Oggetto del Consiglio n. 2160 del 25 luglio 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 2160/XI Disegno di legge: "Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17".
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione, con la presente legge disciplina:
a) il regime delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese degli amministratori degli enti locali della Valle d'Aosta e degli amministratori degli enti strumentali degli enti locali;
b) la posizione ed il trattamento dei dipendenti del comparto unico di cui all'articolo 37, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) chiamati a ricoprire cariche elettive.
Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, per amministratori si intendono:
a) i sindaci, i vicesindaci, gli assessori comunali e i consiglieri comunali;
b) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle comunità montane;
c) i componenti degli organi del Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea, di seguito denominato BIM, e i componenti degli organi delle associazioni dei comuni di cui all'articolo 93 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
d) i componenti degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni di cui agli articoli 114 e 115 della l.r. 54/1998;
e) i componenti degli organi di decentramento di cui all'articolo 43 della l.r. 54/1998.
2. Ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia di aspettative e permessi per gli amministratori non dipendenti del comparto unico, le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
CAPO II INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA
Articolo 3 (Indennità di funzione del sindaco, del vicesindaco e degli assessori comunali)
1. Ai sindaci dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore all'indennità spettante ai consiglieri regionali.
2. Ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.
3. Al vicesindaco dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al settanta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.
4. Al vicesindaco dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al quaranta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.
5. Agli assessori dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.
6. Agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.
Articolo 4 (Indennità di funzione del presidente del consiglio e gettoni di presenza dei componenti dell'ufficio di presidenza dei consigli comunali)
1. Al presidente del consiglio dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.
2. Ai componenti dell'ufficio di presidenza dei consigli comunali può essere attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'ufficio di presidenza, in misura non superiore:
a) ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;
b) ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.
Articolo 5 (Gettoni di presenza dei consiglieri e degli assessori comunali)
1. Ai consiglieri e agli assessori comunali che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del consiglio comunale, nonché per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate.
2. Il gettone di presenza di cui al comma 1 può essere attribuito anche per la partecipazione alle commissioni comunali previste per legge.
3. L'ammontare del gettone di presenza di cui al comma 1 non può essere superiore:
a) ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;
b) ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.
4. Agli assessori che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della giunta comunale.
Articolo 6 (Indennità di funzione dei presidenti e degli assessori delle comunità montane)
1. Ai presidenti delle comunità montane spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.
2. Agli assessori delle comunità montane può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al presidente della comunità montana.
Articolo 7 (Gettone di presenza dei consiglieri e degli assessori delle comunità montane)
1. Ai consiglieri e agli assessori delle comunità montane che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per la partecipazione ad ogni seduta degli organi della comunità montana, nonché per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate.
Articolo 8 (Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle aziende speciali e delle istituzioni)
1. Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quarantacinque per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.
2. Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al venti per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.
3. Ai componenti degli organi esecutivi, ove esistenti, delle aziende speciali e delle istituzioni può essere corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quaranta per cento dell'indennità attribuibile al presidente.
Articolo 9 (Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi del BIM e delle associazioni dei comuni)
1. Al presidente della Giunta del BIM e dell'organo esecutivo delle associazioni dei comuni, ove esistente, è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al venti per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.
2. Ai componenti della Giunta del BIM e dell'organo esecutivo delle associazioni dei comuni, ove esistente, può essere corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quaranta per cento dell'indennità attribuibile al presidente.
Articolo 10 (Gettoni di presenza dei componenti degli organi delle aziende speciali, delle istituzioni, del BIM e delle associazioni dei comuni)
1. Ai componenti degli organi delle aziende speciali, delle istituzioni, del BIM e delle associazioni dei comuni, a cui non spetti alcuna indennità mensile di funzione, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta degli organi di appartenenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali.
Articolo 11 (Disposizioni comuni)
1. Le deliberazioni relative alle indennità e ai gettoni di presenza sono adottate, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati:
a) dai rispettivi organi assembleari, relativamente alle cariche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, limitatamente al BIM e alle associazioni dei comuni;
b) dagli organi assembleari dell'ente da cui dipendono, relativamente alle aziende speciali e alle istituzioni.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. In caso di rinnovo elettorale, gli organi assembleari possono rideterminare le indennità e i gettoni stabiliti per l'anno in corso.
