Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2323 del 28 novembre 2001 - Resoconto

OGGETTO N. 2323/XI Disegno di legge: "Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7".

Articolo 1 (Esercizio dell'opzione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)), si applicano anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in posizione di comando presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento è subordinato alla disponibilità di posti in organico ed al superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1999)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 7/1999 è sostituita dalla seguente:

"a) i servizi tecnici di competenza del Corpo valdostano dei vigili del fuoco prestati su richiesta di enti o di privati;".

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 7/1999 è sostituito dal seguente:

"3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti, nel rispetto della normativa vigente, dal personale professionista, con l'ausilio, in caso di necessità, del personale volontario.".

3. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 7/1999 è sostituito dal seguente:

"4. Nei servizi a pagamento il versamento è effettuato a favore dell'Amministrazione regionale, che provvede alla determinazione periodica delle tariffe relative ai servizi con deliberazione della Giunta regionale, salvo il caso di apposite convenzioni.".

Articolo 3 (Modifica all'articolo 34 della l.r. 7/1999)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 7/1999 è sostituita dalla seguente:

"a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, comprese le eccezioni di legge; il limite massimo di età si applica anche a coloro che sono titolari di un posto di organico presso pubbliche amministrazioni;".

Articolo 4 (Modifica all'articolo 35 della l.r. 7/1999)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 7/1999 è aggiunto il seguente:

"3bis. Qualora il corso di cui all'articolo 38 non possa aver luogo nel termine di tre mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso o non possa essere frequentato nel termine suddetto per esigenze dell'Amministrazione, si procede comunque alla nomina, la cui validità resta condizionata al successivo superamento del corso stesso.".

Articolo 5 (Norma transitoria)

1. La disposizione di cui al comma 3bis dell'articolo 35 della l.r. 7/1999, introdotto dall'articolo 4, si applica anche alle nomine in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PrésidentLe projet de loi en question a reçu l’avis favorable unanime de la IIème et de la IIIème Commission du Conseil, avec un amendement au texte déposé.

La parole au rapporteur, le Conseiller Cerise.

Cerise (UV) Con questa legge si coglie la disponibilità di parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato presso la sede di Aosta di transitare nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco considerato che l'organico di quest'ultimo risulta ancora scoperto, nonostante il recente reclutamento.

Si propone pertanto di riaprire il termine per effettuare l'opzione che prevede il passaggio dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello regionale estendendola anche al personale del Corpo nazionale comandato presso la sede di Aosta. Situazione in cui si trova il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che per sua scelta non aveva ancora optato di transitare nel ruolo regionale e che presta servizio presso la sede di Aosta. Nel testo della legge n. 7/99 tale possibilità era riservata, in sede di prima applicazione della legge stessa, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Comando della Valle d'Aosta. "L'opzione?" prevede la proposta di legge "? deve essere esercitata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge".

Questo termine appare sufficientemente congruo considerato che si tratta della terza proroga e che di fatto coincide con la prima scadenza del comando presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco degli addetti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco qui comandati. Richieste di ulteriori rinvii, e in particolare quello ipotizzato di fare coincidere la scadenza per l'esercizio dell'opzione del passaggio dal Corpo nazionale a quello regionale con la scadenza del periodo del comando, non trovano possibilità di accoglimento.

In primo luogo perché la scadenza del periodo di comando è incerta poiché soggetta a rinnovo come sta avvenendo attualmente e non si sarebbe potuto legiferare in assenza di date giuridicamente certe. Questa incertezza avrebbe determinato inoltre l’impossibilità di bandire il concorso per la copertura dei posti ancora vacanti, procrastinando ancora il completamento degli organici. Infine non è di secondaria importanza il fatto che sono trascorsi quasi due anni dal momento in cui si poteva esercitare la scelta, tempo che a ragione si può ritenere sufficiente per fare la scelta.

Si prevede l'aumento a trentadue anni del limite massimo per il reclutamento in modo da favorire lo stesso.

Vengono confermati, sia pure in via transitoria nelle funzioni di caposquadra e di caporeparto, gli addetti che hanno superato i concorsi per svolgere tali mansioni quando il corso abilitante non viene svolto entro il termine dei tre mesi successivi all'approvazione della graduatoria. Questa norma si applica anche alle nomine in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge. È chiaro che per il personale interessato da questi articoli il passaggio definitivo alla qualifica è subordinato alla frequentazione con esito favorevole dei relativi corsi.

Con l'articolo 2 si prevede la possibilità di fare ricorso all'impiego del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per svolgere i servizi a pagamento. Viene anche precisato che nel caso di convenzioni non si provvede alla determinazione periodica delle tariffe relative alle prestazioni a pagamento. Al riguardo di questo articolo va sottolineato come l'articolo 5 della legge n. 7/1999 stabilisca l'unicità del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, riconoscendone l'articolazione in professionista e volontario. Dando al personale volontario la possibilità di svolgere anche servizi a pagamento, sia pure come specificato nel disegno di legge in caso di estrema necessità, si consolida ancora di più questo principio di unità.

Questa possibilità non toglie nulla a quanto avviene circa l'introito e la destinazione delle somme versate per i servizi effettuati; ne modifica l'utilizzo del fondo previsto dal contratto di lavoro che rimane riservato ai professionisti come previsto dal contratto. In questo modo lo spirito del volontariato resta intatto; come non viene intaccato il principio di complementarità tra la componente professionista e quella volontaria; semmai si rafforza quello della surrogazione della prima con la seconda. In ogni caso si conferma l'assunto per il quale, al di là delle necessità contingenti o di altre circostanze, come la vicinanza al sinistro, la titolarità dell'azione fa capo alla componente professionale.

Tuttavia qui mi permetto di ribadire una sollecitazione già avanzata in altra sede: la scelta di ampliare gli spazi di utilizzo del personale volontario e la crescita della professionalità di questo, connaturato con l'evoluzione delle tecniche di intervento, non devono andare a detrimento dell'immagine e del ruolo che i vigili del fuoco volontari hanno sino qui svolto all'interno del tessuto sociale dei nostri paesi. Si tratta di una presenza che ha consolidato tradizioni e attitudini che vanno salvaguardate come punto di riferimento di una solidarietà che va al di là del bisogno fisico e dell'urgenza.

Da qui la necessità di tenere ben distinti, sia pure all'interno dell'unitarietà del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, l'identità, il ruolo e le responsabilità della componente professionale e di quella volontaria. Spero che di questo se ne tenga conto nelle sedi in cui si stanno predisponendo gli adattamenti e gli aggiornamenti di questa normativa in modo da renderla adeguata alle inarrestabili evoluzioni senza snaturare questa importante figura che è il vigile del fuoco volontario.

PrésidentLa discussion générale est ouverte.

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU)Con questo disegno di legge si introducono alcune modifiche alla legge regionale n. 7/1999 per rispondere ad esigenze particolari che sono nel frattempo emerse. In linea di principio è vero che ogni legge può essere emendata, specie quando si constata che non recepisce i cambiamenti che nel tempo sono avvenuti e non consente di perseguire un bene collettivo. È anche vero che non è opportuno utilizzare lo strumento della legge per rispondere a problemi di singoli o per dare ad alcune persone - e perché proprio a loro e non ad altre? e perché solo in questa occasione e non in altre occasioni? - la possibilità di avere dei vantaggi. Agendo in questo modo la legge diventa un po' uno strumento che, come una fisarmonica, si modifica allargando o restringendo i parametri a seconda delle persone che ci si trova davanti. Mi spiego, analizzando alcune modifiche perché tutto il disegno di legge si basa su modifiche al testo precedente.

Nella riformulazione della lettera a), al primo comma dell'articolo 2, sembra vi siano soltanto delle riformulazioni tecniche: si sostituisce, ad esempio, il termine "i soccorsi tecnici" con il termine "i servizi tecnici", come pure viene inserita la possibilità che la richiesta di questi servizi venga effettuata non solo da enti, ma anche da privati, indipendentemente dall'urgenza.

Questo tipo di modifica è importante perché, quando si riaprirà il Tunnel del Monte Bianco e quando si attiveranno nuove modalità di controllo della sicurezza, che è affidata ai vigili del fuoco valdostani, che lavoreranno insieme ai colleghi francesi, in quel momento i nostri vigili del fuoco lavoreranno secondo procedure, modalità e tempi stabiliti all’interno della convenzione del GEIE. In questo caso si tratta di perseguire un interesse di tipo generale, quindi questa modifica è importante e utile per rispondere ad un'esigenza che nel frattempo si è, purtroppo, evidenziata dopo la chiusura del tunnel e per la sua riapertura.

C’è un’altra modifica che riguarda l’articolo 3, "l’innalzamento dell’età richiesta per partecipare ai concorsi": si passa da 30 anni a 32 anni. Questa modifica non viene richiesta dalla legge o dal legislatore che l’ha presentato perché non ho sentito nessuna motivazione in questo senso.

Questa richiesta non nasce dal fatto che si è verificato che sono più adatti a svolgere il compito di vigili del fuoco i giovani che hanno superato i 30 anni, ma solo perché alcune persone non hanno superato il passato concorso e, quando ci sarà il nuovo concorso, queste stesse persone avrebbero già compiuto i 30 anni di età previsti dall'attuale legge. Quindi queste persone, che sono state escluse dal precedente concorso, non avrebbero potuto partecipare ad un nuovo concorso se non si fosse modificata la norma. Non metto in dubbio le capacità di questi aspiranti, che supereranno con alcuni anni in più e in modo migliore le prove di selezione che misurano la prestanza fisica. In ogni caso è una norma che è stata fatta ad personam, non per una ma forse per più persone, però sempre fatta ad personam.

