Oggetto del Consiglio n. 278 del 6 luglio 1977 - Verbale
OGGETTO N. 278/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME IN MATERIA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28, 29 e 30 giugno 1977: (Allegato già inserito nel verbale dell'adunanza del Consiglio del 29 giugno 1977).
Il Vice Presidente CHABOD, constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge e delle proposte di emendamento presentate.
Articolo 1
Si dà atto che all'articolo 1 sono presentate le seguenti proposte di emendamento da parte dei Consiglieri Borbey, a nome del Gruppo D.C. e Maquignaz, a nome del gruppo D.P.
Emendamenti del Gruppo D.C.:
primo comma:
a) aggiungere "e dai bacini artificiali" dopo le parole "...dalle rive dei corsi d'acqua pubblici".
secondo comma:
b) cancellare la dicitura "e artificiali" dopo le parole "...nonché i laghi naturali";
c) cancellare "150 metri" e sostituire in "100 metri" dopo le parole "...entro un ambito di";
d) aggiungere al termine del secondo comma la dicitura: "Sono esclusi dai precedenti limiti i fabbricati rurali di carattere stagionale e le attrezzature sportive e funiviarie".
Emendamenti del Gruppo D.P.:
È aggiunto, in fine, il seguente nuovo comma:
"Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni comunali, in collaborazione con i tecnici dell'Amministrazione regionale aventi specifica competenza e designati dalla Giunta regionale, predisporranno la cartografia del territorio comunale in scala 1:2000, con l'indicazione delle zone sottratte alla edificazione in base alle norme di cui ai commi precedenti".
Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che la Giunta regionale è favorevole all'accoglimento dell'emendamento c), mentre è contraria agli emendamenti a), b), d). presentati all'art.1 dal Consigliere Borbey.
Il Consigliere FOURNIER chiede indicazioni e chiarimenti circa l'interpretazione che si può dare alle rive di corsi d'acqua di cui al primo comma dell'art. 1,
Il Consigliere BORBEY annuncia il ritiro degli emendamenti a), b), d) e si dichiara favorevole all'emendamento presentato dal Gruppo dei Democratici Popolari, pur ritenendo eccessivamente breve il periodo di sei mesi per la predisposizione da parte dei Comuni della cartografia del territorio comunale.
Il Consigliere MAQUIGNAZ illustra brevemente l'emendamento presentato dal Gruppo dei D.P. e annuncia la disponibilità del suo Gruppo ad elevare da sei mesi ad un anno il periodo di tempo per la predisposizione della cartografia da parte dei Comuni.
Si dà atto che l'emendamento di cui alla lettera c) presentato dal Consigliere Borbey, a nome del Gruppo D.C., è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Maquignaz con la sostituzione delle parole: "entro sei mesi" con "entro un anno" è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Si dà atto che l'art. 1, così emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Il Consigliere BONDAZ informa il Consiglio di una lettera inviatagli, nella sua qualità di Presidente della Commissione Affari Generali, dal Collegio degli Architetti, nella quale vengono espresse valutazioni negative in merito al disegno di legge in questione.
Sottolinea la mancanza di collaborazione da parte del Collegio degli Architetti.
Il Consigliere CHANU fa presente che non si può pretendere di avere la collaborazione di Ordini professionali soltanto all'ultimo momento, quando ormai tutto è già stato predisposto.
Il Consigliere BONDAZ ritiene che la collaborazione dei vari organi professionali debba essere intesa come miglioramento delle decisioni politiche che competono solamente al Consiglio regionale.
Il Consigliere BENZO evidenzia la collaborazione data in più occasioni dall'Ordine degli Ingegneri.
Articolo 2
Si dà atto che all'articolo 2 sono presentati i seguenti emendamenti da parte del Consigliere Borbey a nome del Gruppo D.C.:
primo comma:
a) aggiungere "e non si possono conferire in volumetria in altre zone" dopo "...le aree libere sono inedificabili".
terzo comma:
b) sostituire "....entro sei mesi..." con la dicitura "entro tre mesi";
c) aggiungere dopo "...su deliberazione della Giunta regionale" la dicitura "da prendersi entro 90 gg. dalla scadenza dei tre mesi".
Il Presidente della Giunta ANDRIONE ritiene pleonastico l'emendamento a) al primo comma, in quanto la giurisprudenza concorda sull'impossibilità di operare trasferimenti di volumetrie. Quindi dichiara di concordare con l'emendamento c).
Il Consigliere MANGANONI si dichiara d'accordo con gli emendamenti predisposti dal Consigliere Borbey e annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista.
Si dà atto che gli emendamenti a) e b) sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Si dà atto che l'emendamento c) è approvato dal Consiglio con venticinque voti favorevoli (Consiglieri presenti: ventisette; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Andrione e Maquignaz).
Articolo 3
Si dà atto che all'articolo 3 sono presentati i seguenti emendamenti dal Consigliere Borbey a nome del Gruppo D.C.:
secondo comma:
a) sostituire la dicitura: " ...tre decimi" in "otto decimi";
b) sostituire la dicitura: "...metri cubi 0,03..." in "...metri cubi 0,08";
c) sostituire come segue l'ultima frase del secondo comma: "I fabbricati non possono presentare più di tre piani e altezza superiore a nove metri e cinquanta centimetri e devono distare dal confine di proprietà non meno di cinque metri e dagli altri fabbricati non meno di dieci metri, salvo accordi fra le parti per minore distanza dai confini".
quarto comma:
d) stralciare la dicitura di cui al punto 2) "che la somma... a metri 150";
e) stralciare al punto 3) la dicitura "sia dotata di pavimentazione impermeabile, abbia sezione minima non inferiore a cinque metri".
Il Presidente della Giunta ANDRIONE annuncia la disponibilità della Giunta ad elevare la volumetria prevista all'art. 3 in 0,03 metri cubi per ogni metro quadrato di terreno edificabile, per i fabbricati ubicati al di fuori del perimetro dei centri abitati.
Ritiene però eccessiva la proposta di emendamento che chiede l'elevazione della volumetria da 0,03 a 0,08.
Non concorda con gli emendamenti c) e a) del Consigliere Borbey.
Il Consigliere MANGANONI ritiene improponibili gli emendamenti a), c) e d), presentati dal Consigliere Borbey, che a suo giudizio snaturano il contenuto della legge e permetterebbero il perpetrarsi degli abusi in campo edilizio che tutti conoscono, mentre concorda con la proposta del Presidente Andrione di una elevazione delle volumetrie da 0,03 metri cubi per ogni metro quadrato di terreno a 0,05
Concorda con l'emendamento e), in quanto numerose strade dei nostri Comuni sono di larghezza inferiore a metri cinque,
Il Consigliere BORBEY, dopo aver premesso che l'articolo 3 è uno degli articoli più importanti della legge, ritiene necessario elevare le volumetrie da 0,03 a 0,08 mc/mq, al fine di evitare il ristagno dell'attività edilizia.
Illustra brevemente il contenuto degli emendamenti presentati.
Il Consigliere MAQUIGNAZ ritiene che con la legge in questione si possa portare un po' di ordine nel settore urbanistico.
Concorda sull'opportunità di elevare le volumetrie e ritiene accettabile la proposta del Presidente della Giunta.
Ritiene che debba essere modificato il punto 3) del quarto comma in merito alla larghezza della strada, facendo presente che molti nostri villaggi economicamente depressi hanno strade di larghezza inferiori ai previsti cinque metri.
Il Consigliere MANGANONI ribadisce la sua contrarietà a modifiche che snaturino il contenuto di una legge che dovrebbe porre fine allo scempio delle bellezze della nostra regione e alla speculazione edilizia.
Il Consigliere PARISI, pur sottolineando l'opportunità per la Regione di uno strumento urbanistico, ritiene che con la presente proposta si mortifichi ulteriormente l'iniziativa privata.
Concorda con l'emendamento presentato dal Consigliere Borbey che prevede l'elevazione della volumetria da 0,03 a 0,08 mc/mq.