3. Gli organi assembleari fissano la percentuale delle indennità di funzione in relazione al tempo ed al lavoro dedicati all'espletamento delle mansioni degli amministratori.
4. Gli importi massimi delle indennità di funzione previsti dalla presente legge sono dimezzati per i lavoratori dipendenti che ricoprano le cariche di seguito elencate e non abbiano richiesto l'aspettativa:
a) sindaco, vicesindaco, assessore dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;
b) sindaco dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti;
c) presidente di comunità montana;
d) presidente delle aziende speciali e istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.
Articolo 12 (Rimborso di spese e indennità di missione)
1. Agli amministratori di cui all'articolo 2, che per l'espletamento del loro mandato si rechino fuori dell'ambito territoriale a cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dal regolamento dell'ente di appartenenza.
2. Le spese per la partecipazione degli amministratori di cui all'articolo 2 alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali, a rilevanza nazionale, sono a carico degli enti stessi.
3. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con il regolamento di cui al comma 1 i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
Articolo 13 (Divieto di cumulo)
1. Le indennità di funzione di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili.
2. Gli amministratori di cui all'articolo 2 che cumulano più cariche tra quelle di cui agli articoli 3, 4, 6, 8 e 9 devono comunicare per quale di esse intendono percepire l'indennità di funzione.
3. Nei casi di cui al comma 2, gli enti interessati possono compartecipare al finanziamento dell'indennità di funzione definendo, con apposita convenzione approvata dagli organi assembleari competenti, le modalità e le rispettive percentuali in base alle quali deve avvenire il cofinanziamento a favore dell'ente che eroga concretamente l'indennità.
4. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, sempre che il mandato non rientri tra quelli attribuiti all'amministratore dalla legge e dallo statuto comunale.
5. I gettoni di presenza di cui agli articoli 4, 5, 7 e 10 sono corrisposti per non più di una seduta al giorno dello stesso organo.
Articolo 14 (Norma transitoria)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi assembleari di cui all'articolo 11, comma 1, possono rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della relativa deliberazione.
CAPO III ASPETTATIVE E PERMESSI DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO UNICO
Articolo 15 (Collocamento in aspettativa)
1. I dipendenti del comparto unico chiamati a ricoprire le cariche di cui all'articolo 2 sono collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita.
2. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
3. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
Articolo 16 (Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi)
1. L'amministrazione locale provvede al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi ai relativi istituti per i dipendenti del comparto unico, collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 15, che ricoprono le seguenti cariche:
a) sindaco, presidente di comunità montana, assessore di un comune con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, presidente del BIM;
b) presidente di azienda speciale e di istituzione.
2. L'amministrazione locale provvede a comunicare il versamento degli oneri di cui al comma 1 ai datori di lavoro degli amministratori.
3. Agli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, si applica la disciplina di cui all'articolo 86, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
Articolo 17 (Permessi retribuiti degli amministratori comunali e delle circoscrizioni)
1. I dipendenti del comparto unico, componenti dei consigli comunali, hanno diritto:
a) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli;
b) di non riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno successivo, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale;
c) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva, nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte.
2. I dipendenti del comparto unico, eletti alle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) ed e), hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza di seguito elencati, per la loro effettiva durata:
a) giunte comunali, organi dei consigli circoscrizionali;
b) commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e commissioni comunali previste per legge;
c) conferenze dei capigruppo e organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti.
3. I permessi di cui al presente articolo sono comprensivi del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.
Articolo 18 (Permessi retribuiti degli amministratori delle comunità montane)
1. I dipendenti del comparto unico componenti dei consigli delle comunità montane hanno diritto:
a) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli;
b) di non riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno successivo, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale;
c) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva, nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte.
2. I dipendenti del comparto unico, eletti alle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), hanno diritto di assentarsi dal servizio, per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza, di seguito elencati, per la loro effettiva durata:
a) giunte delle comunità montane;
b) commissioni consiliari formalmente istituite;
c) conferenze dei capigruppo e organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti.
