Oggetto del Consiglio n. 451 del 14 dicembre 1976 - Verbale
OGGETTO N. 451/76 - Reiezione del disegno di legge regionale concernente: "Norme per l'attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, l'avvio dell'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali sul territorio ed il coordinamento delle attività degli enti gestori di assistenza sociale e sanitaria operanti in Valle d'Aosta".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per l'attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, l'avvio dell'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali sul territorio ed il coordinamento delle attività degli enti gestori di assistenza sociale e sanitaria operanti in Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 21 e 22 ottobre 1976:
Il presente disegno di legge costituisce una evoluzione del precedente disegno di legge n. 198, concernente "Norme per l'attuazione della legge sulla istituzione dei consultori familiari", nel senso che lasciando inalterati i contenuti ed il significato tecnico-politico che al servizio consultoriale era stato conferito, ne inquadra invece diversamente gli aspetti metodologici ed organizzativi, assumendo la problematica consultoriale come occasione per costruire e verificare un nuovo modello di organizzazione e conduzione dei servizi socio-sanitari di livello territoriale, modello del quale, peraltro, lo stesso consultorio è parte integrante e significativa.
Con ciò, ovviamente, non è che si scopre o si porta alla luce un significato nuovo o recondito della problematica della legge 405, perché già nel contenuto stesso di questa legge sono evidenti le connessioni che il legislatore, sia pur confusamente, ha voluto porre tra consultorio e territorializzazione dei servizi, tra assistenza sanitaria ed assistenza socio-assistenziale, tra sistema socio-sanitario attuale e riforma sanitaria.
Il fatto nuovo è che, mentre nella precedente impostazione organizzativa il consultorio rispecchiava fedelmente la funzione di precursore o anticipatore dei temi della riforma sanitaria e dell'assistenza che la legge 405 gli assegna, nella nuova impostazione politico-organizzativa il consultorio non si intende più come una premessa di riforma, ma come momento di avvio di un processo di riforma e riorganizzazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio nella prospettiva della riforma del settore.
In altre parole, cioè, mentre nel precedente disegno di legge il consultorio costituiva l'avanguardia di una riforma della sanità e dell'assistenza che sarebbe venuta, nella nuova impostazione il consultorio costituisce, invece, stimolo ad operare già fin d'ora in funzione della riforma sanitaria ponendo come condizione per la sua realizzazione la costituzione di un nuovo assetto organizzativo del sistema sanitario, del quale fare parte ed essere componente specifica.
Invero, sia l'una che l'altra delle posizioni organizzative del consultorio non evidenziano altro se non l'inconciliabilità del nuovo strumento consultoriale con le vecchie strutture e l'organizzazione dell'attuale sistema sanitario e quindi, da un lato, la contraddizione nel quale è caduto il legislatore nazionale cercando di rispondere ad istanze nuove della popolazione con un rinnovamento dell'attuale sistema socio-sanitario anziché con la sua riforma, dall'altro, il rischio ed il pericolo che corrono le regioni, le quali come destinatarie della riforma, ove non abbiano già posto alcune premesse in funzione di un diverso assetto dei sevizi socio-sanitari si trovano a dover esercitare funzioni nuove con strumenti vecchi ed irrimediabilmente in crisi.
Ciò premesso, tenuto conto del prezioso e positivo dibattito che si è sviluppato intorno a questo tema fra tutte le forze politiche e sociali interessate, a supporto ed accanto alla funzione tipica consultoriale di prima risposta ad una serie di bisogni socio-sanitari della popolazione, si è ritenuto necessario dare avvio ad un processo di riaggregazione ed elaborazione metodologica dei servizi socio-sanitari in vista della unità locale dei sevizi (ULSS).
Si è affrontato così il problema dell'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali sul territorio e del loro coordinamento sulla base dei seguenti presupposti essenziali:
a) la costruzione immediata di un quadro di riferimento territoriale per l'esercizio integrato e coordinato dei servizi socio-sanitari si pone come strumento per la individuazione di aree ottimali di servizio corrispondenti alle unità locali dei servizi (ULSS) e non come obiettivo;
b) la determinazione del quadro di riferimento territoriale corrispondente alla unità locale dei servizi (ULSS) si attua attraverso l'aggregazione organica di moduli già funzionalmente definiti nel rapporto utente-operatore-presidio-gestione sociale e non attraverso un processo di disaggregazione per linee interne, secondo dimensioni a scalare;
c) la costruzione del quadro di riferimento territoriale, sia nella sua fase procedurale che nel suo assetto definitivo, è da ritenersi costantemente flessibile e soggetta a verifica;
d) il rapporto tra il costituendo quadro di riferimento territoriale dei servizi socio-sanitari ed i riferimenti territoriali esistenti, in particolare tra comunità montana e ULSS, deve essere ricercato in un assestamento quanto più possibile comprensoriale dei livelli territoriali di gestione e programmazione, tenuto conto che ULSS significa essenzialmente comprensorio di servizi in funzione del soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari della popolazione e della sua reale effettiva partecipazione alla gestione dei servizi stessi.
Su tali basi, pertanto, la presente legge non si pone come vera e propria legge di zonizzazione socio-sanitaria, bensì come legge che instaura un processo dinamico di aggregazione e riorganizzazione dei servizi socio-sanitari su base territoriale, sia per utilizzare meglio le potenzialità attuali anche in funzione del compito consultoriale da adempiere, sia in vista del prossimo riassetto dell'offerta socio-sanitaria secondo un quadro organico, razionale e democratico di programmazione e gestione dei servizi.
In altre parole, in sintesi, nella fase attuale la determinazione di riferimenti territoriali costituisce il necessario presupposto per l'elaborazione di un sistema di servizi la cui gestione, a sua volta, costituisce elemento fondamentale per la costruzione di un quadro articolato ed organico dei servizi socio-sanitari sul territorio in funzione di una gestione integrata e partecipata dei servizi stessi.
In funzione di tale obiettivo ed al fine di realizzare un processo di costante verifica del quadro organizzativo e di gestione dei servizi determinato con la presente normativa, il disegno di legge prevede la costituzione di organismi consultivi e di gestione ai vari livelli, i quali costituiscono l'intelaiatura politico-istituzionale attraverso la quale i due momenti essenziali della gestione integrata e coordinata dei servizi e del loro dimensionamento si realizzano in forma controllata e socialmente gestita.
In termini strutturali il disegno di legge si suddivide in quattro parti:
- una prima parte (artt. 1-3) di impostazione delle finalità tipiche connesse con la legge sui consultori e di recupero e riorganizzazione delle funzioni ed esercizi sanitari e socio-assistenziali esistenti, secondo un nuovo modello funzionale;
- una seconda parte (artt. 4-9) di impostazione del quadro di riferimento territoriale ed organizzativo per la gestione e l'esercizio delle attività e dei servizi previsti dalla presente legge;
- una terza parte (artt. 10-18) di impostazione delle modalità di esercizio, di funzionamento e di utilizzo delle risorse in riferimento alle finalità ed agli obiettivi della legge;
- una quarta parte (artt. 19-23) di impostazione del quadro politico e tecnico-finanziario destinato a caratterizzare l'attuazione delle finalità previste dalla legge e la dimensione degli interventi anche in vista dell'individuazione di un quadro di riferimento ottimale per la realizzazione delle riforme della sanità e dell'assistenza.
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Disegno di legge n. 235
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale____________ n. _______: NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1975, N. 405, L'AVVIO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI SUL TERRITORIO ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA OPERANTI IN VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art.1
La Regione e gli Enti locali, nell'ambito di una organizzazione e gestione unitaria e globale dei servizi sanitari e socio-assistenziali erogati sul territorio, promuovono e danno avvio al servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità e dell'infanzia, per l'assistenza alla famiglia.
Il servizio di cui al primo comma, nell'ambito degli scopi previsti all'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nonché delle finalità di cui alla presente legge, ha come scopi, in particolare:
a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabili e rispetto ai problemi del singolo, della coppia e della famiglia, anche in riferimento alla problematica minorile e, in particolare, agli affidamenti pre-adottivi, all'adozione ed ai casi di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
b) la consultazione pre-matrimoniale con eventuale accertamento del patrimonio genetico;
c) l'educazione sanitaria per un responsabile atteggiamento nei riguardi della procreazione, anche ai fini del controllo delle nascite, individuando e somministrando, altresì, i mezzi necessari per conseguire i fini liberamente scelti dal singolo e dalla coppia in ordine alla procreazione libera e responsabile;
d) l'educazione sanitaria e l'informazione sulla prevenzione e cura dei fattori patologici connessi alla sessualità, alla gravidanza ed alla salute del neonato e del bambino, nonché all'equilibrio psico-sessuale del singolo e della coppia, senza limiti di età, con particolare riguardo al periodo della menopausa e del climaterio;
e) l'educazione e l'informazione sessuale e sanitaria, nelle scuole, nelle caserme, nelle carceri e nelle altre collettività minorili e dell'età adulta, attraverso l'organizzazione di corsi e di altre iniziative, con l'intesa, ove occorra, delle rispettive autorità responsabili e con il concorso degli operatori sociali e sanitari presenti sul territorio e degli organismi partecipativi di base (organismi di governo della scuola, consigli di fabbrica, comitati di quartiere, ...);
f) l'assistenza sanitaria e sociale della donna, con particolare riguardo alla gravidanza ed alla maternità e la tutela della salute del concepito, del neonato e del bambino nella prima infanzia, anche ai fini della diagnosi precoce delle malattie e della determinazione precoce dei rischi potenziali o attuali per la salute della donna e del neonato;
g) l'assistenza medica, psicologica e sociale in caso di interruzione della gravidanza, l'informazione sui casi in cui tale interruzione è consentita dalla legge e sui servizi idonei ad interrompere la gravidanza stessa;
h) la rilevazione delle problematiche incidenti sulle condizioni familiari e su quelle minorili, con particolare riguardo allo sviluppo psico-fisico dell'individuo nella sua realtà familiare, scolastica e lavorativa, e l'espletamento di esperienze specifiche sul rapporto tecnico-utente nel servizio e sulla dinamica servizio-comunità locale.
Art. 2
Nell'ambito del servizio di cui all'art. 1 è assicurata fra l'altro:
a) l'effettuazione di indagini socio-sanitarie a carattere epidemiologico, con rilevazioni periodiche, negli ambienti domestici, di lavoro e nelle comunità scolastiche, di intesa con gli altri servizi operanti sul territorio, in particolare con il servizio di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro di cui alla legge regionale 22 aprile 1975, n. 13;
b) l'informazione e l'effettuazione di corsi e di altre iniziative al fine di assicurare un corretto controllo della gravidanza, la preparazione psico-fisica ed il miglior decorso del parto;
c) l'educazione all'igiene e l'assistenza dietologica ai fini di un corretto decorso della gravidanza nonché interventi sanitari, anche a carattere continuativo, e prestazioni socio-assistenziali ambulatoriali o domiciliari, al fine di assicurare il controllo della gravidanza, la cura di eventuali fattori patologici ad essa connessi e l'armonioso sviluppo psico-fisico del neonato e del bambino nella prima infanzia;
d) la promozione dell'educazione sanitaria in genere e, in particolare, l'informazione per promuovere l'accesso della popolazione ai servizi socio-sanitari previsti nella presente legge ed ottenerne un corretto utilizzo;
e) l'effettuazione delle vaccinazioni dell'obbligo ed altre eventuali;
f) la riabilitazione dei bambini handicappati mediante interventi sociali, anche domiciliari, nonché di rieducazione funzionale e di integrazione sociale, evitando, di norma, il ricorso all'istituzionalizzazione;
g) l'erogazione delle prestazioni ai fini dell'assistenza ospedaliera, secondo le forme e le modalità stabilite nella normativa regionale di attuazione della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 3
Il servizio di cui all'articolo 1 è attuato nell'ambito delle strutture sociali e sanitarie del territorio, sulla base di un piano unitario di intervento fondato sui seguenti principi:
- l'attività si configura come un servizio socio-sanitario rivolto alle singole persone, alla coppia, alla famiglia come unità e nei suoi vari componenti, alle organizzazioni e gruppi sociali, alle comunità;
- nel suo operare quotidiano il servizio ha il compito di favorire e promuovere la consapevolezza dell'individuo, della coppia, della famiglia e dei gruppi sociali interessati rispetto ai problemi presentati da queste entità e di stimolare in ogni caso da parte di esse la presa in carico delle problematiche e la gestione delle soluzioni liberamente adottate;
- il servizio si propone come agente di analisi e di stimolo nelle situazioni e quale risorsa tecnica per la gestione delle soluzioni insieme all'utente;
- il rapporto utente-servizio deve assicurare all'utente un ruolo attivo sia nella gestione dei propri problemi che nel funzionamento del servizio;
- il servizio viene svolto da gruppi di operatori i quali attuano interventi tesi alla prevenzione ed assicurano la tutela della salute psico-fisica degli utenti;
- l'attività del servizio ha carattere di interdisciplinarietà ed il personale lavora in équipe. Il lavoro in équipe consiste, nei suoi aspetti minimi, nella gestione in comune dei casi trattati, nella programmazione e verifica dell'operato del servizio, nella ricerca operativa in termini di informazione, di intervento nella comunità a livello di reperimento dei bisogni, di elaborazione dei dati, di controllo dei risultati e parte di formazione per la popolazione e l'équipe;
- le prestazioni rese direttamente nell'ambito del servizio sono gratuite;
- il servizio espleta la propria attività attraverso l'integrazione ed il coordinamento delle strutture socio-sanitarie presenti sul territorio, utilizzando tutto il personale in servizio e attuando altresì la collaborazione con gli organismi scolastici e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia, in particolare con l'Ufficio del Giudice Tutelare ed il Tribunale dei Minorenni.
Art. 4
Le attività si cui agli artt. 1 e 2 sono svolte su base territoriale e in regime di gestione diretta da parte dei servizi pubblici organizzati dai comuni a livello di zona per i sevizi sociali e sanitari, sulla base di programmi coordinati e finanziati dalla Regione.
A tal fine, per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge, nella prospettiva della riforma della sanità e dell'assistenza e fino alla istituzione delle Unità locali dei Servizi socio-sanitari (ULSS), la Regione, d'intesa con gli Enti locali, suddivide il territorio regionale in zone socio-sanitarie denominate "distretti".
Ciascun distretto, fatta eccezione per le zone che per particolari condizioni demografiche e geo-morfologiche richiedono un diverso assetto dell'organizzazione delle attività e servizi socio-sanitari, tenuto conto del grado di concentrazione abitativa, delle comunicazioni e delle disponibilità operative sanitarie, deve corrispondere, di norma, ad una popolazione compresa tra i 10.000 ed i 20.000 abitanti.
Il territorio del Comune di Aosta può costituire un unico distretto ovvero, per parti del suo territorio, può fare parte di distretti funzionali costituiti con i comuni limitrofi.
Ciascun distretto, sulla base delle esigenze di programmazione e di organizzazione territoriale dei servizi, dei bisogni della popolazione e secondo criteri di gradualità, si articola in ambiti territoriali per l'esercizio continuativo di attività sanitarie e socio-assistenziali da parte degli operatori sanitari, nonché di esercizio della gestione e controllo sociali da parte della popolazione. Tali ambiti territoriali possono costituire sedi di esercizio delle attività sanitarie e socio-assistenziali organizzate nel quadro dell'articolazione distrettuale e dell'attuazione del servizio e delle finalità di cui alla presente legge.
Art. 5
Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, l'ambito territoriale di ciascun distretto individuato ai sensi dell'art. 4, sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni comunali interessate, specificando altresì le attività che in tale ambito, ai sensi delle vigenti leggi, devono essere esercitate dagli enti gestori.
In ordine all'esercizio delle attività e all'attuazione e funzionamento dei servizi o presidi sanitari e socio-assistenziali di cui alla presente legge, l'articolazione territoriale dovrà in ogni caso garantire:
a) l'uguaglianza di tutta la popolazione nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi sociali e sanitari;
b) la partecipazione della popolazione, in particolare delle donne, all'organizzazione, integrazione e unificazione dei servizi sociali e sanitari nonché alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare ed alla verifica della loro attuazione;
c) l'unitarietà degli interventi mediante il coordinamento, la soppressione o l'eventuale unificazione delle strutture pubbliche esistenti, secondo quanto previsto nell'apposito programma predisposto dalla Regione per i fini di cui alla presente legge;
d) l'articolazione funzionale dei servizi in diversi ed integrati livelli di assistenza sociale e sanitaria.
Art. 6
In ciascun distretto è istituito un Comitato socio-sanitario locale composto:
a) dai seguenti rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte negli ambiti territoriali deliberati ai sensi dell'articolo 5, designati dai Consigli comunali nel rispetto delle minoranze:
- 5 rappresentanti di cui 2 riservati alla minoranza, per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- 4 rappresentanti, di cui 1 riservato alla minoranza, per i Comuni con popolazione superiore a 4.000 abitanti;
- 3 rappresentanti, di cui 1 riservata alla minoranza, per gli altri Comuni;
b) da quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) da un rappresentante di ciascuna categoria dei lavoratori autonomi designato dalle rispettive associazioni;
d) da quattro rappresentanti delle utenti, designate dalle formazioni sociali organizzate femminili o, in mancanza di queste, dalla assemblea delle donne residenti nell'ambito territoriale di competenza;
e) da quattro rappresentanti degli operatori medici e socio-sanitari designati dal personale operante continuativamente nei servizi sociali e sanitari di ciascun distretto;
f) da un rappresentante designato dai consigli di quartiere eventualmente funzionanti nei singoli Comuni.
Hanno diritto, in ogni caso, a partecipare alle designazioni di propri rappresentanti nel Comitato gli organismi di cui al comma precedente effettivamente operanti nell'ambito territoriale del distretto.
Le designazioni dei componenti devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla deliberazione consiliare di determinazione degli ambiti territoriali. In difetto provvede il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Ciascun Comitato è insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro un mese dal ricevimento delle designazioni. Tale decreto fissa altresì la sede del Comitato.
Il Comitato può avvalersi della consulenza di esperti, tenendo conto delle competenze degli operatori presenti nel proprio territorio, nonché del personale specializzato delle strutture pubbliche operanti nella Regione.
Per il funzionamento del Comitato si applicano, in quanto applicabili, le norme vigenti per i Consigli comunali.
I Comitati socio-sanitari locali decadono di diritto all'atto dell'entrata in vigore della legge che istituisce le Unità Locali dei Servizi socio-sanitari (ULSS).
Art. 7
Entro tre mesi dalla data del loro insediamento i Comitati socio-sanitari locali dovranno presentare ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionali programmi specifici e dettagliati per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge e l'esercizio unitario da parte dei Comuni compresi in ciascun distretto delle attività di cui agli articoli 1 e 2.
In particolare ciascun programma dovrà indicare:
- l'articolazione territoriale dei servizi e presidi previsti in base alla presente legge, nonché le modalità della loro organizzazione, gestione e coordinamento in modo da costituire un sistema congiunto che imposti globalmente e unitariamente gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi per la tutela della salute;
- le modalità di espletamento della partecipazione degli utenti, in particolare delle donne, e delle loro associazioni alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare, alla verifica della loro attuazione, alla organizzazione dei servizi ed alla promozione delle iniziative;
- lo stato della situazione esistente in ciascun distretto relativamente all'erogazione delle prestazioni per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge;
- la dotazione del personale amministrativo e sanitario occorrente, con riferimento alla situazione conseguente all'attuazione delle attività previste nel programma, nonché delle operazioni di trasformazione, soppressione o scorporo dei servizi esistenti resi necessari dal nuovo dimensionamento delle attività sanitarie e socio-assistenziali, curando, in ogni caso, di raggiungere l'obiettivo della integrale e coordinata utilizzazione di tutto il personale in servizio operante nell'ambito territoriale di competenza;
- l'indicazione delle strutture utilizzate, specificando le attrezzature e le opere edilizie, anche infrastrutturali, da ristrutturare e riqualificare o necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal programma;
- la previsione di spesa e le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari fra gli enti interessati.
I Comitati socio-sanitari locali, nella elaborazione della propria programmazione, sentono anche il parere degli enti o istituti autorizzati a norma del successivo articolo 15.
In caso di inutile decorso del termine di cui al primo comma del presente articolo, l'elaborazione dei programmi sarà effettuata dalla Giunta regionale.
Art. 8
È istituita, presso la Regione Valle d'Aosta, la Commissione tecnico-consultiva per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività sanitarie e socio-assistenziali.
Detta Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ed è composta:
a) dal Presidente della Commissione consiliare Sanità, con funzioni di Vice Presidente;
b) da due membri della Commissione consiliare di Sanità di cui uno della minoranza;
c) da quattro rappresentanti dei lavoratori designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) da un rappresentante per ciascun Comitato di cui all'articolo 5, designato dai membri in rappresentanza dei Comuni, scelto fra gli stessi rappresentanti;
e) da tre rappresentanti delle maggiori categorie dei lavoratori autonomi designati dalle rispettive organizzazioni;
f) da tre rappresentanti del personale socio-sanitario, di cui: un operatore sanitario designato dai Sindacati ospedalieri interessati fra il personale ospedaliero; un operatore sanitario ed un assistente sociale operanti nei servizi pubblici territoriali di distretto, designati congiuntamente dal personale medesimo;
g) da quattro rappresentanti del personale sanitario, di cui: due medici ospedalieri designati dai Sindacati medici ospedalieri; un medico coordinatore ed un operatore psico-sociale operanti nei servizi pubblici territoriali di distretto, designati congiuntamente dal personale medesimo;
h) dal medico regionale;
i) da un rappresentante del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero regionale;
l) dal Direttore sanitario dell'Ente ospedaliero regionale;
m) da un funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, designato dall'Assessore competente;
n) da un esperto in materie giuridico-amministrative e legislazione sanitaria designato dal Presidente della Giunta regionale;
o) da un funzionario dell'Ufficio regionale di urbanistica designato dall'Assessore competente;
p) da un esperto in economia sanitaria, designato dal Presidente della Giunta regionale;
q) da un rappresentante designato dall'Ordine dei farmacisti della Regione.
Ai sensi e per i fini di cui all'articolo 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386, in ordine a questioni attinenti i servizi e le attività degli enti mutualistici, partecipano ai lavori della Commissione, con voto consultivo, su convocazione trasmessa almeno 8 giorni prima della data delle riunioni e contenente gli argomenti all'ordine del giorno, un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti mutualistici:
- Istituto Nazionale per l'Assistenza contro le Malattie (INAM);
- Istituto Nazionale Assistenza dipendenti Enti locali (INADEL);
- Ente Nazionale Previdenza Assistenza dipendenti statali (ENPAS);
- Cassa Mutua Coltivatori Diretti (C.M. CC.DD.);
- Cassa Mutua Artigiani (C.M. AA.);
- Cassa Mutua Commercianti (C.M. CC.).
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
Le proposte ed i pareri sono adottati a maggioranza dei voti favorevoli ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La funzione di Segretario è svolta dal funzionario dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.
La Commissione può organizzarsi in sezioni o costituire gruppi funzionali di lavoro che, su richiesta degli interessati ed in relazione alla trattazione degli argomenti, possono avvalersi della consulenza di esperti.
La partecipazione alle sedute della Commissione e dei relativi gruppi di lavoro è gratuita.
La Commissione dura in carica fino all'entrata in vigore della legge sulla istituzione delle Unità Locali dei Servizi socio-sanitari (ULSS) e comunque non oltre tre anni.
Art. 9
La Commissione, di cui al precedente articolo, deve essere sentita e formula proposte in ordine:
- alla articolazione ed organizzazione dei servizi, presidi e delle attività sanitarie e socio-assistenziali sul territorio;
- alla organizzazione dei servizi amministrativi, tecnico-economici, igienici e sanitari dell'Ente ospedaliero regionale;
- al coordinamento delle strutture, delle attività e dei servizi ospedalieri con quelli degli enti locali ed istituzionali e loro consorzi;
- agli organici ed alla formazione professionale e permanente degli operatori sanitari, socio-assistenziali ed amministrativi impiegati nei servizi sociali e sanitari;
- alla tipologia edilizia ed all'inserimento nel territorio di ospedali, case e luoghi di cura;
- ai problemi economici di gestione, di controllo e di finanziamento od integrazione delle spese ospedaliere e delle spese di enti o servizi pubblici gestori di assistenza sanitaria e sociale operanti nella Regione;
- ad ogni altra questione sottopostagli dalla Giunta e dal Consiglio regionale, dai Comitati socio-sanitari locali, dagli Enti locali e dall'Ente ospedaliero.
La Commissione in particolare deve essere sentita in ordine:
- ai programmi elaborati ai sensi dell'articolo 7;
- al programma globale di cui al successivo articolo 20 disposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1975, n. 405 e per i fini di cui alla presente legge.
Gli enti mutualistici operanti nell'ambito del territorio regionale devono sottoporre al preventivo parere della Commissione ogni provvedimento inteso a modificare, istituire o sopprimere attività o servizi per la gestione dell'assistenza sanitaria e sociale.
Art. 10
Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dell'espletamento delle attività e dei servizi di cui alla presente legge, in ciascuna zona delimitata ai sensi dell'articolo 5, gli operatori sanitari e di assistenza socio-sanitaria dei servizi e presidi presenti e disponibili sul territorio, sono organizzati ed erogano le proprie prestazioni a due livelli:
- a livello di primo intervento, in ambiti territoriali articolati per l'esercizio continuativo di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali non specialistiche e domiciliari;
- ad un secondo livello, nel quadro dell'integrazione e coordinamento di tutte le attività e servizi presenti e disponibili sul territorio realizzato ai fini dell'erogazione di prestazioni di natura specialistica e ambulatoriale.
Fanno parte, di norma, degli operatori di primo livello, almeno le seguenti figure professionali:
a) operatore medico (medico condotto o altro medico generico);
b) ostetrica (ostetrica condotta o altra ostetrica);
c) assistente sociale;
d) assistente sanitaria visitatrice o infermiere professionale;
e) vigilatrice d'infanzia o infermiere specializzato in assistenza pediatrica.
Fanno parte, di norma, degli operatori di secondo livello, almeno le seguenti figure professionali:
a) medico specialista in ostetricia e ginecologia;
b) medico specialista in pediatria;
c) medico del lavoro;
d) operatore psico-sociale (psicologo, sociologo, psico-sociologo);
e) gerontologo.
I suddetti operatori possono essere integrati con altre figure professionali ovvero possono avvalersi di volta in volta di altri specialisti al fine di affrontare casistiche di particolare complessità.
Al fine di garantire comunque l'espletamento delle attività di cui alla presente legge, ciascun distretto deve disporre di una équipe operativa minima composta almeno da un operatore per ciascuna delle figure professionali di primo livello, nonché da un ginecologo, un pediatra ed un operatore psico-sociale.
L'équipe, di norma, opera nell'ambito territoriale di competenza per l'intero orario di lavoro. Le figure professionali addette alle prestazioni di secondo livello devono comunque espletare la propria attività nell'ambito dell'équipe per un tempo effettivo di lavoro minimo non inferiore alle dodici ore settimanali.
La responsabilità del coordinamento del lavoro dell'équipe è affidata ad uno dei componenti, chiamato "medico-coordinatore", designato dal Comitato socio-sanitario locale, su proposta degli stessi.
Il personale addetto al servizio per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro, di cui alla legge regionale 22 aprile 1975, n. 13, espleta la propria attività attraverso i servizi territoriali di distretto, integrandosi nell'équipe che opera in tale ambito territoriale. A tal fine, i Comitati socio-sanitari locali stabiliscono le opportune intese con la Commissione di cui all'articolo 5 della sopracitata legge.
Per specifici aspetti delle problematiche trattate, non rientranti tra le discipline professionali praticate o su richiesta dell'utente, l'équipe è integrata da personale specializzato delle strutture pubbliche operanti nella Regione, nonché - tramite apposito contratto di consulenza - da esperti liberi professionisti scelti prioritariamente tra quelli presenti ed operanti nella zona di competenza.
Tutti gli operatori devono essere in possesso, ove prescritto, dell'abilitazione all'esercizio professionale.
Il personale che a qualsiasi titolo presta la propria attività presso i servizi pubblici territoriali istituiti ai sensi della presente legge, non può espletare la propria attività per i servizi costituiti da enti ed istituzioni a norma del successivo articolo 15.
Art. 11
Per l'espletamento delle attività e dei servizi di cui alla presente legge, gli enti gestori si avvalgono del personale dipendente dagli stessi enti, del personale dei servizi e presidi sociali e sanitari già istituiti, presenti ed operanti sul territorio, del personale dei servizi di condotta medica ed ostetrica, nonché del personale dei consultori pediatrici e materni della disciolta ONMI.
L'Ente ospedaliero regionale, nel quadro della necessaria integrazione e coordinamento fra i servizi ospedalieri ed extraospedalieri, può disporre, su richiesta degli enti gestori, il comando presso gli stessi di proprio personale, ovvero mettere a disposizione degli stessi proprio personale.
Apposite convenzioni fra gli enti interessati regolano le modalità di utilizzo del personale ed i relativi rapporti finanziari.
Il personale dell'Ente ospedaliero regionale che opera presso i servizi pubblici territoriali di distretto deve effettuare, di norma, la propria attività lavorativa entro l'orario di servizio. A detto personale viene riconosciuto l'eventuale trattamento economico di trasferta ed il compenso per lavoro straordinario, qualora le prestazioni vengano svolte oltre l'orario d'ufficio. In questo caso, il numero di ore eccedenti l'orario d'ufficio non viene computato ai fini del limite massimo di prestazioni straordinarie stabilito dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 21 febbraio 1968, n. 132.
Gli enti gestori possono altresì avvalersi del personale degli enti di assistenza sanitaria comandato presso la Regione ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, ovvero stabilire con tali enti le opportune intese al riguardo.
Solo in caso di assoluta impossibilità ad assolvere alle attività previste dalla presente legge, secondo le modalità di impiego di cui all'articolo 10, gli enti gestori procedono ad assunzioni di personale per pubblico concorso, nei limiti degli organici deliberati.
Art. 12
Le prestazioni ostetrico-ginecologiche e pediatriche effettuate in sede ospedaliera, in regime ambulatoriale o di ricovero, sono espletate ai fini e per gli obiettivi di cui alla presente legge. A tale scopo, i servizi e le strutture ospedaliere interessate devono essere organizzate su base dipartimentale, in collegamento con i servizi attuati sul territorio.
I casi che necessitano di ospedalizzazione o che comunque richiedono l'utilizzo delle strutture ospedaliere devono essere cogestiti dal personale ospedaliero e dagli operatori dell'équipe territoriale che abbia in carico l'assistito. Detta cogestione potrà comportare anche permanenze e lavoro in ospedale degli operatori dell'ospedale.
Gli interventi per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici di cui alla legge regionale 14 maggio 1976, n. 16, sono effettuati nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente legge.
Art. 13
Per l'esecuzione di esami di laboratorio, radiologici e di ogni altra ricerca strumentale o specialistica, gli enti gestori dei servizi e delle attività di cui alla presente legge si avvalgono degli ospedali pubblici, dei presidi specialistici degli enti mutuo-assistenziali, nonché dei presidi e degli operatori convenzionati con tali enti.
Tali prestazioni, ove possibile, saranno effettuate direttamente presso le strutture territoriali di distretto - previa adozione delle necessarie misure di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture stesse - ovvero su reperto inviato alle strutture di cui al comma precedente.
L'onere per le prestazioni rese dagli operatori dei servizi territoriali di distretto nell'ambito degli scopi e delle attività di cui alla presente legge, sono a carico dei competenti enti gestori qualora non si tratti di prestazioni le quali secondo le vigenti disposizioni, siano a carico di enti mutualistici o di altri enti pubblici.
Tutte le prestazioni rese da enti ospedalieri, da laboratori e presidi specialistici di enti pubblici, su richiesta dei servizi territoriali istituiti con la presente legge e per la realizzazione delle proprie finalità, sempre che non si tratti di prestazioni di competenza di enti mutualistici o di altri enti, sono gratuite e, per esse, non può essere posto alcun onere a carico degli enti gestori di servizi territoriali di cui alla presente legge.
La prescrizione da parte degli operatori dei servizi territoriali istituiti con la presente legge delle prestazioni di cui al presente articolo, comprese le prescrizioni farmaceutiche, è effettuata secondo le forme e le modalità predisposte dalla Regione ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1972, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni. In conseguenza di ciò, la Giunta regionale, anche ai fini di cui all'articolo 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 8, promuove l'unificazione dei moduli di impegnativa o ricettari attualmente in uso presso tutti gli enti e servizi pubblici di assistenza sanitaria operanti in Valle d'Aosta.
Art. 14
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, l'onere delle prescrizioni dei prodotti farmaceutici previsti nella Farmacopea Ufficiale e di ogni altro mezzo necessario per la gestione dei casi in rapporto agli scopi ed attività di cui alla presente legge è a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.
Per i soggetti che non fruiscono dell'assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l'onere delle prescrizioni di cui al primo comma è a carico della Regione nei limiti e con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 1972, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.
I prodotti prescritti e non compresi nel vigente prontuario farmaceutico sono a carico della Regione.
I sanitari operanti nei servizi territoriali istituiti ai fini e per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge possono procedere alla diretta somministrazione di mezzi contraccettivi in favore di minorenni o quando particolari implicazioni di riservatezza deontologica lo impongano.
Sino alla revisione del prontuario farmaceutico, l'Ente ospedaliero regionale provvede all'acquisto ed alla fornitura in favore dei servizi pubblici territoriali di cui alla presente legge, dei prodotti farmaceutici e dei mezzi contraccettivi non compresi nel vigente prontuario farmaceutico e per le somministrazioni di cui al precedente comma. In conseguenza di ciò, la Giunta regionale, nel quadro delle attività dirette alla identificazione dei farmaci socialmente utili, promuove l'adozione nell'Ente ospedaliero regionale di un prontuario terapeutico ospedaliero regionale (PTOR) che individui e comprenda anche i farmaci e mezzi necessari ai fini della presente legge.
I relativi oneri dell'Ente ospedaliero regionale sono regolati nell'ambito dell'applicazione della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 15
Le istituzioni e gli enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali, senza scopo di lucro, possono espletare le attività di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, previa autorizzazione della Giunta regionale.
La richiesta per l'autorizzazione va presentata al competente Comitato socio-sanitario locale, il quale, con proprio parere, provvede a trasmetterla alla Giunta regionale.
L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 8, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) che si tratti di istituzioni o enti pubblici diversi dagli enti ospedalieri e dagli enti di assistenza sanitaria;
b) che siano assicurate le prestazioni necessarie e fondamentali per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti articoli 1 e 2, in rapporto alle reali esigenze di servizio nel territorio;
c) che sia assicurata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente per l'apertura e l'esercizio di ambulatori medici;
d) che sia assicurata la presenza minima delle figure professionali di cui al precedente articolo 10, secondo i modi di espletamento dell'attività stabiliti;
e) che siano comunicati i nominativi e le qualifiche del personale addetto nonché il nominativo del responsabile del servizio;
f) che sia dimostrata la disponibilità dei mezzi finanziari propri o di bilancio idonei a garantire il buon esercizio delle attività ed il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405.
L'autorizzazione deve essere revocata qualora vengano a mancare i requisiti di cui al terzo comma del presente articolo, nonché nei casi in cui siano accertate violazioni dei principi della legge 29 luglio 1975, n. 405 o altre violazioni di legge.
La Giunta regionale dispone periodici controlli sull'attività del servizio di cui al presente articolo.
Art. 16
Per accertare necessità in ordine all'espletamento delle attività socio-assistenziali di cui ai precedenti articoli 1 e 2, gli enti gestori i servizi pubblici territoriali istituiti con la presente legge possono convenzionarsi con le istituzioni ed enti autorizzati all'esercizio di tali attività a norma del precedente articolo 15.
La convenzione è stipulata su proposta del Comitato sanitario locale competente, previo parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 8.
La convenzione deve stabilire le modalità per l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei principi e delle modalità fissati dalla presente legge.
La convenzione deve, in ogni caso, essere risolta qualora vengano a mancare i requisiti di cui al terzo comma del precedente articolo 15.
Le prestazioni effettuate in regime di convenzione sono erogate gratuitamente.
Art. 17
Gli enti gestori dei servizi pubblici territoriali e le istituzioni e gli enti autorizzati a norma del precedente articolo 15 curano la tenuta di una "cartella personale" relativa ad ogni utente del servizio, contenente i dati socio-economici e sanitari e la registrazione degli interventi effettuati o richiesti nell'ambito del servizio. Per gli interventi a tutela della maternità, dell'età neo-natale e della prima infanzia, i suddetti enti e istituzioni curano altresì la compilazione e l'aggiornamento della "scheda ostetrica" e della "scheda pediatrica".
La Giunta regionale definisce il modello di cartella-tipo nonché di scheda tipo ostetrica e pediatrica cui debbono uniformarsi gli enti e le istituzioni di cui al primo comma, determinando altresì le relative modalità in ordine alla comunicazione alla Regione dei dati necessari per le rilevazioni statistiche ed epidemiologiche.
Per la tenuta e l'uso della cartella personale valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore nei riguardi delle cartelle cliniche degli ospedali.
La scheda ostetrica e la scheda pediatrica sono affidate all'utente.
Gli operatori dei servizi istituiti con la presente legge hanno accesso alle informazioni contenute nelle cartelle e schede personali limitatamente ai casi del cui trattamento sono investiti, nei limiti delle esigenze connesse alle rispettive competenze professionali e, comunque, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in ordine a qualsiasi notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.
Art. 18
La formazione professionale è parte integrante dell'attività lavorativa del personale addetto ai servizi di cui alla presente legge e si articola ai tre livelli di équipes, inter-équipes e regionale.
La formazione consiste nell'elaborazione delle esperienze acquisite nell'esercizio delle attività prestate, nella preparazione, aggiornamento e perfezionamento del personale.
La Giunta regionale, nell'ambito del programma annuale di cui al successivo articolo 20, determina modalità di attuazione, criteri organizzativi, didattici e di gestione nonché il relativo finanziamento dei corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento di operatori sanitari e sociali per i servizi di cui alla presente legge.
La frequenza ai corsi, di norma, è obbligatoria per gli operatori che compongono le équipes di cui all'articolo 10 ed è aperta anche al personale degli enti pubblici gestori dell'assistenza sanitaria sociale operante in Valle d'Aosta.
Art. 19
La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, esercita le funzioni di indirizzo, verifica e coordinamento delle attività e dei servizi esercitati ai sensi della presente legge.
A tal fine la Giunta regionale, a mezzo dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, cura e controlla l'esecuzione dei programmi annuali approvati dal Consiglio regionale e relativi agli interventi ed ai servizi di cui alla presente legge.
