Oggetto del Consiglio n. 2679 del 12 giugno 2002 - Resoconto
OGGETTO N. 2679/XI Disegno di legge: "Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico".
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Finalità)
1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e di tutelare la sicurezza degli insediamenti abitativi e l'integrità dei beni, la Regione favorisce la delocalizzazione e la messa in sicurezza delle opere pubbliche e degli immobili situati nelle aree a rischio idrogeologico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione finanzia la predisposizione e l'attuazione da parte dei Comuni di piani di delocalizzazione e concede agevolazioni ai proprietari, pubblici e privati, degli immobili interessati.
Articolo 2 (Ambito di applicazione)
1. Possono formare oggetto di delocalizzazione le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo che siano ubicati nelle zone di seguito indicate:
a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 11/1998;
c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998.
2. Nei piani di cui all'articolo 4, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, può essere altresì prevista la delocalizzazione di opere pubbliche e di edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998;
b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 11/1998;
c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998.
CAPO II DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI DELOCALIZZAZIONE
Articolo 3 (Individuazione degli immobili da delocalizzare)
1. La delocalizzazione può avvenire in esecuzione dei piani di cui all'articolo 4 ovvero, in assenza di piano, su iniziativa dei proprietari degli immobili interessati.
2. La partecipazione ai piani avviene su base volontaria; tuttavia la delocalizzazione è obbligatoria qualora nel piano sia considerata funzionale all'esecuzione di interventi di sistemazione idraulica volti a realizzare aree o difese golenali o comunque opere o movimenti di terra necessari alla messa in sicurezza del territorio.
Articolo 4 (Piani di delocalizzazione)
1. I Comuni che, singolarmente o in forma associata con altri Comuni limitrofi, intendono pianificare gli interventi di delocalizzazione vi provvedono mediante un apposito piano, la cui elaborazione è preceduta da uno studio preliminare.
2. Lo studio preliminare individua:
a) gli immobili da delocalizzare e la relativa destinazione d'uso;
b) gli edifici esistenti idonei alla rilocalizzazione, nonché le aree, già edificabili o da rendere edificabili, individuate a tale scopo;
c) la quantificazione di massima delle risorse finanziarie occorrenti;
d) l'elenco dei soggetti interessati all'attuazione del piano.
3. Gli atti relativi allo studio preliminare sono pubblicati mediante deposito in pubblica visione presso la segreteria dei Comuni interessati per quarantacinque giorni consecutivi; chiunque ha facoltà di presentare osservazioni fino allo scadere del termine predetto.
4. Sulle eventuali osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale contestualmente all'approvazione dello studio preliminare.
5. Lo studio preliminare è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di urbanistica che ne cura l'istruttoria entro novanta giorni dal ricevimento, acquisendo i pareri e le osservazioni delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincolo idrogeologico, protezione dell'ambiente, rischio idrogeologico e difesa del suolo; l'esito dell'istruttoria è valutato in apposita conferenza dei servizi alla quale partecipano le predette strutture regionali.
6. La Giunta regionale, tenuto conto dell'esito della conferenza dei servizi, individua, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, le risorse finanziarie che la Regione si impegna a concedere affinché il Comune possa procedere alla elaborazione del piano con il concorso dei privati partecipanti.
Articolo 5 (Approvazione del piano)
1. Per l'approvazione del piano, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi e per gli effetti degli articoli 26, 27 e 28 della l.r. 11/1998, cui partecipano i Comuni interessati, la Regione ed i privati partecipanti, nonché eventuali altri soggetti che concorrono all'attuazione del piano.
2. L'atto finale di approvazione dell'accordo di programma equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi in esso previsti.
Articolo 6 (Individuazione delle aree di rilocalizzazione)
1. La rilocalizzazione degli edifici adibiti ad uso abitativo avviene prioritariamente nelle zone di seguito indicate:
a) zone territoriali di tipo A individuate dai piani regolatori generali comunali urbanistici e paesaggistici (PRG), attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
b) zone già destinate alla nuova edificazione dai PRG in vigore;
c) zone nuove edificabili espressamente individuate nei piani di delocalizzazione.
2. In caso di nuove edificazioni, le aree sulle quali edificare devono essere ricomprese in zone già a tale scopo individuate dal PRG vigente o da individuare con apposita variante.
3. Nell'ipotesi in cui la delocalizzazione avvenga in esecuzione dei piani, in caso di nuova edificazione, le aree sulle quali edificare sono individuate dal piano medesimo.
4. In ogni caso, le aree devono essere situate al di fuori degli ambiti inedificabili individuati ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 11/1998 o a qualsiasi altro titolo.
Articolo 7 (Disponibilità degli immobili e delle aree)
1. La rilocalizzazione può avvenire mediante il recupero di immobili esistenti, l'acquisizione o l'edificazione di nuove abitazioni.
2. Gli immobili da recuperare o già costruiti, nonché le aree sulle quali edificare gli immobili previsti dal piano, sono acquisiti dal Comune al proprio patrimonio con acquisizione diretta mediante compravendita o con procedura espropriativa.
