Oggetto del Consiglio n. 258 del 29 giugno 1977 - Verbale
OGGETTO N. 258/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E SECONDARIE DIPENDENTI DALLA REGIONE".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle scuole elementari e secondarie dipendenti dalla Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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La legislazione regionale in materia di personale scolastico non docente (escluso il personale delle istituzioni educative) comprende una dozzina di provvedimenti, che si estendono su un arco di 15 anni circa.
Si tratta, prevalentemente, di norme di approvazione di tabelle organiche o di inquadramenti straordinari a ruolo, di provvedimenti con carattere economico, di adeguamenti ad altre leggi statali o regionali.
Muovendo dall'esigenza di operare una revisione generale delle tabelle organiche delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie, dipendenti dalla Regione, per adeguarle ai nuovi e maggiori compiti introdotti nella scuola con i "decreti delegati" ed alla normativa in essi contenuta, l'allegato disegno di legge, sull'esempio del D.P.R. 31.5.1974, n. 420, tende a sostituire con un testo unitario le frammentarie disposizioni, precedentemente adottate in materia dal legislatore regionale, dando alla materia stessa una sistemazione organica.
In particolare, è intendimento del disegno di legge regionale conferire sufficiente determinatezza allo stato giuridico del personale interessato, uniformità di criteri nella determinazione degli "organici" ed automatismo al sistema di reclutamento del personale (assunzioni in ruolo per concorso; conferimento degli incarichi e delle supplenze in base a graduatorie), senza trascurare l'opportunità contingente di inquadrare a ruolo e di sistemare in via straordinaria personale che in tale direzione ha maturato aspettative non trascurabili, secondo procedure alle quali nel passato si è fatto ricorso in più occasioni ed in analogia a quanto lo Stato stesso ha realizzato nel corrispondente settore della scuola statale.
Pur riconoscendo al servizio scolastico, di cui il personale non insegnante è componente essenziale, caratteristiche peculiari e particolari esigenze di funzionamento e di specializzazione professionale, diverse da quelle degli altri settori dell'Amministrazione regionale e tali da giustificare l'adozione di una normativa distinta, imperniata sulla istituzione di ruoli speciali e lo svolgimento di concorsi specifici, tuttavia, il provvedimento in esame tiene conto di alcuni principi fondamentali ai quali deve informarsi l'ordinamento dei dipendenti regionali:
a) unità di stato giuridico, pur con le necessarie diversificazioni;
b) assoluta uniformità di trattamento economico, qualunque sia il settore di impiego;
c) salvaguardia di una certa mobilità e fungibilità del personale;
d) estensione automatica a tutti i dipendenti di eventuali innovazioni normative e di modifiche del trattamento economico e di carriera disposte in via generale.
Il disegno di legge consta, sostanzialmente, di due parti. Una prima parte (artt. 1-8) attiene alla definizione dello stato giuridico del personale.
L'art. 1 definisce i ruoli del personale non docente ed i criteri e le procedure per la determinazione e l'aggiornamento periodico dei singoli "organici", prevedendo altresì l'istituzione di posti in via provvisoria, da coprirsi con personale incaricato (successivo art. 6), nel caso di esigenze sopravvenute dopo l'inizio dell'anno scolastico o connesse con lo svolgimento di attività complementari (corsi per studenti lavoratori, corsi regionali di preparazione agli esami, altre attività non istituzionali, debitamente autorizzate dai competenti organi scolastici).
L'art. 2 disciplina il reclutamento del personale, individuando concorsi annuali, specifici per ciascun ruolo, che, nel caso dei bidelli si effettueranno per soli titoli. Per quest'ultima categoria si introduce, inoltre, il principio della formazione di una graduatoria permanente, soggetta ad aggiornamenti periodici in occasione dei concorsi annuali, in analogia con il citato D.P.R. n. 420 (art. 10).
L'art. 3, premesso un generico rinvio alla normativa del regolamento organico del personale regionale in ordine alle modalità di svolgimento dei concorsi ed ai requisiti generali per parteciparvi, specifica i titoli di studio richiesti per essere ammessi ai singoli ruoli e indica gli elementi che dovranno figurare nei bandi di concorso.
L'art. 4 contiene un rinvio generale all'ordinamento del personale regionale per quanto attiene allo stato giuridico e al trattamento economico e di carriera, previdenziale e assistenziale e statuisce il principio della estensione automatica al personale scolastico non docente, salva contraria indicazione, di qualunque modifica alla relativa normativa; contiene precisazioni in merito ai turni di servizio; individua le funzioni e le mansioni del personale con riferimento al D.P.R. n. 420 per quanto non contemplato nell'articolo stesso.
L'art. 5 dispone gli opportuni adeguamenti al regolamento organico del personale regionale in ordine all'esercizio delle competenze dallo stesso attribuite ai dirigenti di assessorato e capi servizio e opera un ulteriore rinvio al regolamento medesimo in materia disciplinare e di attribuzione delle note di qualifica.
L'art. 6 disciplina la materia degli incarichi e delle supplenze nei casi di vacanza, assenza e impedimento, introducendo, a tal fine, il principio del ricorso alle graduatorie formate in sede di concorso, la cui validità viene pertanto estesa alla durata dell'anno scolastico.
L'art. 7 disciplina la materia dei trasferimenti, inserendo la possibilità di passaggi dai ruoli speciali del personale scolastico ai restanti ruoli amministrativi del personale regionale e viceversa, in applicazione del principio della mobilità, sia pure con l'avvertenza, già avanzata nell'art. 2, che detti passaggi sono possibili solo dopo aver maturato un anno di servizio di ruolo.
