Oggetto del Consiglio n. 128 del 31 marzo 1977 - Verbale
OGGETTO N. 128/77 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DELL'UNIONE VALDOSTANA GUIDE DI ALTA MONTAGNA.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Approvazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Unione valdostana guide di alta montagna", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 15 e 16 marzo 1977:
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge regionale 11.8.1975, n. 39, l'Assemblea Generale dell'Unione valdostana guide di alta montagna, riunitasi nei giorni 3 marzo e 23 novembre 1976 ha discusso e approvato i seguenti documenti:
1. STATUTO DELL'UNIONE
2. REGOLAMENTO DELL'UNIONE
3. REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE SOPRARICHIAMATA
4. REGOLAMENTO DEL CORPO DI SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO.
L'entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti sopraelencati, consentendo un completo e regolare funzionamento degli organismi e istituti previsti dalla citata legge 11 agosto 1975, n. 39, permetterà finalmente di porre termine all'attuale fase transitoria di applicazione della legge stessa, che potrà quindi esplicare pienamente i propri effetti.
Tuttavia ai sensi dell'art. 8, terzo comma e dell'articolo 12, primo comma della legge citata, perché le sopraelencate normative possano divenire operanti occorre che vengano prima approvate dal Consiglio regionale.
Ai fini di tale approvazione si precisa che per la redazione dei testi l'Unione valdostana guide di alta montagna si è avvalsa dell'opera di tecnici ed esperti particolarmente qualificati e che comunque le accennate normative sono state esaminate dai competenti uffici dell'Assessorato al Turismo e ritenute adeguate, oltre che in armonia con quanto stabilito dalla legge regionale sopracitata.
In relazione a quanto sopra
LA GIUNTA
propone che il Consiglio regionale
Deliberi
di approvare lo statuto e i regolamenti dell'Unione valdostana guide di alta montagna nei testi sottoriportati.
(Seguono i testi dello statuto e dei regolamenti, riportati in calce al provvedimento)
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Il Consigliere MANGANONI ricorda ancora una volta al Consiglio l'esistenza di una notevole disparità di condizioni tra le guide operanti nei centri di grande affluenza turistica e quelle che invece risiedono in zone meno frequentate.
Il Consigliere DOLCHI fa presente che il suo Gruppo, allo scopo di non intralciare i lavori del Consiglio e di consentire una sollecita approvazione dello statuto e dei regolamenti in questione, tanto attesi dalle categorie interessate, ha deciso di rinunciare a formulare osservazioni o rilievi, pur criticando il mancato invio della proposta in questione al preventivo parere delle Commissioni consiliari permanenti.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dal Presidente della Giunta regionale Andrione e concordando sulle proposte della Giunta stessa;
vista la legge regionale 11 agosto 1975, n. 39;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove)
DELIBERA
di approvare:
- lo Statuto dell'Unione valdostana guide di alta montagna;
- il Regolamento generale dell'Unione valdostana guide e portatori di alta montagna;
- il Regolamento per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1975 n. 39: Ordinamento delle guide e dei portatori alpini in Valle d'Aosta;
- il Regolamento del soccorso alpino valdostano,
nei testi sottoriportati.
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STATUTO DELL'UNIONE VALDOSTANA GUIDE DI ALTA MONTAGNA
Art. 1
(Costituzione dell'Unione)
È costituita, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, l'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.
Essa ha personalità giuridica ed ha sede in Aosta.
L'Unione è posta sotto la vigilanza dell'Assessore regionale per il turismo.
Art. 2
(Scopi e compiti dell'Unione)
L'Unione ha per scopo di contribuire alla migliore organizzazione della professione di guida e di portatore alpino in Valle d'Aosta, di promuovere la qualificazione tecnico-professionale delle guide e dei portatori, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra di essi, di promuovere la conoscenza della montagna valdostana e la pratica dell'alpinismo.
L'Unione, libera associazione delle guide e dei portatori alpini della Valle d'Aosta, è altresì organismo tecnico e consultivo della Regione per le materie riguardanti la disciplina e l'organizzazione delle guide e dei portatori, nonché nelle altre materie concernenti le attività e il turismo alpini.
L'Unione, in particolare:
a) organizza, per conto e d'intesa con la Regione, corsi ed esami per l'accertamento della idoneità tecnica all'esercizio della professione di guida e di portatore alpino, nonché corsi di aggiornamento e di perfezionamento per le guide ed i portatori;
b) formula pareri e proposte, d'ufficio ed ogni qualvolta ne sia richiesto, alla Regione sulle questioni relative alla disciplina e all'ordinamento della professione di guida e di portatore alpino, nonché sulle altre questioni concernenti le attività e il turismo alpini, ivi compresi quelle concernenti lavori a rifugi e altre opere alpine;
c) promuove studi e cura la diffusione di informazioni sulle questioni interessanti la professione di guida e di portatore alpino;
d) mantiene le relazioni con le altre associazioni italiane e straniere di guide alpine e con gli altri organismi italiani e stranieri operanti nei campi che interessano la professione di guida alpina;
e) promuove e organizza manifestazioni e iniziative dirette a incoraggiare e sviluppare la pratica dell'alpinismo e la conoscenza della montagna, in particolare di quella valdostana;
f) svolge ogni altro compito ad essa affidato dalla Regione e assume ogni altra iniziativa utile per il conseguimento dei suoi scopi.
Art. 3
(Società locali)
L'Unione si articola territorialmente, in società locali di guide e portatori alpini, riconosciute dalla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39. I criteri per la delimitazione degli ambiti territoriali di competenza delle Società locali, che debbono essere formate da almeno 5 Guide e Portatori, sono stabilite dal Consiglio direttivo dell'Unione, sentita l'Assemblea.
Il numero di membri minimo per la costituzione di una Società locale riconosciuta può essere inferiore ai 5 per i casi particolari vagliati dal Consiglio dell'Unione.
Le Società locali sono autonome nell'ambito della legge e dello statuto dell'Unione. I loro statuti e regolamenti debbono essere in armonia con lo statuto e i regolamenti dell'Unione.
Gli statuti delle società locali sono deliberati dalle rispettive assemblee degli iscritti a maggioranza assoluta dei medesimi., sono approvati dal Consiglio direttivo dell'Unione e trasmessi, per l'ulteriore approvazione ai sensi dell'art. 10, settimo comma, della citata legge regionale n. 39 del 1975, all'Assessore regionale per il turismo.
Art. 4
(Soci dell'Unione)
Sono soci dell'Unione:
a) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 21 della Legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, abbiano fatto domanda di iscrizione entro il termine ivi stabilito;
b) le Guide e i Portatori alpini residenti ed esercenti stabilmente in Valle d'Aosta, che abbiano superato gli esami per l'accertamento della idoneità tecnica all'esercizio della professione di Guida e Portatore organizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 9, secondo comma, lettera a); della predetta Legge regionale n. 39 del 1975 e, che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo dell'Unione;
c) le Guide che abbiano cessato l'esercizio della professione dopo almeno venti anni di servizio, svolto per almeno dieci anni in Valle d'Aosta, nonché le Guide e i Portatori aventi titoli a conseguire l'assegno ordinario o speciale di invalidità permanente ai sensi dell'art. 14 della predetta Legge regionale n. 39 del 1975, e che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo dell'Unione medesima.
Le Guide e i Portatori in attività di servizio debbono altresì, per essere ammessi a far parte dell'Unione, iscriversi alla Società locale riconosciuta territorialmente competente per la zona in cui essi esercitano abitualmente la professione.
Le Guide e i Portatori iscritti all'Unione in base all'art. 21 della Legge regionale n. 39 dell'11/8/75 debbono iscriversi, per poter continuare a far parte dell'Unione, alla Società locale riconosciuta territorialmente competente per la zona in cui esercitano abitualmente la professione o ad un'altra Società locale riconosciuta competente per una zona limitrofa.
L'appartenenza all'Unione è incompatibile con la posizione di appartenente alle forze armate in attività di servizio, salvo il caso di prestazione del servizio militare obbligatorio per legge.
Sulle domande di iscrizione delibera, nella prima seduta successiva alla loro presentazione, il Consiglio direttivo dell'Unione. L'iscrizione non può essere negata a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, e non si trovino tuttora in una delle condizioni che determinano, ai sensi del successivo art. 6 la perdita della qualità di socio.
Art. 5
(Obbligo di esercizio della professione)
Con regolamento dell'Unione è determinato, per le varie classi di età delle Guide e dei Portatori, il numero minimo di ascensioni che debbono essere annualmente compiute, per la valutazione di ciascun periodo come anzianità di servizio valutabile ai fini previdenziali, salvi i casi di forza maggiore precisati nello stesso regolamento e riconosciuti dal Consiglio direttivo dell'Unione.
Ai fini della permanenza dei requisiti di cui alla lettera (B) del precedente art. 4, la Guida o il Portatore in attività di servizio il quale per tre anni consecutivi non abbia esercitato la professione, nei limiti minimi stabiliti nel regolamento di cui al primo comma, e salvo i casi di forza maggiore precisati nello stesso regolamento e riconosciuti dal Consiglio direttivo dell'Unione; non si considera esercente stabilmente la professione e decade pertanto dalla quantità di socio dell'Unione, ai sensi del successivo art. 6 comma primo lettera (b).
Il regolamento di cui al primo comma stabilisce altresì gli obblighi e le modalità relativi alla tenuta del libretto personale delle ascensioni compiute, nonché le modalità di controllo sull'attività professionale svolta dai soci.
