Oggetto del Consiglio n. 135 del 6 aprile 1977 - Verbale
OGGETTO N. 135/77 - SUBCONCESSIONE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA ENEL PER SANATORIA DI AUMENTO DI PORTATA DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO GUILLEMORE PONT-SAINT-MARTIN SUL TORRENTE LYS, CHIESTA DALLA SOCIETÀ IDROELETTRICA PIEMONTE (SIP) ORA ENEL CON DOMANDA 30 SETTEMBRE 1953.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Subconcessione all'Ente nazionale per l'Energia Elettrica ENEL per sanatoria di aumento di portata dell'impianto idroelettrico Guillemore Pont-Saint-Martin sul torrente Lys, chiesta dalla società idroelettrica Piemonte (SIP) ora ENEL con domanda 30 settembre 1953", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 15 e 16 marzo 1977:
"L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL, a seguito del trasferimento della Società Idroelettrica Piemonte (SIP), di cui al D.P.R. 14.3.1963 n. 217, è divenuto titolare della concessione idroelettrica sul torrente Lys ed affluente torrente Pacoula, concernente l'impianto idroelettrico di Pont-Saint-Martin, assentita con decreto 30.1.1917 n. 2503 del Prefetto di Torino, con decreto luogotenenziale 27.10.1918 n. 10403, con decreto ministeriale 27 gennaio 1922 n. 604, con decreto reale 18 settembre 1924 n. 10849, coi decreti ministeriali 8 luglio 1930 n. 5463, 4 luglio 1934 n. 7888 e 4 luglio 1934 n. 7885 e con il decreto reale 22 luglio 1939 n. 3156.
L'anzidetta concessione contemplava:
a) la derivazione della sponda sinistra del torrente Lys, in località Guillemore del Comune di Issime, di moduli massimi 70 e medi 40,50 atti a produrre sul salto di mt 541,70, nella centrale detta di Pont-Saint-Martin, la potenza media di 21.483,66 KW, con restituzione nel torrente Lys in territorio del Comune di Pont-Saint-Martin.
Le opere di tale derivazione principale dal torrente Lys furono collaudate come da certificato in data 12 febbraio 1928 dell'Ufficio del Genio Civile di Torino, approvato con l'art. 1 del citato decreto ministeriale 8.7.1930 n. 5463;
b) lo sbarramento del Torrente Pacoula, emissario del lago Vargno e affluente del Lys, per utilizzare il lago Vargno stesso a serbatoio della capacità di 1.200.000 mc.
Lo sbarramento del serbatoio del lago Vargno risulta collaudato giusta ministeriale 21 gennaio 1927 n. 1127. Tale serbatoio è però da tempo fuori esercizio (1932) a causa di una risorgiva esistente a valle della diga la cui portata risentiva delle variazioni di livello dell'invaso. L'ENEL, subentrato alla SIP, poiché non era possibile un adeguato ripristino dello sbarramento ha realizzato uno scarico permanente del serbatoio mediante l'apertura di una breccia ricavata nel corpo stesso della diga;
c) la derivazione mediante diga in muratura sul torrente Pacuola, in corrispondenza dell'attraversamento di esso da parte del canale derivatore principale dal Lys nel territorio del Comune di Fontainemore, della portata di mod. massimi 10 e medi 2, di cui 1 dovuti ai materiali tributi del torrente e mod. 1 dovuti al superiore invaso del lago Vargno (attualmente fuori esercizio), atti a produrre sul salto di m. 541,07 dell'impianto principale la maggior potenza nominale media di 1.060,92 Kw in aumento rispetto a quella di 21.483,66 Kw producibile con le acque del torrente Lys. Complessivamente la potenza producibile nella centrale di Pont-Saint-Martin risultava di Kw 21.483,66 + 1.060,92 = Kw 22.544,58.
Le opere di tale presa complementare dal torrente Pacoula. furono collaudate come da certificato 11 aprile 1934, redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta e approvato con l'art. 5 del decreto reale 22 luglio 1939 n. 3156.
La Società Idroelettrica Piemonte (SIP) in data 30 settembre 1953, presentò domanda, corredata di relazione tecnica di pari data a firma del dottor ingegner Giulio Gentile, intesa ad ottenere in via di sanatoria di immettere nel canale derivatore dell'impianto, mediante maggior apertura della paratoia regolatrice della presa di Guillemore sul torrente Lys, una maggiore portata di moduli massimi 25 e medi 5,80 in aumento alla portata di moduli massimi 70 e medi 40,50 derivabili dal Lys giusta l'originaria concessione, per produrre, mediante rinnovo di macchinario con aumento della potenza installata e mediante la messa in opera di una terza condotta forzata, sul salto invariato di m. 541,07 la maggior potenza nominale media di 3.077 Kw in aumento a quella di 22.544,58 kw producibile con la complessiva portata, già concessa, di mod. 42,50 derivabili dal Lys e dal suo affluente torrente Pacoula, emissario del lago Vargno.
La domanda venne istruita dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta con ordinanza 15 gennaio 1954 n. 131 e gli atti relativi vennero trasmessi con lettera 2.4.1963 n. 4763/4 al Ministero dei Lavori Pubblici dalla Regione Valdostana, riconosciuta, nel frattempo, competente ad autorizzare l'aumento di portata. La pratica, peraltro non ebbe ulteriore corso in quanto, a seguito dell'entrata in vigore della legislazione ENEL sorsero dubbi circa l'applicazione della legislazione anzidetta nel territorio della Regione Valdostana.
Ora a seguito dell'emanazione della legge 5 luglio 1975 n. 304 (pubblicata nella G.U. n. 194 del 23.7.1975) che detta norma per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, nonché dell'accordo ENEL - Regione per la regolarizzazione delle subconcessioni idroelettriche approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 433 in data 16.12.1975, si è potuto dare corso alla pratica di subconcessione ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto 10 giugno 1976 n. 469, ha espresso parere favorevole al rilascio della subconcessione richiesta dalla SIP ora ENEL con la domanda 30.9,1953 tenendo conto che l'aumento della portata è stata stabilita dall'Ufficio idrografico del Po in moduli medi 13,74 anziché in moduli medi 5,80 come richiesto dalla citata domanda SIP 30.9.1953.
Si propone, pertanto, che il Consiglio regionale
DELIBERI
1) di subconcedere, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL, di derivare in sponda sinistra del torrente Lys, in località Guillemore del Comune di Issime la maggior portata di moduli massimi 25 e medi moduli 13,74 in aggiunta a moduli massimi 70 e medi moduli 40,50 già derivati in base alle concessioni rilasciate dallo Stato di cui al Decreto Prefettizio 30 gennaio 1917 n. 2503 e R.D. 18 settembre 1924 n. 10849, onde produrre, nella centrale di Pont-Saint-Martin sul salto di mt. 541,07, una maggiore potenza nominale media di Kw 7.288,53 alle condizioni del sottoscritto disciplinare;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante dell'ENEL;
3) di ordinare l'introito delle seguenti somme:
a) pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di lire 96.021.426 (novantaseimilioniventunmilaquattrocentoventisei) a titolo di canoni arretrati per il periodo 31.5.1951 - 31 gennaio 1977 da introitare al Capitolo 365 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 ("Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere, art. 8-11 Statuto Speciale L.C. 26.2.1948 n. 4 e legge 5.7.1975 n. 304");
b) pagamento presso la Tesoreria regionale di lire 119.532 (centodiciannovemilacinquecentotrentadue) pari al quarantesimo del canone annuo in vigore alla data della domanda, da introitare al Capitolo 365 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 ("Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere, ecc...");
c) pagamento presso la Tesoreria regionale, della somma di L. 300.000 (lire trecentomila) a disposizione dell'ufficio Acque per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori, ecc..., da introitare al capitolo 2140 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 ("Gestione fondi per spese istruttorie domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere");
4) di stabilire, come specificato all'art. 9 del disciplinare di subconcessione, in lire 9.562.551 (novemilionicinquecentosessantaduemilacinquecentocinquantuno) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a partire dall'1.2.1977 in poi; somma da introitare al Capitolo 365 sopracitato ed agli istituendi Capitoli di Entrata dei bilanci della Regione per gli anni successivi corrispondenti a tale capitolo della parte Entrata del bilancio preventivo per l'anno 1977.
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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Assessore dei Lavori Pubblici
Ufficio Acque e Miniere
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata, a favore dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) la subconcessione, in via sanatoria, di aumento di portata della derivazione d'acqua dal torrente Lys e affluenti, per produzione di energia elettrica nella centrale di Pont-Saint-Martin, chiesta dalla SIP ora ENEL, con domanda 30 settembre 1953.
Articolo 1
Quantità ed uso dell'acqua da derivare
La quantità d'acqua da derivare dall'ENEL in sponda sinistra del torrente Lys, in località Guillemore del Comune di Issime, in aggiunta alla portata di max moduli 70 e medi moduli 40,50, da esso già derivati in base alle concessioni rilasciate dallo Stato di cui al Decreto del Prefetto di Torino 30.1.1917 n. 2503 ed al successivo R.D. 18.9.1924 n. 10849, potrà variare sino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 25 (litri secondo duemilacinquecento) risultando la quantità media pari a moduli 13,74 (litri secondo milletrecentosettantaquattro).
Complessivamente la quantità d'acqua che verrà derivata dall'ENEL dal torrente Lys alla presa di Guillemore, in Comune di Issime, per produzione di energia elettrica nella centrale di Pont-Saint-Martin dovrà essere di moduli max 95 (litri secondo novemilacinquecento) cui corrisponde una portata media di moduli 54,24 (litri secondo cinquemilaquattrocentoventiquattro).
Articolo 2
Dislivello e potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone.
Il dislivello fra i peli morti nei canali, a monte ed a valle dei meccanismi motori continuerà ad essere di mt. 541,07. Di conseguenza la potenza nominale da subconcedersi sulla quale resta stabilito il canone sarà pari a:
1374 x 541,07:102 = kw 7288,53
Articolo 3
Luogo e modalità di presa dell'acqua - Canali di carico e scarico
Le opere di presa dell'acqua dal torrente Lys, in località Guillemore del Comune di Issime e quella dagli affluenti, continueranno ad essere quelle dei progetti facenti parte dei Decreti di concessione citati al precedente articolo uno.
Altrettanto dicasi dei canali di carico e di scarico della derivazione.
Articolo 4
Regolazione della portata
Per la regolazione della portata di massima moduli 70 a suo tempo concessa con i decreti citati al precedente articolo 1, venne costruito sul canale derivatore, al suo inizio dopo la presa, uno sfioratore in sponda destra con ciglio a quota 896,95 ed al suo termine venne installata una bocca a paratoia, avente le dimensioni di mt. 1,48 in altezza e di mt. 2,30 in larghezza.
Per introdurre ora nel canale derivatore la maggior portata di max moduli 25, l'Ente subconcessionario, senza modificare la quota del ciglio dello sfioratore, dovrà sollevare la paratoia, tanto quanto basti, perché attraverso di essa, defluisca nel canale una portata complessiva non superiore a max moduli 95.
Stante la difficoltà di istituire un calcolo per stabilire il quantum del sollevamento, l'Ente subconcessionario dovrà determinare sperimentalmente, entro sei mesi dal decreto di subconcessione, la posizione di massima apertura della paratoia.
Determinata questa nuova apertura l'Ente subconcessionario ne darà immediata comunicazione all'Ufficio Acque e Miniere della Regione ed all'Ufficio del Genio Civile di Aosta per i provvedimenti del caso.
L'Amministrazione subconcedente si riserva per altro la facoltà di farla modificare quando ciò si rendesse necessario a seguito di misure dirette della portata da eseguirsi a mezzo del competente ufficio Idrografico del Po di Torino.
Articolo 5
Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione
Nell'interesse delle utenze irrigue, derivate dal torrente Lys, a valle della presa di Guillemore dell'ENEL, è fatto obbligo all'Ente subconcessionario di lasciar defluire nel Lys, dalla suddetta presa durante il periodo irriguo, a termine dell'articolo 45 del Testo Unico di Leggi 11.12.1933 n. 1775, i quantitativi d'acqua occorrenti al soddisfacimento del fabbisogno irriguo delle utenze stesse, qualora risultasse pregiudicato dall'aumento di portata che verrà ad essere praticato dall'ENEL.
Sempre a termine del citato articolo 45 del T.U. l'Ente subconcessionario è tenuto ad indennizzare le utenze di forza motrice, eventualmente sottese dall'aumento di portata che verrà praticato dall'ENEL fornendo loro una quantità di energia, pari a quella effettivamente utilizzata prima della sottensione, con le modalità di fornitura stabilite dall'articolo stesso.
Nell'interesse ittico è fatto obbligo all'Ente subconcessionario di lasciar defluire per tutto l'anno, nel torrente Lys dalla propria presa, un quantitativo d'acqua sufficiente alla vita della fauna ittica, non inferiore a 150 litri al secondo, qualora, a causa della maggiore portata derivata, tale quantitativo dovesse rendersi necessario.
Qualora si accerti che l'esercizio della centrale di Pont-Saint-Martin del subconcessionario, determini con la portata elevata a max moduli 95, variazioni notevoli sulle disponibilità della portata, alla presa della sottostante centrale della Società p.A. Acciaierie, Ferriere, Trafilerie Cravetto, le parti interessate dovranno addivenire ad accordi diretti per un'amichevole composizione.
In caso di mancato accordo, la controversia verrà risolta dall'autorità subconcedente.
Nell'interesse idrografico è fatto obbligo, quando ne fosse richiesto, all'Ente subconcessionario di installare un idrometrografo, di controllo delle portate, sul canale di carico dell'impianto, in località da scegliersi in accordo con l'Ufficio Idrografico del Po di Torino.
Articolo 6
Termini per la presentazione del progetto esecutivo ed inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.
Trattandosi di derivazione già in atto, non si ritiene necessario prescrivere alcun termine per la presentazione del progetto esecutivo e per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.
Articolo 7
Collaudo
Le opere di derivazione principale dal torrente Lys e quelle dal torrente Pacoulla, oggetto delle concessioni di cui al D. Pref. n. 2503 del 30.1.1917 ed al R.D. n. 10849 del 18.9.1924, sono state collaudate come risulta rispettivamente dal certificato redatto il 12.2.1928 dall'Ufficio del Genio Civile di Torino, approvato con l'art. 1 del D.M. 8.7.1930, n. 5463 e dal certificato in data 11.4.1934, redatto dall'Ufficio del Genio Civile di Aosta, approvato con l'art. 5 del R.D. 22.7.1939 n. 3156.
Per quanto si riferisce all'attuale aumento di portata, il collaudo sarà eseguito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
Eseguita 1a relativa visita, detto Ufficio potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio della derivazione dandone atto nel certificato relativo.
Qualora l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuare la derivazione.
Ai fini del collaudo di cui sopra l'ENEL installerà, a propria cura e spese, un idrometrografo, nel luogo da scegliersi d'accordo con il subconcedente; le rilevazioni saranno effettuate per un periodo di 3 anni ed in conseguenza di esse sarà determinata la portata media realmente derivata.
In conseguenza della portata media come sopra accertata sarà quindi determinata la potenza media di concessione agli effetti anche del canone e con decorrenza dall'inizio della attuazione dell'aumento di portata.
