Oggetto del Consiglio n. 2615 del 8 maggio 2002 - Resoconto
OGGETTO N. 2615/XI Disegno di legge: "Modificazione all'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette)".
Articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13)
1. L'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d'origine protette), è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Modalità di presentazione e istruttoria delle domande)
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6, i soggetti interessati devono presentare alla struttura competente, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, la domanda corredata della fattura quietanzata rilasciata dall'organismo privato autorizzato, relativa all'anno precedente, a partire dalla produzione dell'anno 2001.
2. La struttura competente, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, verifica l'ammissibilità delle domande stesse.".
Président Le projet de loi en question a fait l'objet de l'examen de la IIIème Commission, qui a exprimé un avis favorable unanime.
La parole au rapporteur, le Conseiller Bionaz.
Bionaz (UV) La legge di cui andiamo a modificare l'articolo 7, la n. 13/2001, entrata in vigore ad agosto dell'anno scorso, norma la vigilanza su organismi privati autorizzati ai controlli relativi alla protezione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protetta dei prodotti agricoli e agroalimentari.
Oltre all'attività di vigilanza, la legge prevede la concessione di contributi nella spesa sostenuti dai produttori, per coprire i costi dei controlli effettuati a garanzia dell'autenticità delle DOP e delle IGP.
Si tratta di contributi annuali, concessi in forma temporanea e decrescente, ridotti cioè progressivamente e in modo tale da essere eliminati nei sei anni solari, successivi all'attivazione dei sistemi di controllo. L'articolo 7, relativo alla modalità di presentazione e istruttoria delle domande, al comma 1 stabiliva in modo perentorio, al 31 dicembre di ogni anno, il termine per la presentazione delle domande di contributo riferite alle spese sostenute nell'anno stesso.
Dalla prima fase di applicazione della normativa la struttura competente ha potuto constatare che tale termine è difficile, se non impossibile, da rispettare per i beneficiari dell'aiuto.
A fine anno, infatti, i produttori non dispongono della documentazione relativa alle spese sostenute per le visite ispettive e per le certificazioni, attività peraltro in fase di attuazione in quel periodo e per il quale ricevono le fatture nei mesi successivi.
Al fine di agevolare i beneficiari dell'aiuto, si è pertanto ritenuto necessario posticipare tale termine al 30 giugno dell'anno successivo di riferimento alla spesa, e ciò già a partire dalla produzione dell'anno 2001. Rimane invece invariato il comma 2 dello stesso articolo, che stabilisce in 90 giorni dalla data fissata per la presentazione delle domande il termine entro il quale la struttura competente deve provvedere a verificare l'ammissibilità della domanda.
Président La discussion est ouverte.
La discussion est close. Aux termes de l'article 77, 4ème alinéa du Règlement intérieur, s'agissant d'un projet de loi qui ne contient qu'un seul article, une seule votation suffira pour l'adoption du projet de loi dans son ensemble.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 35
Votants: 32
Pour: 32
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.