Oggetto del Consiglio n. 584 del 28 aprile 1999 - Resoconto
SÉANCE DU 28 AVRIL 1999 (APRÈS-MIDI)
OGGETTO N. 584/XI Disegno di legge: "Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti".
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta esercita tutte le funzioni amministrative relative all'erogazione di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, ai sensi della legislazione statale di settore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).
2. L'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge è affidata alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.
Articolo 2 (Procedimenti)
1. L'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinata all'accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo da parte delle commissioni mediche collegiali di cui all'articolo 4.
2. L'istanza di accertamento degli stati di cui al comma 1, nonché dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è presentata dagli interessati alla struttura competente, corredata della documentazione sanitaria attestante la natura dell'infermità invalidante.
3. La commissione medica collegiale procede, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, alla verifica dello stato invalidante. Il termine è sospeso in caso di ulteriori accertamenti sanitari.
4. Il dirigente della struttura competente decide circa la concessione delle provvidenze economiche entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento sanitario.
Articolo 3 (Erogazione delle provvidenze e controlli)
1. Le provvidenze economiche di cui all'articolo 1, comma 1, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione delle istanze di cui all'articolo 2, comma 2.
2. L'amministrazione regionale corrisponde, sulle prestazioni dovute, gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile.
3. I beneficiari delle provvidenze economiche devono:
a) comunicare alla struttura competente, entro trenta giorni, ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse;
b) trasmettere alla struttura competente, ogni due anni, un certificato del medico di medicina generale attestante il proprio stato di salute al fine della valutazione dello stato di invalidità.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), non si applicano alle persone ultrasettantenni, ai minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al cento per cento e ai soggetti affetti da patologie irreversibili.
5. La struttura competente accerta la permanenza dei requisiti non sanitari prescritti per usufruire delle provvidenze economiche.
6. Fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 5, le commissioni di cui all'articolo 4 hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il godimento delle provvidenze economiche.
7. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento delle provvidenze si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa delle stesse, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.
Articolo 4 (Commissioni mediche collegiali)
1. Il procedimento di accertamento sanitario degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap è svolto dalle commissioni mediche collegiali, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, dislocate sul territorio regionale. Le sedi delle commissioni sono individuate dalla Giunta regionale. Le commissioni durano in carica per un triennio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 attendono ai compiti previsti dall'articolo 3 della l. 381/1970, dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili), dall'articolo 8 della l. 118/1971 e dall'articolo 4 della l. 104/1992.
3. Le commissioni sono composte da un medico specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali, che assume le funzioni di presidente, e da tre medici membri effettivi, di cui uno designato, rispettivamente, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) per la commissione invalidi civili, dall'Unione italiana ciechi (UIC) per la commissione ciechi civili, dall'Ente nazionale sordomuti (ENS) per la commissione sordomuti. Per l'accertamento di cui all'articolo 4 della l. 104/1992, le commissioni, integrate da un operatore sociale e da un esperto nella patologia relativa a ciascun caso da esaminare, designati dalla Giunta regionale, accertano la gravità della situazione di handicap nonché la capacità lavorativa e relazionale.
4. Le commissioni deliberano con la presenza minima di tre membri. L'assenza ingiustificata comporta la decadenza dall'organo qualora si ripeta per tre volte nell'ambito della durata in carica della commissione.
5. I membri delle commissioni si assentano nel caso in cui l'accertamento riguardi i propri assistiti o propri parenti o affini entro il quarto grado.
6. Per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare. Il presidente può essere sostituito da altro membro della commissione specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali o, in subordine, dal membro più anziano di età.
7. Le commissioni esaminano le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, a cui possono derogare solo in presenza di gravi e comprovati motivi di urgenza specificatamente evidenziati nel certificato medico di cui è corredata l'istanza. L'istante può farsi assistere, in sede di commissione, da un proprio medico di fiducia.
8. Il presidente della commissione può disporre la visita domiciliare della persona convocata per l'accertamento, sulla base di esigenze obiettive indicate dalla persona convocata o su richiesta del medico curante. Per le visite domiciliari è richiesta la compresenza di almeno tre membri della commissione.
9. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello stato di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, le commissioni possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovante, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tale da consentire la formulazione di un'esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.
10. Entro trenta giorni dall'esaurimento della procedura dell'accertamento sanitario, la struttura competente notifica all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verbale di visita.
11. La segreteria delle commissioni è affidata, di norma, ad un dipendente della struttura competente.
Articolo 5 (Ricorsi)
1. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni di cui all'articolo 4 gli interessati possono presentare, entro trenta giorni dalla notifica del verbale medesimo, ricorso motivato alla commissione di seconda istanza.
2. Il ricorso viene definito, su base documentale, salvo diversa decisione del presidente della commissione, entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione; nel frattempo è sospeso il termine di cui all'articolo 2, comma 4. Qualora la decisione non intervenga entro detto termine il ricorso si intende respinto.
3. La commissione di seconda istanza per l'invalidità civile, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dal dirigente medico di secondo livello del servizio di medicina legale ed è composta da due medici legali o medici del lavoro.
