Oggetto del Consiglio n. 154 del 7 aprile 1977 - Verbale

OGGETTO N. 154/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI PISTE SCIISTICHE".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche", disegno di legge trasmesso ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 7 aprile 1977:

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Il disegno di legge in questione era già stato discusso e approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 29 novembre 1976.

Il Presidente della Commissione di Coordinamento, cui il disegno stesso era stato trasmesso per l'apposizione del prescritto visto, l'aveva tuttavia rinviato non vistato, motivando tale atteggiamento con un rilievo di carattere formale relativo alla formulazione dell'articolo 4, laddove questo stabiliva che "la realizzazione di opere difformi da quelle approvate in sede di concessione del contributo può provocare, ad insindacabile giudizio della Giunta regionale, la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate".

Al riguardo il suddetto Presidente faceva osservare che l'articolo in questione non teneva conto della necessità di instaurare un minimo di procedimento onde consentire agli interessati, in contradditorio con l'Amministrazione regionale, di addurre eventuali ragioni giustificative, talchè, in definitiva, veniva violato il principio del giusto procedimento.

Si desidera precisare a tale proposito che l'accennato rilievo appare senz'altro discutibile in quanto l'insindacabilità della decisione della Giunta ha valore solo in riferimento a eventuali ricorsi in via gerarchica mentre (come d'altro canto riconosciuto dallo stesso Organo di controllo) non può ovviamente interpretarsi nel senso della esclusione dei normali rimedi giurisdizionali, la cui attuabilità viene data per scontata in quanto sempre esperibili nei confronti di qualunque atto della pubblica amministrazione.

Ciò premesso, si è tuttavia ritenuto opportuno cogliere l'occasione del rinvio per apportare all'articolo in questione alcuni perfezionamenti di carattere formale che ne rendono del tutto chiara la formulazione, così da consentire senza ulteriori ritardi una sollecita entrata in vigore della normativa in oggetto.

Per quanto riguarda le considerazioni di merito che giustificano l'adozione della legge proposta, si fa rinvio alla relazione di accompagnamento al precedente disegno di legge, che comunque si allega in copia qui di seguito.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO illustra brevemente la proposta.

Il Consigliere DOLCHI annuncia il voto contrario del Gruppo comunista.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono approvati, con voti favorevoli ventidue e voti contrari cinque (Consiglieri presenti e votanti: ventisette), senza modificazioni.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

Voti favorevoli: venti;

Voti contrari: sette.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche".

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Disegno di legge regionale n. 295

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............... n. ..........: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI PISTE SCIISTICHE.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Valle d'Aosta può concedere contributi per la costruzione, e la sistemazione di piste sciistiche di discesa e di fondo, nonché per la realizzazione di opere di protezione direttamente interessanti le piste medesime.

Art. 2

I contributi possono essere concessi ad aziende ed enti che comunque assicurino la gestione delle piste di discesa o di fondo oggetto della richiesta.

Le domande relative devono essere presentate all'Assessorato regionale del Turismo, Antichità e Belle Arti prima dell'inizio dei lavori e devono essere corredate di:

1) relazione tecnico-descrittiva dei lavori;

2) documentazione fotografica e progetto, quando necessario, per una completa valutazione degli interventi;

3) preventivo di spesa;

4) planimetria della zona interessata dai lavori con loro sommaria indicazione sulla carta;

5) ogni altro elemento utile a valutare la necessità e l'importanza dell'intervento.

Il richiedente deve altresì impegnarsi a presentare la documentazione comprovante il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori (licenza edilizia, qualora necessaria; consenso dei proprietari dei terreni; autorizzazione dei Servizi Forestali e della Sovrintendenza regionale alle antichità e belle arti, qualora previste dalle leggi vigenti; benestare dell'Ufficio regionale della protezione civile e valanghe).

Art. 3

L'Assessorato al Turismo, Antichità e Belle Arti esamina le domande, ne verifica la documentazione e determina la spesa ammissibile, provvedendo nel contempo a richiedere il parere delle singole Comunità Montane competenti per territorio, le quali devono esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Completata l'istruttoria di cui al precedente comma, le domande non manifestamente inammissibili vengono inoltrate trimestralmente all'esame di una Commissione tecnico-consultiva così composta:

- 1 rappresentante delle Società funiviarie operanti in Valle d'Aosta, designato da apposita assemblea delle medesime;

- 1 rappresentante dell'Associazione Valdostana maestri di sci, specialista nella discesa o nel fondo, a seconda dell'oggetto in discussione;

- il dirigente dei Servizi Forestali regionali o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente;

- il dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente;

- il direttore dell'Ufficio regionale turismo o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente;

- l'ingegnere Capo dirigente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e direttore dell'Ufficio regionale della protezione civile e valanghe o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente.

La predetta Commissione è integrata di volta in volta con il Sindaco e il Presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno, qualora esistente, della località nella quale ricade l'opera oggetto di esame.

La Commissione esprime parere su ciascuna delle domande sottopostele e redige la graduatoria di quelle ritenute ammissibili, proponendo altresì le percentuali di intervento.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti sottopone le conclusioni della Commissione all'esame della Giunta regionale, che decide in via definitiva con propria deliberazione, di cui viene data comunicazione alla Commissione consiliare per Turismo, Antichità e Belle Arti.

Le domande non accolte in tutto o in parte per momentanea insufficienza di fondi sono rimesse all'esame della successiva riunione trimestrale della Commissione, in comparazione con le altre domande nel frattempo pervenute.

Art. 4

L'intervento regionale non può superare la percentuale del 40% della spesa ritenuta ammissibile. Le somme concesse possono essere erogate anche ratealmente, in relazione all'avanzamento dei lavori. La vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere oggetto di contributo è esercitata dagli Uffici dell'Assessorato del Turismo, Antichità e Belle Arti e dal Servizio forestale regionale. La realizzazione di opere difformi da quelle approvate in sede di concessione del contributo può provocare la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente già erogate. Il provvedimento di revoca e di recupero è adottato dalla Giunta regionale con deliberazione avente carattere definitivo.

Art 5

(Norma transitoria)

Limitatamente all'esercizio finanziario 1977 potranno essere prese in considerazione domande riferentesi a lavori già eseguiti, purché gli stessi abbiano avuto inizio in data successiva al primo gennaio 1976.

Art. 6

Per la copertura della spesa derivante dalla applicazione della presente legge, prevista e autorizzata per anni cinque in annue lire 200.000.000 (duecentomilioni), è istituito nel Titolo II, Sezione IV, Categoria III della Parte Spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977 e per gli esercizi finanziari 1978, 1979, 1980, 1981, il Capitolo 9895 "Contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche".

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte SPESA

Variazione in aumento:

Cap 9895

"Contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche"

L. 200.000.000

Parte ENTRATA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745

"Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" (Spese in conto capitale - Allegato F)

L. 200.000.000

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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