Oggetto del Consiglio n. 282 del 7 luglio 1977 - Verbale

OGGETTO N. 282/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA A LIVELLO DISTRETTUALE E REGIONALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1976, N. 47".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Organi collegiali della scuola a livello distrettuale e regionale. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

"Con il presente disegno di legge la Regione si propone di completare la disciplina di attuazione e integrazione del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, in materia di ordinamento degli organi collegiali della scuola. La competenza legislativa della Regione, oltre che fondarsi sull'art. 3, lettera g) dello Statuto, è confermata dal combinato disposto degli articoli 3 e 9 del citato D.P.R. n. 861: il primo dei quali conferisce al Consiglio scolastico regionale della Valle le funzioni normalmente suddivise fra il consiglio scolastico provinciale e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; mentre il secondo ribadisce la competenza legislativa regionale in tema di istruzione materna, elementare e media, "ivi compresa la materia degli organi collegiali della scuola."

Peraltro, la normativa generale dello Stato in tema di organi collegiali della scuola circoscrive in limiti rigorosi l'interveniente disciplina regionale di integrazione e attuazione. L'art. 8 della legge-delega 30 luglio 1973, n. 477 stabilisce, infatti, che le norme direttive riguardanti il consiglio scolastico provinciale "si osservano, in quanto applicabili, per il consiglio scolastico regionale della Valle d'Aosta". A ciò si aggiungono gli ulteriori vincoli desumibili da quel passo dell'art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1975 cit., nel quale si dispone che nell'ambito del consiglio scolastico regionale siano previsti "appositi consigli di disciplina e consigli per il contenzioso, da istituire ai sensi delle disposizioni in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, in quanto compatibili".

Fondamentalmente, quindi, la disciplina del consiglio scolastico regionale è modellata su quella del consiglio scolastico provinciale, discostandosene parzialmente perché le peculiari funzioni attribuite al consiglio scolastico regionale, derivate anche da quelle del consiglio nazionale della pubblica istruzione, non possono non incidere sulla stessa composizione del collegio.

L'art. 1 del presente disegno di legge, nel rispetto delle proporzioni stabilite per le singole componenti dall'art. 13 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, determina la composizione del consiglio scolastico regionale, contemperando l'esigenza di contenere il numero complessivo dei suoi componenti nei limiti stabiliti dal predetto art. 13 con quelle derivanti dalle peculiari funzioni conferitegli per legge.

In particolare, si rende comunque necessario assicurare una rappresentanza degli ispettori tecnici in seno al collegio, sebbene essi non facciano parte dei consigli scolastici provinciali, dal momento che il consiglio scolastico regionale esercita nei loro confronti quelle stesse funzioni disciplinari che comunemente spettano al Consiglio nazionale. Per le altre componenti si sono rispettate fedelmente le indicazioni della legge statale, e in particolare, per il personale docente, i principi di cui all'art. 13 e all'art. 21 del D.P.R. 416/1974, in materia vincolanti anche per il legislatore regionale, cui si è data applicazione anche nel successivo art. 7 della presente legge.

Inoltre, per i rappresentanti del mondo dell'economia, considerato che non si può procedere a una designazione da parte della camera di commercio, come previsto nell'art 13 del D.P.R. 416/1974, in quanto quella di Aosta è stata soppressa, com'è noto, dall'art. 11 del D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532, con devoluzioni delle relative funzioni all'Amministrazione regionale, si è ritenuto conferente con il principio stabilito dalla legge statale attribuire la proposta di designazione al Comitato di cui all'art. 13 del predetto D.L.C.P.S., composto di rappresentanti delle organizzazioni dei commercianti, industriali, agricoltori, artigiani e dei lavoratori. In modo analogo si è operato all'art. 4 del presente disegno di legge, per il rappresentante della camera di commercio nel consiglio scolastico distrettuale, di cui all'art. 11, lettera g), del D.P.R. 416/1974. Questa procedura, peraltro, in materia di ordinamento degli organi collegiali è abbastanza tipica, essendo di norma applicata per la costituzione delle commissioni elettorali, come fa fede la più recente normativa delle ordinanze ministeriali sugli organi collegiali della scuola.

