Oggetto del Consiglio n. 2865 del 20 novembre 2002 - Verbale
OGGETTO N. 2865/XI - Modificazioni allo Statuto del Museo regionale di scienze naturali istituito con la legge regionale 20 maggio 1985, n. 32.
Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 20 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore all'Agricoltura e Risorse Naturali PERRIN, che presenta emendamenti.
Interviene il Consigliere FRASSY.
IL CONSIGLIO
Richiamata la legge regionale n. 32 del 28 maggio 1985 concernente "Istituzione del Museo regionale di Scienze naturali" e l'allegato Statuto del museo;
Evidenziato che lo Statuto vigente risale al 1985 e che, d'intesa con il Consiglio di amministrazione dell'Ente, è emersa l'esigenza di provvedere ad una sua revisione per renderlo conforme agli indirizzi amministrativi correnti e per assicurare una migliore e più efficace gestione del Museo stesso;
Considerato che il Servizio gestione risorse naturali dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali ha provveduto a redigere le "Modificazioni allo Statuto del Museo regionale di scienze naturali istituito con legge regionale 20 maggio 1985, n. 32" e che le stesse riguardano, in particolare, gli organi del Museo, le competenze attribuite rispettivamente al Presidente e al Direttore, la composizione del Consiglio di amministrazione e la sua attività, nonché la gestione finanziaria;
Preso atto che il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha esaminato la bozza del nuovo Statuto ed ha espresso, con nota del 28 agosto 2002, parere positivo suggerendo alcune modifiche, sostanzialmente accolte dagli uffici competenti dell'Amministrazione regionale;
Richiamato l'articolo 1, comma 4 della legge regionale istitutiva del Museo che prevede che lo Statuto può essere modificato con deliberazione del Consiglio regionale;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5186 in data 31 dicembre 2001 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2002/2004 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del Servizio Gestione Risorse Naturali dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e), e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Con gli emendamenti dell'Assessore PERRIN;
Con voti favorevoli: ventotto e voti contrari: due (presenti: trentadue; votanti: trenta; astenuti: due, i Consiglieri BENEFORTI e Secondina SQUARZINO);
DELIBERA
1) di approvare l'allegato testo recante modificazioni allo Statuto del Museo regionale di scienze naturali istituito con legge regionale 20 maggio 1985, n. 32;
2) di stabilire che il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti durano in carica, nella composizione esistente alla data di adozione della presente deliberazione, fino al termine della legislatura in corso e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza della legislatura stessa.
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Modificazioni allo statuto del Museo regionale di scienze naturali istituito con legge regionale 20 maggio 1985, n. 32.
Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 3)
- L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
Sono organi del Museo:
- il presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- il comitato scientifico;
- il direttore;
- il collegio dei revisori dei conti.?.
Art. 2
(Inserimento dell'articolo 3 bis)
- Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
"Articolo 3 bis
Il presidente del Museo è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti ed è scelto tra persone particolarmente distintesi nella salvaguardia dell'ambiente naturale ed in possesso di idonei titoli culturali e professionali.
Il presidente resta in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Al presidente, in particolare, compete:
- la legale rappresentanza dell'ente, di cui indirizza e coordina le attività in funzione dei fini istituzionali;
- la convocazione e la presidenza delle sedute del consiglio d'amministrazione, nonché la determinazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni ed impartire le direttive, in conformità alle leggi, ai regolamenti, nonché alle deliberazioni del consiglio d'amministrazione.?.
Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 4)
- L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
Il consiglio di amministrazione è composto da:
- il dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse naturali, o suo delegato;
- un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative ed operanti in Valle d'Aosta, ufficialmente riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. In caso di più candidature, il rappresentante è designato dall'assessore regionale competente in materia di risorse naturali tra i nominativi proposti;
- un rappresentante della Société de la flore valdôtaine;
- un rappresentante del comitato scientifico, designato dal comitato medesimo non appena questo sia stato nominato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera d);
- un rappresentante del Comune di Saint-Pierre;
- un rappresentante di enti o di società o di privati che contribuiscano con beni o somme rilevanti al funzionamento del Museo;
- il direttore del Museo, che svolge anche le funzioni di segretario.
Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti, oltre al presidente, il vice presidente, che sostituisce il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo.?.
Art. 4
(Modificazioni all'articolo 5)
- Il primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.?.
Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 7)
- L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte all'anno, su convocazione del presidente e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.?.
Art. 6
(Sostituzione dell'articolo 10)
- L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
La Giunta regionale nomina il direttore del Museo, conferendo il relativo incarico a soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea in materie attinenti alle scienze naturali o biologiche;
- competenze derivanti da qualificata attività professionale o comprovata esperienza gestionale, almeno quinquennale nel settore della ricerca e della didattica scientifica.
L'incarico di direttore ha durata massima di cinque anni ed è rinnovabile.
Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato dal consiglio di amministrazione.
Il direttore è responsabile del funzionamento complessivo del Museo e dell'attività svolta nell'esercizio delle proprie funzioni.
Al direttore del Museo spettano, in particolare, i seguenti compiti:
- l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione e del comitato scientifico;
- la gestione amministrativo-contabile;
- la predisposizione della relazione annuale sull'attività del Museo, del bilancio di previsione, del conto consuntivo e delle eventuali variazioni;
- la direzione e il coordinamento delle attività del Museo, ivi compresa la gestione della biblioteca e la manutenzione del materiale;
- l'adozione degli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- l'applicazione dei regolamenti interni;
- la sottoscrizione dei contratti;
- il pagamento delle spese preventivamente approvate ed impegnate dal consiglio d'amministrazione;
- la sottoscrizione dei mandati di pagamento e degli atti contabili con il concorso del presidente;
- l'adozione, nei casi di urgenza, delle deliberazioni di competenza del consiglio d'amministrazione, salvo comunicazione, per la ratifica, alla prima riunione successiva.?.
Art. 7
(Sostituzioni all'articolo 11)
- L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11
Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuata, anche nel corso dell'esercizio, da tre revisori dei conti nominati dalla Giunta regionale.
I membri del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, in conformità alla normativa vigente.
I revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
I revisori riferiscono al consiglio di amministrazione e alla Giunta regionale sui risultati connessi alla loro attività.?.