Il Consigliere BORBEY annuncia la disponibilità ad accettare dei correttivi ai suoi emendamenti e precisamente:
- per quanto concerne l'emendamento a), il limite potrebbe essere fissato in 7/10;
- per quanto concerne l'emendamento b), dichiara di accettare la elevazione della volumetria da 0,03 mc/mq a 0,05, come proposto dal Presidente della Giunta;
- per quanto concerne l'emendamento d), concorda sull'opportunità di fissare la larghezza minima delle strade carrabili in ml. 3,5,
Il Presidente della Giunta ANDRIONE ritiene che il disegno di legge in esame tenda a razionalizzare l'uso del territorio, impedendo quegli scempi edilizi verificatisi nel passato e che tutti oggi condannano.
Fa presente che il concetto di proprietà privata ha subito in questi ultimi anni una profonda evoluzione, per cui lo "ius aedificandi" non è più un diritto del proprietario del terreno, ma discende da una concessione della pubblica amministrazione.
A suo giudizio il territorio deve essere considerato come una risorsa comune di tutta la popolazione e di conseguenza lo strumento urbanistico deve imporre obbligatoriamente dei vincoli che consentano una espansione ordinata delle costruzioni. Ribadisce la disponibilità della Giunta ad elevare le volumetrie dagli iniziali 0,03 metri cubi per metro a 0,05.
Il Consigliere CLUSAZ propone una via di mezzo tra gli indici previsti nel disegno di legge e quelli proposti dal Consigliere Borbey.
Il Consigliere MANGANONI annuncia la disponibilità del Gruppo comunista ad una soluzione di compromesso tra le varie posizioni emerse nel corso del dibattito.
Il Consigliere CHANU ribadisce le perplessità di ordine generale sull'insieme della proposta che, a suo giudizio, è disarticolata e disancorata dalla realtà della nostra regione. Concorda con gli emendamenti predisposti dal Consigliere Borbey.
Il Consigliere BORBEY ribadisce la sua disponibilità ad accogliere alcune modificazioni ai suoi emendamenti:
- emendamento a) 7/10 anziché 8/10
- emendamento b) 0,05 anziché 0,08
- emendamento d) 3,50 metri anziché 5.
Conclude annunciando il ritiro dell'emendamento c).
Il Consigliere MAQUIGNAZ dichiara la disponibilità del suo Gruppo ad approvare l'emendamento d) a condizione che sia aggiunto il seguente periodo: "Misurato in posizione orizzontale".
Si dà atto che l'emendamento a) presentato dal Consigliere Borbey, con la correzione "7/10 anziché 8/10" è approvato con trentadue voti favorevoli e uno contrario (Consiglieri presenti trentaquattro, votanti: trentatré, astenuto dalla votazione il Consigliere Andrione).
Si dà atto che l'emendamento b) presentato dal Consigliere Borbey con la correzione "0,05 metri cubi, anziché 0,08" è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Si dà atto che l'emendamento d) presentato dal Consigliere Borbey, non è approvato, con otto voti favorevoli e quattordici contrari (Consiglieri presenti: trentadue, votanti: ventidue, astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Jorrioz, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Manganone, Pollicini, Quey).
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Maquignaz "...Misurato in posizione orizzontale" è approvato con voti favorevoli trenta e voti contrari uno (Consiglieri presenti: trentadue, votanti: trentuno, astenuto dalla votazione il Consigliere Pedrini).
Si dà atto che l'emendamento e) presentato dal Consigliere Borbey con la correzione "3,50 metri anziché 5 metri" è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Si dà atto che l'articolo 3, emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Articolo 4
Il Consigliere CHANU chiede se la definizione di fabbricati pubblici voglia indicare fabbricati di proprietà di Enti pubblici, oppure di privati, ma destinati ad uso pubblico.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che per fabbricati pubblici si intendono fabbricati di proprietà degli Enti pubblici.
Si dà atto che l'articolo 4 è approvato con trentadue voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentatré, votanti e favorevoli: trentadue, astenuto dalla votazione il Consigliere Chanu).
Articolo 5
Si dà atto che all'art, 5 sono presentati i seguenti emendamenti dal Consigliere Borbey:
primo comma:
a) sostituire la dicitura "...sussistano..." in "possono essere realizzate";
secondo comma:
b) sostituire "...due piani..." in "tre piani";
c) dopo le parole "...cinque metri..." aggiungere la dicitura "salvo accordo fra le parti per minore distanza dai confini";
terzo comma:
d) sostituire " ...metri cubi 0,03" con la dicitura "...metri cubi 0,08";
quarto comma:
e) aggiungere dopo la parola "associati" "imprenditori agricoli".
Dai Consiglieri del Gruppo dei Democratici Popolari:
secondo comma:
dopo la parola "contigui", è aggiunta la seguente frase: "esclusi quelli inerenti le strutture delle cooperative per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".
Il terzo comma è così sostituito:
I fabbricati residenziali connessi alla conduzione dell'azienda e previsti nello stesso corpo della sede dell'azienda stessa o ad esso contigui, devono essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo l'indice volumetrico di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall'azienda. Ai fini della determinazione del volume edificabile sono computati tutti i terreni coltivati dall'azienda anche se situati in comuni diversi purché limitrofi.
Per specifici impianti agricoli, non richiedenti tradizionali disponibilità di terreno e ritenuti di particolare importanza produttiva, la parte residenziale connessa all'azienda potrà, previo nulla osta favorevole del Consiglio comunale, essere prevista indipendentemente dalla dimensione del terreno di proprietà.
In entrambi i casi il limite massimo della parte residenziale è' fissato in metri cubi 600.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE, mentre dimostra la disponibilità della Giunta all'accoglimento dell'emendamento e) presentato dal Consigliere Borbey, dichiara di ritenere impossibili gli emendamenti a), b), c), d), dal medesimo presentati, per i seguenti motivi:
- emendamento a): la Giunta ritiene di mantenere la dizione originale, in quanto se venisse accolta la modificazione proposta dal Consigliere Borbey di sostituire la parola "sussistono" con "possono essere realizzate", si rischierebbe di lasciare troppa discrezionalità agli amministratori comunali che potrebbero esprimere valutazioni sulle possibilità o non di realizzare le condizioni poste dall'art. 5 del succitato disegno di legge;
- emendamenti b) e c): sono a suo giudizio superati dalla votazione dell'articolo 4.
Analizzando poi l'emendamento presentato dai Consiglieri Democratici Popolari, al terzo comma ritiene che non vi sia grande differenza tra il limite massimo della parte residenziale proposto in mc. 600 rispetto a quello di mc. 500 proposto dalla Giunta.
Il Consigliere MAQUIGNAZ fa presente che il suo Gruppo ha presentato un emendamento anche al secondo comma dell'art. 5.
Il Consigliere POLLICINI sostiene l'opportunità del mantenimento dell'emendamento al terzo comma dell'art. 5, in considerazione del fatto che le caratteristiche montagnose di buona parte dei nostri terreni agricoli rendono insufficienti certe dimensioni dei fabbricati.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE propone il seguente emendamento sostitutivo di quello presentato dai Democratici Popolari che però ne rispecchia la sostanza:
terzo comma:
"Per gli impianti zootecnici e per gli impianti di conservazione e trasformazione non industriale dei prodotti agricoli, i cui terreni disponibili non raggiungono l'estensione di un ettaro, è ammessa la costruzione dell'abitazione del custode nella misura massima di 500 mc.".
Il Consigliere MANGANONI, a nome del Gruppo comunista, dichiara di non essere favorevole all'approvazione dell'emendamento a) presentato dal Consigliere Borbey.
Quindi, dopo aver dichiarato di ritenere che gli emendamenti b), c) e d), del Consigliere Borbey, siano da ritenere superati, concorda sulla opportunità di approvare l'emendamento e) del Consigliere Borbey, nonché gli emendamenti presentati dai Democratici Popolari.
Il Consigliere BORBEY insiste per l'approvazione del suo emendamento indicato con la lettera a). Quindi, mentre ritira gli emendamenti b) e c), dichiara di essere favorevole alla proposta, avanzata dal Presidente della Giunta, per la sostituzione del secondo emendamento dei Democratici Popolari.
Il Consigliere POLLICINI concorda con l'emendamento proposto dal Presidente della Giunta.
