Oggetto del Consiglio n. 1809 del 24 gennaio 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 1809/XI Disegno di legge: "Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d’origine protette".
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione, con la presente legge:
a) disciplina l'attuazione di quanto disposto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle Indicazioni geografiche protette (IGP) e delle Denominazioni d'origine protette (DOP) dei prodotti agricoli ed alimentari, di seguito denominato reg. CEE 2081/92;
b) stabilisce le norme relative alla vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997), come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1999).
Articolo 2 (Autorizzazione)
1. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del reg. CEE 2081/92, è svolta da autorità di controllo pubbliche designate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, o da organismi privati autorizzati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominato Assessore competente.
2. I requisiti e le procedure per la richiesta di autorizzazione sono indicati all'allegato A alla presente legge. L'allegato A può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'Assessore competente rilascia l'autorizzazione agli organismi privati, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 6.
4. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione entro il termine di cui al comma 4 si forma il silenzio assenso, fatta salva la facoltà, per l'Assessore competente, di revocare l'autorizzazione.
Articolo 3 (Controlli)
1. Gli organismi privati autorizzati svolgono attività di controllo finalizzata a garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una DOP o una IGP rispondano ai requisiti previsti nei disciplinari di cui all'articolo 4 del reg. CEE 2081/92.
2. Ogni DOP o IGP è sottoposta al controllo di un solo organismo privato autorizzato.
3. Gli organismi privati autorizzati devono svolgere almeno un controllo all'anno, totale o parziale, nei confronti dei produttori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 5.
4. Gli organismi privati autorizzati inviano alla struttura regionale competente in materia di produzioni agroalimentari, di seguito denominata struttura competente, una relazione annuale circa l'attività svolta ed un rapporto sullo stato della qualità.
5. Prima dell'inizio dell'attività annuale di controllo gli organismi privati autorizzati inviano alla struttura competente, ai fini dell'approvazione da parte del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 6:
a) il proprio tariffario;
b) la classificazione dei produttori delle DOP e delle IGP. La classificazione è effettuata in base ai quantitativi prodotti ed è utilizzata per la ripartizione, tra i produttori delle DOP e delle IGP, delle spese delle visite ispettive.
6. In assenza di organismi privati autorizzati ed operanti, in caso di loro inerzia o di inosservanza delle norme comunitarie, la Giunta regionale designa le autorità pubbliche competenti ad esercitare i controlli, le quali possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato A alla presente legge.
Articolo 4 (Vigilanza)
1. La vigilanza prevista all'articolo 1, comma 1, lettera b), consiste nella verifica periodica del possesso, da parte degli organismi privati autorizzati agenti sul territorio regionale, dei requisiti tecnici e dell'applicazione delle procedure previsti all'allegato A alla presente legge.
2. La vigilanza è esercitata dalla struttura competente, sulla base di un programma annuale da essa predisposto. Il programma deve prevedere:
a) sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi privati autorizzati operanti sul territorio regionale e presso un campione di produttori che producono prodotti che fruiscono di una DOP o di una IGP;
b) la verifica sul rapporto dello stato di qualità sull'attività degli organismi privati autorizzati.
3. Qualora la struttura competente, durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza, accerti delle irregolarità sull'applicazione delle procedure di controllo, da parte degli organismi privati autorizzati, informa l'Assessore competente e dispone tempi e modalità affinché gli organismi privati autorizzati mettano in atto i necessari correttivi. Trascorsi tali tempi la struttura competente valuta i risultati raggiunti ed informa l'Assessore competente.
4. L'Assessore competente, nel caso in cui gli organismi privati autorizzati non sanino le irregolarità di cui al comma 3, decide in merito all'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 6.
5. Qualora la struttura competente, durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza, accerti che gli organismi privati autorizzati non sono più in possesso di uno o più requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'autorizzazione, propone la revoca della medesima all'Assessore competente, che decide entro 10 giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 6.
6. Fuori dall'ipotesi di cui al comma 1, restano ferme le competenze che le norme vigenti attribuiscono ad altri enti o organismi in materia di vigilanza.