Gli enti gestori dei servizi pubblici territoriali e le istituzioni ed enti autorizzati a norma del precedente articolo 15, tramite il competente Comitato sanitario locale, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione tecnico-illustrativa sulle attività svolte, accompagnata dal conto consuntivo ed attestante che le somme erogate dalla Regione sono state utilizzate per i fini stabiliti. Nella relazione devono essere altresì indicate le informazioni relative alle strutture ed alla loro funzionalità, le iniziative in atto da parte di enti pubblici e privati, relativamente ai fini previsti dalla presente legge, nonché i dati relativi a stanziamenti per l'esercizio ed attività di cui alla presente legge, autonomamente iscritti nei rispettivi bilanci.
Art. 20
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la Commissione di cui al precedente articolo 8, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma degli interventi tecnico-finanziari per l'esercizio e l'attuazione delle attività e dei servizi di cui alla presente legge.
Tale programma determina la ripartizione delle risorse finanziarie da destinare per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge da parte degli enti gestori di servizi pubblici territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 4. I finanziamenti sono disposti sulla base dei programmi formulati dai Comitati socio-sanitari locali ai sensi del precedente articolo 7, tenendo conto, inoltre, del tasso di natalità, di morbilità e di mortalità perinatali ed infantili, dell'incidenza degli aborti, delle condizioni socio-economiche della popolazione da servire, delle condizioni della viabilità e dei trasporti, nonché delle carenze di strutture sociali e sanitarie.
I finanziamenti approvati dal Consiglio regionale sono erogati in una unica soluzione.
Art. 21
Fino alla data di insediamento dei Comitati socio-sanitari locali di cui al precedente articolo 6, l'esercizio delle attività previste dalla presente legge può essere svolto dai Comuni, secondo le forme, i principi e le modalità stabilite.
A tal fine la Giunta regionale, su presentazione di apposito programma redatto sulla base del precedente articolo 7 e sentita la competente Commissione consiliare, eroga ai predetti enti i finanziamenti di cui all'articolo 20, tenendo conto dei criteri ivi previsti ed impartendo altresì le direttive per l'esercizio delle attività e delle funzioni di cui alla presente legge.
Art. 22
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte per l'anno 1976 e per i successivi:
a) mediante lo stanziamento di cui al capitolo 736 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e relativo alla quota assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405;
b) mediante lo stanziamento di cui ai capitoli 133 e 728 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e relativi ai fondi di cui all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1975, n. 689, di scioglimento dell'O.N.M.I.;
c) mediante eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione;
d) mediante eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dai Comuni, loro consorzi o Comunità montane.
Art. 23
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ illustra il disegno di legge presentando, a nome della Giunta regionale, i seguenti emendamenti:
Articolo 4:
Primo comma: alla terza linea dopo la parola "Comuni" viene aggiunto "di norma consorziati fra loro" a livello...
Secondo comma: alla sesta alinea vengono soppresse le parole "denominate distretti".
Il terzo, il quarto e il quinto comma vengono soppressi.
Viene aggiunto il seguente comma: "Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione - su proposta della Giunta regionale - l'ambito territoriale di ciascuna zona socio-sanitaria, indicando altresì gli organi di gestione, la loro composizione, le modalità di esercizio delle relative attribuzioni, nonché le attività socio-sanitarie che in tale ambito, ai sensi delle vigenti leggi, devono essere esercitate".
Articolo 5:
Primo comma: viene soppresso.
Articolo 6:
Viene soppresso.
Articolo 7:
Primo comma: la dizione "Comitati socio-sanitari" viene sostituita con la dizione "competenti organi di zona socio-sanitari".
N.B. - A partire da questo articolo tale dizione viene utilizzata nei seguenti articoli:
ex articolo 9, primo comma, ultimo capoverso
ex articolo 10, settimo e ottavo comma
ex articolo 15, secondo comma
ex articolo 16, secondo comma
ex articolo 19, terzo comma
ex articolo 20, secondo comma
ex articolo 21, primo comma
Ultimo comma: viene modificato nel modo che segue: "In caso di inutile decorso del termine di cui al primo comma la Giunta regionale, sentiti i competenti organi di gestione della zona socio-sanitaria, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti".
Articolo 8:
Viene modificato nel modo che segue:
Nel secondo comma viene soppresso il capoverso lettera d).
I capoversi f) e g) sono così modificati:
f) da un rappresentante del Consiglio dei delegati del personale ospedaliero;
g) da un rappresentante per ciascun dei sindacati medici ospedalieri ANAAO - ANPO - CIMO.
Nel terzo comma, seconda alinea, la dizione "in ordine" viene sostituita dalla dizione "e fino alla soppressione di questi".
Articolo 10:
Nel primo comma, terza alinea, la dizione "zona delimitata ai sensi dell'articolo 5" viene sostituita con la dizione "zona socio-sanitaria".
Nel primo comma, terzo capoverso la dizione "realizzato" viene sostituita alla dizione "realizzati".
Nel quinto comma, seconda alinea, la parola "distretto" viene sostituita con la dizione "zona socio-sanitaria".
Nel decimo comma, secondo alinea, dopo "professionale" viene aggiunta la dizione "e dei titoli di specializzazione".
N.B. - La parola "distretto" ovunque appaia viene sostituita con la dizione "zona socio-sanitaria", e cioè: articolo 7, primo comma - articolo 10, ottavo comma - articolo 13, secondo comma.
Articolo 11:
Nel terzo comma dopo la parola "finanziari" viene aggiunta la dizione "d'intesa con le Organizzazioni sindacali interessate".
Dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente comma: "L'utilizzazione del personale medico specializzato di cui all'articolo 9 avviene secondo le norme fissate in campo nazionale e concordate in sede regionale con le Organizzazioni professionali e sindacali interessate".
Articolo 16:
Nel secondo comma la dizione "su proposta del" è soppressa.
Sull'argomento segue ampia discussione alla quale prendono parte, oltre all'Assessore JORRIOZ, i Consiglieri PARISI, SIGGIA, POLLICINI, MONAMI, TAMONE, QUEY e CHANU.
Si dà atto che nel corso del dibattito sono stati presentati i seguenti emendamenti:
a) da parte del Consigliere MONAMI, a nome del Gruppo consiliare comunista:
L'articolo 4 viene sostituito come segue:
Art. 4
La Regione favorisce la costituzione di Consorzi fra Comuni per la gestione comprensoriale di servizi socio-assistenziali di loro competenza.
Il complesso dei servizi gestiti da ciascun Consorzio di cui alla presente legge costituisce l'Unità Locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali (U.L.S.S.S.).
I Consorzi si costituiscono, ai fini della presente legge, secondo le aggregazioni di cui all'allegato A.
L'articolo 5, primo comma viene soppresso e così integrato:
Art. 5
Per fruire dei contributi previsti dalla presente legge i Consorzi devono uniformarsi ai seguenti principi:
a) adeguare l'attività agli indirizzi programmatori della Regione, in concessione anche con i piani zonali delle Comunità montane;
b) garantire l'efficienza globale dei servizi sanitari e socio-assistenziali e la loro articolazione territoriale onde rendere effettivo il diritto alla salute e alla promozione sociale;
c) prevedere nello statuto i distretti sanitari di base per assicurare i servizi di primo livello domiciliare e poliambulatoriali per la vigilanza igienica, la profilassi e la prevenzione, la medicina preventiva, la diagnosi e la cura, l'educazione sanitaria e promozione sociale, nonché la profilassi e l'assistenza veterinaria e l'igiene degli allevamenti;
d) realizzare il coordinamento funzionale con gli altri presidi sanitari e sociali presenti nella zona o di livello regionale;
e) garantire la partecipazione dei cittadini alla programmazione e gestione dei servizi; prevedere la costituzione della Consulta comprensoriale in modo da garantire la presenza delle istanze sociali, delle Organizzazioni sindacali, degli Enti locali esistenti nel territorio ed aventi funzione di promozione e di verifica sui problemi sanitari e socio-assistenziali;
f) stabilire nello statuto le modalità di collegamento tra organi del distretto e gli organi del Consorzio e le modalità di finanziamento del distretto;
g) stabilire l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi prevedendo l'obbligo della residenza, dell'aggiornamento professionale e gli orari di lavoro, favorire la completa utilizzazione del personale operante nei diversi settori sanitari e socio-assistenziali;
h) fissare i casi e i termini in cui le deliberazioni devono essere precedute dal pronunciamento dei singoli Consigli comunali.
L'articolo 6 è soppresso e sostituito come segue:
Art. 6
Sono organi del Consiglio dei Comuni:
a) l'assemblea consortile;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) gli altri organi eventualmente previsti nello Statuto.
Nel disciplinare la composizione, le modalità di elezione, le attribuzioni degli organi e nel regolarne il funzionamento e i rapporti, gli statuti dovranno contenere norme atte ad assicurare:
1) che tra i membri nominati dai Comuni nell'assemblea consortile sia garantita la presenza di rappresentanti della minoranza;
2) che i Sindaci dei Comuni, o loro delegati, siano membri di diritto dell'assemblea;
3) che il numero dei rappresentanti di ogni Comune nell'assemblea consortile non sia inferiore a tre;
4) che nel Consiglio direttivo sia garantita la presenza della minoranza;
5) che l'assemblea consortile venga convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; che, in sessione straordinaria, venga convocata su richiesta di 1/3 dei membri del Direttivo o di 1/4 dei membri dell'assemblea;
6) che i rappresentanti dei Comuni, che abbiano aderito al Consorzio successivamente alla sua costituzione, sono cooptati nell'assemblea consortile e ne diventano membri di diritto;
7) che lo statuto stesso può essere sottoposto a modifiche a richiesta di 2/3 dei membri dell'assemblea consortile.
Gli statuti dei Consorzi sono approvati dal Consiglio regionale entro 60 giorni dalla data di ricezione. Scaduto tale termine, gli statuti si ritengono approvati.
Ogni Consorzio elabora, nel termine di tre mesi, il proprio piano zonale dei servizi sanitari e socio-assistenziali, formulando anche le proprie osservazioni sul progetto del piano.
Il piano comprensoriale, nell'ambito degli obiettivi e delle previsioni del progetto regionale contiene: la definizione dei distretti di base e di tutte le altre strutture sanitarie e socio-assistenziali comprensoriali ed i loro rapporti interni ed esterni al comprensorio stesso; la indicazione delle utilizzazioni degli interventi finanziari per la attuazione del piano.
Articolo 7:
La dizione "Comitati sanitari locali" viene sostituita con la dizione "Gli organi del Consorzio".
Gli ultimi due capoversi sono soppressi.
Articolo 8:
Soppresso e sostituito come segue:
Art. 8
Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione competente ed il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386, in conformità delle previsioni del piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali e della presente legge.
Qualora gli Enti delegatari non adempiono all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.
Articolo 9:
La dizione "la Commissione" viene sostituita dalla dizione "le Commissioni".
Articolo 10:
Comma sesto, la dizione "medico-coordinatore" viene sostituita con "coordinatore".
b) Da parte del Gruppo consiliare dei Democratici Popolari:
Articolo 4
Sostituire il testo dell'articolo 4 con il seguente:
Le attività di cui agli articoli 1 e 2 sono svolte su base territoriale e in regime di gestione diretta da parte dei servizi pubblici organizzati dalle Comunità montane, sulla base di programmi elaborati dalle Comunità montane, e coordinati e finanziati dalla Regione.
La Regione, per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge, nonché nella prospettiva della riforma della sanità e dell'assistenza e fino alla istituzione delle Unità locali dei servizi socio-sanitari (U.L.S.S.), individua nel distretto la zona socio-sanitaria territoriale. Il distretto coincide con la Comunità montana.
Ai fini della presente legge il territorio della città di Aosta è compreso nella Comunità montana n. 4.
La Comunità montana n. 4, tenuto conto della peculiarità socio-economica e della popolazione del Comune di Aosta, provvede, d'intesa con detto Comune, all'ulteriore decentramento dei servizi, oggetto della legge, costituendo appositi distretti.
Articolo 5:
Sostituire il testo dell'articolo 5 con il seguente:
La Comunità montana dovrà in ogni caso garantire:
a) l'uguaglianza di tutta la popolazione nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi sociali e sanitari;
b) la partecipazione della popolazione - in particolare delle donne - all'organizzazione, integrazione e unificazione dei servizi sociali e sanitari nonché alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare ed alla verifica della loro attuazione;
c) l'unitarietà degli interventi mediante il coordinamento, la soppressione o l'eventuale unificazione delle strutture pubbliche esistenti, secondo quanto previsto nell'apposito programma predisposto dalla Regione per i fini di cui alla presente legge;
d) l'articolazione funzionale dei servizi in diversi ed integrati livelli di assistenza sociale e sanitaria.
Emendamento subordinato 1: viene soppressa la terza riga "su proposta della Giunta regionale"; viene aggiunto alla sesta riga, dopo ...interessate "e delle Comunità montane interessate".
Emendamento subordinato 2: viene aggiunto alla sesta riga dopo ...interessati "e delle Comunità montane interessate".