Infine, l'art. 8 recepisce analoga norma contenuta nel D.P.R. n. 420 (art. 21), relativa all'aggiornamento permanente e alla qualificazione culturale e professionale del personale.
Gli articoli dal 9 al 18 dispongono sulla prima applicazione della legge.
L'art. 9 stabilisce la procedura per l'approvazione dei primi "organici" determinati secondo la nuova normativa ed il collocamento d'ufficio, nei ruoli di nuova istituzione, del personale in servizio nelle scuole ed istituti dipendenti dalla Regione, già appartenente ai ruoli regionali.
L'art. 10 dispone il passaggio, a domanda, nel corrispondente ruolo regionale del personale appartenente ai ruoli statali, comunque distaccato a prestare servizio presso le scuole dipendenti dalla Regione.
L'art. 11, in conformità del terzo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 420, dispone l'inquadramento nel ruolo regionale dei segretari del personale insegnante di scuola elementare, precedentemente assegnato alla segreteria di una direzione didattica della regione, che non abbia chiesto la restituzione all'insegnamento.
L'art. 12 prevede la possibilità di sistemazione straordinaria nel ruolo dei segretari, previo esame colloquio, secondo una procedura già sperimentata in precedenti occasioni (si veda l.r. n. 18/1971), per i coadiutori che, in servizio nelle scuole coordinate dell'Istituto Professionale regionale, espletano di fatto, da almeno cinque anni, le corrispondenti mansioni, in relazione anche al contenuto dell'art. 23 della l.r. 5.11.1976, n. 47.
Analoga disposizione è prevista per i coadiutori pervenuti all'ultima classe di stipendio, che abbiano retto una segreteria scolastica, in vacanza del posto o in assenza del titolare, da almeno 18 mesi continuativamente.
Quest'ultima norma riproduce nella sostanza, se non nelle modalità di attuazione, particolari disposizioni della l.r. 7.3.1973, n. 6 a favore di personale di fatto impiegato in posti della carriera superiore, che non trovarono estensione al personale scolastico non docente.
L'art. 13 stabilisce in favore del personale scolastico non docente una congrua riserva di posti (50%) in occasione del primo concorso pubblico per posti di segretario.
L'art. 14, attraverso il loro inquadramento nel ruolo degli assistenti di cattedra, di nuova istituzione, è diretto a regolarizzare la posizione giuridica degli assistenti tecnici dell'Istituto Tecnico per Geometri di Aosta, che non hanno potuto fruire di precedenti sistemazioni straordinarie per difetto del ruolo regionale corrispondente.
L'art. 15, come il successivo art. 17, tiene conto di esigenze di carattere funzionale, oltre che delle aspettative del personale non di ruolo, presentemente in servizio presso segreterie didattiche da oltre 18 mesi senza soluzione di continuità. Nella prospettiva che con il 1° ottobre prossimo la gran parte delle insegnanti elementari attualmente assegnate alle direzioni didattiche rientri nell'insegnamento, l'articolo in esame tende ad assicurare alle segreterie delle direzioni stesse, quanto meno, la permanenza del personale esecutivo attualmente in servizio da almeno 18 mesi, considerato altresì che, a suo tempo, detto personale, proveniente dalle graduatorie degli aspiranti ad incarichi di insegnamento nelle scuole elementari, rinunciò a concrete possibilità di una occupazione stabile come insegnante, per un impiego amministrativo precario nelle segreterie scolastiche. Per ovvi motivi di uguaglianza, lo stesso trattamento è riservato al personale avventizio di carriera esecutiva, occupato nelle segreterie degli istituti di istruzione secondaria.
L'art. 16 concede al personale comunale di ruolo, in servizio presso l'Istituto Magistrale di Aosta, la facoltà, secondo una prassi costante, di optare per il passaggio nei ruoli regionali corrispondenti, in concomitanza con il trasferimento dal Comune di Aosta alla Regione degli oneri relativi al personale ausiliario del predetto istituto.
L'art. 17 riconosce la possibilità di essere inquadrato in ruolo, nel limite dei posti disponibili, al personale ausiliario non di ruolo che, in modo non continuativo, abbia prestato servizio presso scuole secondarie dipendenti dalla Regione per almeno 18 mesi, o, nel caso di mancato inquadramento, di poter partecipare al primo concorso pubblico per posti di bidello, anche in deroga ai limiti di età.
La norma dell'art. 18 riflette l'esigenza di definire l'anzianità di servizio utile, in relazione al contenuto degli artt. 184 e 189 del regolamento organico vigente, del personale proveniente dai ruoli dello Stato o di altra pubblica amministrazione.
Gli artt. 19 e 20 contengono norme di carattere finanziario, quantificando l'ammontare del maggior onere che dall'applicazione della legge deriverà al bilancio regionale, distintamente per l'esercizio in corso e per quelli successivi, ed individuando i mezzi per fronteggiarlo.
L'articolo conclusivo (art. 21), oltre alle formule rituali, contiene un rinvio generale alla normativa concernente lo stato giuridico del personale regionale e la abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova normativa.
Completano il disegno di legge gli allegati A e B.
L'allegato A fissa i criteri per la determinazione degli "organici" dei diversi ruoli per ciascun ordine di scuola.
