Oggetto del Consiglio n. 145 del 7 aprile 1977 - Verbale

OGGETTO N. 145/77 - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 1976, N. 11".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Interpretazione autentica della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 15 e 16 marzo 1977:

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"La legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11, emanata allo scopo di integrare le vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, fissa, come è noto, per i locali abitabili le minime altezze di mt. 2,55, per gli edifici ubicati fra i mt. 601 ed i 1100 s.l.m., di mt. 2,40, per gli edifici ubicati al di sopra dei 1100 mt. s.1.m. e, per i fabbricati da ristrutturare compresi negli agglomerati di interesse storico, l'altezza minima di mt. 2,20.

Viene osservato che, tradizionalmente, nelle zone di montagna non sempre i soffitti di locali abitati hanno andamento orizzontale, specialmente nelle costruzioni in legno (rascard), in cui vengono utilizzati i volumi compresi tra le falde delle coperture.

Si ritiene che lo spirito della legge sia quello di assicurare il minimo di cubatura igienica per rendere i locali idonei all'abitazione.

Tale presupposto ci consente di interpretare le norme riferentesi alle altezze intendendo le stesse come minime medie determinanti il volume d'aria necessario in ogni ambiente in funzione del numero delle persone da esso ospitato.

Si pensa di dare una giusta interpretazione alla legge in parola con il disposto dell'art. 1 della proposta di legge allegata alla presente relazione".

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento).

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Il Consigliere BORBEY illustra brevemente la proposta tendente a contemperare le disposizioni statali in materia di requisiti igienico-sanitari dei fabbricati, con le esigenze locali.

Il Consigliere MANGANONI annuncia il voto favorevole dei Consiglieri del Gruppo comunista.

Il Consigliere CHANU esprime alcune perplessità sulla formulazione della proposta di legge di cui si sta discutendo che pare, più di una interpretazione autentica, una vera e propria modificazione della precedente legge regionale.

Il Consigliere BORBEY replica sostenendo che la sua proposta è un'interpretazione logica della precedente legge, nel senso che non viene intaccato lo spirito di tale legge che voleva assicurare un minimo di cubatura per rendere igienici i locali di abitazione.

Il Vice Presidente CHANU, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto), senza modificazioni.

Il Vice Presidente CHANU, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli della proposta di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Fournier e Manganoni, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trenta;

Voti favorevoli: venticinque;

Voti contrari: cinque.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Interpretazione autentica della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11":

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Proposta di legge regionale n. 287

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................... n. ..........: "INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 1976, N. 11".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In caso di locali adibiti ad abitazione aventi altezza non uniforme, il limite minimo previsto dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11, deve essere inteso come riferito all'altezza media del locale abitabile.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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