3. Gli immobili da recuperare, quelli già costruiti o le aree necessarie, secondo gli indici urbanistici vigenti, per l'edificazione di unità immobiliari equivalenti a quelle da abbandonare e comunque non aventi una superficie utile abitabile superiore a 200 metri quadrati sono quindi ceduti dal Comune ai privati partecipanti al piano al prezzo di acquisizione.
4. Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire, per la parte ricompresa nell'area classificata a rischio, sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune e sono rese inedificabili.
5. Gli immobili dismessi sono demoliti e l'area relativa è fatta oggetto di specifici interventi di ripristino ambientale a cura del Comune, salvo diversa indicazione delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio limitatamente agli immobili classificati dai PRG come monumento o documento.
6. Il piano può escludere l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune delle aree dismesse qualora il proprietario si obblighi, con apposita convenzione, al ripristino ambientale delle stesse, comprensivo della demolizione, e alla loro destinazione secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio, rinunciando contestualmente alle agevolazioni previste da disposizioni regionali connesse al ristoro dei danni provocati da calamità naturali.
Articolo 8 (Delocalizzazione ad iniziativa privata)
1. Nei Comuni sprovvisti di piano la delocalizzazione può attuarsi su iniziativa dei proprietari degli immobili interessati; il reperimento e l'acquisizione dell'immobile o del terreno da edificare avviene a cura del privato interessato e la delocalizzazione deve riguardare l'intero edificio.
2. Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire, per la parte ricompresa nell'area classificata a rischio, sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune e sono rese inedificabili.
3. Gli immobili dismessi sono demoliti e l'area relativa è fatta oggetto di specifici interventi di ripristino ambientale a cura del Comune, salvo diversa indicazione delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio limitatamente agli immobili classificati dai PRG come monumento o documento.
4. Le aree dismesse non sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune qualora il privato si obblighi, con apposita convenzione, al ripristino ambientale delle stesse, comprensivo delle opere di demolizione, e alla loro destinazione secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio, rinunciando contestualmente alle eventuali agevolazioni previste da disposizioni regionali connesse al ristoro dei danni provocati da calamità naturali.
Articolo 9 (Oneri di trascrizione)
1. Le trascrizioni nei registri immobiliari degli atti di trasferimento delle aree e degli immobili da acquisire al patrimonio indisponibile del Comune, nonché delle convenzioni aventi ad oggetto il ripristino e gli usi delle aree non acquisite sono effettuate a cura e a spese del Comune.
Articolo 10 (Delocalizzazione di opere pubbliche)
1. Nei Comuni sprovvisti di piano, la delocalizzazione di opere pubbliche, di proprietà dei Comuni o delle Comunità montane, avviene a cura dell'amministrazione proprietaria sulla base del parere favorevole espresso dalle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, vincolo idrogeologico, rischio idrogeologico e difesa del suolo, appositamente riunite in conferenza dei servizi.
CAPO III DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI
SEZIONE I INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DEI COMUNI
Articolo 11 (Interventi finanziari a favore dei Comuni)
1. La Regione provvede ad anticipare le spese sostenute dai Comuni per le acquisizioni di cui all'articolo 7, comma 2.
2. I Comuni, dopo aver ceduto ai privati le unità immobiliari o le aree edificabili, restituiscono alla Regione quanto anticipato ai sensi del comma 1.
3. Per la demolizione degli edifici dismessi e per gli interventi di ripristino ambientale di cui agli articoli 7, comma 5, e 8, comma 3, la Regione rimborsa ai Comuni il 90 per cento delle spese sostenute e dichiarate ammissibili.
4. La Regione rimborsa ai Comuni il 50 per cento delle spese ammissibili per la redazione dei piani di delocalizzazione e dei correlati studi preliminari.
Articolo 12 (Procedure)
1. I Comuni interessati richiedono gli anticipi e i rimborsi di cui all'articolo 11, commi 1, 3, e 4, mediante apposita istanza inoltrata alla struttura regionale competente per tipologia di rischio, di seguito denominata struttura competente, la quale ne verifica la regolarità, la completezza, nonché l'ammissibilità in relazione alle spese previste.
2. La concessione degli anticipi e dei rimborsi è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
SEZIONE II AGEVOLAZIONI PER LA DELOCALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Articolo 13 (Agevolazioni)
1. Per gli interventi di delocalizzazione di opere pubbliche di cui all'articolo 10, la Regione concede alle amministrazioni proprietarie contributi in conto capitale fino ad un massimo del 75 per cento delle spese ammissibili.
Articolo 14 (Presentazione delle domande ed istruttoria)
1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 13 sono presentate alla struttura competente, che ne cura l'istruttoria.
2. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata, nonché della ammissibilità delle spese previste.
3. L'istruttoria è condotta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sino a concorrenza delle risorse disponibili; in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il finanziamento, le domande presentate conservano validità e sono finanziate, al rinnovarsi delle disponibilità finanziarie, con priorità rispetto ad ogni altra pervenuta successivamente.
Articolo 15 (Concessione delle agevolazioni)
1. La concessione delle agevolazioni o il rigetto delle relative domande sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.