Art. 6
(Perdita delle qualità di socio)
La qualità di socio dell'Unione si perde:
a) per dimissioni volontarie, presentate per iscritto al Consiglio direttivo;
b) per decadenza, nel caso in cui l'iscritto perda taluno dei requisiti di cui alla lettera (b) del precedente art. 4, primo comma;
c) per decadenza, nel caso di Portatori alpini i quali, trascorsi dieci anni dal momento in cui ottennero per la prima volta l'autorizzazione all'esercizio della professione, non abbiano superato gli esami per l'accertamento della idoneità tecnica all'esercizio della professione di Guida, organizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 9, lettera (a), della Legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, salvo che essi si trovino nelle condizioni previste dal quinto comma, seconda parte, dell'art. 8 della stessa legge;
d) per decadenza, nel caso di Guide le quali non abbiano ottemperato all'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8 settimo comma, della predetta Legge regionale n. 39 del 1975;
e) per decadenza, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di incompatibilità di cui al secondo comma del precedente art. 4;
f) per decadenza, nel caso in cui l'iscritto ometta per oltre tre anni di versare le quote associative, i contributi dovuti al fondo di previdenza o le quote a loro carico dei premi assicurativi relativi alle assicurazioni cui provvede l'Unione;
g) a seguito di provvedimento di espulsione adottato ai sensi del successivo art. 23. I soci espulsi non possono essere riammessi a far parte dell'Unione se non siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di espulsione durante i quali essi non siano incorsi in sanzioni penali o amministrative per fatti connessi all'esercizio della professione.
La decadenza, nei casi di cui alle lettere (b), (c), (d), (e), ed (f) del precedente comma, è pronunciata dal Consiglio direttivo dell'Unione.
Art. 7
(Organi dell'Unione)
Sono organi dell'Unione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Presidente;
e) il Vice Presidente;
f) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 8
(Assemblea)
Partecipano all'assemblea, con diritto di parola e di voto, tutti i soci dell'Unione.
Non hanno tuttavia diritto al voto i soci i quali non siano in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi al fondo di previdenza e delle quote a carico degli iscritti dei premi assicurativi per le assicurazioni cui provvede l'Unione.
L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, e in via straordinaria su iniziativa del Presidente dell'Unione o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ovvero almeno 1/3 dei Soci.
L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione.
La convocazione è disposta mediante invio di avviso scritto, spedito almeno 10 giorni prima della data fissata, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.
Copia della convocazione per l'Assemblea Generale verrà, inoltre spedita per lettera raccomandata alle Società locali riconosciute in modo che queste possano avvisare i loro soci.
Nel caso in cui la convocazione sia richiesta, a norma del precedente terzo comma, dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo o da 1/3 dei soci l'assemblea deve essere riunita entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
Per la validità delle riunioni dell'assemblea è richiesta la presenza di almeno 1/4 degli aventi diritto al voto.
L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. È tuttavia richiesta la maggioranza assoluta dei soci per le delibere concernenti l'approvazione di modifiche dello statuto o l'approvazione di regolamenti dell'Unione.
Art. 9
(Compiti dell'assemblea)
Spetta all'assemblea:
a) eleggere il presidente, i membri elettivi del collegio dei revisori;
b) deliberare lo statuto, i regolamenti e le rispettive modificazioni;
c) approvare il bilancio preventivo dell'Unione;
d) ratificare il conto consuntivo dell'Unione, approvato dal Consiglio direttivo;
e) deliberare gli acquisti di immobili e i contratti che impegnano l'Unione per oltre cinque anni;
f) determinare l'ammontare dell'indennità spettante ai membri della Giunta, nonché dei gettoni di presenza spettanti ai membri del Consiglio direttivo.
Art. 10
(Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è formato:
a) dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Unione;
b) dai rappresentanti delle società locali in cui si articola l'Unione ai sensi del precedente art. 3, in ragione di:
1 rappresentante per le società che abbiano fino a 15 soci;
2 rappresentanti per le società che abbiano da 16 a 40 soci;
3 rappresentanti per le società che abbiano da 41 a 70 soci;
4 rappresentanti per le società che abbiano oltre 70 soci;
c) (dai rappresentanti dei soci non facenti parte di alcuna società locale, in ragione di 1 rappresentante per ogni 30 soci o frazione di 30 superiore a 15);
d) dal Direttore della sezione "Soccorso Alpino Valdostano" di cui al successivo art. 25. Il consiglio dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
I consiglieri che cessassero anticipatamente dalla carica sono immediatamente sostituiti a norma del primo comma, lettera b) e c). I rappresentanti eletti in sostituzione di altri cessati anticipatamente dalla carica durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
I poteri del Consiglio sono prorogati, dopo la scadenza, fino alla formazione del nuovo consiglio.
I rappresentanti di cui alla lettera b) del primo comma sono eletti dalle assemblee delle rispettive società. Nel caso in cui siano da eleggere 2 o 3 rappresentanti, ciascuno vota due nomi: nel caso in cui siano da eleggere 4 rappresentanti, ciascuno vota 3 nomi.
I rappresentanti di cui alla lettera c) del primo comma sono eletti in apposita riunione di tutti i soci non appartenenti a società locali, convocata dal Presidente dell'Unione in occasione della prima riunione dell'assemblea successiva alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo o alla cessazione dalla carica dei rappresentanti da sostituire. Nel caso in cui siano da eleggere più di 2 rappresentanti, ciascuno vota per un numero di candidati inferiore di uno a quello dei rappresentanti da eleggere.
Art. 11
(Funzionamento del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni trimestre, ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente dell'Unione o quando ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione.
La convocazione è disposta mediante invio di avviso scritto, spedito almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno della stessa.
Nel caso in cui la convocazione sia richiesta, a norma del precedente primo comma, dalla maggioranza dei membri del Consiglio, questo deve essere riunito entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. È tuttavia richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica per le delibere riguardanti la determinazione degli ambiti territoriali di competenza delle società locali, il riconoscimento di queste, o provvedimenti disciplinari a carico dei soci dell'Unione.
Art. 12
(Compiti del Consiglio direttivo)
Spetta al Consiglio direttivo:
a) stabilire, a norma dell'art. 3 sentita l'assemblea, i criteri per la determinazione degli ambiti territoriali di competenza delle società locali;
b) esprimere il parere sul riconoscimento delle società locali, ai sensi dell'art. 10, primo comma, della Legge regionale 11 agosto 1975 n. 39 e approvarne gli statuti;
c) deliberare sui programmi di attività dell'Unione;
d) assumere ogni delibera per la gestione dei fondi dell'Unione, salve le competenze riservate o delegate alla Giunta esecutiva a norma del successivo art. 14;
e) ratificare le delibere assunte in via d'urgenza dalla Giunta esecutiva ai sensi del successivo art. 14;
f) deliberare l'entità della quota associativa;
g) approvare il conto consuntivo dell'Unione, salvo successiva ratifica dell'assemblea a norma della lettera d) del precedente art. 9;
h) svolgere ogni altro compito ad esso demandato dallo statuto ed ogni compito genericamente attribuito all'Unione e non espressamente attribuito dalla Legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'Unione medesima;
i) eleggere il Vice Presidente;
l) determinare l'ammontare dell'indennità spettante al Presidente e al Vice Presidente.
Art. 13
(Giunta esecutiva)
La Giunta esecutiva è composta:
a) dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Unione;
b) da quattro membri eletti nel suo seno dal Consiglio direttivo a tal fine ciascun consigliere vota per 3 nomi;
c) dal delegato della sezione "Soccorso Alpino Valdostano" di cui al successivo art. 25.
La Giunta dura in carica quanto il Consiglio che ne esprime i membri elettivi.
La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione.
La Giunta si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell'Unione lo reputi necessario, o quando ne facciano richiesta almeno 4 membri di essa. In tale ultimo caso la riunione deve aver luogo entro tre giorni dalla presentazione della richiesta.
La convocazione è disposta con qualunque mezzo.
Art. 14
(Compiti della Giunta esecutiva)
Spetta alla Giunta esecutiva assumere le deliberazioni relative a spese non superiori a L. 500.000.
La Giunta esecutiva (o il Consiglio) hanno inoltre il compito di amministrare il fondo di previdenza previsto nell'art. 12 della Legge regionale n. 39 dell'11.8.1975.
Questo organismo, se lo ritenesse opportuno, può decidere di far amministrare detto fondo da Enti più competenti in merito.
Ulteriori funzioni, anche relative a spese di entità superiore al limite di cui al primo comma, possono essere delegate alla Giunta dal Consiglio.
In caso di necessità e di urgenza la Giunta può assumere qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio direttivo, presentandolo a questo, per la rettifica, nella seduta successiva e comunque entro sessanta giorni.
Art. 15
(Presidente)
Il Presidente dell'Unione è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza o in caso di parità di voti si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati.
In caso di ulteriore parità di voti, è eletto il più anziano di età.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I suoi dopo la scadenza del mandato, sono prorogati fino all'elezione del nuovo Presidente.
In caso di cessazione anticipata dalla carica l'assemblea è convocata in via straordinaria entro trenta giorni per procedere all'elezione del nuovo Presidente.
Art. 16
Il Vice Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio a maggioranza dei presenti.
Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza o in caso di parità di voti, si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati.
In caso di ulteriore parità di voti, è eletto il più anziano di età.
Il Vice Presidente dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.
I suoi poteri, dopo la scadenza del mandato, sono prorogati fino all'elezione del nuovo Vice Presidente.
In caso di cessazione anticipata dalla carica, il Consiglio direttivo è convocato nel termine di 10 giorni per procedere all'elezione del nuovo Vice Presidente.
Art. 17
(Compiti del Presidente e del Vice Presidente)
Il Presidente rappresenta l'Unione; convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva; cura l'esecuzione delle deliberazioni di tali organi.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, senza necessità di delega.