Articolo 5 (Elenchi dei produttori)
1. Gli organismi privati autorizzati provvedono all'istituzione e alla tenuta di un elenco dei produttori autorizzati a produrre delle DOP e delle IGP.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono suddivisi in sezioni distinte per ogni DOP e IGP. Ogni sezione contiene il nominativo dei produttori autorizzati a produrre la relativa DOP o IGP.
3. Gli organismi privati autorizzati trasmettono alla struttura competente l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1 ogni sei mesi.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblici.
Articolo 6 (Comitato tecnico di valutazione)
1. Presso la struttura competente è istituito il Comitato tecnico di valutazione, di seguito denominato Comitato, con i seguenti compiti:
a) esprimere pareri sul rilascio, il mantenimento, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione agli organismi privati di controllo;
b) approvare annualmente il tariffario degli organismi di controllo autorizzati;
c) approvare annualmente la classificazione dei produttori delle DOP e delle IGP.
2. Fanno parte del Comitato:
a) un rappresentante dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, che lo presiede;
b) un rappresentante del settore agricolo-produttivo;
c) un rappresentante del settore della ricerca scientifica in agricoltura.
3. Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore competente e dura in carica tre anni.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura competente.
5. Il Comitato è convocato dal Presidente del Comitato stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, dal rappresentante del settore della ricerca scientifica in agricoltura; si riunisce ogniqualvolta sia necessario ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 1 e, comunque, almeno due volte all'anno.
6. Il Presidente del Comitato può integrare il Comitato con persone esperte nelle materie all'ordine del giorno, le quali partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
Articolo 7 (Interventi finanziari)
1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai produttori per la produzione o trasformazione di prodotti agricoli che fruiscono di una DOP o di una IGP, la Regione concede loro un contributo annuale, temporaneo e decrescente, ridotto progressivamente in modo da essere eliminato nei cinque anni solari successivi all'attivazione dei sistemi di controllo.
2. Per il primo anno il contributo è concesso fino ad un massimo del cento per cento della spesa ammessa, la quale non può superare l'importo massimo previsto dal tariffario degli organismi privati autorizzati. Negli anni successivi la percentuale massima di intervento è ridotta progressivamente:
a) fino al novanta per cento nel secondo anno;
b) fino all'ottanta per cento nel terzo anno;
c) fino al settanta per cento nel quarto anno;
d) fino al cinquanta per cento nel quinto anno.
3. Rientrano nella spesa ammessa i costi sostenuti dai produttori per le visite ispettive effettuate dagli organismi privati autorizzati o da autorità di controllo pubbliche designate.
4. Le visite ispettive ammesse a contributo non possono essere più di due all'anno.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 6, il produttore effettua il pagamento delle spese direttamente all'Amministrazione regionale o all'organismo designato, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 8 (Modalità di presentazione e istruttoria delle domande)
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 7, i soggetti interessati devono presentare alla struttura competente, entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno, la domanda corredata della fattura quietanzata rilasciata dall'organismo privato autorizzato o, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 5, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
2. La struttura competente, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, verifica l'ammissibilità delle domande stesse.
Articolo 9 (Concessione dei contributi)
1. I contributi di cui all'articolo 7 sono concessi dalla Giunta regionale, nei limiti della disponibilità di bilancio e, in via prioritaria, per i costi sostenuti dai produttori per la prima visita ispettiva.
Articolo 10 (Non cumulabilità)
1. Gli interventi finanziari della presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie aventi le medesime finalità.
Articolo 11 (Consorzi di tutela)
1. I consorzi di produttori definiscono i disciplinari di cui all'articolo 4 del reg. CEE 2081/92 e applicano i marchi relativi alle DOP e alle IGP sulla base dei controlli effettuati dagli organismi privati autorizzati o dall'autorità pubblica designata.
Articolo 12 (Norma finale)
1. Gli organismi privati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti a livello nazionale e che operano sul territorio regionale ai fini della certificazione delle DOP e delle IGP regionali, sono automaticamente riconosciuti ai sensi della presente legge.