4. Le commissioni di seconda istanza per la cecità civile e il sordomutismo, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono presiedute dal dirigente di cui al comma 3 e sono composte, rispettivamente, da due medici oculisti e da due medici otorinolaringoiatri.
5. La richiesta di un nuovo accertamento sanitario per la medesima patologia è sempre ammessa dopo che siano sopraggiunti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento dello stato di salute, comprovato con idonea certificazione medica avente data posteriore di almeno sei mesi dalla notifica del verbale di visita ovvero dell'esito del ricorso.
Articolo 6 (Compensi)
1. Ai membri delle commissioni di cui agli articoli 4 e 5 è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta ed un compenso per ogni soggetto visitato pari al settantacinque per cento del compenso spettante al presidente delle commissioni stesse, che è determinato in lire 150.000 lorde per ogni giornata di seduta ed in lire 15.000 lorde per soggetto visitato. I suddetti importi possono essere adeguati annualmente, con provvedimento della Giunta regionale, in misura non superiore alla variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT nel periodo gennaio/dicembre dell'anno precedente.
2. Ai membri delle commissioni residenti in un comune diverso da quello sede della commissione di appartenenza è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio secondo le stesse modalità previste per i dirigenti regionali.
3. Il gettone di presenza ed il compenso di cui al comma 1 non sono dovuti ai dipendenti di pubbliche amministrazioni che partecipino alle sedute delle commissioni durante l'orario di servizio e che non recuperino il tempo impiegato per l'attività commissariale.
Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge, valutato in lire 28.713 milioni (euro 14.829.026,95), a decorrere dal 1999 grava sul capitolo 60950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 e pluriennale 1999/2001, il cui stanziamento per gli anni 1999, 2000 e 2001 è integrato mediante utilizzo, per lire 700 milioni (euro 361.519,83), della somma iscritta al capitolo 60960 e, per lire 13 milioni (euro 6.713,94), delle somme iscritte al capitolo 60940.
2. L'onere per l'applicazione dell'articolo 6, valutato in lire 200 milioni (euro 103.291,38), a decorrere dal 1999 grava sullo stanziamento iscritto al capitolo 60955 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 e pluriennale 1999/2001.
3. A decorrere dal 2002, alla determinazione degli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con legge di bilancio.
Articolo 8 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio pluriennale 1999/2001 sono apportate, per ciascun anno, le seguenti variazioni di competenza e, per il 1999, di cassa:
a) in diminuzione:
Capitolo 60940 "Provvidenze a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili per l'assistenza integrativa regionale"
competenza lire 13.000.000
cassa lire 12.000.000
Capitolo 60960 "Provvidenze a favore di ciechi civili per l'assistenza integrativa regionale"
competenza lire 700.000.000
cassa lire 700.000.000 ;
b) in aumento:
Capitolo 60950 "Provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti"
competenza lire 713.000.000
cassa lire 712.000.000 .
Articolo 9 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 23 maggio 1973, n. 25;
b) la legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43;
c) la legge regionale 9 novembre 1974, n. 40;
d) la legge regionale 3 gennaio 1977, n. 2;
e) la legge regionale 21 giugno 1977, n. 46;
f) la legge regionale 9 agosto 1979, n. 50;
g) la legge regionale 17 luglio 1981, n. 44;
h) la legge regionale 13 agosto 1984, n. 42;
i) la legge regionale 7 luglio 1995, n. 22;
j) la legge regionale 10 luglio 1996, n. 14;
k) la legge regionale 26 maggio 1998, n. 42.
Articolo 10 (Disposizioni transitorie)
1. Le provvidenze economiche di cui alle leggi regionali 17 luglio 1981, n. 44, come modificata dalla legge regionale 13 agosto 1984, n. 42, e 9 novembre 1974, n. 40, come modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1975, n. 43 e 9 agosto 1979, n. 50, sono trasformate in assegni "ad personam", nella misura erogata al momento dell'entrata in vigore della presente legge, riassorbiti in misura pari agli aumenti delle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1.
Articolo 11 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente La parola al Consigliere Rini.
Rini (UV) Questo disegno di legge arriva in quest'aula con un certo ritardo rispetto alla presentazione da parte della Giunta regionale e questo non perché la commissione competente abbia trascurato il problema, anzi al contrario la commissione sull'argomento ha lavorato per diverse settimane proprio per cercare di migliorare il testo originario.
La modifica più importante che è stata apportata è senz'altro l'introduzione della commissione di seconda istanza per quanto riguarda i ricorsi. Come tutti sappiamo con la legislazione precedente e il testo originario di questo disegno di legge gli interessati avevano la possibilità di fare ricorso in opposizione alla stessa commissione medica che aveva emanato il verbale di visita.
Dall'entrata in vigore della legge regionale n. 22/95, che aveva introdotto il ricorso in opposizione, i ricorsi sono stati circa 400 e di questi circa il 20 percento ha avuto esito positivo, ciò significa che le commissioni finora hanno lavorato seriamente riconoscendo anche di aver sbagliato nella prima valutazione.
