Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 649 del 26 maggio 1999 - Resoconto

SÉANCE DU 26 MAI 1999 (APRÈS-MIDI)

OGGETTO N. 649/XI Disegno di legge: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59".

CAPO I PRINCIPI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina il procedimento amministrativo, l'accesso ai documenti amministrativi e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. Le relative norme trovano applicazione nei confronti:

a) dell'amministrazione regionale;

b) degli enti dipendenti dalla Regione, secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione del capo VII;

c) dei concessionari di pubblici servizi, limitatamente ai capi VIII e IX;

d) degli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con esclusione del capo VII.

2. Gli enti locali di cui al comma 1, lettera d), disciplinano con norme regolamentari, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge, le materie relative al procedimento amministrativo, alla concessione di vantaggi economici, alle modalità di esercizio e ai casi di esclusione del diritto di accesso. A tal fine restano valide, se non in contrasto con la presente legge, le norme regolamentari vigenti.

Articolo 2 (Finalità)

1. Nello svolgimento della propria attività amministrativa, l'amministrazione opera, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, seguendo criteri di trasparenza, di economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.

Articolo 3 (Procedimento amministrativo)

1. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. L'amministrazione dispone solo gli adempimenti strettamente necessari allo svolgimento dell'istruttoria.

2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione deve concluderlo nel termine stabilito mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

3. L'amministrazione stabilisce, per ciascun tipo di procedimento, quando non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda.

4. Qualora l'amministrazione non provveda ai sensi del comma 3, il termine è di trenta giorni.

5. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono rese pubbliche.

6. Per la Regione le deliberazioni di cui al comma 3 sono adottate dalla Giunta regionale e pubblicate nel Bollettino ufficiale.

Articolo 4 (Obbligo di motivazione)

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo ad altri atti amministrativi; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.

CAPO II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 5 (Struttura competente)

1. L'amministrazione individua, per ciascun tipo di procedimento, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale o della predisposizione dello stesso nel caso in cui la sua approvazione rientri nelle competenze degli organi dell'ente.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono rese pubbliche.

3. Per la Regione le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Giunta regionale e pubblicate nel Bollettino ufficiale.

Articolo 6 (Individuazione del responsabile del procedimento)

1. Il dirigente di ciascuna struttura provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché dell'adozione o della predisposizione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente della struttura individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

3. Per gli enti strumentali, ai fini dell'assegnazione di cui al comma 1, valgono i rispettivi ordinamenti.

4. La struttura organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 8 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

5. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 7 (Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti istruttori all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui al Capo V;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti per l'adozione del provvedimento finale al dirigente o all'organo competente.

CAPO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 8 (Comunicazioni)

1. L'avvio del procedimento è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 9, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione deve fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'amministrazione può adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti cautelari.

Articolo 9 (Contenuto e forma delle comunicazioni)

1. L'amministrazione dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale scritta.

2. Nella comunicazione devono essere indicati:

a) l'oggetto del procedimento promosso;

b) la struttura e il soggetto responsabile del procedimento;

c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti del procedimento.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione comunica gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee da essa stabilite di volta in volta, salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

4. Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista può far valere l'omissione di talune delle comunicazioni prescritte.

Articolo 10 (Facoltà di intervento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento.

Articolo 11 (Diritti dei soggetti interessati)

1. I soggetti di cui all'articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 33;

b) di presentare, prima della conclusione del procedimento, memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 12 (Accordi con gli interessati)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 11, l'amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento e gli eventuali controinteressati.

3. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Articolo 13 (Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

CAPO IV CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 14 (Criteri e modalità)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'amministrazione concedente, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi.

2. Per la Regione, i criteri e le modalità di cui al comma 1 sono predeterminati con legge regionale.

3. Il Consiglio regionale o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, provvedono ad integrare, ove necessario, i criteri e le modalità di cui al comma 2 o a definirli nell'eventualità in cui la legge regionale non abbia provveduto; tali criteri e modalità sono pubblicati nel Bollettino ufficiale.

4. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal Consiglio regionale, i criteri e le modalità di cui al comma 2 sono stabiliti nel medesimo provvedimento.

5. L'adozione dei singoli provvedimenti di concessione di vantaggi economici compete ai dirigenti regionali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.

CAPO V CONFERENZA DI SERVIZI

Articolo 15 (Definizioni)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi, di seguito denominata conferenza.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. La conferenza può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta scritta e motivata dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

5. Le conferenze di cui al presente articolo si suddividono in:

a) conferenze interne, tra strutture appartenenti alla stessa amministrazione;

b) conferenze esterne all'amministrazione procedente, tra strutture appartenenti ad amministrazioni o enti diversi.

Articolo 16 (Formale convocazione)

1. Le conferenze di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, sono convocate dal dirigente della struttura responsabile del procedimento.

2. Le conferenze di cui all'articolo 15, comma 3, sono convocate, previa intesa informale, dal dirigente della struttura o dell'amministrazione che cura l'interesse pubblico prevalente ovvero dal dirigente della struttura o dell'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

3. Le conferenze di cui all'articolo 15, comma 4, sono convocate dal dirigente della struttura responsabile del procedimento, che comunica al soggetto privato la data di convocazione.

4. La convocazione della conferenza, sia interna sia esterna, avviene in forma scritta con l'esatta individuazione dell'argomento oggetto della riunione.

5. Il dirigente competente a convocare la conferenza allega alla convocazione tutta la documentazione necessaria al fine di porre i soggetti convocati nella condizione di esprimere consapevolmente le proprie determinazioni.

6. La conferenza esterna è convocata per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Tra la data del protocollo della lettera di convocazione e la data della conferenza devono intercorrere non meno di dieci e non più di venti giorni.

Articolo 17 (Conflitto di competenza)

1. Nel caso di più amministrazioni competenti ad indire la conferenza, la convocazione è effettuata dall'amministrazione competente ad adottare il provvedimento finale.

2. Nel caso di più strutture competenti, all'interno della stessa amministrazione, ad indire la conferenza, la convocazione è effettuata dalla struttura che deve predisporre la proposta di provvedimento ovvero adottare il provvedimento finale.

Articolo 18 (Verbale)

1. L'amministrazione o la struttura che indice la conferenza provvede ai compiti di segreteria e redige il relativo verbale.

2. Il verbale della conferenza contiene:

a) l'oggetto della conferenza;

b) l'elenco delle amministrazioni e delle strutture convocate;

c) l'elenco delle amministrazioni e delle strutture intervenute, con i soggetti legittimati a rappresentarle;

d) l'esposizione in forma sintetica degli intendimenti espressi da ciascun soggetto intervenuto;

e) l'esposizione in forma analitica delle determinazioni assunte all'unanimità.

3. Al termine della conferenza tutti i partecipanti sottoscrivono il verbale, che sostituisce ad ogni effetto i pareri, le valutazioni, le autorizzazioni, i nullaosta e gli assensi comunque denominati di competenza dei soggetti convocati.

4. Il verbale è inviato a tutte le amministrazioni e strutture:

a) presenti;

b) presenti ma non legittimamente rappresentate;

c) assenti.

Articolo 19 (Disciplina del dissenso)

1. Nelle conferenze esterne si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

2. Nelle conferenze interne l'eventuale motivato dissenso deve pervenire alla struttura procedente entro la data fissata per la conferenza. Nel caso in cui essi non abbiano previamente comunicato il loro dissenso, la mancata partecipazione dei soggetti convocati assume il valore di parere o valutazione positiva.

3. Qualora il dissenso sia espresso da un'amministrazione o struttura chiamata a formulare un parere o un atto di assenso comunque denominato, facoltativo, ovvero obbligatorio ma non vincolante ai fini della conclusione del procedimento, il dissenso stesso è riportato nel verbale finale, ma non incide sul raggiungimento dell'unanimità.

Articolo 20 (Unanimità)

1. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione.

2. Qualora nel corso della conferenza interna non si raggiunga l'unanimità, il legale rappresentante dell'amministrazione assume le relative determinazioni.