Infine, i commi quinto e sesto dell'art. 1, data l'esigua consistenza dei ruoli di alcune categorie di personale, quali il personale direttivo e ispettivo tecnico, prevedono alcuni correttivi al sistema di elezione, secondo modalità, del resto, già adottate in casi consimili, sia nel D.P.R. 416/1974, sia nelle ordinanze ministeriali sulle elezioni degli organi collegiali della scuola.

Il primo comma dell'art. 2 conferisce la presidenza del consiglio scolastico regionale all'Assessore regionale alla pubblica istruzione. La deroga, rispetto alla normativa statale, si impone per un duplice ordine di considerazioni:

- il consiglio scolastico regionale esercita anche le funzioni del consiglio nazionale, che è presieduto di diritto dal Ministro della pubblica istruzione;

- l'Assessore regionale non è affatto il corrispondente dell'Assessore provinciale di cui all'art. 13, terzo comma, lettera h) del D.P.R. n. 416 del 1974, ma si trova al vertice dell'amministrazione regionale di settore; sicché non sarebbe soltanto inopportuno, ma ingiustificato inserirlo nel consiglio scolastico regionale, per poi collocarlo sul medesimo piano di tutti gli altri componenti del collegio.

L'art. 2 prevede, inoltre, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, la costituzione, nell'ambito del consiglio scolastico regionale, dei consigli di disciplina e dei consigli per il contenzioso. Per quanto concerne la struttura dei consigli di disciplina, il presente disegno di legge si limita a dare applicazione al principio posto dalla normativa statale, per cui, nei giudizi disciplinari, gli appartenenti a ciascuna categoria del personale sono giudicati da rappresentanti della categoria medesima I consigli di disciplina per il personale docente, pertanto, seguono lo schema delineato nell'art. 14 del D.P.R. 416/1974, evitando, inoltre, la dicotomia prevista dalla normativa statale fra personale docente appartenente ai ruoli provinciali e personale docente appartenente ai ruoli nazionali. L'adozione di una struttura uniforme peri consigli di disciplina in esame si fonda sulla considerazione che tutto il predetto personale è inquadrato nei ruoli regionali e sottomesso, sotto il profilo disciplinare, al medesimo organo, il consiglio scolastico regionale.

Per il personale ispettivo tecnico e direttivo il presente articolo prevede la costituzione di un unico consiglio di disciplina, articolato secondo le strutture dei corrispondenti organi in seno al consiglio nazionale della pubblica istruzione.

La normativa sui consigli per il contenzioso riproduce quella stabilita dal D.P.R. 416 per i consigli per il contenzioso del consiglio nazionale della pubblica istruzione. In particolare, data l'analogia di funzioni in materia di stato giuridico fra le sezioni del consiglio scolastico provinciale e i consigli per il contenzioso del consiglio nazionale della pubblica istruzione, si è ritenuto opportuno, per esigenze di uniformità, riportare tutta l'anzidetta materia dello stato giuridico alla competenza dei consigli per il contenzioso.

Invero, trattandosi di una stessa funzione, demandata per legge (art. 3 D.P.R. 861/1975) al medesimo organo il consiglio scolastico regionale, nei confronti di tutto il personale inquadrato nei ruoli regionali, mantenere la dicotomia esistente nella legge statale tra sezioni e consigli per il contenzioso potrebbe introdurre elementi di discriminazione fra docenti dei diversi ordini di scuola.

L'art. 3 del presente disegno di legge, nel disciplinare le funzioni del consiglio scolastico regionale, in armonia con quanto stabilito dall'art. 15 del D.P.R. 416/1974 e con le integrazioni previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, contiene una precisazione iniziale, motivata dall'esigenza di chiarire che il consiglio scolastico regionale non può rappresentare un organo di indirizzo politico, sia pure settoriale, in concorrenza con gli organi di governo della Regione.

Il secondo comma del medesimo art. 3 integra le funzioni attribuite dagli artt. 15 e 18 del D.P.R. 416/1974, in vista delle particolari ed attuali caratteristiche dell'istruzione materna, elementare e secondaria della Valle d'Aosta e alla luce della più recente normativa regionale in materia.