3. I permessi di cui al presente articolo sono comprensivi del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.
Articolo 19 (Permessi retribuiti degli amministratori delle forme associative degli enti locali e delle aziende speciali e delle istituzioni)
1. I dipendenti del comparto unico componenti degli organi delle associazioni dei comuni, del BIM e del consiglio d'amministrazione, ove esistente, delle aziende speciali e delle istituzioni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.
2. Il diritto di assentarsi di cui al comma 1 è comprensivo del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.
Articolo 20 (Ulteriori permessi retribuiti e non retribuiti)
1. Oltre ai permessi di cui agli articoli 17, 18 e 19, i dipendenti del comparto unico eletti alle cariche di seguito elencate hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese:
a) componente degli organi esecutivi dei comuni e delle comunità montane;
b) componente degli organi esecutivi del BIM, e, ove esistenti, delle associazioni dei comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni;
c) presidente dei consigli comunali e circoscrizionali;
d) componente dell'ufficio di presidenza e presidente di gruppo consiliare dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.
2. Il permesso di cui al comma 1 è elevato a quarantotto ore per i sindaci, i presidenti delle comunità montane e i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.
3. I dipendenti del comparto unico che ricoprono le cariche elettive di cui all'articolo 2 hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
4. I permessi disciplinati dal presente articolo, in presenza di più cariche elettive, ricoperte dal dipendente del comparto unico, non sono cumulabili tra loro.
Articolo 21 (Oneri per permessi retribuiti)
1. Gli oneri per i permessi retribuiti per le assenze dal servizio di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 dei dipendenti del comparto unico, sono a carico dei rispettivi datori di lavoro.
2. Agli amministratori non dipendenti del comparto unico si applica la disciplina di cui all'articolo 80 del d.lgs. 267/2000.
Articolo 22 (Documentazione per i permessi)
1. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali i dipendenti del comparto unico chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.
Articolo 23 (Trasferimenti)
1. I dipendenti del comparto unico che ricoprono le cariche di cui all'articolo 2, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.
Articolo 24 (Norma transitoria)
1. Fino alla revisione dei consorzi di cui all'articolo 120 della l.r. 54/1998, ai consorzi tra enti locali si applica, in materia di aspettative e di permessi, la disciplina dettata dalla presente legge per le associazioni dei comuni.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25 (Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato)
1. Gli enti presso cui esercitano il proprio mandato gli amministratori di cui all'articolo 2 possono assicurare gli amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
Articolo 26 (Anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali)
1. Presso ogni ente locale è istituita l'anagrafe patrimoniale degli amministratori dell'ente, dalla quale devono risultare lo stato patrimoniale e tutti i redditi provenienti da attività di qualunque genere o natura.
2. Ogni cittadino può prendere visione dell'anagrafe patrimoniale con semplice richiesta scritta all'amministrazione e può chiedere che sia accertata la veridicità di quanto dichiarato dall'amministratore.
3. Le modalità per la tenuta dell'anagrafe e per l'accertamento della veridicità di quanto dichiarato dall'amministratore sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio dell'ente locale, che deve altresì prevedere idonee forme di pubblicità dell'avvenuta istituzione dell'anagrafe.
Articolo 27 (Norma di rinvio)
1. Gli amministratori sono assoggettati al trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo previsto dalla vigente normativa in materia.
Articolo 28 (Copertura dell'onere finanziario)
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori oneri per la Regione.
Articolo 29 (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 18 maggio 1993, n. 35;
b) 23 dicembre 1994, n. 78;
c) 19 maggio 1995, n. 17.
PrésidentPour ce qui a trait à ce projet de loi, la IIème Commission, qui a exprimé à la majorité un avis favorable, a élaboré un nouveau texte.
C’est sur ce texte que la Ière Commission a exprimé à la majorité un avis favorable. Le Conseil permanent des collectivités locales s’est exprimé favorablement avec les remarques contenues dans la lettre annexe au dossier.
La parole au rapporteur, le Conseiller Perron.
Perron (UV)Presento questa relazione anche a nome del collega Cerise che era relatore per la II Commissione.
