Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1994 del 9 maggio 2001 - Resoconto

OGGETTO N. 1994/XI Disegno di legge: "Accelerazione delle procedure per l’approvazione delle varianti al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) finalizzate alla rilocalizzazione degli edifici distrutti o gravemente danneggiati a causa degli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000".

Articolo 1 (Accelerazione delle procedure)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le varianti, anche sostanziali, al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) sono approvate con la procedura di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), quando siano volte all'individuazione di:

a) aree da destinare alla costruzione di edifici da adibire ad abitazione permanente o principale, in sostituzione di edifici aventi la medesima destinazione, distrutti o danneggiati a causa degli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000 e che non possono essere ricostruiti o ripristinati nello stesso luogo per dichiarata inedificabilità del sito, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2000, n. 4268;

b) aree da destinare alla costruzione di fabbricati per lo svolgimento di attività produttive, industriali ed artigianali, in sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente danneggiati a causa degli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000 e comunque non ricostruibili o ripristinabili nello stesso luogo per dichiarata inedificabilità del sito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 4268 del 2000.

c) aree da destinare alla costruzione di edifici da adibire ad abitazione permanente o principale o da destinare ad attività produttive, industriali o artigianali, in sostituzione di fabbricati in corso di realizzazione, i cui cantieri siano stati distrutti o gravemente danneggiati a causa degli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000.

2. Il periodo di pubblicazione delle varianti di cui al comma 1 è ridotto a venti giorni.

3. Contestualmente all'avvio della pubblicazione, copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, di seguito denominata struttura competente, completa della seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale della deliberazione con cui il Consiglio comunale ha adottato la variante;

b) planimetria catastale con l'individuazione del vecchio sito e della nuova area;

c) estratto del PRG vigente con l'individuazione del vecchio sito e della nuova area e l'indicazione dei relativi parametri urbanistico-edilizi;

d) copia dello studio idrogeologico che attesti, in particolare, la sicurezza dell'area individuata dal punto di vista idrogeologico e che sostituisce lo studio di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)).

4. La struttura competente comunica al Comune le proprie eventuali osservazioni entro venti giorni dal ricevimento degli atti della variante.

5. La deliberazione comunale di adozione della variante contiene la verifica di coerenza con le determinazioni del piano territoriale paesistico (PTP) e indica, con adeguata motivazione, i presupposti e le ragioni concernenti:

a) la verificata inedificabilità del sito in cui sorgeva l'immobile da ricostruire;

b) il dimensionamento dell'area in relazione al fabbricato da sostituire, tenuto conto degli eventuali adeguamenti connessi alle esigenze del nucleo familiare o collegati alle necessità delle attività produttive.

6. Le varianti di cui al comma 1 non devono in ogni caso comportare:

a) interventi di riduzione della perimetrazione delle zone territoriali di tipo A del PRG;

b) interventi di nuova edificazione all'interno delle zone territoriali di tipo A del PRG.

Articolo 2 (Requisiti delle aree)

1. Le caratteristiche tipologiche e gli indici di edificabilità previsti per le aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), devono essere coerenti con quelli esistenti nel contesto territoriale di riferimento.

2. Le aree individuate per la costruzione di edifici da adibire ad abitazione permanente o principale devono essere, di norma, contigue a zone che il PRG destina alla nuova edificazione; in caso contrario, deve trattarsi di aree già urbanizzate o facilmente urbanizzabili.

3. Le aree individuate per la costruzione di fabbricati da destinare allo svolgimento di attività produttive, industriali ed artigianali, devono essere di norma contigue a zone che il PRG destina ad uso artigianale o industriale; in caso contrario, deve trattarsi di aree già urbanizzate o facilmente urbanizzabili.

4. Le previsioni edificatorie derivanti dall'approvazione delle varianti di cui all'articolo 1 sono attuabili mediante concessione diretta.

Articolo 3 (Modalità applicative)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle varianti adottate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. La costruzione sulle aree individuate con le procedure di cui all'articolo 1 deve essere avviata entro ventiquattro mesi dalla data in cui la variante assume efficacia. Trascorso inutilmente tale termine, le aree riacquistano automaticamente l'originaria destinazione. Dell'avvenuta decorrenza del termine il Comune dà comunicazione, nei successivi trenta giorni, alla struttura competente.

Articolo 4 (Concessioni gratuite)

1. Le concessioni edilizie rilasciate per la nuova costruzione o per il recupero di immobili esistenti, in sostituzione di abitazioni permanenti o principali e di fabbricati destinati ad attività produttive, industriali ed artigianali, anche in corso di realizzazione, distrutti o gravemente danneggiati a causa degli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000, sono gratuite.

Articolo 5 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PrésidentJe rappelle que le projet de loi en question a été examiné par la IIIème Commission qui a formulé un avis favorable à la majorité en élaborant un nouveau texte; c’est donc sur ce nouveau texte que le Conseil sera appelé à se prononcer.

La parole au rapporteur, le Conseiller Cottino.

Cottino (UV)Con il disegno di legge che stiamo esaminando non si ha certamente la presunzione di voler dare una risposta esaustiva a tutta la problematica della delocalizzazione o ricollocazione che ci ha già fatto tanto discutere in quest'aula.

Ci si propone solamente di dare a questo problema una prima ed urgente risposta per dare la possibilità di ricostruire i fabbricati destinati a prima abitazione o ancora fabbricati destinati ad attività produttive, industriali o artigianali che siano stati gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi dello scorso mese di ottobre.

Come già detto questa è una prima risposta urgente ed in quanto tale non poteva certamente prendere in esame tutte le problematiche conseguenti a tali eventi e che dovranno essere prese in esame in un secondo momento.

Infatti non credo che vi possano essere dubbi sulla necessità di una soluzione più complessiva che dovrà essere quanto prima oggetto di un prossimo disegno di legge.

Va ricordato che questo disegno di legge ha visto quali interlocutori principali i sindaci dei comuni più colpiti sin dall'inizio della sua stesura.