SEZIONE III AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI PRIVATI
Articolo 16 (Agevolazioni ai privati)
1. Ai proprietari di unità immobiliari ad uso di abitazione principale che, di propria iniziativa o in esecuzione di un piano, delocalizzano gli immobili di loro proprietà, la Regione concede:
a) contributi in conto capitale fino ad un massimo del 75 per cento delle spese di acquisto, recupero o nuova costruzione per la rilocalizzazione di unità abitative di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile dismesso e comunque non superiore a 200 metri quadrati;
b) mutui a tasso agevolato per la restante spesa, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 17.
2. Ai proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale che, di propria iniziativa o in esecuzione di un piano, delocalizzano gli immobili di loro proprietà la Regione concede:
a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese di acquisto, recupero o nuova costruzione per la rilocalizzazione di unità abitative di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile dismesso e comunque non superiore a 200 metri quadrati;
b) mutui a tasso agevolato per la restante spesa, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 17.
3. I mutui a tasso agevolato di cui al presente articolo sono concessi per la durata di anni quindici, compresi due di preammortamento.
Articolo 17 (Fondo di rotazione)
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 16, determinandone l'importo e le modalità di versamento e prelievo.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare con la Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (Finaosta s.p.a.) apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento ai meccanismi di determinazione dei tassi d'interesse da applicare.
3. Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario, è allegato il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di rotazione.
Articolo 18 (Gestione del fondo di rotazione)
1. Il fondo di rotazione è alimentato dalle risorse di seguito indicate:
a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale, anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, al fondo di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;
b) provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o lungo termine contratti dalla Regione a tale scopo;
c) rimborso, anche anticipato, delle rate di ammortamento dovute dai mutuatari;
d) interessi maturati sulle giacenze del fondo;
e) interessi su prestiti concessi in preammortamento.
2. Al fondo di rotazione sono addebitati gli eventuali oneri fiscali, il costo dei servizi prestati dalla Finaosta s.p.a., nonché le eventuali perdite definitivamente accertate.
Articolo 19 (Agevolazioni per la messa in sicurezza degli edifici)
1. La Regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di messa in sicurezza di edifici di proprietà privata, a qualsiasi uso destinati, situati nelle zone di seguito indicate:
a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998;
b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 11/1998;
c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998.
2. I contributi per la realizzazione delle opere di cui al comma 1 possono essere erogati nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile.
Articolo 20 (Presentazione delle domande e istruttorie)
1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 16 e 19 sono presentate alla struttura competente, che ne cura l'istruttoria.
2. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata, nonché della compatibilità delle spese previste in relazione all'intervento oggetto della domanda di agevolazione.
3. L'istruttoria è condotta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sino a concorrenza delle risorse disponibili; in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il finanziamento, le domande presentate conservano validità e sono finanziate, al rinnovarsi delle disponibilità finanziarie, con priorità rispetto ad ogni altra pervenuta successivamente.
Articolo 21 (Concessione delle agevolazioni)
1. La concessione delle agevolazioni, la revoca nei casi di cui all'articolo 23, nonché il rigetto delle relative domande, sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva, per quanto concerne i mutui a tasso agevolato, l'accettazione da parte di Finaosta s.p.a., sulla base delle garanzie offerte.
Articolo 22 (Vincolo di alienazione)
1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a non alienare o cedere l'abitazione o l'edificio finanziati prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'agevolazione.
Articolo 23 (Revoca delle agevolazioni)
1. La revoca delle agevolazioni è disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione dell'agevolazione medesima.
2. La revoca delle agevolazioni è altresì disposta in caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 22.
3. La revoca delle agevolazioni comporta l'obbligo di restituire alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta s.p.a., l'intero importo dell'agevolazione, maggiorata degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Articolo 24 (Disposizione finale)
1. Possono ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge gli edifici da delocalizzare o da mettere in sicurezza che siano stati realizzati in conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente all'epoca della loro costruzione o comunque regolarizzati.
2. Gli interventi di delocalizzazione sono subordinati al rilascio dei prescritti titoli abilitativi e non sono soggetti ad oneri concessori per la superficie o il volume corrispondenti all'unità immobiliare da dismettere.
Articolo 25 (Disposizioni attuative)
1. Con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione delle domande, i criteri di definizione e di valutazione della spesa ammissibile per la concessione degli interventi finanziari e delle agevolazioni di cui agli articoli 11, 13, 16 e 19, nonché ogni altro adempimento o aspetto connesso ai relativi procedimenti amministrativi.
2. Con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua altresì i contenuti tecnici dei piani di delocalizzazione e dei correlati studi preliminari.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 26 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 11, 13, 16, 17 e 19 è determinato complessivamente in euro 516.500 per l'anno 2002, in euro 1.000.000 per l'anno 2003 e in euro 1.582.000 per l'anno 2004.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nello stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.04. "Interventi in conseguenza di eventi calamitosi", e vi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali" a valere sull'accantonamento previsto al punto D.4 "Delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico" dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.
3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Président Avant de donner la parole au Conseiller rapporteur, je rappelle que la IIIème Commission a exprimé à l'unanimité un avis favorable avec des amendements et que la IIème Commission a exprimé un avis favorable à la majorité. Le Conseil permanent des collectivités locales pour sa part a aussi exprimé un avis favorable.