Vorrei soffermarmi su due modifiche che ritengo più importanti, ma anche più problematiche, in primo luogo quella relativa all’articolo 1. Al momento dell’entrata in vigore della legge che istituiva il Corpo dei vigili del fuoco regionali si chiedeva ai vigili del fuoco se intendevano passare a questo nuovo organico regionale; era stato fissato un termine entro cui operare la scelta. Alcuni vigili del fuoco non hanno ancora optato per il Corpo regionale e, appartenendo al Corpo nazionale, sono qui operanti in funzioni di comando. Questa legge concede una proroga fino all’entrata in vigore della legge stessa, quindi la proroga di pochi mesi.

Sono d’accordo nel prorogare ulteriormente i termini e nell’offrire anche a questi il tempo di decidere ma, dato che la durata del comando di queste persone è diversa, per alcune il comando scade a giugno 2002, mentre per altre a dicembre 2002, perché non dare anche a queste persone la possibilità di scegliere alla fine del loro periodo di comando? In questo senso presenterò un emendamento. In parte il relatore ha già risposto parzialmente all’emendamento che presenterò, ma io ribadisco la mia convinzione che occorra comunque lavorare per mantenere aperta la possibilità del passaggio dal Corpo nazionale a quello regionale e viceversa.

La seconda modifica che non condivido riguarda il comma 2 dell’articolo 2, proprio quello con cui si consente ai vigili volontari di partecipare a servizi a pagamento. Qui ci sono degli elementi problematici; condivido l’affermazione del relatore laddove parla della necessità di tenere ben distinti, sia pure all’interno dell'unitarietà del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, l’identità, il ruolo, le responsabilità della componente professionale e di quella volontaria.

Ora, introducendo qui la possibilità per i vigili del fuoco volontari di partecipare, seppure in caso di estrema necessità, a dei servizi a pagamento, viene meno la distinzione della specificità dei due Corpi dei vigili del fuoco. Credo che con questa modifica si perda la specificità della professionalità del Corpo dei vigili del fuoco professionisti: se il loro lavoro può essere fatto anche da volontari, dove sta la specificità nella loro preparazione?

D’altra parte si perde la specificità del volontariato e del carattere di gratuità che caratterizza il loro servizio. Se essi possono fare servizi a pagamento, dove sta questa dimensione della gratuità e del servizio alla comunità? Sicuramente i vigili del fuoco volontari sono presenti nel momento della calamità e del bisogno, ma nel caso di servizi a pagamento non c’è un bisogno generale della collettività, c’è l’esigenza di un servizio che va garantito da chi è preposto a quel servizio.

Sarebbe molto grave se passasse questo principio: che servizi a pagamento sono svolti anche da volontari - magari l’Assessore Vicquéry avrebbe già trovato un modo per tamponare alcuni grossi buchi dell’USL? - pertanto presentiamo un emendamento che sopprime quella modifica. So che questo emendamento ha già avuto una correzione da parte della commissione, nel senso che è stato introdotto il concetto di "estrema necessità" ma, nonostante questa correzione, a nostro avviso non viene eliminata la pericolosità di questa scelta. Ripeto: se si opera in una situazione di estremo bisogno, certo che tutti i volontari sono chiamati a dare il loro contributo, ma non per azioni per cui è previsto un pagamento.

La nostra posizione su questa legge dipenderà da come saranno accolte le nostre proposte.

PrésidentLa parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) Sulla relazione al disegno di legge oggetto di discussione esprimiamo alcune preoccupazioni e perplessità che per certi versi vanno al di là delle modifiche tecniche del disegno di legge stesso, perplessità e preoccupazioni perché ci rendiamo conto che il fatto di gestire questo importante servizio pubblico forse risulta più problematico di quanto non ci fosse noto fintanto che era lo Stato a gestirlo direttamente, perlomeno non fosse noto a noi consiglieri in quanto il rapporto che potevamo avere con i vigili del fuoco si limitava ad ipotetiche situazioni di emergenza.

Nel momento in cui il Corpo è passato all’Amministrazione regionale è evidente che c’è anche un interesse legislativo e amministrativo più diretto che ci ha fatto fare una serie di approfondimenti pertanto noi, Presidente, vogliamo sintetizzare le preoccupazioni che rileviamo e che sottoponiamo all’attenzione dei colleghi di Consiglio, ma anche e soprattutto all’Esecutivo.

Innanzitutto abbiamo capito che nell’ambito del servizio dei vigili del fuoco c’è una situazione di crisi di organico a livello nazionale probabilmente perché il Governo recentemente ha adottato un provvedimento sulla mobilità relativa al Corpo nazionale consentendo di coprire le carenze di organico attingendo ai corpi autonomi regionalizzati delle due Province di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta, previo consenso dei rispettivi Governi regionali.