La III Commissione ha poi ritenuto di avere con gli stessi un ulteriore confronto. Da questo confronto è chiaramente emerso che i sindaci di questi comuni non solo sono d'accordo con il contenuto e con le modalità con cui è stato approntato questo disegno di legge, ma concordano tutti sulla necessità futura di predisporre una nuova legge.

Anche nel parere ufficiale del "Conseil permanent des collectivités locales" se ne fa esplicito riferimento.

Ritengo di dover sottolineare che oggi discutiamo questo disegno di legge nel testo predisposto dalla III Commissione.

Questa sottolineatura è a mio avviso necessaria perché mi permette di affermare che tutta la Commissione ha partecipato in modo collaborativo alla stesura degli emendamenti e dare anche atto della grande disponibilità dell'Assessore e dei suoi collaboratori.

Prima di entrare nel merito del contenuto dei singoli articoli e soprattutto degli emendamenti voglio ribadire con forza il concetto che questo disegno di legge non è stato predisposto per rispondere a tutti i problemi urbanistici emersi a seguito dell'alluvione e della conseguente necessità di affrontare con molta determinazione il problema generico della delocalizzazione vera e propria.

Esso va visto nell'ottica di permettere ai comuni di approntare in tempi brevi rispetto alla normativa in atto quelle varianti che possano permettere la ricostruzione di fabbricati che abbiano le caratteristiche già ricordate.

All'articolo 1 si fissano le procedure delle possibili varianti dei piani regolatori generali comunali riducendo notevolmente i tempi della normativa vigente e si specifica in modo molto preciso a quali casi queste procedure vanno applicate e quali modalità vanno osservate.

Ribadisce che per la loro applicazione è fondamentale il concetto di fabbricato distrutto o gravemente danneggiato e quale doveva essere la sua destinazione d'uso precedente all'alluvione.

Si è ritenuto di dover aggiungere al primo comma un punto c che estende il concetto anche a quei fabbricati in corso di realizzazione che abbiano avuto il cantiere distrutto o comunque gravemente danneggiato. Con l'emendamento del punto b del 5° comma si è voluta dare la possibilità di ricostruire i fabbricati in relazione a sopravvenute nuove esigenze familiari o di nuove necessità per le attività produttive.

Per quanto riguarda la tempistica è bene evidenziare che non solo per queste varianti si applicano i tempi previsti dall'articolo 16 della legge n. 11 del 1998 relativo alle varianti non sostanziali del piano regolatore generale comunale, ma riduce anche il tempo di pubblicazione da 45 giorni della normativa in atto a 20 giorni.

L'articolo 2 specifica quali devono essere i requisiti e le caratteristiche delle nuove aree edificabili in modo così chiaro ed inequivocabile che sicuramente non necessitano di ulteriori commenti.

All’articolo 3, che precisa quali devono essere le modalità applicative, ricordo che si è reso necessario un emendamento che è il frutto di una richiesta specifica dei sindaci che porta da 6 a 12 mesi il tempo per l'applicazione delle varianti dei piani regolatori generali comunali. Emendamento che non significa ritardo nell'applicazione, ma solamente una maggiore elasticità per casi eventualmente necessitanti di particolari studi supplementari che nulla tolgono all'urgenza di tutti gli altri casi non essendovi evidentemente tempi minimi da rispettare.

Con l'aggiunta dell'articolo 4 la Commissione intende tutelare i richiedenti (facilitando anche i comuni) nel garantire la gratuità delle concessioni.

In conclusione è il caso di ricordare che i promotori delle richieste e delle proposte sono i cittadini interessati ed ai comuni spetta il compito di valutare, e nel limite del possibile, accogliere le istanze dirette a risolvere situazioni critiche di quei cittadini già così duramente colpiti dalle avversità.

PrésidentLa parole à l’Assesseur au territoire, à l’environnement et aux ouvrages publics, Vallet.

Vallet (UV)Très brièvement pour remercier avant tout le rapporteur pour l’exhaustif rapport qu’il a voulu préparer et pour remercier les Conseillers de la IIIème Commission pour leur apport constructif à la rédaction et à l’amélioration du projet de loi.

Je voudrais seulement mettre en évidence deux aspects. Le premier, pour dire encore une fois que sur le thème de la délocalisation le Gouvernement est engagé à prédisposer un projet de loi qui devra pourvoir à donner les réponses nécessaires à toute une série de problèmes.

Nous jugeons ce thème de la délocalisation assez complexe et donc il est nécessaire de l’approfondir. Je pense qu’il sera possible pour ce Conseil d’examiner un texte dans les premières séances de l’automne prochain.

En ce qui concerne ce projet de loi, comme il a été très bien dit dans le rapport du Conseiller Cottino, il ne s’agit que de simplification des procédures pour répondre à des exigences au nombre très limité et bien connues dans les faits.

C’est un projet de loi qui ressort d’une analyse conjointe que nous avons faite avec les administrateurs des communes, là où ces cas se sont produits, et qui ont bien voulu eux-mêmes poser les limitations que dans ce projet de loi sont contenues, c’est-à-dire limiter les cas d’intervention aux habitations principales et aux bâtiments destinés aux activités productives.

Les communes auront dans les prochaines années la possibilité de se pencher sur le thème de la délocalisation lors de la révision des plans d’aménagement qu’elles devront produire avant le mois d’août de l’année 2003 en suivant une logique et même une ouverture mentale différente, dans le sens que par exemple il sera nécessaire dans certains territoires d’examiner la question dans une dimension qui doit aller au-delà de la dimension strictement communale.

Je répète encore ici l’engagement à produire un texte de loi qui puisse embrasser le problème de la délocalisation dans les termes plus vastes possibles pour une des premières séances de l’automne prochain.

PrésidentLe débat est ouvert.

La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) Assessore, su questo disegno di legge in effetti c’è stato il coinvolgimento di tutte le parti politiche che hanno partecipato ai lavori della Commissione anche perché questo era uno di quei disegni di legge attesi e per certi versi anche annunciati.

