Oggetto del Consiglio n. 2 del 27 luglio 1988 - Resoconto
OGGETTO N. 2/IX - CONVALIDA DELL’ELEZIONE DI 32 CONSIGLIERI REGIONALI.
DOLCHI (Consigliere anziano):Per l'occasione mi compete l'incombenza di svolgere una breve introduzione a questo argomento che è pregiudiziale e prioritario nei confronti di qualsiasi altro, come stabilito dal Regolamento interno del Consiglio e dalla stessa lettera di convocazione.
Gli Uffici della Segreteria della Presidenza del Consiglio, proprio perché la convalida degli eletti è prevista d'ufficio, in data 22 luglio hanno provveduto a trasmettere al Presidente provvisorio una lettera e due note relative all'istruttoria d'ufficio eseguita dai funzionari della Presidenza del Consiglio. Nella lettera, che io vi ho ritrasmesso in data 25 luglio, era anche precisato che veniva presa in considerazione la situazione del 21 luglio e che la stessa sarebbe stata aggiornata alla data odierna, specie per quanto poteva concernere problemi di incompatibilità.
Come avete visto dalla mia lettera in data 25 luglio, dalla relazione dei funzionari in data 22 luglio e dalle due note allegate, siete oggi chiamati a pronunciarvi sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
In questa occasione vi devo informare che da parte di Raffaele Ricco era stato presentato un ricorso contro Silvano Vesan, ma che questo ricorso è stato ritirato ed ora pertanto non può essere preso in considerazione come tale in questa sede.
Sono stati presentati anche due ricorsi contro lo svolgimento delle operazioni elettorali. Questi ricorsi, proprio perché tali, devono essere esaminati dal Consiglio regionale. Voi sapete, però, che il Consiglio regionale entra nella pienezza delle sue funzioni e dei suoi poteri solamente dopo la convalida degli eletti ed il loro giuramento, e dopo che sono stati eletti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Presidente della Giunta e gli Assessori, nonché le Commissioni. In proposito sono molto chiari i pareri degli avvocati e dei professori universitari interpellati su questa materia delicata, che concordano nel ritenere indiscutibile il fatto che il Consiglio regionale assume i suoi poteri solamente dopo aver effettuato le operazioni anzidette.
Vi do notizia di un ricorso sottoscritto dal signor Tegoni Bruno contro le operazioni elettorali relative alla lista degli Autonomisti e Pensionati e di un ricorso sottoscritto dal signor Cattro Giorgio, sullo stesso argomento. Entrambi questi signori sono abilitati ad essere ricorrenti, in quanto uno era candidato, e quindi è chiaramente iscritto nelle liste elettorali della Valle d'Aosta, mentre l'altro ha presentato idonea documentazione dalla quale risulta che è iscritto nelle liste elettorali della Valle d'Aosta. In questo momento i due ricorsi sono solo annunciati, perché non possono essere presi in considerazione come tali se non dal Consiglio, dopo le operazioni di convalida e quelle previste per la giornata di oggi.
Per quanto concerne invece i compiti relativi all'oggetto "A" di cui stiamo parlando, avete nella nota l'elenco dei nominativi sui quali gli Uffici della Presidenza del Consiglio ritengono che ci possa essere motivo di ineleggibilità o di incompatibilità. Io non sto a rileggervi quei nominativi, ma ottempero solo a quanto vi era già stato annunciato e cioè che a quella data avevano presentato le dimissioni per incompatibilità i signori Louvin e Chenuil. Da allora ad oggi, hanno fatto pervenire per conoscenza alla Presidenza del Consiglio lettere di dimissioni dai rispettivi Consigli comunali o Comunità montane i seguenti Colleghi:
- Bich, da sindaco e consigliere della città di Aosta, in data 25 luglio;
- Rusci, da assessore e consigliere della città di Aosta, in data 25 luglio;
- Viérin, da sindaco e consigliere del comune di Jovençan, in data 25 luglio;
- Lavoyer, da consigliere comunale di Pontey, da consigliere della Comunità montana del Marmore e da membro del CRPT, in data 25 luglio;
- Vesan, da presidente del consiglio di amministrazione della FINAOSTA, in data 26 luglio;
- Trione, da sindaco e consigliere del comune di Nus, in data 26 luglio;
- Riccarand, da consigliere comunale di Aosta, in data 27 luglio.