Art. 18
Il Collegio dei revisori è composto da un rappresentante della Regione, designato dall'Assessore per il turismo, e da quattro membri eletti dall'Assemblea fra i soci dell'Unione di cui due fungono da membri supplenti, nel caso che uno o due degli effettivi vengano a mancare per qualsiasi motivo. A tal fine ciascun socio vota per tre nomi.
Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni. I suoi poteri dopo la scadenza del mandato, sono prorogati fino alla formazione del nuovo Collegio.
La prima convocazione del Collegio è disposta dal rappresentante della Regione. Nella sua prima riunione il Collegio elegge un suo Presidente al quale spetta convocare e presiedere il Collegio medesimo.
Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno, prima dell'approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 19
(Compiti del Collegio dei revisori)
Il Collegio dei revisori vigila sulla regolarità della gestione contabile dell'Unione e del fondo di previdenza.
Riferisce all'assemblea sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Unione, della sezione "Soccorso Alpino Valdostano" e sulla gestione del fondo di previdenza a norma del relativo regolamento.
I componenti del Collegio possono, anche singolarmente, procedere a verifiche di cassa e al controllo della documentazione contabile dell'Unione, della sezione "Soccorso Alpino Valdostano" e del fondo di previdenza.
Art. 20
(Bilancio e conto consuntivo)
Il bilancio preventivo annuale dell'Unione è predisposto dal Consiglio direttivo ed è approvato dall'assemblea entro il 31 marzo dell'anno cui esso si riferisce.
Il conto consuntivo è formato e approvato dal Consiglio direttivo entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce, ed è ratificato dall'assemblea nella sua prima riunione successiva.
Art. 21
(Indennità di carica e gettoni di presenza)
Al Presidente, al Vice Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento delle loro funzioni, una indennità di carica nella misura determinata annualmente dal Consiglio direttivo.
L'indennità di carica per i membri della Giunta viene fissata annualmente dall'Assemblea Generale.
Agli altri membri del Consiglio direttivo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle relative riunioni, un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio medesimo, nella misura determinata annualmente dall'assemblea.
Art. 22
(Tariffe professionali)
Le tariffe professionali per le prestazioni delle Guide e dei Portatori alpini in Valle d'Aosta sono proposte, per la zona di rispettiva competenza, dalle società locali riconosciute.
Il Consiglio direttivo adotta le proposte definitive da presentare all'Assessore regionale per il turismo, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 11 agosto 1975, n. 39.
Art. 23
(Sanzioni disciplinari)
Ferme le sanzioni penali e amministrative previste dalla Legge, le Guide e i Portatori alpini in attività di servizio, soci dell'Unione, i quali si rendano responsabili di violazioni delle norme di legge e di regolamento che regolano l'attività professionale o di violazioni delle norme del presente statuto e dei regolamenti dell'Unione o di violazioni delle norme tecniche di sicurezza e di deontologia professionale, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione;
b) sospensione dall'appartenenza all'Unione per un tempo compreso fra un mese e tre anni;
c) espulsione dall'Unione.
L'ammonizione consiste in un richiamo motivato inviato per iscritto al responsabile dell'infrazione disciplinare, ed è comminata per violazioni non gravi delle norme di legge o di regolamento, o delle norme del presente statuto o dei regolamenti dell'Unione, o delle norme tecniche di sicurezza e di deontologia professionale, relative all'esercizio dell'attività professionale.
La sospensione dall'appartenenza all'Unione comporta. per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dell'esercizio di tutti i diritti connessi alla qualità di socio, e la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte nell'Unione. Il periodo di sospensione non viene computato come anzianità di servizio ai finì previdenziali.
La sospensione è comminata per violazioni gravi o ripetute delle norme di legge o di regolamento, o delle norme del presente statuto e dei regolamenti dell'Unione, o delle norme tecniche, di sicurezza e di deontologia professionale.
L'espulsione dall'Unione comporta la perdita delle qualità di socio e di tutti i diritti a questi connessi, e può essere comminata solo in caso di gravissimi e reiterate violazioni delle norme di legge o di regolamento, delle norme dei regolamenti dell'Unione o delle norme tecniche, di sicurezza e di deontologia professionale, tali da mettere in pericolo l'incolumità dei clienti o delle persone comunque affidate alla responsabilità professionale della Guida o del Portatore.
Art. 24
(Competenza e procedimento per i provvedimenti disciplinari)
L'ammonizione è comminata dall'organo direttiva della società locale di cui la Guida o il Portatore sia membro, ovvero, negli altri casi, dal Consiglio direttivo dell'Unione. Quando sia comminata dalla società. locale, ne è data comunicazione al Consiglio direttivo della Unione.
La sospensione è comminata con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Unione, su proposta della commissione tecnico-disciplinare di cui al successivo quinto comma.
L'espulsione è comminata con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Unione su proposta della commissione tecnico-disciplinare.
In ogni caso l'adozione del provvedimento disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'incolpato, con la prefissione di un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale egli può presentare le proprie controdeduzioni. L'incolpato ha il diritto di essere sentito personalmente dall'organo cui compete la deliberazione del provvedimento disciplinare.
Il Consiglio direttivo dell'Unione elegge una commissione tecnico-disciplinare composta di cinque membri i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Membri della Commissione Tecnico disciplinare possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo ma devono comunque essere sempre membri dell'Unione Guide di Alta Montagna.
I Presidenti e gli organi direttivi delle società locali segnalano alla commissione tecnico-disciplinare i fatti che siano suscettibili di dar luogo all'applicazione delle sanzioni della sospensione o dell'espulsione.
Art. 25
(Soccorso Alpino Valdostano)
Ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è costituita una sezione speciale dell'Unione, denominata "Soccorso Alpino Valdostano" la quale provvede per conto della Regione alla organizzazione e allo svolgimento, anche d'intesa col Corpo Nazionale Soccorso Alpino del C.A.I., del servizio di Soccorso Alpino in Valle d'Aosta.
La sezione di cui al comma che precede è diretta da un Consiglio, da una Giunta esecutiva, da un Direttore e da un Vice Direttore.
Il Consiglio è formato:
a) dal Direttore e dal Vice Direttore del Soccorso Alpino;
b) dai responsabili delle Stazioni di Soccorso Alpino riconosciuti in Valle d'Aosta;
c) da tre membri eletti dal Consiglio Direttiva dell'Unione fra i soci di questa;
d) dal Presidente dell'Unione;
e) da un rappresentante dei conduttori di cani da valanga. eletto da tutti i conduttori iscritti al S.A.V.
La Giunta esecutiva è composta:
a) dal Direttore e dal Vice Direttore del Soccorso Alpino;
b) da due membri eletti nel suo seno dal Consiglio del Soccorso alpino a tal fine ogni membro vota per un nome;
c) dal Presidente dell'Unione.
Il Direttore e il Vice Direttore del Soccorso alpino sono eletti nel proprio seno dal Consiglio del Soccorso Alpino e dal Consiglio direttivo dell'Unione in seduta congiunta, con votazioni separate e a maggioranza o in caso di parità di voti si procede a votazioni di ballottaggio fra i due candidati più votati. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.
Art. 26
(Funzionamento della Sezione Soccorso Alpino)
Spetta al Consiglio di Soccorso alpino:
a) deliberare il riconoscimento di nuove stazioni di soccorso;
b) deliberare i criteri di organizzazione del servizio di soccorso;
c) predisporre il bilancio della sezione e proporlo all'approvazione del Consiglio direttivo dell'Unione;
d) deliberare sull'impiego delle somme assegnate alla sezione, salve le competenze della Giunta esecutiva;
e) proporre all'Assessore regionale per il turismo le tariffe delle indennità spettanti per le prestazioni inerenti al servizio di soccorso;
f) proporre il regolamento del servizio di soccorso all'approvazione dell'assemblea dell'Unione.
La Giunta esecutiva delibera le spese non superiori a L. 500.000.
Il Consiglio può delegare alla Giunta ulteriori funzioni di sua competenza.
In caso di necessità e di urgenza la Giunta può adottare qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio, presentandolo a questo, per la ratifica., nella seduta successiva e comunque entro 60 giorni.
Il delegato del Soccorso alpino convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; cura l'esecuzione delle delibere di tali organi; rappresenta la sezione nei rapporti con gli altri organismi che operano nel campo del Soccorso alpino.
Il Vice Direttore sostituisce il Direttore, in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, senza necessità di delega.
Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano agli organi della sezione Soccorso alpino le norme del presente statuto e dei regolamenti dell'Unione che regolano il funzionamento degli organi dell'Unione, intendendosi sostituito il Consiglio del Soccorso alpino al Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva del Soccorso alpino alla Giunta esecutiva dell'Unione, il Direttore e il Vice Direttore rispettivamente al Presidente e al Vice Presidente dell'Unione.
Art. 27
(Servizio di Soccorso)
Un apposito regolamento, proposto dal Consiglio della sezione Soccorso alpino e approvato dall'assemblea dell'Unione, disciplina lo svolgimento del servizio di soccorso alpino, gli obblighi relativi dei soci dell'Unione. le modalità' per l'impiego di altre Guide e Portatori alpini nonché di volontari, le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi annuali di aggiornamento sulle tecniche del soccorso.
Tutti i soci dell'Unione hanno l'obbligo di collaborare nei modi previsti dal Regolamento al servizio di Soccorso alpino.
Il responsabile ed il Vice Capo responsabile di ciascuna stazione di Soccorso alpino sono eletti dagli iscritti al servizio di soccorso della stazione medesima, devono essere scelti tra i soci dell'Unione e la loro nomina è ratificata dal Consiglio dell'Unione.
La sezione Soccorso alpino ha un bilancio annuale separato, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, formato e approvato a norma della lettera c) del primo comma del precedente art. 26. Tale bilancio viene portato a conoscenza dell'assemblea dell'Unione in allegato al bilancio dell'Unione medesima.