La parole au rapporteur, le Conseiller Cottino.
Cottino (UV) Ritengo giusto sottolineare subito che questa legge era già stata preannunciata sin dal maggio scorso quando in quest'aula discutemmo il disegno di legge n. 114 oggi legge n. 10 del 2001, che si propone l'accelerazione e la semplificazione della procedura per l'approvazione delle varianti del PRG se finalizzate alla ricollocazione degli edifici distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, infatti in quell'occasione sia l'Assessore Vallet sia il sottoscritto, che ne era il relatore, sottolineammo la necessità di dare alla problematica della delocalizzazione una risposta più globale e completa. Mi pare anche giusto sottolineare che neppure questo provvedimento è esaustivo della materia poiché non si affronta la problematica delle attività produttive.
Se è giusto sottolineare questo aspetto, mi pare altrettanto giusto che si debbano spiegare le motivazioni di questo mancato inserimento che avrebbe dato una risposta esaustiva a questa questione. La motivazione principale è che l'inserimento di questo settore avrebbe comportato la notifica di questo disegno di legge all'Unione europea e questo, come tutti possiamo immaginare, avrebbe dilatato i tempi in modo abnorme per cui si è preferito dare una risposta anche se non completa, in tempi più brevi e certi.
Prima di relazionare sull'importanza di questo disegno di legge che, come già ricordavo, si è reso necessario a seguito della catastrofica alluvione dell'ottobre 2000, voglio ancora soffermarmi su un altro problema. Non sono convinto che tutte le conseguenze, quando addirittura non la causa, di questo evento siano dovute, come da più parti si è detto, all'attività dell'uomo e soprattutto alla poca considerazione che ci sarebbe stata dei rischi nel costruire in certe zone, soprattutto negli ultimi anni, alcuni errori ci sono sicuramente stati, ma sicuramente non sempre questi sono stati determinanti. Ora, come già ricordato nella relazione accompagnatoria, da sempre ci sono stati eventi catastrofici e il problema della delocalizzazione si è reso necessario anche quando, come si suol dire, gli uomini erano più prudenti e rispettosi della natura; io stesso provengo da un comune che ha cambiato sostanzialmente il suo assetto proprio a seguito di eventi alluvionali.
Fatta questa premessa e per entrare nel merito di questo disegno di legge, si deve subito premettere che, per avere dei risultati - impossibili da prevedere oggi -, occorre prevedere incentivi appetibili sia agli enti locali sia alle iniziative di privati.
In particolare i fini di questo disegno di legge sono essenzialmente tre: sicurezza delle persone, tutela degli insediamenti e tutela dei beni patrimoniali, per raggiungere questi obbiettivi ci vogliono programmazione e finanziamenti, programmazione attraverso il "Piano di delocalizzazione" che deve essere costruito non già in modo uniforme per tutta la regione, ma in modo diversificato affinché possa delocalizzare o mettere in sicurezza infrastrutture ed edifici pubblici e privati.
Gli interventi, in particolare, sono rivolti a zone classificate ad "elevata pericolosità", ma i comuni hanno la possibilità di inserire anche zone classificate a "media pericolosità", perciò ancora una volta grande discrezionalità che vuol anche dire responsabilità per i comuni. È da evidenziare che questo non impedisce ai singoli cittadini di farsi promotori di iniziative particolari allorquando i numeri esigui non inducano le amministrazioni degli enti locali... o, peggio ancora, se per loro inerzia non dovessero ricorrere a questo strumento di programmazione. È prevista inoltre la compartecipazione dei privati a piani di pubbliche amministrazioni.
Gli oneri finanziari previsti ammontano a circa 3.000.000 di euro per il triennio 2002/2004 che serviranno a finanziare sia gli enti locali sia i privati, in particolare per gli enti locali sono previsti contributi per: la delocalizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche, 75 percento; la redazione di piani di delocalizzazione, 50 percento; l'acquisizione di aree edificabili, 90 percento. Per i privati sono previsti contributi per: l'acquisto o la nuova costruzione di abitazione principale, 75 percento, più finanziamento agevolato per il restante 25 percento; per l'acquisto o la nuova costruzione di abitazioni non a titolo principale, 50 percento, più finanziamento agevolato per il restante 50 percento; per opere di difesa e messa in sicurezza di edifici situati in zone di media pericolosità, fino ad un massimo del 75 percento. Tutti i finanziamenti agevolati hanno durata di quindici anni.
Per concludere, non ritenendo opportuno entrare nel merito di ogni articolo, voglio ancora commentare i tre emendamenti proposti dalla III Commissione in accordo con l'Assessore Vallet. Il primo è un emendamento al 2° comma dell'articolo 2 e prevede la soppressione delle parole: "o con procedura espropriativa?. La Commissione ha ritenuto di dover essere più prudente per evitare eventuali effetti distorsivi che questa possibilità avrebbe potuto creare.
Il secondo emendamento prevede l'aggiunta di un comma all'articolo 16 che va nella direzione di incentivare maggiormente il recupero del patrimonio abitativo già esistente nelle zone A dei PRG e prevede perciò un aumento contributivo del 20 percento se la ricollocazione avviene attraverso l'acquisto e il recupero di edifici posti in queste zone.
