Oggetto del Consiglio n. 2 del 8 luglio 2003 - Verbale

OGGETTO N. 2/XII - CONVALIDA DELL'ELEZIONE DEI 35 CONSIGLIERI RE-GIONALI.

Il Presidente provvisorio, Secondina SQUARZINO, fa presente che il Consiglio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, e dell'articolo 4 del vigente Regolamento interno del Consiglio, deve procedere alla convalida dell'elezione dei neo-eletti nella consultazione elettorale dell'8 giugno 2003, come da verbale dell'Ufficio Elettorale regionale.

Dichiara aperta la discussione sull'argomento e chiede se qualcuno intenda sollevare eccezioni sull'eleggibilità dei neo-eletti.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la convalida dei trentacinque eletti.

IL CONSIGLIO

- ad unanimità di voti favorevoli (presenti, votanti e favorevoli: trentacinque);

DELIBERA

di convalidare l'elezione dei trentacinque proclamati eletti, come da verbale dell'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale di Aosta.

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