L'"organico" del personale della scuola elementare include il solo personale di segreteria delle direzioni didattiche, permanendo a carico dei comuni il personale ausiliario. La consistenza dell'"organico" dei coadiutori per ciascuna segreteria è stata calcolata in misura inferiore a quella risultante dalla tabella B allegata al D.P.R. n. 420, tenuto conto che gli "organici" statali denunciano un palese sovradimensionamento in rapporto alle effettive esigenze delle segreterie delle direzioni didattiche, tanto più che alle direzioni didattiche dipendenti dalla Regione saranno sottratte le competenze amministrative in ordine alle scuole materne.
Nelle scuole secondarie, sino ad ora, erano contemplate dalle disposizioni regionali, sull'esempio delle scuole statali, tabelle organiche sensibilmente dissimili tra tipi di scuola diversi, sia per il personale esecutivo che per il personale ausiliario.
L'allegato A, muovendo da una valutazione di sostanziale equivalenza dei carichi di lavoro, segue un diverso orientamento che realizza la maggiore uniformità tra le varie istituzioni, assumendo, tra quelle previste dalle tabelle in vigore, la posizione più logica, con costante riferimento al numero delle classi funzionanti, per determinare le unità di ciascun "organico".
Un'altra importante innovazione è rappresentata dall'assegnazione di un segretario aggiunto, in luogo di un ulteriore coadiutore, nelle scuole con più di 24 classi (limite che è stato preso a riferimento in quanto è quello fissato per le scuole medie con la legge 31.12.1962, n. 1859). Il motivo di questa soluzione è da ricercare nella considerazione che, oltre certe dimensioni, le maggiori esigenze di funzionamento di una segreteria scolastica non sono soltanto di mera esecuzione, ma anche, e soprattutto, di collaborazione a livello di impiego di concetto.
Il numero degli assistenti di cattedra, che si è ritenuto di limitare ai soli insegnamenti di costruzioni e di topografia, dell'istituto tecnico per geometri, è stato fissato sulla base delle esperienze maturate.
Per gli aiutanti tecnici, qualifica tipica degli istituti di II grado, la loro estensione alle scuole medie, suggerita da esigenze connesse con lo sviluppo delle attività manuali che si realizzano nelle applicazioni tecniche e nelle attività integrative, opererà transitoriamente soltanto nelle scuole con almeno 15 classi, a titolo sperimentale.
La determinazione degli "organici" dei bidelli, pur restando vincolata al principio del rapporto con il numero delle classi funzionanti nella sede scolastica, fruisce di un correttivo volto ad eliminare la situazione di disagio in cui - applicando il criterio con assoluto rigore - verrebbero a trovarsi gli edifici scolastici dotati di vaste superfici destinate ad aule speciali, sale insegnanti, gabinetti scientifici, biblioteche, auditori, ecc.
L'allegato B riporta, per i singoli ruoli, le tabelle di sviluppo del trattamento economico.
Per i segretari, i coadiutori ed i bidelli sono le stesse in vigore per effetto di precedenti provvedimenti legislativi. Per gli assistenti di cattedra, qualifica di nuova istituzione, si è operata l'equiparazione al trattamento economico del personale di concetto (segretari). Per le qualifiche di aiutante tecnico e magazziniere, in passato inserite nella carriera ausiliaria, si è operato l'adeguamento alla normativa statale e all'art. 3 del disegno di legge in esame, equiparandone il trattamento economico a quello del coadiutore di segreteria. In particolare, nessun problema concreto si pone in ordine alla qualifica di aiutante tecnico (che al presente fruisce di un trattamento differenziato nei confronti del personale ausiliario, pur appartenendo alla stessa carriera), in quanto l'unico dipendente di ruolo attualmente in servizio è già inquadrato nell'ultima classe di stipendio.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento).
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L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO illustra brevemente il disegno di legge ed annuncia la presentazione da parte della Giunta di un emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 3.
Il Consigliere DOLCHI dichiara che in Commissione consultiva paritetica si era astenuto con la seguente motivazione: "Il disegno di legge n. 314, pur avendo anche lo scopo di regolarizzare posizioni anomale rimane pur sempre un provvedimento settoriale da sanatoria in contrasto con il discorso globale in corso per la ristrutturazione degli uffici, e si tratta di un palliativo più nocivo che utile all'auspicata sistemazione definitiva dell'annoso problema".
Riconosce a nome del gruppo comunista come ogni Assessorato abbia dei problemi particolari e che l'Amministrazione abbia l'esigenza di risolverli ma, a suo parere, per risolvere questi problemi è necessario rivedere il regolamento organico e non assumere ogni volta provvedimenti settoriali che non risolvono la situazione complessiva.
Il Consigliere FOURNIER intende avere delle assicurazioni, da parte dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, in merito al fatto che il personale inquadrato in questi ruoli possa essere spostato da una sede all'altra in base alle esigenze e chiede se, dato l'aumento di spesa di circa 100 milioni all'anno, è previsto un notevole aumento di dipendenti e se questo aumento può essere quantificato, almeno in linea di massima.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE dichiara che, a suo avviso, si rende necessaria la ristrutturazione della burocrazia regionale che però imporrà, a tempi più o meno lunghi, una redistribuzione delle competenze in seno alla Giunta.
Concorda quindi con le affermazioni del Consigliere Dolchi relative all'organizzazione del lavoro, però sostiene la necessità che, per particolari situazioni, si renda necessaria l'adozione di provvedimenti "settoriali".
L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO risponde al Consigliere Fournier che l'articolo 7 garantisce il trasferimento del personale e che il prevedibile aumento dei dipendenti è dovuto all'istituzione degli organi collegiali che hanno creato delle nuove mansioni.