Il disegno di legge in oggetto riunisce in un unico testo le vigenti leggi regionali 23 dicembre 1994, n. 78 e 18 maggio 1993, n. 35 apportando alle stesse le modificazioni necessarie al fine di armonizzarle alla legge 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" ed ai principi della normativa nazionale in materia ora confluita nel testo unico n. 267/2000; il disegno di legge inoltre estende la disciplina relativa alle aspettative ed ai permessi, attualmente riguardante esclusivamente i dipendenti regionali, ai dipendenti del comparto del pubblico impiego della Regione Valle d'Aosta.
Anche per l'elaborazione di questa legge, come per altre in questa materia, si è provveduto a costituire un gruppo di lavoro misto formato da dirigenti regionali e rappresentanti delle comunità locali ad indicare un metodo di lavoro basato sul confronto e sulla concertazione con gli enti locali, organi poi destinatari delle disposizioni che si vanno a prevedere con la presente legge.
Con questo provvedimento si è stabilita una funzione di indirizzo generale, cioè si è fissato un quadro generale di riferimento, innovandolo rispetto alla normativa statale e comunque differenziandolo rispetto ad altre realtà locali italiane, apportandovi delle modifiche secondo le possibilità che abbiamo di normare che sono ritenute sicuramente migliorative rispetto al quadro attuale.
Ci siamo dati la regola di fissare dei limiti massimi di importo lasciando comunque all'ente locale discrezionalità ed autonomia nel fissare poi le regole che meglio ritiene consone al proprio funzionamento. Il testo che qui viene esaminato ed approvato in commissione è un testo che già recepisce quasi tutte le richieste avanzate dal Consiglio permanente degli enti locali.
Un'attenzione particolare viene poi prestata al Comune di Aosta, riconoscendo quindi ad esso una particolarità ed una specificità rispetto a tutti gli altri organismi locali, accogliendo in questo modo anche una parte delle richieste che erano emerse nel corso di un'audizione tra la commissione competente, il Presidente della Giunta ed una delegazione del Consiglio comunale di Aosta. Vengo a trattare nel sintetico alcuni aspetti.
Modalità di calcolo delle indennità di funzione.
La misura dell'indennità massima attribuibile ai componenti degli organi esecutivi viene rapportata all'indennità massima attribuibile - sottolineo questo termine - all'organo di vertice dell'ente e non all'indennità di fatto attribuita allo stesso, al fine di non vincolare l'indennità di funzione dei componenti degli organi esecutivi alle scelte personali del sindaco o del presidente della comunità montana nell'ipotesi in cui gli stessi decidessero di rinunciare all'indennità o di percepirla in misura ridotta. Con la norma precedente la scelta che veniva fatta in capo al sindaco condizionava a cascata anche le indennità di tutti gli altri.
Attribuzione dell'indennità di funzione ai vicesindaci.
È stata prevista la possibilità di attribuire ai vicesindaci un'indennità di funzione differenziata rispetto a quella attribuibile agli altri assessori:
- per il vicesindaco dei comuni con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti il settanta percento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco anziché il sessanta percento previsto per gli altri assessori;
- per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il quaranta percento anziché il trenta previsto per gli altri assessori.
Il vicesindaco, eletto direttamente come il sindaco, rispetto agli altri assessori ha la funzione specifica di sostituire il sindaco in caso di assenza o impedimento e di esercitare comunque una funzione e un ruolo sicuramente maggiori rispetto agli altri assessori.
Gettone di presenza per i consiglieri e assessori comunali.
L'ammontare massimo del gettone di presenza attribuibile ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e delle commissioni costituite per legge è stato differenziato in relazione alla popolazione del comune:
- un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti;
- un trentesimo della diaria medesima nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
Gettone di presenza per i componenti degli uffici di presidenza dei consigli comunali.
I consigli comunali potranno attribuire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale, qualora venga istituito, in misura non superiore a:
- un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti;
- un trentesimo della diaria medesima nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,
- come stabilito nel punto precedente.
La legge regionale n. 54/1998 prevede che i consigli comunali possano avvalersi di un ufficio di presidenza se previsto nello statuto comunale.