Il Consigliere CHANU propone il seguente emendamento al quinto comma: aggiungere dopo la parola "vincolata" le parole "con vincolo registrato e trascritto".
Il Consigliere BORBEY espone alcune perplessità sulla proposta di emendamento avanzata dal Consigliere Chanu.
Si dà atto che l'emendamento a) presentato dal Consigliere Borbey non è approvato con voti favorevoli dodici e voti contrari dodici, (Consiglieri presenti ventisei, votanti ventiquattro, astenuti dalla votazione i Consiglieri Clusaz e Quey).
Si dà atto che l'emendamento d), presentato dal Consigliere Borbey, con la correzione "0,05" anziché "0,08", è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Si dà atto che l'emendamento e), presentato dal Consigliere Borbey, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Presidente della Giunta Andrione, al terzo comma, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Si dà atto che l'emendamento presentato al quinto comma dal Consigliere Chanu è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Gruppo dei Democratici Popolari, al terzo comma, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Si dà atto che l'articolo 5, emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue)
Articolo 6
Si dà atto che all'articolo 6 è stato presentato dal Consigliere Borbey un emendamento soppressivo.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che se venisse accettato l'emendato la legge risulterebbe mutilata, in quanto questo articolo fissa delle norme che definiscono l'obbligo, da parte dei Comuni, di predisporre i piani regolatori.
Il Consigliere BORBEY insiste per la soppressione dell'articolo, in quanto il suo mantenimento potrebbe impedire, per determinati periodi di tempo, la costruzione di nuovi fabbricati.
Il Consigliere MANGANONI condivide le perplessità espresse dal Consigliere Borbey.
Il Consigliere CHANU ritiene che l'emendamento presentato dal Consigliere Borbey possa essere accettato, in quanto si rischia, con il mantenimento dell'articolo, di creare dei vincoli di inedificabilità senza termine.
Fa presente che la Corte Costituzionale ha già dichiarato incostituzionali i vincoli senza limite temporale.
Il Consigliere TAMONE ritiene che l'articolo debba essere mantenuto e fa presente l'opportunità di non interferire nell'autonoma scelta dei Comuni in merito alla perimetrazione dei centri storici.
Il Consigliere CHANU ribadisce l'opportunità di stralciare l'articolo in questione.
Il Consigliere BORBEY non concorda con il concetto di autonomia comunale illustrato dal Consigliere Tamone e ribadisce l'opportunità del suo emendamento, al fine di evitare la paralisi dell'attività edilizia.
Il Consigliere MANGANONI suggerisce di fissare un termine per la perimetrazione dei centri storici da parte dei Comuni di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Si dà atto che l'emendamento soppressivo dell'art. 6 non è approvato con voti favorevoli sedici e voti contrari quindici (Consiglieri presenti: trentadue, votanti: trentuno, astenutosi dalla votazione il Consigliere Clusaz).
Si dà atto che l'articolo 6, nel testo predisposto dalla Giunta regionale, è approvato con diciassette voti favorevoli e quattordici voti contrari (Consiglieri presenti: trentadue, votanti trentuno, astenutosi dalla votazione il Consigliere Parisi).
Articolo 7
Si dà atto che l'articolo 7 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Articolo 8
Il Consigliere CHANU chiede se le ristrutturazioni dei fabbricati sono escluse dalla normativa prevista dall'articolo in questione.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE assicura il Consigliere Chanu che le norme previste dall'articolo in questione interessano soltanto le nuove costruzioni.
Si dà atto che l'articolo 8 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Articoli 9 e 10
Si dà atto che gli articoli 9 e 10, nel testo predisposto dalla Giunta, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Articolo 11
Si dà atto che all'articolo 11 è stato presentato dal Consigliere Borbey il seguente emendamento:
Sostituire "...due anni..." con "un anno".
Si dà atto che all'art. 11 è stato altresì presentato da parte dei Consiglieri del Gruppo Democratico Popolare, il seguente emendamento sostitutivo:
"Le norme degli articoli da 2 a 10 si applicano nei Comuni sprovvisti di Piano Regolatore generale fino alla sua presentazione alla Giunta regionale per l'approvazione e, per i Comuni obbligati, fino alla approvazione dei programmi pluriennali d'attuazione".
Il Presidente della Giunta ANDRIONE mentre concorda con l'emendamento presentato dal Consigliere Borbey ritiene pleonastico l'emendamento proposto dai Consiglieri D.P.
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Borbey è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno).
Si dà atto che l'emendamento presentato dai Consiglieri Democratici Popolari non è approvato con voti favorevoli quattordici e voti contrari sedici (Consiglieri presenti: trentuno, votanti: trenta, astenuto il Consigliere Parisi).
Articolo 12
Si dà atto che all'articolo 12 è stato presentato, dal Gruppo Democratico Popolare, il seguente emendamento:
Il terzo comma è sostituito dai seguenti:
"I piani regolatori comunali devono favorire il riequilibrio dello sviluppo demografico, economico e sociale, su tutto il territorio regionale; devono inoltre consentire agli Enti Locali di diventare dei validi operatori del processo di crescita e di armonico sviluppo della comunità valdostana.
Inoltre, gli strumenti urbanistici comunali devono prevedere i nuovi insediamenti tenendo conto dell'esistente sviluppo edilizio, al fine di garantire il necessario equilibrio funzionale fra insediamenti, infrastrutture e servizi.
Per conseguire gli obiettivi di cui ai commi precedenti, i Piani Regolatori Comunali devono tenere conto del rapporto attuale tra la popolazione residente nel Comune e il numero medio delle presenze giornaliere, rilevato nell'alta stagione turistica; e programmare i nuovi insediamenti per un periodo non superiore ai dieci anni, in base ai seguenti criteri:
a) i Comuni con un rapporto residenze/presenze inferiore allo 0,20, devono prevedere un numero di nuovi posti letto non superiore al 50% rispetto a quello esistente.
b) i Comuni con un rapporto residenze/presenze che va dallo 0,20 allo 0,50 devono prevedere un numero di nuovi posti letto non superiore al 100% rispetto a quello esistente.
c) i Comuni con un rapporto residenze/presenze superiore allo 0,50%, devono prevedere un numero di nuovi posti letto non superiore al 200% rispetto a quello esistente".
Il Presidente della Giunta ANDRIONE ritiene inaccoglibile l'emendamento proposto, in quanto troppo limitativo dell'autonomia dei Comuni in sede di approvazione dei piani regolatori.
Il Consigliere MAQUIGNAZ ritiene che le proposte contenute nell'emendamento presentato dal suo Gruppo diano degli indirizzi più precisi ai Comuni per la stesura dei piani regolatori e non ritiene che favoriscano i Comuni aventi maggiore sviluppo edilizio. Pertanto, dichiara che il suo Gruppo mantiene l'emendamento.
Il Consigliere MANGANONI annuncia l'astensione del Gruppo comunista sull'emendamento proposto dai Democratici Popolari.
Il Consigliere CHANU ribadisce l'opportunità di mantenimento dell'emendamento in quanto in esso, a differenza del testo predisposto dalla Giunta, vi sono indicazioni precise ai Comuni, nel rispetto della loro autonomia decisionale.
Si dà atto che l'emendamento presentato dai Consiglieri Democratici Popolari non è approvato con voti favorevoli otto e voti contrari quattordici (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri: Bondaz, Borbey, Crétier, Chincheré, Dolchi, Manganoni, Monami, Parisi, Siggia e Tonino).
Articolo 13
Si dà atto che l'articolo 13 è approvato, nel testo predisposto dalla Giunta, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Articolo 14
Il Consigliere MAQUIGNAZ propone, a nome del Gruppo dei Democratici Popolari, il seguente emendamento:
al terzo comma, dopo "piani di iniziativa pubblica o privata..." aggiungere "o mediante apposita normativa di attuazione da approvarsi dalle Amministrazioni comunali, per ogni singola zona A prevista in Piano regolatore".
Fa presente che gli ultimi due commi dell'articolo mettono in pericolo l'applicabilità di tutta la norma, per quanto riguarda la ristrutturazione delle case e dei villaggi delle zone A.
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 14 così emendato, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).
