Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1974 del 27 aprile 2001 - Resoconto

OGGETTO N. 1974/XI Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), già modificata dalla legge regionale 4 agosto 2000, n. 23".

Articolo 1 (Integrazione dell'articolo 3)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) è aggiunto il seguente:

"1bis. È consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 10 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.".

2. Dopo il comma 1bis dell'articolo 3 della l.r. 11/1996, inserito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"1ter. Le camere da letto e i locali igienici devono essere predisposti separatamente per gli uomini e le donne.".

Articolo 2 (Proroga di termine)

1. Il termine per l'adeguamento delle strutture ricettive extralberghiere, fissato dall'articolo 31, comma 1, della l.r. 11/1996, è prorogato al 31 dicembre 2003.

Président Sur ce projet de loi la IVème Commission a exprimé à la majorité son avis favorable ainsi que le Conseil permanents des collectivités locales.

La parole au rapporteur, Conseiller Piccolo.

Piccolo (SA) Il settore turistico, volano importante e vitale dell’economia della nostra Regione, che ha subito in questi ultimi anni una sempre più costante evoluzione e che sta chiedendo sempre più servizi diversificati, ha indotto la Giunta regionale ad apportare alcune modificazioni relativamente alla legge regionale n. 11/96, riguardante la disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, e al regolamento n. 2/97 nel quale vengono definiti i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari e che entro 5 anni dall’entrata in vigore della legge n. 11 le strutture ricettive in questione debbono essere adeguate, per poter continuare la propria attività, ai requisiti tecnici contenuti appunto nel regolamento.

Le modificazioni previste nel disegno di legge n. 113 si basano soprattutto sulle risultanze emerse a seguito del puntuale monitoraggio svolto dai funzionari della Direzione delle strutture ricettive, il quale ha permesso di fotografare, nel corso di questi 5 anni, la realtà extralberghiera esistente, evidenziando le maggiori problematiche sia gestionali che strutturali.

L’Assessorato del turismo ha pertanto ritenuto necessario disporre proprie ispezioni al fine di monitorare il patrimonio esistente ed individuare, caso per caso, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e del relativo regolamento di applicazione previsto, come ho detto prima, entro 5 anni dall’entrata in vigore della norma, per gli eventuali adeguamenti.

Dai sopralluoghi effettuati si è evidenziato che i problemi più rilevanti sul piano dei requisiti tecnico-funzionali ed igienico-sanitari colpiscono la tipologia delle case per ferie, le quali, nella misura del 64 percento, presentano carenze più o meno gravi, assolutamente non sanabili nei termini prescritti dalla norma di riferimento. È emerso in particolare che nella quasi totalità delle strutture ispezionate non è presente alcun tipo di accessibilità ai disabili, né alle camere, né ai locali comuni, né ai servizi igienici.

È stato accertato, inoltre, che le superficie delle camere destinate al pernottamento, individuate dalla legge in 8 metri quadri per un letto, 12 metri quadri per 2 letti, 4 metri quadri per ogni letto aggiunto, penalizzano gravemente molte strutture, le quali offrono sistemazioni spartane adatte ad un'utenza che non fa del comfort, ma della vita comunitaria o spirituale, lo scopo principale del soggiorno in montagna.

Per quanto riguarda invece le altre strutture ricettive extralberghiere, escluse appunto le case per ferie di cui ho già parlato, ne fanno parte gli ostelli della gioventù, i rifugi alpini, i bivacchi fissi, i posti tappa escursionistici, gli esercizi di affittacamere, le case ed appartamenti per vacanza e i bed & breakfast.

La situazione, pur presentandosi meno problematica, fornisce un quadro generale ancora non perfetto con particolare riferimento ai rifugi alpini, i quali, seppure in numero minimo, non risultano pienamente adeguati alle disposizioni normative.

Pertanto, alla luce delle difficoltà oggettive che ho appena esposto, a pochi mesi dalla scadenza del termine fissato dei cinque anni, con questo disegno di legge si prevede l’urgente necessità di procedere ad una proroga dei tempi di adeguamento che interesserebbe tutte le tipologie delle strutture extralberghiere e nello stesso tempo estendere, in particolare alle case per ferie, nella maggioranza dei casi gestite da ordini religiosi e che svolgono un’attività di alto valore sociale, la possibilità di sovrapporre i letti ed evitare quindi di ridurre la capacità ricettiva.

La proroga prevista all’articolo 2 è fissata alla data del 31 dicembre 2003 per l’adeguamento da parte di tutte le tipologie disciplinate dalla legge n. 11/96.

Ricordo, prima di concludere, che le strutture extralberghiere sono rivolte in particolare ad un turismo giovanile, giovani che sono i maggiori fruitori di queste strutture, presenze fra l’altro numerose che ogni anno vengono in Valle a trascorrere le vacanze sia estive che invernali.