Fortunatamente finora le commissioni hanno lavorato bene e con serietà, ma non è detto che la stessa cosa possa accadere o accada per il futuro nell'ipotesi che i membri possano cambiare.
Non possiamo emanare una legge sulla base delle risorse umane disponibili al momento, ma dobbiamo tenere conto del fatto che anche per il futuro i cittadini, in particolare quelli che occupano una fascia debole come quella degli invalidi, possano contare su una legge che possa prospettare loro la massima garanzia di imparzialità.
Sicuramente l'istituzione della commissione di seconda istanza comporterà un maggior carico di lavoro per il Servizio di medicina legale che si trova in una situazione di carenza di organico. La situazione dovrebbe tuttavia migliorare con l'assunzione di nuovo personale che è già prevista.
Detto questo, passo all'illustrazione più in dettaglio del disegno di legge che è stato predisposto dalla V Commissione consiliare che va a modificare le normative in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti dopo tre anni di gestione regionale in virtù dell'articolo 2 della legge n. 320/94 che demanda alla Regione tutte le funzioni amministrative relative e che dall'entrata in vigore della legge n. 22/95 sono state dalla stessa esercitate.
L'articolo 1 oltre a definire le finalità della legge stabilisce che l'attuazione delle disposizioni sia affidata alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.
L'articolo 2 fissa le procedure per l'ottenimento delle provvidenze previste.
Stabilisce che entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, la commissione medica collegiale proceda alla verifica dello stato invalidante e che entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento il dirigente della struttura competente decida circa la concessione delle provvidenze economiche.
L'articolo 3 dispone che le provvidenze economiche decorrano dal mese successivo alla data di presentazione delle istanze, con applicazione dei relativi interessi legali.
I beneficiari saranno tenuti a comunicare entro trenta giorni ogni mutamento delle condizioni che hanno determinato l'erogazione delle provvidenze.
Ogni due anni dovrà essere trasmessa alla struttura competente una certificazione medica che attesti il proprio stato di salute, fatta eccezione per i soggetti affetti da patologie irreversibili, per le persone ultrasettantenni e per i minori nati con patologie che li rendano invalidi al cento percento.
La struttura competente accerta la permanenza dei requisiti previsti per la fruizione delle provvidenze, con facoltà di accertare, in ogni momento, la sussistenza degli stessi e la possibilità dell'immediata sospensione cautelativa e successiva revoca in caso di accertata insussistenza dei requisiti.
L'articolo 4 dispone che le comunicazioni mediche collegiali siano istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne individua le sedi e il dislocamento sul territorio.
Le commissioni sono composte da un medico specialista in medicina legale ovvero apicale del ruolo medico legale degli enti previdenziali, che assume le funzioni di Presidente, e da altri tre medici membri effettivi, di cui uno designato dalla rispettiva associazione di categoria dell'invalido.
Viene stabilito che le istanze vengano esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo comprovati gravi ed urgenti motivi. È facoltà dell'istante di farsi assistere, in sede di commissione, da un proprio medico di fiducia. Il verbale di visita viene notificato all'interessato entro trenta giorni dall'accertamento.
L'articolo 5 stabilisce che entro trenta giorni dalla notifica del verbale gli interessati possano presentare ricorso motivato alla commissione di seconda istanza che su base documentale, salvo diversa decisione del Presidente della commissione, entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione definisce il ricorso stesso. Qui vorrei far notare che sono stati previsti 5 mesi di tempo per la definizione del ricorso, anziché 3, come previsto sul ricorso previsto precedentemente, questo perché la risposta possa arrivare entro i limiti previsti e questo anche a tutela della commissione di seconda istanza che ha tutto l'interesse a rispondere nei tempi previsti. Qualora la decisione non avvenga entro il termine il ricorso si intende respinto.
La commissione di seconda istanza istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale è composta da due medici legali o del lavoro e presieduta dal dirigente medico di secondo livello del Servizio di medicina legale.
L'articolo 6 fissa i compensi spettanti ai membri delle commissioni riconoscendo ai residenti in comuni diversi da quello sede di commissione, il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.
L'articolo 9 prevede l'abrogazione di ben 11 leggi regionali, cosa che permetterà una maggiore trasparenza e una più facile lettura e applicabilità della normativa.
Questo andando anche nel senso di quanto previsto dal programma di legislatura che prevede la stesura di testi unici di facile lettura in modo da evitare di avere leggi diverse che intervengono sulla medesima materia.
Poi leggendo il testo di legge ho visto che all'articolo 2 è necessario portare un piccolo emendamento tecnico, cioè alla fine dell'articolo dove dice: " commissioni mediche collegiali di cui all'articolo 4", sarebbe da aggiungere anche l'articolo 5 che precedentemente non c'era, cioè anche la commissione di seconda istanza.