Rimane invariato il regime dell'indennità di funzione prevista per il presidente del consiglio dei comuni con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti.
Gettone di presenza per consiglieri/assessori delle comunità montane.
È stata prevista la corresponsione ai consiglieri e agli assessori delle comunità montane che non godono dell'indennità di funzione del gettone di presenza anche per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari, così come avviene per i consiglieri comunali.
Incremento dell'indennità di funzione dei presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni.
Viene prevista la possibilità di attribuire un'indennità di funzione più elevata ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore ai quindicimila abitanti rispetto ai presidenti delle aziende e istituzioni degli enti locali con popolazione inferiore, la cui indennità è disciplinata al comma 1 dell’articolo 113 della legge regionale n. 54/1998 che stabilisce che sia i comuni che le Comunità montane possano gestire i servizi pubblici anche attraverso le aziende speciali e le istituzioni.
Attualmente il comma 1, cosi come formulato, è applicabile al Comune di Aosta e alle Comunità montane Mont-Emilius e Monte Cervino.
È stata prevista l'obbligatorietà della riduzione dell'indennità di funzione (il dimezzamento) per gli amministratori lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, come prevede anche la normativa statale, recentemente modificata, limitatamente, tuttavia, alle seguenti cariche:
a) sindaco, vicesindaco, assessore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti;
b) sindaco dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
c) presidente delle comunità montane;
d) presidente delle aziende speciali e istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti.
In relazione alle nuove forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 54/1998, che non prevede più quali forme associative i consorzi, l'indennità di funzione e i gettoni di presenza sono stati previsti in favore degli amministratori delle associazioni dei comuni anziché dei consorzi; resta immutata la disciplina riguardante il Consorzio BIM.
È ammessa la possibilità di cumulo dell'indennità di funzione con i gettoni di presenza quando i gettoni siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, sempre che il mandato non rientri tra quelli attribuiti all'amministratore dalla legge e dallo Statuto; permane invece il divieto di cumulo tra più indennità di funzione e tra indennità di funzione e gettoni di presenza nell'ambito dello stesso ente.
Le indennità di funzione e i gettoni di presenza possono essere aggiornati sia annualmente, in occasione dell'approvazione dei bilanci, come previsto dalla normativa vigente, sia in corso d'anno in coincidenza con le elezioni comunali.
Un’altra parte molto importante concerne le aspettative e i permessi per i dipendenti del comparto unico.
Il Capo III del disegno di legge in esame innanzitutto estende la normativa regionale in materia ai dipendenti dell'intero comparto unico di cui all'articolo 37 della legge regionale n. 45/1995 in applicazione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione. Pertanto, dopo l'entrata in vigore del disegno di legge regionale in esame, la normativa nazionale continuerà ad applicarsi nei confronti dei soli amministratori locali della Regione dipendenti del settore privato e degli enti pubblici non facenti parte del comparto del pubblico impiego regionale.
La materia viene disciplinata, in linea di massima, in modo conforme alla normativa statale, seguendo la logica che già aveva ispirato il legislatore regionale nell'approvare la precedente legge n. 35 ovvero quella di evitare disparità di trattamento in materia di permessi e aspettative tra i lavoratori dipendenti privati e degli altri enti pubblici da una parte e lavoratori dipendenti del comparto unico dall'altra.
Alcune modificazioni significative vengono apportate alla disciplina regionale vigente, relativamente ai permessi a cui hanno diritto gli amministratori per l'espletamento del mandato nonché all'aspettativa a cui hanno diritto tutti gli amministratori degli enti locali.
Permessi dei consiglieri di comuni e comunità montane:
- hanno il diritto di assentarsi anche per l'intera giornata successiva a quella di convocazione del consiglio qualora la seduta si protragga oltre la mezzanotte;
- hanno il diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo qualora la seduta si svolga in orario serale;
- hanno il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera durata delle riunioni delle conferenze dei capogruppo consiliari e degli organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari.
Vengono poi forniti anche dei permessi ai componenti dell’ufficio di presidenza dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, componenti degli organi esecutivi del BIM e, ove esistenti, delle associazioni dei comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni.