Articolo 15
Si dà atto che all'articolo 15 è stato presentato dal Consigliere Borbey il seguente emendamento:
Aggiungere dopo la fine del quarto comma la seguente dicitura: "Ove si tratti di lavori difformi dalla concessione, ma le opere siano conformi alle disposizioni, prescrizioni e norme in atto al momento dell'accertamento dell'abuso, si procede al rilascio di autorizzazione in sanatoria".
Il Presidente della Giunta ANDRIONE ritiene che l'emendamento proposto dal Consigliere Borbey sia accoglibile, in quanto potrebbe semplificare, facendo ricorso alla sanatoria, in certi casi l'attività dei Comuni o della stessa Amministrazione regionale.
Il Consigliere MONAMI esprime delle perplessità, ritenendo che l'emendamento in questione possa costituire una sanatoria per tutti gli abusi edilizi.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che il rilascio di una autorizzazione in sanatoria non va intesa come copertura di presunti abusi, ma bensì come rimedio ad errori di privati cittadini.
Fa presente che la sanatoria può essere concessa solo alle opere che avrebbero potuto ottenere la concessione edilizia.
Il Consigliere MONAMI esprime forti perplessità sull'istituto della sanatoria.
Il Consigliere MANGANONI annuncia il voto contrario del Gruppo comunista a questo emendamento che, a suo giudizio, permette di legalizzare gli abusi edilizi.
Il Consigliere TAMONE concorda con quanto affermato dal Consigliere Monami e si dichiara contrario all'emendamento in questione.
L'Assessore ai Lavori Pubblici MANGANONE fa presente di essere favorevole all'emendamento presentato dal Consigliere Borbey, in quanto permette la sanatoria di molte situazioni.
Il Consigliere MONAMI ribadisce la sua opposizione all'emendamento.
Il Consigliere BORBEY precisa che la concessione in sanatoria può essere data soltanto quando si riscontrino nelle costruzioni piccole difformità che non modifichino le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni stesse prevista dalla concessione edilizia.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE invita il Consigliere Borbey a ritirare l'emendamento, facendo presente che certe sanatorie di fatto potranno essere concesse senza la necessità di una norma specifica che può prestarsi a delle pericolose interpretazioni.
Il Consigliere CHANU annuncia l'astensione del Gruppo dei Democratici Popolari sull'emendamento presentato dal Consigliere Borbey.
Il Consigliere Borbey ribadisce l'opportunità di mantenere l'emendamento.
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Borbey non è approvato dal Consiglio con voti favorevoli cinque e voti contrari nove (Consiglieri presenti: ventinove, votanti: quattordici, astenuti i Consiglieri: Andrione, Benzo, Chanu, Di Stasi, Fournier, Jorrioz, Lanivi, Lustrissy, Manganone, Maquignaz, Parisi, Pollicini, Tamone, Quey e Viglino).
Si dà atto che l'articolo 15, nel testo predisposto dalla Giunta regionale, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 16
Il Consigliere CHANU propone di sostituire, al secondo comma, le parole "non oltre dieci anni" con le parole "entro dieci anni".
Si dà atto che l'articolo 16, con l'emendamento proposto dal Consigliere Chanu, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 17
Si dà atto che l'articolo 17, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Articolo 18
Si dà atto che all'articolo 18 è stato presentato, da parte del Gruppo comunista, il seguente emendamento:
al primo capoverso dopo le parole "quale organismo consultivo tecnico..." aggiungere la parola: "Politico".
Il Presidente della Giunta ANDRIONE si dichiara contrario all'emendamento presentato dal Gruppo comunista, in quanto, a suo giudizio, il Comitato regionale per la pianificazione territoriale, è un organo che deve esprimere pareri puramente tecnici.
Il Consigliere MANGANONI ritiene che la norma prevista al punto c) del secondo comma, possa ritardare l'approvazione del piano annuale dei Lavori Pubblici, pertanto propone di aggiungere, dopo la parola "foreste", la seguente dicitura "parere che dovrà essere trasmesso entro venti giorni".
Il Consigliere MONAMI ribadisce l'opportunità della presenza, nel Comitato per la Pianificazione Territoriale, degli esponenti politici, prevista dall'emendamento presentato dal Gruppo comunista.
L'Assessore ai Lavori Pubblici MANGANONE ritiene che il C.R.P.T. non debba interessarsi dei programmi annuali di opere pubbliche predisposti dagli Assessorati ai Lavori Pubblici e all'Agricoltura.
Si dà atto che il primo emendamento presentato dal Gruppo comunista non è approvato con voti favorevoli sette e voti contrari sedici (Consiglieri presenti: trentuno, votanti: ventitré, astenuti i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Si dà atto che il secondo emendamento presentato dal Gruppo comunista è approvato con ventitré voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentuno; astenuti i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Si dà atto che l'articolo 18, così emendato, è approvato con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: trentuno, votanti: ventitré, astenuti i Consiglieri: Benzo, Chanu, Fournier, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articolo 19
Si dà atto che all'articolo 19 sono presentati i seguenti emendamenti:
emendamento Gruppo D.C.:
Dopo il punto 9) aggiungere il seguente nuovo punto:
10) un rappresentante di ogni ordine professionale del ramo tecnico.
emendamento Gruppo D.P.:
Al punto 7) del primo comma le parole: "un esperto", sono sostituite dalle seguenti: "tre esperti".
Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente nuovo capoverso:
"Gli esperti di cui al numero 7) saranno designati su terne di nominativi segnalati rispettivamente dagli Ordini locali degli Architetti, degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri".
emendamento Gruppo P.C.I.:
Aggiungere dopo il punto 9):
10) 5 Consiglieri regionali di cui 2 della minoranza.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE ritiene improponibili gli emendamenti presentati dal Gruppo D.C. e dal Gruppo comunista, mentre concorda con gli emendamenti proposti dai Consiglieri D.P.
Il Consigliere MANGANONI si dichiara contrario all'emendamento presentato dal Consigliere Borbey che, a suo giudizio, rischia di dar vita a delle commissioni troppo numerose e di conseguenza mal funzionanti.
Il Consigliere BENZO, illustrando gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, fa presente l'opportunità della presenza nel Comitato regionale per la pianificazione territoriale, di tre esperti in rappresentanza degli Ordini professionali dei Geometri, Ingegneri. Architetti.
Il Consigliere MONAMI annuncia il ritiro dell'emendamento presentato dal Gruppo comunista e l'astensione dalla votazione dell'articolo 19.
Il Consigliere BENZO propone che al terzo comma, dopo "designati dal Consiglio regionale" venga aggiunta la seguente dicitura "...e non possono essere Consiglieri regionali".
Il Consigliere BORBEY annuncia il ritiro dell'emendamento presentato dal suo Gruppo.
Si dà atto che l'emendamento al punto 7 del primo comma presentato dal Gruppo dei Democratici Popolari è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Si dà atto che l'emendamento al terzo comma presentato dal Gruppo dei Democratici Popolari è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Benzo è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Si dà atto che l'articolo 19 così emendato è approvato con voti favorevoli venticinque (Consiglieri presenti: trentadue, votanti: venticinque, astenuti i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
Si dà atto che gli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Si dà atto che l'allegato A è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Il Consigliere CHANU annuncia l'astensione del Gruppo dei Democratici Popolari dalla votazione complessiva sul disegno di legge che, pur affrontando il problema urbanistico nella sua complessità, è disancorato dalla realtà socio-economica della Regione e da un piano di programmazione regionale.
Il Consigliere BORBEY annuncia voto favorevole del suo Gruppo a questo disegno di legge che disciplina in modo razionale lo sviluppo del nostro territorio.
Il Consigliere TAMONE annuncia voto favorevole del Gruppo dell'Union Valdôtaine.
Il Consigliere MANGANONI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista, auspica che anche il Piano urbanistico regionale venga presto sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i ventiquattro articoli e l'allegato A del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di le regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti: trentadue;
Consiglieri votanti: ventiquattro;
Voti favorevoli: ventuno;
Voti contrari: tre;
Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale".
