Oggetto del Consiglio n. 255 del 29 giugno 1977 - Verbale

OGGETTO N. 255/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUI ALL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE, CON SEDE IN AOSTA, PER GLI ONERI DI AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI DA CONTRARSI PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE GENERALE DI AOSTA".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di contributi annui all'Ente Ospedaliero regionale, con sede in Aosta, per gli oneri di ammortamento di mutui passivi da contrarsi per il finanziamento dei lavori di completamento dell'ampliamento dell'Ospedale generale di Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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L'Ente Ospedaliero regionale, con sede in Aosta, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 405 del 15 settembre 1970, ha in corso sin dal 1972 i lavori di ampliamento dell'Ospedale generale di Aosta.

La copertura delle spese previste per il predetto ampliamento, ammontanti a L. 3.891.208.815 alla data del 15 marzo 1977, è stata assicurata:

dall'Ente Ospedaliero regionale con l'assunzione di mutui e con fondi del proprio bilancio per

L.

1.041.264.050

dalla Regione, con provvedimento della Giunta regionale n. 4170 del 3.9.1976, utilizzando una parte dei fondi assegnati dallo Stato con D.M. 129650 del 25.5.1976, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 13.8.1975, n. 376, convertito in legge 16.10.1975, n. 492 per

L.

1.950.000.000

con ulteriori mutui da contrarsi dall'Ente Ospedaliero regionale per

L.

899.944.765

Totale

L.

3.891.208.715

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Al fine di permettere all'Ente Ospedaliero regionale la contrazione degli ulteriori mutui per L. 900.000.000 è necessario assicurare all'Ente stesso i mezzi finanziari per la copertura degli oneri di ammortamento di tali mutui.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede:

all'art. 1 - la concessione all'Ente Ospedaliero regionale di un contributo annuo di L. 27.386.620, per la durata di anni 20, destinato alla copertura degli oneri di ammortamento di un mutuo di L. 250.000.000 da contrarsi con la Direzione generale Cassa Depositi e Prestiti.

L'onere annuo di ammortamento che, per anni 20 è calcolato in base alla percentuale del 10,954647519% dell'importo del mutuo, sarà versato direttamente dalla Regione alla Cassa Depositi e Prestiti, come richiesto dalla Cassa stessa.

all'art. 2 - la concessione di altri contributi, fino ad un massimo di L. 116.613.380 annue, destinati alla copertura degli oneri di ammortamento di ulteriori mutui per la durata massima di anni 20 per l'importo massimo di Lire 650.000.000, da contrarsi alle migliori condizioni di mercato.

I contributi saranno determinati e concessi dalla Giunta regionale e versati al Tesoriere dell'Ente Ospedaliero regionale o direttamente agli Istituti di Credito, banche, o Enti secondo le condizioni poste dagli stessi.

all'art. 3 - l'erogazione dei contributi regionali alle scadenze fissate nei piani di ammortamento dei singoli mutui contratti, in base a provvedimenti della Giunta regionale.

all'art. 4 - la copertura della spesa di L. 144.000.000 a carico del bilancio regionale mediante riduzione dello stanziamento del Cap. 2745 "Fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato F); in tale allegato è infatti previsto al n. 3 il provvedimento oggetto del disegno di legge di cui si tratta.

all'art. 5 - la denominazione del nuovo capitolo di spesa e le variazioni da apportare al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 in dipendenza del proposto provvedimento di legge. Per le ragioni di cui sopra, la Giunta sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore alle Finanze RAMERA illustra brevemente il disegno di legge.

Il Consigliere MONAMI, nel dare atto all'Assessorato alle Finanze della documentazione fornita, dichiara che il Gruppo consiliare comunista è favorevole alla stipulazione del mutuo per il completamento dell'opera, però vorrebbe conoscere quale sarà l'utilizzazione delle strutture.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE comunica che vi è un ritardo notevole nell'ultimazione dell'ala nuova dell'Ospedale, dovuto a errata progettazione della centrale elettrica, per cui i laboratori, che sono agibili, mancano tuttora dell'energia elettrica.

Fa presente che i trasformatori idonei sono finalmente arrivati e si spera che per la fine di luglio si ponga rimedio all'inconveniente.

Il Consigliere PARISI concorda sulla necessità di portare a termine un'opera iniziata, pur criticando i continui finanziamenti regionali a favore dell'Ente Ospedaliero regionale, senza alcun tipo di controllo sulla loro destinazione.

Il Vice Presidente CHANU, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Art. 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).

Artt. 2, 3, 4 e 5

Si dà atto che gli articoli da 2 a 5 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Il Vice Presidente CHANU dopo aver constatato e comunicato che i cinque articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Bondaz, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trenta;

Voti favorevoli: venticinque;

Voti contrari: cinque.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di contributi annui all'Ente Ospedaliero regionale, con sede in Aosta, per gli oneri di ammortamento di mutui passivi da contrarsi per il finanziamento dei lavori di completamento dell'ampliamento dell'Ospedale generale di Aosta".

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Disegno di legge regionale n. 316

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .............................................n. ...........: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUI ALL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE, CON SEDE IN AOSTA, PER GLI ONERI DI AMMORTAMENTO DI MUTUI PASSIVI DA CONTRARSI PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE GENERALE DI AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui di L. 27.386.620, per la durata di venti anni, a decorrere dal 1977, a favore dell'Ente Ospedaliero regionale, con sede in Aosta, per gli oneri annui di ammortamento di un mutuo passivo di L. 250 milioni, da estinguersi in anni venti e da contrarsi dall'Ente stesso con la Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti, destinato al finanziamento di spese per l'esecuzione di lavori di completamento dell'ampliamento dell'Ospedale generale di Aosta.

I contributi annui di cui al precedente comma saranno versati dalla Regione direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 2

È approvata la concessione all'Ente Ospedaliero regionale, con sede in Aosta, di contributi annui fino a un massimo di L. 116.613.380, a carico del bilancio della Regione, per la durata massima di anni 20, a decorrere dal 1977, per gli oneri annui di ammortamento di uno o più mutui passivi di complessive L. 650 milioni, da contrarsi per il finanziamento delle spese per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'ampliamento dell'Ospedale generale di Aosta.

I contributi annui di cui al precedente comma saranno determinati dalla Giunta regionale per ogni singolo mutuo e versati alla Tesoreria dell'Ente Ospedaliero regionale o direttamente agli Istituti di credito o enti mutuanti.

I mutui previsti dal primo comma del presente articolo dovranno contrarsi da parte dell'Ente Ospedaliero alle migliori condizioni del mercato finanziario, per la durata massima di anni venti.

Art. 3

L'erogazione dei contributi annui di cui alla presente legge avverrà anche ratealmente alle scadenze previste nei singoli piani di ammortamento dei mutui ai quali si riferiscono, in base a provvedimenti deliberativi della Giunta regionale.

Art. 4

L'onere derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge valutata in annue lire 144 milioni, graverà sul capitolo 8791 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 che si istituisce con la variazione di cui all'articolo seguente.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2745 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.

Gli oneri relativi agli anni successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 8791

di nuova istituzione "Contributi all'Ente Ospedaliero regionale, con sede in Aosta, per gli oneri di ammortamento di mutui passivi per il finanziamento dei lavori di completamento dell'ampliamento dell'Ospedale generale di Aosta (legge regionale n. )"

L. 144.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745

"Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato F)"

L. 144.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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