Dobbiamo peraltro dire che le attese forse erano maggiori rispetto a quanto questo disegno di legge non sia riuscito nei fatti a concretizzare, anche se è vero che l’Assessore ha detto è un primo passo, però vorremmo evidenziare alcune perplessità su questo disegno di legge che peraltro è stato modificato nel suo percorso in Commissione ed è stato modificato perché l’Assessore ha dimostrato una disponibilità al confronto non tanto e non soltanto su questioni politiche, ma soprattutto su questioni tecniche e su questioni concrete.

Perciò il disegno di legge che viene oggi portato all’aula è un disegno di legge significativamente modificato perché rispetto a questi quattro articoli sono stati diversi i passaggi che la Commissione, d’intesa con l’Assessore, ha portato a modifica del testo licenziato dalla Giunta e sicuramente questi emendamenti della Commissione hanno migliorato il disegno di legge, ma non hanno potuto dare completamento ad un percorso che non deve essere un percorso inteso in senso esaustivo della materia, ma completamento a un percorso di prime misure di urgenza.

Noi riteniamo che questo disegno di legge abbia ancora bisogno, Assessore, di almeno due sforzi per poter affrontare in maniera significativa e soddisfacente quelle che sono le urgenze dei nostri concittadini a seguito degli eventi alluvionali.

Non starò a dire quello che c’è in questo disegno di legge perché bene o male lo conosciamo e in parte lo condividiamo. Mi limiterò invece ad evidenziare quello che riteniamo essere mancante in questo disegno di legge e preannuncio anche la presentazione di due emendamenti che riteniamo essere due emendamenti di completamento di questa misura di prima urgenza e dall’esito degli emendamenti dipenderà ovviamente la posizione di voto di Forza Italia, posizione che, come è noto dai verbali di Commissione, è stata una posizione di astensione proprio perché abbiamo individuato delle carenze che cercherò in questo mio intervento di evidenziare.

Il disegno di legge titola e non potrebbe essere diversamente: "Procedure per l’approvazione delle varianti al piano regolatore".

Ora noi ci troviamo in una situazione che nasce da un’emergenza abitativa, ci troviamo in una situazione che nasce da un'esigenza produttiva, cioè da esigenze che nascono da soggetti privati di poter rimettere in condizione le proprie aziende di camminare o di poter ritrovare adeguata sistemazione abitativa, di conseguenza il soggetto principe, che dovrebbe essere al centro di questa legge, dovrebbero essere i privati e noi invece notiamo nell’esaminare l’articolato di questa legge che il soggetto principe di questa legge sono le amministrazioni comunali.

È evidente che le amministrazioni comunali sono un elemento centrale in quello che è il momento edificatorio e concessorio all’edificazione, ma è altrettanto evidente che se non andiamo ad individuare quello che ho definito in Commissione, e ridefinisco in aula, il soggetto promotore, non andiamo a riconoscere nei fatti alcun diritto ai privati, nel senso che i privati rimangono comunque subordinati alle valutazioni discrezionali della politica amministrativa sul territorio comunale.

Mi ha risposto in Commissione e mi immagino che mi replicherà in aula l’Assessore: "Attenzione, vi lamentate su quella che spesso è l’ingerenza dell’Amministrazione regionale sulle politiche e sulle competenze comunali e voi pretendete ora che con un disegno di legge andiamo ad obbligare le amministrazioni comunali a riconoscere le concessioni all'edificazione sul proprio territorio".

Questa è una semplificazione, Assessore, che non condividiamo e cercheremo di spiegarne i motivi.

Qual è la situazione oggi? La situazione oggi è quella di un numero significativo di prime abitazioni che sono state distrutte o che sono state dichiarate inagibili.

La situazione orografica della nostra Regione, soprattutto nei comuni che hanno subito i danni maggiori, non è una situazione orografica che ci consenta di essere particolarmente ottimisti su quelle che sono le aree disponibili, anche perché al di là dell’elemento orografico ci sono dei requisiti che condividiamo contenuti all’articolo 2 del disegno di legge in esame.

Quali sono questi requisiti che consentirebbero alle amministrazioni comunali di andare a sbloccare aree inedificabili?

Sono dei requisiti di urbanizzazione e di economicità, nel senso che devono essere aree contigue a zone in cui fosse già prevista l’edificazione o in caso contrario deve trattarsi di aree già urbanizzate o facilmente urbanizzabili perciò non è che diamo un ampio ventaglio di riedificazione per queste situazioni che, ripeto, sono limitate nella casistica e sono anche limitate nel tempo perché la legge pone dei limiti temporali all’attuazione di questa casistica.

Perciò, fatti salvi questi principi contenuti all’articolo 2, cioè i requisiti delle aree, per cui io, privato, devo individuare delle aree che rientrino in questi requisiti non potendo andare a chiedere la concessione in un’area che non è facilmente urbanizzabile o la concessione in un’area che si trova inglobata in una zona agricola o in una zona boschiva? perciò, fatti salvi questi requisiti, io dico che tuteliamo sicuramente anche le esigenze dell’amministrazione comunale.

Dopodiché si tratta di capire quale sia la scelta da fare ed è una scelta politica. La scelta è quella di far prevalere, a fronte di una situazione di emergenza, a fronte di una situazione straordinaria, l’interesse pubblico a che cosa? L’interesse pubblico al verde, l’interesse pubblico all'inedificabilità di aree che sono motivate con le argomentazioni le più svariate. O in questo caso riteniamo che sia necessario sacrificare l’interesse pubblico per un interesse privato che, attenzione, non è quell’interesse privato negativo che comporta tutta una serie di reati di tipo penale, ma è l’interesse privato che è il diritto alla casa, che è il diritto a rimettere in piedi la propria attività produttiva.

E perché la scelta va fatta tenendo presente questi due paletti? Perché i terreni, anche dopo l’alluvione in Valle d’Aosta, non li regalano. I terreni in Valle d’Aosta devono essere oggetto di un meccanismo che sta sul mercato.

