Oggetto del Consiglio n. 2157 del 25 luglio 2001 - Verbale

OGGETTO N. 2157/XI - PRESA D’ATTO DEL VENIR MENO DELLA CONDIZIONE APPOSTA ALL’ATTO DI ACQUISTO IN DATA 19 DICEMBRE 1985, DI TERRENI DI PROPRIETÀ REGIONALE SITI AL CONFINE CON I COMUNI DI ARNAD, BARD E DONNAS, SU CUI INSISTONO I RUDERI DELL’EX CASERMA "BESOZZI".

Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 26 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che con atto a rogito Vice Direttore dell’Ufficio del Registro di Aosta in data 19 dicembre 1985, repertorio n. 1141, registrato in Aosta il 10 giugno 1986 al n. 1245 Serie I e trascritto in Aosta il 18 giugno 1986 ai nn. 4037/3080, la Regione Autonoma Valle d’Aosta acquistava dall’Intendenza di Finanza di Aosta l’immobile denominato "Caserma Besozzi" sito nei Comuni di Arnad, Bard e Donnas, in realtà consistente in un terreno posto al confine tra i sopracitati Comuni, con alcuni ruderi;

Considerato che detto trasferimento prevedeva che l’Amministrazione regionale si impegnasse a realizzare sui terreni acquistati un punto di vigilanza per incendi così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 6204 del 13 settembre 1985, nel termine di cinque anni dalla notifica dell’avvenuta approvazione del contratto da parte dell’Intendenza di Finanza di Aosta ed a mantenere la destinazione per un periodo di tempo non inferiore a venti anni con condizione di risoluzione del contratto in caso di inottemperanza a tale onere e conseguente restituzione dell’immobile all’Amministrazione finanziaria;

Dato atto che ad oggi nonostante il mancato realizzo delle opere da parte dell’Amministrazione regionale sui terreni suindicati, l’Amministrazione finanziaria dello Stato non ha provveduto ad avanzare alcuna richiesta tesa a far valere ipotetici diritti di restituzione dei beni di cui trattasi;

Considerato, inoltre, che il D.P.C.M. 8 novembre 1995, registrato alla Corte dei Conti il 20 dicembre 1995, reg. 3 foglio 126, nell’individuare i beni di interesse per la difesa dello Stato e per i servizi di carattere nazionale che restano di proprietà dello Stato, non ha ricompreso il compendio immobiliare in questione e che, pertanto, lo stesso è comunque da ritenersi ad ogni effetto trasferito al patrimonio regionale ex articolo 5 dello Statuto speciale;

Richiamata la deliberazione n. 1115 del 9 aprile 2001, con cui la Giunta regionale approvava la vendita a trattativa privata di detti terreni ai sensi dell’articolo 13, comma 6 – lettera c) – della L.R. n. 12/97 e successive modificazioni;

Ritenuto necessario, al fine di formalizzare con atto notarile la vendita dell’immobile, prendere atto della definitiva titolarità dell’Amministrazione regionale del compendio immobiliare denominato ex "Caserma Besozzi", con conseguente venir meno della condizione apposta all’atto di acquisto in data 19 dicembre 1985 a carico dell’Amministrazione regionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 13 in data 11 gennaio 2001 concernente l’approvazione del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2001/2003 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Richiamata la norma di cui alla lettera j) dell’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66 che attribuisce al Consiglio la competenza nell’acquisto, alienazione di beni immobili, all’accensione, cancellazione di ipoteche e di oneri continuativi;

Visto inoltre, l’articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell’atto a controllo;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione Attività Contrattuale e Patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli: ventisette (presenti: trenta; votanti: ventisette; astenuti: tre, i Consiglieri FRASSY, LATTANZI e TIBALDI);

DELIBERA

1) di dare atto che i terreni situati in zona "E" (agricola) del P.R.G.C. ricadenti in parte sul territorio del Comune di Arnad, in parte su quello del Comune di Donnas ed in parte su quello di Bard su cui insistono dei ruderi ormai ridotti ad ammassi di pietre di una caserma risalente alla prima guerra mondiale denominata "Caserma Besozzi", distinti presso il N.C.T. al Fg. 58 lettera A del Comune di Arnad, Fg. 2 lettera A del Comune di Bard, Fg. 1 lettera C del Comune di Donnas, fanno parte definitivamente del patrimonio regionale e possono, pertanto, essere trasferiti a terzi secondo le disposizioni di legge in materia, senza alcun onere o condizione derivante dall’atto di acquisto in premessa indicato;

2) di dare atto che è in facoltà del Presidente della Regione od, eventualmente, in caso di delega, dell’Assessore regionale che interverrà alla stipulazione dell’atto di vendita dei beni di cui al punto 1), di dichiarare nello stesso che i beni medesimi sono in piena disponibilità della Regione Autonoma Valle d’Aosta e di garantire, pertanto, l’acquirente per l’eventuale evizione degli stessi.

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