Il terzo emendamento modifica il 1° comma dell'articolo 19 con la sostituzione della dizione "concede contributi in conto capitale? con quella di "provvede al parziale rimborso delle spese sostenute?. Questa dizione è parsa ai commissari più chiara ed appropriata anche se la sostanza non cambia.
Président La discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Praduroux.
Praduroux (UV) Dopo l'alluvione del 2000 la Regione ha allestito un percorso di interventi che hanno permesso di superare sia la prima fase legata alla situazione di emergenza, sia la fase successiva dedicata alla ricostruzione, al recupero dei danni, al ripristino definitivo. Abbiamo già sottolineato nei mesi scorsi come il bilancio regionale abbia, nel giro di due esercizi, predisposto un quadro completo di strumenti finanziari che "danno gambe" a questa serie di interventi che hanno il merito di accelerare il ritorno alla normalità.
L'obiettivo alla base di tali interventi è sempre stato quello di garantire condizioni di maggiore sicurezza ripristinando servizi e infrastrutture e intervenendo in maniera definitiva sul versante del riassetto del territorio.
La riflessione che è emersa in tutta evidenza da un'analisi successiva all'evento alluvionale e alla fase di ripristino ci ha indotti ad assumere maggiore consapevolezza sulla necessità di adottare tutte le misure di salvaguardia delle aree a rischio per limitare i possibili danni derivanti da un errato uso del territorio. Si è così compreso che non possono essere sottovalutati gli interventi utili per rimuovere le anomalie nell'impiego e nella collocazione di infrastrutture e opere che potrebbero costituire un fattore aggravante in caso di ulteriori situazioni a rischio. La protezione delle aree abitate in cui l'uomo vive ed opera si attua non solo attraverso interventi di tipo infrastrutturale, ma anche con ripensamento nella localizzazione delle strutture già realizzate, questo ulteriore strumento legislativo che stiamo analizzando interviene in modo efficace proprio nella direzione di dare attuazione all'esigenza di protezione, favorendo la rilocalizzazione di immobili in posizione più sicura.
Voglio porre in evidenza brevemente alcuni aspetti introdotti da questo disegno di legge che ritengo positivi. Va sottolineata innanzitutto l'impostazione che è alla base e che tende ad alleggerire il peso della burocrazia con una scelta che non introduce vincoli rigidi, in questo modo si garantisce maggiore efficacia alla potenzialità di intervento per la rilocalizzazione di immobili, tenendo ben presente le difficoltà di ordine soggettivo che non devono essere ulteriormente esasperate da problemi e lungaggini di tipo burocratico.
Dal dettato normativo emerge anche la volontà di cogliere in pieno la realtà del territorio valdostano, adattandosi così alle diverse situazioni senza la previsione di schemi e vincoli predeterminati, ma offrendo ai soggetti attori una serie di incentivi volti a favorire, ma anche a responsabilizzare un buon livello di azione degli enti locali; una flessibilità dunque che sarà in grado di adattarsi alle situazioni createsi dopo l'alluvione e ripensate con un'ottica diversa rispetto a quanto si era fatto in passato. L'ulteriore elemento positivo che ritengo di evidenziare prima di concludere il mio intervento è rappresentato dalla condizione in cui sono posti i soggetti privati che diventano soggetti attivi del processo di rilocalizzazione anche quando, in caso di esiguità di numeri o per inerzia dell'ente pubblico, non venga attivato un piano di delocalizzazione.
È questo un elemento rilevante che trasferisce al cittadino non solo mezzi finanziari, ma anche autonomia di scelta e potenzialità di impulso per iniziative individuali che certamente non saranno sottovalutate da coloro che ogni giorno sono impegnati in attività produttive, artigianali, imprenditoriali. È un segnale importante che viene lanciato dalla Regione che tende a riconoscere nei fatti, e non solo nelle dichiarazioni, la grande capacità di reazione e di operosità della gente valdostana, offrendo nuove opportunità di sviluppo responsabile, consapevole e non assistito.
Président La parole au Conseiller Comé.
Comé (SA) La nostra Regione, purtroppo, nella sua storia è stata colpita più volte da calamità naturali, basti prendere la tabella dove sono evidenziati i principali eventi alluvionali che hanno interessato il bacino della Dora Baltea per annotare che negli ultimi cento anni ci sono state circa 14 esondazioni che hanno interessato diversi comuni e diverse aree.
Certamente a noi viene ancora in mente il tragico evento alluvionale dell'ottobre 2000 e questo non può che indurci a rivedere l'assetto del nostro territorio, in particolare rivedere e soprattutto dare la possibilità con interventi finanziari di rilocalizzare quelle opere la cui scelta si è dimostrata in questi tragici eventi errata.
Rispetto al resto d'Italia la Regione ha dato delle risposte concrete ed immediate ai danni provocati dall'alluvione. Gli strumenti di intervento urgente, straordinario sono alle nostre spalle, sta ora a noi mettere in atto un nuovo strumento di legge che accanto alle leggi vigenti, quindi la legge n. 5/2001 sulla protezione civile e la legge n. 11/1998 in materia di urbanistica, possano permettere di prevenire quei rischi in cui possono incorrere sia le persone che le abitazioni incluse in zone a rischio idrogeologico.