Il Vice Presidente CHANU, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1 e 2
Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati con voti favorevoli ventiquattro (Consiglieri presenti: trenta; votanti e favorevoli: ventiquattro; astenuti i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
Articolo 3
Si dà atto che da parte della Giunta è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo 3 che era così formulato: "Il titolo di studio richiesto per i posti di bidello è quello di licenza elementare" con il seguente nuovo testo: "Per l'ammissione ai posti di bidello è richiesto il proscioglimento dall'obbligo scolastico".
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo cosi emendato sono approvati con voti favorevoli ventiquattro (Consiglieri presenti: trenta; votanti e favorevoli: ventiquattro; astenuti i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
Articoli 4, 5, 6 e 7
Si dà atto che gli articoli da 4 a 7 sono approvati con voti favorevoli ventisei (Consiglieri presenti: trentadue; votanti e favorevoli: ventisei; astenuti i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monarni, Siggia e Tonino).
Articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e allegati A e B.
Si dà atto che gli articoli da 8 a 21 e gli allegati A e B sono approvati con voti favorevoli venticinque (Consiglieri presenti: trentuno; votanti e favorevoli: venticinque; astenuti i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino).
Il Vice Presidente CHANU, dopo aver constatato e comunicato che i ventun articoli e gli allegati A e B del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Bondaz, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHANU accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti: trentuno;
Consiglieri votanti: venticinque;
Voti favorevoli: ventidue;
Voti contrari: tre;
Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Monami, Siggia e Tonino.
Il Vice Presidente CHANU, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle scuole elementari e secondarie dipendenti dalla Regione".
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Disegno di legge n. 314
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .........................................n. ........: NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E SECONDARIE DIPENDENTI DALLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ruoli del personale non docente
Per il funzionamento delle segreterie e dei servizi delle scuole elementari e secondarie dipendenti dalla Regione sono istituiti i seguenti ruoli speciali del personale non insegnante:
1) ruolo dei segretari;
2) ruolo degli assistenti di cattedra;
3) ruolo dei coadiutori di segreteria;
4) ruolo degli aiutanti tecnici;
5) ruolo dei magazzinieri;
6) ruolo dei bidelli.
Gli organici del personale non insegnante, complessivi e per singola scuola, sono stabiliti entro il 31 marzo di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, in conformità dei criteri previsti dalla tabella A annessa alla presente legge e sulla base della situazione esistente al 31 gennaio dello stesso anno.
Qualora entro le date indicate nei precedenti commi non si verifichino mutamenti tali da comportare variazioni negli organici del personale, rimangono in vigore quelli approvati nell'anno precedente.
Nel caso di sdoppiamento di classi all'inizio dell'anno scolastico o di istituzione di nuove scuole, l'Assessore alla pubblica istruzione provvede, ove occorra, all'istituzione di nuovi posti in via provvisoria in eccedenza agli organici. Analogamente procede quando presso la scuola si effettuino corsi regionali di preparazione agli esami, corsi per studenti lavoratori e attività parascolastiche e extrascolastiche debitamente autorizzate dai competenti organi scolastici.
Art. 2
Reclutamento del personale
Le assunzioni nei ruoli dei segretari, dei coadiutori di segreteria, degli assistenti di cattedra, degli aiutanti tecnici e dei magazzinieri sono effettuate, nei limiti delle vacanze di ciascun organico, mediante concorsi per esami e titoli indetti dall'Amministrazione regionale, sentiti i rappresentanti sindacali del personale, da espletarsi entro il mese di luglio di ciascun anno. Le nomine dei vincitori sono disposte dalla Giunta regionale nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
Le assunzioni nel ruolo dei bidelli sono effettuate, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi per soli titoli indetti dall'Amministrazione regionale, sentiti i rappresentanti sindacali del personale, da espletarsi entro il mese di luglio di ciascun anno.
I candidati inclusi nella graduatoria relativa al primo concorso per posti di bidello, che non saranno nominati per insufficienza dei posti disponibili, sono inseriti, con il punteggio da loro conseguito, in una graduatoria permanente.
Detta graduatoria sarà integrata, in occasione di ciascuno dei successivi concorsi, con l'inserimento dei candidati partecipanti ai concorsi stessi e l'aggiornamento del punteggio dei candidati già inseriti, i quali, a tal fine, avranno presentato, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, titoli di cultura e di servizio valutabili, acquisiti posteriormente all'iscrizione della graduatoria stessa.
Le nomine nel ruolo dei bidelli sono disposte annualmente dalla Giunta regionale nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria permanente, integrata ed aggiornata con i criteri sopra indicati, previo accertamento dell'idoneità fisica a svolgere le mansioni del posto.
Il personale nominato nei ruoli della scuola non può essere trasferito per alcun motivo, nemmeno a domanda, presso altri servizi regionali prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza della nomina.
Salvo quanto previsto per l'istituzione di nuovi posti in via provvisoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1, è fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati ai sensi del predetto art. 1.
È fatto altresì divieto di utilizzare le graduatorie relative ai concorsi di cui ai precedenti primo e secondo comma per l'assunzione di personale in altri posti regionali di qualifica corrispondente e di utilizzare le graduatorie relative ad altri concorsi regionali per l'assunzione di personale scolastico non docente.
Art. 3
Norme generali concernenti i concorsi
I requisiti generali per l'accesso a ciascun ruolo e le modalità di svolgimento dei singoli concorsi sono quelli indicati nel regolamento organico del personale regionale per l'ammissione alle corrispondenti qualifiche del ruolo amministrativo della Regione.
