Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2113 del 12 luglio 2001 - Resoconto

OGGETTO N. 2113/XI Riapprovazione, con modificazioni, ai sensi dell’articolo 31, ultimo comma dello Statuto speciale del disegno di legge regionale: "Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazioni d’origine protette". (Disegno di legge n. 80)

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, stabilisce le norme relative alla vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997), così come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1999).

Articolo 3 (Controlli)

1. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle Indicazioni geografiche protette (IGP) e delle Denominazioni d'origine protette (DOP) dei prodotti agricoli ed alimentari, di seguito denominato reg. CEE 2081/92, è esercitata da organismi privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 53, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della l. 128/1998 o da autorità di controllo pubbliche indicate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 9, della l. 128/1998.

2. Gli organismi privati autorizzati devono svolgere almeno un controllo all'anno, totale o parziale, nei confronti dei produttori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4.

3. Gli organismi privati autorizzati inviano alla struttura regionale competente in materia di produzioni agroalimentari, di seguito denominata struttura competente, una relazione annuale circa l'attività svolta ed un rapporto sullo stato della qualità.

4. Prima dell'inizio dell'attività annuale di controllo gli organismi privati autorizzati inviano alla struttura competente:

a) il proprio tariffario;

b) la classificazione dei produttori delle DOP e delle IGP. La classificazione è effettuata in base ai quantitativi prodotti ed è utilizzata per la ripartizione, tra i produttori delle DOP e delle IGP, delle spese delle visite ispettive.

Articolo 4 (Vigilanza)

1. La vigilanza prevista all'articolo 1 consiste nella verifica periodica del possesso, da parte degli organismi privati autorizzati agenti sul territorio regionale, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

2. La vigilanza è esercitata dalla struttura competente, sulla base di un programma annuale da essa predisposto. Il programma deve prevedere:

a) sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi privati autorizzati operanti sul territorio regionale e presso un campione di produttori che producono prodotti che fruiscono di una DOP o di una IGP;

b) la verifica sul rapporto dello stato di qualità sull'attività degli organismi privati autorizzati.

3. Qualora la struttura competente, durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza, accerti delle irregolarità sull'applicazione delle procedure di controllo, da parte degli organismi privati autorizzati, informa l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominato Assessore competente, e dispone tempi e modalità affinché gli organismi privati autorizzati mettano in atto i necessari correttivi.

4. Trascorsi i tempi previsti ai sensi del comma 3, la struttura competente valuta i risultati raggiunti e, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, l'Assessore competente informa il Ministero per le politiche agricole e forestali circa il persistere di irregolarità sull'applicazione delle procedure di controllo, da parte degli organismi privati autorizzati.

5. Qualora la struttura competente, durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza, accerti che gli organismi privati autorizzati non sono più in possesso di uno o più requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'autorizzazione, informa l'Assessore competente, il quale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6, comunica al Ministero per le politiche agricole e forestali l'accertamento effettuato.

6. Fuori dall'ipotesi di cui al comma 1, restano ferme le competenze che le norme vigenti attribuiscono ad altri enti o organismi in materia di vigilanza.

Articolo 7 (Interventi finanziari)

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai produttori per coprire i costi dei controlli effettuati a garanzia dell'autenticità delle DOP o IGP, la Regione concede loro un contributo annuale, temporaneo e decrescente, ridotto progressivamente in modo da essere eliminato nei sei anni solari successivi all'attivazione dei sistemi di controllo.

2. Per l'anno 2000 il contributo di cui al comma 1 è concesso fino ad un massimo del cento per cento della spesa ammessa, la quale non può superare l'importo massimo previsto dal tariffario degli organismi privati autorizzati. Negli anni successivi la percentuale di intervento è ridotta progressivamente:

a) fino all'ottantacinque per cento nel secondo anno;

b) fino al settanta per cento nel terzo anno;

c) fino al cinquantacinque per cento nel quarto anno;

d) fino al quaranta per cento nel quinto anno;

e) fino al venti per cento nel sesto anno, per poi essere ridotta a zero.

3. Alle domande presentate negli anni successivi all'anno 2000 si applica quanto previsto al comma 2.

4. Per poter accedere ai contributi di cui al comma 1, le domande ammesse devono essere relative ai controlli effettuati fino all'anno 2005. I contributi cessano nell'anno 2011.

5. Rientrano nella spesa ammessa i costi sostenuti dai produttori per le visite ispettive effettuate dagli organismi privati autorizzati o da autorità di controllo pubbliche designate. La spesa ammessa non può superare l'importo massimo previsto dal tariffario degli organismi privati autorizzati.

6. Le visite ispettive ammesse a contributo non possono essere più di due all'anno.

Articolo 8 (Modalità di presentazione e istruttoria delle domande)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 7, i soggetti interessati devono presentare alla struttura competente, entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno, la domanda corredata della fattura quietanzata rilasciata dall'organismo privato autorizzato.