Articolo 6:
Sostituire il testo dell'articolo 6 con il seguente:
Il Consiglio della Comunità montana, cui compete la gestione diretta dei servizi socio-sanitari e assistenziali a livello distrettuale si avvale di un Comitato socio-sanitario locale con funzioni consultive e di controllo, composto da:
a) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
b) un rappresentante di ciascuna categoria dei lavoratori autonomi designato dalle rispettive associazioni;
c) quattro rappresentanti delle utenti, designate dalle formazioni sociali organizzate femminili o, in mancanza di queste, dall'assemblea delle donne residenti nell'ambito territoriale di competenza;
d) quattro rappresentanti degli operatori medici e socio-sanitari designati dal personale operante continuativamente nei servizi sociali e sanitari di ciascun distretto;
e) un rappresentante designato dai consigli di quartiere eventualmente funzionanti nei singoli Comuni.
Hanno diritto, in ogni caso, a partecipare alle designazioni di propri rappresentanti nel Comitato gli organismi di cui al comma precedente effettivamente operanti nell'ambito territoriale del distretto.
Il Consiglio di Comunità della Comunità montana n. 4, eretto in Comitato socio-sanitario, agisce d'intesa con il Comune di Aosta qualora entrambi decidano di avvalersi della facoltà contemplata nell'ultimo comma dell'articolo 4.
I Consigli di Comunità provvedono all'integrazione della loro composizione entro mesi due dall'entrata in vigore della legge, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale entro mesi uno dalla designazione di tutti i componenti.
Il Consiglio e il Comitato possono avvalersi della consulenza di esperti, tenendo conto delle competenze degli operatori presenti nel loro territorio, nonché del personale specializzato delle strutture pubbliche operanti nella Regione.
I Comitati socio-sanitari locali decadono di diritto all'atto dell'entrata in vigore della legge che istituisce le Unità Locali dei servizi socio-sanitari (ULSS).
Articolo 7:
Eliminare l'ultimo capoverso.
Articolo 8:
Sostituire il testo dell'articolo 8 con il seguente:
È istituita, presso la Regione Valle d'Aosta, la Commissione tecnico-consultiva per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività sanitarie e socio-assistenziali.
Detta Commissione è presieduta dal Presidente della Commissione consiliare permanente della Sanità ed Assistenza Sociale ed è composta:
a) dalla Commissione consiliare della Sanità ed Assistenza Sociale;
b) da quattro rappresentanti dei lavoratori designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) da un rappresentante per ciascun Comitato di cui all'articolo 5, designato dai membri in rappresentanza delle Comunità montane, scelto fra gli stessi rappresentanti;
d) da tre rappresentanti delle maggiori categorie dei lavoratori autonomi designati dalle rispettive Organizzazioni;
e) da tre rappresentanti del personale socio-sanitario, di cui: un operatore sanitario designato dai Sindacati ospedalieri interessati fra il personale ospedaliero; un operatore ed un assistente sociale operanti nei servizi pubblici territoriali di distretto, designati congiuntamente dal personale medesimo;
f) da quattro rappresentanti del personale sanitario, di cui: due medici ospedalieri designati dai Sindacati medici ospedalieri; un medico coordinatore ed un operatore psico-sociale operanti nei servizi pubblici territoriali di distretto, designati congiuntamente dal personale medesimo;
g) dal medico regionale;
h) da un rappresentante del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero regionale;
i) dal Direttore sanitario dell'Ente ospedaliero regionale;
l) da un funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, designato dall'Assessore competente;
m) da un esperto in materie giuridico-amministrative e legislazione sanitaria designato dal Presidente della Giunta regionale;
n) da un funzionario dell'Ufficio regionale di urbanistica designato dall'Assessore competente;
o) da un esperto in economia sanitaria designato dal Presidente della Giunta regionale;
p) da un rappresentante designato dall'Ordine dei Farmacisti della Regione.
Ai sensi e per i fini di cui all'articolo 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386, in ordine a questioni attinenti i servizi e le attività degli enti mutualistici, partecipano ai lavori della Commissione, con voto consultivo, su convocazione trasmessa almeno 8 giorni prima della data della riunione e contenente gli argomenti all'ordine del giorno, un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti mutualistici:
- Istituto Nazionale per l'Assistenza contro le Malattie (INAM);
- Istituto Nazionale Assistenza dipendenti Enti locali (INADEL);
- Ente Nazionale Previdenza Assistenza dipendenti statali (ENPAS);
- Cassa mutua Coltivatori Diretti (C.M. CC.DD.);
- Cassa Mutua Artigiani (C.M. AA.);
- Cassa Mutua Commercianti (C.M. CC.).
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
Le proposte ed i pareri sono adottati a maggioranza dei voti favorevoli ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La funzione di segretario è svolta dal funzionario dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.
La Commissione può organizzarsi in sezioni o costituire gruppi funzionali di lavoro che, su richiesta degli interessati ed in relazione alla trattazione degli argomenti, possono avvalersi della consulenza di esperti.
La partecipazione alle sedute del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro è gratuita.
La Commissione dura in carica fino all'entrata in vigore della legge sulla istituzione delle Unità Locali dei Servizi socio-sanitari (ULSS) e comunque non oltre tre anni.
Articolo 11:
Eliminare le ultime 4 righe del quarto capoverso.
Articolo 14:
Eliminare, dal primo comma, le parole: "previste dalla farmacopea ufficiale".
Articolo 20:
Sostituire il testo dell'articolo 20 con il seguente:
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione di cui al precedente articolo 8, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma degli interventi tecnico-finanziari per l'esercizio e l'attuazione delle attività e dei servizi di cui alla presente legge.
Tale programma determina la ripartizione delle risorse finanziarie da destinare per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge da parte degli enti gestori di servizi pubblici territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 4. I finanziamenti sono disposti sulla base dei programmi formulati dai Comitati socio-sanitari locali ai sensi del precedente articolo 7, tenendo conto, inoltre, del tasso di natalità, di morbilità e di mortalità perinatali ed infantili, della incidenza di aborti, delle condizioni socio-economiche della popolazione da servire, delle condizioni della viabilità e dei trasporti, nonché delle carenze di strutture sociali e sanitarie.
I finanziamenti approvati dal Consiglio regionale sono erogati in una unica soluzione.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati, con voti favorevoli diciassette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue), senza modificazioni.
Articolo 4 - Gli emendamenti proposti dalla Giunta all'articolo 4 sono approvati con voti favorevoli diciassette e voti contrari sette (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'emendamento proposto dal Gruppo comunista all'articolo 4 non è approvato con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'emendamento proposto dal Gruppo dei Democratici Popolari all'articolo non è approvato con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
L'articolo 4 è approvato, con voti favorevoli diciassette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue), con i seguenti emendamenti, proposti dalla Giunta:
Primo comma: alla terza alinea dopo la parola "comuni" viene aggiunto "di norma consorziati fra loro" a livello...
Secondo comma: alla sesta alinea vengono soppresse le parole "denominate distretti".
Il terzo, quarto e quinto comma vengono soppressi.
Viene aggiunto il seguente comma: "Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione - su proposta della Giunta regionale - l'ambito territoriale di ciascuna zona socio-sanitaria, indicando altresì gli organi di gestione, la loro composizione, le modalità di esercizio delle relative attribuzioni, nonché le attività socio-sanitarie che in tale ambito, ai sensi delle vigenti leggi, devono essere esercitate".
Articolo 5 - L'emendamento proposto dalla Giunta all'articolo 5 è approvato con voti favorevoli diciassette e voti contrari sette (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'emendamento proposto dal Gruppo comunista all'articolo 5 non è approvato, con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Gli emendamenti proposti dal Gruppo dei Democratici Popolari all'articolo 5 non sono approvati, con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
L'articolo 5 è approvato, con voti favorevoli diciassette e voti contrari otto (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino), con la soppressione del primo comma, proposta dalla Giunta.
Articolo 6 - L'emendamento, proposto dalla Giunta, per la soppressione dell'articolo 6 è approvato con voti favorevoli diciassette e voti contrari quindici.
Pertanto la numerazione degli articoli successivi risulterà scalata di un numero.
Articolo 7 (ora 6) - Gli emendamenti proposti dalla Giunta all'articolo 7 sono approvati con voti favorevoli diciassette e voti contrari sette (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'emendamento proposto dal Gruppo comunista all'articolo 7 non è approvato, con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'emendamento proposto dal Gruppo dei Democratici Popolari all'articolo 7 non è approvato con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
L'articolo 7 è approvato, con voti favorevoli diciassette e voti contrari otto (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino), con il seguente emendamento, proposto dalla Giunta:
primo comma: la dizione "Comitati socio-sanitari locali" viene sostituita con la dizione "competenti organi di zona socio-sanitari". La parola "distretto" viene sostituita con la dizione "zona socio-sanitaria".
Ultimo comma: viene modificato nel modo che segue: "In caso di inutile decorso del termine di cui al primo comma la Giunta regionale, sentiti i competenti organi di gestione della zona socio-sanitaria, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti".
Articolo 8 (ora 7) - Il primo emendamento proposto dalla Giunta all'articolo 8 è approvato con voti favorevoli diciassette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).
Il secondo emendamento proposto dalla Giunta all'articolo 8 è approvato con voti favorevoli diciassette e voti contrari sette (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'emendamento proposto dal Gruppo comunista all'articolo 8 non è approvato con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'emendamento proposto dal Gruppo dei Democratici Popolari all'articolo 8 non è approvato, con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
L'articolo 8 è approvato, con voti favorevoli diciassette e voti contrari otto (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino), nel seguente nuovo testo emendato, come da proposte della Giunta.
Art. 8 (ora 7)
È istituita, presso la Regione Valle d'Aosta, la Commissione tecnico-consultiva per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività sanitarie e socio-assistenziali.
Detta Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ed è composta:
a) dal Presidente della Commissione consiliare Sanità, con funzioni di Vice Presidente;
b) da due membri della Commissione consiliare Sanità, di cui uno della minoranza;
c) da quattro rappresentanti dei lavoratori designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) da tre rappresentanti delle maggiori categorie dei lavoratori autonomi designati dalle rispettive Organizzazioni;
e) da un rappresentante del Consiglio dei delegati del personale ospedaliero;
f) da un rappresentante per ciascuno dei Sindacati medici ospedalieri ANAAO - ANPO - CIMO;
g) dal medico regionale;
h) da un rappresentante del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero regionale;
i) dal Direttore sanitario dell'Ente ospedaliero regionale;
l) da un funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, designato dall'Assessore competente;
m) da un esperto in materie giuridico-amministrativa e legislazione sanitaria designato dal Presidente della Giunta regionale;
n) da un funzionario dell'Ufficio regionale di urbanistica designato dall'Assessore competente;
o) da un esperto in economia sanitaria designato dal Presidente della Giunta regionale;
p) da un rappresentante designato dall'Ordine dei Farmacisti della Regione.
Ai sensi e per i fini di cui all'articolo 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386, in caso di questioni attinenti i servizi e le attività degli Enti mutualistici e fino alla soppressione di questi, partecipano ai lavori della Commissione, con voto consultivo, su convocazione trasmessa almeno otto giorni prima della data della riunione e contenente gli argomenti all'ordine del giorno, un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti mutualistici:
- Istituto Nazionale per l'Assistenza contro le Malattie (INAM);
- Istituto Nazionale Assistenza dipendenti Enti locali (INADEL);
- Ente Nazionale Previdenza Assistenza dipendenti statali (ENPAS);
- Cassa mutua Coltivatori Diretti (C.M. CC.DD.);
- Cassa Mutua Artigiani (C.M. AA.);
- Cassa Mutua Commercianti (C.M. CC.).
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
Le proposte ed i pareri sono adottati a maggioranza dei voti favorevoli ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La funzione di Segretario è svolta dal funzionario dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.
La Commissione può organizzarsi in sezioni o costituire gruppi funzionali di lavoro che, su richiesta degli interessati ed in relazione alla trattazione degli argomenti, possono avvalersi della consulenza di esperti.
La partecipazione alle sedute del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro è gratuita.
La Commissione dura in carica fino all'entrata in vigore della legge sulla istituzione delle Unità Locali dei Servizi socio-sanitari (ULSS) e comunque non oltre tre anni.
Articolo 9 (ora 8) - L'emendamento proposto dalla Giunta all'articolo 9 è approvato con voti favorevoli diciassette e voti contrari sette (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione di Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'emendamento proposto dal Gruppo comunista all'articolo 9 non è approvato con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'articolo 9 è approvato, con voti favorevoli diciassette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue) con il seguente emendamento proposto dalla Giunta:
primo comma, ultimo capoverso: la dizione "Comitati socio-sanitari locali" viene sostituita con la dizione "competenti organi di zona socio-sanitari".