Ne consegue che da questo momento sulle cause di eventuale incompatibilità o su quelle che comunque impegnavano i Consiglieri interessati a manifestare la loro opzione per l'una o per l'altra carica, per i Consiglieri che vi ho letto e per i Consiglieri Louvin e Chenuil che l'avevano già fatto in precedenza, non esiste più neanche la possibilità di discussione.
Ci sono poi alcuni Colleghi che hanno un rapporto di lavoro con l'Amministrazione e che saranno posti d'ufficio in aspettativa senza assegni. Alla pagina 6 della nota è infatti precisato che si provvederà d'ufficio per i Colleghi Mostacchi, Mafrica, Riccarand, Rollandin, Vallet e Viérin, che, dopo la convalida, devono essere messi in aspettativa senza assegni dai rispettivi posti di ruolo che ricoprono presso l'U.S.L. o la scuola.
Io credo di avervi detto tutto per quanto riguarda la convalida dei Consiglieri e vi ricordo che, sia per i pareri degli avvocati che erano a disposizione dei Colleghi presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio, sia per prassi di questo Consiglio, la convalida avviene per votazione palese ed in blocco, sempreché non vi siano richieste particolari per un Consigliere, e che alla votazione può partecipare il Consigliere interessato al dibattito perché, come sostiene chiaramente l'avv. Dal Piaz, non si tratta di un problema personale, ma di un problema relativo alla funzione che il Consigliere deve svolgere.
Se ho dimenticato qualcosa potrò provvedere in merito su richiesta dei Colleghi. Per ora dichiaro aperta la discussione sul punto "A" all'ordine del giorno.
Ha chiesto la parola il Consigliere Aloisi; ne ha facoltà.
ALOISI (M.S.I.):Signor Presidente e signori Consiglieri, l'articolo 20 della legge elettorale 5 agosto 1962, n. 1257, che è già stato citato dal Presidente del Consiglio nel corso del suo intervento, recita testualmente: "Il Consiglio regionale, in sede di convalida, deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto".
Ebbene, proprio per ottemperare e rispettare questa legge, io ritengo che vi siano delle macroscopiche situazioni di ineleggibilità all'interno di questo Consiglio, che pongo alla preminente attenzione del Consiglio e delle nostre coscienze, anche per far sì che la legge venga rispettata soprattutto da un consesso come il Consiglio regionale.
I casi di ineleggibilità sussistono per il Consigliere Andrione Mario, che è sottoposto a procedimento penale in corso presso il Tribunale di Torino per i reati di cui agli articoli 314 e 315 del codice penale, per fatti commessi nella sua qualità di Presidente della Giunta regionale. In tale procedimento la Regione si è costituita parte civile. Lo stesso Consigliere è inoltre sottoposto a giudizio di responsabilità, davanti alla Corte dei Conti, per fatti commessi nella funzione di Presidente della Giunta, come risulta dagli atti della Procura generale della Corte dei Conti ed i cui estremi ci sono stati inviati dal Presidente pro-tempore del Consiglio regionale.
Per quanto riguarda il Consigliere Andrione, nella scorsa legislatura erano già stati da me presentati due ricorsi, che non sono stati respinti dalla Corte d'Appello di Torino, specie il primo, ma dagli inquisiti è stata sollevata una richiesta di illegittimità costituzionale ed ora siamo in attesa di conoscere il responso della Corte Costituzionale. Noi però siamo abbastanza fiduciosi, anche perché una sentenza della stessa Corte Costituzionale del gennaio di quest'anno dà un giudizio di legittimità costituzionale sulle elezioni per la carica di Consigliere regionale e sulla applicabilità dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla Regione Autonoma della Sardegna. La Corte Costituzionale ha respinto le richieste di illegittimità costituzionale e la circostanza ci fa ben sperare sul giudizio della Magistratura.
I pareri di illustri legali sostengono, tuttavia, che all'inizio di una nuova legislatura bisogna comunque riproporre un altro ricorso, perché il vecchio ricorso non è più valido. Questo è il motivo per cui io ho inserito nella mia richiesta il nome del Consigliere Mario Andrione.
Un altro Collega che, a mio parere, è ineleggibile è il Consigliere Martin Maurizio, perché è sottoposto a giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, per fatti commessi nella sua qualità di Assessore alle Finanze per irregolarità concernenti la gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent. Non mi risulta che a tutt'oggi la questione sia chiusa, tant’è ch'io non ho ricevuto atti, giudizi o sentenze della Corte dei Conti che abbiano risolto il problema che, per me, rimane quindi ancora aperto, a meno che non mi si dimostri il contrario.