L'integrazione di cui alla lettera a) si limita a sviluppare uno spunto contenuto nell'art.15, lettera b), dello stesso D.P.R. n. 416/1974. L'attribuzione di cui alla lettera b) trova il suo fondamento nell'art. 40 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta. La lettera c) si fonda, invece, sull'attribuzione alla Regione del compito di stabilire le "modalità per l'accertamento della conoscenza della lingua francese", espressamente operata dall'art. 9, ultimo comma, del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, e confermata dall'art. 6, secondo comma, della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

L'art. 4 introduce gli adattamenti resi necessari per adeguare la normativa statale sui consigli scolastici distrettuali alle condizioni regionali.

L'art. 5 dispone in ordine all'assegnazione di personale per l'espletamento dei compiti inerenti al funzionamento degli organi collegiali previsti dalla presente legge. In particolare, considerata l'articolazione del consiglio scolastico regionale in numerosi organi e il complesso di funzioni ad essi demandate, si rende necessario, al fine di assicurare la dovuta funzionalità dei servizi di segreteria, istituire un secondo posto di segretario in aumento alla dotazione organica dell'ufficio legislativo, contenzioso e organi collegiali dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione.

Con l'art. 6 si propongono alcune modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, concernente gli organi collegiali a livello di circolo e d'istituto delle scuole della regione, in materia di elettorato attivo e passivo del personale docente e dei genitori. Esse sono motivate dall'esigenza di uniformarsi alla normativa statale in materia di elezioni degli organi collegiali della scuola (C.M. 5 ottobre 1976, artt. 4 e 6).

Gli artt. 7 e seguenti estendono al consiglio scolastico distrettuale e al consiglio scolastico regionale la disciplina di cui al capo II della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, integrandola per quanto non previsto dalla predetta legge con le norme del capo V del D.P.R. 416/1974.

L'art. 14 contiene norme di carattere finanziario. Le spese previste dal terzo comma dell'art. 5 del disegno di legge, quantificate in annue Lire 7.000.000, comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della Regione, graveranno sul capitolo 5925 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il corrente anno finanziario e per quelli successivi; la copertura di detta spesa è assicurata da una maggiore entrata tributaria accertata sul capitolo 105 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1977.

Le spese previste dagli artt. 8 e 12 del disegno di legge, valutate in annue Lire 4.000.000, saranno imputate al capitolo di spesa n. 6765, denominato "Spese per il funzionamento di organi collegiali nella scuola materna, elementare, secondaria (D.P.R. 31.5.1974, n. 416 e legge regionale 5.11.1976, n. 47") del bilancio regionale per l'anno 1977 e sul corrispondente capitolo degli anni successivi. La copertura della spesa di Lire 4.000.000 è assicurata dallo stanziamento di Lire 500.000.000 iscritto al predetto capitolo 6765, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 5.11.1976, n. 47, stanziamento che presenta la sufficiente disponibilità.

Con l'art. 15 del disegno di legge si apportano le necessarie variazioni al bilancio di previsione per il corrente anno.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

---

L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO illustra brevemente il disegno di legge.

Il Consigliere LANIVI annuncia l'astensione del Gruppo dei Democratici Popolari sul disegno di legge, in quanto il suo gruppo non condivide i criteri seguiti dalla Giunta nella formazione dei distretti.

Il Consigliere CHINCHERE' annuncia l'astensione del Gruppo comunista, in quanto non c'è stata, nella sua elaborazione, sufficiente consultazione delle forze sociali che devono essere maggiormente coinvolte nella gestione della scuola.

Il. Vice Presidente CHABOD, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Si dà atto che al punto p) del primo comma, così formulato:

"p) un rappresentante del mondo dell'economia, residente nella regione e non appartenente al personale della scuola, "nominato" dalla Giunta regionale su designazione del Comitato di cui all'art. 13 del D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532".

l'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

p) un rappresentante del mondo dell'economia, residente, nella Regione e non appartenente al mondo della scuola, designato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 13 del D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532.

Si dà atto che l'emendamento è approvato con voti favorevoli sedici (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: sedici; astenuti i Consiglieri Benzo, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Manganoni, Monami, Pollicini, Quey, Siggia, Tonino).