Articolo 10 (ora 9) - Gli emendamenti proposti dalla Giunta all'articolo 10 sono approvati con voti favorevoli diciassette e voti contrari sette (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'emendamento proposto dal Gruppo comunista all'articolo 10 non è approvato con voti contrari diciassette e voti favorevoli sette (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'articolo 10 è approvato, con voti favorevoli diciassette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue) nel seguente nuovo testo emendato come da proposte della Giunta:
Art. 10 (ora 9)
Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dell'espletamento delle attività e dei servizi di cui alla presente legge, in ciascuna zona socio-sanitaria, gli operatori sanitari e di assistenza socio-sanitaria dei servizi e presidi presenti e disponibili sul territorio, sono organizzati ed erogano le proprie prestazioni a due livelli:
- a livello di primo intervento, in ambiti territoriali articolati per l'esercizio continuativo di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali non specialistiche e domiciliari;
- a un secondo livello, nel quadro dell'integrazione e coordinamento di tutte le attività e servizi presenti e disponibili sul territorio realizzati ai fini dell'erogazione di prestazioni di natura specialistica e ambulatoriale.
Fanno parte, di norma, degli operatori di primo livello, almeno le seguenti figure professionali:
a) operatore medico (medico condotto o altro medico generico);
b) ostetrica (ostetrica condotta o altra ostetrica);
c) assistente sociale;
d) assistente sanitaria visitatrice o infermiere professionale;
e) vigilatrice d'infanzia o infermiere specializzato in assistenza pediatrica.
Fanno parte, di norma, degli operatori di secondo livello, almeno le seguenti figure professionali:
a) medico specialista in ostetricia e ginecologia;
b) medico specialista in pediatria;
c) medico del lavoro;
d) operatore psico-sociale (psicologo, sociologo, psico-sociologo);
e) gerontologo.
I suddetti operatori possono essere integrati con altre figure professionali ovvero possono avvalersi di volta in volta di altri specialisti al fine di affrontare casistiche di particolare complessità.
Al fine di garantire comunque l'espletamento delle attività di cui alla presente legge, ciascuna zona socio-sanitaria deve disporre di una équipe operativa minima composta almeno da un operatore per ciascuna delle figure professionali di primo livello, nonché di un ginecologo, un pediatra ed un operatore psico-sociale.
L'équipe, di norma, opera nell'ambito territoriale di competenza per l'intero orario di lavoro. Le figure professionali addette alle prestazioni di secondo livello devono comunque espletare la propria attività nell'ambito dell'équipe per un tempo effettivo di lavoro minimo non inferiore alle dodici ore settimanali.
La responsabilità del coordinamento del lavoro dell'équipe è affidata ad uno dei componenti, chiamato "medico-coordinatore", designato ai competenti organi di zona socio-sanitari, su proposta degli stessi.
Il personale addetto al servizio per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro, di cui alla legge regionale 22 aprile 1975, n. 13, espleta la propria attività attraverso i servizi territoriali di zona socio-sanitaria, integrandosi nell'équipe che opera in tale ambito territoriale. A tal fine, i competenti organi di zona socio-sanitari stabiliscono le opportune intese con la Commissione di cui all'articolo 5 della sopracitata legge.
Per specifici aspetti delle problematiche trattate, non rientranti tra le discipline professionali praticate o su richiesta dell'utente, l'équipe è integrata da personale specializzato delle strutture pubbliche operanti nella Regione, nonché - tramite apposito contratto di consulenza - da esperti liberi professionisti scelti prioritariamente tra quelli presenti ed operanti nella zona di competenza.
Tutti gli operatori devono essere in possesso, ove prescritto, della abilitazione all'esercizio professionale e dei titoli di specializzazione.
Il personale che a qualsiasi titolo presta la propria attività presso i servizi pubblici territoriali istituiti ai sensi della presente legge, non può espletare la propria attività per i servizi costituiti da enti ed istituzioni a norma del successivo articolo 14.
Articolo 11 (ora 10) - Gli emendamenti proposti dalla Giunta all'articolo 11 sono approvati con voti favorevoli diciassette e voti contrari sette (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'emendamento proposto dal Gruppo dei Democratici Popolari all'articolo 11 non è approvato con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
L'articolo 11 (ora 10) è approvato, con voti favorevoli diciassette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue), con i seguenti emendamenti proposti dalla Giunta:
nel terzo comma, dopo la parola "finanziari" viene aggiunta la dizione "d'intesa con le Organizzazioni sindacali interessate";
dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente comma: "L'utilizzazione del personale medico specializzato di cui all'articolo 9 avviene secondo le norme fissate in campo nazionale e concordate in sede regionale con le Organizzazioni professionali e sindacali interessate".
Articolo 12 (ora 11) - L'articolo 12 (ora 11) è approvato, con voti favorevoli diciassette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue), senza modificazioni.
Articolo 13 (ora 12) - L'articolo 13 (ora 12) è approvato con voti favorevoli diciassette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue), con il seguente emendamento proposto dalla Giunta:
secondo comma: la parola "distretto" viene sostituita con la dizione "zona socio-sanitaria".
Articolo 14 (ora 13) - L'emendamento proposto dal Gruppo dei Democratici Popolari all'articolo 14 non è approvato con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
L'articolo 14 (ora 13) è approvato, con voti favorevoli diciassette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue), senza modificazioni.
Articolo 15 (ora 14) - L'articolo 15 (ora 14) è approvato, con voti favorevoli diciassette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue), con il seguente emendamento proposto dalla Giunta:
secondo comma: la dizione "Comitati socio-sanitari locali" viene sostituita con la dizione "competenti organi di zona socio-sanitari".
Articolo 16 (ora 15) - Gli emendamenti proposti dalla Giunta all'articolo 16 sono approvati con voti favorevoli diciassette e voti contrari sette (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'articolo 16 (ora 15) è approvato, con voti favorevoli diciassette e voti contrari quattordici (Consiglieri presenti e votanti: trentuno), con i seguenti emendamenti proposti dalla Giunta:
secondo comma: la dizione "Comitati socio-sanitari locali" viene sostituita con la dizione "competenti organi di zona socio-sanitari".
secondo comma: la dizione "su proposta del" è soppressa.
Articoli 17 (ora 16) e 18 (ora 17) - Gli articoli 17 (ora 16) e 18 (ora 17) sono approvati, con voti favorevoli diciassette e voti contrari quattordici (Consiglieri presenti e votanti: trentuno), senza modificazioni.
Articolo 19 (ora 18) - L'emendamento proposto dalla Giunta all'articolo 19 è approvato con voti favorevoli diciassette e voti contrari sei (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'articolo 19 (ora 18) è approvato, con voti favorevoli diciassette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue), con il seguente emendamento proposto dalla Giunta:
terzo comma: la dizione "Comitati socio-sanitari locali" viene sostituita con la dizione "competenti organi di zona socio-sanitari".
Articolo 20 (ora 19) - L'emendamento proposto dalla Giunta all'articolo 20 è approvato con voti favorevoli diciassette e voti contrari sette (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventiquattro; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
L'emendamento proposto dal Gruppo dei Democratici Popolari all'articolo 20 non è approvato con voti contrari diciassette e voti favorevoli otto (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Chincheré, Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
L'articolo 20 (ora 19) è approvato, con voti favorevoli diciassette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue), con il seguente emendamento proposto dalla Giunta:
secondo comma: la dizione "Comitati socio-sanitari locali" viene sostituita con la dizione "competenti organi di zona socio-sanitari".
Articolo 21 (ora 20) - L'articolo 21 (ora 20) è approvato, con voti favorevoli diciassette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue), con il seguente emendamento proposto dalla Giunta
primo comma: la dizione "Comitati socio-sanitari locali" viene sostituita con la dizione "competenti organi di zona socio-sanitari".
Articoli 22 (ora 21) e 23 (ora 22) - Gli articoli 22 (ora 21) e 23 (ora 22) sono approvati con voti favorevoli diciassette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue), senza modificazioni.
A questo punto prendono la parola per dichiarazione di voto, i Consiglieri POLLICINI e MONAMI, i quali dichiarano che i rispettivi Gruppi consiliari, dei Democratici Popolari e del Partito Comunista, voteranno contro l'approvazione del disegno di legge in esame.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i ventidue articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trentadue;
Voti favorevoli: sedici;
Voti contrari: sedici.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio non ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per l'attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, l'avvio dell'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali sul territorio ed il coordinamento delle attività degli enti gestori di assistenza sociale e sanitaria operanti in Valle d'Aosta".
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Disegno di legge regionale n. 235
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n. ......: NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1975, N. 405, L'AVVIO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI SUL TERRITORIO ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA OPERANTI IN VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La Regione e gli Enti locali, nell'ambito di una organizzazione e gestione unitaria e globale dei servizi sanitari e socio-assistenziali erogati sul territorio, promuovono e danno avvio al servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità e dell'infanzia, per l'assistenza alla famiglia.
Il servizio di cui al primo comma, nell'ambito degli scopi previsti all'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nonché delle finalità di cui alla presente legge, ha come scopi, in particolare:
a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e paternità responsabili e rispetto ai problemi del singolo, della coppia e della famiglia, anche in riferimento alla problematica minorile e, in particolare, agli affidamenti preadottivi, all'adozione ed ai casi di presenza di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
b) la consultazione pre-matrimoniale con eventuale accertamento del patrimonio genetico;
c) l'educazione sanitaria per un responsabile atteggiamento nei riguardi della procreazione, anche ai fini del controllo delle nascite, individuando e somministrando, altresì, i mezzi necessari per conseguire i fini liberamente scelti dal singolo e dalla coppia in ordine alla procreazione libera e responsabile;
d) l'educazione sanitaria e l'informazione sulla prevenzione e cura dei fattori patologici connessi alla sessualità, alla gravidanza ed alla salute del neonato e del bambino, nonché all'equilibrio psico-sessuale del singolo e della coppia, senza limiti di età, con particolare riguardo al periodo della menopausa e del climaterio;
e) l'educazione e l'informazione sessuale e sanitaria nelle scuole, nelle caserme, nelle carceri e nelle altre collettività minorili e dell'età adulta, attraverso l'organizzazione di corsi e di altre iniziative, con l'intesa, ove occorra, delle rispettive autorità responsabili e con il concorso degli operatori sociali e sanitari presenti sul territorio e degli organismi partecipativi di base (organismi di governo della scuola, consigli di fabbrica, comitati di quartiere, ...);
f) l'assistenza sanitaria e sociale della donna, con particolare riguardo alla gravidanza ed alla maternità e la tutela della salute del concepito, del neonato e del bambino nella prima infanzia, anche ai fini della diagnosi precoce delle malattie e della determinazione precoce dei rischi potenziali o attuali per la salute della donna e del neonato;
g) l'assistenza medica, psicologica e sociale in caso di interruzione della gravidanza, l'informazione sui casi in cui tale interruzione è consentita dalla legge e sui servizi idonei ad interrompere la gravidanza stessa;
h) la rilevazione delle problematiche incidenti sulle condizioni familiari e su quelle minorili, con particolare riguardo allo sviluppo psico-fisico dell'individuo nella sua realtà familiare, scolastica e lavorativa, e l'espletamento di esperienze specifiche sul rapporto tecnico-utente nel servizio e sulla dinamica servizio-comunità locale.
Art. 2
Nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1 è assicurata fra l'altro:
a) l'effettuazione di indagini socio-sanitarie a carattere epidemiologico con rilevazioni periodiche, negli ambienti domestici, di lavoro e nelle comunità scolastiche, di intesa con gli altri servizi operanti sul territorio, in particolare con il servizio di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro di cui alla legge regionale 22 aprile 1975, n. 13;
b) l'informazione e l'effettuazione di corsi e di altre iniziative al fine di assicurare un corretto controllo della gravidanza, la preparazione psico-fisica ed il miglior decorso del parto;
c) l'educazione all'igiene e l'assistenza dietologica ai fini di un corretto decorso della gravidanza nonché interventi sanitari, anche a carattere continuativo, e prestazioni socio-assistenziali ambulatoriali o domiciliari, al fine di assicurare il controllo della gravidanza, la cura di eventuali fattori patologici ad essa connessi e l'armonioso sviluppo psico-fisico del neonato e del bambino nella prima infanzia;
d) la promozione dell'educazione sanitaria in genere e, in particolare, l'informazione per promuovere l'accesso della popolazione ai servizi socio-sanitari previsti nella presente legge ed ottenerne un corretto utilizzo;
e) l'effettuazione delle vaccinazioni dell'obbligo ed altre eventuali;
f) la riabilitazione dei bambini handicappati mediante interventi sociali, anche domiciliari, nonché di rieducazione funzionale e di integrazione sociale evitando, di norma, il ricorso alla istituzionalizzazione;
g) l'erogazione delle prestazioni ai fini dell'assistenza ospedaliera, secondo le forme e le modalità stabilite nella normativa regionale di attuazione della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 3
Il servizio di cui all'articolo 1 è attuato nell'ambito delle strutture sociali e sanitarie del territorio, sulla base di un piano unitario di intervento fondato sui seguenti principi:
- l'attività si configura come un servizio socio-sanitario rivolto alle singole persone, alla coppia, alla famiglia come unità e nei suoi vari componenti, alle organizzazioni e gruppi sociali, alle comunità;
- nel suo operare quotidiano il servizio ha il compito di favorire e promuovere la consapevolezza dell'individuo, della coppia, della famiglia e dei gruppi sociali interessati rispetto ai problemi presentati da queste entità e di stimolare in ogni caso da parte di esse la presa in carico delle problematiche e la gestione delle soluzioni liberamente adottate;
- il servizio si propone come agente di analisi e di stimolo nelle situazioni e quale risorsa tecnica per la gestione delle soluzioni insieme all'utente;
- il rapporto utente-servizio deve assicurare all'utente un ruolo attivo sia nella gestione dei propri problemi che nel funzionamento del servizio;
- il servizio viene svolto da gruppi di operatori i quali attuano interventi tesi alla prevenzione ed assicurano la tutela della salute psico-fisica degli utenti;
- l'attività del servizio ha carattere di interdisciplinarietà ed il personale lavora in équipe. Il lavoro in équipe consiste, nei suoi aspetti minimi, nella gestione in comune dei casi trattati, nella programmazione e verifica dell'operato del servizio, nella ricerca operativa in termini di informazione, di intervento nella comunità a livello di reperimento dei bisogni, di elaborazione dei dati, di controllo dei risultati e parte di formazione per la popolazione e l'équipe;
- le prestazioni rese direttamente nell'ambito del servizio sono gratuite;
- il servizio espleta la propria attività attraverso l'integrazione ed il coordinamento delle strutture socio-sanitarie presenti sul territorio, utilizzando tutto il personale in servizio e attuando altresì la collaborazione con gli organismi scolastici e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia, in particolare con l'ufficio del Giudice Tutelare e il Tribunale per i minorenni.