Articolo 13 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 10.000.000 (euro 5.164,57), per l'anno 2001 la spesa di lire 110.000.000 (euro 56.810,26) e, a decorrere dall'anno 2002, una spesa annua di euro 56.800.
2. L'onere di cui al comma 1 grava per lire 100.000.000 (euro 51.645,69) per l'anno 2001 e per euro 51.640, a decorrere dal 2002, sul capitolo di nuova istituzione 42370 "Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti agricoli ed alimentari (DOP e IGP)" per le finalità di cui all'articolo 7 e per lire 10.000.000 (euro 5.164,57), per gli anni 2000 e 2001 e per euro 5.160, a decorrere dal 2002, per quanto previsto dall'articolo 6, sul capitolo 20420 "Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni" del bilancio della Regione dell'anno 2000 e successivi.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di lire 10.000.000, per l'anno 2000, di lire 110.000.000, per l'anno 2001 e di euro 56.800, per l'anno 2002, dello stanziamento iscritto al capitolo 42360 (Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 e pluriennale 2000/2002.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata, con proprio provvedimento, ad istituire, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione, un capitolo per l'introito delle somme versate all'Amministrazione regionale nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 5.
Articolo 14 (Variazioni di bilancio)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2000 e pluriennale 2000/2002 sono apportate, le seguenti variazioni in termini di competenza:
a) in diminuzione:
cap. 42360 "Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative"
anno 2000 lire 10.000.000
anno 2001 lire 110.000.000
anno 2002 euro 56.800;
b) in aumento:
programma regionale 2.2.2.04.
Codificazione: 02.01.01.06.03.02.10.010.
Cap. 42370 (di nuova istituzione) "Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti agricoli ed alimentari (DOP e IGP)"
anno 2001 lire 100.000.000
anno 2002 euro 51.640
cap. 20420 "Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni"
anno 2000 lire 10.000.000
anno 2001 lire 10.000.000
anno 2002 euro 5.160.
Allegato A
(Omissis)
PrésidentJe rappelle que la IIIème Commission a exprimé à la majorité son avis favorable et que la IIème Commission s’est exprimée unanimement sur le projet de loi en question qui a également reçu l’avis favorable de l’Union européenne.
La parole au rapporteur, le Conseiller Bionaz.
Bionaz (UV)Con la presente legge si dà attuazione, a livello regionale, all'articolo 10 del regolamento CEE n. 2.081/92 che prevede l'istituzione di strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari aventi una denominazione protetta rispondano ai requisiti richiesti.
In particolare si disciplinano:
- i tempi e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere controlli ad organismi privati;
- l'organizzazione del sistema dei controlli;
- la vigilanza sulla verifica dei requisiti degli organismi autorizzati;
- gli interventi finanziari a favore dei produttori e le modalità di concessione dei contributi.
Entrando nel dettaglio si osserva che il progetto di legge è strutturato nei seguenti articoli.
L’articolo 1 indica le finalità della legge che disciplina quanto disposto dall'articolo 10 del regolamento CEE n. 2.081/92 stabilendo le norme relative alla vigilanza ai sensi dell'articolo 14 della legge comunitaria 1999.
L’articolo 2 prevede che le autorizzazioni vengano rilasciate dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentito l'apposito comitato tecnico di valutazione, ad organismi privati operanti sul territorio regionale. Vista la complessità e la dinamicità della materia, soggetta a migliorie sulla base di indirizzi comunitari e nazionali e sull'esperienza che si maturerà nel tempo, i requisiti e le procedure per la richiesta di autorizzazione sono indicati nell'allegato A che può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale. Il testo dell'allegato riprende quello approvato a livello nazionale sulla base del quale sono state finora rilasciate le autorizzazioni ad operare controlli.