Si dà atto che l'art. 1 emendato è approvato con voti favorevoli diciassette (Consiglieri presenti: trenta; votanti: diciassette; astenuti i Consiglieri Benzo, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Manganoni, Monami, Pollicini, Quey, Siggia e Tonino).

Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati con voti favorevoli diciassette (Consiglieri presenti: trenta; votanti: diciassette; astenuti i Consiglieri Benzo, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Manganoni, Monami, Pollicini, Quey, Siggia e Tonino).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quindici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Maquignaz e Tamone, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti: trenta;

Consiglieri votanti: diciassette;

Voti favorevoli: diciassette;

Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Manganoni, Maquignaz, Monami, Pollicini, Quey, Siggia e Tonino.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Organi collegiali della scuola a livello distrettuale e regionale. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47".

---

Disegno di legge regionale n. 327

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ..............n. ........... "ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA A LIVELLO DISTRETTUALE E REGIONALE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1976, N. 47"

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta è istituito il Consiglio scolastico regionale. Esso comprende nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della Regione.

Fanno parte del consiglio scolastico regionale:

a) l'Assessore regionale alla pubblica istruzione;

b) un rappresentante del consiglio regionale, appartenente alla minoranza;

c) il Sovraintendente agli Studi;

d) tre rappresentanti dei comuni della regione, eletti dalle rappresentanze comunali dei relativi consigli distrettuali in modo da garantire la presenza di un rappresentante per ogni distretto e uno per il comune di Aosta; dei tre seggi disponibili uno è riservato alla minoranza;

e) un rappresentante degli ispettori tecnici, scelto fra il corrispondente personale di ruolo in servizio nella regione secondo le modalità di cui al penultimo comma del presente articolo;

f) quattro rappresentanti del personale direttivo di ruolo, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole materne, elementari, medie, secondarie ed artistiche dipendenti dalla Regione, in modo che sia garantita la presenza di un rappresentante per ciascun ordine di scuola;

g) 23 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole materne, elementari, medie, secondarie ed artistiche dipendenti dalla Regione. I seggi sono ripartiti con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione tra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica e in modo che sia garantita in ogni caso la presenza di almeno due docenti per ciascun ordine di scuola;

h) due rappresentanti del personale non docente di ruolo e non di ruolo, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione;

i) un rappresentante del personale dell'ufficio scolastico regionale, eletto dal personale in servizio nell'ufficio predetto;

1) un rappresentante del personale direttivo delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non regionali vigilate, comprese nella regione, designato dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione;

m) due rappresentanti del personale docente delle scuole indicate nella precedente lettera, designati dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione;

n) quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti nelle scuole dipendenti dalla Regione e nelle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non regionali vigilate, comprese nella regione, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non regionali;

o) cinque rappresentanti del mondo del lavoro, residenti nella regione e non appartenenti al personale della scuola, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano regionale i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. I seggi sono attribuiti secondo le proporzioni di cui all'art. 13, settimo comma, del D.P.R. 31/5/1974, n. 416;

p) un rappresentante del mondo dell'economia, residente nella Regione e non appartenente al mondo della scuola, designato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'art 13 del D.L.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532.

Il Consiglio scolastico regionale dura in carica tre anni scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le elezioni delle rappresentanze delle categorie di cui alle lettere f), g), h), i), n) hanno luogo con le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

Le elezioni dei rappresentanti delle componenti con un numero di elettori inferiore a cinque hanno luogo, per ciascuna componente, sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori Qualora il numero degli elettori di una singola componente sia inferiore a tre, il rappresentante cui ha diritto detta componente è scelto per sorteggio.

I componenti del consiglio scolastico regionale sono nominati con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

Art. 2

Il consiglio scolastico regionale è presieduto dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, due vicepresidenti; qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, i vicepresidenti sono eletti a maggioranza relativa dei votanti. Il presidente del consiglio scolastico regionale ne dispone la convocazione e può presiedere le sezioni di cui al decimo comma del presente articolo.

Le funzioni di segretario del consiglio scolastico regionale sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

Il consiglio scolastico regionale elegge altresì la giunta esecutiva ed i consigli di disciplina per il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali.