Art. 4
Le attività di cui agli articoli 1 e 2 sono svolte su base territoriale e in regime di gestione diretta da parte dei servizi pubblici organizzati dai Comuni di norma consorziati tra loro a livello di zona per i servizi sociali e sanitari, sulla base di programmi coordinati e finanziati dalla Regione.
A tal fine, per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge, nella prospettiva della riforma della sanità e dell'assistenza e fino alla istituzione delle Unità locali dei Servizi socio-sanitari (ULSS), la Regione, di intesa con gli Enti locali, suddivide il territorio regionale in zone socio-sanitarie.
Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione - su proposta della Giunta regionale - l'ambito territoriale di ciascuna zona socio-sanitaria, indicando altresì gli organi di gestione, la loro composizione, le modalità di esercizio delle relative attribuzioni, nonché le attività socio-sanitarie che in tale ambito, ai sensi delle vigenti leggi, devono essere esercitate.
Art. 5
In ordine all'esercizio delle attività e all'attuazione e funzionamento dei servizi o presidi sanitari e socio-assistenziali di cui alla presente legge, l'articolazione territoriale dovrà in ogni caso garantire:
a) l'uguaglianza di tutta la popolazione nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi sociali e sanitari;
b) la partecipazione della popolazione - in particolare delle donne - all'organizzazione, integrazione e unificazione dei servizi sociali e sanitari nonché alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare ed alla verifica della loro attuazione;
c) l'unitarietà degli interventi mediante il coordinamento, la soppressione o l'eventuale unificazione delle strutture pubbliche esistenti, secondo quanto previsto nell'apposito programma predisposto dalla Regione per i fini di cui alla presente legge;
d) l'articolazione funzionale dei servizi in diversi ed integrati livelli di assistenza sociale e sanitaria.
Art. 6
Entro sei mesi dalla data del loro insediamento, i competenti organi di zona socio-sanitari dovranno presentare al Presidente della Giunta e del Consiglio regionali programmi specifici e dettagliati per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge e l'esercizio unitario da parte dei Comuni compresi in ciascun distretto delle attività di cui agli articoli 1 e 2.
In particolare ciascun programma dovrà indicare:
- l'articolazione territoriale dei servizi o presidi previsti in base alla presente legge, nonché le modalità della loro organizzazione, gestione e coordinamento in modo da costituire un sistema congiunto che imposti globalmente e unitariamente gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi per la tutela della salute;
- le modalità di espletamento della partecipazione degli utenti - in particolare delle donne e delle loro associazioni alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare, alla verifica della loro attuazione, alla organizzazione dei servizi ed alla promozione delle iniziative;
- lo stato della situazione esistente in ciascun distretto relativamente all'erogazione delle prestazioni per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge;
- la dotazione del personale amministrativo e sanitario occorrente, con riferimento alla situazione conseguente all'attuazione delle attività previste nel programma, nonché delle operazioni di trasformazione, soppressione o scorporo dei servizi esistenti resi necessari dal nuovo dimensionamento delle attività sanitarie e socio-assistenziali, curando, in ogni caso, di raggiungere l'obiettivo dell'integrale e coordinata utilizzazione di tutto il personale in servizio operante nell'ambito territoriale di competenza;
- l'indicazione delle strutture utilizzate, specificando le attrezzature e le opere edilizie, anche infrastrutturali, da ristrutturare e riqualificare o necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal programma;
- la previsione di spesa e le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari fra gli Enti interessati.
I competenti organi di zona socio-sanitari, nell'elaborazione della propria programmazione, sentono anche il parere degli enti o istituti autorizzati a norma del successivo articolo 14.
In caso di inutile decorso del termine di cui al primo comma la Giunta regionale, sentiti i competenti organi di gestione della zona socio-sanitaria, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.
Art. 7
È istituita, presso la Regione Valle d'Aosta, la Commissione tecnico-consultiva per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività sanitarie e socio-assistenziali.
Detta Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ed è composta:
a) dal Presidente della Commissione consiliare Sanità, con funzioni di Vice Presidente;
b) da due membri della Commissione consiliare Sanità, di cui uno della minoranza;
c) da quattro rappresentanti dei lavoratori designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) da tre rappresentanti delle maggiori categorie dei lavoratori autonomi designati dalle rispettive Organizzazioni;
e) da un rappresentante del Consiglio dei delegati del personale ospedaliero;
f) da un rappresentante per ciascuno dei Sindacati medici ospedalieri ANAAO - ANPO - CIMO;
g) dal medico regionale;
h) da un rappresentante del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero regionale;
i) dal Direttore sanitario dell'Ente ospedaliero regionale;
l) da un funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, designato dall'Assessore competente;
m) da un esperto in materie giuridico-amministrative e legislazione sanitaria designato dal Presidente della Giunta regionale;
n) da un funzionario dell'Ufficio regionale di urbanistica designato dall'Assessore competente;
o) da un esperto in economia sanitaria designato dal Presidente della Giunta regionale;
p) da un rappresentante designato dall'Ordine dei Farmacisti della Regione.
Ai sensi e per i fini di cui all'articolo 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386, in caso di questioni attinenti i servizi e le attività degli Enti mutualistici e fino alla soppressione di questi, partecipano ai lavori della Commissione, con voto consultivo, su convocazione trasmessa almeno otto giorni prima della data della riunione e contenente gli argomenti all'ordine del giorno, un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti mutualistici:
- Istituto Nazionale per l'Assistenza contro le Malattie (INAM);
- Istituto Nazionale Assistenza dipendenti Enti locali (INADEL);
- Ente Nazionale Previdenza Assistenza dipendenti statali (ENPAS);
- Cassa mutua Coltivatori Diretti (C.M. CC.DD.);
- Cassa Mutua Artigiani (C.M. AA.);
- Cassa Mutua Commercianti (C.M. CC.).
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
Le proposte ed i pareri sono adottati a maggioranza dei voti favorevoli ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La funzione di segretario è svolta dal funzionario dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.
La Commissione può organizzarsi in sezioni o costituire gruppi funzionali di lavoro che, su richiesta degli interessati ed in relazione alla trattazione degli argomenti, possono avvalersi della consulenza di esperti.
La partecipazione alle sedute del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro è gratuita.
La Commissione dura in carica fino all'entrata in vigore della legge sulla istituzione delle Unità Locali dei Servizi socio-sanitari (ULSS) e comunque non oltre tre anni.
Art. 8
La Commissione di cui al precedente articolo deve essere sentita e formula proposte in ordine:
- alla articolazione ed organizzazione dei servizi, presidi e delle attività sanitarie e socio-assistenziali sul territorio;
- alla organizzazione dei servizi amministrativi, tecnico-economici, igienici e sanitari dell'Ente ospedaliero regionale;
- al coordinamento delle strutture, delle attività e dei servizi ospedalieri con quelli degli Enti locali ed istituzionali e loro consorzi;
- agli organici ed alla formazione professionale e permanente degli operatori sanitari, socio-assistenziali ed amministrativi impiegati nei servizi sociali e sanitari;
- alla tipologia edilizia ed all'inserimento nel territorio di ospedali, case e luoghi di cura;
- ai problemi economici, di controllo e di finanziamento od integrazione delle spese ospedaliere e delle spese di Enti o servizi pubblici gestori di assistenza sanitaria e sociale operanti nella Regione;
- ad ogni altra questione sottopostagli dalla Giunta e dal Consiglio regionale, dai competenti organi di zona socio-sanitari, dagli Enti locali e dall'Ente ospedaliero.
La Commissione in particolare deve essere sentita in ordine:
- ai programmi elaborati ai sensi dell'articolo 6;
- al programma globale di cui al successivo articolo 19 disposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1975, n. 405, e per i fini di cui alla presente legge.
Gli Enti mutualistici operanti nell'ambito del territorio regionale devono sottoporre al preventivo parere della Commissione ogni provvedimento inteso a modificare, istituire o sopprimere attività o servizi per la gestione dell'assistenza sanitaria e sociale.
Art. 9
Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dell'espletamento delle attività e dei servizi di cui alla presente legge, in ciascuna zona socio-sanitaria, gli operatori sanitari e di assistenza socio-sanitaria dei servizi e presidi presenti e disponibili sul territorio, sono organizzati ed erogano le proprie prestazioni a due livelli:
- a livello di primo intervento, in ambiti territoriali articolari per l'esercizio continuativo di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali non specialistiche e domiciliari;
- a un secondo livello, nel quadro della integrazione e coordinamento di tutte le attività e servizi presenti e disponibili sul territorio realizzati ai fini della erogazione di prestazioni di natura specialistica e ambulatoriale.
Fanno parte, di norma, degli operatori di primo livello, almeno le seguenti figure professionali:
a) operatore medico (medico condotto o altro medico generico);
b) ostetrica (ostetrica condotta o altra ostetrica);
c) assistente sociale;
d) assistente sanitaria visitatrice o infermiere professionale;
e) vigilatrice d'infanzia o infermiere specializzato in assistenza pediatrica.
Fanno parte, di norma, degli operatori di secondo livello, almeno le seguenti figure professionali:
a) medico specialista in ostetricia e ginecologia;
b) medico specialista in pediatria;
c) medico del lavoro;
d) operatore psico-sociale (psicologo, sociologo, psico-sociologo);
e) gerontologo.
I suddetti operatori possono essere integrati con altre figure professionali ovvero possono avvalersi di volta in volta di altri specialisti al fine di affrontare casistiche di particolare complessità.
Al fine di garantire comunque l'espletamento delle attività di cui alla presente legge, ciascuna zona socio-sanitaria deve disporre di una équipe operativa minima composta almeno da un operatore per ciascuna delle figure professionali di primo livello, nonché da un ginecologo, un pediatra ed un operatore psico-sociale.
L'équipe, di norma, opera nell'ambito territoriale di competenza per l'intero orario di lavoro. Le figure professionali addette alle prestazioni di secondo livello devono comunque espletare la propria attività nell'ambito dell'équipe per un tempo effettivo di lavoro minimo non inferiore alle dodici ore settimanali.
La responsabilità del coordinamento del lavoro dell'équipe è affidata ad uno dei componenti, chiamato "medico-coordinatore", designato dai competenti organi di zona socio-sanitari, su proposta degli stessi.
Il personale addetto al servizio per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro, di cui alla legge regionale 22 aprile 1975, n. 13, espleta la propria attività attraverso i servizi territoriali di zona socio-sanitaria, integrandosi nell'équipe che opera in tale ambito territoriale. A tal fine, i competenti organi di zona socio-sanitari stabiliscono le opportune intese con la Commissione di cui all'articolo 5 della sopracitata legge.
Per specifici aspetti delle problematiche trattate, non rientranti tra le discipline professionali praticate o su richiesta dell'utente, l'équipe è integrata da personale specializzato delle strutture pubbliche operanti nella Regione, nonché - tramite apposito contratto di consulenza - da esperti liberi professionisti scelti prioritariamente tra quelli presenti ed operanti nella zona di competenza.
Tutti gli operatori devono essere in possesso, ove prescritto, della abilitazione all'esercizio professionale e dei titoli di specializzazione.
Il personale che a qualsiasi titolo presta la propria attività presso i servizi pubblici territoriali istituiti ai sensi della presente legge, non può espletare la propria attività per i servizi costituiti da enti ed istituzioni a norma del successivo articolo 14.
Art. 10
Per l'espletamento delle attività e dei servizi di cui alla presente legge, gli enti gestori si avvalgono del personale dipendente dagli stessi enti, del personale dei servizi e presidi sociali e sanitari già istituiti, presenti ed operanti sul territorio, del personale dei servizi di condotta medica ed ostetrica, nonché del personale dei consultori pediatrici e materni della disciolta ONMI.
