Oggetto del Consiglio n. 75 del 25 febbraio 1977 - Verbale
OGGETTO N. 75/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1977, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1977, presso Istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa Produttori latte e fontina della Valle d'Aosta" disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 24 e 25 febbraio 1977:
"Con la legge regionale 23 gennaio 1976, n. 7, era stata autorizzata la proroga, per l'anno 1976, della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti bancari, per l'ammontare di lire un miliardo, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, con sede in Saint-Christophe, per la concessione alla predetta Cooperativa di fido bancario, utilizzabile in via continuativa, per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette e per operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.
La Cooperativa Produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, con lettera n. 1450 del 14 ottobre 1976, ha richiesto il rinnovo della garanzia fideiussoria, con aumento della stessa, per il prossimo 1977.
I motivi che hanno giustificato, per il passato, la concessione della garanzia fideiussoria di cui si tratta sussistono tutt'ora e, per tali motivi, si ritiene giustificata la proposta di rinnovo della garanzia fideiussoria stessa per l'anno 1977 nel nuovo importo di lire 1.500.000.000 e con le stesse modalità precedentemente accordate.
Si sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio, il sottoriportato disegno di legge regionale"
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento).
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il disegno di legge che si rende necessario per consentire alla Cooperativa Produttori latte e fontina di aumentare, da L. 15.000 a L. 20.000, l'anticipazione che la Cooperativa stessa assegna ai produttori, per ogni forma di fontina.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2, 3 e 4
Si dà atto che gli articoli da 1 a 4 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli espressi, con separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Maquignaz e Tamone, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
Voti favorevoli: ventisette;
Voti contrari: uno.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1977, presso Istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta".
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Disegno di legge n. 265
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .................. n. ...: "PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1977, PRESSO ISTITUTI E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1977, presso Istituti di credito e aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta s.r.l., con sede in Saint-Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive lire unmiliardocinquecentomilioni.
La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 2
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio "fontina".
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della Cooperativa Produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.
Art. 3
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza ed impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
Art. 4
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n.7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1977, con l'assegnazione all'apposito capitolo corrispondente al capitolo 255 del bilancio della Regione per l'esercizio 1976 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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