E allora due almeno sono i problemi e mi fa piacere che Cottino, come sindaco, rida. Il primo problema attiene alla trattativa che si deve svolgere sul mercato libero. Non è facile anche con queste situazioni riuscire a trovare i terreni nonostante che i prezzi siano prezzi di mercato e dunque siano prezzi non propriamente abbordabili.

Perciò se consideriamo la difficoltà di reperire delle aree, che probabilmente non sono nella disponibilità di quanti dovranno andare a riedificare, e subordiniamo ancora la concretizzazione della nuova edificazione alla discrezionalità del potere amministrativo, abbiamo limitato al 50 percento, ad essere ottimisti, il risultato che ci vogliamo prefiggere con questa legge ossia di dare il diritto ai nostri concittadini sfortunati che non hanno più l’abitazione di poter in tempi brevi e dunque con procedure accelerate ricostruire la propria abitazione.

La scelta che noi individuiamo invece in questo disegno di legge è una scelta che, nel dare ampia discrezionalità alle amministrazioni comunali, può far insorgere tutte quelle incompatibilità, e non voglio definirle diversamente, che sono tipiche delle piccole comunità: più le comunità sono piccole, più le incompatibilità, le insofferenze molte volte condizionano la discrezionalità amministrativa. Riteniamo che questo sia un aspetto importante che manchi a questa legge.

L’altro aspetto, non meno importante e che per certi versi è anche sollecitato dai sindaci, Cottino, ed è sollecitato da una lettera data 20 aprile, che è la lettera con la quale il Consiglio permanente degli enti locali dà il parere su questo disegno di legge.

Il parere non può che essere favorevole, ma è importante leggere l’ultimo capoverso, ovvero che: "? A fronte di altre particolari situazioni presenti sul territorio?" scrivono i sindaci "? sarebbe necessario individuare delle linee di condotta amministrative e urbanistiche da seguire in tutti quei casi in cui le abitazioni interessate dagli eventi alluvionali dell’ottobre 2000 non siano state distrutte e non abbiano subito gravi danni, ma sorgano in ogni caso in terreni a forte rischio idrogeologico?".

Una persona di buon senso che legge questa lettera non può che concludere che è normale che, se ci sono delle situazioni a forte rischio idrogeologico, si debbano effettuare delle previsioni di prevenzione a tutela e salvaguardia di quella che è l’incolumità di quanti in quelle aree abitano.

Quello che potrebbe essere normale, colleghi consiglieri, a una qualsiasi persona che non conosca quello che è l’impianto normativo che sta dietro a questa legge, ma che sta dietro a quegli che sono gli atti amministrativi che sono stati adottati nei mesi successivi all'alluvione non è invece così scontato per noi che quegli atti li conosciamo.

Sappiamo, perché è stato confermato nelle audizioni che sono state fatte in Commissione, che ci sono dei comuni che hanno dato delle concessioni edilizie in aree che, a seguito degli eventi alluvionali, sono diventate zone rosse, sono diventate aree ad alto rischio, a forte pericolosità.

I sindaci di quelle amministrazioni comunali ci hanno detto in maniera chiara di non avere gli strumenti per bloccare quelle concessioni perché altrimenti innescherebbero un contenzioso infinito, di conseguenza sollecitavano un provvedimento legislativo.

E allora in questo disegno di legge il secondo punto che manca a dare una visione completa per, non dico il superamento, Assessore, dell’emergenza, ma quanto meno per affrontare l’emergenza non in maniera settoriale, ma in una maniera più compiuta, è quello di inibire sin da subito e di sospendere le concessioni che sono state rilasciate in aree che sono diventate aree cosiddette "rosse", cioè in quelle aree nelle quali la concessione è stata rilasciata, dove domani si potrà costruire o in quelle aree dove già si sta costruendo, ma non siamo ancora arrivati all'abitabilità, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quei lavori. È evidente che non è una decisione facile, ma dobbiamo capire in quale contesto deve essere valutata questa decisione.

Se il contesto è quello di garantire la sicurezza dei nostri concittadini, penso che non ci siano altre parole da spendere perché quanto abbiamo passato nei giorni del 15 ottobre e successivi penso che sia ancora impresso nella memoria di alcuni di noi. Se certe concessioni fossero state date con ragionamenti diversi, forse? Ma chiaramente, mi si obietterà, certe cose non erano prevedibili. Bene.

Oggi queste cose sono prevedibili, perlomeno in una certa misura. Non possiamo, Assessore, fingere che nulla sia accaduto il 15 ottobre perché questo disegno di legge è la testimonianza che il 15 ottobre è accaduto qualcosa di molto grave. L’Assessore ha detto di avere l’intendimento di portare alla discussione del Consiglio regionale un disegno di legge di più ampio respiro che possa regolamentare l’intera materia. Bene.

Ma, in attesa che questo disegno di legge trovi il momento per essere discusso, valutato e infine approvato, passeranno dei mesi e i mesi che passano sono mesi che sono utilizzati per portare avanti concessioni su aree dove è sconsigliato, allo stato attuale dei fatti, di proseguire in questa direzione?

(interruzione dell’Assessore Vallet, fuori microfono)

? Assessore, ci sono i verbali della Commissione, c’è il Sindaco di Pollein che ha fatto una richiesta esplicita in Commissione, ma ci sono i verbali, Assessore, dunque è inutile che lei neghi l’evidenza salvo che abbia adottato dei provvedimenti che non ci sono noti tra quella Commissione e questa ma, se così fosse stato, sarebbe stato opportuno che lei lo comunicasse quanto meno in apertura di questo dibattito perché mi sembra che la materia non sia completamente ininfluente sulle valutazioni che stiamo facendo.

L’altro aspetto, non meno importante, è l’aspetto finanziario perché se è vero che nella prospettiva dovremo andare ad ipotizzare dei meccanismi di delocalizzazione, cioè di spostamento di immobili che sorgono in aree ad alto rischio, lo strumento della delocalizzazione o della rilocalizzazione, come la vogliamo definire, è uno strumento che comporterà degli oneri finanziari per l’Amministrazione regionale perciò la considerazione che facevo prima di bloccare certe concessioni non solo va letta in una chiave di sicurezza delle persone, ma va letta anche in una chiave di tipo economico-finanziario a vantaggio dell’Amministrazione regionale.