La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal Sovraintendente agli studi, che ne è presidente; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50% ai docenti. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico regionale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

Nell'ambito del consiglio scolastico regionale operano cinque distinti consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media, della scuola secondaria superiore ed artistica e per il personale ispettivo tecnico e direttivo. Essi hanno competenza in materia disciplinare per tutto il personale appartenente ai ruoli regionali.

I consigli di disciplina per il personale docente sono formati da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito del consiglio scolastico regionale, dalle corrispondenti categorie ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media, secondaria superiore ed artistica. Ove in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o più appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti sono designati dal consiglio scolastico regionale che li sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella regione.

I consigli di disciplina per il personale docente sono presieduti dal Sovraintendente agli studi.

Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico e per il personale direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado è formato dall'ispettore tecnico e dai quattro rappresentanti del personale direttivo componenti del consiglio scolastico regionale in qualità di membri effettivi, e da cinque membri supplenti designati dal consiglio scolastico regionale tra il personale ispettivo tecnico e direttivo di ruolo in servizio nella Regione, rispettando le proporzioni di cui alle lettere e) e f) del comma secondo del precedente art. 1. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo, tecnico e direttivo elegge tra i propri membri il presidente. In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal membro effettivo più anziano di età del consiglio stesso.

Il consiglio scolastico regionale funziona unitariamente per le materie di interesse generale e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.

Ciascuna sezione a carattere orizzontale elegge nel suo seno un consiglio per il contenzioso, composto di tre membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzioni di presidente. I consigli per il contenzioso esercitano, nell'ambito della regione, le funzioni attribuite al consiglio scolastico regionale in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli regionali.

Art. 3

Nel rispetto delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dagli organi di governo della Regione, il consiglio scolastico regionale:

a) esprime pareri al Sovraintendente agli studi e alla Regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenuto conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della regione; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del Sovraintendente agli studi;

b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello regionale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;

c) approva i piani regionali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) formula proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione permanente;

e) accerta ed indica il fabbisogno di edilizia scolastica, per la formulazione dei relativi piani di finanziamento;

f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole;

g) esprime pareri obbligatori all'Assessore regionale alla pubblica istruzione e al Sovraintendente agli studi, secondo le rispettive competenze: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 114 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417;

h) esprime all'Assessore regionale alla pubblica istruzione e al Sovraintendente agli studi, secondo le rispettive competenze, parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio, nell'ambito della regione, del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali, per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

i) esprime all'Assessore regionale alla pubblica istruzione parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;

1) formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi scolastici della regione, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e d'istituto e dell'Amministrazione scolastica;

m) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che l'Assessore alla pubblica istruzione o il Sovraintendente agli studi ritengano di sottoporgli,

Al consiglio compete altresì:

a) di coordinare ed approvare i programmi elaborati dai consigli scolastici distrettuali ai sensi dell'art. 12, primo comma del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;

b) di formulare proposte alla Regione e al Ministro per la pubblica istruzione, quanto agli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, secondo l'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;

c) di esprimere all'Assessore regionale alla pubblica istruzione pareri sui programmi d'esami per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, nei concorsi per l'accesso ai ruoli regionali del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente;

d) di esprimere parere vincolante nelle materie di cui all'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23.

Art. 4

All'elezione e alla designazione dei rappresentanti nel consiglio scolastico distrettuale, di cui all'art. 11, secondo comma, lettera g) del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e all'art. 3, primo comma, lettera i) della legge 14 gennaio 1975, n. 1, si procede nel modo seguente:

a) per il rappresentante designato dalla camera di commercio si osservano le modalità di cui all'art. 1, secondo comma, lettera p), della presente legge;

b) per i rappresentanti designati o eletti dal consiglio provinciale, provvede il Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

I rappresentanti di cui alle lettere e) e f) dell'art. 11 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

I consigli scolastici distrettuali sono nominati con decreto del Sovraintendente agli studi.