Il punto 3, che è interessante, riguarda gli oneri per i permessi retribuiti.
Per quanto riguarda invece gli oneri derivanti dai permessi retribuiti utilizzati dagli amministratori lavoratori dipendenti, non collocati in aspettativa, la legge regionale vigente non prevede in modo esplicito che per gli amministratori, dipendenti regionali, gli oneri debbano essere sostenuti dalla Regione, ma non prevede neppure la possibilità per la stessa di richiederne il rimborso agli enti locali. Di fatto tali oneri sono stati finora a carico dell'Amministrazione regionale, anche in analogia con quanto è avvenuto a livello nazionale fino al 23 agosto 1999, data di entrata in vigore della legge n. 265/1999, e come avviene dal 2 marzo 2001, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2001, n. 26, che ha ripristinato la situazione precedente. La normativa statale ha posto a carico degli enti locali presso cui il lavoratore esercita il mandato, oltre all'onere per i permessi degli amministratori, dipendenti del settore privato, come era sempre avvenuto, anche l'onere per i permessi degli amministratori, dipendenti di enti pubblici.
Ora, sia la normativa regionale in esame che quella statale prevedono che gli oneri dei permessi fruiti dagli amministratori degli enti locali siano a carico del datore di lavoro pubblico e non dell'ente locale presso cui l'amministratore esercita il proprio mandato. Il datore di lavoro privato invece potrà continuare a chiederne il rimborso all'ente locale presso cui il lavoratore svolge le pubbliche funzioni. Questa è stata una delle richieste che avevano fatto alcuni amministratori locali nel corso dell’audizione.
Vengono normati anche gli oneri per l’aspettativa.
La normativa regionale vigente prevede espressamente che, per i dipendenti regionali chiamati a ricoprire le cariche disciplinate dalla legge stessa e collocati in aspettativa, la Regione provveda al versamento nei rispettivi fondi delle ritenute erariali, delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria assumendosene l'onere.
Al fine di uniformare la normativa regionale ai principi posti dalla vigente normativa dello Stato, che sostanzialmente accolla agli enti locali amministrati tutti gli oneri contributivi conseguenti al collocamento in aspettativa dei propri amministratori, il disegno di legge in esame prevede che tali oneri siano a carico degli enti locali amministrati.
Si è previsto, come stabilito dalle norme statali, che i dipendenti del comparto unico, amministratori degli enti locali, non possano essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato e che la richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo dovrà essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.
È stata disciplinata la possibilità, per gli enti locali, prevista nell'ordinamento statale dal 1985, di assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato. È istituita l'anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali come previsto per i consiglieri regionali dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 48.
Credo di aver spiegato in modo più o meno chiaro tutti gli aspetti contenuti nella presente legge, vi ringrazio per l’attenzione.
PrésidentNous venons de distribuer une lettre, adressée à la Présidence de la Région, du Conseil et aux Chefs de groupe, concernant une remarque qui nous est soumise par la Conférence pour la condition féminine en matière d’autorisation pour la participation aux activités de formation qui s’adressent aux administrateurs des collectivités locales.
La discussion est ouverte. Je rappelle que nous discutons le nouveau texte élaboré par la IIème Commission.
La parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU)Voglio approfittare dell’occasione data dall’approvazione di questa legge per cercare di fare un ragionamento un po' più allargato sul sistema scelto nella scorsa legislatura per attribuire le indennità agli amministratori locali.
In quel periodo non ero in quest’aula, credo che in tutti i movimenti e partiti si sia discusso di questa legge perché era una novità piuttosto significativa. Personalmente sostenevo una tesi, forse un po' originale all’interno del mio movimento, che era quella di lasciare ogni comune libero di definire nella maniera ritenuta più opportuna la misura dell’indennità: se il tal comune vuole che il sindaco prenda un milione al mese, va bene; se decide che prenda cento milioni al mese, sarà un problema del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.
E questo perché ritenevo che questa legge avrebbe finito per fornire un alibi a una professionalizzazione del ruolo dell’amministratore locale e del corrispettivo di questa professione politica, part time o a tempo pieno.