L’articolo 3 definisce il sistema dei controlli che gli organismi privati autorizzati devono svolgere. Essi sono tenuti a rendicontare l'attività svolta e, annualmente, prima dell’inizio dell'attività, devono sottoporre al comitato tecnico di valutazione:
- il proprio tariffario;
- la classificazione dei prodotti delle DOP e delle IGP.
I tariffari, dettagliati e ripartiti sia per tempi che per voci di spesa, dovranno tener conto della realtà locale costituita da imprese di dimensioni tali da non giustificare interventi giornalieri. Si potrà così garantire la congruità del costo del servizio e una distribuzione più equilibrata degli aiuti.
L'ultimo comma prevede la possibilità per la Giunta regionale di designare autorità pubbliche competenti ad esercitare i controlli in assenza di organismi privati autorizzati.
L’articolo 4 è relativo alla vigilanza che consiste nella verifica periodica del possesso dei requisiti da parte degli organismi privati autorizzati e dell'applicazione delle procedure previsti dall'allegato A.
La vigilanza viene esercitata, sulla base di un programma annuale, dalla struttura competente limitatamente a quanto previsto dal testo di legge.
L’articolo 5 prevede l'istituzione degli elenchi dei produttori autorizzati a produrre delle DOP e delle IGP.
Questi elenchi permettono agli enti pubblici, ma soprattutto ai consumatori, di verificare la trasparenza ed il livello di certificazione raggiunto da parte dei produttori e costituiscono un punto fondamentale per la conoscenza di un sistema di qualità. L’articolo 6 definisce composizione, compiti e funzioni dei comitato tecnico di valutazione prevedendo che possa essere integrato, di volta in volta, da persone esperte nelle materie da trattare.
Articolo 7. Nella relazione si è già tenuto conto degli emendamenti che l’Assessore andrà a proporre. Tale articolo disciplina le modalità di erogazione dei contributi annuali nelle spese sostenute dai produttori. I contributi sono erogati nei 6 anni successivi all'attivazione dei sistemi di controllo in modo decrescente:
- nella misura del 100 percento il primo anno;
- dell'85 percento nel secondo anno;
- del 70 percento nel terzo anno;
- del 55 percento nel quarto anno;
- del 40 percento nel quinto anno;
- infine del 20 percento nel sesto anno.
Le visite ispettive ammesse a contributo non possono essere più di due all'anno.
L’articolo 8 descrive le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande.
L’articolo 9 stabilisce che la concessione dei contributi spetta alla Giunta regionale e definisce le priorità in base alle disponibilità di bilancio. L’articolo 10 prevede la non cumulabilità di questi interventi finanziari con altri aventi le stesse finalità. L’articolo 11 ribadisce che vengono mantenuti in capo ai consorzi di produttori la definizione dei disciplinari e l'applicazione dei marchi. L’articolo 12 effettua il riconoscimento automatico degli organismi privati che alla data di entrata in vigore della legge siano stati riconosciuti dal Comitato nazionale di valutazione costituito presso il Ministero per le politiche agricole.
Gli articoli 13 e 14 contengono norme finanziarie e conseguenti variazioni di bilancio. In sede di prima applicazione le domande di cui all'articolo 8, relativamente alla concessione dei contributi per l'attività svolta nell'anno 2000, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
PrésidentLa discussion générale est ouverte.
La parole à l’Assesseur à l’agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.
Perrin (UV)Per presentare alcuni emendamenti. Comunico che gli emendamenti presentati sono conseguenti alle osservazioni fornite dalla Commissione europea, l’emendamento in questione riguarda soprattutto la riformulazione delle modalità di erogazione degli aiuti. Il secondo emendamento riguarda le norme finanziarie.
PrésidentLa parole au Conseiller Cerise.