Per l'ammissione ai ruoli dei segretari e degli assistenti di cattedra è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado od artistica. Limitatamente al ruolo dei segretari sono validi anche il diploma di maestro d'arte, il diploma di scuola magistrale e i diplomi di qualifica professionale di segretario d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda e addetto alla contabilità di azienda.
Per l'ammissione ai ruoli dei coadiutori di segreteria, degli aiutanti tecnici e dei magazzinieri è richiesto un titolo finale di istruzione secondaria di primo grado.
Per l'ammissione nei posti di bidello è richiesto il proscioglimento dell'obbligo scolastico.
I singoli bandi di concorso indicano gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alle diverse qualifiche, i programmi d'esame, nonché i criteri di valutazione dei titoli di cultura e di servizio e delle altre condizioni preferenziali.
Per l'ammissione ai concorsi è richiesta la conoscenza della lingua francese, da dimostrarsi attraverso apposito accertamento preliminare.
Restano salve le norme concernenti la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Le aliquote del personale da assumere ai sensi di tale disciplina sono calcolate, per ciascun ruolo, sulla consistenza degli organici complessivi. A ciascuna scuola non può essere assegnato personale invalido in misura superiore alla aliquota di legge, calcolata per eccesso.
Art. 4
Stato giuridico e trattamento economico
Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, previdenziale e assistenziale e l'orario di servizio del personale scolastico non insegnante sono regolati dal vigente ordinamento del personale regionale.
Per ciascun ruolo il trattamento economico iniziale e le successive classi di stipendio risultano dalla tabella B annessa alla presente legge.
Qualunque modifica al regolamento organico del personale regionale, che interessi lo stato giuridico ed il trattamento economico, si estende automaticamente al personale scolastico non docente dipendente dalla Regione, ove non sia diversamente previsto dalla legge stessa che dispone la modifica.
Nel rispetto del normale orario settimanale stabilito per la generalità dei dipendenti regionali, il consiglio di circolo o d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio in relazione alle esigenze di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, tenuto conto anche di eventuali attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche attuate nelle istituzioni stesse. Nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto il preside o direttore didattico fissa i turni di servizio, sentito il personale interessato.
Le funzioni e le mansioni del personale scolastico non docente, non indicate nei successivi commi, sono quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.
Il segretario aggiunto assegnato alle scuole secondarie con più di 24 classi coadiuva il segretario nello svolgimento di tutte le funzioni ad esso attribuite e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Nelle scuole predette il posto di segretario aggiunto è ricoperto da quello, dei due segretari assegnati alla scuola, in possesso della minore anzianità effettiva di servizio di ruolo nella qualifica.
Gli assistenti di cattedra degli istituti tecnici coadiuvano il professore alla cui cattedra sono addetti, nei modi indicati dal preside e dal professore stesso. In nessun caso è, tuttavia, consentito ai medesimi di sostituirsi nelle lezioni all'insegnante della cattedra.
Art. 5
Sanzioni disciplinari, procedimento disciplinare, note di qualifica
Le competenze attribuite dalle norme del regolamento organico del personale al Dirigente dell'Assessorato ed ai Capi Servizio, che non siano oggetto di diversa disposizione di legge, sono esercitate, per il personale scolastico non docente, rispettivamente dal Sovraintendente agli studi e dai presidi o direttori didattici.
Le sanzioni disciplinari a carico del personale scolastico non docente sono quelle previste dal regolamento organico del personale regionale, al quale si fa rinvio anche per quanto concerne il procedimento disciplinare e la commissione di disciplina.
Le norme del regolamento organico del personale regionale trovano applicazione, nei confronti del personale scolastico non docente, anche in materia di attribuzione delle note di qualifica.
Art. 6
Incarichi e supplenze
Le graduatorie relative ai concorsi di cui al primo comma del precedente art. 2 hanno validità sino al termine dell'anno scolastico agli effetti del conferimento degli incarichi e delle supplenze.
Gli incarichi e le supplenze per posti di bidello sono conferiti secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria permanente compilata a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 2 predetto.
Sono coperti per incarico sino al termine dell'anno scolastico i posti istituiti in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1.
Nei casi di assenza o di impedimento del segretario e di sopravvenuta vacanza del posto, il segretario è sostituito, sino al termine dell'assenza o alla nomina del titolare, dal dipendente della scuola con la qualifica più elevata o, a parità di qualifica, da quello con maggiore anzianità di servizio. Se l'assenza o la vacanza si protraggono oltre i due mesi, al sostituto di qualifica inferiore compete, a decorrere dall'inizio del terzo mese, un'indennità di incarico secondo le norme del regolamento organico del personale regionale. Il dipendente incaricato di svolgere le funzioni del segretario può essere sostituito, a sua volta, con un coadiutore, secondo le modalità e limitatamente ai casi indicati nel successivo comma.
Nei casi di assenza del personale scolastico non docente di ruolo e non di ruolo, diverso dal segretario, la cui durata sia superiore a 10 giorni, se trattasi di personale appartenente al ruolo dei bidelli, e a 20 giorni se trattasi di personale appartenente agli altri ruoli, si procede alla loro sostituzione, escluso il periodo di congedo ordinario, allorché le sostituzioni si rendano necessarie per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche e limitatamente ai periodi di svolgimento delle lezioni e degli esami. Le supplenze sono conferite dal direttore didattico o dal preside secondo l'ordine delle graduatorie indicate nel primo e secondo comma.