3. Qualora nella conferenza esterna non si raggiunga l'unanimità, l'amministrazione procedente può assumere le determinazioni di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al legale rappresentante dell'amministrazione dissenziente, ovvero al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale. La determinazione diventa esecutiva qualora i soggetti cui essa è stata inviata non comunichino, entro trenta giorni dalla ricezione, previa deliberazione dei rispettivi organi competenti, la sospensione della determinazione stessa.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della l. 241/1990, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Articolo 21 (Conferenza finalizzata all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale e locale)

1. Le conferenze di servizi finalizzate all'acquisizione di pareri, nullaosta, intese o assensi comunque denominati, necessari all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale e locale, sono disciplinate dall'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), integrato dalle disposizioni del presente capo.

Articolo 22 (Partecipazione dell'amministrazione a conferenze di servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche)

1. L'amministrazione partecipa alle conferenze di servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per la Regione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza ai fini della sostituzione di uno o più atti di competenza di un dirigente, ovvero di uno o più atti di un proprio organo istituzionale, essa è rappresentata:

a) dal dirigente della struttura competente ad adottare l'atto o gli atti da sostituire in conferenza;

b) dall'amministratore regionale competente a rilasciare l'atto o gli atti comunque denominati;

c) dal Presidente della Giunta regionale o Assessore da lui delegato nel caso in cui sia la Giunta regionale competente a rilasciare l'atto o gli atti comunque denominati.

3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza ai fini della sostituzione di più atti di competenza di più dirigenti di strutture regionali, essa è rappresentata dal dirigente individuato dalla Giunta regionale. In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.

CAPO VI ATTIVITÀ CONSULTIVA E DISCIPLINA DELL'ASSENSO

Articolo 23 (Accordi tra pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo, l'amministrazione ricerca intese con le altre amministrazioni pubbliche, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per gli accordi di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 4.

Articolo 24 (Pareri)

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo delle pubbliche amministrazioni, questo deve emettere il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano termini minori. Qualora si tratti di parere facoltativo, l'organo consultivo adito deve dare immediata comunicazione al richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Articolo 25 (Attività consultiva alternativa)

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi od enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dall'articolo 24, comma 3.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Articolo 26 (Valutazione di impatto ambientale)

1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva, le disposizioni di cui agli articoli 20, comma 4, 24, comma 4 e 25, comma 3, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini.

Articolo 27 (Verifica d'ufficio dei requisiti di legge)

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato, ai sensi di disposizioni di legge regionale, ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato all'amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un congruo termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi, con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e pubblicata ai sensi dell'articolo 30, comma 3, sono determinati i casi in cui le disposizioni del comma 1 non si applicano, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal comma 1.

Articolo 28 (Silenzio assenso)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi, con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e pubblicata ai sensi dell'articolo 30, comma 3, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di un'autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso od altro atto di assenso comunque denominato, cui sia subordinato, ai sensi di disposizioni di legge regionale, lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di motivato diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dalla medesima predetta deliberazione. In tali casi, sussistendo ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso, se illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un congruo termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal comma 1.

Articolo 29 (Dichiarazioni false)

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 27 e 28 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni false non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 27 e 28 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

CAPO VII DELEGIFICAZIONE

Articolo 30 (Delegificazione di disposizioni regionali concernenti i procedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti oggetto della disciplina. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. La delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è affidata alla Giunta regionale che vi provvede con proprie deliberazioni, previo parere della Commissione o delle Commissioni consiliari competenti nella materia oggetto del singolo procedimento. Le Commissioni consiliari comunicano il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la deliberazione è adottata anche in mancanza del parere.

3. Le deliberazioni della Giunta regionale sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le deliberazioni della Giunta regionale si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni e strutture intervenienti;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) eliminazione o riduzione dei certificati richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità;

f) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

g) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili;

j) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni per una difforme disciplina settoriale;

k) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obbiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

l) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo.

5. La Giunta regionale individua la struttura competente a compiere gli accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nelle deliberazioni di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi, ed a formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

CAPO VIII ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 31 (Diritto di accesso)

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge e da regolamento regionale o dai regolamenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Articolo 32 (Esclusione)

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Gli enti di cui all'articolo 1 individuano con propri regolamenti le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratte all'accesso per le esigenze di cui all'articolo 24, comma 2, della l. 241/1990, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Articolo 33 (Modalità di esercizio)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvi i diritti di ricerca e di visura e le disposizioni vigenti in materia di bollo.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta alla struttura che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende immotivatamente rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e 6, della l. 241/1990.

Articolo 34 (Segreto d'ufficio)

1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa delle loro funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

CAPO IX DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ED ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI

Articolo 35 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione)

1. I soggetti a cui sono richieste le certificazioni sottoelencate possono provvedervi con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, purché sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni:

a) data e luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti politici;

e) stato di celibe;

f) coniugato o vedovo;

g) stato di famiglia;

h) esistenza in vita;

i) nascita di figli;

j) decesso del coniuge;

k) ascendente o discendente;

l) iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

m) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

n) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

o) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

p) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

q) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

r) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata);

s) buona condotta, assenza di precedenti penali e assenza di carichi pendenti;

t) qualità di vivenza a carico;

u) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. La Giunta regionale con proprie deliberazioni, adottate con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2 e pubblicate ai sensi dell'articolo 30, comma 3, può individuare, in aggiunta a quelli previsti al comma 1, ulteriori fatti, stati e qualità personali comprovabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

3. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. Nel caso di acquisizione di informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica, anche non autenticata, del documento stesso. È comunque fatta salva per l'amministrazione interessata la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità.

4. La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione delle situazioni previste ai commi 1 e 2 e dell'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del comma 3 costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Articolo 36 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

1. Nei rapporti con l'amministrazione, salve le eccezioni previste all'articolo 39, l'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali, diversi da quelli previsti all'articolo 35, commi 1 e 2, è sostituito, in via definitiva, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificato dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Salve le eccezioni previste all'articolo 39, la dichiarazione di cui all'articolo 4 della l. 15/1968, che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di concorsi o selezioni in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto sostituisce a tutti gli effetti l'autentica di copia.

3. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza; in tal caso sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto e non sono soggette ad autenticazione.

4. La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente stati, fatti e qualità di cui ai commi 1 e 2 costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Articolo 37 (Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri)

1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 35 e 36 siano presentate da cittadini dell'Unione europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 35 e 36 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Articolo 38 (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive)

1. L'amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 35, 36 e 37.

2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.

3. Quando i controlli riguardano dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, l'amministrazione, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, qualora dai controlli di cui al presente articolo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 39 (Certificati non sostituibili)

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2 e pubblicata ai sensi dell'articolo 30, comma 3, possono essere individuati ulteriori certificati in aggiunta a quelli previsti dal comma 1.

Articolo 40 (Istanze ed autenticazione di documenti)

1. La sottoscrizione di istanze da produrre all'amministrazione non è soggetta ad autenticazione, anche nei casi in cui contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 36, ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza ovvero l'istanza sia prodotta unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale.

2. La sottoscrizione delle istanze per la partecipazione a concorsi o selezioni per l'assunzione negli organici dell'amministrazione a qualsiasi titolo, nonché a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

3. Nei casi in cui è richiesta l'autenticazione della firma, il funzionario incaricato di ricevere la documentazione attesta che la sottoscrizione da parte dell'interessato è avvenuta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale di chi sottoscrive.

4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della l. 15/1968, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

5. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dal funzionario ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

Articolo 41 (Sottoscrizione di documenti e testimoni)

1. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dagli uffici dell'amministrazione, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.

2. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal funzionario competente a riceverla, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

3. Nei casi di cui al comma 2, il funzionario addetto attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

4. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti regionali prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

Articolo 42 (Acquisizione diretta di documenti)

1. L'amministrazione non può richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali che risultino attestati da documenti già in suo possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.

2. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 35 e 36, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

3. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.

4. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

5. I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore.

Articolo 43 (Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge e da regolamento e strettamente necessarie per il raggiungimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Articolo 44 (Atti formati per via informatica o telematica)

1. Gli atti, dati e documenti formati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti con apposite deliberazioni della Giunta regionale, adottate ai sensi dell'articolo 30, comma 2 e pubblicate ai sensi dell'articolo 30, comma 3.

Articolo 45 (Responsabilità)

1. Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge, nonché l'esibizione, per le finalità di cui all'articolo 35, comma 3, di documenti di riconoscimento contenenti dati che abbiano subito variazioni dalla data di rilascio, sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.

2. L'amministrazione ed i suoi funzionari non sono responsabili, salvo dolo o colpa grave, per gli atti emanati ai sensi della presente legge, quando l'emanazione sia avvenuta in conseguenza della presentazione di dichiarazioni o di documenti non corrispondenti a verità.

CAPO X IDENTIFICAZIONE DEL DIPENDENTE

Articolo 46 (Obbligo di identificazione)

1. L'amministrazione adotta le modalità idonee a consentire l'identificazione dei propri dipendenti.

2. Per la Regione le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Giunta regionale.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 (Abrogazioni e modificazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 6 settembre 1991, n. 59;

b) l'articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45;

c) gli articoli 15 e 16 del regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3.

2. Il rinvio agli articoli 1 e 21 della l.r. 59/1991 contenuto nell'articolo 1 del regolam. reg. 3/1996 deve intendersi sostituito dal rinvio agli articoli 2 e 31 della presente legge.

Président Je rappelle que ce projet de loi a reçu l'avis favorable à la majorité de la Ière et de la IIème Commission du Conseil, et que nous allons discuter sur le nouveau texte qui a été élaboré par la IIème Commission avec les amendements que vous trouverez à la fin du document, concernant les articles 14, 35 et 40, formulés par la Ière Commission.

La parole au rapporteur, Conseiller Ottoz.

Ottoz (UV) La cadre législatif national qui concerne l'administration publique, s'est caractérisé dans ces dernières années par sa constante évolution et innovation.

La classe politique nationale se rend bien compte du fait qu'une administration inefficace représente une charge additionnelle, une taxe injuste qui pèse sur la société civile et sur les entreprises, en rendant notre pays moins concurrentiel et donc économiquement plus fragile de nos partenaires européens.

Les citoyens italiens acceptent toujours moins d'être considérés des sujets par les bureaux publics, ils sont bien conscients du fait que, face aux impôts qu'ils paient - les plus hauts d'Europe - il serait tout de même souhaitable que ce soit l'Administration à être à leur service et non pas le contraire.

Tout cela est à mettre en relation avec le besoin de changement et de renouveau qui traverse le pays. La classe politique a désormais compris que, pour garder le consensus, les réformes de l'administration publique sont autant importantes que les réformes institutionnelles.

Il faut dire enfin que, malgré la résistance que la bureaucratie oppose à ce processus d'innovation, notre Parlement a eu, jusqu'ici, un meilleur succès dans ce domaine que dans le domaine des réformes institutionnelles; le long d'une décennie nous avons eu plusieurs lois innovatrices: la loi n° 241/90, la loi n° 421/92, les décrets d'application, les articles 1 et 2 de la loi n° 135/93, la loi de budget du 1994, le projet ainsi dit "Cassese", les trois lois ainsi dites "Bassanini", enfin les décrets spécifiques d'application et en particulier le n° 403/98. N'oublions pas, en passant, la loi n° 675 sur la protection des données personnelles, mieux connue comme "legge sulla privacy".

Ce procès législatif ne s'est certainement pas conclu soit à cause des liens de budget, en particulier de ceux qui nous sont imposés par notre situation communautaire, qui vont imposer encore d'autres rationalisations de la machine de l'Etat, soit parce que l'application des lois jusqu'ici publiées fera mieux ressortir de nouvelles complications du système et rendra nécessaire de nouvelles lois pour abroger et simplifier davantage.

Le Conseil régional, en utilisant tous les éléments de nouveauté de la loi n° 241/90, s'était donné en 1991 une plus claire discipline inspirée à des critères de simplification et de transparence. Il est toutefois clair qu'en présence d'une évolution constante et si forte de l'ensemble législatif national en faveur des citoyens et des entreprises, la législation régionale devrait être chaque fois rapidement modifiée pour permettre à la communauté valdôtaine de jouir des bénéfices octroyés par chaque nouvelle loi nationale.

Deux sont donc les choix possibles: ou appliquer directement les lois de l'Etat sans légiférer, là où on estimerait qu'il ne s'agit pas d'une matière qui présente des exigences spécifiques de notre communauté à sauvegarder, pour laquelle il se rend nécessaire une loi ad hoc, ou bien faire des lois spécifiques régionales. Les deux solutions ont leur logique, mais évidemment la deuxième se fait préférer. Elle permet d'exercer notre compétence primaire dans ce domaine et d'offrir à nos citoyens et aux administrateurs valdôtains un texte unique à la place d'un ensemble compliqué de lois et donc un seul cohérent tableau de référence.

Elle se fait préférer surtout aussi si, en ligne avec la tendance à une toujours majeure attention aux services pour les citoyens, la législation nationale, en accueillant les nouveautés des lois nationales, réussit ensuite à garantir d'ultérieurs degrés de flexibilité, de simplification et de respect pour les utilisateurs; en définitive une meilleure qualité de la vie pour nos concitoyens.

Six sont les régions qui ont choisi, comme nous, le chemin de se donner une loi régionale: Liguria, Lazio, Friuli, Piemonte, Sicilia et Provincia autonoma di Trento.

Senza dubbio però questo disegno di legge si distingue per essere quello più avanzato attualmente presente nelle regioni italiane.

Esso norma in un testo unico il procedimento amministrativo nei suoi vari aspetti, le modalità di concessione di vantaggi economici, le conferenze dei servizi con la relativa disciplina dell'assenso, il processo di delegificazione, l'accesso ai documenti amministrativi, le dichiarazioni sostitutive, l'autocertificazione, l'autenticazione di documenti.

Esso si applica inoltre nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche non statali in Valle d'Aosta, salvaguardando sia l'autonomia degli enti locali che nel frattempo si sono dotati o si fossero dotati di strumenti regolamentari, sia gli ordinamenti degli enti dipendenti e concessionari.

La I e II Commissione, in sintonia con la Presidenza della Giunta, hanno apportato numerose modifiche alla stesura originale considerando quattro fattori: il primo, l'estensione dell'applicazione della legge agli enti locali, che ha richiesto la revisione di molti articoli dovendosi distinguere il principio generale dalla fattispecie dell'Amministrazione regionale; il secondo, l'ottica del cittadino, le sue legittime attese ed un corretto rapporto dell'amministrazione nei suoi confronti; il terzo, l'opportunità di accelerare alcuni processi di semplificazione, attribuendone il compito all'Esecutivo per evitare la complessità di procedimenti legislativi consiliari in materie già eccessivamente normate; infine, i criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità che sono alla base delle leggi di riforma della pubblica amministrazione.

Permettetemi di ricordare brevemente le innovazioni che questa legge introduce rispetto alla precedente, la n. 59:

- essa si applica nei confronti di tutte le amministrazioni valdostane non statali, come già detto, quindi la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti, i concessionari di pubblici servizi, gli enti strumentali, eccetera (articolo 1);

- fissa un limite di 30 giorni per la conclusione del procedimento, se il termine entro cui deve concludersi il procedimento non è già direttamente previsto da disposizioni di legge o di regolamento;

- impone all'amministrazione di comunicare all'interessato l'avvio del procedimento;

- amplia i termini entro cui i soggetti, nei confronti dei quali il provvedimento avrà effetto, possono presentare memorie scritte e documenti;

- subordina la concessione di vantaggi economici alla predeterminazione e pubblicazione da parte dell'amministrazione competente dei criteri e delle modalità a cui l'amministrazione stessa dovrà attenersi;

- disciplina le conferenze dei servizi - che erano citate in modo abbastanza semplificato nella legge 59 - sia come tipologie, sia come modalità di funzionamento;

- promuove accordi ed intese fra amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse;

- applica il silenzio-assenso per l'esercizio di nuove attività, distinguendo fra quelle in cui è sufficiente una dichiarazione e quelle per cui serve un'autorizzazione, attribuendo all'Esecutivo regionale la definizione entro 180 giorni delle attività per cui non è sufficiente la semplice comunicazione, e di quelle per cui, pur necessitando atto di consenso preventivo, si applica invece il silenzio-assenso;

- introduce una forte e costante dinamica di delegificazione all'articolo 30 con verifica annuale dello Stato dell'arte della semplificazione amministrativa, mediante l'individuazione di quanto è necessario in itinere modificare o abrogare;

- fa riferimento alla normativa nazionale - legge n. 241/90 e decreto n. 352/92 - per le categorie di documenti sottratti all'accesso, quindi resta in vigore il regolamento regionale, ma con il riferimento per le tabelle delle categorie alla legge statale perché non erano più coerenti;

- definisce più chiaramente la normativa sul diritto di accesso: il relativo silenzio-rifiuto si considera comunque immotivato;

- amplia le certificazioni per cui il cittadino può presentare dichiarazione sostitutiva non soggetta ad autenticazione;

- amplia le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà le quali, se presentate direttamente dall'interessato, non sono più soggette ad autenticazione;

- riconosce valide le dichiarazioni sostitutive anche se prodotte per posta o per via telematica, purché trasmesse unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identificazione del sottoscrittore;

- ribadisce a difesa del cittadino che la mancata accettazione di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà costituisce una violazione dei doveri di uffici;

- definisce le uniche tipologie di certificati, quelli medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità Comunità europea, di marchi e brevetti, che non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva, salvo eventuali disposizioni più favorevoli per il cittadino previste da normative settoriali;

- non assoggetta più ad autenticazione la sottoscrizione di istanze da produrre all'amministrazione, se effettuata in presenza dell'addetto dell'amministrazione o se inviata per posta o per via telematica unitamente alla fotocopia di un documento di identità;

- riconosce infine piena e totale validità a ogni atto, documento o contratto formato, trasmesso e/o archiviato mediante strumenti telematici.

Permettetemi di concludere dicendo che questa legge affronta una materia complessa e certamente non affascinante, che ha sottoposto le due commissioni e gli uffici legislativi del Consiglio e della Giunta a un vero e proprio tour de force, di cui mi sento di dover ringraziare tutti.

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Par la loi régionale n° 59/91 la Région avait réglementé son activité administrative, notamment pour ce qui est de la procédure administrative du droit d'accès aux documents administratifs et des déclarations sur l'honneur. Cette réglementation s'inspirait des critères de la simplification et de la transparence administrative.

Aujourd'hui, compte tenu des nouvelles exigences en matière de simplification des procédures manifestées, comme il a été souligné par le rapporteur, tant par les entreprises que par les simples citoyens qui oeuvrent dans une réalité très différente par rapport aux années passées, il s'avère opportun - en respectant également des engagements que nous avions pris lors de la discussion d'initiatives présentées par différents Conseillers, en plus d'avoir inscrit cet objectif dans notre programme de législature - d'introduire dans l'ordre juridique régional des nouvelles dispositions, susceptibles de répondre à ces exigences et de poursuivre le chemin tracé par la loi n° 59.

Lors de la rédaction du nouveau projet de loi, les principes qui sont à la base de la récente législation étatique et notamment des lois "Bassanini un", "bis" et "ter" ont été considérés.

Les dispositions qui devaient être modifiées, étaient nombreuses et il a été jugé préférable de procéder à la refonte du texte législatif et à l'abrogation de la loi n° 59.

Ainsi a-t-on l'avantage de disposer d'une réglementation complète en la matière réunie en un seul texte; si une loi de modification avait été adoptée, ladite réglementation serait en effet repartie entre la loi d'origine et la nouvelle loi.

Il importe par ailleurs de souligner que lors de la rédaction de certains articles du nouveau texte, les contenus de la loi régionale n° 45/95 ont également été pris en considération; de plus, certaines dispositions qui avaient posé des problèmes d'interprétation lors de l'application de la loi n° 59 ont été mieux formulés.

Il s'est agi, et moi aussi je veux le souligner, d'un travail de grande envergure et à cet effet je veux remercier en plus du bureau législatif de la Présidence du Gouvernement et de son responsable, les deux Commissions, la Ière et la IIème, et notamment le rapporteur Ottoz qui a fait un travail remarquable d'analyse, de refonte, de collage, afin de présenter un texte qui répond au mieux aux finalités qui ont été exposées.

Président La discussion est ouverte.

La parole au Conseiller Comé.

Comé (Aut) La legge n. 59, che faceva riferimento come campo di applicazione esclusivamente all'Amministrazione regionale, venne approvata nel 1991, come è stato sottolineato sia dal relatore che dal Presidente, a seguito della legge nazionale n. 241/90, della quale ne recepì i principi fondamentali.

Da allora ad oggi in campo nazionale sono state emanate delle nuove leggi, come abbiamo sentito, ovvero la n. 127, la n. 59 e tutte le leggi "Bassanini", e dei regolamenti attuativi, per permettere una maggiore semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle dichiarazioni sostitutive.

La nostra Regione, pur avendo competenza primaria dal 1993 per quello che riguarda l'ordinamento degli enti locali, si è attivata in ritardo per avvicinarsi a quelli che erano i principi emergenti della legislazione statale, perché la "Bassanini" è del 1997 e oggi siamo al 1999. Questa ne è la prova, perché la posizione dei Comuni che trovandosi in un periodo di vuoto legislativo regionale, si sono tutti adeguati alle leggi "Bassanini". Pertanto ci si è trovati in una situazione dove i Comuni, rispetto alla Regione, mettevano in pratica le procedure amministrative che erano all'avanguardia rispetto a quanto previsto dalla n. 59/91. Come sempre in questi casi chi paga sono i cittadini che, trovandosi di fronte a questa situazione di procedura diversa fra Regione e Comune, non riuscivano a capire come dovevano comportarsi, facevano della confusione e avevano delle difficoltà di applicazione.

Vedendo il testo di legge, non possiamo che rilevare con soddisfazione che le norme di tale testo troveranno applicazione non solo nell'Amministrazione regionale e negli enti dipendenti dalla Regione, ma anche negli enti locali. In questa maniera gli enti dovranno, là dove sarà necessario, adeguarsi alla legge n. 20 regionale, quindi ci sarà la possibilità di avere un trattamento anche nei confronti dei cittadini uguale per tutti gli enti.

Altro giudizio positivo che ci sentiamo di esprimere sta nel fatto che si è scelto di abrogare completamente la legge n. 59 e di andare verso l'approvazione di un testo unico proprio per semplificare il quadro normativo regionale e permettere così al cittadino di fare riferimento a un testo unico, anche se come diceva prima il relatore questa non è una materia molto semplice e il cittadino che si prenderà questo testo avrà le sue difficoltà nel riuscire ad interpretarlo.

Riteniamo comunque che il disegno di legge che oggi siamo chiamati a votare sia stato decisamente migliorato rispetto alla bozza presentata dalla Giunta, e qui voglio sottolineare anch'io l'apprezzamento nei confronti del relatore, che ha lavorato in maniera seria e approfondita su un tema che non permetteva una grossa possibilità di allontanarsi eccessivamente da quelli che erano i principi fondamentali della legislazione statale.

Per quanto riguarda la Conferenza dei servizi, voglio sottolineare che finalmente è stata fatta chiarezza e sicuramente si è andati verso una maggiore semplificazione del funzionamento della stessa.

Ci rimane però una perplessità relativa alla conferenza finalizzata all'esecuzione di lavori pubblici d'interesse regionale, come stabilito dall'articolo 21, che fa riferimento ancora alla legge n. 12. Forse, l'abbiamo verificato però ritengo di rimanere ancora su questa idea per quanto riguarda questo articolo, forse sarebbe stato opportuno abrogare l'articolo 8 della legge n. 12; però la speranza è quella che in tempi brevi, come è stato da molte parti ribadito, si arrivi alla revisione della legge n. 12, pertanto per ciò che concerne la Conferenza dei servizi riteniamo che verrà abrogata in quel momento e si farà riferimento effettivamente alla legge n. 12.

Sottolineiamo anche che rispetto alla bozza principale vi sono state delle modifiche riducendo i tempi di risposta dei pareri, per cercare di guardare con particolare attenzione alle richieste dei cittadini, in modo da realizzare quelli che sono i criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.

A nome del mio gruppo, posso affermare che da parte nostra vi sarà l'approvazione di questo disegno di legge.

Président La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Oggi mi trovo un po' in difficoltà ad intervenire, nel senso che chi ha seguito del nostro gruppo questo disegno di legge in I Commissione in modo continuativo ed attivo è stato il collega Curtaz che, per motivi di lavoro elettorale, diciamo così, è in questo momento assente. Mi dispiace che non posso fornire anche ai colleghi la serie di osservazioni che Curtaz sicuramente poteva fare, però due osservazioni vorrei farle anch'io, sebbene siano annotazioni forse un po' sparse e non approfondite, come sarebbe stato più opportuno rispetto all'argomento che stiamo trattando.

Questo disegno di legge n. 20 recepisce, come ricordava il relatore e anche il Presidente, tutte le varie norme "Bassanini" e riprende i principi della trasparenza e della semplificazione amministrativa in parte già annunciati e anticipati dalla legge n. 241/90, principi che dal punto di vista regionale avevamo recepito con la legge n. 59/91.

Ogni volta che ci si trova di fronte all'enunciazione e all'adozione di nuovi principi organizzativi dell'attività amministrativa, come Regione non possiamo che consentire a tale operazione innovativa, dato che quest'operazione va nella direzione di semplificare le procedure, di sburocratizzare, di riavvicinare il cittadino all'Amministrazione, di considerare il cittadino singolo, ma anche il cittadino impresa, come l'utente - cliente di fronte al quale i servizi dell'Amministrazione dovrebbero adeguarsi per soddisfarne le esigenze.

Fra parentesi pongo una domanda. Nel corso dei lavori delle commissioni sono stati ascoltati i rappresentanti dei cittadini e i rappresentanti delle imprese? È stata data voce alle esigenze di chi continuamente si trova a dover dialogare con gli uffici dell'amministrazione e a volte si scontra con una serie di difficoltà?

A più riprese avevamo come gruppo sottolineato l'importanza che la Regione recepisse fin da subito i principi della "riforma Bassanini", proprio perché rischiavamo di essere indietro rispetto ad altre regioni e addirittura indietro rispetto agli enti comunali, che già in Regione avevano recepito questi principi. Quindi questo disegno di legge rappresenta sicuramente un passaggio obbligato.

Rimangono, a nostro avviso, alcuni dubbi, sollevati in parte già da chi mi ha preceduto, nel senso che c'è sicuramente il dubbio se in materie come questa era proprio necessario riprodurre in sede regionale una copia delle disposizioni delle normative statali, un po' come ha ricordato il relatore.

Sono sei le regioni, sottolineava appunto il relatore, che hanno fatto la scelta di fare un disegno di legge regionale, che finisce inevitabilmente con l'essere una copia, a volte anche mutilata, a volte anche brutta delle leggi nazionali.

È vero che il disegno di legge n. 20 è innovativo rispetto alle altre regioni, ma queste hanno disegni di legge che risalgono al 1991-1992, quindi non hanno recepito le ultime novità della "riforma Bassanini".

Uno dei dubbi che mi rimane è quello che noi rischiamo di riscrivere delle norme che poi magari incontriamo difficoltà ad applicare, questo è uno dei limiti di tutte queste norme della "riforma Bassanini".

Non che non bisogna fare le norme; è importante fare le norme, è importante definire, però è altrettanto, se non più importante, darsi degli strumenti perché queste siano effettivamente applicate.

Faccio un esempio. Nel disegno di legge n. 20 si ripropone la necessità che venga individuato un responsabile dei procedimenti amministrativi; ora questo era un principio già presente nella nostra legislazione regionale che però non è stato ancora completamente attuato dalla nostra struttura organizzativa.

Ancora, rispetto a uno dei principi presenti in questa legge, presenti nelle aspirazioni riformatrici dell'Amministrazione, quello dello sportello del cittadino, noi rispetto a questo siamo ancora in ritardo come Regione.

Ancora, io credo che il problema sia quello non solo di definire regole nuove di comportamento, ma quello di attrezzare la struttura - che è fatta di risorse umane essenzialmente - perché questa riesca a ripensare tutte le procedure, a ripensare i propri comportamenti, a ripensare le proprie modalità organizzative in funzione di questo nuovo modo d'intendere il ruolo dell'Amministrazione, che è proprio, come ricordava il relatore, questa nuova mentalità per cui l'Amministrazione mette al centro non il proprio lavoro, ma l'utente per il quale sta lavorando.

Ora questo richiede veramente un capovolgimento di mentalità, che dovrà essere accompagnato - e qui chiedo al Presidente un impegno - da una grande azione di formazione, di qualificazione delle risorse umane, altrimenti rischiamo di riproporre a livello regionale alcune norme importanti che dovrebbero innovare l'Amministrazione, ma non riusciamo poi a realizzare tale rinnovamento. Quindi chiederei un impegno in questo senso.

C'è poi un secondo impegno forte che va attuato, cioè il raccordo fra quello che viene detto nel disegno di legge n. 20 non solo con la futura legislazione, ma anche con la legislazione "in fieri".

A questo riguardo faccio due esempi che pongo all'attenzione dei colleghi. Viene definito per esempio, con riferimento alle conferenze interne, come dev'essere il comportamento di tali organi: si dice che quando la struttura è chiamata a formulare un parere o un atto di assenso comunque denominato, facoltativo oppure obbligatorio, questo dissenso viene riportato nel verbale finale ma non incide sul raggiungimento dell'unanimità. Cioè si individua una procedura generale, che non corrisponde alla procedura speciale prevista dalla legge sul VIA. Dobbiamo quindi ripensare a tutta la struttura.

Secondo esempio, il relatore ha detto che con questa legge si afferma che il silenzio-rifiuto è immotivato, e noi abbiamo appena votato due Consigli fa una legge in cui prevediamo proprio il silenzio-diniego.

Quindi riteniamo che questo disegno di legge sia molto importante, che sia utile fare questo sforzo di riunire tutte le norme relative alla semplificazione amministrativa e al rapporto con gli utenti, in modo da avere un quadro chiaro a cui tutta l'Amministrazione deve poi adeguarsi.

Vorrei fare alcune domande fin da adesso, in quanto ci sono alcune cose che non ho capito bene. Ad esempio, per quanto riguarda il rapporto dell'Amministrazione con le procedure introdotte dalle nuove tecnologie informatiche, mi sembra che qui siano presenti due elementi importanti: uno è quello in cui si riconosce che i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione, tramite fax o tramite mezzo informatico o telematico, soddisfano il requisito della forma scritta, e questo è positivo, e l'altro è quello all'articolo 44 per cui gli atti, dati e documenti formati con strumenti informatici o telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

Mi chiedo però perché non è stato ripreso come criterio da tenere presente nel momento in cui la Giunta regionale predispone l'atto che delegifica la disposizione regionale; all'articolo 30 c'è tutta un'azione di delegificazione di disposizioni regionali concernenti i procedimenti amministrativi: nella legislazione presente, la n. 59/97, viene individuata una serie di criteri fra cui anche l'adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

Mi chiedo come mai nel momento in cui la Giunta presenta un programma d'intervento e d'innovazione della struttura organizzativa, mi chiedo come mai fra tutte le altre cose a cui deve fare attenzione e che sono molto importanti (semplificare i procedimenti amministrativi, ridurre ad unità tutti quelli che riguardano settori omogenei, ridurre il numero dei procedimenti amministrativi, diminuire i tempi, e via dicendo, ecc.) non è stato inserito anche questo.

Può darsi che questa logica sia già presente in altre parti della legge, ma visto che è solo in sede di discussione generale che si possono presentare emendamenti, a scanso di equivoci presentiamo un emendamento in cui si chiede d'inserire questo criterio. Non è una cosa importante, ripeto, può darsi che sia insito in altre parti della legge e che mi sia sfuggito, e se è così nel momento in cui si discute l'emendamento lo si toglie.

Pongo altre due domande. Una è per capire cosa si voglia dire all'articolo 28, quando si dice che bisogna individuare un termine "congruo" fissato dall'Amministrazione stessa per presentare documenti, e via dicendo. Si parla di congruità, senza individuarne i criteri.

Come pure mi chiedo perché è stata tolta una funzione che la legge precedente n. 59 aveva attribuito alla I Commissione, cioè una funzione di vigilanza su tutti i procedimenti amministrativi e sulla rispondenza della pratica quotidiana a quelli che sono i criteri stabiliti in legge.

E poi, chiedo perché all'articolo 11, quando si definisce il diritto del soggetto interessato a presentare dei documenti, si precisa "prima della conclusione del procedimento"?

Sono alcune domande a cui chiederei una risposta se possibile, ho posto alcuni temi, su cui sarei contenta di sentire in fase di replica alcune osservazioni.

Président La parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (FI) Tranquillizzo il relatore, non farò domande perché eravamo in commissione e quello era il luogo imputato, mentre questo è il luogo nel quale in termini generali il dibattito deve vertere sul fatto di dire di essere d'accordo oppure no su questa legge.

