Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 145 del 9 novembre 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 145/IX -ISTITUZIONE DI BORSE E SUSSIDI DI STUDIO A STUDENTI DEL LICEO LINGUISTICO DI COURMAYEUR - ANNO SCOLASTICO 1988/1989 - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

PRESIDENTE:Do lettura della deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO

- Richiamate le deliberazioni del Consiglio regionale n. 251/VIII in data 14.12.1983, n. 854/VIII, n. 1520/VIII, n. 2268/VIII rispettivamente in data 25.10.1984, 26.9.1985, 6.10.1986;

- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1294 in data 12.2.1988 con la quale sono state confermate, per l'anno scolastico 1987/1988, le norme approvate con i citati provvedimenti consiliari, per l'attribuzione di borse e sussidi a favore degli studenti del Liceo Linguistico di Courmayeur;

- Ritenuto opportuno istituire, anche per l'anno scolastico 1988/89, i benefici in argomento;

DELIBERA

1°) di approvare l'istituzione, per l'anno scolastico 1988/89, di borse e sussidi di studio a favore degli studenti del Liceo Linguistico di Courmayeur, per una spesa complessiva valutata in circa Lire 20.000.000;

2°) di approvare ed impegnare la suddetta spesa di lire 20.000.000 con imputazione della stessa al capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 corrispondente al capitolo 44200 del bilancio di previsione per l'anno 1988 ("Concessione di borse, assegni e sussidi straordinari di studio");

3°) di stabilire che all’eventuale ulteriore impegno di spesa, qualora le domande fossero superiori al previsto, e alla liquidazione dei benefici di cui trattasi, si provveda con successive deliberazioni di Giunta;

4°) di confermare le norme approvate con i provvedimenti consiliari citati in premessa, con i seguenti adeguamenti:

ART. 1

- il punto 4 è così sostituito "appartengano a nuclei familiari il cui reddito complessivo, relativo all'anno 1987, desunto dal Mod. 101 o dal Mod. 740 e rettificato secondo quanto previsto dai successivi artt. 3 e 4, non superi Lire 29.000.000";

- dopo il punto 4 si aggiunge il seguente punto 5: "non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti".

ART. 2

- i punti 1 e 2 sono così sostituiti:

1) "Qualora alla formazione del reddito, di cui al punto 4 dell'art. 1, concorrano redditi di lavoro dipendente o da pensione, questi sono calcolati nella misura del 60% del relativo reddito imponibile";

2) "qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano perdite derivanti dall’esercizio di attività di lavoro autonomo, di impresa o di partecipazione, tali perdite non saranno prese in considerazione ed il reddito complessivo sarà pari pertanto alla sommatoria di tutti gli altri redditi dichiarati nel quadro N"

- i punti 3 e 4 sono soppressi;

- nelle "specificazioni" i riferimenti all'anno 1986 devono intendersi fatti all’anno 1987.

ART. 3

- il primo comma è così sostituito:

"Il reddito di cui all'art. 1 viene elevato secondo quanto previsto dalla sottoriportata tabella per coloro che svolgono attività di lavoro autonomo o di impresa, anche sotto forma di partecipazione in società di persone o società di esse equiparate. Nel caso di reddito di partecipazione si tiene in considerazione, ai fini della presente valutazione, la percentuale di partecipazione alla società stessa";

- al secondo comma il riferimento all'art. 2 deve intendersi fatto all'art. 1

ART. 4

- il punto a) è soppresso con conseguente modificazione della successive lettera b) che diventa a);

- i riferimenti all'anno 1986 devono intendersi fatti al 1987.

ART. 5

- la data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 27 gennaio 1989;

- i riferimenti agli anni scolastici 1987/88 e all'anno 1986 devono intendersi fatti rispettivamente agli anni scolastici 1988/89 e all'anno 1987;

- al 5° comma, dopo "mod. 101 e 740" si aggiunge " 750, per partecipazioni in società, ecc.";

- dopo l'ultimo comma, prima del N.B., si aggiunge "certificato di disoccupazione per i maggiorenni non produttori di reddito"

ART. 6

- l'importo massimo della borsa di studio è elevato a L. 1.200.000.

ART. 8

- il riferimento all’anno scolastico 1987/88 deve intendersi fatto all'anno scolastico 1988/89;

- si aggiunge il seguente comma: "Il mandato di pagamento è emesso a favore del legale rappresentante dello studente, se minorenne, o dello studente stesso, se ha raggiunto la maggiore età".

TABELLA A

così sostituita:

Anno scolastico 1988/89

a) punteggio da attribuire in base al reddito:

fino a Lire 12.000.000 =60 p.

da L. 12.000.001. a L. 14.000.000 =55 p.

da L. 14.000.001 a L. 16.000.000 =50 p.

da L. 16.000.001 a L. 18.000.000 =45 p.

da L. 18.000.001 a L. 20.000.000 =40 p.

da L .20.000.001 a L. 22.000.000 =35 p.

da L. 22.000.001 a L. 24.000.000 =30 p.

da L. 24.000.001 a L. 25.000.000 =20 p.

da L. 25.000.001 a L. 26.000.000 =10 p.

da L. 26.000.001 a L. 27.000.000 = 5 p.

da L.27.000.001 a L. 29.000.000 = 0 p.

TABELLA B

è così sostituita:

_____________________________________________________

PUNTI TOTALIZZATI IMPORTO BORSA DI STUDIO

0 - 20 500.000

21 - 30 600.000

31 - 40 700.000

41 - 50 750.000

51 - 55 800.000

56 - 60 850.000

61 - 65 900.000

66 - 70 1.000.000

71 - 75 1.100.000

oltre i 75 1.200.000

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la deliberazione in oggetto testé letta.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità