Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 789 del 28 luglio 1999 - Resoconto

OGGETTO N. 789/XI Conferma dei parametri di reddito per l'anno 1999 e della percentuale d'intervento da parte dell'Amministrazione regionale per i benefici a favore di minori ospiti di soggiorni marini, montani, lacustri e centri estivi di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento regionale n. 3/1994.

Deliberazione Il Consiglio

Vista la legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 concernente: "Interventi assistenziali a minori" ed in particolare l'art. 10;

Visto l'art. 5, comma 1, del regolamento regionale n. 3 in data 20 giugno 1994 concernente: "Norme regolamentari per l'applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali a minori)", che prevede che annualmente venga predisposto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, uno schema riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici, la composizione del nucleo familiare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale a favore di minori che nel periodo estivo frequentano soggiorni climatici, marini, montani e lacustri e centri di vacanza estivi;

Ritenuto di confermare per l'anno 1999 gli scaglioni di reddito e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale, già in vigore per l'anno 1998 e approvate con deliberazione del Consiglio regionale in data 9 aprile 1998 n. 3107/X;

Preso atto che l'art. 7, comma 1, lettera a) del regolamento regionale suindicato prevede che annualmente il contributo fisso pro-capite per ogni giorno di effettiva presenza dei minori nei centri estivi venga rideterminato dal Consiglio regionale;

Rilevato che si rende necessario contenere la spesa, destinata agli enti organizzatori dei centri estivi, nello stanziamento iscritto nel bilancio regionale, provvedendo prioritariamente alla liquidazione dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 7 del regolamento regionale n. 3/1994 e determinando la misura del contributo di cui alla lettera a) in relazione alle somme rimaste disponibili;

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2 in data 11 gennaio 1999 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 4 in data 29 gennaio 1999;

Precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 101102 ("Gestione degli interventi per lo sviluppo dei servizi e prevenzione del disagio minorile e giovanile") attribuito al Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;

Delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento regionale n. 3 in data 20 giugno 1994, lo schema riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici previsti dall'art. 10 della legge regionale n. 17/84, la composizione del nucleo familiare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale da erogare a favore di minori ospiti, durante l'estate 1999, di soggiorni marini, montani e lacustri:

Carico

Familiare

fino a

13.625.400

da 13.625.401

a 22.229.300

da 22.229.301

a 34.176.500

da 34.176.501

a 58.405.800

da 58.405.801

a 60.915.600

da 60.915.601

a 77.374.600

1

100%

95%

85%

75%

60%

50%

2

100%

100%

90%

85%

70%

60%

3

100%

100%

95%

90%

75%

70%

4

100%

100%

100%

95%

80%

75%

5

100%

100%

100%

100%

90%

80%

2) di stabilire che la misura del contributo di cui alla lettera a) dell'art. 7 del regolamento regionale n. 3/1994, venga determinata in relazione alle somme disponibili dopo aver effettuato la liquidazione dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo art. 7;

3) di stabilire che all'approvazione e alla liquidazione della spesa si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali con imputazione della stessa al Capitolo 61120 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 "Contributi per l'assistenza a minori e per le provvidenze già erogate dagli enti soppressi" (Rich. n. 4152) e al Capitolo 58610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 "Contributi ai Comuni per gestione centri estivi" (Rich. n. 1550).

PrésidentQuelqu'un demande la parole? Je soumets au vote le point 28:

Conseillers présents: 31

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.