Su questo argomento, sempre in termini generali, vorrei subito smorzare i toni di entusiasmo che il relatore e anche qualche consigliere, citando questa legge, ha utilizzato.

Dobbiamo dire in tutta onestà che sicuramente al Consigliere Ottoz, che si è occupato di questa legge, va dato il merito di aver lavorato e credo che i ringraziamenti anche allo staff tecnico vadano riconosciuti; ma non possiamo nasconderci dietro il fatto che questo lavoro il Consigliere Ottoz - o chi per lui della sua maggioranza - avrebbe dovuto farlo perlomeno un paio di anni fa. Nel 1997 già questa maggioranza esisteva, nel 1997 determinate leggi nazionali d'indirizzo indicavano in maniera molto chiara quali dovevano essere le riforme per i procedimenti amministrativi; diciamocela con tutta onestà, è vero che arriviamo buoni ultimi fra le regioni che hanno deciso di dotarsi di una legge regionale, ma da lì a dire che, visto che arriviamo ultimi, siamo i più avanzati, io direi piuttosto che questa legge - tanto per avere un confronto politico su questo aspetto - a poco a poco si allinea alle indicazioni nazionali.

Per sostenere questo, è sufficiente comprendere che tutte le regioni che non si sono dotate di una legge regionale perlomeno negli ultimi sei mesi, andando avanti con le indicazioni della legge "Bassanini", hanno tutte le possibilità, anzi già da molto tempo, di attuare tutte quelle evoluzioni amministrative che il Consigliere relatore ha con tanta positiva motivazione cercato di argomentarci.

Quindi, se vogliamo, nell'apprendere che finalmente la maggioranza si vuol dotare di una legge di miglioramento dei procedimenti amministrativi, diciamo anche che - e qui concordo con la Consigliera Squarzino - una scopiazzatina alla "Bassanini", una regionalizzazione della "Bassanini", e con un paio di anni di ritardo anche noi avremo fra qualche ora questa legge.

Grandi evoluzioni, come abbiamo già detto in commissione, non ne vediamo, se non quello di, come ha fatto lo staff tecnico, di districarsi fra le innumerevoli leggi che invece la Regione aveva, perché la "Bassanini" in quello non poteva entrare; noi abbiamo già sollevato le nostre perplessità in riferimento ad alcuni articoli, non sto a riprenderli perché il dibattito di tipo tecnico c'è già stato, per cui esprimiamo qui un giudizio politico.

Il giudizio politico è che se la Regione Valle d'Aosta ha deciso insieme ad altre regioni di dotarsi di una sua legge regionale, forse meglio di uno scopiazzamento potevamo farlo; quello che possiamo dire in termini politici è che ogni qualvolta ci appelliamo all'opportunità che la Regione ha di applicare il suo potere legislativo - guarda la legge sulle autonomie degli enti locali, vedi oggi la legge sul procedimento amministrativo - alla fine questa capacità non riusciamo mai a dimostrarla. Questo dobbiamo dirci una volta per tutte in termini politici, perché ogni qualvolta dobbiamo, su indicazione di leggi nazionali, applicare il nostro potere legislativo, la nostra capacità legislativa, e dobbiamo andare a normare delle indicazioni di tipo nazionale, riusciamo a malapena a scopiazzare quello che i governanti nazionali - come citava in relazione il relatore - dopo innumerevoli anni di disagi ai cittadini riescono finalmente a comprendere di dover dare.

Quello che possiamo dire è che finalmente lo hanno compreso anche i governanti regionali che ci voleva un'evoluzione del sistema burocratico, perché qui siamo d'accordo con il relatore che nella sua relazione dice essere una tassa aggiuntiva per il cittadino. Una tassa aggiuntiva però che ogni volta che possiamo diminuire, possiamo migliorare, abbiamo sempre bisogno di "mamma Italia" che ci indichi la strada, che con la legge nazionale ci dica: scopiazzatela a livello regionale e fate potestà legislativa!

Devo dire che la delusione è veramente tanta, perché con i mezzi finanziari che ha la Regione, con le strutture burocratiche che ha la Regione, con le capacità politiche che la Regione dovrebbe poter dimostrare, non è possibile che ogni qualvolta veniamo in questo Consiglio ad approvare una legge regionale e citiamo la nostra capacità di essere legislativi, alla fine riusciamo a malapena a fare piccole brutte copie di quello che i governanti nazionali, che tanto vituperiamo, riescono a fare almeno un decennio prima di noi!

Président La parole au Conseiller Ottoz.

Ottoz (UV) Pour répondre à quelques questions qui ont été posées et juste pour donner des éclaircissements d'abord au Conseiller Comé. Nous n'avons non tant pensé si et quoi écrire par rapport à la relation entre cette loi et la loi n° 12, qui renvoyait à cette loi pour une partie de la Conférence des services, mais qui fait une conférence des services un peu particulière. Finalement il y avait trois possibilités; la première était d'abroger l'article de la loi n° 12 se référant à la Conférence des services, la deuxième celle de modifier la loi n° 12 dans cette loi, la troisième celle de laisser une forme qui permet de respecter l'esprit de la loi n° 12, intégrée par les protocoles de la Conférence des services que la loi n° 12 ne règle pas, de façon qu'elle puisse trouver une réglementation à l'intérieur de cette loi.

Il est bien évident que si le Gouvernement décide de revoir la loi n° 12, il pourra l'adapter d'une façon plus pratique ou plus performante à ce problème.

Pour ce qui concerne les questions posées par Mme Squarzino, d'abord l'informatique: nous avons enlevé des choses qu'on a considéré absolument pléonastiques, dans le sens qu'il s'avérerait beaucoup plus difficile aujourd'hui d'arrêter le progrès de l'informatique que de simplifier l'Administration.

Par exemple, là où il était prévu que les employés des bureaux de l'Administration doivent faire des photocopies, c'est une matière qui peut être tranquillement enlevée et qui peut être réglée par le rapport intérieur de travail dans l'Administration. Et d'autres petites choses ainsi que celle-ci. Donc je pense qu'il n'y a pas la nécessité de mettre comme critère de simplification la possibilité de transformer le procédé en procédé informatique, parce que tous les procédés sont en train d'être transformés de façon automatique en procédés informatiques.

La question du "congruo" à l'article 28. Ce qui arrive à cet article c'est qu'une inspection peut arrêter un citoyen ou une entreprise qui a démarré une activité avec toutes ces autorisations puisqu'il y a 60 jours de temps pour aller vérifier si tout est à norme. On a mis ce mot pour protéger dans un certain sens le citoyen et l'entreprise, parce que si on leur demande de déplacer une porte ou de produire un document, il est évident que ce sont des questions qui ont des temps complètement différents.

Donc on a mis "congruo" pour que les citoyens ne soient pas appelés dans certaines situations limites à faire des choses dans des temps très restreints, en devant payer les dommages si jamais les fournisseurs ne fussent pas en condition de faire le travail. Donc ce mot représente une défense pour le citoyen en cas de discussion avec l'Administration pour dire "ad impossibilia nemo tenetur"; par exemple, je peux produire un document en deux jours mais je ne peux pas déplacer les toilettes en 15 jours.

La question de l'article 11 "prima della conclusione" et cetera, c'est simplement parce que le citoyen de nouveau pourra présenter des mémoires à l'Administration sur un procédé qui le concerne, jusqu'au moment où la décision ne sera pas prise, après quoi il pourra présenter un recours. C'est une réserve en faveur du citoyen, pour lui donner la possibilité d'intervenir jusqu'au moment où la décision qui le concerne n'est pas prise, en aidant l'Administration à l'aider.

Pour ce qui concerne la fonction de surveillance qui était attribuée à la Ière Commission, nous avons déplacé, dans le but de simplifier - nous simplifions pour le citoyen mais nous tâchons à simplifier aussi le travail des bureaux - des attributions au Gouvernement, qui doivent avoir l'avis "non vincolante" des commissions, les commissions sauront exactement ce qui se passe par la Junte, mais la Junte pourra gérer avec moins de problèmes. Cela s'insère dans le discours de la délégification, par exemple la simplification des organes collégiaux, et cetera. Donc c'est la raison pour laquelle certains attributions ont été chargées sur le Gouvernement.

