Oggetto del Consiglio n. 229 del 15 giugno 1977 - Verbale
OGGETTO N. 229/77 - CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI APERTURA DI CREDITO A FAVORE DELL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 1975 E 1976.
Il Vice Presidente CHABOD, richiamandosi alla precedente deliberazione n. 218 in data odierna, con la quale, tra l'altro, il Consiglio aveva deciso, ai sensi del secondo comma dell'articolo 50 del proprio Regolamento interno per questione d'urgenza, di iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza in corso il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, presso Istituti di credito e Aziende bancarie, per la concessione di apertura di credito a favore dell'Ente ospedaliero regionale per il finanziamento di spese di gestione per gli esercizi 1975 e 1976", disegno di legge distribuito in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, dichiara aperta la discussione sul disegno di legge stesso:
L'Ente ospedaliero regionale in conseguenza dell'inadeguatezza dei fondi assegnati dalla Regione all'Ente stesso, sulla disponibilità del fondo nazionale ospedaliero per gli anni 1973 e 1976, si trova ora nell'impossibilità materiale di far fronte a consistenti spese di funzionamento, tra cui quelle per la liquidazione di oneri contributivi ed assistenziali dovuti sulle competenze corrisposte al personale dipendente, per un importo complessivo di oltre 3 miliardi e 211 milioni di cui L. 931.006.765 per l'anno 1975 e L. 2.280.000.000 circa per l'anno 1976.
Per far fronte alle spese di funzionamento di indifferibile scadenza l'Ente ospedaliero, assolutamente carente di disponibilità di cassa, ha richiesto l'intervento della Regione inteso ad assicurare il reperimento di una disponibilità di cassa di L. 2.250.000.000 di cui L. 750.000.000 a parziale copertura di spese indifferibili in conto 1975 e L. 1.500.000 di spese indifferibili per il 1976.
Per venire incontro alle fondate richieste dell'Ente ospedaliero il Consiglio regionale ha recentemente adottato e riapprovato un provvedimento legislativo inteso ad autorizzare una apertura di credito a favore dell'Ente per un importo di due miliardi,
Come è noto tale provvedimento non ha ottenuto l'approvazione e il disegno di legge è tuttora sottoposto a giudizio della Corte Costituzionale per impugnativa del Governo conseguente a lamentata mancanza dell'occorrente copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Per consentire all'Ente ospedaliero di far fronte, almeno in parte, agli impegni di spesa regolarmente assunti per la corresponsione di competenze al personale e per la liquidazione di spese inerenti improrogabili forniture di vitto, medicinali e materiale sanitario di corrente impiego, la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio l'accluso disegno di legge inteso ad autorizzare la concessione a favore dell'Ente ospedaliero regionale, di una garanzia fideiussoria regionale per consentire all'Ente di ottenere presso Istituti di credito o Aziende bancarie una apertura di credito fino alla concorrenza di lire 2 miliardi.
In relazione a quanto previsto dall'accluso disegno di legge tale apertura di credito potrà essere gradualmente utilizzata previa autorizzazione della Giunta regionale per il pagamento di spese di funzionamento di competenza degli esercizi 1975 e 1976.
Per la copertura della spesa derivante dalla concessione della garanzia fideiussoria è stato previsto l'aumento di lire 20.000.000 del capitolo 2610 "Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative", ma si ritiene che tale disponibilità non dovrà essere utilizzata in quanto il Governo italiano ha recentemente sottoposto all'approvazione del Parlamento un provvedimento legislativo inteso ad integrare le disponibilità del fondo nazionale ospedaliero per gli anni 1975 e 1976.
In base a tale proposta, che sostanzialmente recepisce le indicazioni del C.I.P.E. in ordine al fabbisogno del fondo nazionale ospedaliero per gli anni 1975 e 1976 le somme che dovranno essere attribuite alla Regione Valle d'Aosta in conto assistenza ospedaliera per gli stessi esercizi superano largamente l'importo di 2 miliardi previsto dalla garanzia proposta come risulta al prospetto che segue.
ANNO 1975 - Adeguamento previsto dal Fondo nazionale ospedaliero:
da L. 2.700.000.000 a L. 3.300.000.000
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Quota da attribuire alla Regione Valle d'Aosta in relazione ai parametri di riparto applicati nel corso del 1975 |
L. 5.907.000.000 |
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Quota effettivamente attribuita alla Regione ed impegnata dalla Regione stessa nell'anno 1975 |
L. 4.833.000.000 |
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Differenza a credito della Regione in conto 1975 |
L. 1.074.000.000 |
ANNO 1976 - Adeguamento previsto dal Fondo nazionale ospedaliero:
da L. 2.700.000.000 a L. 3.750.000.000
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Quota da attribuire alla Regione Valle d'Aosta in base ai parametri di riparto applicati nel corso del 1976 |
L. 6.937.000.000 |
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Quota effettivamente attribuita alla Regione ed effettivamente impegnata dalla Regione stessa nell'anno 1976 |
L. 4.995.000.000 |
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Differenza a credito della Regione Valle d'Aosta in conto 1976 |
L 1.942.000.000 |
RIEPILOGO
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a) Credito presunto della Regione in conto adeguamento del Fondo nazionale ospedaliero per l'anno 1975 |
L. 1.074.000.000 |
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b) Credito presunto della Regione in conto adeguamento del Fondo nazionale ospedaliero per l'anno 1976 |
L. 1.942.000.000 |
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Totale |
______________ L. 3.016.000.000 |
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Credito utilizzato con la presente proposta di legge |
L. 2.000.000.000 |
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Residuo credito della Regione Valle d'Aosta nei confronti del Fondo nazionale ospedaliero per gli anni 1975 e 1976 |
L. 1.016.000.000 |
In relazione a quanto esposto, la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge.
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L'Assessore alle Finanze RAMERA illustra brevemente la proposta.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Si dà atto che gli articoli da 1 a 6 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette),
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Fournier e Tonino, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
Voti favorevoli: ventisei;
Voti contrari: due.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, presso Istituti di credito e Aziende bancarie, per la concessione di apertura di credito a favore dell'Ente ospedaliero regionale per il finanziamento di spese di gestione per gli esercizi 1975 e 1976"
Disegno di legge n. 315
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. : CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, AD ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI APERTURA DI CREDITO A FAVORE DELL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE PER FINANZIAMENTO DI SPESE DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 1975 E 1976.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per consentire all'Ente ospedaliero regionale, con sede in Aosta, di fronteggiare indifferibili spese di gestione per gli esercizi 1975 e 1976 in attesa dell'adeguamento, da parte dello Stato, della disponibilità globale del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per gli stessi esercizi 1975 e 1976, la Giunta regionale è autorizzata a concedere garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito o Aziende bancarie su aperture di credito effettuate a favore dell'Ente ospedaliero regionale fino alla concorrenza massima di complessive lire due miliardi.
La presente garanzia fideiussoria avrà durata fino a completa estinzione delle aperture di credito utilizzate e comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito finanziatori.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 2
L'Ente ospedaliero regionale è autorizzato ad effettuare l'apertura di credito di cui al precedente articolo 1 concordando, d'intesa con la Regione, il relativo tasso di interesse alle migliori condizioni di mercato.
L'apertura di credito nei limiti indicati al predetto articolo 1 potrà essere utilizzata dall'Ente ospedaliero regionale con operazioni di prelievo preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale o, in sua assenza o impedimento, dall'Assessore alle Finanze.
Art. 3
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
Art. 4
Ai sensi della legge regionale 1 aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in annue lire 20.000.000 faranno carico al capitolo 2610 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.
La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata dì pari importo accertata sul capitolo 105 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.
Art. 5
Al bilancio dì previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte ENTRATA
Variazioni in aumento:
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Cap. 105: Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 |
L. 20.000.000 |
Parte SPESA
Variazione in aumento:
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Cap 2610: Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1 aprile 1975, n. 7) |
L. 20.000.000 |
Art. 6
La legge regionale 29 dicembre 1975, n. 52, è modificata come segue:
All'articolo 1 è aggiunta la lettera g) con la seguente denominazione: "dal ricavato di operazioni finanziarie derivanti da aperture di credito da anticipazioni bancarie e da altre operazioni di credito a breve termine autorizzate dalla Regione con appositi provvedimenti legislativi".
La presente legge sarà pubblicata nei Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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