Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2296 del 15 novembre 2001 - Resoconto

OGGETTO N. 2296/XI Disegno di legge: "Interventi regionali a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali dell’ottobre 2000".

Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente legge disciplina gli interventi regionali a favore delle imprese industriali e artigiane, nonché delle imprese operanti nei settori della ricettività turistica, del commercio e dei pubblici esercizi, in relazione ai danni alle stesse causati dagli eventi alluvionali verificatisi in Valle d'Aosta nel mese di ottobre 2000, di cui allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 502 del 13 ottobre 2000 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2000.

Articolo 2 (Tipologia ed intensità degli interventi)

1. In relazione agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può concedere contributi nella misura massima del novantacinque per cento dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo compreso fra l'interruzione dell'attività produttiva e la ripresa della stessa e, comunque, per non più di sei mesi.

2. I contributi possono essere concessi esclusivamente a favore delle imprese che hanno ripreso l'attività produttiva svolta anteriormente al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 1.

3. I contributi sono concessi in ragione dell'ammontare totale dei danni provocati, dell'incidenza degli eventi alluvionali nel tessuto produttivo regionale, nonché del carico socio-economico degli stessi, rapportato alle risorse finanziarie destinate dalla Regione alle medesime finalità.

Articolo 3 (Rinvio)

1. La Giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, alla disciplina dei procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione dei contributi, nonché all'individuazione dei criteri relativi alla determinazione del danno ritenuto ammissibile.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 4 (Disposizioni finanziarie)

1. La spesa per l'applicazione della presente legge è determinata in complessive lire 500 milioni (euro 258.228) per l'anno 2001.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.1.04. "Interventi in conseguenza di eventi calamitosi" mediante la riduzione per pari importo delle risorse iscritte al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", previsto al punto B.1.1. "Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di incentivazione delle imprese", dell'allegato n. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

PrésidentCollègues conseillers, il m’appartient de vous rappeler que ce projet de loi a reçu l’avis favorable unanime de la IIème Commission du Conseil et l’avis favorable à la majorité de la IVème Commission de l’Assemblée. Il est également assorti d’un avis favorable de la part de la Commission européenne.

La parole au rapporteur, le Conseiller Praduroux.

Praduroux (UV)Dopo l’alluvione che ha colpito la Valle d’Aosta nel mese di ottobre scorso i Valdostani hanno dimostrato la capacità di reazione, d’impegno e di capacità organizzativa per rispondere con immediatezza ed efficacia ai danni causati dal disastro naturale. Di fronte alla desolazione dei villaggi sconvolti dalla forza dell’acqua e di fronte ai drammi familiari la nostra gente ha dato con slancio il via ad interventi che, con l’immediato sostegno dei vari soggetti preposti, hanno permesso di andare nel giro di poche settimane verso la normalità.

L’Amministrazione regionale, oltre agli interventi diretti di protezione civile e di ripristino delle principali infrastrutture, ha subito avviato una serie di interventi finanziari, amministrativi e legislativi per porre in essere gli strumenti indispensabili ad una ripresa delle attività lavorative, produttive e di trasporto. In questa ottica si inserisce il disegno di legge regionale n. 118 che stabilisce gli "interventi regionali a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali dell’ottobre 2000", a completamento della legge regionale n. 5 del 18 gennaio 1998 e della "Soverato" n. 365 del 2000.

Si tratta di uno strumento legislativo che va a disciplinare gli interventi regionali per quei soggetti del mondo produttivo valdostano, dal comparto artigianale a quello industriale, nonché agli operatori nel settore del commercio, ricettivo-alberghiero, turistico, che hanno visto la propria attività duramente colpita dall’alluvione dello scorso autunno. Tali soggetti, oltre ad accusare danni alle infrastrutture, hanno subito danni indiretti.

Molti infatti hanno dovuto interrompere la propria attività per inaccessibilità agli uffici o a causa di allagamenti e danneggiamenti ai macchinari e alle strutture, oppure, ed è il caso di quelli non colpiti direttamente dalla furia delle acque e dalle frane, di coloro che hanno dovuto bloccare la propria produzione, la commercializzazione, il trasporto delle merci, la vendita, che hanno vista interrotta la possibilità di offrire i propri servizi o la ricettività in conseguenza della situazione eccezionale che si è protratta per il periodo successivo all’alluvione. Durante questo periodo di forzata inattività le imprese hanno dovuto comunque far fronte a costi fissi, non legati alla produzione di beni o servizi, a cui non corrispondeva alcun ricavo. Cito ad esempio i costi per il pagamento di canoni di affitto, di locazione o dei macchinari, le quote di ammortamento dei macchinari, le quote fisse di telefono e energia elettrica, gli stipendi per il personale non collocato in cassa integrazione, i costi di assicurazione.

