Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2199 del 19 settembre 2001 - Resoconto

OGGETTO N. 2199/XI Approvazione della deroga di cui al comma 2 dell’articolo 21 legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni per la concessione di provvidenze a favore della "Maison Vigneronne Frères Grosjean" di Quart avente sede nel comprensorio servito da struttura cooperativistica regionale, per l’ampliamento e sistemazione locali al servizio di azienda vitivinicola.

Deliberazione Il Consiglio

Preso atto che la "Maison Vigneronne Frères Grosjean" di Quart, operante nel settore agricolo in data 27 ottobre 2000 ha presentato una richiesta tendente ad ottenere le provvidenze regionali previste dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni, per l'ampliamento e sistemazione locali al servizio di azienda vitivinicola;

Atteso, che le norme transitorie dell'allegato "A" alla deliberazione di Giunta n. 286 in data 12 febbraio 2001 relativa all'approvazione delle modalità di esecuzione e dei criteri di applicazione del Piano di Sviluppo Rurale per gli anni 2000/2006 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1807/XI in data 24 gennaio 2001, dispongono che le domande giacenti in attesa di finanziamento presentate ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni, possono essere istruite in base ai criteri di ammissibilità definiti con deliberazione di Giunta n. 259 del 7 febbraio 2000 o transitare sul Piano di Sviluppo Rurale;

Preso atto, che trattandosi di richiesta presentata antecedentemente all'entrata in vigore del Piano di Sviluppo Rurale, il Capo del Servizio produzioni agricole e riordino fondiario, ha ritenuto opportuno istruire detta domanda ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni;

Atteso che tale azienda sorge nel comprensorio servito da struttura regionale gestita da cooperativa agricola operante nel settore vitivinicolo, e precisamente la "Coop. Cave des onze Communes scrl" di Aymavilles;

Considerato che il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, così come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 19, prevede che nelle zone interessate dagli impianti e dalle attrezzature destinate alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, non possono essere concesse provvidenze, per gli stessi scopi, alle aziende ricadenti nel comprensorio servito dalle strutture collettive, salvo deroghe approvate dal Consiglio regionale;

Preso atto inoltre che la sopracitata azienda non conferisce i propri prodotti alla cooperativa sopraricordata e che pertanto la stessa necessita di ampliare la cantina di vinificazione e di sistemazione della struttura esistente;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 13 in data 11 gennaio 2001 concernente l’approvazione del bilancio per il triennio 2001/2003, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto l’obiettivo n. 152102 – Interventi finalizzati al miglioramento e all’efficienza delle strutture agricole e al riordino fondiario;

Richiamato l’articolo n. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell’atto al controllo;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del servizio produzioni agricole e riordino fondiario dell’Assessorato dell’agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Delibera

1) di approvare la deroga, ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, così come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 19, per la concessione delle provvidenze previste dall’articolo 6 della legge regionale in questione a favore della "Maison Vigneronne Frères Grosjean" di Quart avente sede nel comprensorio servito da struttura cooperativistica regionale, per l'ampliamento e sistemazione locali al servizio di azienda vitivinicola;

2) di dare atto che alla determinazione della spesa ammissibile ed alla concessione della relativa provvidenza all’azienda agricola sopraccitata, nonché all’impegno della spesa, provvederà la Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo.

PresidenteÈ aperta la discussione generale. Se nessun Consigliere chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la delibera in oggetto:

Consiglieri presenti: 27

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)

Il Consiglio approva.