Con le stesse procedure viene formato, approvato e portato a conoscenza dell'assemblea il conto consuntivo relativo alla gestione del Soccorso alpino.
Art. 28
Un apposito regolamento dell'Unione stabilisce, in armonia con le direttive della Regione, le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi e degli esami per l'accertamento della idoneità tecnica allo svolgimento della professione di Guida e di Portatore, nonché dei corsi di aggiornamento.
Della commissione di esame per l'accertamento della idoneità tecnica all'esercizio della professione di Guida e di Portatore fa parte un rappresentante della Regione.
Art. 29
Fino alla prima formazione degli organi dell'Unione in base alle norme del presente statuto, approvato ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, i compiti di amministrazione dell'Unione medesima sono affidati le rispettive competenze, agli organi in carica del Comitato Valdostano Guide e Portatori del C.A.I.
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REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIONE VALDOSTANA GUIDE E PORTATORI DI ALTA MONTAGNA
TITOLO I
Obblighi dei soci
Art. 1
(Doveri dei soci)
I soci dell'Unione devono:
a) prendere parte attiva alla vita dell'Unione in particolare partecipando alle riunioni degli organi di cui facciano parte;
b) adempiere all'obbligo di esercizio della professione, nei modi e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento;
c) adempiere all'obbligo di aggiornamento. nei modi e nei limiti stabiliti dallo statuto e dal presente regolamento;
d) collaborare al servizio di soccorso alpino. nei modi previsti dal relativo regolamento;
e) versare puntualmente le quote associative, i contributi dovuti al fondo di previdenza e le quote a loro carico dei premi assicurativi per le assicurazioni cui provvede l'Unione;
f) osservare ogni altro obbligo stabilito dalla Legge in ordine all'esercizio della professione, ogni altro obbligo stabilito dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti dell'Unione, nonché le deliberazioni assunte nell'ambito della propria competenza dagli organi dell'Unione medesima.
Art. 2
(Numero minimo di ascensioni)
Ai sensi dell'art. 5, primo comma, dello Statuto dell'Unione, per la valutazione di ciascun periodo annuale, decorrente dal 1^ Novembre al 31 Ottobre, come anzianità di servizio ai fini previdenziali le Guide ed i Portatori soci dell'Unione hanno l'obbligo di compiere nel corso di ciascun periodo annuale un minimo di 10 ascensioni, ove si tratti di Guide o Portatori esercenti stabilmente nei territori di competenza delle Società locali di Courmayeur e Valtournenche, o un minimo di 6 ascensioni negli altri casi.
Sono escluse dal computo delle ascensioni compiute ai fini del comma precedente le esercitazioni in palestra, le operazioni di soccorso alpino. le gite con salita o discesa a mezzo aereo o elicottero o via fune o con altri mezzi meccanici.
I Portatori nel primo anno di attività non sono soggetti all'obbligo di cui al primo comma.
Le Guide ed i Portatori che abbiano compiuto il 46^ anno di età hanno l'obbligo di compiere in ogni caso un minimo di 6 ascensioni nel corso di ciascun periodo annuale, ad essi non si applica il disposto del secondo comma.
Sono comprese nel computo le ascensioni compiute in qualità di Istruttore nell'ambito dei corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'Unione.
Art. 3
(Casi di forza maggiore)
Sono considerati casi di forza maggiore che comportano l'esonero dall'obbligo di esercizio della professione ai sensi dell'art. 5 primo e secondo comma, dello statuto dell'Unione e dell'art. 2 del presente regolamento:
a) l'impossibilità di esercitare a causa di malattia o di infortunio, protratto per almeno 30 giorni complessivi nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre:
b) la prestazione del servizio militare obbligatorio per legge durante un periodo di almeno 30 giorni nel periodo dal l giugno al 30 settembre;
c) gravi impedimenti all'esercizio della professione, protratti per il periodo minimo di cui alla lettera (a) derivanti da circostanze eccezionali valutate preventivamente di volta in volta dal Consiglio dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.
L'impedimento di cui alla lettera (a) del precedente comma deve essere comprovato mediante presentazione di certificato rilasciato da un medico dipendente o convenzionato con l'ente che eroga l'assistenza sanitaria di cui fruisce la Guida o il Portatore, o in mancanza dal medico condotto del luogo di residenza della Guida o del Portatore.
L'impedimento di cui alla lettera (b) del primo comma è comprovato mediante la presentazione dello stato di servizio o di altra equivalente certificazione rilasciata dall'autorità militare.
Gli impedimenti di cui alla lettera (c) del primo comma sono dichiarati dall'interessato, il quale deve produrre altresì i documenti che ritenga utili, o che gli vengano richiesti dal Consiglio Direttivo dell'Unione, atti a comprovare gli impedimenti medesimi.
Art. 4
(Controllo sull'obbligo di esercizio della professione)
Le Guide e i Portatori soci dell'Unione sono tenuti a dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di cui al precedente art.2 presentando al Consiglio Direttivo dell'Unione, entro il 15 novembre di ogni anno, il libretto personale di cui al successivo art. 5, unitamente all'eventuale documentazione per il riconoscimento dei casi di forza maggiore di cui all'art. 3.
Il libretto è restituito all'iscritto entro il 15 dicembre vidimato dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Unione.
Quando l'iscritto chieda il riconoscimento di casi di forza maggiore che abbiano impedito l'adempimento dell'obbligo di esercizio della professione di cui all'art. 2, nel corso dell'anno precedente, la vidimazione è sospesa fino alla pronuncia del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo dell'Unione si pronuncia sul riconoscimento dei casi di forza maggiore entro il termine di cui al secondo comma.
Il Consiglio può chiedere all'iscritto la presentazione di ulteriore documentazione.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo accerti il mancato adempimento all'obbligo dì esercizio della professione per il terzo anno consecutivo in assenza di casi di forza maggiore ai sensi dell'art. 3, pronuncia la decadenza della Guida o del Portatore dall'iscrizione all'Unione, a norma dell'art. 5, secondo comma, e dell'art. 6 dello Statuto dell'Unione medesima.
Art. 5
(Libretto personale)
Ogni Guida o Portatore iscritto all'Unione deve essere munito di un libretto personale, rilasciato dall'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.
Sul libretto personale debbono essere registrate tutte le ascensioni compiute dalla Guida o dal Portatore, con l'indicazione della data, del percorso compiuto e delle generalità del cliente o dei clienti. Ogni registrazione è convalidata con la sottoscrizione del cliente o dei clienti.
Le Guide e i Portatori devono essere in grado di fornire a richiesta delle Società locali o dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna l'indirizzo dei clienti che hanno sottoscritto il libretto.
Nei casi in cui per qualsiasi motivo il cliente non possa o non voglia sottoscrivere o fornire il proprio indirizzo, la convalida della registrazione è effettuata su richiesta della Guida o del Portatore interessato, dal Presidente della società locale di appartenenza, il quale può effettuare con ogni mezzo gli accertamenti ritenuti eventualmente necessari sulla veridicità delle dichiarazioni del titolare.
Nei casi di ascensioni compiute in qualità di Istruttore nell'ambito di corsi di formazione o di aggiornamento organizzati dall'Unione, la convalida è effettuata dal Direttore del corso.
Le eventuali controversie sono decise dal Consiglio Direttivo della Società locale. Contro la decisione di questo l'interessato può ricorrere entro dieci giorni al Consiglio Direttivo dell'Unione.
Le Guide e i Portatori soci dell'Unione debbono altresì registrare sull'apposito registro il proprio passaggio nei rifugi.
Nel caso di registrazione scientemente false o inesatte sul libretto personale o sui registri dei rifiuti la Guida o il Portatore è soggetto alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 23 primo comma lettere (b) e (c) dello Statuto dell'Unione.
TITOLO II
Formazione e aggiornamento delle Guide e dei Portatori
Art. 6
(Corsi di formazione per nuovi Portatori)
L'Unione organizza i corsi di formazione per nuovi Portatori, che si concludono con gli esami di accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione, di norma ogni due anni, d'intesa con le competenti autorità della Regione.
All'organizzazione dei corsi provvede la Giunta esecutiva dell'Unione, su proposta della Commissione di cui al successivo art. 14.
La Giunta esecutiva designa su proposta della commissione di cui all'art. 14, Direttore Tecnico del corso scelto fra le Guide iscritte all'Unione, che abbiano un'anzianità di servizio in qualità di Guida di almeno dieci anni. Designa altresì, su proposta della stessa commissione gli Istruttori del corso scelti fra le Guide iscritte all'Unione che abbiano adeguata esperienza e siano in grado di insegnare almeno due delle materie oggetto del corso.
Art. 7
(Ammissione ai corsi)
Sono ammessi a frequentare i corsi di formazione per nuovi Portatori le persone che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione in Valle d'Aosta.
Nel caso in cui siano presentate domande di ammissione in numero superiore a quello massimo fissato dalla Giunta esecutiva, questa può provvedere allo sdoppiamento del corso, ovvero può operare una preselezione degli aspiranti all'ammissione, in base a criteri oggettivi stabiliti d'intesa con la Commissione di cui all'art. 14.
L'ammissione al corso pub 'essere subordinata al pagamento di una quota d'iscrizione e delle spese di mantenimento nella località ove si svolge il corso nonché delle spese di trasporto in detta località.
La Giunta esecutiva può esentare dal pagamento, in tutto o in parte, gli aspiranti che si trovino in condizioni economiche disagiate.