Cerise (UV)Solo per porre due domande per le quali in sede di commissione non eravamo riusciti forse bene a individuare le risposte. La prima domanda era il raccordo che c’era fra questa legge e l’articolo 10 del regolamento CEE n. 2.081 che delega allo Stato la competenza per individuare gli organismi che effettuano il controllo, competenza che lo Stato ha finora esercitato tant’è vero che in tutto il territorio nazionale esistono degli organismi che effettuano questo tipo di operazione così come sono individuati gli organismi di vigilanza. Non ho trovato in questa legge, ma può darsi che sia implicito, una norma di raccordo fra questa competenza, che rimane allo Stato, di individuare questi organismi e quella che ha l’Amministrazione regionale, il che mi fa pensare che potremmo avere sul nostro territorio degli organismi individuati dalla Regione ed altri individuati dallo Stato. Volevo capire bene se con questa legge la Regione veniva ad avere giurisdizione su quegli organismi che sono stati individuati e definiti dallo Stato.
La seconda domanda invece riguarda la definizione della spesa perché mi pare, e questo è venuto fuori anche da alcune audizioni, che la spesa per la certificazione fosse più rilevante.
Qui c’è una previsione di spesa di 10 milioni per il 2000, 100 milioni per il 2001 e via dicendo. Volevo solo capire se questa spesa è stata determinata sulla base di ragionevoli previsioni che fanno pensare che sia sufficiente per quest’anno e per gli anni futuri.
PrésidentLa parole à l’Assesseur à l’agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.
Perrin (UV)Pour ce qui est de la première question, les régions peuvent appliquer les directives de l’Union européenne bien sûr pour ce qui les concerne et donc nous avons utilisé cette possibilité pour acquérir une compétence qui est prévue.
A la deuxième question je réponds avec la présentation de l’amendement de nature financière. Nous avons fait un compte économique précis pour répondre aux indemnisations que nous irons payer.
PrésidentLa parole au Conseiller Frassy.
Frassy (FI)Abbiamo esaminato la copiosa corrispondenza che è intercorsa con la Commissione europea in riferimento a tutti i dubbi che sono stati espressi sul disegno di legge originario e che in parte viene variato.
Vorremmo capire, perché non l'abbiamo capito e sicuramente l’Assessore ci darà le spiegazioni del caso, se gli emendamenti che sono stati consegnati in aula adesso sono stati sottoposti alla commissione o se recepiscono in base a quello che è il giudizio politico dell’Assessore i rilievi della commissione, anche perché era proprio sulla parte degli interventi finanziari che la commissione aveva espresso le sue perplessità.
Per il disegno di legge che era allegato all’ordine del giorno avevamo iscritto a bilancio per il 2001 110 milioni; con le modifiche invece, che vengono portate in aula dall’Assessore, la spesa sale a 360 milioni, di conseguenza aumenta l’incidenza dei contributi che erano la perplessità maggiore su cui si incentravano le osservazioni della commissione.
Allora la domanda nel dettaglio è questa: la premessa che si iscrive in testa agli emendamenti, ossia che si rileva che l’aiuto risulta notificato e compatibile, si riferisce al testo della legge o al testo degli emendamenti? Perché mi diventa difficile capire come ci possa essere quasi una triplicazione degli interventi finanziari e comunque di aiuto e non trovarsi in contrasto con tutte le previsioni normative comunitarie già eccepite dalla corrispondenza intercorsa.
Vorrei che l’Assessore facesse chiarezza su questi aspetti finanziari che non sono aspetti di poco conto, ma sono gli aspetti sui quali si articola l’intero meccanismo. Due sono i principi di questo disegno di legge: garantire la certificazione, da una parte, e per il primo quinquennio garantire una copertura finanziaria attraverso due tipi di intervento.
Un primo tipo di interventi nel riscritto articolo 7 sono i costi dei controlli effettuati e qui però è abbastanza vago perché non si capisce come possano essere stimati i costi in quanto mi sembra di poter dire che il comma 5, quando dice che: "Rientrano nella spesa ammessa i costi sostenuti?", precisa che oltre ai costi dei controlli ci sono anche ulteriori costi, ma non mi sembra che il comma 5 sia la precisazione del comma 1, cioè individua semplicemente degli ulteriori costi, dice anche questi costi possono rientrare nei contributi e poi dovrebbe spiegarci l’Assessore come mai la stima viene triplicata, sulla base di quali ragionamenti?