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Disegno di legge regionale n.290
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. "NORME IN MATERIA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
DIVIETI DI ATTIVITÀ EDIFICATORIA
Art. 1
(Campo di applicazione del divieto)
È vietata l'edificazione sui terreni ubicati a distanza inferiore di metri dieci dalle rive dei corsi d'acqua pubblici, sui terreni sedi di frane o di alluvioni, di smottamenti in atto o potenziali, sui terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e nelle aree boscate o facenti parte di zone umide individuate secondo la definizione contenuta nel comma successivo.
Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali esistano o vengano comunque a costituirsi, per via tanto naturale che artificiale, dei popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo o arbustivo, costituenti un sovrassuolo continuo anche se rado, a qualunque stadio di sviluppo essi si trovino, ed aventi superficie non inferiore a 2.500 metri quadrati, indipendentemente dalla loro designazione catastale, nonché le zone circostanti per una larghezza di 30 metri; per zone umide si intendono gli specchi d'acqua privi di affluenti superficiali o serviti da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzati dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termoclino durevoli sull'intera superficie o sulla massima parte di essa, nonché i laghi naturali o artificiali e le zone circostanti entro un ambito di 100 metri dalle sponde.
In relazione alle disposizioni che precedono, all'atto della richiesta di concessione, il sindaco deve preliminarmente accertare se il terreno su cui l'opera che si intende realizzare sia ubicata o meno in una delle zone indicate nel primo comma. Ove l'accertamento dia esito positivo. il sindaco può assentire la concessione esclusivamente per opere di straordinaria manutenzione di edifici esistenti, sempreché il richiedente provveda preventivamente, a proprie spese, all'esecuzione di opere di bonifica o di consolidamento dei terreni medesimi, tali da eliminare i dissesti e i rischi esistenti. In tal caso è altresì necessario che il sindaco richieda previamente parere del competente ufficio regionale o statale operante nel settore dei lavori pubblici e vi si attenga. La richiesta di detto parere deve essere preceduta dalla consultazione dei Servizi Forestali ove si tratti di eseguire opere nell'ambito di aree boscate.
In caso di motivata necessità, nelle aree boscate, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali, è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinente al soddisfacimento di interessi generali. La concessione per tali opere è assentita dal sindaco su conforme parere della Giunta regionale sentito il Comitato regionale per la Pianificazione territoriale (C.R.P.T.) di cui all'articolo 18.
L'edificazione è vietata anche in quelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali.
Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni comunali, in collaborazione con i tecnici dell'Amministrazione regionale aventi specifica competenza e designati dalla Giunta regionale, predisporranno la cartografia del territorio comunale in scala 1:2000, con l'indicazione delle zone sottratte alla edificazione in base alle norme di cui ai commi precedenti.
CAPO II
MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELEATTIVITÀ EDIFICATORIA NEI COMUNI SPROVVISTI DI PIANO REGOLATORE GENERALE
Art. 2
(Condizioni per l'edificazione negli agglomerati di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale)
Negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, le aree libere sono inedificabili e non si possono conferire in volumetria in altre zone.
Sui fabbricati compresi negli agglomerati di cui al comma precedente sono ammesse esclusivamente opere per il consolidamento, il risanamento conservativo, la modificazione della destinazione e, ove compatibile con il carattere architettonico e ambientale delle strutture edilizie preesistenti, l'ampliamento in elevazione, per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11. Dette opere sono ammesse sempreché sussistano la strada pubblica, anche soltanto pedonale, e l'acquedotto pubblico o di uso pubblico. Per le opere di consolidamento, risanamento e ampliamento in elevazione la concessione è assentita dal sindaco su conforme parere della Sovrintendenza regionale ai monumenti, antichità e belle arti.
Gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono individuati e ne è definito il perimetro in cartografia catastale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale soggetta a controllo di merito: l'organo di controllo provvede sentito il C.R.P.T. Qualora i comuni non provvedano nei termini, gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono individuati e definiti come sopra con deliberazione della Giunta regionale da prendersi entro 90 giorni dalla scadenza dei tre mesi.
Art. 3
(Condizioni per l'edificazione a scopo abitativo, commerciale, industriale o artigiano fuori dagli agglomerati di cui all'articolo 2)
Fuori dagli agglomerati di cui all'articolo 2 sono ammessi nuovi fabbricati ad uso abitativo, commerciale, industriale o artigiano, soltanto ove sussistano le seguenti opere:
a) strada carrabile;
b) fognatura pubblica;
c) acquedotto pubblico o di uso pubblico;
e ove sia anche assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi.
Il volume complessivo di ciascun fabbricato ad uso abitativo o commerciale non può superare la misura di sette decimi di metro cubo per ogni metro quadrato di terreno edificabile se trattasi di fabbricati compresi nel perimetro dei centri abitati, delimitati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e di metri cubi 0,05 ogni metro quadrato di terreno edificabile se il fabbricato è ubicato nelle altre parti del territorio. I fabbricati non possono presentare più di due piani e altezza superiore a sei metri e cinquanta centimetri e devono distare dal confine di proprietà non meno di cinque metri e dagli altri fabbricati non meno di dieci metri.
I fabbricati alberghieri sono soggetti alle suesposte limitazioni, salvo quanto previsto al successivo articolo 20.
I fabbricati ad uso industriale o artigiano non possono avere superficie coperta superiore a un quarto del terreno edificabile e devono distare dal confine di proprietà di una misura non inferiore a metà della propria altezza con un minimo assoluto di cinque metri e dai fabbricati abitativi di una misura non inferiore alla propria altezza con un minimo assoluto di dieci metri. Le abitazioni previste nei fabbricati anzidetti o sui relativi terreni di pertinenza sono soggette alle prescrizioni relative all'edificazione a scopo abitativo di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.
La concessione è assentita previo accertamento che le opere esistenti, indicate nel primo comma del presente articolo, siano idonee a soddisfare le esigenze derivanti dal nuovo insediamento ed in particolare:
1) che i fabbricati in progetto siano effettivamente allacciabili alle opere esistenti;
2) che la somma dello sviluppo longitudinale degli allacciamenti alle opere esistenti non sia superiore a metri 150 misurati in proiezione orizzontale;
3) che la strada carrabile sia dotata di pavimentazione impermeabile, abbia sezione minima non inferiore a tre metri e cinquanta e sia agibile in ogni periodo dell'anno;
4) che la fognatura pubblica convogli le acque di rifiuto nell'impianto centrale di depurazione o, in assenza di tale impianto, sfoci in un corso d'acqua naturale a flusso continuo, con portata minima non inferiore a dieci volte il flusso effettivo del condotto fognario, e presenti struttura idonea a smaltire le acque di rifiuto e quelle meteoriche derivanti dal nuovo insediamento e da quelli esistenti già allacciati o da allacciare.
Le quantità di acqua da smaltire sono determinate sulla base delle seguenti prescrizioni:
a) acque meteoriche:
da determinare in ragione della superficie di terreno resa impermeabile tenuto conto delle massime precipitazioni nella zona;
b) acque di rifiuto di edifici ad uso abitativo o commerciale: 300 litri al giorno ogni 80 metri cubi di costruzione;
c) acque di rifiuto di edifici ad uso industriale e artigiano: da determinare in relazione al tipo e al volume della produzione cui l'edificio è destinato. Tali acque dovranno subire, prima della loro immissione nella fognatura pubblica, un trattamento di depurazione, a carico degli interessati; per raggiungere limiti di accettabilità che saranno definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento della Giunta regionale;
5) che l'acquedotto pubblico o di uso pubblico; ove non destinato esclusivamente ad usi industriali, capti acque sorgive, sotterranee o superficiali, dichiarate potabili ai sensi delle norme vigenti, disponga di idonee opere di captazione e di protezione atte a preservare la potabilità delle acque, sia adeguato a soddisfare i fabbisogni del nuovo insediamento e di quelli esistenti già allacciati o da allacciare. Nel caso di fabbricati ad uso abitativo o commerciale l'acquedotto deve assicurare l'emungimento di 300 litri d'acqua al giorno ogni 80 metri cubi di costruzione.
L'esistenza della strada carrabile non è richiesta per le località servite esclusivamente da impianti di trasporto a fune.