Presidente È aperta la discussione generale. Ricordo ai colleghi che si discute sul testo approvato dalla V Commissione che comprende anche gli emendamenti della II Commissione. La parola al Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Non sembri irrispettoso il mio modo di ragionare su questa legge, ma l'unico esempio che mi è venuto in mente, pensando alla trafila di questo disegno di legge è di tipo pedagogico e capirete poi perché. Quello a cui abbiamo assistito è come se una maestra si fosse trovata davanti un alunno generalmente capriccioso che una volta porta alla maestra un compito fatto in maniera discreta. È stato più bravo del solito, la maestra lo loda per questo suo lavoro e gli dice: "Però, come sai, alla fine per essere completo questo compito ha bisogno di un bel disegno". A quel punto il bambino comincia ad urlare, strepitare, fare i capricci, pestare i piedi per terra e rifiuta di fare il disegno, allora la maestra insiste con le buone, con le cattive, mai alzando le mani e alla fine il bambino comincia a disegnare. Quando sta per colorare il disegno, smette di disegnare e torna a fare i capricci e la maestra dice: "Va bene, hai già fatto abbastanza".
Questa è la storia che, io sono maestro, non segue gli indirizzi della pedagogia perché compito di un educatore è quello di insistere con le maniere dovute anche dandosi i dovuti tempi e rispettando i tempi dell'alunno, ma di tirare fuori tutto ciò che l'alunno può tirare fuori.
L'Assessore Vicquéry è giunto un po' di tempo fa in V Commissione con un compito fatto meglio del solito che era questo disegno di legge e la V Commissione ha rivestito i panni della maestra, nel senso che apprezzando il lavoro fatto fin qui, ha affrontato ciò che era incompleto di questa legge ed era ciò che le categorie interessate richiedevano, vale a dire la possibilità di accedere a questa commissione di seconda istanza.
A quel punto l'assessore ha strepitato, urlato, battuto i piedi per terra e la maestra, la commissione pazientemente lo ha portato a cambiare il suo atteggiamento ed infatti l'assessore ha disegnato la commissione di seconda istanza. Quando però si trattava di dare contenuto, colore, alla commissione di seconda istanza, l'assessore si è fermato e lì la maestra non ha più insistito.
Sono stato un po' lungo e anche un po' noioso, ma è proprio quello che è successo, nel senso che noi su questo disegno di legge abbiamo delle osservazioni da fare solo sull'articolo 5, così sono chiaro, che è proprio quello che prevede il tema dei ricorsi.
È bene dire che è caduto un principio, un principio secondo me assurdo, che sembrava in un primo tempo sostenere l'impalcatura di questa parte della legge. Il principio era quello che aveva un qualche fondamento, secondo chi sosteneva la tesi iniziale, che si poteva ricorrere alla stessa commissione che aveva deliberato. Io, ma non solo io, anche autorevoli membri della commissione di maggioranza hanno ragionato sul fatto che questo non fosse un principio fra i più solidi; in tutti i domini il ricorso in genere lo si presenta ad un organo diverso dal primo. Questo principio è caduto e di questo ne siamo tutti contenti perché si inserisce questa commissione di seconda istanza.
Andando però a vedere come è stata colorata questa commissione di seconda istanza, vediamo che è stata colorata male, per non dire che si è andati fuori delle righe, su e giù, non uniformemente. Cosa c'è che non va in questa commissione di seconda istanza? Una cosa in particolare, e poi sulle cose più piccole non mi soffermo, ed è l'inserimento in questa legge, che diventerà legge della Valle d'Aosta, di un principio che - e qui sono pronto, anzi spero di essere smentito - mai finora è stato inserito nella legislazione della nostra Regione. È il principio per il quale se un organo non risponde ad un diritto sancito per legge, quello appunto di fare ricorso, significa che la risposta è negativa. È il contrario del silenzio-assenso che tutti conosciamo.
Credo un numero assai inferiore di noi conosceva questo silenzio-diniego che abbiamo riscontrato essere presente in una legge del Trentino Alto Adige inerente alla stessa materia ma, ripeto, non mi pare che in Valle d'Aosta questo principio sia mai stato sancito finora.
Perché personalmente riteniamo che questa sia la mancanza di colore a quel disegno? Perché si rischia di tornare alla situazione precedente, si rischia cioè che il diritto sancito dalla legge che la pratica del ricorrente sia esaminata seriamente, in realtà non lo sia nemmeno e che alla non disamina del ricorso ne derivi una bocciatura del ricorso stesso. Perché dico questo? Perché le motivazioni che ci sono state date, per le quali è stato inserito questo concetto, sono state proprio di questo genere, cioè si è detto: "Visto che questa commissione starà in piedi con qualche difficoltà; visto che il personale almeno adesso sembra non poter garantire più di quel tanto, se le pratiche di ricorso dovessero essere eccessivamente numerose, passata la scadenza fissata per legge, se la commissione di ricorso non ha avuto tempo di esaminare tutte le pratiche, non può rispondere al ricorso presentato dal cittadino e di conseguenza questo principio salva il non rispetto dei termini di legge".