2. La struttura competente, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, verifica l'ammissibilità delle domande stesse.

Articolo 12 (Norma finale)

1. In sede di prima applicazione, le domande di cui all'articolo 8, relativamente alla concessione dei contributi per l'attività svolta nell'anno 2000, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Président Je rappelle qu’il s’agit d’une discussion de réapprobation, et que la Ière Commission a établi à la majorité un avis favorable.

La parole à l’Assesseur à l’agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.

Perrin (UV) Il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge concernente: "Disposizioni in materia di Indicazioni geografiche protette e di Denominazione d’origine protette".

Il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d’Aosta ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale rilevando, in sintesi, che ai sensi del Regolamento C.E. 2081/92 spetta allo Stato membro la potestà autorizzatoria degli organismi privati e quella di designazione dell’autorità di controllo, aventi il compito di garantire che i prodotti agroalimentari, recanti una denominazione protetta, rispondano ai requisiti del disciplinare di produzione.

Inoltre, ai sensi del successivo paragrafo 5, spetta allo Stato membro la potestà di revoca dell’autorizzazione rilasciata all’organismo di controllo.

La Giunta regionale ha ritenuto accoglibili i rilievi formulati, si rende pertanto necessario modificare il disegno di legge, proponendo che il Consiglio riapprovi ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto speciale il testo riformulato del disegno di legge in oggetto.

È pertanto riproposto l’articolo 1, cui è stata soppressa la lettera a); è stato soppresso l’articolo 2; viene riformulato l’articolo 3 che disciplina l’attività di controllo, come pure l’articolo 4 che concerne la vigilanza, che è esercitata dalla Regione attraverso una sua struttura competente, l’articolo 7 che prevede interventi finanziari, l’articolo 8 con le modalità di presentazione e istruttoria delle domande, l’articolo 12 per la norma finale.

Annuncio anche la presentazione di un emendamento al disegno di legge, che consiste nel sopprimere il comma 4 dell’articolo 13, norma finanziaria, nel quale si prevede un capitolo di entrate che ormai non ha più senso per la mancata competenza in capo alla Regione di questa entrata.

Président La discussion est ouverte. S’il n’y a pas de demandes d’intervention, la discussion générale est close.

La parole au Conseiller Curtaz pour déclaration d’intention.

Curtaz (PVA-cU) Per annunciare il nostro voto favorevole.

La materia è già stata trattata sufficientemente in commissione; come ricordava l’Assessore nella sua relazione preliminare il disegno di legge che viene portato all’attenzione del Consiglio non fa che recepire quelle che sono state le osservazioni dell’organo di controllo, osservazioni che, anche a nostro giudizio, paiono condivisibili: da qui il voto favorevole al disegno di legge.

Président Je soumets au vote l’article 1er, qui remplace l’article 1er précédent:

Conseillers présents: 23

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 1 (Lattanzi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote la suppression de l’article 2:

Conseillers présents: 23

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 1 (Lattanzi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 3:

Conseillers présents: 23

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 1 (Lattanzi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 4:

Conseillers présents: 23

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 1 (Lattanzi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 7, qui remplace l’article 7 précédent:

Conseillers présents: 23

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 1 (Lattanzi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 8, qui remplace l’article 8 précédent:

Conseillers présents: 23

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 1 (Lattanzi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote le remplacement de l’article 12:

Conseillers présents: 23

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 1 (Lattanzi)

Le Conseil approuve.

A l’article 13 nous avons l’amendement de l’Assesseur Perrin, dont je donne la lecture:

Emendamento "Il comma 4 dell’articolo 13 (Norma finanziaria) è soppresso.".

Je le soumets au vote:

Conseillers présents: 23

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 1 (Lattanzi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote la suppression de l’annexe A:

Conseillers présents: 23

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 1 (Lattanzi)

Le Conseil approuve.

Avant de procéder à la votation sur l’ensemble de cette réapprobation, je vous demande de prendre acte de la déclaration que rend l’Assesseur Perrin, aux termes de l’article 69 bis du Règlement interne, concernant le fait que les modifications apportées à ce projet de loi déjà notifié à la C.E., ne requièrent pas une nouvelle notification.

Je précise que nous avons encore lieu d’appliquer cette procédure, qui est celle prévue par le Règlement actuel, puisque le Règlement modifié ne sera en vigueur qu’après sa publication.

Je prie l’Assesseur Perrin de bien vouloir confirmer quelle est la position du Gouvernement. L’Assesseur le confirme.

Je soumets au vote la réapprobation du projet de loi n° 80 dans son ensemble:

Conseillers présents: 23

Votants: 21

Pour: 21

Abstentions: 2 (Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.