Le condizioni ed i criteri oggettivi per la concessione delle esenzioni sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 8
(Svolgimento dei corsi)
I corsi di cui all'art. 6 constano di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti teorici hanno ad oggetto le seguenti materie:
a) tecnica di roccia:
b) tecnica di ghiaccio;
c) tecnica di percorsi misti;
d) tecnica di sci alpinismo;
e) tecnica del soccorso alpino;
f) conduzione del cliente e deontologia professionale;
g) pronto soccorso;
h) cartografia e orientamento;
i) storia dell'alpinismo;
l) geografia fisica, geologica, flora e fauna con particolare riguardo alla Valle d'Aosta;
m) ordinamento della professione di Guida e Portatore.
Le esercitazioni pratiche hanno ad oggetto almeno le materie di cui alle lettere (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), del precedente comma.
La Commissione di cui all'art. 14 stabilisce il numero di ore minimo da dedicare all'insegnamento teorico e alle esercitazioni pratiche in ciascuna materia.
Art. 9
(Esami finali)
Agli esami teorici per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione di Portatore sono ammessi coloro che hanno superato positivamente, a giudizio della Commissione, le prove pratiche svolte durante il corso.
Della Commissione giudicatrice fanno parte il Presidente o il Vice Presidente dell'Unione, che la presiede, il Direttore tecnico, un rappresentante nominato dall'Assessore regionale per il Turismo; gli Istruttori del corso.
Le modalità di svolgimento degli esami sono stabilite dalla Commissione. Gli esami hanno ad oggetto le discipline teoriche e pratiche insegnate nel corso, e si concludono con un giudizio globale di idoneità o di non idoneità all'esercizio della professione di Portatore.
Possono essere organizzate, con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, sessioni di esami pratici e teorici di accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione per i Portatori in possesso di certificato di idoneità tecnica all'esercizio della professione rilasciato dal Club Alpino Italiano o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla Legge, i quali intendano chiedere l'iscrizione all'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.
Art. 10
(Corsi di formazione per Guide)
L'Unione organizza i corsi di formazione per Guide, che si concludono con gli esami di accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione, di norma ogni due anni, d'intesa con le competenti autorità della Regione.
Sono ammessi a frequentare i corsi i Portatori che ne facciano domanda, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per l'esercizio stabile della professione in Valle d'Aosta, e che abbiano esercitato la professione come Portatori per almeno quattro anni.
Possono essere ammessi anche Portatori che, pur non avendo ancora compiuto il 25° anno di età, lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno nel quale ha luogo il corso.
Gli esami finali si concludono con un giudizio globale di idoneità o di non idoneità all'esercizio della professione di Guida.
Possono essere organizzate, con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, sessioni di esami pratici e teorici di accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione di Guida, per le Guide in possesso di certificato di idoneità tecnica all'esercizio della professione rilasciato dal Club Alpino Italiano o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge, le quali intendano chiedere l'iscrizione all'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.
Ai corsi di formazione per Guide ed ai relativi esami finali si applicano, per quanto non disposto dal presente articolo, le disposizioni dei precedenti artt. 6, 7 terzo comma, 8 e 9.
Art. 11
(Corsi di aggiornamento per Guide e per Portatori)
L'Unione organizza i corsi di aggiornamento per Guide e per Portatori almeno ogni cinque anni, d'intesa con le competenti autorità della Regione.
Possono partecipare a detti corsi tutte le Guide e i Portatori iscritti all'Unione che ne facciano domanda. Sono in ogni caso ammessi le Guide ed i Portatori per i quali scada entro l'anno il termine entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di aggiornamento di cui all'art. 12.
Possono essere ammessi, su decisione della Giunta esecutiva, anche Guide e Portatori che non siano soci dell'Unione.
Il contenuto e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabiliti di volta in volta dalla Giunta esecutiva d'intesa con la Commissione di cui all'art. 14.
A coloro che hanno frequentato regolarmente il corso viene rilasciato un attestato di frequenza, valido ai fini della certificazione dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento ai sensi dell'art. 8, settimo comma e 21 ultimo comma della Legge regionale 11 agosto 1975 n. 39.
Ai corsi di aggiornamento e di perfezionamento si applicano le disposizioni dell'art. 6, secondo e terzo comma, e dell'art. 7, terzo comma.
Art. 12
(Obbligo di aggiornamento)
Le Guide soci dell'Unione, che non abbiano compiuto il 50^ anno di età, sono obbligati a partecipare almeno ogni cinque anni ad un corso di aggiornamento organizzato dall'Unione ai sensi del precedente art. 11.
Allo stesso obbligo sono soggetti i Portatori che non abbiano compiuto il 50^ anno di età iscritti all'Unione ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale 11 agosto 1975 n. 39, a meno che entro il quinquennio conseguano l'idoneità tecnica all'esercizio della professione di Guida.
Non sono soggette all'obbligo di cui al primo comma le Guide che, nell'ambito del quinquennio, svolgano le funzioni d'istruttore in un corso di formazione per Guide e Portatori o in un corso di aggiornamento.
Le Guide e i Portatori che non ottemperino all'obbligo di cui al primo e al secondo comma decadono dall'appartenenza all'Unione ai sensi degli artt. 8, settimo comma e 21, ultimo comma, della Legge regionale n. 39 dell'11.8.1975 e dell'art. 6, lettera (d), dello Statuto dell'Unione.
La decadenza non opera quando la Guida o il Portatore non abbia potuto adempiere all'obbligo di aggiornamento per i casi di forza maggiore, riconosciuti dall'Assessore regionale per il Turismo su proposta del Consiglio Direttivo dell'Unione.
Sono considerati come impedimenti derivanti da forza maggiore, quando si verifichino durante lo svolgimento dell'ultimo corso di aggiornamento o di formazione utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo, i seguenti:
a) la malattia o l'infortunio;
b) la prestazione del servizio militare obbligatorio per legge;
c) altri gravi impedimenti derivanti da circostanze eccezionali valutate preventivamente di volta in volta dal Consiglio dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.
Le Guide e i Portatori che non abbiano adempiuto all'obbligo di aggiornamento per impedimenti derivanti da forza maggiore sono tenuti a partecipare al corso di aggiornamento immediatamente successivo, salvo che, trattandosi dei Portatori di cui al precedente secondo comma abbiano conseguito nel frattempo l'idoneità tecnica all'esercizio della professione di Guida, e salvo nuovo impedimento derivante da casi di forza maggiore di cui alle lettere (a) o (b) del precedente sesto comma.
Art. 13
(Corsi per Istruttori)
L'Unione organizza periodicamente corsi per Istruttori, dei corsi di formazione per Guide e Portatori e dei corsi di aggiornamento, per i quali può avvalersi, oltre che delle Guide iscritte all'Unione, di altre Guide Italiane o straniere di provata abilità ed esperienza.
La frequenza a corsi per Istruttori costituisce titolo preferenziale per la nomina ad Istruttori dei corsi di formazione e di aggiornamento.
Art. 14
(Commissione Tecnico Disciplinare)
La Commissione Tecnico-Disciplinare di cui all'art. 24, quinto comma, dello Statuto dell'Unione, ha il compito di vigilare sull'osservanza, da parte delle Guide e dei Portatori soci dell'Unione; delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti dell'Unione e del Soccorso Alpino Valdostano, nonché delle norme tecniche, di sicurezza e di deontologia professionale.
Spetta alla Commissione proporre al Consiglio Direttivo l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 23, primo comma lettere (b) e (c), dello Statuto.
La Commissione può effettuare con ogni mezzo indagini sull'attività professionale effettivamente svolta da singole Guide e Portatori, estratti a sorte fra tutti i soci, ovvero qualora vi sia motivo di dubitare della veridicità delle registrazioni contenute nel libretto personale.
La Commissione può altresì effettuare indagini sull'effettiva sussistenza degli impedimenti addotti dalle Guide e dai Portatori per l'esonero dall'obbligo di esercizio della professione ai sensi dell'art. 3 o per l'esonero dall'obbligo di aggiornamento ai sensi dell'art. 12.
Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può convocare a sé i soci, che hanno l'obbligo di presentarsi, e può chiedere ad essi la produzione di documenti.
La Commissione cura inoltre l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui ai precedenti artt. 6, 10, 11 e 13 e, propone al Consiglio Direttivo ed alla Giunta esecutiva i provvedimenti di rispettiva competenza in materia di formazione e di aggiornamento professionale delle Guide e dei Portatori.
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1975, N. 39: ORDINAMENTO DELLE GUIDE E DEI PORTATORI ALPINI IN VALLE D'AOSTA.
FONDO DI PREVIDENZA
Art. 1
L'Amministrazione del Fondo di Previdenza previsto dall'art. 12 della Legge regionale n.39 dell'11.8.1975 è affidata alla Giunta esecutiva dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, la quale potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno, di enti specializzati in queste amministrazioni.
La Giunta esecutiva predispone annualmente un bilancio preventivo e consuntivo del Fondo di Previdenza che è approvato con le stesse modalità previste per il bilancio dell'Unione Guide di Alta Montagna.
Art. 2
(Versamento dei contributi)
Il contributo annuo dovuto, dagli iscritti all'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, al fondo di previdenza di cui all'art. 12 della Legge regionale n. 39 dell'11.8.1975 è fissata in L. 120.000.
Sono tenuti ad effettuare ì versamenti annuali di cui al comma precedente tutte le Guide ed i Portatori, in attività di servizio, soci dell'Unione che alla data di entrata in vigore della Legge regionale n. 39 dell'11 agosto 1975 erano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione.
Le Guide ed i Portatori di cui al comma precedente sono inoltre tenuti al versamento della quota a carico degli iscritti relative ai premi di assicurazione di cui all'art. 12, secondo comma lettera (d) della predetta Legge regionale, n. 39 dell'11.8.1975.