Ecco perché dico che se con quest'articolo si vuole sancire il principio che il cittadino ha diritto di ricorrere ad una commissione di seconda istanza, mi sembra implicito che il cittadino che presenta ricorso abbia diritto a vedere esaminato il proprio ricorso e mi sembra altresì evidente che il cittadino che presenta ricorso abbia diritto di sapere come è andato il suo ricorso, quindi noi su questo insistiamo molto.
Presenteremo tre emendamenti a questo disegno di legge, non li illustro adesso per non essere troppo lungo, rimandando al momento del voto, ma su questo problema in particolare questi emendamenti cercano di ovviare a quest'incongruità che secondo noi è grave in questo disegno di legge. Riteniamo cioè che sia possibile riformulare gli articoli che riguardano la procedura del ricorso così come sono stati formulati gli articoli che riguardano la domanda per la prima istanza, rispettando esattamente le stesse modalità di tempi sia per quanto concerne la disamina del ricorso da parte della commissione, sia per quanto riguarda l'informazione dovuta nei confronti di chi questo ricorso ha presentato.
Ripeto, sugli altri due non mi documento; non sto a tessere le lodi dell'assessore per quanto riguarda le altre parti della legge un po' perché spesso l'assessore è bravo a farlo da solo, ma anche perché questo non è compito dell'opposizione.
Presidente La parola al Consigliere Beneforti.
Beneforti (PVA-cU) Questo disegno di legge ha indubbiamente dei lati positivi, uno fra tutti è quello che unifica tutte le normative di legge esistenti nel settore degli invalidi. C'erano 11 norme di legge, se ne fa una, si fa una legge quadro e questo è un fatto positivo, che apprezziamo come apprezzano gli invalidi che fanno parte delle singole categorie.
Con la presentazione di questo disegno di legge le organizzazioni sindacali degli invalidi hanno presentato delle loro rivendicazioni; del resto la legge quadro era anche l'occasione per rivedere certe norme che ritenevano non fossero gradite ai loro aderenti; in particolare la norma, già ricordata dal Consigliere Marguerettaz, del ricorso di seconda istanza. In certe situazioni, qualsiasi legge o regolamento prevede la possibilità di ricorrere dalla prima istanza ad una seconda istanza ed in certi casi anche ad una terza istanza.
È chiaro che le norme di ricorsi devono essere previste dalle leggi. Sono le leggi che devono stabilire come i ricorsi possono essere presentati. Mi soffermerò in particolare su due aspetti: i tempi di risposta o di presentazione dei ricorsi alle domande degli utenti, chiamiamoli così, e sul discorso del ricorso di seconda istanza.
L'articolo 5 al comma 2 dice: "Il ricorso viene definito, su base documentale, salvo diversa decisione del presidente della commissione, entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione; nel frattempo è sospeso il termine di cui all'articolo 2, comma 4. Qualora la decisione non intervenga entro detto termine il ricorso si intende respinto."
Questo sottintende, almeno a nostro avviso, come ad avviso delle associazioni degli invalidi, che si lascino passare i 5 mesi; per non prendere in esame i ricorsi. Credo che questo dubbio debba essere tolto, perché non è serio che un'Amministrazione faccia delle norme di legge che lasciano dei dubbi aperti come in questo caso.
Su questo disegno di legge noi presentiamo cinque emendamenti di cui tre sono per accorciare i tempi di attesa da parte degli invalidi, uno è per modificare il ricorso di seconda istanza. A nostro avviso il testo del comma 2 dell'articolo 5 - che ho letto prima - dovrebbe recitare: "Il ricorso viene definito su base documentale salvo diversa decisione del presidente della commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione; nel frattempo è sospeso il termine di cui all'articolo 2, comma 4. La decisione deve essere motivata e va comunicata al ricorrente nel termine di dieci giorni dalla sua pronuncia". Non è pensabile che uno faccia un ricorso, debba contare i giorni e quando è superato quel giorno nessuno più gli risponde. È doveroso che ad un ricorso venga data una risposta e che vengano accorciati i tempi di attesa. Solo così si dimostra considerazione verso l'invalido che presenta il ricorso, senza questo correttivo, vuol dire che non c'è considerazione o fiducia nella persona che presenta i ricorsi.
All'articolo 5 chiediamo di aggiungere il comma 2 bis che recita: "Avverso la decisione del Presidente della Commissione è ammessa la tutela giurisdizionale innanzi all'autorità competente". Questo perché in ogni normativa quanto ho letto è previsto; rimane facoltà all'interessato se ricorrere alla tutela giurisdizionale oppure no, ma noi dobbiamo prevederlo. C'è una normativa delle pensioni del Ministero del tesoro dove questa frase è sempre riportata perché rimane la libertà dell'individuo di poter ricorrere.
Quanto agli altri emendamenti, al comma 3 dell'articolo 2 si dice che: "La commissione medica collegiale procede, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, alla verifica dello stato invalidante…", ma uno per avere una risposta deve aspettare 4 mesi per essere chiamato?
E ancora: "Il dirigente della struttura competente decide circa la concessione delle provvidenze economiche entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento sanitario"; noi chiediamo trenta giorni. Crediamo che sia giusto, lecito, normale chiedere trenta giorni, perché aspettare centoventi giorni per essere chiamato a visita e poi aspettarne altri sessanta per avere la concessione economica, ci sembrano termini molto lunghi.