Un altro caso di ineleggibilità, forse il più macroscopico di questo Consiglio, è quello relativo al Consigliere Vesan Silvano. Quest'ultimo è Presidente della FINAOSTA S.p.A., della quale, come ognuno di noi sa molto bene, la Regione detiene la maggioranza azionaria. L’architetto Vesan non è eleggibile alla carica di Consigliere regionale in quanto è tuttora Presidente della FINAOSTA S.p.A., a meno che non abbia rassegnato le dimissioni in questi ultimi giorni, anche se, in ogni caso, le avrebbe dovute rassegnare prima della sua iscrizione come candidato nella lista della Democrazia Cristiana: così avrebbe rispettato la legge, invece egli ha rassegnato le dimissioni da Presidente del Consiglio di amministrazione della FINAOSTA S.p.A. in queste ultime ore.
L'architetto Vesan era stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione della FINAOSTA con deliberazione n. 7256 del 28/10/1985 della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per il triennio 1985-88. La lettera E) dell'articolo 6 della nostra legge elettorale, che malgrado tutto è quella in vigore e quindi deve essere applicata, dice testualmente:
"I dipendenti dell’Amministrazione regionale che occupano posti inclusi nella tabella dell'allegato C della legge regionale 9 febbraio 1978 n. 1 ed i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposte alla vigilanza della Regione" - questa parte non ci riguarda -, "nonché gli amministratori di enti, istituti o aziende" - soprattutto di quelle che hanno la Regione come azionista di maggioranza - "sono ineleggibili ...".
Su questo caso specifico non vi sono discussioni di sorta: l'ineleggibilità esiste ed è macroscopica.
" ... Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura".
L’architetto Vesan è quindi ineleggibile ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1257.
Vi erano anche altri casi di incompatibilità, che però sono stati risolti con le dimissioni dei vari Consiglieri, per cui io chiedo una votazione separata per ognuno di questi tre personaggi perché, secondo me, per essi sussistono le condizioni di ineleggibilità che ho illustrato per cui invito il Consiglio a non convalidare la loro elezione. Tutto ciò, ovviamente, non per avvalorare una presa di posizione personale, perché anzi io tengo a chiarire ancora una volta in quest'aula che le battaglie di carattere politico non sono mai da me condotte contro una persona per motivi o fatti personali, ma per una questione di principio, e ritengo legittimo, pertanto, che un rappresentante dell'opposizione si batta sino in fondo, se vuole fare fino in fondo il proprio dovere. Lungi da me, quindi, ogni rancore nei confronti di Mario Andrione, di Maurizio Martin o dell'architetto Vesan: ci tengo a precisare che non ho assolutamente nulla di personale contro di loro. La battaglia che io modestamente conduco tende semplicemente a chiedere l'applicazione della legge.
Invito pertanto ciascuno di voi a riflettere attentamente nella propria coscienza, perché, di fronte a queste contestazioni di illegittimità, il fatto di voler comunque votare a favore dell’elezione di questi Consiglieri è indice di mancanza di responsabilità in coloro che votassero a favore, specie in assenza di specifiche motivazioni legali che possano dimostrare il contrario di quello che è stato da me sostenuto.
Signor Presidente, ribadisco ancora una volta la richiesta di una votazione separata per i singoli tre casi di ineleggibilità e, se possibile, chiedo che si proceda anche con votazione segreta.
PRESIDENTE:Per chiarire il problema sollevato dal Consigliere Aloisi, preciso che i giudizi ai quali è stato fatto cenno sostengono che in questo caso, trattandosi di atto dovuto e di posizione non personale ma relativa alla funzione, si proceda con votazione palese; prevale però il Regolamento se sette Consiglieri chiedono la votazione segreta.
Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (N.S.):Come ha detto chi presiede l'assemblea, in questo caso la votazione è di carattere palese. La Presidenza del Consiglio ha richiesto ed acquisito dei pareri legali che sono univoci nel prevedere il voto palese, pur trattandosi di persone. Qui infatti non si tratta di una valutazione sulle persone, cioè non c'è un margine di discrezionalità per quanto riguarda meriti, capacità o demeriti di persone, ma si tratta di valutare se la norma di legge viene rispettata o meno ed è per questo che il voto avviene in modo palese. Il voto non è sulla persona, ma sulla rispondenza o meno alla legge.
Come è già stato illustrato da chi mi ha preceduto, è chiaro che, in base alla documentazione che è stata fornita dagli uffici della Presidenza del Consiglio, siamo di fronte a tre casi evidenti, chiari e netti di ineleggibilità a Consiglieri regionali. I casi sono quelli di Mario Andrione, Maurizio Martin e Silvano Vesan.