Era una legge che, sempre secondo me, aveva il difetto di fornire un alibi: oggi il sindaco può farsi concedere dal consiglio comunale un'indennità sostanziosa perché tanto è prevista dalla Regione, perché poi è questo il messaggio che passa.
Non sto a discutere se sia giusto che il sindaco prenda quella indennità, prenda meno o prenda di più. Devo dire onestamente che trovo meno scandaloso, soprattutto per i comuni che ho conosciuto io, che un sindaco prenda la cifra che oggi guadagna piuttosto di quella che guadagna il consigliere regionale, se penso alle responsabilità che un sindaco in un comune deve affrontare, quindi non ne faccio una questione di quantità. Ne faccio una questione di deresponsabilità e ne faccio una questione di professionalità in senso anche negativo.
Può darsi che sia un romantico della politica, ma ho sempre stimato il lavoro del mio sindaco seppur criticandolo spesso - almeno quando facevo il Consigliere di minoranza nel mio comune e il Sindaco era Cottino - non fosse altro perché un sindaco responsabile di un comune di 2-3.000 abitanti doveva dedicare all’amministrazione molto tempo della propria vita privata, sottrarlo al proprio lavoro, per un compenso che a quell’epoca era irrisorio così come era assolutamente irrisorio un gettone di presenza per i consiglieri comunali, che era di 10-20.000 lire a seduta. Non parliamo di un secolo fa, parliamo di 10-15 anni fa.
Si è passati improvvisamente da un sistema di quasi totale volontariato, forse anche ingiusto soprattutto nei confronti di chi aveva maggiori responsabilità, a un sistema in cui si garantisce a tutti una copertura indennitaria notevole, molto superiore a quanto avviene nelle altre parti d’Italia.
Così arriviamo a fenomeni degenerativi, peraltro non mi riferisco al comune in cui sono residente, ma mi riferisco ad altre situazioni in cui c’è la lotta per fare l’assessore piuttosto che il consigliere comunale anche perché c’è un'indennità che per qualcuno può significare un discreto introito che arrotonda il proprio corrispettivo lavorativo.
Questo dico ben tenendo presente che, nel momento dell'approvazione di questa legge, dopo discussione anche all’interno del movimento verde, il gruppo votò questa legge. Io credo tuttavia che oggi, a distanza di 6-7 anni, si possano fare delle prime riflessioni. Credo, per quanto mi riguarda, che possano essere anche un ripensamento sull’intero sistema degli indennizzi delle cariche politiche a cominciare, sia chiaro, dalle cariche regionali per andare via via alle cariche comunali che peraltro sono agganciate percentualmente a quelle regionali.
Una riflessione che voglio esporre in maniera onesta a questa Assemblea su quello che sta succedendo. Mi chiedo se siamo andati nella direzione giusta, se non ci stiamo incamminando verso un'eccessiva professionalità della politica amministrativa anche nei nostri piccoli paesi e villaggi.
Questo dico, anche se venendo al merito del provvedimento non ho nessun dubbio che i singoli articoli che ci vengono proposti abbiano una loro coerenza e una loro logica. Mi sembra giusto che il vicesindaco, per le responsabilità che può avere in caso di sostituzione del sindaco, abbia un'indennità superiore a quella che è l’indennità assessorile. Sono tutte cose giuste: se prendo questo disegno di legge e analizzo punto per punto, non posso che concludere che si tratta di cose logiche, però si tratta di cose che si inquadrano in un meccanismo che deve essere fonte di riflessione perché personalmente non sono molto convinto che ci sia incamminati verso una direzione giusta.
PrésidentSi personne ne demande la parole, la discussion générale est close.
La parole au Président de la Région, Viérin Dino.
Viérin D. (UV)Je voudrais apporter quelques éléments de réflexion ultérieurs quant aux finalités de ces modifications aux lois existantes.
Je dois par ailleurs avouer que j’ai quelques difficultés à suivre le sens d’un raisonnement, si je l’ai bien saisi.
Quelqu’un affirme que: "Si l'on attribuait aux collectivités locales le pouvoir d’établir le montant des indemnités de leurs élus, ce serait mieux par rapport à une loi qui les "oblige" à attribuer ces indemnités et donc nous les responsabiliserons davantage".