Il tema della rilocalizzazione degli insediamenti a rischio è stato affrontato anche dallo Stato, che con due norme, precisamente con la legge n. 228/1997 e con la legge n. 267/1998, limitatamente ai problemi dell'esondazione, aveva cercato di dare una risposta a tale problema. Dall'analisi della prima legge si rileva che la norma si riferisce solo alle attività produttive danneggiate dall'evento del novembre 1994 collocate all'interno delle fasce fluviali definite dall'Autorità di bacino. La nostra Regione si era attivata per avviare un censimento delle industrie a rischio, rilevando la disponibilità di una ventina di imprese alla delocalizzazione che avevano però poi rinunciato per la scarsa remunerabilità delle agevolazioni previste. La legge n. 267/1998 aveva previsto delle misure di incentivazione alle regioni a seguito di un piano di rilocalizzazione approvato dalle stesse. A questo provvedimento aveva fatto appello l'allora Ministro delle politiche comunitarie, Mattioli, a seguito di una visita nella nostra Regione dopo l'alluvione del 2000, creando delle grosse aspettative nella popolazione valdostana, peccato che il Ministro allora non aveva detto che le modifiche successive apportate all'articolo di legge in sede di finanziaria avevano però annullato la riserva, pertanto la rilocalizzazione prevista dalla legge n. 267/1998 era ed è attualmente senza copertura finanziaria.
È opportuno e fondamentale, per ritornare nella nostra Regione, predisporre uno strumento legislativo che permetta alle amministrazioni locali di farsi carico del problema, andando a predisporre un piano di delocalizzazione, ma occorre che seriamente, e non solo in maniera strumentale, si dia il reale e necessario supporto economico alle iniziative di delocalizzazione sia pubbliche che private.
Questo disegno di legge ha voluto rispondere concretamente a situazioni di edifici adibiti ad uso abitativo ubicati in zone a rischio, permettendo di salvaguardare in maniera prioritaria la vita umana. A livello nazionale è il primo provvedimento regionale che si occupa di delocalizzazione, è un disegno di legge che dà spazio non solo alla pubblica amministrazione nell'intervento di messa in sicurezza di edifici, ma con una filosofia completamente innovativa permette ai cittadini di occuparsi direttamente della propria sicurezza. Per una corretta gestione del rischio idrogeologico è necessario conoscere quali siano le aree del territorio soggette a dissesti di origine geologica, tali aree possono essere già state interessate da fenomeni di dissesto oppure, per le loro caratteristiche geomorfologiche, avere una propensione al dissesto.
La conoscenza delle aree pericolose comporta l'adozione di misure di protezione che possono essere di tipo strutturale oppure di tipo non strutturale. Le misure di tipo strutturale consistono in opere di ingegneria civile, finalizzate o a impedire che il dissesto avvenga oppure a contenere i danni che esso può arrecare, ad esempio una chiodatura di una massa rocciosa impedisce il distacco della massa stessa, contenendo quindi lo sviluppo del dissesto. Le misure di tipo non strutturale non impediscono il verificarsi del fenomeno o ne controllano gli effetti, ma consistono in un'azione di monitoraggio, controllo dei parametri che individuano le condizioni che possono innescare il dissesto, vincolo d'uso del territorio, le aree pericolose, fino a quando non vi siano stati, ove possibile, interventi di protezione, devono subire limitazioni di uso delle stesse che siano compatibili con il livello di pericolosità previsto e misure di protezione civile.
Nelle aree pericolose la Protezione civile deve predisporre specifici piani di emergenza che in caso di bisogno indichino alla popolazione che cosa fare per porsi in salvo. La delocalizzazione si pone quindi fra le misure di tipo non strutturale come conseguenza dell'imposizione di vincolo di uso del territorio e dell'adozione di misure di protezione civile.
Una volta che siano state perimetrate o riconosciute le aree potenzialmente a rischio idrogeologico, verificato che su di esse insistono infrastrutture o edifici che possono essere gravemente danneggiati in casi di manifestazione del dissesto, verificato che non è possibile, per impedimenti tecnici o per motivi economici, realizzare efficaci opere di protezione e soprattutto poi verificato che esiste un serio rischio per la vita umana che le misure di protezione civile non possono salvaguardare in modo adeguato, è possibile ipotizzare il ricorso a misure di delocalizzazione. Tutto questo per dire che la delocalizzazione va quindi vista non come uno strumento ordinario di gestione del rischio, ma come l'ultima risorsa quando non sia possibile garantire con alcun altro strumento in modo adeguato la salvaguardia della pubblica incolumità.
Questo provvedimento è, a nostro avviso, una buona legge, ma sicuramente per "darle gambe" si dovranno in tempi stretti deliberare i provvedimenti attuativi per determinare i contenuti dei piani, le procedure di finanziamento pubblico e privato, le procedure di verifica. Concludo rivolgendo un invito all'Assessore, anche se so che si è già attivato, per predisporre prima della fine di questa legislatura un secondo provvedimento legislativo che dovrà regolamentare la delocalizzazione per tutte le attività produttive.
