Oggetto del Consiglio n. 2450 del 6 febbraio 2002 - Verbale

OGGETTO N. 2450/XI - PROVVEDIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI ONEROSITÀ DELLE CONCESSIONI EDILIZIE AI SENSI DEL CAPO III DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11. ONERI DI URBANIZZAZIONE.

Il Vicepresidente LATTANZI, in relazione al dibattito avvenuto (oggetto n. 2449/XI), invita il Consiglio ad esprimersi sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 26 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Richiamato il capo III (Onerosità delle concessioni edilizie) del titolo VII (Disciplina dell’attività edilizia) della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta);

Visto l’articolo 64 (Contributo per il rilascio della concessione), comma 1, della legge regionale di cui sopra, ai sensi del quale il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;

Visto l’articolo 65 (Determinazione degli oneri di urbanizzazione), comma 1, della medesima legge, ai sensi del quale l’incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita, ai fini del contributo per il rilascio della concessione, con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche a loro volta definite con deliberazione del Consiglio regionale, per classi di comuni, in relazione:

a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei Comuni;

b) alle caratteristiche geografiche degli stessi;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) agli spazi da riservare per i servizi locali e ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza definiti dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 23 della legge in questione;

Visto l'articolo 65, comma 2, il quale prevede che la misura degli oneri di urbanizzazione è ridotta per gli interventi di recupero dell’esistente;

Visto l'articolo 64, comma 3, il quale prevede che apposite deliberazioni del Consiglio regionale provvedono a disciplinare l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

Richiamati i provvedimenti regionali a suo tempo assunti in attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), e più specificatamente la deliberazione di Consiglio regionale n. 203 del 19 maggio 1977, integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 417 del 24 novembre 1977, n. 208 del 4 aprile 1979, n. 203 del 3 aprile 1980 e n. 798 del 6 luglio 1994, concernente: "Approvazione delle classi di Comuni, in rapporto all’effetto urbano, e delle relative tabelle parametriche, in attuazione dell’articolo 5 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10", in ordine alla disciplina del contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione;

Rilevata la necessità di provvedere agli adempimenti previsti dalle disposizioni sopracitate;

Rilevato che, a tal fine, è necessario definire, con i criteri previsti dalla legge, classi di comuni ed apposite tabelle parametriche;

Ritenuto, per quanto concerne l’individuazione di classi di comuni, di riconfermare, con gli opportuni adeguamenti, la ripartizione in cinque classi dei comuni della Regione in rapporto all’effetto urbano, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 19 maggio 1977, e successive modificazioni (vedi allegato A);

Ritenuto altresì, per quanto concerne la definizione di apposite tabelle parametriche, di riconfermare le tabelle parametriche a suo tempo approvate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 203 del 19 maggio 1977, e successive modificazioni, con le seguenti ulteriori modificazioni:

- attualizzazione del costo standard medio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

- correlazione con le disposizioni dell’articolo 73 della L.R. 11/98 relative alle destinazioni d’uso e relative categorie, nonché integrazioni e modificazioni in relazione a specifiche destinazioni d’uso, tenuto conto di sopravvenute specifiche legislazioni di settore;

Ritenuto inoltre di dover stabilire che, in assenza di apposite deliberazioni del Consiglio regionale che provvedano a disciplinare l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione, il costo standard medio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come definito dal presente provvedimento, sia adeguato annualmente in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Ritenuto, ancora, che il primo adeguamento annuale debba applicarsi alle concessioni edilizie la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre 2002 e che analogamente, per gli anni a seguire, l’adeguamento annuale debba applicarsi alle concessioni edilizie la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno;

Richiamato il parere del Consiglio permanente degli enti locali espresso, ai sensi di legge, con nota n. 2464/2001/CP del 3 settembre 2001, il quale esprime parere favorevole sull’impostazione della presente deliberazione;

Preso atto che l’assunzione del presente provvedimento comporta la revoca dei provvedimenti, più sopra citati, assunti dalla Regione in materia di onerosità delle concessioni edilizie;

Richiamata la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 13 in data 11 gennaio 2001 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2001/2003 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione urbanistica, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13, comma 1, lettera e), e dell’articolo 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Ai sensi degli articoli 64 e 65 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente e con gli emendamenti della Commissione stessa;

Con voti favorevoli: ventisette e voti contrari: tre (presenti e votanti: trenta);

DELIBERA

1) di approvare le classi dei Comuni della Regione, in rapporto all'effetto urbano, di cui alla tabella A e all'allegato A, e le relative tabelle parametriche di cui alla tabella B; le tabelle A e B e l'allegato A costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2) di stabilire che le determinazioni assunte ai sensi del presente provvedimento si applicano alle concessioni edilizie la cui domanda sia pervenuta, completa, al Comune in data successiva a quella di esecutività della deliberazione con la quale il Consiglio comunale stabilisce l’incidenza degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’articolo 65, comma 1, della L.R. 11/98. Qualora il comune non provveda entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, i coefficienti correttivi previsti si applicano nella loro misura massima; fintanto che non trovano applicazione le disposizioni derivanti dal presente provvedimento e dalle relative determinazioni del Consiglio comunale continuano ad applicarsi i provvedimenti comunali assunti ai sensi della legislazione previgente;

3) di stabilire che, in assenza di apposite deliberazioni del Consiglio regionale che provvedano ad adeguare il costo standard medio delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il costo medesimo, così come determinato dal presente provvedimento, è adeguato annualmente in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

4) di stabilire che il primo adeguamento annuale si applica alle concessioni edilizie la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre 2002 e che, analogamente, per gli anni a seguire, l’adeguamento annuale si applica alle concessioni edilizie la cui domanda sia pervenuta al Comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno;

5) di revocare le seguenti deliberazioni di Consiglio regionale:

a) 19 maggio 1977, n. 203 (Approvazione delle classi di comuni, in rapporto all’effetto urbano, e delle relative tabelle parametriche, in attuazione dell’articolo 5 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10);

b) 24 novembre 1977, n. 417 (Integrazione del punto c) della deliberazione consiliare n. 203 del 19 maggio 1977 concernente: "Approvazione delle classi di comuni, in rapporto all’effetto urbano, e delle relative tabelle parametriche, in attuazione dell’articolo 5 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10");

c) 4 aprile 1979, n. 208 (Integrazioni e modificazioni della deliberazione consiliare n. 203 del 19 maggio 1977 concernente: "Approvazione delle classi di comuni, in rapporto all’effetto urbano, e delle relative tabelle parametriche, in attuazione dell’articolo 5 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10");

d) 3 aprile 1980, n. 203 (Aggiornamento della classificazione dei comuni della Regione, in rapporto all’effetto urbano, contenuto nella deliberazione del Consiglio regionale n. 203 in data 19 maggio 1977);

e) 6 luglio 1994, n. 798 (Modificazione della deliberazione consiliare n. 203 del 19 maggio 1977 concernente: "Approvazione delle classi di comuni in rapporto all’effetto urbano e delle relative tabelle parametriche in attuazione dell’articolo 5 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10").

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