Il fatto che il Governo sia arrivato a questa determinazione ci porta alla conclusione che oggi ci siano delle problematiche a riempimento degli organici previsti alle varie latitudini, nei diversi distretti e nei diversi presidi sul territorio nazionale. La Valle d’Aosta a quanto pare non fa eccezione a questa situazione perché uno degli elementi sui quali si incentra questo disegno di legge ha proprio riferimento a situazioni di distacco di comando e impropriamente a quelle che sono carenze di organico del Corpo stesso.

Ritornando al primo argomento tecnico di questo disegno di legge, il meccanismo della proroga, noi ci troviamo con questo disegno di legge a decidere la terza proroga rispetto alle altre due, che erano già contenute nel disegno di legge regionale istitutivo della regionalizzazione del Corpo stesso: la legge n. 7/1999.

In quella sede, in legge, si prevedeva che entro 180 giorni dall’approvazione di quella legge ci fosse questa finestra per far optare quanti fossero interessati a passare dai ruoli nazionali a quelli regionali. Una seconda finestra sempre in quella legge n. 7/1999 era prevista successivamente ad una procedura di contrattazione sindacale di comparto. Era legittimo all’epoca ipotizzare queste finestre sul convincimento che si sarebbe stabilizzato l’organico del Corpo dei vigili del fuoco.

Oggi come oggi ci siamo resi conto che così non è e ci rendiamo anche conto che, al di là di quei quattro vigili che hanno innescato l’esigenza a cui la Giunta ha dato una risposta di sensibilità - questo va evidenziato -, ci sono altre situazioni. Infatti ci risulta, dagli approfondimenti che sono emersi in commissione, che ci siano almeno altre nove persone che ipoteticamente in una prospettiva di medio/breve termine potrebbero trovarsi nella stessa situazione dei quattro oggetto di questa ulteriore terza proroga.

Qui vorrei capire, se il Presidente può darci una risposta, cosa accadrà qualora queste persone dovessero esprimere la stessa esigenza, che hanno espresso queste quattro perché se il meccanismo della proroga in legge viene attuato oggi, penso che a maggior ragione per un concetto di equità dovrebbe essere reiterato successivamente. E qui esprimiamo una considerazione in ordine ai meccanismi legislativi, cioè il rischio di trovare una serie di leggi e leggine che su singole situazioni personali vanno ad appesantire il corpus legislativo regionale, l’esatto opposto del fine che la I Commissione ha cercato di perseguire con la razionalizzazione della legislazione regionale.

Avremmo auspicato che, uscendo da quella che è la filosofia delle proroghe, si istituisse un meccanismo di mobilità permanente, quella mobilità permanente che lo Stato da parte sua ha già individuato da tempo e che ha esteso anche ai corpi regionalizzati.

Sarebbe stato a questo punto - riteniamo - quanto mai opportuno istituire questa mobilità bidirezionale al fine di consentire, a coloro che sono distaccati e comandati in questa Regione, di decidere, ad un certo punto della loro esperienza professionale, di transitare nei ruoli regionali; così facendo avremmo risolto una volta per tutte il problema del passaggio da ruolo nazionale a ruolo regionale e avremmo evitato di trovarci nella situazione imbarazzante di dover o ripercorrere la strada del provvedimento legislativo o dare una risposta a quelle che potranno essere ulteriori situazioni analoghe.

Ma al di là di questo aspetto, che poi è già un aspetto significativo, noi deduciamo da questi pochi articoli del disegno di legge oggetto di esame che la situazione è di totale emergenza per quanto riguarda la gestione dei vigili del fuoco in Valle d’Aosta perché gli altri tre provvedimenti centrali di questo disegno di legge nascono su una situazione di carenza di organico, su una situazione di emergenza e non vorremmo che un servizio pubblico, che fino ad oggi e fino a prova del contrario ha sempre dato ottima dimostrazione di professionalità, di tempestività e di capacità, da domani potesse perdere in parte queste caratteristiche importanti.

Perché diciamo questo? Diciamo questo perché abbiamo dubbi e perplessità che i servizi tecnici di vigilanza e di ispezione, che è vero non sono i servizi dell’emergenza, ma - diciamo noi - proprio perché non sono i servizi dell’emergenza antincendio, possano essere espletati con l’ausilio dei volontari, in quanto i volontari hanno normalmente una formazione che è finalizzata all’antincendio.

In una delle modifiche contenute invece in questo articolato andiamo ad ipotizzare che questi servizi tecnici di vigilanza e di ispezione possano essere effettuati in situazioni gravi e di emergenza anche con i volontari ed è evidente che, seppure ciò venga limitato a situazioni particolari, nel momento in cui si fa questo tipo di previsione, nei fatti si apre la possibilità a gestire questa deroga rispetto a quello che era il principio generale.

Perplessi rimaniamo di fronte all'ipotesi di alzare l’età per l’arruolamento, se così lo vogliamo definire, nel Corpo dei vigili ai 32 anni come qualcuno ha ricordato prima, non su un presupposto oggettivo, ma su un presupposto soggettivo, ossia sull’età anagrafica di quei concorrenti al precedente concorso che non sono riusciti a superare le prove e che molto probabilmente si ripresenteranno al prossimo concorso, avendo peraltro superato in questo caso l’età precedente dei trent’anni.