Nei nuovi fabbricati, negli ampliamenti di fabbricati esistenti e nelle relative aree di pertinenza, debbono essere attrezzati appositi spazi per parcheggi da dimensionare in rapporto ai seguenti parametri:
a) un metro quadrato ogni dieci metri cubi per i fabbricati ad uso abitativo, due metri quadrati ogni dieci metri cubi per i fabbricati ad uso commerciale, con un minimo di un posto macchina per ogni alloggio e due posti macchina per ogni punto di vendita;
b) un posto macchina ogni tre letti per gli edifici alberghieri;
c) un posto macchina ogni quattro addetti per i fabbricati ad uso industriale o artigiano, nonché adeguati spazi di parcheggio e di manovra per gli automezzi pesanti, tenuto conto del tipo e del volume della produzione.
Art. 4
(Limitazioni all'attività edificatoria pubblica fuori dagli ambiti di cui all'articolo 1 dagli agglomerati di cui all'articolo 2)
Fuori dagli ambiti di cui all'articolo 1 e dagli agglomerati di cui all'articolo 2, i fabbricati pubblici con destinazione non abitativa non possono avere superficie coperta superiore a un quarto del terreno edificabile e devono rispettare le distanze minime dai confini e dai fabbricati vicini nonché dalle strade, stabilite, rispettivamente, negli articoli 3, quarto comma, e 8.
Tali fabbricati devono rispettare, altresì, i limiti di altezza previsti dalla presente legge in ordine ai fabbricati ad uso abitativo, salvo che, per la funzione per cui sono specificamente destinati o per esigenze architettoniche in relazione alla attività cui essi sono da adibire, sia necessario superare detti limiti. All'uopo, i progetti di opere pubbliche che, per le dette esigenze prevedano il superamento dei limiti di altezza, devono acquisire il nullaosta dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica che vi provvede sentito il C.R.P.T.
Art. 5
(Condizioni per l'edificazione di fabbricati rurali fuori dagli agglomerati di cui all'articolo 2)
I fabbricati rurali ad uso aziendale destinati al ricovero del bestiame, a deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché i fabbricati residenziali congruamente connessi alla conduzione dell'azienda, sono ammessi ove sussistano le seguenti opere:
a) strada anche soltanto pedonale;
b) acquedotto anche se privato.
I fabbricati rurali ad uso aziendale destinati a ricovero del bestiame, deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, non possono avere superficie coperta superiore a un terzo del terreno edificabile su cui sorgono, non possono presentare più di due piani, devono distare dai confini di proprietà di una misura non inferiore alla metà della propria altezza con un minimo assoluto di cinque metri e devono distare dai fabbricati abitativi di una misura non inferiore alla propria altezza con un minimo assoluto di dieci metri.
I fabbricati residenziali connessi alla conduzione dell'azienda e previsti nello stesso corpo della sede dell'azienda stessa o ad essi contigui, esclusi quelli inerenti le strutture delle cooperative per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, devono essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo l'indice volumetrico di metri cubi 0,05 per ogni metri quadrato di terreno coltivato dall'azienda con un limite massimo di metri cubi 600. Ai fini della determinazione del volume edificabile, sono computati tutti i terreni coltivati dall'azienda anche se situati in comuni diversi purché limitrofi.
Per gli impianti zootecnici e per gli impianti di conservazione e trasformazione non industriale dei prodotti agricoli, i cui terreni disponibili non raggiungono l'estensione di un ettaro, è ammessa la costruzione dell'abitazione del custode nella misura massima di 500 mc.
I nuovi fabbricati, e l'ampliamento di quelli esistenti, destinati ad abitazione dei conduttori del fondo, devono essere riferiti all'intera azienda agricola, singola o associata, e la relativa concessione può essere assentite esclusivamente ai seguenti soggetti, singoli o associati:
- imprenditori agricoli;
- proprietari coltivatori diretti;
- proprietari conduttori in economia;
- proprietari concedenti;
- affittuari che hanno acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere.
L'area asservita ai fabbricati residenziali di cui al terzo comma è vincolata, con vincolo registrato e trascritto, e non può essere utilizzata, nemmeno parzialmente, per altri fabbricati residenziali.
Nella domanda di concessione è fatto obbligo di specificare e dichiarare quale area debba essere considerata asservita ai fini del calcolo dei rapporti di cui al terzo comma. Tale dichiarazione è verificata dal comune competente prima del rilascio della concessione. Il comune annoterà la dichiarazione medesima nel repertorio delle concessioni assentite.
Art. 6
(Norma transitoria sui limiti all'edificazione)
Fino a quando non siano stati delimitati gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale di cui all'articolo 2, su tutto il territorio comunale è vietato eseguire nuovi fabbricati e sui fabbricati esistenti, ovunque situati, sono ammesse soltanto opere di adeguamento igienico, di consolidamento delle strutture e di restauro conservativo senza alterazione dei volumi.
Art. 7
(Norme tecniche per l'applicazione degli articoli 3, 4 e 5)
Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono fissati i seguenti criteri di valutazione:
a) il volume da conteggiare è tutto quello emergente dal suolo a sistemazione avvenuta, con la sola esclusione del volume tecnico del sottotetto derivante da una copertura a falde inclinate nel caso in cui le falde di copertura siano appoggiate sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile, con la possibilità di interporre, tra le falde e il solaio, un trave o dormiente di altezza non superiore a centimetri quaranta; nel caso in cui le falde di copertura non siano appoggiate sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile il sottotetto deve essere conteggiato ai fini del calcolo sia dei piani che del volume;
b) la verifica delle altezze dei fabbricati, quanto ai fini del rispetto delle distanze minime dai confini, dai fabbricati vicini e dalle strade, deve interessare l'intera superficie di ciascun prospetto ed essere estesa, in verticale, da ciascun punto della linea di intersezione del piano del prospetto con il piano del terreno o del marciapiede ai corrispondenti punti della linea di intersezione dello stesso piano del prospetto con il piano o i piani della copertura siano essi orizzontali o inclinati;
c) per superficie coperta si intende la porzione di terreno interessata dalla proiezione verticale di tutti i volumi dei fabbricati, nonché i balconi, pensiline, terrazzi e copertura ove sporgano dai piani delimitanti detti volumi di una misura superiore a un metro e venti centimetri;
d) i piani da conteggiare sono quelli emergenti in tutto o in parte dal terreno a sistemazione avvenuta salvo il piano seminterrato emergente su tutto o parte del perimetro del fabbricato per un'altezza massima non superiore a ottanta centimetri; tale piano seminterrato può presentare un accesso carrabile di altezza pari all'altezza del piano stesso e di larghezza non superiore a metri quattro.
I riporti di terra sono ammessi ove comportino il rimodellamento funzionale di tutta l'area di pertinenza del fabbricato e ove non costituiscano pregiudizio per l'eventuale utilizzazione edilizia dei terreni limitrofi o per i fabbricati esistenti nelle adiacenze.
I muri di contenimento delle terre non possono presentare una altezza superiore a due metri e cinquanta centimetri rispetto al terreno naturale e devono essere eseguiti, possibilmente, in pietra naturale.
Art. 8
(Distanze minime a protezione delle strade regionali e comunali)
Nella edificazione in fregio alle strade carrabili regionali e comunali si devono osservare le seguenti distanze minime:
a) entro il perimetro dei centri abitati: metri 7,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiate di larghezza inferiore o uguale a metri 5,00; metri 9,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza compresa fra i metri 5,01 e metri 8,00; metri 15,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00;
b) nelle altre parti del territorio: metri 14,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 8,00; metri 27,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00.
Si definisce carreggiata la parte di piattaforma stradale destinata al transito dei veicoli con esclusione delle aree di sosta e di parcheggio, delle piste ciclabili, dei marciapiedi nonché delle strutture non transitabili, come cunette, arginelle, parapetti e simili.
All'interno di curve e di tornanti e in corrispondenza di incroci e di biforcazioni, le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate di un'area da determinare in conformità agli schemi riportati nell'allegato A.
Restano ferme le distanze minime a protezione delle strade statali e delle autostrade prescritte dalle leggi statali, salvo quanto disposto all'articolo 21.
La distanza minima da osservare nella edificazione in fregio alle strade pedonali comunali è fissata in cinque metri da misurarsi dall'asse delle strade stesse.