Questo disegno di legge ha lo scopo di agevolare la ripresa dell’attività da parte delle imprese, contribuendo ad indennizzare nella misura massima del 95 percento i costi fissi sostenuti. Il contributo è concesso in ragione dell’ammontare complessivo dei danni provocati dall’evento e dall’incidenza della catastrofe, in relazione alle risorse finanziarie disponibili. I procedimenti amministrativi per la concessione del contributo e i criteri per la determinazione dei danni ammissibili sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

La Regione ha da sempre favorito il consolidamento e lo sviluppo delle imprese operanti in Valle d’Aosta nei settori dell’industria e dell’artigianato, commercio, turismo, attraverso iniziative dirette, interventi finanziari, investimenti produttivi nonché attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi. Questo è quanto specificano gli articoli 1-2-3-4 del disegno di legge regionale n. 118 con l’obiettivo di fornire un sostegno adeguato ed efficace al tessuto economico valdostano.

In conseguenza della situazione creatasi all’indomani dell’alluvione dell’ottobre 2000, dopo un’approfondita valutazione tecnica dei danni subiti dalle imprese, la Regione si rende parte attiva per predisporre un programma di azione prioritaria volto alla rivitalizzazione di un settore basilare per l’economia valdostana che ha subito un periodo di forzata inattività.

Président La discussion est ouverte.

La parole au Conseiller Borre.

Borre (UV)Questo disegno di legge ha avuto il parere favorevole delle commissioni. In IV Commissione l’Assessore ha chiarito i piccoli problemi che aveva portato l’AVI, quindi la richiesta di interpretazione anche di interruzione parziale che è stata accettata da parte dell’Assessore, è stata data garanzia e lo stesso per l’elenco dei motivi di interruzione, che era solo un elenco citato a mo' di esempio per non correre il rischio di perdere qualcosa nel percorso.

Ne approfitto per far presente alla Giunta un fatto che non è legato al rimborso delle spese per l’alluvione, ma è un fatto che mi ha colpito e che avevo già presentato all’attenzione dell’Assessore. Si tratta dell’interpretazione che gli uffici dell’Assessorato avevano dato per quanto riguarda le piccole rivendite commestibili perché troviamo nella legge della Comunità europea allegata: "? La durata del progetto è di un anno?" e qui trovo la solita frase, cioè: "? Beneficeranno degli aiuti le imprese industriali, artigiane? ad eccezione delle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato?". Questa frase è stata riportata nella risposta ad un "commestibile" che aveva fatto dei lavori, aveva avuto l’autorizzazione dagli uffici prima e poi da Finaosta, dopo un esame più attento l’Ufficio del commercio ha trasmesso una lettera che diceva: "Non è possibile dare il contributo perché le norme della Comunità europea dicono che les aides ne peuvent-elles pas être octroyées aux activités liées à la production, transformation, commercialisation du produit agricole".

Questa per me è un'interpretazione estrema di quella che è la possibilità di dare dei contributi perché un "commestibile" è vero che vende un po' di pomodori, patate e insalata? ma questo non era senz’altro nello "spirito" della circolare della Comunità europea che si rivolgeva invece alla grossa trasformazione che è legata ai prodotti agricoli. So che si sta preparando una legge, ma è da un anno e più che si sta lavorando intorno, forse era meglio guardare e approfondire questo tipo di interpretazione per arrivare a dare la giusta dimensione alla trasformazione e commercializzazione.

PrésidentSi personne ne souhaite intervenir, je déclare close la discussion générale.

La parole à l’Assesseur à l’industrie, à l’artisanat et à l’énergie, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE)Ringrazio il relatore per aver illustrato in modo completo quali sono le caratteristiche e l’obiettivo di questa legge. Questo provvedimento è uno strumento che la Regione Valle d’Aosta adotta per venire incontro ai problemi dell’alluvione ed è uno strumento innovativo che si aggiunge a quanto previsto dalla "legge Soverato" e dalla legge regionale n. 5.

Per quanto riguarda le questioni poste dal Consigliere Borre, mi sostituisco nella risposta al mio collega Lavoyer per specificare una questione. I rapporti con la Comunità europea che si sono susseguiti nell’ultimo periodo ci hanno portato a concludere che era necessario predisporre uno specifico disegno di legge proprio perché il settore dell’agricoltura, così come quello dei trasporti e della pesca, come viene indicato nella lettera con cui l’Unione europea fornisce parere positivo alla notifica di questa legge, ha bisogno di avere uno strumento legislativo specifico che consenta in alcuni casi di andare oltre gli aiuti consentiti alle imprese del settore industriale o del settore artigianale.

È possibile anche superare i massimali soprattutto nel campo della trasformazione dei prodotti agricoli, ma è necessario fare questo passaggio. So che gli uffici dell’Assessorato del turismo e commercio sono in avanzata fase di preparazione di questo disegno di legge per cui penso che a breve verrà notificato all’Unione europea con i tempi che voi sapete - devono essere 60 giorni, ma poi purtroppo questi tempi si dilatano - e quanto prima verrà esaminato anche in sede di commissione.

PrésidentNous pouvons procéder à l’examen article par article du projet de loi.

Je soumets au vote l’article 1er:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 2:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 3:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote l’article 4:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l’unanimité.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 27

Pour: 27

Le Conseil approuve à l’unanimité.