Concludendo faccio presente che sono stati formalmente acquisiti i pareri del Consiglio permanente degli enti locali e ovviamente delle associazioni di riferimento, le quali si sono espresse in modo ampiamente favorevole alle modifiche proposte e che sono stati inoltre sentiti i responsabili dell’Assessorato della sanità accogliendo alcune delle loro indicazioni, quale ad esempio 10 metri cubi come cubatura minima a persona nelle case per ferie.

Infine, a titolo informativo, riporto qui di seguito i dati concernenti la consistenza degli esercizi ricettivi extralberghieri disciplinati dalla legge n. 11/96 aggiornati a pochi giorni fa:

- n. 87 case per ferie con 4.275 posti letto;

- n. 2 ostelli per la gioventù con 183 posti letto;

- n. 49 rifugi alpini con 3.153 posti letto;

- n. 2 dortoirs con 17 posti letto;

- n. 30 affittacamere con 353 posti letto;

- n. 10 case e appartamenti per vacanze con 612 posti letto;

- n. 5 bed & breakfast con 19 posti letto,

per un totale di 185 strutture con la capienza di posti letto di 8.602 posti letto.

PrésidentLa discussion générale est ouverte.

La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (FI) Per fare due brevi considerazioni. Rimandare gli adeguamenti funzionali, come prevede questo disegno di legge, non serve perché così facendo ci ritroviamo al punto di partenza.

Una proposta di proroga del termine potrebbe essere utilmente e validamente considerata qualora si riferisca a favore di quelle attività extralberghiere che comunque hanno perlomeno progettato, o iniziato, un adeguamento funzionale.

Altrimenti si tratta di una deroga effettuata senza alcuno scopo preciso che crea una palese disparità di trattamento nei confronti di chi invece queste norme è stato costretto ad osservarle. Mi riferisco in particolare alle attività alberghiere.

Di conseguenza non riusciamo assolutamente a intendere la ratio di questa legge, malgrado le belle parole che sono state profuse dal relatore.

Come peraltro, e questa è la seconda considerazione, ci appare paradossale l’attenzione che viene rivolta al turista che vuole usufruire di una struttura extralberghiera.

La cubatura minima che deve essere garantita è almeno di 10 metri cubi a persona, come recita l’articolo 1 bis. Ciò consente la sovrapposizione di un posto letto ad un altro, cioè l’adozione dei cosiddetti "letti a castello".

Paradossalmente in Valle d’Aosta poniamo più attenzione alla cubatura minima per i bovini, ai quali è consentito uno spazio vitale più adeguato rispetto a quello che invece viene riservato ai turisti.

Vorremmo capire se effettivamente la politica turistica valdostana, anche se riguardante solo il settore extralberghiero, pone più attenzione ai quadrupedi piuttosto che ai bipedi, all’uomo in questo caso.

Ci piacerebbe apprendere, dallo stesso relatore o dall'Assessore, quali sono le ragioni che hanno indotto a un'approvazione così repentina e ingiustificata di una legge di questo tipo.

PrésidentN’ayant plus de conseillers inscrits à parler, la discussion est close.

La parole l’Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.

Lavoyer (SA)Alcune osservazioni secondo me non meriterebbero neanche una risposta.

Quando il livello del dibattito politico raggiunge, per provocazione o per esibizionismo, certi livelli di bassezza, le risposte non possono neanche essere date perché si capisce che non c’è nessuna onestà intellettuale in chi fa certe osservazioni.

Per quanto attiene la problematica delle cubature, non abbiamo fatto altro che riprendere quanto è già previsto per gli ostelli della gioventù, quanto è previsto da normative più generali e se il Consigliere Tibaldi, anziché fare ironia, avesse letto attentamente non solo la modifica di legge, ma tutta la legge nel suo complesso, si sarebbe reso conto che la problematica della cubatura è solo evidenziata in quell’articolo per evitare che questo tipo di agevolazione, che non fa altro che adeguare queste strutture a normative già esistenti non richieda l’immediato adeguamento di tutta una serie di servizi legati a questo tipo di incremento di presenza all’interno della stanza stessa, anche perché questa presenza è una presenza non definitiva, ma occasionale come peraltro avviene già nelle normalissime stanze di albergo, dove è possibile in via occasionale inserire il terzo letto.

Quindi a me pare che non ci sia stata assolutamente la volontà di approfondire questo provvedimento, ma ci sia soprattutto la volontà di fare polemica.

Per quanto riguarda la ratio della legge, abbiamo cercato di verificare se era possibile, in sede di legislazione, di inserire un meccanismo che prevedesse, in base ad una serie di procedure avviate, di condizionare la proroga; ciò dal punto di vista legislativo diventa difficile, sarà compito degli uffici controllare affinché queste procedure vengano avviate dopodiché alla scadenza se non ci saranno gli adeguamenti necessari, queste strutture dovranno essere giocoforza chiuse.

PrésidentNous procédons à l’examen article par article.

Je soumets au vote l’article 1er:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 2:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Le Conseil approuve.