La posizione di Mario Andrione è nota: alla luce della normativa esistente, cioè della legge n. 1257 del 1962, Mario Andrione risulta ineleggibile alla carica di Consigliere regionale perché, come dice l'art. 7, punto b, "... sono ineleggibili coloro che hanno lite pendente con la Regione". Il fatto che ci sia una lite pendente tra Andrione ed il Consiglio regionale, la Regione o l'amministrazione regionale della Valle d'Aosta, è inequivocabile.
Il parere dell'avv. Dal Piaz, acquisito dagli uffici della Presidenza del Consiglio, conferma ad esempio che non è neppure necessaria la costituzione di parte civile della Regione perché ci sia lite pendente di fronte ad un procedimento penale. Nel nostro caso, non solo abbiamo un procedimento penale, ma abbiamo anche la costituzione di parte civile.
Andrione è inoltre sottoposto a due giudizi di responsabilità davanti alla Corte dei Conti per comportamenti tenuti nella sua qualità di Presidente della Giunta ed anche in questo caso gli autorevoli pareri acquisiti dalla Presidenza del Consiglio, come quello dell'avv. Dal Piaz, che tutti conoscono come professionista di notevole valore, e quello dell'avv. Giuseppe Pericu, che è ordinario di diritto amministrativo presso l'università di Milano, sono inequivocabili nel ritenere che la situazione di lite pendente scatta anche nel caso di giudizi di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, per cui scatta anche il meccanismo di ineleggibilità.
Non credo quindi che ci sia molto da aggiungere e credo che si debba solo prendere atto che occorre rispettare lo spirito e la lettera della legge e affermare quindi che Mario Andrione è ineleggibile alla carica di Consigliere regionale.
E' chiaro che il meccanismo lo conosciamo tutti, ma siccome si vota, è sufficiente che ci sia una maggioranza di Consiglieri che dica che la legge non va rispettata. Con un voto di maggioranza si può fare, cioè, come se non esistesse la legge, un po' così come Mario Andrione che, quando era Presidente della Giunta, operava ed agiva come se non esistesse un Consiglio regionale. Io credo, però, che il mettere in moto questo meccanismo e l'andare in questa direzione non sia un'operazione politica dignitosa, anzi direi che si tratterebbe di un'operazione politica squallida, tale comunque da farci iniziare nel modo peggiore l'attività di questa legislatura.
Né del resto è possibile pensare che un ricorso alla Corte d'Appello di Torino, che in questo caso è previsto dalla legge, possa poi dare ragione e far rispettare la legge, almeno in tempi brevi, anche perché c'è già un precedente che ben sappiamo com'è andato a finire. Si fa ricorso alla Corte d'Appello di Torino e la parte in causa, in questo caso sarebbe Mario Andrione, solleva eccezione di costituzionalità rispetto alla legge che disciplina la materia, appellandosi ad un cavillo di cui vorrei mettere in luce anche il significato politico, perché qui si parla sempre di autonomia e di competenze autonomistiche, ma poi, come in questo caso, quando si tratta di interessi personali ben precisi, si cancella il discorso relativo all'autonomia.
La sostanza dell'eccezione di costituzionalità sollevata davanti alla Corte d'Appello di Torino è quella di dire: "Noi vogliamo che per i Consiglieri della Regione Valle d'Aosta ci sia lo stesso trattamento riservato ai Consiglieri delle Regioni a statuto ordinario". Siccome c'è una normativa diversa per i Consiglieri della Regione Valle d'Aosta, in cui è previsto anche il ricorso immediato alla Corte d'Appello, mentre per i Consiglieri delle Regioni a statuto ordinario sono previsti due livelli di ricorso, si dice: "Da questo mese, l'uguaglianza prevista dalla Costituzione è incostituzionale e noi vogliamo essere trattati come i cittadini ed i Consiglieri delle Regioni a statuto ordinario, avendo gli stessi livelli di ricorso giurisdizionale". Scusate, ma questo è proprio voler negare la specificità, la prerogativa ed il carattere particolare della Regione Valle d'Aosta. Io credo, quindi, che si tratti di un'argomentazione piuttosto misera anche sotto l'aspetto politico.