Del conferimento della supplenza i direttori didattici e i presidi daranno immediata comunicazione al competente ufficio del personale regionale per la ratifica da parte della Giunta regionale.
Al personale non di ruolo in servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione è corrisposto il trattamento economico iniziale del ruolo corrispondente a decorrere dalla data di effettiva assunzione del servizio. Al personale medesimo competono gli aumenti biennali dello stipendio nella misura prevista per il personale di ruolo per ogni biennio di servizio continuativo prestato nella qualifica.
Art. 7
Trasferimenti del personale
I trasferimenti del personale non insegnante di ruolo, nell'ambito della stessa sede o in sede diversa, sono disposti annualmente dalla Giunta regionale, prima della nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi. Ai trasferimenti possono partecipare anche i dipendenti regionali di ruolo appartenenti ad altri servizi, che abbiano un'anzianità di ruolo non inferiore ad un anno.
Dei posti disponibili per i trasferimenti il competente ufficio del personale della Regione darà tempestivo avviso mediante lettera circolare ai presidi e ai direttori didattici, da affiggersi agli albi dei rispettivi uffici per almeno 15 giorni. Analoga comunicazione sarà trasmessa ai Dirigenti di Assessorato e Capi Servizio della Regione, che ne informeranno il personale dipendente.
Nella comunicazione saranno specificate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di trasferimento, la documentazione richiesta, nonché i criteri di valutazione dei titoli.
Sulla base delle domande pervenute è formata una graduatoria degli aspiranti, tenuto conto dell'anzianità di servizio, delle condizioni di famiglia e di eventuali necessità di studio degli aspiranti stessi e dei loro figli.
I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati utilmente collocati nella graduatoria nel limite dei posti disponibili per ciascun ruolo. Nelle scuole secondarie in cui è previsto un posto di segretario aggiunto, i posti vacanti di segretario sono disponibili esclusivamente per i trasferimenti del personale che abbia maturato nella qualifica un'anzianità effettiva di servizio superiore a quella del segretario aggiunto; diversamente, i posti vacanti di segretario aggiunto sono disponibili soltanto per i trasferimenti del personale che abbia maturato nella qualifica un'anzianità di servizio inferiore a quella del segretario.
Per le operazioni di trasferimento del personale scolastico non docente l'Amministrazione si avvale di un'apposita commissione composta di due impiegati della Regione con qualifica non inferiore a segretario, designati dalla Giunta regionale, di cui uno appartenente all'ufficio del personale, e di due dipendenti appartenenti ai ruoli del personale scolastico non docente, designati dai rappresentanti sindacali del personale.
Il personale scolastico non docente di ruolo pub essere trasferito ad altri servizi o uffici dell'Amministrazione regionale secondo le modalità della Legge regionale 4.8.1975, n. 35, sempre che abbia maturato almeno un anno di anzianità di ruolo.
Art. 8
Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale
L'Assessore alla Pubblica Istruzione, su proposta del Sovraintendente agli studi, predispone annualmente un programma di attività di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale non insegnante.
Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del servizio nelle scuole.
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9
I primi organici del personale scolastico non docente delle scuole dipendenti dalla Regione, determinati secondo la tabella A annessa alla presente legge, saranno approvati dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, ed avranno applicazione dal 1 ottobre successivo.
Il personale regionale di ruolo, in servizio nelle scuole ed istituti dipendenti dalla Regione dal 1 ottobre 1977, sarà inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui all'art. 1 con l'attribuzione dell'anzianità maturata e della corrispondente classe di stipendio e sarà assegnato alla stessa sede in cui, alla predetta data, presta servizio.
I posti ancora disponibili dopo gli inquadramenti previsti dal presente articolo e da quelli successivi saranno ricoperti mediante i primi concorsi da espletarsi secondo le modalità indicate nella presente legge, entro il 30 settembre 1977.
Art. 10
Il personale scolastico non docente appartenente ai ruoli statali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia distaccato a prestare servizio presso le scuole dipendenti dalla Regione, può essere inquadrato, a domanda, nel corrispondente ruolo regionale a decorrere dal 1 ottobre 1977, previa presentazione di dimissioni dal ruolo statale di appartenenza.
Il personale predetto sarà inquadrato nei ruoli regionali entro i limiti d'organico, con il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica. Ai fini economici e di carriera gli sarà riconosciuta per intero l'anzianità maturata nell'amministrazione dello Stato.
Le domande di inquadramento nel ruolo regionale dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale che non presenterà, nel termine suddetto, domanda di inquadramento nel ruolo regionale sarà restituito all'amministrazione di appartenenza.
Art. 11
Gli insegnanti elementari di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano assegnati, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche della regione, sono inquadrati nel ruolo dei segretari a decorrere dal 1 ottobre 1977, sempre che non abbiano presentato al Sovraintendente agli studi domanda di restituzione all'insegnamento entro il termine fissato per partecipare ai trasferimenti magistrali per l'anno scolastico 1977/78.
Agli insegnanti elementari inquadrati nel ruolo dei segretari sarà riconosciuta per intero, ai fini economici e di carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. Agli stessi sarà assegnata la sede nella quale presteranno servizio al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale o, a loro richiesta, altra sede vacante presso una diversa direzione didattica della regione. Gli aspiranti ad una sede diversa da quella di servizio saranno graduati secondo l'anzianità di ruolo.