All'articolo 4, comma 10, si dice: "Entro trenta giorni dall'esaurimento della procedura dell'accertamento sanitario, la struttura competente notifica all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verbale di visita", ma entro trenta giorni si rimette il verbale? C'è gente che ne ha bisogno; una volta accertata l'invalidità, lo so per esperienza - ma credo lo sappia anche l'assessore - che la gente il giorno dopo che ha passato la visita viene a richiedere il certificato invalidante perché per motivi di lavoro ha necessità di presentarlo in certe sedi. Quindi è una riduzione dei tempi che richiediamo con i nostri emendamenti.
Infine presentiamo un ordine del giorno dove si chiede che si proceda all'informatizzazione del servizio, in modo da aiutare il servizio stesso ad essere più celere nelle risposte. Gli emendamenti sono stati presentati, l'ordine del giorno è stato presentato, credo che le proposte che vengono portate, e le modifiche che presentiamo agli articoli di questa legge, siano più che giustificate.
È una richiesta che proviene più che da noi dalle associazioni degli invalidi perché in II Commissione sono venuti in delegazione e ci hanno illustrato quali erano le loro richieste; noi le abbiamo riprese e le abbiamo tradotte, sia questi emendamenti, sia nell'ordine del giorno che abbiamo presentato. Richiediamo che il ricorso di seconda istanza così come è stato previsto nella legge sia rivisto, perché sia un ricorso effettivo e non solo un ricorso virtuale.
Presidente È stato presentato un ordine del giorno dai Consiglieri Beneforti, Curtaz e Squarzino Secondina di cui do lettura:
Ordine del giorno Il Consiglio regionale
Preso atto che esiste un progetto di informatizzazione delle procedure di compilazione dei risultati della commissione medica collegiale, prevista dalla legge regionale n. 22/95 e successive modificazioni e dal disegno di legge n. 16/99
Preso atto che, nonostante siano già stati stanziati i fondi per l'acquisto dei computer necessari per velocizzare la procedura, tale innovazione procedurale non è stata ancora attivata
Considerato che uno degli obiettivi primari dell'amministrazione è lo snellimento delle pratiche burocratiche e dei tempi di attesa dell'utente
Considerata ancora la tipologia particolare delle fasce di utenti che attendono il responso della Commissione
Impegna
L'Assessore competente a mettere in atto, entro tre mesi, la informatizzazione della procedura di compilazione dei risultati, e della relativa comunicazione all'utente, del responso della Commissione medica, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa.
F.to: Beneforti - Curtaz - Squarzino Secondina
Presidente Se non vi sono altre richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale. La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Sto cercando il Consigliere Marguerettaz perché non vorrei che l'allievo non ascolti il maestro…
Non ho moltissimo da dire in risposta agli interventi fatti. Vorrei solo limitarmi a far presente che molte volte, quando si cerca la pagliuzza nell'occhio, si dimentica la trave. Questo disegno di legge è un disegno di legge che è stato lungamente discusso non solo in commissione consiliare, ma prima con i diretti interessati e, quando parlo di diretti interessati, parlo dei funzionari che fanno quest'attività, ma anche dei medici delle commissioni collegiali che effettuano le visite. E gran parte del contenuto del disegno di legge è la conclusione delle loro richieste, cioè di coloro che operano sul terreno che mi pare che abbiamo un'esperienza maggiore di quanto possiamo avere noi che vediamo le cose da un altro punto di vista.
Questo voglio precisarlo perché abbiamo cercato di mettere in piedi un articolato che dia delle risposte certe e concrete alle esigenze dei cittadini, esigenze che sono ampiamente tutelate, voglio sottolinearlo, se è vero, come è vero, che in Valle d'Aosta siamo in una situazione assolutamente privilegiata in virtù della potestà legislativa rispetto alle situazioni delle altre regioni dove le fasi del procedimento sono di una lunghezza esasperante e a volte addirittura non arrivano a conclusione.
Mi limito a dire che i tre punti su cui dobbiamo porre l'attenzione sono, il primo, il ricorso in opposizione. Il ricorso in opposizione è un istituto giuridico previsto dal diritto amministrativo tant'è che se è rimasto in piedi nella legislazione precedente, è perché era ed è previsto dal diritto amministrativo. È una delle possibilità di ricorso; è stato applicato con saggezza da parte dei medici responsabili, i quali non lavorano per conoscenze personali o per valutazioni di tipo soggettivo, ma lavorano secondo scienza e coscienza che è uno dei principi fondamentali dell'attività del medico. Sentir dire che questo principio fondamentale sarebbe venuto meno, mi fa dispiacere perché questo significa perdere fiducia e sfiduciare l'intera categoria medica.
Ne approfitto per ringraziare invece in quest'aula questi medici per il lavoro svolto che è un lavoro di difficile interpretazione perché è molto più semplice fare una visita medica piuttosto che dare un punteggio a una visita di tipo medico-legale in una commissione collegiale per cui permettetemi di dire che queste osservazioni sono fuorvianti.