Je ne me suis pas aperçu d'avoir vitupéré notre classe politique à Rome; j'ai simplement fait référence au fait que - peut-être plus que nous, parce qu'ils en ont peut-être plus besoin que nous - ils se sont aperçus que pour maintenir, eux, le consensus, ils doivent procéder sur les réformes non seulement institutionnelles mais aussi sur les réformes administratives. Peut-être ils ont quelques petits problèmes plus que nous à maintenir le consensus, donc ils sont plus sensibles à certains problèmes.

Pour ce qui concerne le parallèle entre la Conférence des services telle qu'elle est ainsi définie, et la conférence telle qu'elle est définie dans la loi sur l'évaluation d'impact environnemental, là bas il ne s'agit pas d'une conférence des services mais d'une conférence de programmation, qui est autre chose. C'est pour cela qu'elle est gérée d'une autre façon; d'autre part les sauvegardes pour l'intérêt public à observer au sujet de VIA sont bien plus importantes que celles qui sont nécessaires dans les conférences de services ordinaires.

En conclusion, comme disait notre plus fameux poète, il y a 7 siècles: "le leggi son ma chi pon mano ad esse?", les lois ne suffisent pas; pour atteindre les objectifs que nous nous donnons avec cette loi, il faudra que nous nous engagions tous à faire de façon qu'ils puissent trouver application, nous les premiers.

Je vous rappelle que l'autocertificazione a été introduite en 1968 et elle est restée pratiquement inconnue par les bureaux publics, mais il faut le dire aussi par les citoyens. C'est la troisième fois qu'on fait des lois à niveau national sur l'autocertificazione; les coutumes bougent plus lentement que les textes de loi.

Donc les lois ne suffisent pas; il est opportun se concentrer beaucoup sur l'article 30, la simplification et la déléfigication, et ce sera la tâche du Gouvernement avec notre appui. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons nous souhaiter que le Gouvernement donne un message fort et clair à toute l'Administration sur l'urgence d'appliquer la simplification.

Il nous faut continuer dans la réorganisation prévue par la loi n° 45 plus rapidement. Nous pouvons analyser la législation régionale en vigueur pour voir s'il est opportun d'abroger quelques petites choses, ou de les adapter de façon à ne pas avoir des lois en contraste. Il faut que nous tenions compte si les nouvelles lois, que nous irons approuver, sont en ligne avec la simplification administrative, de façon à éviter qu'on fasse de nouvelles lois qui ne tiennent pas compte en toute bonne foi des opportunités qu'on donne aux citoyens. Il faut enfin envisager des instruments pour informer les citoyens sur leurs nouveaux droits, parce que c'est le citoyen qui peut faire le stimulateur de l'administration publique. Donc je pense que c'est un travail qui doit être fait par tout le monde, nous les premiers.

Si dà atto che, dalle ore 18,24, presiede il Vicepresidente La Torre.

Presidente Dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla votazione della legge, nel nuovo testo della II Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 12:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

All'articolo 14 vi è un emendamento della I Commissione, di cui do lettura:

Emendamento Il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'amministrazione concedente, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi."

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo così emendato:

Articolo 14 (Criteri e modalità)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'amministrazione concedente, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi.

2. Per la Regione, i criteri e le modalità di cui al comma 1 sono predeterminati con legge regionale.

3. Il Consiglio regionale o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, provvedono ad integrare, ove necessario, i criteri e le modalità di cui al comma 2 o a definirli nell'eventualità in cui la legge regionale non abbia provveduto; tali criteri e modalità sono pubblicati nel Bollettino ufficiale.

4. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal Consiglio regionale, i criteri e le modalità di cui al comma 2 sono stabiliti nel medesimo provvedimento.

5. L'adozione dei singoli provvedimenti di concessione di vantaggi economici compete ai dirigenti regionali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 16:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 17:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 18:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 19:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 20:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 21:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 22:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

All'articolo 23 vi è un emendamento presentato dal Consigliere Ottoz, di cui do lettura:

Emendamento Dopo il comma 2 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente:

"3. Per la Regione, i testi degli accordi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazioni della Giunta regionale".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo così emendato:

Articolo 23 (Accordi tra pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo, l'amministrazione ricerca intese con le altre amministrazioni pubbliche, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per gli accordi di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 4.

3. Per la Regione, i testi degli accordi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazioni della Giunta regionale.

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 24:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 25:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 26:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 27:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 28:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 29:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 30

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

All'articolo 30 vi è un emendamento presentato dalla Consigliera Squarzino Secondina, di cui do lettura:

Emendamento Inserire all'articolo 30, comma 4, la lettera m:

"m) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche".

La parola al Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Pour les raisons qui ont déjà été exprimées par le rapporteur, nous nous abstiendrons sur cet amendement.

Presidente Pongo in votazione l'emendamento:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 2

Astenuti: 31 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Collé, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Il Consiglio non approva.

Pongo in votazione l'articolo 30:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 5 (Beneforti, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 31:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 32:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 33:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 34:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

All'articolo 35 vi è un emendamento della I Commissione, di cui do lettura:

Emendamento Il comma 1 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti a cui sono richieste le certificazioni sottoelencate possono provvedervi con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, purché sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni:

a) data e luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti politici;

e) stato di nubile o celibe, di coniugato/a o di vedovo/a;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita di figli;

i) decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;

j) iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

k) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

l) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

m) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

n) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

o) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

p) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata);

q) buona condotta, assenza di precedenti penali e assenza di carichi pendenti;

r) qualità di vivenza a carico;

s) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile."

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo così emendato:

Articolo 35 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione)

1. I soggetti a cui sono richieste le certificazioni sottoelencate possono provvedervi con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, purché sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni:

a) data e luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti politici;

e) stato di nubile o celibe, di coniugato/a o di vedovo/a;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita di figli;

i) decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;

j) iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;

k) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

l) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

m) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

n) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

o) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

p) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata);

q) buona condotta, assenza di precedenti penali e assenza di carichi pendenti;

r) qualità di vivenza a carico;

s) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. La Giunta regionale con proprie deliberazioni, adottate con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2 e pubblicate ai sensi dell'articolo 30, comma 3, può individuare, in aggiunta a quelli previsti al comma 1, ulteriori fatti, stati e qualità personali comprovabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

3. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. Nel caso di acquisizione di informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica, anche non autenticata, del documento stesso. È comunque fatta salva per l'amministrazione interessata la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità.

4. La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione delle situazioni previste ai commi 1 e 2 e dell'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del comma 3 costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

All'articolo 36 vi è l'emendamento presentato dal Consigliere Ottoz, di cui do lettura:

Emendamento Il comma 3 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

"3. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di cui ai commi 1 e 2 contestuali o funzionalmente collegate ad un'istanza non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica è inserita nel fascicolo".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo così emendato:

Articolo 36 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

1. Nei rapporti con l'amministrazione, salve le eccezioni previste all'articolo 39, l'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali, diversi da quelli previsti all'articolo 35, commi 1 e 2, è sostituito, in via definitiva, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificato dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Salve le eccezioni previste all'articolo 39, la dichiarazione di cui all'articolo 4 della l. 15/1968, che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di concorsi o selezioni in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto sostituisce a tutti gli effetti l'autentica di copia.

3. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di cui ai commi 1 e 2 contestuali o funzionalmente collegate ad un'istanza non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica è inserita nel fascicolo.

4. La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente stati, fatti e qualità di cui ai commi 1 e 2 costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 37:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 38:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 39:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

All'articolo 40 vi è un emendamento della I Commissione, di cui do lettura:

Emendamento Il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"1. La sottoscrizione di istanze da produrre all'amministrazione non è soggetta ad autenticazione, anche nei casi in cui contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 36, ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza ovvero l'istanza sia prodotta unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per posta o per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale.".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo così emendato:

Articolo 40 (Istanze ed autenticazione di documenti)

1. La sottoscrizione di istanze da produrre all'amministrazione non è soggetta ad autenticazione, anche nei casi in cui contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 36, ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza ovvero l'istanza sia prodotta unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per posta o per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale.

2. La sottoscrizione delle istanze per la partecipazione a concorsi o selezioni per l'assunzione negli organici dell'amministrazione a qualsiasi titolo, nonché a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

3. Nei casi in cui è richiesta l'autenticazione della firma, il funzionario incaricato di ricevere la documentazione attesta che la sottoscrizione da parte dell'interessato è avvenuta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale di chi sottoscrive.