L’articolo 4 di questa legge aggiunge un altro elemento di preoccupazione, anche perché riteniamo che fare il vigile del fuoco sia semplice se si tratta di stare in caserma, ma se si tratta di salire sui mezzi e di andare ad affrontare situazioni di emergenza, non è forse così indifferente aver fatto o non aver fatto, Presidente, quei corsi e quelle pratiche specifiche che sono alla base della formazione. E se il Corpo nazionale dei vigili subordina la nomina in ruolo dei capisquadra e dei capireparto alla frequenza delle scuole antincendio, siamo preoccupati dall’apprendere che in Valle d’Aosta invece da oggi questa nomina può prescindere dalla frequenza di questi corsi di scuola antincendio che fra l’altro in Valle d’Aosta non ci sono.

La nostra sensazione è che si stia regolamentando una funzione delicata sull’onda dell’emergenza organizzativa. Il Corpo che dovrebbe gestire le situazioni di emergenza ci sembra che stia vivendo invece una regolamentazione di emergenza.

Abbiamo posto l’accento su queste questioni perché ci sembrano questioni sostanziali e auspichiamo che giungano delle risposte concrete che possano fugare questi nostri dubbi e che ci possano convincere sul fatto che questo disegno possa essere letto con un’altra ottica.

Vorrei soltanto sottolineare, a suffragio della fondatezza di queste nostre sensazioni, come l’Amministrazione, attraverso i propri uffici, abbia recentemente richiamato in servizio personale volontario e lo abbia richiamato per il periodo massimo previsto dalla legislazione: sei mesi e penso di non sbagliarmi affermando che un richiamo di sei mesi - non dico generalizzato, ma comunque significativo in riferimento a diversi vigili volontari - non abbia avuto in questa Regione precedenti perlomeno recenti e sistematici.

Allora noi in conclusione esprimiamo una forte preoccupazione per le situazioni organizzative del Corpo regionalizzato dei vigili del fuoco.

PrésidentLa discussion générale est close.

La parole au rapporteur, le Conseiller Cerise pour la réplique.

Cerise (UV) Credevo di essere stato chiaro nella relazione, ma vedo che non sono stato convincente, pertanto vorrei puntualizzare alcune cose.

Il cambiamento della dizione da "soccorsi tecnici" a "servizi tecnici" risponde meglio?, cioè secondo me era sbagliato "soccorsi tecnici" perché i soccorsi non sono tecnici, i soccorsi sono soccorsi e basta, sono i servizi che sono tecnici. Questo per chiarire che la modificazione rettificava semmai una situazione non corretta.

La questione del pagamento: intanto è vero che è una prestazione a pagamento alla quale si fa ricorso solo in condizioni di estrema necessità, quindi limita molto l’utilizzo di queste persone, comunque sia il pagamento non va in favore del volontario, ma viene introitato come precedentemente e va peraltro a vantaggio del personale professionista perché è lui che beneficia di questi introiti per verticalizzare la sua professionalità, quindi il volontario fa due volte gratis il servizio: una volta in favore della collettività e un’altra volta per i suoi colleghi professionisti. Da questo punto di vista dovrebbe sentirsi ancora più gratificato.

Volevo poi dire una cosa al Consigliere Frassy: credo che nessuno come noi ha consapevolezza delle responsabilità che si hanno nell’avere competenza su corpi come quello dei vigili del fuoco. Stiamo vedendo in questi giorni come siano persone che operano in condizioni di estremo pericolo e mettano a repentaglio la propria esistenza. Questo non è mai sfuggito nel momento in cui si sono operate delle scelte.

L’articolo 4 secondo me va riletto, nel senso che sarebbe una mancanza di riguardo nei confronti di personale che ha già dimostrato di avere capacità tecnica e professionale tale da assumere maggiori responsabilità o da ricoprire un ruolo e per il quale è previsto che a questo titolo perviene definitivamente dopo aver superato un corso, sarebbe una mancanza di rispetto quella di tenerla in una situazione di limbo solo perché l’amministrazione del Corpo dei vigili del fuoco non è in grado di far svolgere immediatamente il corso.

Allora cosa si fa? Si riconosce il ruolo e la funzione che vengono svolti, ma si precisa che si procede comunque alla nomina, la cui validità resta condizionata al successivo superamento del corso stesso, quindi questo personale il corso lo dovrà fare e verrà confermato in quella mansione nella misura in cui avrà superato questo corso perché c’è consapevolezza della responsabilità che ci si assume nel gestire una struttura delicata come può essere questa del Corpo dei vigili del fuoco.

Si dà atto che, alle ore 17,25, si assenta il Consigliere Lanièce.

PrésidentLa parole au Président de la Région, Viérin Dino.