Le norme della legge regionale 11 novembre 1965, n. 18, recanti prescrizioni difformi dalle disposizioni del presente articolo, sono abrogate.
Art. 9
(Oneri dei richiedenti)
Gli allacciamenti alle opere di cui ai punti a), b), c) dell'articolo 3, primo comma, sono a carico dei richiedenti, che devono presentare i relativi progetti all'atto della presentazione dei progetti di fabbricati cui gli allacciamenti sono funzionali. Nel caso in cui gli allacciamenti medesimi comportino limitazioni di diritti di terzi, i richiedenti devono presentare anche la documentazione necessaria e sufficiente per dimostrarne la realizzabilità.
La concessione per l'esecuzione delle opere di allacciamento è assentita congiuntamente alla concessione per l'esecuzione dei fabbricati cui le opere sono funzionali; dette opere devono essere realizzate in contemporaneità alla costruzione dei fabbricati stessi.
La mancata esecuzione ovvero l'esecuzione non conforme alla concessione anche di un solo allacciamento comporta l'immediata sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 15.
Oltre alle disposizioni che precedono, si applicano altresì, ai fini del rilascio delle concessioni, le disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernenti i vari adempimenti posti a carico dei richiedenti.
Art. 10
(Compiti dei Comuni)
Ai fini degli accertamenti di cui ai punti 4 e 5 del quinto comma dell'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a istituire distinti registri per le fognature e per gli acquedotti sui quali devono essere riportate, con l'assistenza di un tecnico appositamente nominato dalla Giunta regionale, la consistenza e la funzionalità delle opere medesime.
Le variazioni della consistenza e della funzionalità delle opere anzidette, in relazione al rilascio di concessioni per la realizzazione di nuovi fabbricati ovvero alla realizzazione di nuove opere, sono immediatamente annotate di volta in volta in detti registri a cura dell'Amministrazione comunale.
Per il rilascio di nuove concessioni, i comuni devono accertare la compatibilità dei progetti con la consistenza e la funzionalità delle opere esistenti, quali risultano dai registri anzidetti.
L'Assessorato regionale dei lavori pubblici esercita annualmente il controllo sulla regolare tenuta dei registri secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici.
Art. 11
(Durata di applicazione delle norme del presente capo)
Le norme degli articoli da 2 a 10 si applicano nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale fino all'approvazione del piano medesimo da parte della Giunta regionale e, comunque, non oltre un anno dalla data di presentazione del piano alla Regione per l'approvazione.
CAPO III
NORME Dl PIANIFICAZIONE
Art. 12
(Contenuti dei piani regolatori generali)
I piani regolatori generali devono imporre sia i vincoli spaziali sulle destinazioni del territorio, di cui alla legge regionale 28 aprile 1960. n. 3 e ai decreti ministeriali emanati in applicazione degli articoli 17 e 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sia il rispetto degli equilibri funzionali via via che si realizzi lo sviluppo degli insediamenti. prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale locale.
A tale fine le norme di piano regolatore devono definire le condizioni e le successioni temporali di realizzazione degli insediamenti, in relazione alla loro destinazione d'uso, e delle infrastrutture.
In ogni caso le previsioni spaziali dei piani, tenuto conto delle diverse situazioni locali in ordine all'utilizzazione anche turistica del territorio, devono riferirsi all'ipotetico incremento della popolazione e delle attività entro un orizzonte temporale non superiore al decennio.
Il piano determina corrispondenti fabbisogni in termini di insediamenti e di servizi indicando la quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio insediativo esistente e definendo le aree eventualmente necessarie per la quota residua.
Art. 13
(Attuazione dei piani regolatori generali)
Nell'ambito delle previsioni di piano e nel rispetto degli equilibri e delle condizioni, previsti dal precedente art. 12, i comuni devono deliberare i programmi pluriennali di attuazione i cui contenuti, campo di applicazione e relative modalità, saranno definiti con apposita legge regionale ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
La legge regionale definirà, altresì, i criteri secondo i quali dovranno essere impostati i piani esecutivi, sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata, nonché i relativi contenuti e le procedure di formazione e di approvazione. Non è più consentita la presentazione di piani di lottizzazione.
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al primo comma, la concessione può essere assentita nei casi e con le modalità previste al quinto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 14
(Limiti inderogabili da osservare nell'ambito delle zone di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 articolo 2, lettera A), ai fini della formazione e dell'attuazione dei piani regolatori generali e loro varianti)
Ai fini della formazione e dell'attuazione dei piani regolatori generali e loro varianti nell'ambito delle zone di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, articolo 2, lettera A), devono essere osservati i seguenti limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati:
1) Limiti di densità edilizia:
per le operazioni di risanamento conservativo le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico, artistico o ambientale; per i nuovi fabbricati ammessi su aree libere la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso i due metri cubi ogni metro quadrato di terreno; per le ricostruzioni e per l'ammodernamento funzionale dei fabbricati preesistenti la densità fondiaria non deve superare la densità fondiaria media della zona. Sono ammessi incrementi di densità fondiaria in rapporto all'adeguamento dell'altezza netta dei piani preesistenti di cui al successivo punto 2).
2) Limiti di altezza dei fabbricati:
per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze dei fabbricati preesistenti computate senza tenere conto di soprastrutture prive di valore storico, artistico o ambientale; per le nuove costruzioni ammesse, per l'ammodernamento funzionale di fabbricati esistenti e per le ricostruzioni, l'altezza massima di ogni fabbricato non può superare l'altezza media degli edifici circostanti; ove compatibile con il carattere architettonico e ambientale delle strutture edilizie preesistenti è ammesso l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11.
3) Limiti di distanza tra i fabbricati:
per le operazioni di risanamento conservativo, di ammodernamento funzionale o di ricostruzione le distanze tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. I nuovi fabbricati ammessi devono distare dai fabbricati esistenti di una misura non inferiore alla propria altezza.
I nuovi fabbricati nonché le operazioni di ammodernamento funzionale e di ricostruzione dei fabbricati esistenti devono essere eseguiti conservando il carattere architettonico ed ambientale elle strutture edilizie preesistenti nella zona.
Relativamente alle zone di cui al presente articolo, l'attuazione dei piani regolatori generali avviene mediante piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata, o mediante apposita normativa di attuazione da approvarsi dalle Amministrazioni comunali, per ogni singola zona A prevista in Piano Regolatore,
Fino a quando non entrino in vigore i piani esecutivi di cui al comma precedente, nelle zone di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2.
CAPO IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDIFICATORIA
Art. 15
(Attribuzione del Sindaco in ordine alla vigilanza sull'attività edificatoria)
Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività edificatoria che si esegue nel territorio del comune per assicurarne la rispondenza alle disposizioni della presente legge, alle disposizioni della legge dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10, alle prescrizioni del piano regolatore, alle norme del regolamento edilizio, nonché alle modalità esecutive fissate nella concessione. Egli si avvale, per tale vigilanza, dei funzionari ed agenti comunali, nonché di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.
Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette disposizioni, prescrizioni, norme e modalità esecutive, il sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la demolizione o la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il sindaco non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi.
Il sindaco, ove rilevi che una concessione sia stata assentita in contrasto con le disposizioni, prescrizioni e norme di cui al primo comma, provvede ad annullarla.
In caso di assenza o di annullamento della concessione o di opere eseguite in difformità della medesima, si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella misura e con le procedure indicate nella norma medesima.
È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.
CAPO V
POTERI DELLA REGIONE
Art. 16
(Sospensione, demolizione e modifica di costruzioni e rimessa in pristino)
Quando siano eseguite opere ricadenti nelle fattispecie di cui al comma quarto dell'articolo 15, ed il sindaco non abbia provveduto agli adempimenti previsti dal comma anzidetto, l'Assessore regionale competente in materia urbanistica, previo invito al sindaco, dispone la sospensione e la demolizione o modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino ove il comune non provveda, nemmeno dopo l'invito anzidetto, nel termine in esso fissato.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono emessi non oltre dieci anni dall'inizio dei lavori.