4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della l. 15/1968, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

5. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dal funzionario ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 41:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 42:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 43:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 44:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 45:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 46:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 47:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.

La parola al Consigliere Fiou per dichiarazione di voto.

Fiou (GV-DS-PSE) Voglio risollevare un po' di entusiasmo in questa votazione, visto che qualcuno l'ha messa in discussione.

Troppe volte abbiamo sollevato il problema del cattivo funzionamento della pubblica amministrazione e dei guasti che questo provocava alle iniziative, per non accogliere questo atto con favore… perché anche se in ritardo, come ha detto qualcuno, scopiazzando, come ha detto qualcun altro, concretizziamo un passo - fra l'altro non il primo - nella modernizzazione della nostra amministrazione; direi che ha quasi qualcosa di rivoluzionario.

Con questo entriamo a pieno titolo in un percorso che da qualche anno sta andando avanti nella modernizzazione della pubblica amministrazione.

Forse gli effetti pratici arriveranno con gradualità, ci sono atteggiamenti culturali nuovi da promuovere nella struttura, ci sono problemi di formazione e di aggiornamento che dovranno essere concretizzati, ci sono ulteriori passi di semplificazione delle procedure che implicano ripensamenti anche di leggi specifiche di settore, c'è bisogno di organizzare momenti nuovi di rapporto con i cittadini, come lo sportello unico, eccetera; oggi però apriamo la strada che rende realistici anche questi nuovi impegni. Tutto ciò non può che essere visto che positivamente, perciò voteremo a favore e con molta convinzione.

Presidente La parola al Consigliere Lattanzi.

Lattanzi (FI) Io non vorrei affossare quel minimo di entusiasmo che il Consigliere Fiou ha tentato inutilmente di risollevare su questa legge, anche perché il tono della voce devo dire, Consigliere, è stato più funereo che motivante. Ma diciamocela una volta per tutte: forse è meglio che si dia un pizzicotto e si svegli dall'incubo, perché lei non può venire a raccontare in questo momento che i cittadini hanno così tanto bisogno di questa normativa, da non vedere l'ora che esca da questa sala e le do una piccola notizia, se le è sfuggita in questi ultimi anni.

Lei fa parte di una maggioranza che è qui da due legislature e che, forse più che citazioni poetiche, nei confronti di quei cittadini che sono stufi di burocrazia e di tutte quelle che sono le sue complicazioni, poteva fare questa riforma almeno nel 1993 e rivederla nel 1997.

Invece abbiamo aspettato di farci dire dai governanti nazionali cosa si doveva fare, avendo potestà legislativa, per liberare i cittadini dalla burocrazia, senza peraltro ancora riuscirci perché questa legge ripropone un'altra volta, andando ad impattare su altre leggi regionali - cosa che agli enti locali non è successa visto che si sono rifatti immediatamente alla "Bassanini" -, altri 47 articoli che per noi sono persino troppi.

Quindi non voteremo questa legge, Fiou, per le argomentazioni che abbiamo sostenuto prima intervenendo dopo la relazione, perché questa è una legge che arriva in ritardo, perché abbiamo sprecato ancora una volta un'occasione, abbiamo sentore che continuiamo a sprecarla e nonostante le risorse, le possibilità e le capacità che questa Valle ha e lo Statuto che dà dei diritti a questa Valle di potersi autogovernare, di vedere a nostra volta il nostro Statuto umiliato dall'incapacità politica e amministrativa di poter procedere verso una vera liberalizzazione della burocrazia.

Le parole le condividiamo, le grandi filosofie le condividiamo, ma non possiamo assolutamente condividere l'atteggiamento trionfalistico quando si arriva buon ultimi, quando la gara è chiusa, è già passato il carretto dei gelati e arriva anche la Valle d'Aosta che dice: finalmente possiamo applicare la nostra potestà legislativa!

Signori, cerchiamo di essere almeno coerenti con quello che sta succedendo a livello nazionale, dove sicuramente con lentezza e mai con troppa velocità, però mi permetta, Ottoz, non posso non sfuggire alla battuta, se lo Stato nazionale corresse almeno come correva lei, già potevamo sperare in qualcosa di buono, però che la Regione Valle d'Aosta vada a passi così piccoli probabilmente lei alla stessa velocità non avrebbe mai vinto nulla!

Presidente La parola al Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Heureusement que au sein de cette Assemblée il y a des animateurs. Sans eux nos séances seraient un peu mornes. A ce propos, nous savons gré à M. Lattanzi, quand il est présent, de nous réconforter par ses interventions.

Pour ce qui est de la substance, nous devons savoir gré au Ministre Bassanini; je ne pense pas que dans d'autres périodes il y ait eu une volonté si ferme de réformes administratives.

En tout cas nous prenons bonne note de toutes ces sollicitations et de ces remarques; nous aimerions que M. Lattanzi, vu qu'il a toujours ce cadre de référence au niveau italien, il adresse ces mêmes sollicitations et ces mêmes remarques aux régions dans lesquelles la force politique qu'il représente est au Gouvernement. Il aurait peut-être plus de possibilités de vérification; il serait suffisant d'aller jusqu'à Turin et de solliciter la Région Piémont d'avoir la même attention que celle que nous avons.

La lecture des journaux nous donne des exemples qui sont significatifs quant à la sollicitude avec laquelle cette Région aborde ces différents problèmes. Il nous semble que 130 mesures sont en attente, au-delà des déclarations sur l'attention aux citoyens, aux entreprises, à la liberté; tout est bloqué et donc il serait peut-être bien pour M. Lattanzi - en plus de nous animer - qu'il soit dépêché en mission spéciale au Conseil régional du Piémont pour qu'il tienne les mêmes propos.

Presidente La parola al Consigliere Comé.

Comé (Aut) Voglio sottolineare anch'io, come ho fatto prima nel mio intervento, il ritardo e il vuoto legislativo nel quale l'Amministrazione regionale ha lasciato i Comuni ad adeguarsi alla legge "Bassanini"; già lo sottolineavo io, ma lo hanno ripetuto sia Lattanzi che altri consiglieri, le leggi di riforma nazionali sono state emanate nel 1997, quindi la Regione avrebbe sicuramente potuto darsi una legislazione in tempi successivi alle leggi "Bassanini".

Però ritengo che ci sia un aspetto estremamente positivo, come ho ribadito prima, cioè il fatto che questo disegno di legge va oggi ad interessare anche gli enti locali, i quali potranno disporre di un punto di riferimento unico, di un punto di riferimento regionale.

Per quanto riguarda poi la Conferenza dei servizi e altre disposizioni, si è cercato di andare, pur non avendo delle grosse possibilità d'inventare qualcosa di nuovo, verso una semplificazione totale dei procedimenti, quindi non possiamo che allo stato attuale dare la nostra adesione per l'approvazione di questo disegno di legge.

Presidente La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Come è già apparso dalle nostre votazioni, votiamo a favore di questo disegno di legge perché condividiamo i contenuti della riforma "Bassanini" e siamo contenti che finalmente siano recepiti.

È vero, non potrò più presentare ogni due o tre mesi una richiesta al Presidente per fargli presente che a livello di enti locali ci sono già queste possibilità di nuove procedure amministrative, mentre ancora noi siamo in ritardo, ma sono ben contenta di non avere più materia di sollecitazione in questo settore.

Credo però che siano due i punti forti su cui si vedrà la validità di questa legge: il primo, l'attuazione dell'articolo 30, cioè cosa la Giunta riuscirà ogni anno a fare per quanto riguarda la delegificazione, come riuscirà ogni anno ad incidere perché effettivamente al di là delle parole ci siano dei procedimenti più snelli, delle procedure più semplici, con o senza un riferimento esplicito a procedimenti informatici; il secondo, e mi dispiace che il Presidente prima non abbia risposto a questa mia sollecitazione, la formazione del personale, cioè l'impegno di risorse ingenti sulla formazione del personale, perché nessuna legge si realizza se non ci sono persone che condividono l'impostazione della legge, ne capiscono il senso e la attuano.

Su questo aspetto, secondo me, va fatto un grosso lavoro.

Presidente Pongo in votazione il disegno di legge n. 20:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 31

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi e Tibaldi)

Il Consiglio approva.