Oggetto del Consiglio n. 458 del 22 dicembre 1976 - Verbale
OGGETTO N. 458/76 - Disegno di legge regionale concernente: condizioni di maggior favore nella concessione di provvidenze per il turismo ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni, Capo II.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Condizioni di maggior favore nella concessione di provvidenze per il turismo ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni, Capo II", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 22 dicembre 1976:
La proposta di istituire un trattamento particolare, sia a livello di tassi di interesse sia a livello di percentuale di intervento, nei casi in cui gli esercizi alberghieri siano tenuti a eseguire lavori per adeguarsi alle prescrizioni emanate dal Comando dei Vigili del Fuoco o dall'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (ENPI), trova la sua motivazione nella constatazione che il rilevante onere finanziario che i singoli esercizi saranno tenuti a sostenere potrebbe determinare in molti casi una sorta di strangolamento economico delle aziende alberghiere, inducendo i titolari, specie nelle situazioni più grandi, ad adottare la pur sempre allettante soluzione di trasformare l'albergo in edificio di civile abitazione.
A tale proposito va sottolineato che in moltissimi casi una simile decisione della proprietà non potrebbe trovare ostacoli nel regime vincolistico generale, che comunque riguarda solo gli esercizi entrati in funzione prima del 6 dicembre 1946.
Si rammenta altresì che non può costituire remora l'eventuale sussistenza di benefici ottenuti dall'esercente per effetti di leggi nazionali e regionali, in quanto quasi sempre esse prevedono la possibilità di mutare la destinazione del fabbricato oggetto dell'intervento a condizione che venga restituita all'Ente pubblico la somma equivalente al beneficio ricevuto (di norma contributo in conto interessi sui mutui).
Per quanto concerne il contenuto delle prescrizioni di sicurezza che sono state e che saranno emanate dal Comando dei Vigili del Fuoco e dall'ENPI, si deve chiarire che la loro portata è tale da richiedere in taluni casi una completa ristrutturazione di rilevanti parti del fabbricato adibito ad albergo: particolarmente frequenti sono, ad esempio, i casi di esercizi dotati di scale di legno, per i quali sarà necessario prevedere una completa sostituzione di tutta la relativa struttura.
L'Associazione regionale degli albergatori della Valle d'Aosta si è fatta portavoce presso la Regione delle preoccupazioni espresse da numerosi esercenti circa la loro capacità di sostenere l'onere di spesa derivante dall'attuazione delle citate prescrizioni, soprattutto in un periodo economicamente difficile come l'attuale.
L'Associazione ha anche confermato l'esistenza della tendenza da parte di numerosi proprietari d'albergo a prendere in considerazione l'ipotesi di mutamento della destinazione del fabbricato.
Nel corso di taluni incontri tra l'Associazione predetta e l'Assessorato del Turismo si è convenuto che la creazione di un regime di particolare favore per i mutui contratti per il finanziamento delle opere necessarie agli adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza avrebbe potuto costituire una forma efficace di incoraggiamento a favore della categoria.
Si è altresì ritenuto corretto prevedere un carattere di transitorietà di tale disciplina, considerato che le scadenze per l'esecuzione dei lavori di cui è questione sono di norma alquanto ravvicinate e che pertanto appare logico supporre che tutti gli interventi vengano per lo meno avviati entro il 31 dicembre 1978.
È altresì previsto che, in fase applicativa, le procedure di esame e di concessione dei benefici di cui all'allegato disegno di legge vengano particolarmente accelerate, modificando all'uopo le disposizioni funzionali a suo tempo adottate dalla Giunta ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.
(segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, MILANESIO, illustra il disegno di legge.
Intervengono i Consiglieri DOLCHI, CHANU e FOURNIER per esprimersi favorevolmente all'approvazione del disegno di legge in esame.
Conclude il dibattito l'Assessore MILANESIO.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta), senza modificazioni.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trentatre.
Voti favorevoli: ventotto;
Voti contrari: cinque.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Condizioni di maggior favore nella concessione di provvidenze per il turismo ai sensi della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni, Capo II".
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Disegno di legge regionale n. 257
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ....... n. ........: "CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE NELLA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE PER IL TURISMO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - CAPO II".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di consentire un più efficace e incisivo intervento della Regione a favore di esercizi alberghieri nei quali sia stata prescritta dai competenti uffici l'esecuzione di lavori preordinati all'adeguamento delle strutture ai fini della prevenzione antincendi e antinfortunistici in genere, viene istituito un trattamento di maggior favore riservato agli investimenti diretti a realizzare le prescrizioni di sicurezza sopracitate.
Pertanto, limitatamente alla spesa relativa a tali investimenti, le condizioni di concessione delle provvidenze di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni sono così modificate:
- tasso di interesse: 3%;
- percentuale massima di mutuo concedibile: 80% della spesa riconosciuta ammissibile.
I richiedenti devono dimostrare l'esistenza delle prescrizioni di cui al primo comma presentando idonea documentazione specifica in aggiunta alla documentazione ordinaria.
Rimangono immutate tutte le altre condizioni e modalità concernenti gli interventi contemplati negli articoli 6 e 7 della citata legge 8 ottobre 1973, n. 33.
Art. 2
La presente legge si applica alle domande che perverranno all'Amministrazione regionale sino a tutto il 31 dicembre 1978, data con la quale la legge stessa cesserà di avere efficacia.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