Articolo 8
Proroga dell'originaria concessione
Per il disposto dall'art. 4 n. 9 della legge 6.12.1962 n. 1643, la concessione originaria, di cui al decreto Pref. 30.1.1917, n. 2503 ed al R.D. 18.9.1924, n. 10849, in quanto assentita all'ENEL, non è più soggetta a scadenza e, pertanto, la proroga prevista, dall'art. 22 del T.U. 11.12.1933, n. 1775, per le concessioni accordate in base alla legge 10.8.1884, n. 2644, non è più applicabile.
Articolo 9
Canone
Salvo il diritto di rinuncia, ai sensi della lettera b) dell'articolo 17 del regolamento 14.8.1920 n. 1285 sulle acque e del penultimo comma dell'art. unico della legge 18.10.1942 n. 1434, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) subconcessionario, dovrà, di anno in anno, anticipatamente:
1. continuare a corrispondere alle Finanze dello Stato il canone che già corrisponde, afferente alla concessione di derivazione d'acqua dal torrente Lys, assentita con D.P. 30.1.1917 n. 2503 e successivo R.D. 18 9.1924 n. 10849 sulla potenza nominale media di Kw 21.483,50, accertata con collaudo in data 12 febbraio 1928, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 12 dello Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948, n .4.
2. Continuare a corrispondere alle Finanze dello Stato il canone che già corrisponde, afferente alla concessione di derivazione d'acqua dal torrente Pacoulla, assentita con i succitati decreti, sulla potenza nominale media di Kw 1060,92 accertata con collaudo 11.4.1934, salvo l'applicazione della parziale esenzione del canone sulla potenza nominale media di Kw 530,46 prevista dall'articolo unico del decreto legislativo n. 1276 del 30.9.1947 e salvo l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 12 dello Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4.
3. Corrispondere alla Tesoreria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, a decorrere dalla data 1° febbraio 1977, l'annuo canone di lire 9.562.551 in ragione di lire 1.312 per Kw, sulla potenza nominale media di Kw 7.288,53 di cui all'articolo 2 del presente disciplinare, anche se non possa o non voglia fare uso, in tutto od in parte della subconcessione.
Questo canone potrà però essere modificato, con effetto dalla data di attuazione dell'aumento di portata (31 maggio 1951) in relazione all'eventuale variazione della potenza nominale media risultante dal collaudo come all'art. 7.
Versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale i canoni arretrati decorrenti dal 31.5.1951 data di attuazione dell'aumento di portata sino al 31 gennaio 1977 dedotti delle somme già in precedenza versate.
Pertanto il debito dell'Ente subconcessionario per canoni arretrati a decorrere dal 31.5.1951 al 31.1.1977 è di L. 194.460.377; da tale somma vanno dedotte lire 98.438.951 già corrisposte in precedenza e di conseguenza rimane da versare da parte dell'ENEL la somma di lire 96.021.426.
Articolo 10
Pagamenti e Depositi
All'atto della firma del presente disciplinare, l'Ente subconcessionario ha dimostrato, con la presentazione delle regolari quietanze, di avere effettuato:
a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, dell'importo di lire 96.021.426 per canoni arretrati, decorrenti dal 31.5.1951, data di attuazione dell'aumento di portata e sino al 31 gennaio 1977, calcolata come indicato all'articolo precedente parag. 4); come da quietanza n. in data ;
b) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione della Regione della Valle d'Aosta di lire 119.532, come da quietanza n. in data , pari al quarantesimo del canone, a termini dell'articolo 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, modificato con l'articolo 3 della legge 21.1.1949, n. 8;
c) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione della Regione della Valle d'Aosta di lire 300.000, come da quietanza n. in data , per le spese di sorveglianza, esperimenti di portata ed altre analoghe dipendenti dal fatto della subconcessione.
Restano poi a carico della Ditta subconcessionaria tutte le spese inerenti alla subconcessione per registrazione, copia dei disegni, di atti, di stampe, ecc..
Articolo 11
Durata della subconcessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la subconcessione di aumentare di max moduli 25,00 e medi moduli 13,74 la portata della derivazione avrà la stessa durata della concessione novantanovennale rilasciata dallo Stato alla Regione con legge costituzionale n. 4 del 26.2.1948.