Il ricorso in opposizione ha dato dei risultati fisiologicamente corretti perché un 20 percento di accettazione ricorso è nella media delle percentuali dei ricorsi stessi.
Il silenzio-rigetto è anch'esso un istituto giuridico previsto dalla normativa. Al riguardo vorrei precisare che la preoccupazione che qualcuno di voi ha rispetto al fatto che il cittadino non sia tutelato è fuori luogo perché è intervenuta ed è in vigore la legge n. 241/90 che obbliga l'amministrazione pubblica a dare le risposte.
La Consigliera Squarzino ride, come è sua abitudine, e in risposta io cito un testo di diritto amministrativo del Sandulli che mi pare che sia sufficientemente serio nel quale si dice: "Il problema della qualificazione giuridica del silenzio della pubblica amministrazione riveste notevole importanza con riferimento alla tutela del privato nei confronti dell'amministrazione anche nei casi di inerzia della stessa quando tale comportamento omissivo lo danneggi.
Al riguardo è da notare che, prima dell'entrata in vigore della legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo, non vi era nel nostro ordinamento giuridico una norma che, in armonia con i principi di buona amministrazione e di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, imponesse in via generale alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento esplicito.
L'assenza di una norma di questo tipo incentivava i silenzi e i comportamenti intenzionalmente o involontariamente ostruzionistici della pubblica amministrazione determinando un vuoto di tutela degli interessati a fronte di dette omissioni.
Tale panorama normativo è stato profondamente innovato dalla promulgazione della legge 241/90 che all'articolo 2 ha sancito l'obbligo generale della pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Da parte della dottrina prevalente si ritiene che l'articolo 2 della legge 241/90 generalizzi l'obbligo, precedentemente considerato eccezionale, di conclusione esplicita del procedimento determinando l'illegittimità dei comportamenti omissivi e dell'inerzia della pubblica amministrazione e attribuendo al privato un vero e proprio diritto alla conclusione del procedimento.
Nel caso di violazione di tale obbligo di provvedere, l'inerzia della pubblica amministrazione deve quindi ritenersi illecita e lo stesso ordinamento reagisce ad essa in vario modo: prevedendo per il mancato esercizio del potere sanzioni civili (ad esempio articolo 25 del T.U. degli impiegati civili dello Stato), penali (ad esempio articolo 328 c.p.) e/o disciplinari (vedi articolo 3 del decreto legge 163/95 a tenore del quale l'inosservanza del termine comporta l'attivazione di poteri disciplinari nei servizi di controllo delle pubbliche amministrazioni); prevedendo uno specifico potere sostitutivo in capo ad un altro organo per rimediare all'attività del titolare; attribuendo in ipotesi tassativamente determinate un dato significato all'inerzia della pubblica amministrazione.
Al di là di questi rimedi espressamente approntati dall'ordinamento, sorge il problema di vedere, quando manchi l'espressa attribuzione di un significato tipico all'inerzia della pubblica amministrazione, quale sia il valore da attribuire al silenzio".
E qui continua dicendo che il cittadino - per rispondere al Consigliere Beneforti - può adire l'autorità giudiziaria, ma questo non va messo in legge perché è un diritto che il cittadino ha indipendentemente che sia scritto o non scritto in legge.
Il terzo concetto che voglio sottolineare perché qualcuno lo dimentica è che i tempi sono stati definiti di intesa con la commissione consiliare per dare maggiori diritti al cittadino e che i tempi sono dal punto di vista del riconoscimento del diritto irrilevanti perché sussiste il concetto della retroattività delle spettanze economiche con addirittura il riconoscimento degli interessi legali. Più di questo non possiamo fare, anzi ci rimette la pubblica amministrazione se ritarda i tempi perché, nel momento in cui viene riconosciuto il diritto, aumentano gli interessi legali.
I 150 giorni del ricorso in opposizione hanno questa valenza perché possiamo fare della filosofia, possiamo fare di tutto, ma dobbiamo guardare alla realtà.
Io lo dico in quest'aula e ripeto quanto ho detto in commissione consiliare e cioè l'allievo sarà capriccioso, ma l'allievo in tre anni ha portato le liste di attesa per le commissioni degli invalidi civili da un anno e mezzo a liste di attesa fisiologiche: non dico che stiamo rispondendo in tempi reali, ma quasi e questo lo dico perché i dati sono a dimostrarlo. Non vorrei che con le modifiche apportate si ritorni alla situazione "ex ante" ed è per questo motivo che abbiamo previsto un termine ultimo di conclusione del procedimento amministrativo a tutela del cittadino perché non è ammissibile che la pubblica amministrazione continui all'infinito a tenere aperto un procedimento amministrativo e se non si definisse un termine ultimo, evidentemente non ripartirebbero i tempi per la presentazione di una nuova istanza.