Le Guide ed i Portatori di cui al secondo comma dell'art. 13 della Legge regionale n. 39 dell'11.8.1975 non sono tenute al versamento dei contributi e delle quote di cui ai commi precedenti.
I contributi dovranno essere versati in rate trimestrali anticipate.
I versamenti maturati dall'entrata in vigore della Legge regionale dovranno essere versati in un'unica soluzione non appena il presente Regolamento verrà approvato dal Consiglio regionale. L'inizio di tali versamenti decorrerà dal 1 Ottobre 1975.
Art. 3
I requisiti per ottenere l'assegno di anzianità sono:
1. aver compiuto il sessantesimo anno di età ed essere iscritti al fondo di previdenza per almeno venticinque anni;
2. a qualsiasi età purché siano iscritti al fondo per almeno 35 anni;
3. l'assegno di anzianità spetta altresì a tutte le Guide e Portatori iscritti all'Unione che alla data di entrata in vigore della presente Legge abbiano compiuto il 60° anno di età ed abbiano esercitato la professione per almeno vent'anni complessivi.
Il diritto all'assegno di cui al punto 2 del presente articolo è subordinato alla cessione dell'attività. Qualora il titolare dell'assegno dei 35 anni riprenda l'esercizio della professione, successivamente alla liquidazione dello stesso, questo continua a rimanere in pagamento ma con l'obbligo di versare, al fondo di previdenza, l'intero ammontare entro 10 gg. dalla riscossione.
Art. 4
I requisiti per ottenere l'assegno ordinario o speciale d'invalidità permanente sono:
1. poter far valere almeno cinque anni di iscrizione al fondo, di cui uno nell'ultimo quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
2. indipendentemente dalla data di iscrizione al fondo, qualora siano colpiti da invalidità specifica derivante da causa di servizio.
Si considera invalido l'iscritto la cui capacità di guadagno, nell'attività specifica, a seguito di infermità o difetto fisico o mentale è ridotta in modo permanente a meno della metà.
Art. 5
I requisiti per il diritto all'assegno di reversibilità - I beneficiari - La percentuale della pensione diretta spettante ai singoli superstiti.
Il diritto all'assegno di reversibilità è riconosciuto in caso di morte:
1. del titolare dell'assegno;
2. dell'iscritto per il quale, alla data della morte, risultino acquisite le condizioni di iscrizione occorrenti per il diritto all'assegno di invalidità ordinaria o speciale;
3. dell'iscritto per il quale. alla data della morte, risultino acquisiti i requisiti di iscrizione per il diritto all'assegno di anzianità, anche se non risulti compiuto il 60 anno di età;
4. della Guida o Portatore già esercente in Valle d'Aosta, deceduto in data anteriore all'entrata in vigore della Legge regionale 11.8.1975, n. 39 e che abbia esercitato la professione per almeno venti anni complessivi, ovvero la cui morte sia avvenuta per causa di servizio, sempreché la domanda venga presentata entro il 31.12.1976.
Hanno diritto all'assegno di reversibilità:
anche se non è provata la vivenza a carico del defunto:
a) il coniuge, sempreché non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa;
b) i figli (legittimi, legittimati, naturali, adottivi, affiliati, nati da precedente matrimonio del coniuge superstite ed esposti regolarmente affidati al defunto aventi età non superiore ai 18 anni;
solo se è provato che il defunto provvedeva al loro sostentamento in continuativa:
c) i figli aventi:
- età compresa tra i 18 e i 21 anni, se frequentano una scuola media o professionale senza prestare lavoro retribuito;
- età compresa tra i 18 e i 26 anni se frequentano l'Università ma non hanno superato la durata legale del corso e non prestano lavoro retribuito;
- qualunque età se sono riconosciuti permanentemente inabili a proficuo lavoro;
d) i genitori (legittimi o che hanno legittimato, adottato, affiliato o ricevuto in affidamento il defunto) purché alla data della morte del dante causa:
- essi abbiano compiuto 65 anni di età;
- non vi siano figli o coniuge superstiti con diritto all'assegno di reversibilità;
e) i fratelli celibi e le sorelle nubili, purché alla data di morte del dante causa:
- essi siano permanentemente inabili al lavoro:
- non vi siano figli o coniuge o genitori superstiti aventi diritto all'assegno di reversibilità.
La percentuale di liquidazione dell'assegno di reversibilità in rapporto all'assegno diretto è la seguente:
- 60% al coniuge
- 20% per ogni figlio quando sia superstite anche il coniuge
- 40% per ogni figlio se non è superstite il coniuge, con diritto però ad un minimo pari al 60% dell'assegno diretto nel caso di unico figlio superstite;
- 15% per ogni genitore o fratello o sorella.
La somma delle quote dell'assegno di reversibilità non può essere mai superiore all'importo dell'assegno diretto liquidato e liquidabile al defunto.
Art. 6
(Revoca degli assegni)
La revoca dell'assegno di invalidità ordinario o speciale ha luogo quando risulta che il titolare - il quale ha l'obbligo di sottoporsi alle visite mediche di revisione disposte dall'Unione - ha riacquistato la capacità di guadagno, nell'attività. specifica, al di sopra del limite pensionabile in conseguenza di un miglioramento fisico.
L'assegno di invalidità revocato per il motivo di cui sopra può essere ricostituito a seguito di nuova domanda qualora tornino a verificarsi gli estremi per un giudizio di invalidità, anche se alla data della nuova domanda non sussistono più i requisiti di iscrizione richiesti per il diritto all'assegno.
Il diritto all'assegno di reversibilità cessa:
- per il coniuge o per le figlie, quando contraggono matrimonio;
- per i figli, quando abbiano raggiunto il limite di età o siano venute meno le condizioni alle quali è subordinato il diritto dell'assegno.
Al coniuge che cessi dal diritto all'assegno per sopravvenuto matrimonio - anche se continua il pagamento delle quote dovute a figli riliquidate con le nuove percentuali derivanti dalla mutata situazione familiare - spetta un assegno pari all'importo di due annualità, comprensiva della 13a mensilità, della quota dell'assegno di reversibilità nell'ultima misura goduta.
Art. 7
Rate insolute
Le rate di assegno maturate e non riscosse dal titolare al momento della morte, sono pagate al coniuge superstite ed in mancanza di esso ai figli; in mancanza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari.
Art. 8
(Decorrenza degli assegni)
Tanto gli assegni di anzianità quanto quelli di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda all'Unione, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti. Qualora però i requisiti stessi, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino posseduti prima della definizione della domanda medesima, l'assegno è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionato il relativo diritto.
L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del titolare dell'assegno.
Art. 9
(Contribuzione)
Sono considerati utili, a domanda dell'interessato, ai fini dell'anzianità di iscrizione al fondo di previdenza i periodi di inattività conseguenti a:
- infortunio avvenuto in servizio:
- malattia contratta in servizio o per causa di servizio;
- periodi di servizio militare;
- infortuni e malattie extraprofessionali con limiti di un anno nell'intero esercizio della professione.
Art. 10
(Norme transitorie)
In deroga alle disposizioni sui requisiti di iscrizione al fondo, di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento, sono considerati utili ai fini dell'anzianità di iscrizione gli anni di effettivo esercizio della professione limitatamente per i seguenti periodi:
- dal 1.1.1976 al 31.12.1980 per quanto riguarda l'assegno di invalidità di cui all'art. 4 punto 1 del presente regolamento;
- dal 1.1.1976 al 31.12.2000 per quanto riguarda l'assegno di anzianità di cui all'art. 3 punto 1 del presente regolamento:
- dal 1.1.1976 al 31.12.2010 per quanto riguarda l'assegno di anzianità di cui all'art. 3 punto 2 del presente regolamento.
Ai titolari dell'assegno di cui alla Legge regionale 17.11.1960, n. 9 e successive modifiche spetta, anche se non abbiano compiuto il 60 anno di età, l'assegno di cui all'art. 3 punto 1 del presente regolamento, ma nei limiti di ammontare dell'assegno previsto dalla suddetta Legge regionale.
Al compimento del 60 anno di età l'ammontare dell'assegno verrà equiparato a quello dell'assegno di anzianità.
Al fine del diritto all'assegno speciale di invalidità di cui all'art. 4 punto 2 del presente regolamento è riconosciuta anche l'invalidità contratta in data anteriore a quella di entrata in vigore Legge regionale 11.8.1975, n. 39, sempreché la domanda venga presentata entro il 31.12.1976.
Gli assegni di cui all'art. 3 punto 3 e, art. 5 punto 4 decorrono dalla data dell'1.10.1975.
Art. 11
(Documentazione da allegare alle domande)
Le domande redatte su apposito modulo predisposto dall'Unione, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
DOMANDE DI ASSEGNO DI ANZIANITÀ:
- Stato di famiglia
- Certificato di nascita
- Certificato di iscrizione al fondo di previdenza rilasciato dall'U.V.G.A.M.
- Certificato rilasciato dall'U.V.G.A.M. o dalla Società locale riconosciuta, attestante l'effettivo esercizio della professione (solo per il periodo transitorio)
- Certificati medici per l'accredito figurativo (cartelle cliniche, referti specialistici. ecc.)
Domande di assegno ordinario o speciale di invalidità:
- Stato di famiglia
- Certificato di nascita
- Certificato medico (redatto su apposito modulo)
- Certificato di iscrizione al fondo di previdenza rilasciato dall'U.V.G.A.M.
- Certificato, rilasciato dall'U.V.G.A.M. o dalla Società locale riconosciuta, attestante l'effettivo esercizio della professione (solo per il periodo transitorio)
- Certificati medici per l'accredito figurativo (cartelle cliniche, referti specialistici, ecc.)