Queste, in sintesi, sono le principali considerazioni che riteniamo di fare in maniera critica sulle lacune e sulle carenze di questo disegno di legge.

Sugli argomenti che ho affrontato in questo mio intervento abbiamo predisposto degli emendamenti.

L’Assessore probabilmente avrà delle novità da riportare all’aula, a seguito del dibattito e del giudizio sugli emendamenti che presenteremo decideremo che tipo di voto esprimere sul disegno di legge.

Si dà atto che, dalle ore 11,59, presiede il Segretario Perron e che, dalle ore 12,10, riassume la presidenza il Presidente Louvin.

PrésidentLa parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU)Questo disegno di legge vuole essere la risposta ad esigenze urgenti che alcuni sindaci dei paesi colpiti duramente dall'alluvione hanno evidenziato.

Ci sono famiglie, ci sono aziende che hanno visto la propria casa o il proprio fabbricato distrutto o gravemente danneggiato dall'alluvione. La legge dice che, se i danneggiati riescono a trovare un terreno su cui ricostruire la propria casa o la propria azienda e se questo terreno si trova accanto a zone già urbanizzate o facilmente urbanizzabili, l’amministrazione comunale può accelerare tutte le procedure previste per l’approvazione delle varianti al piano regolatore generale comunale, urbanistico e paesaggistico.

Si tratta chiaramente, come è stato detto sia dal relatore che dall’Assessore, di una legge che serve per risolvere alcune situazioni urgenti che vanno sanate in tempi ristretti. Qui forse era possibile prevederli più ristretti, ma comunque è interesse della gente risolvere in tempi ristretti il proprio problema.

A nostro avviso questo è un primo passo verso la direzione di favorire la delocalizzazione da zone pericolose verso zone più sicure. Non me ne voglia l’Assessore, ma nei giorni seguenti l’alluvione il nostro gruppo aveva più volte indicato nella delocalizzazione una delle possibili soluzioni per evitare il ripetersi di pericoli, per evitare situazioni di disagio di fronte a pericoli incombenti di frane e di alluvioni, soprattutto in quelle zone fragili in cui penso sia impossibile pensare di erigere muraglioni di difesa di centri abitati o di territori abitati.

Certo, siamo i primi a dirlo che non tutti i centri abitati vanno delocalizzati, sarebbe impensabile addirittura trovare il terreno su cui delocalizzare tutti i centri abitati; ma, laddove è necessario, laddove sono certi i pericoli possibili e ricorrenti, è bene delocalizzare per la sicurezza degli abitanti. E anche per un risparmio di risorse pubbliche necessarie per ripristinare e ricostruire fabbricati che, ogni volta che si verifica un'alluvione o un disastro ecologico, sono distrutti. In prospettiva si realizza, oltre ad un’opera di prevenzione per la sicurezza degli abitanti, anche un risparmio di risorse.

Queste nostre proposte erano vissute dai colleghi della maggioranza, "in primis" anche dall’Assessore, un po' come un affronto, un po' come una provocazione.

Ora prendo atto che sono gli stessi alluvionati, le stesse persone che hanno subito i danni, che si rendono conto di come sia duro vivere in zone pericolose e sono le stesse famiglie che esprimono l’esigenza, il desiderio di cambiare zona in cui abitare.

Si tratta di un'esigenza a cui va data una risposta più ampia di quella presa oggi in considerazione. Gli stessi sindaci e il Consiglio permanente degli enti locali hanno ricordato come esiste l’esigenza che vengano previste delle norme che consentano di favorire la delocalizzazione di abitazioni che sorgono in terreni a forte rischio idrogeologico.

C’è la volontà della Giunta in questo senso, l’Assessore lo ha ribadito, indicando anche dei tempi, questo autunno, che spero vengano rispettati anche perché è un problema urgente, nel senso che, se non si chiariscono bene le regole del gioco, anche alcune decisioni da parte di proprietari e di imprenditori non possono essere prese.

Noi suggeriamo all’Assessore di seguire per questo prossimo disegno di legge lo stesso metodo concertativo che è stato adottato per il presente disegno di legge e che ha dato i suoi frutti. C’è stato un incontro con gli amministratori locali e con i cittadini riuniti in comitato, e cioè con quelle forme organizzate della società civile che prendono in carico un problema e che vogliono essere attivi nel fare proposte, nell’esaminare possibili soluzioni.

Chiedo, lo ripeto, che sia ripreso quel dialogo, quel confronto, quella disponibilità da parte dell’Amministrazione di accogliere i suggerimenti, i problemi emersi in Commissione. Credo che sia stato questo un metodo democratico di agire e su un tema così importante, come sarà la delocalizzazione, il fatto di adottare lo stesso metodo porterà sicuramente dei frutti.

La posta in gioco è molto alta: si tratta della sicurezza dei cittadini; si tratta di ridare fiducia a chi è stato colpito dall'alluvione; si tratta di pensare il territorio non più in termini di dominio, di possesso, ma di conoscenza e di rispetto della fragilità della nostra terra; si tratta di attivare comportamenti e scelte conseguenti che pensino al futuro e non solo al presente immediato.

PrésidentA défaut de requêtes d’intervention, la discussion générale est close.

La parole à l’Assesseur au territoire, à l’environnement et aux ouvrages publics, Vallet.

Vallet (UV)Per puntualizzare rispetto ad alcune questioni poste dal Consigliere Frassy che poi si riassumono negli emendamenti presentati.

Per quanto riguarda il diritto del privato all'edificazione, abbiamo due concezioni del diritto privato diverse in questa materia, nel senso che da una parte si ipotizza che il diritto privato sia una cosa senza confini e illimitato, io credo invece che il diritto privato diventi limitato nel momento in cui va, non dico a scontrarsi, ma comunque nel momento in cui deve fare i conti con gli interessi di carattere generale, con gli interessi della collettività e la pianificazione territoriale, è una di quelle questioni che non può essere lasciata all'iniziativa del singolo, ma deve essere un processo che deve essere governato dalla collettività e dagli organi che la collettività esprime.

