Oggetto del Consiglio n. 460 del 22 dicembre 1976 - Verbale

OGGETTO N. 460/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Ulteriore finanziamento della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22 concernente: Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella Regione Autonoma Valle d'Aosta".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge concernente: "Ulteriore finanziamento della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, concernente: Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella Regione Autonoma Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 dicembre 1976".

Con legge regionale 23 giugno 1975, n. 31, il Consiglio regionale ha approvato l'aumento dello stanziamento del Capitolo 587 del bilancio di previsione della Regione di ulteriori lire 80.000.000 e perciò il limite di spesa autorizzato per il pagamento del personale insegnante delle scuole materne regionali ammonta a lire 427.500.000.

È noto che gli insegnanti di cui trattasi hanno diritto, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1972, n.22, allo stesso trattamento economico in atto per gli insegnanti elementari.

Per effetto di alcuni provvedimenti legislativi (Decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88; legge 31 luglio 1975, n. 364; Decreto ministeriale 14 maggio 1976) gli emolumenti dovuti al personale insegnante sono stati elevati e, pertanto, il limite di spesa succitato non è più sufficiente e si rende necessario integrarlo della somma di lire 130.000.000 disponibile sul Capitolo 206 del bilancio della Regione per l'anno 1976.

Si chiede, inoltre, che il Consiglio approvi una norma integrativa per effetto della quale le maggiori spese derivanti dalla normale progressione economica del personale scolastico, siano approvate e finanziate con legge di bilancio.

(segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

L'Assessore alla Pubblica Istruzione VIGLINO Maria Ida illustra brevemente la proposta.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno), senza modificazioni.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

Voti favorevoli: ventisei;

Voti contrari: cinque.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale, concernente: "Ulteriore finanziamento della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, concernente: Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella Regione Autonoma Valle d'Aosta".

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Disegno di legge regionale n. 264

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........ n. ......: ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1972, N. 22, CONCERNENTE: "NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1968, N. 444, RIGUARDANTI LA ISTITUZIONE DELLE SCUOLE MATERNE NELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dall'anno 1976, è autorizzata la maggiore spesa annua di lire centotrentamilioni per la corresponsione degli stipendi e indennità al personale insegnante in servizio nelle scuole materne istituite ai sensi della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 587 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 3

Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale insegnante, sono approvate, a decorrere dall'esercizio 1977, con la legge di bilancio.

Art. 4

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Capitolo 587 "Stipendi ed indennità alle insegnanti di scuole materne" - L. 130.000.000

Variazione in diminuzione:

Capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento" - L. 130.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle ore undici e minuti cinquantadue e che i lavori del Consiglio riprenderanno alle ore sedici e minuti trenta.