- Dichiarazioni comprovanti le dipendenze da causa di servizio (solo per l'assegno speciale) rilasciato dalla Società locale riconosciuta e dall'U.V.G.A.M.
Domande di assegno di reversibilità:
- Stato di famiglia del defunto aggiornato alla data della morte
- Certificato di morte
- Certificato di matrimonio (solo nel caso che il richiedente sia il coniuge)
- Certificato di nascita del richiedente (solo per i figli e i genitori)
- Certificato di iscrizione al fondo rilasciato dall'U.V.G.A.M.
- Certificato, rilasciato dall'U.V.G.A.M. o dalla Società locale riconosciuta, attestante l'effettivo esercizio della professione (solo per il periodo transitorio) e per l'assegno di cui all'art. 5 punto 4
- Atto notorio da cui risulti che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa del coniuge superstite, ovvero che l'eventuale sentenza pronunciata non sia passata in giudicato e che dopo la morte del dante causa il coniuge non abbia contratto nuovo matrimonio (solo nel caso che il richiedente sia il coniuge)
- Certificato di frequenza per i figli studenti
- Certificato medico (redatto su apposito modulo) per i figli inabili, fratelli e sorelle
- Atto notorio dal quale risulti che alla data del decesso il dante causa provvedeva in maniera continuativa al suo sostentamento (solo quando i richiedenti sono i figli studenti, inabili, genitori, fratelli e sorelle)
- Certificati medici per l'accredito figurativo
- Foglio matricolare per l'accredito figurativo
- Dichiarazioni comprovanti la dipendenza da causa di servizio rilasciate dalla Società locale riconosciuta e dall'U.V.G.A.M.
Domande di rate maturate e non riscosse:
- Stato di famiglia
- Certificato di morte
- Certificato di matrimonio (solo nel caso che il richiedente sia il coniuge)
- Atto notorio da cui risulti i diritti all'eredità stessa
- Copia autentica del testamento (solo nel caso di successione testamentaria)
- Delega alla riscossione, qualora esistano più coerenti, con firme autenticate dall'autorità competente (solo nel caso che non ci sia la moglie o che la stessa non abbia diritto all'eredità)
Domande per ottenere l'accredito dei contributi figurativi:
Foglio matricolare
- Certificato medico, cartelle cliniche, ecc.
Art. 12
(Importo degli assegni)
Assegni di anzianità:
L'importo dell'assegno di anzianità è di L.50.000 mensile per 13 mensilità.
Assegni ordinari e speciali di invalidità:
- per infermità fino al 70% l'importo è pari al 75% dell'assegno di anzianità;
- per infermità superiori al 70% l'importo è equiparato all'assegno di anzianità.
A decorrere dal 1.1.1977 (1.1.1978), e per ogni anno successivo, tutti gli assegni a carico del fondo di previdenza saranno aumentati di un importo pari alla percentuale di aumento delle pensioni minime a carico dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Art. 13
(Pagamenti degli assegni)
Ai titolari di assegno di qualsiasi categoria a carico del fondo di previdenza spetta una tredicesima mensilità che è pari ad un dodicesimo del loro ammontare.
La tredicesima mensilità è corrisposta nel mese di dicembre, per un importo proporzionale al numero delle rate maturate nell'anno.
Ai superstiti del titolare dell'assegno, deceduto nel corso dell'anno, spettano tanti dodicesimi della 13a mensilità quante sono le rate dell'assegno maturate alla data della morte.
Il pagamento degli assegni verrà effettuato per il tramite delle Società locali riconosciute, a mezzo assegno circolare e in rate trimestrali posticipate.
Il pagamento. oltre che direttamente ai titolari, è eseguibile alle persone da essi debitamente delegate.
Art. 14
(Istruttoria delle domande)
Presso l'U.V.G.A.M. è costituita una Commissione composta da tre membri, di cui due nominati dal Consiglio e uno segnalato dall'Assessore ai Turismo per l'esame e la definizione delle domande.
La Commissione esaminatrice si dovrà riunire ogni 6 mesi o anche più sovente se ci sono domande pendenti.
Per l'accertamento dello stato di invalidità la Commissione si avvale del Medico regionale.
Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui sopra gli interessati possono ricorrere, entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione, in via amministrativa al Consiglio dell'U.V.G.A.M. il quale deve decidere i ricorsi entro 90 giorni dalla data della loro presentazione.
In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
In caso di mancata decisione entro tale termine o di nuova decisione negativa, il ricorrente può adire all'Autorità giudiziaria entro il termine di 2 anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva sul ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima.
Tutti i ricorsi vanno prodotti in carta libera e indirizzati all'U.V.G.A.M. tramite la Commissione istituita presso l 'U.V.G.A.M.
Le domande ed i ricorsi dovranno essere presentati direttamente all'Unione o fatti pervenire a mezzo di lettera raccomandata. In questo caso farà fede il timbro postale.
Art. 15
(Norme generali)
Gli assegni cui agli art. 3, 4 e 5 del presente regolamento sono cumulabili con eventuali altri assegni o pensioni o rendite spettanti all'Iscritto al fondo di previdenza od ai suoi familiari in forma di altre assicurazioni obbligatorie o facoltative o volontarie.
Le infermità per le quali è stato possibile quantificare il grado sono elencate nelle allegate tabelle (allegato n. 1 e 2).
Allegato n. 1
TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INABILITÀ PERMANENTE
|
Descrizione |
Percentuali |
|
Sordità completa di un orecchio |
30 |
|
Sordità completa bilaterale |
100 |
|
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio |
50 |
|
Perdita anatomica o astrofica del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi. |
50 |
|
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva - allegato n.2) |
|
|
Stenosi nasale assoluta unilaterale |
20 |
|
Stenosi nasale assoluta bilaterale |
40 |
|
Perdita di un rene con integrità del rene superstite |
55 |
|
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica |
16 |
|
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità |
|
|
Perdita totale del braccio destro |
100 |
|
Perdita del braccio destro al terzo superiore |
100 |
|
Perdita del braccio sinistro. |
100 |
|
Perdita totale dell'avambraccio destro o del braccio sinistro superiore |
100 |
|
Perdita totale dell'avambraccio sinistro o di tutte le dita della mano destra |
100 |
|
Perdita totale di tutte le dita della mano sinistra |
100 |
|
Perdita totale del pollice destro |
30 |
|
Perdita totale del pollice sinistro |
30 |
|
Perdita della falange ungueale del pollice destro |
16 |
|
Perdita della falange ungueale del pollice sinistro |
16 |
|
Perdita totale dell'indice destro |
25 |
|
Perdita totale dell'indice sinistro |
25 |
|
Perdita totale del medio |
25 |
|
Perdita totale dell'anulare |
25 |
|
Perdita totale del mignolo |
25 |
|
Perdita della falange dell'indice destro |
10 |
|
Perdita della falange ungueale dell'indice sinistro |
10 |
|
Perdita della falange ungueale del medio |
10 |
|
Perdita della falange ungueale dell'anulare |
10 |
|
Perdita della falange ungueale del mignolo |
10 |
|
Perdita delle due ultime falangi dell'indice destro |
20 |
|
Perdita delle due ultime falangi dell'indice sinistro |
20 |
|
Perdita delle due ultime falangi del medio |
15 |
|
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare |
15 |
|
Perdita delle due ultime falangi del mignolo |
20 |
|
Perdita totale di una coscia |
100 |
|
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto |
100 |
|
Perdita di una gamba al terzo superiore |
100 |
|
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede |
100 |
|
Perdita dell'alluce e corrispondente metacarso |
30 |
|
Perdita del solo alluce |
15 |
|
Perdita di più dita del piede, per ogni dito perduto |
7 |
---
Allegato n. 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA
|
Visus perduto a |
Visus residuo |
Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) |
Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
|
2/10 |
9/10 |
- 2% |
- 3% |
|
2/10 |
8/10 |
- 4% |
- 8% |
|
3/10 |
7/10 |
- 8% |
- 15% |
|
4/10 |
6/10 |
- 14% |
- 23% |
|
5/10 |
5/10 |
- 20% |
- 32% |
|
6/10 |
4/10 |
- 26% |
- 42% |
|
7/10 |
3/10 |
- 33% |
- 52% |
|
8/10 |
2/10 |
- 39% |
- 61% |
|
9/10 |
1/10 |
- 44% |
- 66% |
|
10/10 |
0 |
- 50% |
- 50% |
---
NOTE:
1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita ai visus naturale.
3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente. calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5) In caso di afachia monolaterale:
|
a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 |
15% |
|
con visus corretto di 7/10 |
18% |
|
con visus corretto di 6/10 |
21% |
|
con visus corretto di 5/10 |
24% |
|
con visus corretto di 4/10 |
28% |
|
con visus corretto di 3/10 |
32% |
|
con visus corretto inferiore a 3/10 |
35% |
6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
---
REGOLAMENTO DEL SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO
(Art. 27, Primo comma dello Statuto dell'Unione)
Art. 1
(Piano generale di Soccorso Alpino)
Il Consiglio dei Soccorso Alpino Valdostano cura la redazione di un piano generale di soccorso alpino nella Valle d'Aosta, ne cura e ne vigila l'attuazione.
Il piano di cui al comma precedente prevede la dislocazione e la competenza territoriale delle Stazioni di soccorso alpino funzionanti o da istituire nel territorio della Valle d'Aosta e i criteri generali di organizzazione del servizio.
Art. 2
(Stazioni di soccorso alpino)
Il servizio di soccorso è assicurato dalle Stazioni di soccorso alpino anche avvalendosi della collaborazione del personale militare a ciò abilitato.
Tutti i soci dell'Unione in attività di servizio, hanno l'obbligo di collaborare al servizio di soccorso alpino. A tal fine vengono iscritti d'ufficio nell'elenco del personale della Stazione di soccorso più vicina alla zona in cui esercitano abitualmente la professione.