Viérin D. (UV)Je remercie le rapporteur non seulement pour son rapport, mais aussi pour ses éclaircissements qui contribuent à mieux définir quels sont les objectifs et surtout les finalités de la présentation de ce projet de loi.

Il est fort intéressant d’aborder un projet de loi du point de vue de la technique législative et des finalités que tout législateur devrait se fixer, mais il faut ensuite passer de la théorie à la pratique et ne pas oublier les comportements précédents, alors il faudrait tout dire. Nous nous rappelons tous, lors de la législature précédente, des projets de loi présentés par Mme Squarzino qui visaient une ou deux personnes et qui d’ailleurs ont eu le vote favorable uniquement des Conseillers qui les avaient présentés.

Ici c’est facile de dire que ce projet de loi ne répond pas aux règles de caractère général. Il y a dans tout projet de loi des finalités d’ordre général et après il y a des situations spécifiques, comme je pense quand, Madame, vous aviez présenté ce projet de loi concernant l’IRRSAE, vous vous proposiez une finalité d’ordre général et après il y avait un cas spécifique auquel vous teniez particulièrement, mais il n’y a pas eu scandale de ce point de vue, à moins que vous ne vouliez également vous insérer dans le pouvoir législatif ou dans la possibilité de présenter des propositions.

Surtout que je trouve qu’il y a contradiction entre cette finalité d’ordre général et ensuite quand vous proposez, pour ce qui est des "comandi", de proroger pour quelques personnes, en ne respectant pas, dans ce cas un critère d’ordre général, qui a été très bien illustré par le rapporteur, à savoir donner encore une fois, et c’est la troisième fois, une possibilité à ces personnels de choisir, mais sans entraver le processus ordinaire, c’est-à-dire le lancement des concours qui devront permettre de faire face au manque d’effectifs.

Si nous continuons de proroger cette possibilité - et là je réponds également à une question qui m’a été posée par M. Frassy -, c'est que, tout en ayant déjà lancé un concours (on oublie que c’est le résultat d’une régionalisation, que ce personnel a eu deux années pour choisir que le premier concours est terminé, nous avons 54 nouveaux sapeurs-pompiers) nous avons encore besoin des sapeurs-pompiers et donc nous acceptons ces requêtes.

Quand nous aurons lancé l’autre concours, si nous aurons encore la nécessité de disposer d’autre personnel, non seulement nous pourrions accepter d’autres demandes de prorogation, mais là je partage? et nous avons adressé une requête dans ce sens au Gouvernement qui l’a acceptée et l’a insérée dans la loi à laquelle vous faisiez référence, nous sommes tout à fait favorables à un processus de mobilité, tout en respectant les conditions et les règles pour faire partie du Corps régional.

Donc pour ce qui est de ce problème il n’y a pas de contradictions, au contraire nous voulons faire face à une situation que nous avons héritée, à savoir le manque des personnels et d’effectifs, mais nous avons déjà lancé un concours et donc il y a eu 54 pompiers qui maintenant iront à Rome pour participer au cours de formation. Comme nous l'avons déjà annoncé, il y aura par ailleurs l’ouverture d’un siège des sapeurs-pompiers professionnels en basse Vallée.

Je ne partage pas non plus vos considérations quant à la gestion. Il n’y a jamais eu - mais je ne fais pas une critique à l’Etat parce qu’il doit gérer l’ensemble du Corps des sapeurs-pompiers professionnels dans toute l'Italie -, une attention comme aujourd’hui quant à: siège, véhicules, personnels, équipements. On ne peut donc parler d’une gestion qui est à la débandade. Nous ne partageons pas non plus, mais là ce sont des points de vue différents, vos jugements quant à la qualification des sapeurs-pompiers volontaires, au contraire nous croyons pouvoir compter là aussi sur quelque 1700 volontaires dans nos communes et qui sont en train d’acquérir compétences et professionnalisme.

Peut-être en êtes-vous resté à la conception du sapeur-pompier d’antan, aujourd’hui ces sapeurs-pompiers ont une qualification, suivent des cours de formation, peuvent participer aux opérations sous le commandement des sapeurs-pompiers professionnels puisque nous avons défini une structure unique. Et donc à cet effet nous vous assurons qu’il y a attention et que nous continuons à avoir cette attention du point de vue de l’amélioration d’un service qui est un service important au-delà des urgences et en cas de calamités naturelles.

A l’article 4 - le rapporteur Cerise l’a déjà bien défini - il y a cette disposition que vous n’avez pas citée: "? la cui validità resta condizionata al successivo superamento del corso stesso". C’est un élément de flexibilité que nous introduisons et non pas de rigidité pour éviter que quelqu’un, qui a déjà démontré certaines capacités, ne puisse pas exercer ces capacités dans un moment même où l’on dénonce un manque d’effectifs.

