Oggetto del Consiglio n. 185 del 12 maggio 1977 - Verbale

OGGETTO N. 185/77 - CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1977, PRESSO L'ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA, PER APERTURA DI CREDITI DI CONDUZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA VALLE DEL MARMORE CON SEDE IN VALTOURNENCHE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24.10.1973, N. 34.

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1977, presso l'Istituto Federale di Credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, per apertura di crediti di conduzione a favore della Società Cooperativa Valle del Marmore con sede in Valtournenche, in applicazione della legge regionale 24.10.1973, n. 34", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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In base alle norme della legge regionale 24 ottobre 1973. n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli, la Società Cooperativa Valle del Marmore con sede in Valtournenche ha inoltrato domanda allo scopo di ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta per apertura presso l'Istituto stesso di crediti di conduzione sino alla concorrenza massima di lire 50.000.000.

In merito all'attività della predetta Cooperativa si fa presente quanto segue:

La Società COOPERATIVA VALLE DEL MARMORE raggruppa 110 piccoli proprietari ed esplica attività di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione, stagionatura e vendita del latte e dei suoi derivati conferiti dai propri soci diretti produttori in prevalenza nei Comuni di Valtournenche, Antey-Saint-André e Torgnon.

Il caseificio di Valtournenche, il primo realizzato dall'Amministrazione regionale, ha lavorato nello scorso anno 1976 circa 800.000 litri di latte.

Le forme di fontina prodotte sono 7.800, oltre a circa 5.600 kg. di burro.

Il latte conferito alla Cooperativa Valle del Marmore dai propri soci diretti produttori ha reso ai medesimi L. 226 al litro nel periodo estivo e L. 197 nel periodo invernale.

I risultati ottenuti dal caseificio di Valtournenche si possono quindi definire del tutto soddisfacenti.

Si osserva, inoltre, che il ricorso al credito ha prevalentemente lo scopo di consentire alla Cooperativa di cui trattasi di disporre di fondi liquidi necessari per far fronte alle quotidiane spese di conduzione e di esercizio senza dover ricorrere ad anticipazioni da parte di singoli soci.

Va rilevato ancora che, ai sensi del primo capoverso dell'articolo 12 della precitata legge regionale 24.10.1973, n. 34, l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, scelto dalla Cooperativa richiedente, ha comunicato la propria disponibilità per la concessione a favore della Cooperativa medesima di eventuali futuri crediti di conduzione sino all'importo della somma massima richiesta di lire 50.000.000.

Si precisa, infine, che ai sensi della più volte citata legge regionale ed in particolare dell'articolo 12, la concessione della fideiussione di cui trattasi deve essere approvata dal Consiglio regionale e deve essere subordinata all'approvazione di determinate norme e condizioni previste dalla legge stessa.

In relazione a quanto sopra, la Giunta propone, con il proprio parere favorevole, che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1977 presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, nell'interesse ed a favore della Società Cooperativa Valle del Marmore, con sede in Valtournenche, fino alla concorrenza massima di lire 50.000.000 (cinquantamilioni), comprensiva di capitale di interessi e di oneri accessori, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;

2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;

3) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra è subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;

4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.

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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ invita il Consiglio ad approvare la fideiussione.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, pone ai voti l'approvazione della proposta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Marcoz, e concordando sulle proposte della Giunta;

vista la legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei);

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge regionale 24.10.1973, n. 34, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1977, presso l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, nell'interesse ed a favore della Società Cooperativa Valle del Marmore, con sede in Valtournenche, fino alla concorrenza massima di lire 50.000.000 (cinquantamilioni), comprensiva di capitali, di interessi e di oneri accessori per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio e di conduzione inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa;

2) di stabilire che la garanzia fideiussoria di cui trattasi ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale;

3) di stabilire, altresì, che la concessione della garanzia fideiussoria di cui sopra è subordinata alle prescrizioni, norme ed impegni previsti dalla legge regionale 24.10.1973, n. 34;

4) di delegare, infine, ai sensi della sopracitata legge regionale, alla Giunta regionale ed al Presidente della Giunta regionale la predisposizione e la sottoscrizione degli atti necessari per la definizione della concessione di garanzia fideiussoria di cui alla presente deliberazione.

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