L'obbligo di partecipazione alle azioni di soccorso cessa con il compimento del 50^ anno di età.
Possono iscriversi al Soccorso Alpino Valdostano, presso ogni Stazione, i componenti del Corpo Nazionale Soccorso Alpino del C.A.I. siano essi Guide o Portatori non soci dell'Unione o altri volontari.
Spetta al Consiglio del Soccorso Alpino accettare le domande di iscrizione, previo parere favorevole della competente Stazione.
Art. 3
(Responsabilità delle Stazioni)
Ogni Stazione ha un responsabile ed un Vice responsabile eletti da tutti gli iscritti al soccorso, appartenenti alla Stazione medesima, fra gli iscritti che siano soci dell'Unione. La loro elezione è ratificata dal Consiglio dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Responsabile della stazione cura il regolare andamento del servizio; propone al Consiglio del Soccorso Alpino Valdostano, l'istituzione di un adeguato numero di posti di chiamata nell'ambito del territorio di competenza della Stazione (presso rifugi, alberghetti alpini, malghe, stazioni di impianti di risalita, ecc.) e impartisce ai titolari dei posti di chiamata le disposizioni necessarie per lo svolgimento del servizio, verificando periodicamente e personalmente che esse vengano osservate; cura l'istruzione del personale appartenente alla Stazione, anche promuovendo esercitazioni pratiche e corsi di pronto soccorso e di tecnica del soccorso, avvalendosi anche dell'opera dei medici condotti e di altri sanitari; mantiene i collegamenti con gli organi del Soccorso Alpino Valdostano; dispone i turni di servizio e le chiamate in servizio per istruzione, salvataggi e in caso di calamità che colpiscano persone della zona; impartisce le disposizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni di soccorso.
Il Vice Responsabile sostituisce il responsabile in caso di assenza o di impedimento, e collabora con lui nell'adempimento delle sue funzioni.
Art. 4
(Gruppo cinofilo)
È costituito nell'ambito del Soccorso Alpino Valdostano, il gruppo cinofilo, composto da conduttori abilitati di cani da valanga iscritti al Soccorso.
Il Consiglio del Soccorso Alpino Valdostano delibera sulle richieste di assegnazione di cani da valanga, sui criteri di impiego dei medesimi. sull'organizzazione di corsi di addestramento per conduttori e per cani, di raduni e dimostrazioni cinofile.
I conduttori hanno l'obbligo di custodire e curare i cani loro assegnati e di verificarne costantemente l'efficienza.
Art. 5
(Assicurazione)
Il Consiglio del Soccorso Alpino Valdostano anche d'intesa con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino del C.A.I. o con altri organismi pubblici, stabilisce le modalità per la copertura assicurativa degli appartenenti al Soccorso contro gli infortuni occorrenti in occasione dello svolgimento del servizio.
Art. 6
(Esercitazioni)
Le esercitazioni di soccorso effettuate dalle singole stazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta esecutiva del Soccorso Alpino Valdostano.
Durante il loro svolgimento dovranno essere adottate tutte le misure per garantire la sicurezza dei partecipanti.
Art. 7
(Sede e materiale)
Il materiale di salvataggio va custodito possibilmente in un locale unico della Stazione.
Presso i posti di chiamata deve essere esposta l'apposita insegna "SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO - POSTO DI CHIAMATA".
Nel locale del magazzino della Stazione devono trovarsi inoltre:
a) la tabella di carico aggiornata del materiale della Stazione;
b) una copia del presente regolamento;
c) una carta topografica della zona di competenza della Stazione con l'indicazione della dislocazione dei posti di chiamata;
d) l'elenco e l'indirizzo dei componenti la Stazione;
e) l'indirizzo ed il numero telefonico del Direttore e del Vice Direttore del Soccorso Alpino Valdostano, del medico, dell'ospedale e della Stazione dei Carabinieri più vicini, nonché degli eliporti.
Il responsabile della Stazione è responsabile della custodia del materiale verso il Soccorso Alpino Valdostano e verso l'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna che ne è proprietaria. Egli provvede a distribuire alle squadre in partenza per le operazioni di soccorso il materiale necessario, e al rientro delle squadre controlla che esso sia in perfetta efficienza.
In caso di pasti o smarrimenti ne dà conto nel Rapporto Informativo di cui all'art. 10.
Art. 8
(Azioni di soccorso)
Ogni intervento di soccorso deve essere autorizzato e coordinato dal responsabile della Stazione o da altro componente del Soccorso Alpino Valdostano da lui delegato.
Alla notizia di un incidente in montagna o di una calamità, il responsabile della Stazione o il suo delegato organizza ed invia sul posto immediatamente una o più squadre di salvataggio, designando il capo della spedizione e di ciascuna squadra ed impartendo tutte le disposizioni utili al buon andamento delle operazioni.
Nella scelta dei componenti le squadre di salvataggio vengono adottati criteri di rotazione fra tutti gli appartenenti alle Stazioni compatibilmente con la natura delle operazioni di soccorso e con la reperibilità dei soccorritori.
Egli provvede inoltre immediatamente:
a) a comunicare tutte le formalità necessarie per l'entrata in funzione dell'assicurazione;
b) a comunicare per telefono, radio o telegrafo la notizia alla più vicina Stazione dei Carabinieri;
c) a prendere contatto con il medico più vicino;
d) ad accertare e ad annotare tutti i dati relativi agli infortunati o ai loro eredi; nonché alle persone che segnalano l'incidente.
Art. 9
(Rientro delle squadre di soccorso)
Al termine delle operazioni di soccorso Responsabile della Stazione provvede ad espletare tutte le formalità richieste ai fini assicurativi.
Art. 10
(Rapporto Informativo)
Per ogni incidente alpinistico che si verifichi nel territorio di competenza della Stazione e del quale abbia notizia il responsabile della Stazione medesima - anche se questa non sia intervenuta - redige un apposito rapporto informativo inviandolo entro 10 giorni alla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano.
Nel rapporto informativo devono essere indicate in dettaglio le spese relative all'azione di soccorso; il costo del materiale consumato o logorato o smarrito, le spese incontrate per automezzi, telefono, ecc.
Deve essere inoltre specificato se la nota spese sia stata soddisfatta o meno dagli interessati.
Art. 11
(Oggetti personali degli infortunati)
Gli oggetti personali e di equipaggiamento degli infortunati sono presi in consegna dal Responsabile della Stazione che redige immediatamente un elenco degli stessi controfirmato da due testimoni.
Il responsabile provvede a riconsegnare tali oggetti appena possibile. all'infortunato o ai suoi parenti o, in mancanza, alla più vicina stazione dei Carabinieri, facendosi rilasciare regolare ricevuta.
Art. 12
(Spese di soccorso)
Le prestazioni per le operazioni di soccorso non debbono in nessun caso essere pagate direttamente ai soccorritori, ma unicamente alla Stazione da cui questi dipendono. Il Responsabile della Stazione stabilisce il compenso dovuto sulla base delle tariffe stabilite dall'Assessore regionale per il Turismo su proposta del Consiglio del Soccorso Alpino Valdostano.
Per le salite non tariffate il compenso sarà stabilito dal Responsabile della Stazione sentiti i soccorritori, tenendo anche conto del carattere umanitario del servizio di soccorso.
Le spese causate dall'operazione di soccorso e i compensi dovuti per essa sono a carico dell'infortunato o dei suoi eredi.
Il responsabile della Stazione provvede a riscuotere le somme dovute. Qualora non possa recuperarle prontamente, egli chiede alla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano di presentare agli interessati la relativa nota spese.
Art. 13
(Compensi dei soccorritori)
Ai soccorritori iscritti al Soccorso Alpino Valdostano spettano i compensi stabiliti dall'Assessore regionale per il Turismo su proposta del Consiglio del Soccorso Alpino Valdostano ovvero stabiliti dal Responsabile della Stazione a norma del secondo comma del precedente art. 12.
Nel caso che i componenti delle squadre di soccorso non ritengano soddisfacenti i compensi stabiliti dal responsabile della Stazione, essi possono fare ricorso alla Giunta esecutiva del Soccorso Alpino Valdostano che decide in via definitiva.
Art. 14
(Intervento di più Stazioni)
Qualora per lo stesso incidente viene richiesto l'intervento di altra o di altre Stazioni, ogni Stazione provvede a denunciare direttamente l'uscita ed il rientro dei soccorritori ed a compilare direttamente il rapporto informativo, mentre la nota spese viene compilata e presentata per il pagamento dalla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano.
Art. 15
(Provvedimenti disciplinari)
Gli appartenenti al Soccorso Alpino Valdostano i quali si rendano responsabili di mancanze del servizio o di gravi negligenze sono soggetti, se soci dell'Unione, alle sanzioni disciplinari previste per questi dallo Statuto dell'Unione medesima; in caso contrario, essi possono essere sospesi o radiati dall'appartenenza al Soccorso Alpino Valdostano con delibera del Consiglio del S.A.V. su proposta del Responsabile della Stazione di appartenenza e deferiti alla Direzione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino del C.A.I..
Art. 16
(Corsi di aggiornamento)
La Giunta esecutiva del Soccorso Alpino Valdostano organizza periodicamente corsi di aggiornamento sulle tecniche del soccorso alpino sulla base delle proposte della Commissione Tecnico-disciplinare di cui all'art. 14 del regolamento generale dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.
Art. 17
(Commissione Tecnico-Disciplinare)
La vigilanza, tecnica e disciplinare sullo svolgimento del servizio di soccorso è svolta dalla Commissione tecnico-disciplinare da cui all'art.14 del regolamento generale dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna.
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