espletamento delle attività;

e) che siano comunicati i nominativi e le qualifiche del personale addetto, nonché il nominativo del responsabile del presidio;

e) che sia dimostrata la disponibilità dei mezzi finanziari, propri o di bilancio, idonei a garantire il buon esercizio dell'attività ed il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n.405.

L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale e deve specificare le prestazioni che possono essere erogate.

L'autorizzazione deve essere revocata quando venga a mancare uno dei requisiti richiesti.

La Giunta regionale, tramite l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale. dispone periodici controlli sull'attività del presidio di cui al presente articolo.

Gli enti gestori delle attività di cui alla presente legge possono integrare la propria attività attraverso convenzione con i presidi consultoriali di cui al presente articolo, secondo le modalità a tal fine stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 16

(Vigilanza tecnico-sanitaria)

La vigilanza tecnico-sanitaria sull'esercizio delle attività svolte ai sensi della presente legge è esercitata dalla Regione, a mezzo dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale. A tal fine, gli enti che hanno costituito l'organismo consultoriale pubblico e ciascuna istituzione od ente autorizzato alla istituzione di presidi consultoriali trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale una relazione sulle attività svolte e sull'utilizzo delle somme impiegate ai fini della presente legge. Sulla relazione medesima gli enti suddetti promuovono il parere degli utenti e delle forze organizzate territoriali, ai sensi del precedente articolo 10.

Art. 17

(Finanziamento per le attività svolte dall'organismo consultoriale)

La Regione finanzia, nei limiti dello stanziamento di bilancio, i Comuni o i loro Consorzi, secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 18, sulla base di una documentazione dettagliata relativa alle finalità cui sarà destinato il finanziamento accompagnata da una relazione tecnico-amministrativa che abbia come oggetto:

a) la consistenza demografica, l'estensione e la situazione socio-economica del territorio nel quale opererà l'organismo consultoriale;

b) le eventuali iniziative in atto nel territorio da parte di enti pubblici e privati;

c) l'indicazione delle disponibilità di finanziamento propri;

d) la precisazione delle forme di intervento che si intendono realizzare ed i relativi oneri di gestione;

e) la composizione dell'organismo consultoriale con l'indicazione delle relative qualifiche e delle modalità di impiego;

f) l'indicazione delle strutture ed attrezzature disponibili con l'eventuale richiesta di incremento, ampliamento, riconversione o ammodernamento;

g) la regolamentazione della salvaguardia del pieno diritto alla partecipazione democratica popolare.

Ai fini del presente articolo, la Giunta regionale e le Commissioni consiliari competenti promuovono altresì apposite consultazioni con i Comuni, loro Consorzi o Comunità Montane, nonché con le organizzazioni sociali e sindacali presenti nel territorio.

Art. 18

(Programma annuale regionale)

Il Consiglio regionale, entro il 31 marzo, su proposta della Giunta regionale, provvede annualmente a redigere un programma degli interventi tecnico-finanziari per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge, ripartendo le risorse finanziarie tra gli enti gestori che hanno costituito organismi operativi consultoriali ai sensi della presente legge, tenuto conto:

a) delle caratteristiche degli interventi previsti;

b) della popolazione servita da ciascun organismo consultoriale;

c) dal tasso di natalità, di morbilità e mortalità infantile;

d) dell'incidenza degli aborti;

e) delle condizioni della viabilità e dei trasporti nonché delle carenze di strutture sanitarie e sociali.

I finanziamenti approvati dal Consiglio regionale sono erogati in una unica soluzione.

Le somme stanziate annualmente per i fini di cui alla presente legge e non impiegate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 19

(Norme transitorie)

Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, i Comuni o i loro Consorzi all'uopo costituiti, per promuovere la costituzione dell'organismo consultoriale di cui alla presente legge, secondo le forme, i principi e le modalità stabilite, possono avvalersi delle Comunità Montane di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13.

Quando la zona di servizio dell'organismo consultoriale coincida con il territorio di una comunità montana e fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, i Comuni o i loro Consorzi possono costituire l'organismo consultoriale e gestirne le attività ai sensi della presente legge avvalendosi degli organi e dei servizi della comunità montana.

In tal caso, la comunità montana opera in deroga ai principi di cui alla legge regionale 5 aprile 1973 n. 13 e costituisce organismo tecnico-funzionale del Comune o dei comuni, consorziati o associati, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Il numero degli organismi consultoriali e la loro zona di servizio sono fissati nell'ambito del programma annuale di cui al precedente articolo 18.

I Comuni di Aosta, Sarre, Jovençan, Gressan, Charvensod, Pollein e Saint-Christophe, ai sensi e per i fini di cui alla presente legge, operano d'intesa.

Per l'anno 1977, gli enti che intendono promuovere la costituzione dell'organismo consultoriale o dei presidi di cui all'articolo 15 ne fanno richiesta alla Regione ai sensi della presente legge, entro due mesi dalla sua entrata in vigore.

Il programma annuale di cui all'articolo 18 ed il relativo finanziamento vengono presentati per l'approvazione da parte del Consiglio regionale entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato al comma precedente.

Art. 20

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede annualmente:

- mediante la quota assegnata alla Regione sul fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, iscritta sul capitolo 8185 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi;

- mediante la quota assegnata alla Regione sul fondo di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, iscritta sul capitolo 8080 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi;

- mediante la quota assegnata alla Regione sul fondo di cui all'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, iscritta sul capitolo 8200 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.

La Regione può altresì disporre, con successive leggi ed a carico del bilancio regionale, stanziamenti integrativi delle quote assegnate dallo Stato sui fondi di cui alle leggi indicate nel precedente comma.

Per l'esercizio 1977, ai fini della attuazione della presente legge, la Regione provvede anche con le quote assegnate dallo Stato negli anni 1975 e 1976 sui fondi di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Art. 21

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art.31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

________