Président La parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU) Esprimiamo un parere favorevole relativamente a questa legge.
Ho imparato il termine "delocalizzazione", come molti di noi, a seguito dell'alluvione del 2000. Lo abbiamo dovuto imparare perché l'evidenza dell'evento alluvionale ci metteva di fronte a delle scelte sbagliate, a delle scelte superficiali, compiute da alcune amministrazioni, compiute da singoli cittadini che nel tempo hanno chi consentito di edificare e chi edificato in zone a rischio e in alcuni casi ad alto rischio. Quindi fra le prime valutazioni che facemmo tutti a seguito dell'alluvione emerse l'esigenza di delocalizzare, di spostare degli edifici, delle abitazioni, delle attività produttive in altre zone più sicure.
Credo che il disegno di legge in approvazione dia una prima risposta legale a questo problema. Per quanto ci riguarda, se andassimo ad un'analisi specifica, dettagliata, analitica di questo disegno, avremmo qualche riserva, avremmo qualche perplessità, ma intendiamo comunque esprimere il nostro voto favorevole per premiare la filosofia che c'è dietro la legge - filosofia innovativa, filosofia condivisibile -, sperando che a questa iniziativa si accompagni un'inversione di tendenza nell'utilizzo degli strumenti urbanistici perché se oggi dobbiamo delocalizzare, è perché abbiamo localizzato male, mentre se avessimo localizzato bene e avessimo utilizzato gli strumenti urbanistici con lungimiranza, oggi non avremmo dovuto intervenire. Purtroppo viviamo in una società in cui la memoria è corta, a volte non ci ricordiamo quello che è avvenuto storicamente, ambientalmente, socialmente, politicamente un anno fa o due anni or sono, ci è ancora più difficile ricordare quello che è avvenuto 30, 40, 100, 200 anni fa.
Credo che occorra invece un recupero di questa memoria, ritengo che sia necessario oggi delocalizzare, ma fare tutti uno sforzo di carattere politico, amministrativo, culturale per fare in modo che future delocalizzazioni non siano più necessarie perché gli amministratori locali e regionali e tutti i cittadini hanno finalmente capito che non si può costruire in ogni luogo, che la natura va rispettata, che la natura va amata, che la natura in alcune circostanze va temuta perché l'uomo non è onnipotente, la tecnologia non è onnipotente e abbiamo visto, specialmente di fronte a fenomeni di grande rilevanza, come anche le soluzioni tecniche adottate dall'uomo dimostrino tutte le loro debolezze.
Dunque diamo voto favorevole a questa legge con la riflessione che in futuro nella nostra Regione si tenga conto di questa lezione che l'alluvione ha dato a tutti noi e che speriamo non dovrà dare in una prossima occasione.
Président La discussion générale est close.
La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.
Vallet (UV) Mi pare che dagli interventi dei Consiglieri si possa trarre la conclusione che sicuramente con questo disegno di legge abbiamo colto nel segno, rispondendo peraltro ad un'esigenza che era stata più volte manifestata e sollecitata nelle discussioni - e sono state tante - che abbiamo fatto nel post alluvione nell'ottobre 2000. Credo che gli interventi dei colleghi abbiano colto perfettamente il senso, la filosofia, il significato di questa proposta, dunque il mio intervento si limiterà intanto a ringraziare i colleghi Consiglieri della III Commissione che nel corso di due sedute hanno voluto approfondire e dare il loro contributo e ad evidenziare molto rapidamente alcuni passaggi, anche per dare qualche risposta a questioni che sono state evidenziate.
Penso che con questa legge aggiungiamo un tassello importante agli strumenti che abbiamo già a disposizione per la messa in sicurezza delle nostre popolazioni, strumenti legislativi di regolamentazione dell'assetto urbanistico e della pianificazione territoriale che, se correttamente applicati, sicuramente ci consentiranno in futuro di vedere ridotti i rischi e i problemi connessi agli eventi naturali. A diciotto mesi dall'evento dell'ottobre 2000 siamo nel pieno delle attività e per quanto riguarda le opere di ricostruzione, ma anche per quanto riguarda - e qui mi riallaccio ad un concetto espresso dal Consigliere Curtaz - la definizione delle perimetrazioni degli ambiti inedificabili.
I comuni sono tutti all'opera e voglio dire che, nelle occasioni che ho avuto di verificare le procedure, che sono in corso e che sono state presentate all'esame dell'Amministrazione regionale per l'approvazione da parte della Giunta, ho constatato un approccio maturo e consapevole da parte delle Amministrazioni comunali rispetto al problema; quindi, sono assolutamente fiducioso sul risultato che questo lavoro produrrà.
È stato evidenziato da alcuni colleghi che questo disegno di legge ancora è una risposta parziale, nel senso che volutamente è stata trattata solo la delocalizzazione delle abitazioni, rimandando ad un successivo disegno di legge la definizione della delocalizzazione per quanto riguarda le attività produttive. Questo perché il disegno di legge, che riguarderà aiuti per la delocalizzazione delle attività produttive, che saranno attività agricole, artigianali, turistiche, industriali, dovrà essere notificato e quindi avere il parere favorevole dell'Unione europea in quanto vogliamo prevedere percentuali di aiuti che ci mettano nella condizione di dare una risposta oggettivamente realistica, concreta che ci permetta di avere uno strumento che sarà utilizzato dagli interessati e dunque per evitare di fare uno strumento che, prevedendo percentuali di aiuto irrisori o comunque non significativi, rimanga solo una raccolta di buone intenzioni. Si tratta di una problematica complessa che sarà di difficile applicazione, non sarà facile per i comuni trovare delle soluzioni, anche perché la natura e le caratteristiche del nostro territorio limitano in maniera importante le possibilità di azione.
