Oggetto del Consiglio n. 2019 del 24 maggio 2001 - Verbale
OGGETTO N. 2019/XI - CONSENSO ALLA CANCELLAZIONE DI IPOTECA LEGALE ISCRITTA A GARANZIA DELL’EFFETTIVO PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA DI TERRENI SITI IN COMUNE DI CHARVENSOD, ACQUISTATI DALLE SOCIETÀ "AOSTA FUNIVIE S.p.A." E "OMAN S.p.A.", DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 3475/VIII DEL 3 FEBBRAIO 1988.
Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 21 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Presidente della Regione Dino VIÉRIN.
IL CONSIGLIO
Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 3475/VIII del 3 febbraio 1988 con cui si approvava la vendita alle Società "Aosta Funivie S.p.A." e "Oman S.p.A." di terreni di proprietà regionale in Comune di Charvensod distinti presso il N.C.T. dello stesso Comune al F. 1 nn. 20 – 21 – 62 – 63 – 119 – 120 –121 e 123 e contestualmente la costituzione di ipoteca legale ex art. 2834 c.c. a garanzia del pagamento di parte del prezzo di vendita;
Atteso che con atto rogito notaio Guido Marcoz di Aosta in data 23 marzo 1988, rep. 75393, registrato in Aosta il 12 aprile 1988 al n. 194 Serie II, venivano venduti i terreni sopradescritti e veniva costituita ipoteca legale, iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Aosta in data 22 aprile 1988 ai nn. 3428/423, per Lire 110.000.000= (centodiecimilioni) a favore della Regione Autonoma Valle d’Aosta a garanzia del pagamento di n. 20 rate semestrali dell’importo di Lire 5.500.000= ciascuna da parte delle Società acquirenti;
Dato atto che con nota in data 21 febbraio 2000 la "Leitner Oman S.r.l.", con sede in Merano (BZ), ha chiesto che il Consiglio regionale, constatata l’estinzione del debito, provveda a prestare il consenso alla cancellazione dell’ipoteca legale sopramenzionata;
Accertato che le Società acquirenti o le loro aventi causa a seguito di fusioni e/o trasformazioni hanno rispettato i termini di pagamento saldando l’ultima rata in data 10 dicembre 1998, così come confermato dall’Ufficio Entrate dell’Assessorato Bilancio, Finanze e Programmazione con note in data 23 marzo 2001, prot. n. 5872/5FIN. e 5 aprile 2001, prot. n. 6795/5FIN.;
Considerato che il debito risulta estinto e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla formale cancellazione dell’ipoteca legale in questione con relative spese a carico del debitore;
Richiamata la norma di cui alla lettera j) dell’art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66 che attribuisce al Consiglio la competenza in materia di cancellazione di ipoteche;
Visto l’articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell’atto a controllo;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 13 in data 11 gennaio 2001 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2001-2003 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione Attività Contrattuale e Patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: venticinque);
DELIBERA
- di esprimere il consenso alla cancellazione dell’ipoteca legale iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Aosta in data 22 aprile 1988 ai nn. 3428/423, per Lire 110.000.000= (centodiecimilioni) a favore della Regione Autonoma Valle d’Aosta sui beni siti in Comune di Charvensod distinti presso il N.C.T. dello stesso Comune al F. 1 nn. 20 – 21 – 62 – 63 – 119 – 120 –121 e 123;
- di dare atto che ogni spesa ed imposta inerenti l’atto notarile utili alla formale cancellazione dell’ipoteca risulteranno a carico della Società richiedente;
- di dare atto che è facoltà del Presidente della Regione od, eventualmente, in caso di delega, dell’Assessore regionale che interverrà alla stipulazione dell’atto di cui trattasi, autorizzare l’inserzione nello stesso delle precisazioni, rettifiche ed aggiunte che il Notaio riterrà necessarie per il perfezionamento del rogito.
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