Donc ils pourront exercer et nous sommes convaincus que la responsabilité du commandement fera de la sorte qu’ils soient utilisés dans ces services où ils peuvent démontrer cette capacité. Ils seront néanmoins obligés de participer à ces cours de formation pour avoir une confirmation quant à leur encadrement. C’est donc sur la base de ces considérations que, tout en vous remerciant pour l’intérêt que vous avez démontré, nous ne pouvons que confirmer la validité des propositions présentées et à cet égard exprimer notre avis contraire quant aux amendements qui ont été déposés.

PrésidentNous procédons à l’examen article par article du projet de loi.

A l’article 1er il y a un amendement présenté par le groupe Valle d’Aosta per l’Ulivo, dont je donne la lecture:

Emendamento Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 1 è così sostituito:

"Il personale di cui al comma 1 deve esercitare l’opzione per il trasferimento nell’organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco entro il termine del proprio periodo di comando".

Je soumets au vote l’amendement:

Conseillers présents: 29

Votants: 2

Pour: 2

Abstentions: 27 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)

Le Conseil n’approuve pas.

Je soumets au vote l’article 1er:

Conseillers présents: 30

Votants: 26

Pour: 24

Contre: 2

Abstentions: 4 (Frassy, Lattanzi, Rini, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Il y a un amendement présenté par le groupe Valle d’Aosta per l’Ulivo, dont je donne la lecture:

Emendamento Il comma 2 dell’articolo 2 è soppresso.

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU)Ho ascoltato le precisazioni sia del Presidente sia del relatore, ma credo che questo sia un punto importantissimo della legge ed è un punto che crea una svolta diversa, dà una svolta politica diversa alla funzione del Corpo dei vigili del fuoco volontari. Rispetto a questo emendamento, non so se tutti i vigili del fuoco volontari lo hanno discusso, se hanno accolto questa nuova funzione, se effettivamente hanno esaminato che questa nuova funzione rientra nel loro status di vigili del fuoco volontari. Io non credo che questo sia avvenuto perché, se questo è avvenuto, è avvenuto dopo l’esame in commissione, dove questo elemento non è emerso.

Credo che sia anche non rispettoso dei vigili del fuoco volontari intervenire sui loro compiti senza aver prima discusso con loro queste modifiche. Ripeto: può darsi che questo sia avvenuto. A noi in commissione una tale informazione non è arrivata. Sarebbe interessante anche oggi sapere chi è stato interpellato, quando, in che modo e quale tipo di osservazioni sono state fatte.

Questo comma è estremamente significativo, è importante proprio per discriminare il senso dell’operato dei vigili del fuoco volontari. Credo che sarebbe opportuno soprassedere rispetto a questa scelta, nel senso che in questo momento forse non c’è un bisogno così urgente. Forse bisognerebbe acquisire il parere del Corpo dei vigili del fuoco volontari, altrimenti si decide sulla loro testa e si dà un cambiamento di linea al ruolo del Corpo dei vigili del fuoco volontari.

Può darsi che siano tutte vere le osservazioni che ho sentito fare, però sarebbe importante che queste fossero condivise da chi è direttamente interessato. Per esempio, questa impostazione, lo sappiamo, non è condivisa dai vigili del fuoco professionisti, tant’è vero che si sono anche lamentati di non essere stati ascoltati prima della predisposizione di questa legge. Allora io ritengo che, se ci sono esigenze vere, reali, per cui bisogna intervenire, interveniamo; però discutiamo con chi poi dovrà attuare queste nuove disposizioni, prima di votarle.

PrésidentJe soumets au vote l’amendement:

Conseillers présents: 30

Votants: 2

Pour: 2

Abstentions: 28 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)

Le Conseil n’approuve pas.

A l’article 2 il y a un amendement présenté par la IIème et la IIIème Commission, dont je donne la lecture:

Emendamento All'articolo 2, comma 2, dopo le parole "in caso di" è aggiunta la parola "estrema".

La parole au rapporteur, le Conseiller Cerise.

Cerise (UV) Ci sono state delle cose non corrette, Consigliera Squarzino, in quello che lei ha detto perché la dizione dell’articolo adesso è testuale alla proposta fatta dalla rappresentanza sindacale che ha "fatto" delle riserve, io leggo la lettera: "? Il comma 3 dell’articolo 16 della legge 7/1999 è sostituito dal seguente: "I servizi di cui al comma 2, lett. a), sono svolti, nel rispetto della normativa vigente, dal personale professionista, con l’ausilio, in caso di estrema necessità, del personale volontario".

Noi abbiamo recepito la loro istanza.

PrésidentJe soumets au vote l’article 2 dans le texte qui découle de l’amendement présenté par la IIème et la IIIème Commission:

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1999)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 7/1999 è sostituita dalla seguente:

"a) i servizi tecnici di competenza del Corpo valdostano dei vigili del fuoco prestati su richiesta di enti o di privati;".

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 7/1999 è sostituito dal seguente:

"3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti, nel rispetto della normativa vigente, dal personale professionista, con l'ausilio, in caso di estrema necessità, del personale volontario.".

3. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 7/1999 è sostituito dal seguente:

"4. Nei servizi a pagamento il versamento è effettuato a favore dell'Amministrazione regionale, che provvede alla determinazione periodica delle tariffe relative ai servizi con deliberazione della Giunta regionale, salvo il caso di apposite convenzioni.".

Conseillers présents: 30

Votants: 27

Pour: 25

Contre: 2

Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 3:

Conseillers présents: 30

Votants: 27

Pour: 25

Contre: 2

Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 4:

Conseillers présents: 30

Votants: 27

Pour: 25

Contre: 2

Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 5:

Conseillers présents: 30

Votants: 27

Pour: 25

Contre: 2

Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 6:

Conseillers présents: 30

Votants: 27

Pour: 25

Contre: 2

Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

La parole au Conseiller Frassy pour déclaration de vote.

Frassy (FI) Il nostro gruppo esprimerà un voto di astensione sul provvedimento, come ha già fatto sull’articolato, ritenendo che una parte di quelle perplessità che abbiamo espresso durante la discussione generale non siano state fugate dalle risposte che ci sono pervenute e dalla Giunta e dal collega relatore.

Vorrei solo evidenziare una questione che non è lessicale, ma sostanziale sull’articolo 4 di questa legge perché se vogliamo fare l’analisi, collega Cerise, dell’articolo 4, facciamola pura, ma facciamola in maniera completa.

Nell’intervento generale mi sono limitato a richiamare l’articolo 4 e non l’ho letto, ma nel leggerlo vorrei evidenziare che la nomina fatta in assenza della partecipazione preliminare, preventiva alle scuole antincendio, non è a termine e il meccanismo che avete scritto in legge è un meccanismo che proroga "sine die" la possibilità di fare poi questi corsi perché si dice che si procede comunque alla nomina, la cui validità resta condizionata al successivo superamento del corso stesso.

È leggermente diversa la funzione in questo caso, Presidente, perché le responsabilità di un capo squadra o di un capo reparto che opera sull'emergenza, riteniamo che debbano essere appoggiate su delle professionalità verificate, perciò ribadiamo la nostra preoccupazione su una gestione non per le strutture, perché riconosciamo che l’Amministrazione sta facendo un grosso sforzo anche finanziario nell’ammodernamento delle strutture mobili e degli stessi beni immobili a disposizione del Corpo, ma esprimiamo perplessità sulla filosofia di gestione, se vogliamo usare un termine improprio, di formazione del Corpo stesso.

Il concetto della mobilità, sul quale abbiamo incentrato una parte delle nostre riflessioni, è un concetto che il Governo ha recepito, ma che la Regione ad oggi non ha ancora recepito. La norma che abbiamo entrambi citato, Presidente, prevede la mobilità unidirezionale dai corpi regionali a quello nazionale, anche perché la mobilità in senso inverso dovrebbe essere prevista da una legge regionale.

La legge n. 7/1999 e la legge che stiamo discutendo e votando non la prevedono e penso che prima o poi ci dovremo arrivare ad ipotizzare questo tipo di mobilità perché se non riusciamo a coprire gli organici, le situazioni di emergenza verranno sempre gestite con la richiesta agli altri comandi del Corpo nazionale di distacchi, di comandi e può essere naturale che dopo un certo periodo di comando, di distacco in questa Regione, quei vigili, per motivi di natura professionale, ma soprattutto familiare, vogliano far la scelta di transitare nei ruoli regionali. Noi oggi come oggi questo meccanismo non lo prevediamo e non lo garantiamo e secondo noi è un limite che avremmo potuto superare fin da subito.

Per questi motivi ci asterremo.

PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina pour déclaration de vote.

Squarzino (PVA-cU)Come dicevo all’inizio, il nostro voto dipende dall’accoglimento o meno degli emendamenti. Abbiamo scelto di emendare solo due punti che ritenevamo importanti.

Gli emendamenti non sono stati accolti, pertanto voteremo contro questo disegno di legge pur accettando alcune di queste modifiche. Sono le modifiche, ripeto, introdotte nel comma 1 e nel comma 4 dell’articolo 2.

PrésidentLa parole au rapporteur, le Conseiller Cerise.

Cerise (UV) Può darsi che non abbia letto la prima parte dell’articolo 4, Consigliere Frassy, ma lei non ha letto gli altri due commi dell’articolo 35 che sono richiamati. Perché non è che si prende uno che fa il vigile e lo si fa diventare caposquadra o capoturno, sono persone che hanno comunque cinque anni di anzianità prestati non con demerito, ma con titoli, quindi avendo brillantemente svolto il proprio lavoro e che hanno fatto un concorso, quindi i tre quarti della loro titolarità a ricoprire quel posto ce l’hanno già. Vorrei dire che a questo punto il corso potrebbe ritenersi quasi una formalità?

(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)

? certo, però mi dia atto che tre quarti della loro titolarità è già conquistata al momento in cui viene attribuita la funzione.

Ribadisco il voto favorevole alla legge.

PrésidentJe soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 27

Contre: 2

Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.