I provvedimenti anzidetti sono notificati a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare della concessione o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo, e comunicati all'Amministrazione comunale.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dalla data della notifica.
Entro tale periodo di tempo l'Assessore regionale competente in materia urbanistica adotta i provvedimenti che dispongono la demolizione o modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino, su parere del C.R.P.T., in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia.
I provvedimenti di cui al presente articolo vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del comune.
Con il provvedimento che dispone la demolizione o la modifica delle costruzioni ovvero la rimessa in pristino è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella misura e con le procedure indicate nella norma medesima, intendendosi sostituiti: la Regione al comune e l'Assessore regionale al sindaco.
Art. 17
(Annullamento di autorizzazioni comunali)
Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere annullati, ai sensi dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il C.R.P.T.
Il provvedimento di annullamento di cui al comma precedente è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni al titolare della concessione, al proprietario della costruzione e al progettista, nonché all'Amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
In pendenza delle procedure di annullamento, l'Assessore regionale competente in materia urbanistica può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma.
Intervenuto il decreto di annullamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 e i riferimenti ivi previsti.
I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune.
La procedura di annullamento indicata nei commi precedenti è seguita altresì per i provvedimenti di annullamento previsti dall'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.
CAPO VI
ORDINAMENTO DEL COMITATO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 18
(Istituzione e compiti del Comitato Regionale per la Pianificazione Territoriale - C.R.P.T.)
È istituito il Comitato Regionale per la Pianificazione Territoriale (C.R.P.T.), quale organo consultivo tecnico in materia urbanistica e di pianificazione territoriale.
Compete al C.R.P.T. esprimere parere:
a) sul piano regionale urbanistico e paesaggistico sia nella fase di progetto sia in quella di attuazione;
b) sui piani urbanistici generali ed esecutivi comunali e comunitari corredati dalle osservazioni dell'Assessorato regionale competente in materia urbanistica;
c) sui programmi annuali di opere pubbliche predisposti dagli Assessorati regionali dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, parere che dovrà essere trasmesso entro venti giorni;
d) sui progetti di legge e di regolamento della Regione e sui progetti di regolamento delle Comunità montane e dei comuni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale;
e) nei casi previsti dagli articoli 1, 2 e 17 della presente legge nonché sugli atti comunali di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.
Il Consiglio, la Giunta regionale e i singoli Assessori possono chiedere parere al C.R.P.T. su questioni attinenti all'uso del territorio.
Il C.R.P.T. è altresì competente a esprimere parere nei casi previsti dagli articoli 4, 16, 20, 21 della presente legge e vi provvede, previa istruzione delle singole pratiche da parte dell'Assessorato competente in materia urbanistica, a mezzo del proprio Sottocomitato.
Art. 19
(Composizione, nomina e funzionamento del C.R.P.T.)
Il Comitato regionale per la pianificazione territoriale è composto da:
1) il Segretario generale dell'Amministrazione regionale, con funzioni di coordinatore;
2) il Dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio o suo sostituto;
3) il Sovrintendente regionale ai monumenti, antichità e belle arti o suo sostituto;
4) il Dirigente dei Servizi forestali regionali o suo sostituto;
5) l'Ingegnere Capo dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o suo sostituto;
6) il rappresentante dell'Ufficio regionale per la programmazione;
7) tre esperti in materia urbanistica e di pianificazione territoriale;
8) un esperto in ordine ai problemi dell'assetto geofisico del territorio;
9) un esperto in materia giuridico-amministrativa.
Il Sottocomitato è composto dai membri del C.R.P.T. di cui ai numeri 1, 2, 3, 7, 9 ed è integrato dal Dirigente dell'Ufficio regionale del turismo o suo sostituto e dal Dirigente dell'Ufficio compartimentale dell'ANAS o suo sostituto, rispettivamente, per i pareri di cui agli articoli 20 e 21 della presente legge.
I membri non appartenenti all'Amministrazione regionale sono designati dal Consiglio regionale e non possono essere Consiglieri regionali.
Gli esperti di cui al numero 7 saranno designati su terne di nominativi segnalati rispettivamente dagli Ordini locali degli Architetti, degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri.
Il C.R.P.T. e il Sottocomitato sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono rinnovati all'inizio di ogni legislatura regionale. I poteri del C.R.P.T. e del Sottocomitato sono prorogati fino al loro rinnovo.
Il C.R.P.T. e il Sottocomitato designano, come primo atto dopo l'insediamento, fra i membri appartenenti all'Amministrazione regionale, il sostituto del Coordinatore delle rispettive adunanze per i casi di assenza di quest'ultimo.
Per i pareri sui piani urbanistici e sui regolamenti comunali e comunitari devono essere sentiti, rispettivamente, i sindaci e i presidenti delle Comunità montane interessati.
Il C.R.P.T., ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti, uffici ed associazioni operanti nella Regione.
Il C.R.P.T. e il Sottocomitato sono convocati d'ufficio dal rispettivo Coordinatore ogni qual volta sono chiamati a esprimere par` ere.
Il C.R.P.T. e il Sottocomitato sono legalmente riuniti quando sono presenti, rispettivamente, sei e quattro dei rispettivi componenti, fra i quali, comunque, il Coordinatore o il suo sostituto; tuttavia per la validità della seduta del Sottocomitato cui partecipano i membri di cui agli articoli 20 e 21, il numero dei componenti presenti è fissato in cinque anziché quattro. Le decisioni sono assunte per votazione palese e sono verbalizzate su appositi registri a pagine numerate.
Le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, sono esercitate da un funzionario dell'Ufficio Regionale di urbanistica e tutela del paesaggio.
CAPO VII
POTERI DI DEROGA
Art. 20
(Poteri di deroga a favore dei fabbricati alberghieri)
Per l'adeguamento funzionale dei fabbricati alberghieri, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse deroghe all'indice di fabbricazione e al numero dei piani di cui all'articolo 3.
I fabbricati alberghieri per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma precedente non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Tale vincolo di destinazione è trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese degli interessati.
Per l'esercizio dei poteri di deroga il sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'Assessore regionale competente in materia urbanistica. La concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica che vi provvede su parere del C.R.P.T., all'uopo integrato dal Dirigente dell'Ufficio regionale del turismo o suo sostituto.
Art. 21
(Poteri di deroga alle distanze minime a protezione delle autostrade)
Ove la particolare conformazione del terreno impedisca l'esecuzione di nuovi fabbricati in rispetto delle norme statali sulle distanze minime a protezione delle autostrade, tali distanze possono essere ridotte fino ad un massimo di metri 12,50, nei casi di fabbricati previsti entro il perimetro dei centri abitati o delle zone di insediamento A), B), C), D), dei piani regolatori generali, e di metri 30 nei casi di fabbricati previsti nelle altre parti del territorio.
Nei casi di opere di consolidamento, di risanamento conservativo, di modificazione della destinazione e di ampliamento di fabbricati, deve essere comunque rispettata la preesistente distanza dei fabbricati medesimi dall'autostrada.
Per l'esercizio dei poteri di deroga, il sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'Assessore regionale competente in materia urbanistica. La concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica che vi provvede su parere del C.R.P.T., all'uopo integrato dal Dirigente compartimentale dell'ANAS o suo sostituto.
Art. 22
(Applicazione di disposizioni normative statali in materia edilizia ed urbanistica)
Per quanto non disciplinato dalla presente legge e da altre leggi regionali, continuano ad avere applicazione le norme statali in materia di edilizia ed urbanistica.
Art. 23
I Comuni già dotati di piano regolatore generale sono tenuti a uniformarlo alle norme del capo III e a presentarlo alla Regione per l'approvazione entro 13 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di inosservanza di detto termine si applicano le disposizioni dell'articolo 1, ultimo comma, della legge regionale 16 marzo 1976, n.12.
Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come modificato dall'art. l della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Tutti i Comuni della Valle d'Aosta sono tenuti a formare. adottare e trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio entro il 30 giugno 1978".
Art. 24
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Allegati Omissis
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Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle ore venti e minuti quaranta e che i lavori del Consiglio riprenderanno domani alle ore nove e trenta.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Guido Chabod)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Angelo Mappelli)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Costantino Pramotton)