Articolo 12
Sovracanoni
Per il sovracanone annuo a favore dei comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea, in Valle d'Aosta, valgono le norme contenute nell'accordo ENEL - Consorzio 23.4.1975. Per il sovracanone a favore sia dei comuni rivieraschi dei corsi d'acqua interessati dall'impianto dell'Ente subconcessionario, sia dell'Amministrazione regionale valgono le norme contenute nella convenzione SIP/Regione 28.9.1962.
Articolo 13
Richiami a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni del presente disciplinare l'Ente subconcessionario è tenuto alla esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle acque e relative norme regolamentari, dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, per la parte riguardante le acque pubbliche, promulgato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4, della legge 5.7.1975 n. 304 delle leggi regionali in materia di acque pubbliche n. 4 e n. 5 in data 8.11.1956, nonché di tutte le norme legislative statali e regionali in materia di acque, di impianti elettrici, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.
Articolo 14
Domicilio legale
Per ogni effetto di legge il subconcessionario elegge il proprio domicilio a Pont-Saint-Martin dove ha luogo l'utilizzazione delle acque.
Aosta,
L'Ente Subconcessionario
ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica -
Compartimento di Torino
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L'Assessore ai Lavori Pubblici MANGANONE illustra brevemente la proposta.
Il Consigliere LUSTRISSY annuncia che, come per il precedente analogo oggetto, i Consiglieri Democratici Popolari voteranno contro l'approvazione della proposta.
Il Consigliere MANGANONI annuncia il voto favorevole dei Consiglieri del Gruppo comunista.
L'Assessore ai Lavori Pubblici MANGANONE conferma che la subconcessione in oggetto serve a sanare una situazione di fatto che si trascina da oltre 20 anni.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Manganone; con voti favorevoli ventitré e voti contrari sei, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);
DELIBERA
1) di subconcedere, in via di sanatoria, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ENEL, di derivare in sponda sinistra del torrente Lys, in località Guillemore del Comune di Issime la maggior portata di moduli massimi 25 e medi moduli 13,74 in aggiunta a moduli massimi 70 e medi moduli 40,50 già derivati in base alle concessioni rilasciate dallo Stato di cui al Decreto Prefettizio 30 gennaio 1917 n. 2503 e R.D. 18 settembre 1924 n. 10849, onde produrre, nella centrale di Pont-Saint-Martin sul salto di mt. 541,07, una maggior potenza nominale media di Kw 7.288,53 alle condizioni del sottoscritto disciplinare;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante dell'ENEL;
3) di ordinare l'introito delle seguenti somme:
a) pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di lire 96.021.426 (novantaseimilioniventunmilaquattrocentoventisei) a titolo di canoni arretrati per il periodo 31.5.1951 - 31 gennaio 1977 da introitare al Capitolo 365 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 (Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere, art. 8, 11 Statuto Speciale L.C. 26.2.1948 n. 4 e legge 5.7.1975 n. 304);
b) pagamento presso la Tesoreria regionale di lire 119.532 (centodiciannovemilacinquecentotrentadue) pari al quarantesimo del canone annuo in vigore alla data della domanda, da introitare al Capitolo 365 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 (Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere, ecc.);
c) pagamento presso la Tesoreria regionale, della somma di lire 300.000 (trecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori, ecc. da introitare al Capitolo 2140 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 (Gestione fondi per spese istruttorie domande concessioni e subconcessioni dì acque e miniere);
4) di stabilire come specificato all'art. 9 del disciplinare di subconcessione, in lire 9.562.551 (novemilionicinquecentosessantaduemilacinquecentocinquantuno) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a partire dal 1.2.1977 in poi; somma da introitare al Capitolo 365 sopracitato ed agli istituendi Capitoli di Entrata dei bilanci della Regione per gli anni successivi corrispondenti a tale Capitolo della parte Entrata del bilancio preventivo per l'anno 1977.
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