Evidentemente ho una concezione diversa, un approccio diverso e altra considerazione rispetto al ruolo delle amministrazioni locali e dei consigli comunali.

Credo che questi siano degli organismi maturi e responsabili che operano dalla parte del cittadino e non contro il cittadino, quindi non mi pongo i problemi di discrezionalità o non discrezionalità rispetto alle richieste legittime poste dal cittadino.

Qui si tratta di capire bene che i ruoli sono diversi: da una parte il cittadino che legittimamente avanza una richiesta per dare risposta a un suo problema grave, dall’altra l’amministrazione comunale, l’amministrazione pubblica che deve valutare se questa richiesta è compatibile con un quadro di pianificazione che non può essere lasciato all'iniziativa del singolo quindi, rispetto al primo emendamento, ho già avuto modo di dire in Commissione che la proposta non è accettabile.

Per quanto riguarda l’altra questione posta dal comma 1 del secondo emendamento, qui dire, come ha detto il Consigliere Frassy, che si finge che nulla sia accaduto rispetto alla normativa da applicare, rispetto alle perimetrazione degli ambiti inedificabili, eccetera, credo che sia un'affermazione un po' pesante, rispetto alla quale vorrei fare alcune puntualizzazioni.

Sono sicuro che il Consigliere Frassy ha letto, perché abbiamo avuto occasione di parlarne anche rispondendo ad iniziative consiliari, la delibera di Giunta n. 3.248/2000, alla quale la delibera di approvazione del piano per l’assetto idrogeologico, votata dal Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del Po, ha dato sostanza e veste giuridica definitiva; se il Consigliere l’ha letta bene, avrà sicuramente verificato che di fatto la nuova edificazione in Valle d’Aosta è bloccata non solo in tutte le zone che sono state colpite dall’evento dell’ottobre 2000, ma altresì in tutte le zone che il PAI (piano per l’assetto idrogeologico) ha individuato come aree esposte a rischio e questo fino a quando i comuni non avranno provveduto alla perimetrazione degli ambiti inedificabili così come previsto dalla legge urbanistica regionale.

Non è vero, quindi, che non esistono gli strumenti per sospendere o per bloccare le concessioni edilizie?

(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)

? ma che questo non lo vogliano fare dipende dall'iniziativa e dalla responsabilità del comune. Il sindaco di un comune ha la facoltà di sospendere, non revocare, di sospendere la concessione edilizia rilasciata nel caso in cui questa abbia dei problemi rispetto alla pubblica incolumità, quindi nulla vieta al sindaco di quel comune in cui è stata rilasciata una concessione edilizia, tra l’altro è al comune, al sindaco, che compete questa competenza, ma nulla vieta se quest’area è stata interessata dagli eventi, di sospendere la concessione edilizia in attesa di definire e di approvare la perimetrazione degli ambiti inedificabili. Questo deve essere chiaro, quindi il primo comma del secondo emendamento non è accettabile.

Per quanto riguarda il secondo comma, questo più che un emendamento a un disegno di legge potrebbe essere una risoluzione che il Consiglio approva ma, rispetto alle questioni qui contenute, credo dal punto di vista politico di aver ribadito più di una volta quali sono le nostre intenzioni, quindi non aggiungo altro.

PrésidentLa parole au Conseiller Cottino.

Cottino (UV) Pour intervenir sur les amendements tout en tenant compte du fait que l’Assesseur a très bien expliqué les motivations qui nous porterons à ne pas accepter ces amendements.

Alcune considerazioni sulle affermazioni fatte credo che siano comunque necessarie. Mi rendo conto che molto probabilmente il collega Frassy mi accuserà ancora una volta di essere, per usare una sua espressione, dalla parte del partito dei sindaci. Ebbene, anche su questo dirò che non ho nessuna intenzione di avere un partito dei sindaci o di creare un partito dei sindaci, soprattutto perché mi trovo molto bene all’interno dell’Union Valdôtaine.

Se però per partito dei sindaci si intende il sostegno ai sindaci e la comprensione dei problemi che hanno i sindaci e i comuni, allora mi vanto di dare questo sostegno perché credo di avere un po' più di esperienza diretta di quella che può aver avuto il Consigliere Frassy e perciò mi rendo maggiormente conto delle problematiche che i comuni avrebbero se dovessero per forza di cose accettare tout court quella che è una richiesta di qualsiasi cittadino ed è quanto vuol cercare di far passare Frassy attraverso un emendamento.

È chiaro che negli esempi che ha fatto per sostenere la sua tesi, il collega Frassy, ha portato l’esempio meno interessante dell’interesse pubblico e ha portato l’esempio più interessante dell’interesse privato.

Vorrei ricordare che l’interesse pubblico potrebbe essere un po' più complicato di quanto affermato dal Consigliere Frassy, così come l’interesse privato potrebbe essere molto maggiore e molto più sottile di quanto sempre da lui affermato.

Tutti sappiamo che attualmente le zone con destinazione agricola hanno un valore di poche decine di migliaia di lire. In certi comuni le zone edificabili valgono alcune centinaia di mila lire. È facile, o potrebbe essere facile, senza il coinvolgimento dei comuni interessati, accordi privati per dividersi il beneficio di passare da una zona agricola a una zona fabbricabile ?

(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)

? no, l’ho letta, non preoccuparti, il discorso è molto più sottile di quanto tu vuoi fare apparire. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda il parere del Conseil permanent. Tu lo leggi, e come è tua abitudine, lo interpreti sempre nel modo che più ti aggrada.

È chiaro che il parere ufficiale del Conseil permanent significa quello che chiedono "dopo" l’applicazione di questa legge; nessuno lo ha chiesto per questa legge e nessuno lo ha sostenuto per questa legge.