Mais, à cet égard, je dois préciser que nous n'avons pas suivi le principe de la loi de l’Etat; c’est la loi de l’Etat qui établit des indemnités fixes, auxquelles on ne peut pas déroger.
La loi régionale a défini simplement une limite maximale, tout en laissant aux collectivités locales le choix d’attribuer ou de ne pas attribuer d’indemnité. Je ne vois pas quelle contradiction existe entre ce principe et celui de laisser la liberté du choix aux collectivités locales.
Au contraire, j’estime que fixer un montant maximal a une validité d’ordre général que je considère positive suivant une logique de responsabilité et de non professionnalisme dans l’exercice des fonctions publiques. Quant aux considérations exprimées pour les charges de conseiller et de syndic, je pense qu’il y a également des contradictions.
Tout d’abord parce qu’il suffirait de mieux réglementer ou d’appliquer les dispositions actuelles concernant les fonctions de conseiller et de se poser la question si les indemnités qui sont attribuées facilitent ou non l’exercice de ces fonctions. Et surtout cette comparaison entre un conseiller, qui me paraît, dans les propos exprimés, être mal considéré par rapport aux fonctions et aux tâches exercées par un syndic, cette comparaison disais-je devrait dans ce cas spécifique amener à une acceptation du principe de l’attribution des indemnités.
Et ce, à moins qu’on ne propose d’éliminer toute indemnité pour tous ceux qui remplissent des fonctions publiques mais je ne sais pas avec quel résultat du point de vue de la participation et de l’exercice de ces fonctions.
Au cas contraire, si nous les attribuons à quelqu’un et ensuite nous disons que d’autres exercent des fonctions beaucoup plus importantes, la conclusion serait de demander que pour ces derniers il y ait une augmentation des indemnités et donc pas une baisse, en affirmant que le montant de ces indemnités amène à un professionnalisme dans l'exercice de ces fonctions.
C’est vrai, il y aurait beaucoup à réfléchir sur l’exercice de nos fonctions, par exemple sur les activités qui se superposent, les conseillers qui sont à plein temps, les conseillers qui continuent à exercer une profession tandis qu’il y en a d’autres qui ne peuvent pas le faire. Là aussi nous pourrions exprimer des considérations d’ordre moral et également nous pencher sur les contradictions existantes.
Mais je pense, qu'une loi doit établir des principes d’ordre général qui permettent aux personnes concernées d’exercer une fonction. Ensuite c’est à la personne de choisir et de décider si les conditions sont remplies pour que cette fonction puisse être exercée ou si sur la base des décisions, qui sont tout à fait personnelles, l’on peut continuer "à courir deux lièvres à la fois".
Pour ce projet de loi, nous avons examiné les résultats découlant de l’application des dispositions en vigueur, au cours de ces dernières années et nous sommes efforcés de mieux définir et de tenir compte des fonctions telles qu’elles sont effectivement exercées, en essayant d’introduire ces modifications qui pourront mieux les qualifier.
Et ce, tout en évitant, c’est une remarque que je partage, d’accentuer ou de miser ou de focaliser notre attention uniquement sur l’aspect économique et, donc en essayant d’éviter que certains "dérapages", qui se sont produits au sein de nos communes, puissent transformer une compétition pour des idées et pour l’exercice d’une fonction dans la recherche d’appointements liés aux fonctions exercées.
Je partage enfin la nécessité d'éviter les excès de professionnalisation d’une fonction publique sans pour autant partager le raisonnement exprimé, mais en renvoyant les réponses à cette question à une analyse ultérieure car il faudra que tout le monde se penche sur ce problème pour donner les réponses les plus adéquates.
PrésidentOn passe à l’examen de la loi article par article.
Je soumets au vote l’article 1er:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 2:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 3:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 4:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 5:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 6:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 7:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 8:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 9:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 10:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 11:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 12:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 13:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 14:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 15:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 16:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 17:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 18:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 19:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 20:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 21:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 22:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 23:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 24:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 25:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 26:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 27:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 28:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 29:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 32
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