PrésidentLa discussion générale est close.
La parole à l’Assesseur à l’agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.
Perrin (UV)L’emendamento all’articolo 7 è il risultato delle osservazioni fatte dalla Commissione europea che ha indicato le modalità di erogazione dei contributi, infatti vediamo riformulato completamente l’articolo 7 perché è coerente con le indicazioni dell’Unione europea.
Per quanto riguarda invece la disponibilità finanziaria, in prima stesura di legge era stata messa una disponibilità indicativa; sappiamo ad oggi, visto che il primo anno si riferisce al 2000, quali sono le aziende certificate, sappiamo anche quali sono i costi che vanno ad essere rimborsati, che sono quelli delle ispezioni, che fra l’altro non possono essere più di due, quindi se il produttore non si mette a posto con la seconda ispezione, poi non ha più diritto ad essere rimborsato per un'eventuale altra ispezione, pertanto il conteggio del 2000 è un conteggio realistico, da cui deriva la variazione di bilancio.
PrésidentOn passe à l’examen du projet de loi article par article.
Je soumets au vote l’article 1er:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 2:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 3:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 4:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 5:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 6:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
A l’article 7 il y a le premier amendement de l’Assesseur Perrin, dont je donne la lecture:
Emendamento Il testo dell'articolo 7 viene così sostituito:
"Articolo 7 (Interventi finanziari)
1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai produttori per coprire i costi dei controlli effettuati a garanzia dell'autenticità delle DOP o IGP, la Regione concede loro un contributo annuale, temporaneo e decrescente, ridotto progressivamente in modo da essere eliminato nei sei anni solari successivi all'attivazione dei sistemi di controllo.
2. Per l’anno 2000 il contributo di cui al comma 1 è concesso fino ad un massimo del cento per cento della spesa ammessa, la quale non può superare l'importo massimo previsto dal tariffario degli organismi privati autorizzati. Negli anni successivi la percentuale di intervento è ridotta progressivamente:
a) fino all’ottantacinque per cento nel secondo anno;
b) fino al settanta per cento nel terzo anno;
c) fino al cinquantacinque per cento nel quarto anno;
d) fino al quaranta per cento nel quinto anno;
e) fino al venti per cento nel sesto anno, per poi essere ridotto a zero.
3. Alle domande presentate negli anni successivi all’anno 2000, si applica quanto previsto al comma 2.
4. Per poter accedere ai contributi di cui al comma 1, le domande ammesse devono essere relative ai controlli effettuati fino all’anno 2005.
I contributi cessano nell’anno 2011.
5. Rientrano nella spesa ammessa i costi sostenuti dai produttori per le visite ispettive effettuate dagli organismi privati autorizzati o da autorità di controllo pubbliche designate. La spesa ammessa non può superare l’importo massimo previsto dal tariffario degli organismi privati autorizzati.
6. Le visite ispettive ammesse a contributo non possono essere più di due all'anno.
7. Nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 6, il produttore effettua il pagamento delle spese direttamente all'Amministrazione regionale o all'organismo designato, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale."
Je soumets au vote l’article 7:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
A l’article 8 il y a l’amendement de l’Assesseur Perrin, dont je donne la lecture:
Emendamento All'articolo 8, comma 1:
Le parole "all’articolo 7, comma 5" vengono sostituite dalle parole "all’articolo 7, comma 7".
Je soumets au vote l’article 8 dans le texte amendé:
Articolo 8 (Modalità di presentazione e istruttoria delle domande)
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 7, i soggetti interessati devono presentare alla struttura competente, entro il termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno, la domanda corredata della fattura quietanzata rilasciata dall'organismo privato autorizzato o, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 7, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
2. La struttura competente, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, verifica l'ammissibilità delle domande stesse.