Questo problema, se hai seguito l’audizione, è stato chiarito in modo inequivocabile dai diretti interessati; per cui non è corretto mestare nel torbido inventandosi delle interpretazioni che non sono assolutamente logiche e tantomeno autentiche.

E non entro nell’altro problema, sul quale ritengo che l’Assessore abbia risposto più che esaustivamente, mi riferisco alle possibilità che hanno i comuni.

Se allarghiamo questo concetto anche ad altre situazioni, andiamo incontro a problematiche molto più complicate che non sappiamo dove ci portano non essendo più inerenti soprattutto ad una delle caratteristiche fondamentali previste da questa legge, cioè della prima casa o, se preferisci, della dimora principale degli interessati. Essere o meno d'accordo su questo principio è un problema diverso.

In questo senso, e l’ho detto anche nella relazione, va letta questa legge, non nel modo in cui ognuno di noi vuole interpretarla. Soprattutto per quanto riguarda i tempi. Se vogliamo dare una risposta urgente alle attuali esigenze, non possiamo permetterci il lusso di perdere tempo in approfondimenti che fatti in questo momento creerebbero un danno reale a chi ha queste necessità.

Caro collega, questa è la volontà di questa legge: dare una prima risposta che è urgentissima e solo in questo modo si può farlo.

PrésidentNous procédons à l’examen du nouveau texte préparé par la IIIème Commission, article par article.

Sur l’article 1er la parole au Conseiller Martin.

Martin (SA)Con questo provvedimento di legge si vuole dare una prima risposta concreta per dare la possibilità a tutti coloro che hanno perso un'abitazione o un fabbricato per un'attività produttiva, abitazione e fabbricato che non è più possibile ricostruire o ripristinare.

Non è certamente il provvedimento per una delocalizzazione di tipo generale, anche perché per un provvedimento di tale portata sarà bene pensare alle aree, sarà bene pensare ai finanziamenti, quindi sarà giusto fare un ragionamento più complessivo con i comuni interessati.

Ma riteniamo sia un provvedimento importante per quei casi concreti che sono stati censiti dai comuni stessi, pochi casi concreti in alcuni comuni colpiti dall’alluvione, un provvedimento che è stato migliorato con la discussione ampia che si è tenuta in commissione e con i rappresentanti dei sindaci dei comuni interessati, dove fra l’altro sono state inserite due precisazioni importanti: per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione che saranno a carattere gratuito e per quanto riguarda il dimensionamento dei nuovi fabbricati che terranno conto di eventuali adeguamenti.

Dicevo che è una prima risposta; rimangono delle realtà, come hanno ricordato il relatore e l’Assessore, realtà che non rientrano in questa legge e che dovranno rientrare in un progetto più complessivo.

Il gruppo della Stella Alpina, nell’annunciare il voto favorevole a questo disegno di legge, vuole raccomandare alla Giunta regionale di affrontare quanto prima il problema più generale della delocalizzazione senza andare verso una delocalizzazione generalizzata, ma verso una delocalizzazione molto sensata interessando i comuni che sono stati colpiti dall’alluvione e quindi fare un provvedimento nel più breve tempo possibile affinché quei casi, che oggi non sono contemplati in questa legge e quelle abitazioni e quei fabbricati che oggi insistono in aree a rischio e che non rientrano in questa legge, possano trovare una giusta risoluzione.

PrésidentJe soumets au vote l’article 1er:

Conseillers présents: 29

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 2 (Frassy, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 2:

Conseillers présents: 29

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 2 (Frassy, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Article 2 bis, à savoir l’amendement présenté par les Conseillers Frassy et Tibaldi.

Il s’agit de la feuille sur laquelle erronément on trouve l’intitulé: "Articolo 5. Misure urgenti?", mais qui par la suite présente articolo 2 bis qui sera suivi d’un intitulé: "Diritto soggettivo all’edificazione", "I soggetti i cui immobili sono stati distrutti?" et ainsi de suite.

Je donne lecture de l’amendement:

Emendamento Art. 2bis (Diritto soggettivo all'edificazione)

I soggetti i cui immobili sono stati distrutti o sono stati dichiarati non più ripristinabili a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 hanno diritto ad ottenere dalle amministrazioni comunali la concessione edilizia nelle aree da loro individuate a condizione che rispettino i requisiti di cui all'art. 2.

Le richieste di concessione debbono essere presentate ai comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) Penso che questo emendamento più che essere illustrato debba essere riportato in quello che è il suo significato più letterale che è poi anche quello sostanziale.

Qui è stata fatta una disquisizione sui concetti del diritto privato, sulle sensibilità. Io penso che sia stato forse un voler andare al di là di quello che è scritto nelle righe che compongono l’emendamento dell’articolo 2 bis.

L’articolo 2 bis riporta al centro della legge i soggetti che dovrebbero essere i più meritevoli, per le situazioni che vivono, di tutela.

Consigliere Cottino, il partito dei sindaci, che forse in Valle d’Aosta non è costituito perché è il partito dell’Union Valdôtaine, ma il partito dei sindaci nella comunicazione che ha vergato di suo punto il Presidente Empereur, Consiglio permanente degli enti locali, fa dei riferimenti chiari e precisi alle esigenze delle amministrazioni, ma ne parleremo poi sul secondo emendamento.

Sull’articolo 2 bis voglio solo sottolineare come oggi il cittadino non abbia nessun diritto riconosciuto a fronte invece degli obblighi che gli vengono posti per quanto concerne l’articolo 2.

Si parlava di terreni, ma i terreni, fino a prova contraria, sono sul mercato. Non so che ragionamenti facesse il collega Cottino che ha avuto anche esperienza di sindaco. Se ha letto la legge, non è che tutta la famiglia può andare a costruire; può costruire chi ha avuto l’abitazione distrutta, di conseguenza gli indici edificatori devono essere pertinenti ai volumi che vengono edificati, collega Cottino, allora non esiste questo terrore speculativo che va a sconvolgere il territorio dei nostri comuni.

