Oggetto del Consiglio n. 131 del 6 aprile 1977 - Verbale
OGGETTO N. 131/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33, RECANTE COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione dell'articolo 10 della legge regionale 8 ottobre 1973, n.33, recante costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 e 31 marzo 1977:
L'articolo 10 della legge regionale 8.10.1973, n.33, relativa alla costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta, stabilisce che la concessione dei finanziamenti a favore delle Imprese industriali sono concessi a quelle Imprese che tra gli altri requisiti non superino, in materia di capitale investito, i cinque miliardi.
In conseguenza del continuo aumento dei prezzi relativi agli immobili, ai macchinari, alle attrezzature ed alle scorte, verificatosi successivamente alla entrata in vigore della legge regionale soprarichiamata, il limite di cinque miliardi viene ad essere facilmente superato negli investimenti previsti per la realizzazione di validi progetti di nuove iniziative industriali o di potenziamento ed ammodernamento di stabilimenti già esistenti nella Regione.
Inoltre le Imprese che prevedono le maggiori spese di investimento sono, di solito, quelle che si avvalgono o introducono tecnologie più avanzate e quindi più costose.
Di fatto si è già verificato che non hanno potuto essere accolte alcune domande di finanziamento presentate da Imprese e concernenti progetti di investimento di importo superiore al limite previsto dalla lettera a) articolo 10 della legge regionale di cui sopra.
Si ritiene pertanto opportuno aumentare congruamente il limite di cui si tratta ed a tal fine la Giunta sottopone all'esame e alla approvazione del Consiglio regionale un apposito disegno di legge per la modificazione dell'articolo 10 della legge regionale 8.10.1973, n. 33.
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Disegno di legge regionale n. 279
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. : MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 8.10.1973, N. 33 RECANTE COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, è sostituita dalla seguente:
a) imprese con non più di 500 dipendenti ed un capitale investito non superiore a lire 10 miliardi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI illustra il disegno di legge.
Il Consigliere LANIVI annuncia che il Gruppo dei Democratici Popolari è disposto ad approvare il disegno di legge a condizione che il limite massimo del capitale investito dalle imprese interessate non sia superiore ai 7 od 8 miliardi.
In caso contrario annuncia l'astensione del suo Gruppo.
Il Consigliere MONAMI annuncia il voto contrario dei Consiglieri del Gruppo comunista.
Il Consigliere TAMONE si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge senza modificazioni.
Dopo un breve intervento del Consigliere Fournier, il Consigliere POLLICINI presenta, a nome del Gruppo dei Democratici Popolari, il seguente emendamento: Sostituire la lettera a) dell'articolo 1 come segue:
a) imprese con non più di 500 dipendenti ed un capitale investito non superiore a lire otto miliardi.
L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI svolge una breve replica, dichiarandosi favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dai Democratici Popolari.
Il Consigliere CHANU esprime delle perplessità circa la mancanza di un coordinamento tra i vari settori dell'Amministrazione regionale che pare seguire esclusivamente una logica di tipo assessorile. Critica poi l'avvenuta concessione dei benefici dei fondi di rotazione a favore dello Stabilimento SADEA di Verrès.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE replica sostenendo che l'esecutivo regionale bene ha fatto a concedere alla SADEA i benefici dei fondi di rotazione, nulla ostando in proposito.
Annuncia altresì la disponibilità dell'esecutivo a concedere analoghi benefici per il finanziamento di una nuova industria del gruppo COGNE che dovrebbe sorgere nel Comune di Villeneuve.
Il Consigliere TAMONE sostiene la validità dell'intervento regionale a favore della SADEA.
Il Consigliere DOLCHI richiede alcuni chiarimenti tecnici ricevendo risposta dall'Assessore Di Stasi.
Il Consigliere LANIVI si sofferma sulla necessità di una programmazione nella gestione dei fondi regionali di rotazione.
Il Consigliere POLLICINI interviene per affermare che i finanziamenti elargiti alla SADEA, la cui attività industriale è largamente attiva e non necessita di aiuti finanziari, sarebbero stati dirottati a favore degli stabilimenti COGNE di Aosta.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE respinge tali accuse sostenendo il corretto impiego dei fondi regionali da parte della SADEA che ha acquistato nuovi macchinari.
Il Consigliere DOLCHI, parlando a nome del Gruppo comunista, propone che l'ammissione al beneficio dei fondi di rotazione sia limitata, per le imprese, al 60% dell'investimento previsto, pur portando a 10 miliardi il limite massimo degli investimenti.
L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI ritiene che la proposta del Consigliere Dolchi, se applicata, servirebbe a scoraggiare gli investimenti nel settore industriale.
Il Consigliere MANGANONI osserva che gli interventi finanziari previsti dal disegno di legge di cui si sta discutendo serviranno ad incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro nell'industria, mentre, al momento attuale, vi è una grave carenza di lavoro per i giovani diplomati, i cosiddetti "colletti bianchi".
L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI, con una breve replica, chiude la discussione generale.
Il Consigliere DOLCHI annuncia il voto contrario dei Consiglieri comunisti sul disegno di legge e l'astensione sull'emendamento dei Democratici Popolari.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che l'emendamento all'articolo 1, presentato dal Consigliere Pollicini, è approvato con ventiquattro voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentuno; votanti e favorevoli: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'articolo 1 così emendato è approvato con voti favorevoli ventiquattro e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: trentuno).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che l'emendamento e l'articolo unico del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trentadue;
Voti favorevoli: ventitré;
Voti contrari: nove.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione dell'articolo 10 della legge regionale 8 ottobre 1973, n.33, recante costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta".
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Disegno di legge regionale n. 279
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. : MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 8.10.1973, N.33, RECANTE COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 8 ottobre 1973, n.33, è sostituita dalla seguente:
a) imprese con non più di 500 dipendenti ed un capitale investito non superiore a lire 8 miliardi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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