L'Ente ospedaliero regionale, nel quadro della necessaria integrazione e coordinamento fra i servizi ospedalieri ed extraospedalieri, può disporre, su richiesta degli enti gestori, il comando presso gli stessi di proprio personale, ovvero mettere a disposizione degli stessi proprio personale.
Apposite convenzioni fra gli enti interessati regolano le modalità di utilizzo del personale ed i relativi rapporti finanziari, d'intesa con le Organizzazioni sindacali interessate.
Il personale dell'Ente ospedaliero regionale che opera presso i servizi pubblici territoriali di distretto deve effettuare, di norma, la propria attività lavorativa entro l'orario di servizio. A detto personale viene riconosciuto l'eventuale trattamento economico di trasferta ed il compenso per lavoro straordinario, qualora le prestazioni vengano svolte oltre l'orario di ufficio. In questo caso, il numero di ore eccedenti l'orario d'ufficio non viene computato ai fini del limite massimo di prestazioni straordinarie stabilito dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 21 febbraio 1968, n. 132.
Gli enti gestori possono altresì avvalersi del personale degli enti di assistenza sanitaria comandato presso la Regione ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, ovvero stabilire con tali enti le opportune intese al riguardo.
Solo in caso di assoluta impossibilità ad assolvere alle attività previste dalla presente legge, secondo le modalità di impiego di cui all'articolo 19, gli enti gestori procedono ad assunzioni di personale per pubblico concorso, nei limiti degli organici deliberati.
L'utilizzazione del personale medico specializzato di cui all'articolo 9 avviene secondo le norme fissate in campo nazionale e concordate in sede regionale con le organizzazioni professionali e sindacali interessate.
Art. 11
Le prestazioni ostetrico-ginecologiche e pediatriche effettuate in sede ospedaliera, in regime ambulatoriale o di ricovero, sono espletate ai fini e per gli obiettivi di cui alla presente legge. A tale scopo, i servizi e le strutture ospedaliere interessate devono essere organizzate su base dipartimentale, in collegamento con i servizi attuati sul territorio.
I casi che necessitano di ospedalizzazione o che comunque richiedono l'utilizzo delle strutture ospedaliere devono essere cogestiti dal personale ospedaliero e dagli operatori dell'équipe territoriale che abbia in carico l'assistito. Detta cogestione potrà comportare anche permanenze e lavoro in ospedale degli operatori dell'équipe territoriale e nei servizi territoriali di distretto degli operatori dell'ospedale.
Gli interventi per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici di cui alla legge regionale 14 maggio 1976, n. 16, sono effettuati nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente legge.
Art. 12
Per l'esecuzione di esami di laboratorio, radiologici e di ogni altra ricerca strumentale o specialistica, gli enti gestori dei servizi e delle attività di cui alla presente legge si avvalgono degli ospedali pubblici, dei presidi specialistici degli enti mutuo-assistenziali, nonché dei presidi e degli operatori convenzionati con tali enti.
Tali prestazioni, ove possibile, saranno effettuate direttamente presso le strutture territoriali di zona socio-sanitaria - previa adozione delle necessarie misure di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture stesse - ovvero su reperto inviato alle strutture di cui al comma precedente.
L'onere per le prestazioni rese dagli operatori dei servizi territoriali di distretto nell'ambito degli scopi e delle attività di cui alla presente legge, sono a carico dei competenti enti gestori qualora non si tratti di prestazioni le quali, secondo le vigenti disposizioni, siano a carico di enti mutualistici o di altri enti pubblici.
Tutte le prestazioni rese da enti ospedalieri, da laboratori e presidi specialistici di enti pubblici, su richiesta dei servizi territoriali istituiti con la presente legge e per la realizzazione delle proprie finalità, sempre che non si tratti di prestazioni di competenza di enti mutualistici o di altri enti, sono gratuite e, per esse, non può essere posto alcun onere a carico degli enti gestori di servizi territoriali di cui alla presente legge.
La prescrizione da parte degli operatori dei servizi territoriali istituiti con la presente legge delle prestazioni di cui al presente articolo, comprese le prescrizioni farmaceutiche, è effettuata secondo le forme e le modalità predisposte dalla Regione ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1972, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni. In conseguenza di ciò, la Giunta regionale, anche ai fini di cui all'articolo 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 7, promuove l'unificazione dei moduli di impegnativa o ricettari attualmente in uso presso tutti gli enti e servizi pubblici di assistenza sanitaria operanti in Valle d'Aosta.
Art. 13
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, l'onere delle prescrizioni dei prodotti farmaceutici previsti nella Farmacopea ufficiale e di ogni altro mezzo necessario per la gestione dei casi in rapporto agli scopi ed attività di cui alla presente legge è a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.
Per i soggetti che non fruiscono dell'assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l'onere delle prescrizioni di cui al primo comma è a carico della Regione nei limiti e con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 1972, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.
I prodotti prescritti e non compresi nel vigente prontuario farmaceutico sono a carico della Regione.
I sanitari operanti nei servizi territoriali istituiti ai fini e per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge possono procedere alla diretta somministrazione di mezzi contraccettivi in favore di minorenni o quando particolari implicazioni di riservatezza deontologica lo impongano.
Sino alla revisione del prontuario farmaceutico, l'Ente ospedaliero regionale provvede all'acquisto ed alla fornitura in favore dei servizi pubblici territoriali di cui alla presente legge, dei prodotti farmaceutici e dei mezzi contraccettivi non compresi nel vigente prontuario farmaceutico e per le somministrazioni di cui al precedente comma. In conseguenza di ciò, la Giunta regionale, nel quadro delle attività dirette alla identificazione dei farmaci socialmente utili, promuove l'adozione nell'Ente ospedaliero regionale di un prontuario terapeutico ospedaliero regionale (PTOR) che individui e comprenda anche i farmaci e mezzi necessari ai fini della presente legge.
I relativi oneri dell'Ente ospedaliero regionale sono regolati nell'ambito dell'applicazione della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 14
Le istituzioni e gli enti pubblici e privati, che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali, senza scopo di lucro, possono espletare le attività di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, previa autorizzazione della Giunta regionale.
La richiesta per l'autorizzazione va presentata al competente organo di zona socio-sanitaria, il quale, con proprio parere, provvede a trasmetterla alla Giunta regionale.
L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 7, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) che si tratti di istituzioni o enti pubblici diversi dagli enti ospedalieri e dagli enti di assistenza sanitaria;
b) che siano assicurate le prestazioni necessarie e fondamentali per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti articoli 1 e 2, in rapporto alle reali esigenze di servizio nel territorio;
c) che sia assicurata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente per l'apertura e l'esercizio di ambulatori medici;
d) che sia assicurata la presenza minima delle figure professionali di cui al precedente articolo 9, secondo i modi di espletamento dell'attività stabiliti;
e) che siano comunicati i nominativi e le qualifiche del personale addetto nonché il nominativo del responsabile del servizio;
f) che sia dimostrata la disponibilità dei mezzi finanziari propri o di bilancio idonei a garantire il buon esercizio delle attività ed il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405.
L'autorizzazione deve specificare le attività e le prestazioni che possono essere erogate.
L'autorizzazione deve essere revocata qualora vengano a mancare i requisiti di cui al terzo comma del presente articolo, nonché nei casi in cui siano accertate violazioni dei principi della legge 29 luglio 1975, n. 405 o altre violazioni di legge.
La Giunta regionale dispone periodici controlli sull'attività del servizio di cui al presente articolo.
Art. 15
Per accertare necessità in ordine all'espletamento delle attività socio-assistenziali di cui ai precedenti articoli 1 e 2, gli enti gestori i servizi pubblici territoriali istituiti con la presente legge possono convenzionarsi con le istituzioni ed enti autorizzati all'esercizio di tali attività a norma del precedente articolo 14.
La convenzione è stipulata dal competente organo di zona socio-sanitaria, previo parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 7.
La convenzione deve stabilire le modalità per l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei principi e delle modalità fissati dalla presente legge.
La convenzione deve, in ogni caso, essere risolta qualora vengano a mancare i requisiti di cui al terzo comma del precedente articolo 14.
Le prestazioni effettuate in regime di convenzione sono erogate gratuitamente.
Art. 16
Gli enti gestori dei servizi pubblici territoriali e le istituzioni e gli enti autorizzati a norma del precedente articolo 14 curano la tenuta di una "cartella personale" relativa ad ogni utente del servizio, contenente i dati socio-economici e sanitari e la registrazione degli interventi effettuati o richiesti nell'ambito del servizio. Per gli interventi a tutela della maternità, dell'età neo-natale e della prima infanzia, i suddetti enti e istituzioni curano altresì la compilazione e l'aggiornamento della "scheda ostetrica" e della "scheda pediatrica".
La Giunta regionale definisce il modello di cartella-tipo nonché di scheda tipo ostetrica e pediatrica cui debbono uniformarsi gli enti e le istituzioni di cui al primo comma, determinando altresì le relative modalità in ordine alla comunicazione alla Regione dei dati necessari per le rilevazioni statistiche ed epidemiologiche.
Per la tenuta e l'uso della cartella personale valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore nei riguardi delle cartelle cliniche degli ospedali.
La scheda ostetrica e la scheda pediatrica sono affidate all'utente.
Gli operatori dei servizi istituiti con la presente legge hanno accesso alle informazioni contenute nelle cartelle e schede personali limitatamente ai casi del cui trattamento sono investiti, nei limiti delle esigenze connesse alle rispettive competenze professionali e, comunque, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in ordine a qualsiasi notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.
Art. 17
La formazione professionale è parte integrante dell'attività lavorativa del personale addetto ai servizi di cui alla presente legge e si articola ai tre livelli di équipes, inter-équipes e regionale.
La formazione consiste nell'elaborazione delle esperienze acquisite nell'esercizio delle attività prestate, nella preparazione, aggiornamento e perfezionamento del personale.
La Giunta regionale, nell'ambito del programma annuale di cui al successivo articolo 19, determina modalità di attuazione, criteri organizzativi, didattici e di gestione nonché il relativo finanziamento dei corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento di operatori sanitari e sociali per i servizi di cui alla presente legge.
La frequenza ai corsi, di norma, è obbligatoria per gli operatori che compongono le équipes di cui all'articolo 9 ed è aperta anche al personale degli enti pubblici gestori dell'assistenza sanitaria sociale operante in Valle d'Aosta.
Art. 18
La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, esercita le funzioni di indirizzo, verifica e coordinamento delle attività e dei servizi esercitati ai sensi della presente legge.
A tal fine la Giunta regionale, a mezzo dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, cura e controlla l'esecuzione dei programmi annuali approvati dal Consiglio regionale e relativi agli interventi ed ai servizi di cui alla presente legge.
Gli enti gestori dei servizi pubblici territoriali e le istituzioni ed enti autorizzati a norma del precedente articolo 14, tramite il competente organo di zona socio-sanitaria, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione tecnico-illustrativa sulle attività svolte, accompagnata dal conto consuntivo ed attestante che le somme erogate dalla Regione sono state utilizzate per i fini stabiliti. Nella relazione devono essere altresì indicate le informazioni relative alle strutture ed alla loro funzionalità, le iniziative in atto da parte di enti pubblici e privati, relativamente ai fini previsti dalla presente legge, nonché i dati relativi a stanziamenti per l'esercizio ed attività di cui alla presente legge, autonomamente iscritti nei rispettivi bilanci.
Art. 19
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la Commissione di cui al precedente articolo 7, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma degli interventi tecnico-finanziari per l'esercizio e l'attuazione delle attività e dei servizi di cui alla presente legge.
Tale programma determina la ripartizione delle risorse finanziarie da destinare per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge da parte degli enti gestori di servizi pubblici territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 4. I finanziamenti sono disposti sulla base dei programmi formulati dai competenti organi di zona socio-sanitaria ai sensi del precedente articolo 6, tenendo conto, inoltre, del tasso di natalità, di morbilità e di mortalità perinatali ed infantili, della incidenza degli aborti, delle condizioni socio-economiche della popolazione da servire, delle condizioni della viabilità e dei trasporti, nonché delle carenze di strutture sociali e sanitarie.
I finanziamenti approvati dal Consiglio regionale sono erogati in una unica soluzione.
Art. 20
Fino alla data di insediamento dei competenti organi di zona socio-sanitari di cui al precedente articolo 4, l'esercizio delle attività previste dalla presente legge può essere svolto dai Comuni, secondo le forme, i principi e le modalità stabilite.
A tal fine la Giunta regionale, su presentazione di apposito programma redatto sulla base del precedente articolo 6 e sentita la competente Commissione consiliare, eroga ai predetti enti i finanziamenti di cui all'articolo 19, tenendo conto dei criteri ivi previsti ed impartendo altresì le direttive per l'esercizio delle attività e delle funzioni di cui alla presente legge.
Art. 21
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte per l'anno 1976 e per i successivi:
a) mediante lo stanziamento di cui al capitolo 736 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e relativo alla quota assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405;
b) mediante lo stanziamento di cui ai capitoli 133 e 728 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e relativi ai fondi di cui all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1975, n. 689, di scioglimento dell'O.N.M.I.;
c) mediante eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione;
d) mediante eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dai Comuni, loro consorzi o Comunità montane.
Art. 22
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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