Sapete del resto che, tra alcuni mesi, verrà trasferita alla Regione Valle d'Aosta la competenza primaria in materia elettorale. Anche in questo caso, se scaviamo un po' a fondo, ci accorgiamo che in base ai testi già approvati alla Camera ed al Senato della Repubblica, ed ora in corso di seconda lettura, succederà che verrà trasferita la competenza del meccanismo elettorale alla Regione Valle d'Aosta, ma per quanto riguarda la questione dell'ineleggibilità rimarrà invece in vigore la normativa statale, come è previsto dalle norme già approvate dal Senato dalla Camera dei Deputati. Anche i questo caso, quindi, si verifica un comportamento che a nostro avviso è in contrasto con quella affermata autonomia che caratterizza gran parte delle forze presenti qui in Consiglio ed in particolare la forza di cui fa parte Mario Andrione.
Nel caso di Maurizio Martin la situazione è in parte diversa, perché non siamo in presenza di un procedimento penale, ma di un procedimento davanti alla Corte dei Conti. Anche in questo caso, tuttavia, c'è un atto di citazione formale, c'è una lite pendente che ormai risale al 1986, ma, dal punto di vista del rispetto della legge, c'è poco da fare. Potrà piacere o non piacere, però c'è una lite pendente, c'è una causa di ineleggibilità ed il Consiglio, che deve rispettare la legge cambiare le leggi, se ritiene che queste non vadano bene, non può e non deve far altro che prendere atto di un situazione di ineleggibilità.
Nel caso di Silvano Vesan siamo di fronte ad una situazione diversa, nel senso che il problema è costituito non da una lite pendente ma dall'articolo 6, punto E, della legge n. 1257, che prevede l'ineleggibilità per gli amministratori di enti, istituti o aziende, dipendenti o sottoposti alla vigilanza della Regione. Che la FINAOSTA rientri tra gli enti dipendenti e vigilati dalla Regione, non c'è nessun dubbio. Essa è una società per azioni con maggioranza azionaria della Regione, il suo statuto viene approvato dal Consiglio regionale, i bilanci della FINAOSTA vengono presentati al Presidente della Giunta e comunicati al Consiglio regionale, con l'obbligo di un rendiconto periodico alla Regione, per cui c'è sicuramente sia la dipendenza che la vigilanza della Regione e quindi c’è un meccanismo di ineleggibilità che deve essere rimosso, non dopo le elezioni, ma prima dell'accettazione della candidatura.
E' chiaro che anche in questo caso qualcuno potrà invocare la diversità di comportamento rispetto alla normativa delle Regioni a statuto ordinario, nelle quali in questi casi è prevista non la ineleggibilità, ma l'incompatibilità. Occorre tuttavia precisare che la legge n. 154 del 1981, per le Regioni a statuto ordinario, non si applica alla Valle d'Aosta, non si applica alla Sardegna e non si applica a tutte le altre Regioni a statuto speciale. In base, quindi, alla normativa che interessa la Valle d'Aosta e cioè in base alla legge n. 1257, la posizione di Silvano Vesan è chiaramente di ineleggibilità ed il Consiglio non può che prenderne atto.
Non posso pensare che, in base a delle motivazioni politiche, si possa dire: "Va bene, ma noi facciamo finta che questa norma di legge non esista".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Mafrica; ne ha facoltà.
MAFRICA (P.C.I.):In questa prima fase della seduta il Consiglio svolge una funzione di giudizio istituzionale: è una funzione importante, che viene riconosciuta a questo Consiglio da una legge speciale concordata con la Regione, ed è una funzione a cui il Gruppo comunista ritiene di non doversi sottrarre. Pertanto i giudizi, che come Gruppo comunista daremo in questa sede, non saranno giudizi di carattere politico (d'altronde il fatto che un Consigliere non venga convalidato non modifica la forza di un partito o di un movimento) o di carattere personale, ma saranno giudizi relativi all’esistenza o meno delle condizioni di ineleggibilità previste da una legge speciale per la Valle d'Aosta. A nostro giudizio esistono alcuni casi, che sono quelli già richiamati e sui quali anche noi dobbiamo fare brevemente delle osservazioni.
La prima questione è l'ineleggibilità di candidati che abbiano una lite pendente con la Regione. A noi sembra di tutta evidenza che per il Consigliere Andrione, per il quale esiste un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Torino e per il quale esistono giudizi pendenti dinanzi alla Corte dei Conti, la lite ed il conflitto di interessi con la Regione siano del tutto evidenti. Noi crediamo, quindi, che in questo caso vada riconosciuta da parte del Consiglio regionale l’ineleggibilità.
L'altro caso che ci sembra evidente è quello dell'architetto Vesan perché, pur non volendo ripetere cose già dette dai Colleghi, trattasi di un tipico caso di ineleggibilità per coloro che sono amministratori di enti sottoposti alla vigilanza della Regione. La Finanziaria regionale è a maggioranza azionaria regionale ed il suo Presidente ne è il legale rappresentante. Per questa sola ragione varrebbe, anche se non applicabile alla Valle d'Aosta, la legge che regola l'ineleggibilità per le Regioni a statuto ordinario. Il Presidente della FINAOSTA è chiaramente sottoposto alla vigilanza della Regione, in quanto deve trasmettere i bilanci, in quanto il Collegio sindacale è presieduto da un rappresentante della Regione ed in quanto tutti gli atti che riguardano la FINAOSTA sono in buona parte, specie per ciò che riguarda la gestione speciale, una diretta emanazione della Regione.
C'è da aggiungere un particolare non ancora rilevato da altri Colleghi: per il primo presidente della FINAOSTA, l'ex Consigliere Ramera, al momento dell'accettazione della deliberazione o dell'apposizione del visto alla deliberazione da parte della Commissione di Coordinamento, fu precisato che la nomina a presidente della FINAOSTA comportava la decadenza da Consigliere regionale. Ci sembra, quindi, che per il Collega Vesan non esistano dubbi.
Il terzo caso è quello dell'ex Assessore Martin, per il quale vogliamo fare una differenza. Da notizie ufficiose, rese note dalla stampa, il giudizio che lo riguarda di fronte alla Corte dei Conti avrebbe già avuto esito a lui favorevole. Siccome vogliamo guardare alla sostanza e non soltanto alla forma, riteniamo di dover procedere alla convalida della elezione dell'ex Assessore Martin, mentre il Gruppo comunista voterà per la non convalida di Vesan e di Andrione.
Termino con una breve annotazione di carattere generale. Autonomia vuol dire possibilità di fare proprie leggi; fare proprie leggi significa avere per le leggi un senso di rispetto ed una fiducia nel fatto che le stesse possano poi essere applicate. In questo caso abbiamo una legge che riguarda la Valle d'Aosta, concordata con la Regione Valle d'Aosta, e ci sembra che persone che oggi verranno convalidate ad essere tra coloro che faranno le leggi per la Valle d'Aosta non possano cominciare il loro mandato con un atto politico che faccia passare al di là di tutte le considerazioni legislative che sono già state ampiamente illustrate nelle relazioni fornite ai Consiglieri e che dimostrano come, per i due casi che ho detto prima, la ineleggibilità sia evidente.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Aloisi; ne ha facoltà.
ALOISI (M.S.I.):Ho chiesto la parola solo per ottenere un chiarimento. Il Consigliere Mafrica si è riferito ad un caso specifico che riguarda il Consigliere Martin, ma io non sono a conoscenza di una eventuale sentenza della Corte dei Conti. Vorrei pregare lo stesso Consigliere Martin, sempreché sia a conoscenza di tali fatti, di renderli pubblici, anche perché io intendo agire con la massima correttezza, specie nei confronti delle persone, per cui se è stata già emessa una sentenza assolutoria da parte della Corte dei Conti e quindi ci troviamo in presenza di un fatto nuovo e concreto, io ritiro la mia richiesta di ineleggibilità nei suoi confronti. Se è a conoscenza di fatti nuovi, lo prego di essere così gentile da farne partecipe l'intero Consiglio.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, possiamo considerare chiusa la discussione generale. I Consiglieri Aloisi, Riccarand e Mafrica, che sono intervenuti e che hanno chiesto le votazioni separate per i Colleghi Andrione, Martin e Vesan, confermano la loro richiesta? Ci sono dichiarazioni di voto?
Ha chiesto la parola il Consigliere Aloisi; ne ha facoltà.
ALOISI (M.S.I.):Poiché non è stata data risposta alla mia domanda, io mantengo la richiesta di ineleggibilità nei confronti del Collega Martin, anche perché l'assenza di una risposta mi fa pensare che la sentenza non esista e se non c'è la sentenza il suo caso rientra in quelli di ineleggibilità.
PRESIDENTE:E' chiaro allora che il Consiglio si esprime nel senso che vi sia una votazione unica per 32 Consiglieri e 3 votazioni separate per i Consiglieri Andrione, Martin e Vesan.
Non sto a rileggere tutti i nominativi, ma pongo direttamente in votazione, per alzata di mano, la convalida di 32 dei 35 Consiglieri eletti, come da verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Aosta.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 35
Il Consiglio approva all'unanimità