Art. 12
I coadiutori di ruolo dipendenti regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio effettivo presso una scuola coordinata dell'Istituto Professionale regionale, possono essere inquadrati nel ruolo dei segretari qualora ne abbiano svolto di fatto le funzioni da almeno cinque anni consecutivamente. L'inquadramento sarà disposto, in via straordinaria e a domanda, previo accertamento della idoneità professionale a mezzo di esame-colloquio, a decorrere dal 1 ottobre 1977, anche prescindendo dal possesso del prescritto titolo di studio, purché, nella qualifica di provenienza, l'interessato abbia conseguito, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione della terza classe di stipendio.
Al suddetto esame-colloquio possono partecipare inoltre, anche prescindendo dal possesso del prescritto titolo di studio, i coadiutori di ruolo dipendenti regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'attribuzione dell'ultima classe di stipendio nella qualifica di appartenenza e reggano da almeno diciotto mesi continuati la segreteria di una scuola o istituto al quale, per legge spetta un segretario.
Al personale di cui ai precedenti commi si applicano, ai fini della determinazione del trattamento economico e del successivo sviluppo della carriera, le norme regionali concernenti la progressione giuridica ed economica in carriera. L'assegnazione della sede sarà disposta, secondo l'ordine dell'anzianità complessiva di ruolo, tra quelle disponibili alla data di inquadramento.
Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono disposti dalla Giunta regionale su documentata istanza, da prodursi dagli interessati entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente all'esito dell'accertamento della idoneità professionale.
Art. 13
Nel primo concorso a posti di segretario, indetto in applicazione della presente legge, il cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservato ai coadiutori di ruolo dipendenti regionali in possesso dei requisiti di ammissione al concorso stesso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio effettivo da almeno sei mesi presso una segreteria scolastica.
Art. 14
Nel ruolo degli assistenti di cattedra potrà essere inquadrato il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio non di ruolo presso l'Istituto Tecnico per Geometri di Aosta in qualità di assistente tecnico avventizio, purché sia in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.
Al personale suddetto il servizio non di ruolo prestato nelle scuole della Regione sarà riconosciuto, ai fini dello sviluppo della carriera e della determinazione del trattamento economico, secondo le norme regionali vigenti in materia.
Le domande di inquadramento nel ruolo regionale degli assistenti di cattedra, corredate della necessaria documentazione, dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
Nei posti di coadiutore, disponibili dopo l'inquadramento del personale di ruolo e del personale di cui all'art. 12, saranno inquadrati in via straordinaria e a domanda, a decorrere dal 1 ottobre 1977, gli impiegati non di ruolo in servizio presso le segreterie delle direzioni didattiche e delle scuole e istituti di istruzione secondaria dipendenti dalla Regione, in possesso di tutti i requisiti prescritti per la copertura del posto, ad eccezione del limite massimo di età, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano le relative mansioni ininterrottamente da data non posteriore al 31 ottobre 1975.
Le domande di inquadramento in ruolo, corredate della necessaria documentazione, dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
Il personale ausiliario di ruolo dipendente dal Comune di Aosta che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta effettivo servizio da data non posteriore al 1 gennaio 1977 presso l'Istituto Magistrale di Aosta, potrà essere collocato, a domanda, nel corrispondente ruolo regionale dei bidelli con effetto dal 1 ottobre 1977.
Al personale suddetto sarà riconosciuto, ai fini dello sviluppo della carriera e della determinazione del trattamento economico, l'intero servizio di ruolo prestato nell'amministrazione di provenienza, maggiorato delle aliquote del servizio per ruolo riconosciuto ai sensi della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.
Le domande di inquadramento nel ruolo regionale dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale che non presenterà, nel termine suddetto, domanda di inquadramento nel ruolo regionale sarà restituito alla amministrazione di appartenenza.
Art. 17
Nei posti di bidello, disponibili dopo gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli, potranno essere inquadrati in via straordinaria gli aspiranti che, avendo prestato servizio anche non continuo per almeno 18 mesi complessivi nell'ultimo triennio presso le scuole secondarie dipendenti dalla Regione in qualità di ausiliari, a qualunque titolo assunti, ne faranno domanda entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola della necessaria documentazione.
Per l'inquadramento in ruolo del personale suddetto si prescinde dal limite massimo di età, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per la copertura del posto.
Il personale ausiliario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio o abbia prestato servizio non di ruolo nelle scuole secondarie dipendenti dalla Regione, compreso l'Istituto Magistrale di Aosta, per un periodo di tempo inferiore a quello indicato nel primo comma, ma non inferiore a tre mesi nell'ultimo biennio, potrà partecipare al primo concorso per posti di bidello, anche in deroga ai limiti di età.
Art. 18
Per il personale proveniente dai ruoli dello Stato o di altra amministrazione, assunto e inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della presente legge, l'anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità e delle indennità per cessazione dal servizio, di cui agli artt. 184 e 189 delle norme generali per il personale ed i servizi della Regione, approvate con legge regionale 28.7.1956, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, decorrerà dalla data effettiva di assunzione e di inquadramento nei ruoli regionali.
Art. 19
Per la copertura della maggior spesa di L. 150.000.000 derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge per il periodo 1 ottobre 31 dicembre 1977 sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento:
|
Cap. 105 |
Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6.12.1971, n. 1065 |
L. |
137.000.000 |
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione:
|
Cap. 6100 |
Stipendi, indennità e competenze fisse al personale ispettivo, direttivo ed insegnante |
L. |
13.000.000 |
Variazioni in aumento:
|
Cap. 5940 |
La cui denominazione è così modificata: "Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole regionali di ogni ordine e grado" |
L. |
150.000.000 |
Art. 20
Per l'anno 1978 e successivi la maggiore spesa corrente derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in annue L. 470.000.000, graverà sullo stanziamento corrispondente al capitolo 5940 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 e sarà finanziato con il normale incremento delle entrate tributarie della Regione di cui al capitolo 105 del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio.
Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale e per le variazioni di organico disposte ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della presente legge, sono approvate, a decorrere dall'anno 1978, con la legge di bilancio.
Art. 21
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale regionale.
Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge con essa comunque incompatibili.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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TABELLA ALLEGATO A
I - ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE
DEI CIRCOLI DIDATTICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
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SEGRETARI: |
1 per circolo |
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COADIUTORI: |
- sino a 20 classi |
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1 da 21 a 40 classi |
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|
2 da 41 a 65 classi |
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3 da 66 a 90 classi |
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4 da 91 a 120 classi |
II - ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE
DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
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SEGRETARI: |
1 per scuola o istituto |
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SEGRETARI AGGIUNTI: |
- sino a 24 classi |
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1 oltre 24 classi |
Le classi a funzionamento serale e quelle delle succursali, delle sezioni staccate e delle scuole coordinate concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale l'organico è determinato.
Per l'Istituto Professionale regionale il numero dei segretari aggiunti è aumentato di un'unità, in considerazione che l'istituto comprende più specializzazioni. I segretari aggiunti saranno assegnati alle scuole coordinate secondo le maggiori esigenze di queste ultime.
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ASSISTENTI DI CATTEDRA: |
1 per ogni tre cattedre o posti orario di costruzioni o di topografia negli istituti tecnici per geometri. |
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COADIUTORI: |
1 sino a 8 classi |
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2 da 9 a 16 classi |
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3 da 17 a 32 classi |
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4 da 33 a 40 classi |
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oltre le 40 classi, un coadiutore in più ogni 10 classi. |
Le classi a funzionamento serale e quelle delle succursali e delle sezioni staccate concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale l'organico è determinato.
Le scuole coordinate dell'Istituto Professionale regionale sono considerate entità distinte.
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AIUTANTI TECNICI: |
1 per scuola o istituto, escluso l'Istituto Professionale regionale; un secondo aiutante tecnico è assegnato a partire dalla venticinquesima classe (in via sperimentale, sino a diversa disposizione, sarà assegnato un aiutante tecnico alle scuole medie con almeno 15 classi funzionanti nella sede). |
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MAGAZZINIERE: |
1 per istituto tecnico industriale e per ciascuna scuola coordinata di istituto professionale con sezione industriale. |
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BIDELLI: |
2 sino a 5 classi |
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3 da 6 a 8 classi |
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4 da 9 a 12 classi |
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5 da 13 a 16 classi |
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6 da 17 a 20 classi |
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7 da 21 a 24 classi |
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8 da 25 a 28 classi |
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9 da 29 a 32 classi |
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10 da 33 a 36 classi |
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11 da 37 a 40 classi |
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12 da 41 a 44 classi |
Le classi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale l'organico è determinato. Ai fini della determinazione dell'organico le succursali, le sezioni staccate e le scuole coordinate sono considerate entità distinte.
Quando la superficie complessiva occupata dalla scuola, istituto, sezione staccata, scuola coordinata o succursale, esclusa la palestra, supera il limite di 300 mq. per ogni bidello, il numero dei bidelli è aumentato di un'unità per ogni 600 mq. di superficie eccedente o frazione non inferiore a 150 mq.
Nell'Istituto Professionale regionale il numero dei bidelli aumenta di un'unità per ciascuna scuola coordinata con sezione industriale.
Nelle scuole fornite di palestra il numero dei bidelli è aumentato di un'unità sino a 18 classi, di due unità oltre le 18 classi. Quando la palestra è comune a più scuole le rispettive classi si sommano ed i bidelli sono assegnati alla scuola da cui la palestra dipende.
TABELLA ALLEGATO B
TABELLA DI SVILUPPO DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE SCOLASTICO NON DOCENTE.
Tabella n. 1
RUOLO DEI SEGRETARI
E RUOLO DEGLI ASSISTENTI DI CATTEDRA
Sviluppo del ruolo aperto
|
Stipendi annui lordi |
n. anni |
|
3.800.000 |
dopo 20 anni |
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3.330.000 |
dopo 16 anni |
|
2.830.000 |
dopo 12 anni |
|
2.450.000 |
dopo 8 anni |
|
2.120.000 |
dopo 4 anni |
|
1.830.000 |
iniziale |
Tabella n. 2
RUOLO DEI COADIUTORI
RUOLO DEGLI AIUTANTI TECNICI
E RUOLO DEI MAGAZZINIERI
Sviluppo del ruolo aperto
|
Stipendi annui lordi |
n. anni |
|
2.790.000 |
dopo 20 anni |
|
2.420.000 |
dopo 16 anni |
|
2.050.000 |
dopo 12 anni |
|
1.770.000 |
dopo 8 anni |
|
1.530.000 |
dopo 4 anni |
|
1.300.000 |
iniziale |
Tabella n. 3
RUOLO DEI BIDELLI
Sviluppo del ruolo aperto
|
Stipendi annui lordi |
n. anni |
|
2.230.000 |
dopo 16 anni |
|
1.890.000 |
dopo 12 anni |
|
1.630.000 |
dopo 8 anni |
|
1.410.000 |
dopo 4 anni |
|
1.220.000 |
iniziale |
______