Certo, si tratta di uno strumento nuovo, come qualcuno ha sottolineato, che viene offerto ai nostri cittadini e credo che obbligherà gli uni e gli altri a ragionare e ad affrontare la revisione dei piani regolatori e quindi la pianificazione territoriale in maniera e con ottica diversa e con un approccio più meditato rispetto a queste problematiche.
Président On passe à l'examen de la loi, article par article.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
A l'article 7 il y a l'amendement n° 1 proposé par la IIIème Commission, dont je donne la lecture:
Emendamento Al comma 2 dell'articolo 7 le parole "o con procedura espropriativa" sono soppresse.
Je soumets au vote l'article 7 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 7 (Disponibilità degli immobili e delle aree)
1. La rilocalizzazione può avvenire mediante il recupero di immobili esistenti, l'acquisizione o l'edificazione di nuove abitazioni.
2. Gli immobili da recuperare o già costruiti, nonché le aree sulle quali edificare gli immobili previsti dal piano, sono acquisiti dal Comune al proprio patrimonio con acquisizione diretta mediante compravendita.
3. Gli immobili da recuperare, quelli già costruiti o le aree necessarie, secondo gli indici urbanistici vigenti, per l'edificazione di unità immobiliari equivalenti a quelle da abbandonare e comunque non aventi una superficie utile abitabile superiore a 200 metri quadrati sono quindi ceduti dal Comune ai privati partecipanti al piano al prezzo di acquisizione.
4. Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire, per la parte ricompresa nell'area classificata a rischio, sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune e sono rese inedificabili.
5. Gli immobili dismessi sono demoliti e l'area relativa è fatta oggetto di specifici interventi di ripristino ambientale a cura del Comune, salvo diversa indicazione delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio limitatamente agli immobili classificati dai PRG come monumento o documento.
6. Il piano può escludere l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune delle aree dismesse qualora il proprietario si obblighi, con apposita convenzione, al ripristino ambientale delle stesse, comprensivo della demolizione, e alla loro destinazione secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio, rinunciando contestualmente alle agevolazioni previste da disposizioni regionali connesse al ristoro dei danni provocati da calamità naturali.
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
A l'article 16 il y a l'amendement n° 2 de la IIIème Commission, dont je donne la lecture:
Emendamento Dopo il comma 3 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente comma 4:
"4. Qualora la rilocalizzazione avvenga attraverso l'acquisto e/o il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone territoriali di tipo A individuate dai PRG, gli importi di cui al comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) sono aumentati del 20 per cento."
Je soumets au vote l'article 16 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 16 (Agevolazioni ai privati)
1. Ai proprietari di unità immobiliari ad uso di abitazione principale che, di propria iniziativa o in esecuzione di un piano, delocalizzano gli immobili di loro proprietà, la Regione concede:
a) contributi in conto capitale fino ad un massimo del 75 per cento delle spese di acquisto, recupero o nuova costruzione per la rilocalizzazione di unità abitative di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile dismesso e comunque non superiore a 200 metri quadrati;
b) mutui a tasso agevolato per la restante spesa, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 17.
2. Ai proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale che, di propria iniziativa o in esecuzione di un piano, delocalizzano gli immobili di loro proprietà la Regione concede:
a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese di acquisto, recupero o nuova costruzione per la rilocalizzazione di unità abitative di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile dismesso e comunque non superiore a 200 metri quadrati;
b) mutui a tasso agevolato per la restante spesa, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 17.
3. I mutui a tasso agevolato di cui al presente articolo sono concessi per la durata di anni quindici, compresi due di preammortamento.
4. Qualora la rilocalizzazione avvenga attraverso l'acquisto e/o il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone territoriali di tipo A individuate dai PRG, gli importi di cui al comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) sono aumentati del 20 per cento.
Conseillers présents et votants: 26
Pour: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 17:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 18:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
A l'article 19 il y a l'amendement n° 3 de la IIIème Commission, dont je donne la lecture:
Emendamento Al comma 1 dell'articolo 19 le parole "concede contributi in conto capitale" sono sostituite dalle parole "provvede al parziale rimborso delle spese sostenute".
Je soumets au vote l'article 19 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 19 (Agevolazioni per la messa in sicurezza degli edifici)
1. La Regione provvede al parziale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di opere di messa in sicurezza di edifici di proprietà privata, a qualsiasi uso destinati, situati nelle zone di seguito indicate:
a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998;
b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 11/1998;
c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998.
2. I contributi per la realizzazione delle opere di cui al comma 1 possono essere erogati nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile.
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 20:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 21:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 22:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 23:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 24:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 25:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote l'article 26:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