Il territorio dei nostri comuni molte volte è stato sconvolto da politiche discutibili dei sindaci perché se andiamo a fare la fotografia di certi comuni della Valle d’Aosta, a partire da Cervinia e arrivare a Gressan, forse abbiamo qualche rimostranza da fare a chi si è succeduto nel governo di quei comuni. Pollein poi penso che non sia neppure da citare perché è l’emblema di come non deve essere gestito da un punto di vista edificatorio un comune.

Comunque con questo articolo 2 bis vogliamo semplicemente dire: "Cari concittadini, siamo consapevoli che c’è una situazione di emergenza, siamo consapevoli che ci sono delle esigenze che sono garantite dalla Costituzione: il diritto all'abitazione è un diritto costituzionalmente garantito perciò non ha senso la polemica sterile sul fatto che andiamo a programmare la pianificazione territoriale delle amministrazioni comunali". Anche perché se i colleghi hanno letto i dati che l’Assessore ha fornito sulle abitazioni che devono essere ricostruite, si renderanno conto che parliamo di alcune decine di immobili e non stiamo parlando di centinaia di immobili.

Noi abbiamo una sensibilità diversa; auspicheremmo che anche il Consiglio regionale riuscisse a condividere questa sensibilità. Questo è l’unico senso con cui va letto e votato l’articolo 2 bis.

PrésidentJe soumets au vote l’amendement du groupe de Forza Italia introduisant l’article 2 bis:

Conseillers présents: 29

Votants: 5

Pour: 3

Contre: 2

Abstentions: 24 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Lanièce, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry)

Le Conseil n’approuve pas.

Je soumets au vote l’article 3:

Conseillers présents: 27

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 2 (Frassy, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 4:

Conseillers présents: 28

Votants: 26

Pour: 26

Abstentions: 2 (Frassy, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Il y a le deuxième amendement présenté par les Conseillers Frassy et Tibaldi introduisant l’article 4 bis.

Je donne lecture de l’amendement:

Emendamento Art. 4 bis - Misure urgenti e temporanee di salvaguardia

1) Le concessioni edilizie insistenti su aree divenute, a seguito di successive perimetrazioni, ad alto rischio e pericolosità ai sensi degli artt. 35-36-37 della l.r. 11/98, sono sospese con effetto immediato sino all'approvazione della legge di cui al comma 2.

2) Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emanerà specifica legge finalizzata a regolamentare gli aspetti inerenti la compatibilità edificatoria con la relativa messa in sicurezza delle aree di cui al comma 1 e a individuare misure di incentivazione finanziaria a beneficio dei privati per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni fuori dalle aree a rischio idrogeologico.

La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) Sono molto sintetico sull'illustrazione di questo articolo anche perché l’Assessore ha confermato, sia pure dicendo che le competenze sono dei comuni, del resto non poteva non confermarlo perché sono fatti noti e sono fatti che stanno nei resoconti, che ci sono dei comuni nei quali in aree divenute ad altro rischio ci sono dei cantieri aperti.

L’Assessore sostiene che la potestà in termini di sospensione delle concessioni compete ai comuni e questo è vero ma, a fronte di situazioni che vanno al di là di fatti accaduti in singoli comuni e che hanno un interesse di tipo regionale, riterremmo doveroso che l’Amministrazione regionale si facesse carico di alcune scelte, innanzitutto perché in materia urbanistica abbiamo delle competenze ben precise tant’è che l’indomani dell’alluvione l’Assessore non ha esitato a far adottare dalla Giunta regionale una delibera di indirizzo che dava delle determinazioni ben precise su obblighi o meno di ripristino inerenti immobili che erano stati danneggiati dall'alluvione.

Quella delibera, Assessore e colleghi consiglieri, è stata dichiarata insufficiente dai sindaci stessi.

Collega Cottino, la lettera del CELVA dice in maniera chiara ed invoca in maniera chiara misure amministrative e urbanistiche; le misure amministrative sono diverse da quelle urbanistiche che normalmente sono di tipo legislativo.

A fronte di una situazione di questo genere sostenere sapendo che ci sono comuni, che per debolezza politica, che per pressioni forse anche derivanti da quelle che vengono definite lobbies, non lo so, ma che per motivi irrazionali ad oggi non hanno sospeso le concessioni di cantieri che si trovano in aree ad alto rischio? questo Consiglio regionale non può ignorare questa situazione demandando e scaricando su primi cittadini che non hanno evidentemente strumenti e sufficiente potere e determinazione politica per arrivare a quella che dovrebbe essere una conclusione logica.

Riteniamo che situazioni del genere non possano essere ignorate trincerandosi dietro il rispetto dell’autonomia delle amministrazioni locali dopodiché penso che questo emendamento, oltre che fare l’oggetto di una valutazione politica, debba essere un emendamento che dovrete valutare con la vostra coscienza.

Ci auguriamo che il 15 ottobre rimanga un ricordo destinato a sbiadirsi nella nostra memoria che non venga rinfrescato da altri eventi di simile portata.

Non posso però non esprimere quelli che sono stati anche timori miei personali, ma di molte persone che conosciamo, la scorsa settimana quando le piogge lasciavano paventare una replica a distanza ravvicinata di quanto è accaduto a metà ottobre.

A fronte di questo scenario penso che sia un voto che debba essere dato più che con il ragionamento politico con il buon senso e soprattutto con la coscienza.

PrésidentJe soumets au vote l’amendement du groupe de Forza Italia introduisant l’article 4 bis:

Conseillers présents: 29

Votants: 2

Pour: 2

Abstentions: 27 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Collé, Comé, Cottino, Cuc, Curtaz, Ferraris, Lanièce, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Squarzino Secondina, Vallet, Vicquéry)

Le Conseil n’approuve pas.

Je soumets au vote l’article 5:

Conseillers présents: 29

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 2 (Frassy, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 29

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 2 (Frassy, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

La séance est levée, elle reprendra en début d’après-midi à 16,00 heures.

La séance est levée.

La séance se termine à 13 heures 2.