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 9:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 10:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 11:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
A l’article 12 il y a l’amendement de l’Assesseur Perrin, dont je donne la lecture:
Emendamento L'articolo 12 è integrato da un secondo comma:
"2. In sede di prima applicazione, le domande di cui all'art. 8, relativamente alla concessione dei contributi per l'attività svolta nell'anno 2000, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Je soumets au vote l’article 12 dans le texte amendé:
Articolo 12 (Norma finale)
1. Gli organismi privati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti a livello nazionale e che operano sul territorio regionale ai fini della certificazione delle DOP e delle IGP regionali, sono automaticamente riconosciuti ai sensi della presente legge.
2. In sede di prima applicazione, le domande di cui all'articolo 8, relativamente alla concessione dei contributi per l'attività svolta nell'anno 2000, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
A l’article 13 il y a l’amendement de l’Assesseur Perrin, dont je donne la lecture:
Emendamento L'articolo 13 viene così sostituito:
"Articolo 13 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 360.000.000 (euro 185.924,48) e, a decorrere dall'anno 2002, una spesa annua di euro 185.920.
2. L'onere di cui al comma 1 grava per lire 350.000.000 per l'anno 2001 e per euro 180.760 a decorrere dal 2002, sul capitolo di nuova istituzione 42370 "Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti agricoli ed alimentari (DOP e IGP)" per le finalità di cui all'articolo 7 e per lire 10.000.000 per l'anno 2001 e per euro 5.160, a decorrere dal 2002, per quanto previsto dall'articolo 6, sul capitolo 20420 "Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni" del bilancio della Regione dell'anno 2001 e successivi.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di lire 110.000.000, per l'anno 2001 e di euro 56.800, per l'anno 2002 e 2003, dello stanziamento iscritto al capitolo 42360 (Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative) e mediante riduzione di lire 250.000.000, per l'anno 2001, e per Euro 129.120, per 1'anno 2002 e 2003, dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 previsto al punto C. "Agricoltura e Risorse Naturali" 1. "Applicazione del Piano di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta - periodo 2000-2006" dell'allegato n. 1 del bilancio pluriennale della Regione 2001/2003.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata, con proprio provvedimento, ad istituire, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione, un capitolo per l'introito delle somme versate all'Amministrazione regionale nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 5."
Je soumets au vote l’article 13:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
A l’article 14 il y a l’amendement de l’Assesseur Perrin, dont je donne la lecture:
Emendamento L'articolo 14 viene così sostituito:
"Articolo 14 (Variazioni di bilancio)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2001 e pluriennale 2001/2003 sono apportate, le seguenti variazioni in termini di competenza e, limitatamente all'anno 2001, anche in termini di cassa:
a) in diminuzione:
Cap. 42360 "Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative"
anno 2001 – competenza lire 110.000.000
anno 2002 euro 56.800
anno 2003 euro 56.800
Cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
Anno 2001 – competenza lire 250.000.000
Anno 2002 euro 129.120
Anno 2003 euro 129.120
Cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"
Anno 2001 – cassa lire 360.000.000
b) in aumento:
Programma regionale 2.2.2.04.
Codificazione: 02.01.01.06.03.02.10.010
Cap. 42370 (di nuova istituzione) "Contributi a produttori nelle spese per controlli svolti su prodotti agricoli ed alimentari (DOP e IGP)"
anno 2001- competenza e cassa lire 350.000.000
anno 2002 euro 180.760
anno 2003 euro 180.760
Cap. 20420 "Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni"
anno 2001 - competenza e cassa lire 10.000.000
anno 2002 euro 5.160
anno 2003 euro 5.160"
Je soumets au vote l’article 14:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’annexe A:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Avant de procéder à la votation finale, je rappelle que l’Assesseur a déclaré, pour le contenu des amendements, qu’ils ne contiennent pas de modifications de nature à requérir une nouvelle transmission à l’Union européenne pour ce qui est de la forme finale du projet de loi qui sera adopté. Je demande par conséquent au Conseil de s’exprimer formellement sur la non nécessité de transmission à l’Union européenne du projet de loi qui a été ainsi voté:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Il Consiglio decide di non procedere ad una nuova notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 (ex articolo 93) del Trattato CE.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 32
Votants: 28
Pour: 28
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.