Le competenze attribuite dagli articoli 11 e 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 al provveditore agli studi sono esercitate nella regione Valle d'Aosta dal Sovraintendente agli studi. Il consiglio scolastico distrettuale può formulare proposte anche all'Assessore regionale alla pubblica istruzione, per quanto di sua competenza, nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 5

Ai compiti di ufficio inerenti al funzionamento del consiglio scolastico distrettuale si provvede, nei limiti delle dotazioni organiche, con personale non docente delle scuole e istituti aventi sede nel distretto, appartenente alla carriera esecutiva, designato dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

Ai compiti di segreteria del consiglio scolastico regionale, della giunta esecutiva, delle sezioni, dei consigli di disciplina e dei consigli per il contenzioso si provvede con personale degli uffici dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

Ai fini del precedente secondo comma è istituito un secondo posto di segretario (carriera di concetto, gruppo regionale B), in aumento alla dotazione organica dell'Ufficio legislativo, contenzioso e organi collegiali dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione. La tabella annessa alla legge regionale 19 luglio 1976, n. 24 è modificata in conformità.

Art. 6

Il quarto comma dell'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, è sostituito dal seguente:

"I docenti in servizio in più circoli, scuole o istituti appartengono al collegio dei docenti di tutti i circoli, scuole o istituti in cui prestano servizio. Essi esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio".

Le lettere a) e b) del quinto comma dell'art. 9 della citata legge regionale, sono modificate nel modo seguente:

"a) i docenti di ruolo e i docenti incaricati a tempo indeterminato esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di qualsiasi durata;

b) i docenti non di ruolo con incarico annuale ed i supplenti il cui rapporto d'impiego ha una durata presunta non inferiore a 180 giorni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo soltanto per l'elezione degli organi collegiali di durata annuale".

All'art. 9 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

"L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 c.c.".

Art. 7

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previsti dalla presente legge è regolato dall'art. 9, primo, quinto e sesto comma, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, con la modificazione e le integrazioni di cui al precedente art. 6.

Le disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 13 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 si applicano al consiglio scolastico distrettuale e al consiglio scolastico regionale.

Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole dipendenti dalla Regione nel consiglio scolastico regionale, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.

I rappresentanti della Regione e degli enti locali potranno essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso in cui fossero intervenute nuove elezioni.

Art. 8

L'autonomia amministrativa dei consigli scolastici distrettuali è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

I contributi di cui al terzo comma del medesimo articolo sono assegnati ai consigli scolastici distrettuali, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attività.

Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.

Art. 9

Il Sovraintendente agli studi e la Giunta regionale esercitano la vigilanza sui consigli scolastici distrettuali secondo le modalità indicate nei primi quattro commi dell'art. 15 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.

Per l'esame dei conti consuntivi dei consigli scolastici distrettuali i rappresentanti dei genitori nella commissione di cui al terzo comma del medesimo articolo, sono scelti fra i genitori membri del consiglio scolastico regionale.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio scolastico distrettuale, il Sovraintendente agli studi, su conforme parere del consiglio scolastico regionale, procede allo scioglimento del consiglio.

Per i motivi indicati al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta regionale, procede allo scioglimento del consiglio scolastico regionale.

In caso di conflitto di competenza tra organi a livello subregionale, decide il Sovraintendente agli studi, sentito il consiglio scolastico regionale.

Art. 10

Le disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 si applicano anche ai consigli scolastici distrettuali.

I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto; quelli del consiglio scolastico regionale nell'albo dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione e negli albi dei distretti e delle scuole della regione e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 11

Le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 si applicano al consiglio scolastico distrettuale e al consiglio scolastico regionale e ai loro organi.

Art. 12

Le adunanze degli organi collegiali di cui alla presente legge si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale o regionale spetta il rimborso delle spese di viaggio, nella misura e alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali.

Art. 13

Fino a quando non saranno insediati gli organi collegiali previsti dalla presente legge, restano in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti gli organi collegiali attualmente esistenti. Per i consigli scolastici distrettuali il primo esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio successivo alla data del loro insediamento.

Art. 14

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 11.000.000, graverà sui capitoli di spesa 5925 e 6765 del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

quanto a L. 7.000.000 con una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap.105 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977;

quanto a L. 4.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6765 dello stato di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977, che offre sufficiente disponibilità.

Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui al terzo comma dell'art.5 della presente legge, sono approvate, a decorrere dall'anno 1978, con la legge di bilancio.

Art. 15

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 105

Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) f) del primo comma, dal secondo comma dell'art.3 e dall'art.4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065

L. 7.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 5925

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'Assessorato

L. 7.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

______