I sei mesi per la presentazione della nuova istanza sono termini richiesti dai medici delle commissioni medico-legali che per principio, al fine di evitare situazioni non corrette, si rifiutano di analizzare e di prendere in considerazione i casi di acuzia; non esaminano il soggetto ricoverato in ospedale con una patologia acuta perché se lo esaminano nel momento in cui il soggetto è in carrozzella e poi in seguito alla riabilitazione riesce di nuovo a deambulare, il medico deve valutare la situazione normale.
Queste sono delle richieste, i cui contenuti erano previsti tra l'altro già nella legge preesistente, che hanno dato dei risultati più che positivi perché il cittadino decide da solo con l'assistenza dei patronati se è il caso di presentare un ricorso o se è il caso di presentare una nuova istanza perché il ricorso è ammissibile solo per le patologie previste indicando motivazioni nuove, mentre per le nuove istanze possono essere previste patologie nuove. Per questi motivi è stata indicata questa tempistica.
Prendendo in esame gli emendamenti proposti, io agli atti ho solo quelli del Consigliere Marguerettaz, i 120 giorni della presentazione rispetto ai 150 giorni, a questo riguardo abbiamo discusso in commissione indicando i 150 giorni proprio a maggior garanzia del cittadino proprio per evitare che i 4 mesi non fossero sufficienti alla commissione medico-legale per prendere in esame il ricorso stesso…
(interruzione del Consigliere Beneforti, fuori microfono)
… il vostro emendamento no, ma se ho capito bene il vostro emendamento chiede di abbassare a 90 giorni rispetto all'emendamento di Marguerettaz. I 150 giorni, ripeto, sono stati inseriti a maggior garanzia del cittadino perché oggi il Servizio di medicina legale non è in grado di costituire una commissione per l'esame dei ricorsi. Non vorrei che fra tre mesi si tornasse in quest'aula per rimodificare di nuovo la legge perché in quel momento qualcuno si assumerà la responsabilità di non dare delle risposte ai cittadini, in quel momento interviene la responsabilità personale di qualcuno perché è un obbligo dare delle risposte a un ricorso presentato e per poter presentare ricorso vanno costituite le commissioni.
Per questo motivo abbiamo previsto che presidente della commissione dei ricorsi sia il dirigente del Servizio di medicina legale e che gli altri due siano in alternativa medici di medicina legale o medici di medicina del lavoro. Tenete presente che per poter costituire queste commissioni, tutti questi medici non devono essere in regime di incompatibilità con il servizio pubblico o quant'altro, decreto "Bindi", applicazione al 30 giugno di tutte le incompatibilità e via dicendo.
Per questo motivo abbiamo concordemente portato a 150 giorni i tempi per il ricorso, ma - ripeto - non fossilizziamoci dietro la tempistica perché non è interesse delle commissioni esaminare i ricorsi alla fine del tempo concesso, semmai è interesse di tutti di esaminarli all'inizio per evitare un esborso più oneroso da parte dell'Amministrazione regionale e io sotto questo punto di vista, conoscendo il presidente della commissione, posso garantire che è una persona assolutamente seria e che non cercherà di portare all'infinito l'esame delle stesse.
Tutti gli emendamenti che sono stati presentati hanno quest'impostazione che, mi permetto di ripetere, è un'impostazione un po' a caccia alla strega perché i tempi sono stati definiti di intesa con i medici delle commissioni collegiali e di intesa con i funzionari che lavorano alle commissioni invalidi civili, ciechi e sordomuti; funzionari che più volte hanno ribadito che questi tempi danno la possibilità di dare delle risposte certe ai cittadini, per questo motivo chiedo di ritirare gli emendamenti.
Presidente Si procede alla discussione dell'ordine del giorno presentato da Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo che viene illustrato dalla Consigliera Squarzino alla quale do la parola.
Squarzino (PVA-cU) Con quest'ordine del giorno vogliamo sottolineare come questa Regione debba accelerare sempre più un'organizzazione del servizio che sia al servizio del cittadino. Sono almeno due anni che esiste questo progetto di informatizzazione della procedura che viene seguita nel momento in cui avviene la visita medica.
Il progetto - deciso sulla carta da due anni - consiste in questo: quando la commissione medica si riunisce ed esamina i documenti dei vari utenti, c'è accanto anche un personale amministrativo che ha il compito di verbalizzare il tutto.
Ora se c'è un computer portatile con una stampante, è possibile all'istante tradurre il responso della commissione su un documento, farlo firmare direttamente dai medici della commissione che sono presenti; questo consente di accelerare di almeno 15 giorni la prassi perché oggi c'è la segretaria che fa il verbale, arriva in ufficio, lo ribatte al computer e ci vuole una settimana per fare questo poi, la settimana successiva presenta alla commissione i verbali che vengono firmati e questo verbale ritorna agli uffici che poi lo trasmettono a chi di competenza. Tutto questo tempo può essere giustamente accelerato con l'uso di un computer portatile. Questo era il progetto pensato due anni fa e proposto.
Ora questo progetto è lì fermo e non si capisce bene perché; è un anno e mezzo che continuo a chiedere a che punto è questo progetto; mi sembra che i computer siano stati già comperati, ma non sia ancora stato attivato il corso di formazione per cui bisognerà aspettare ancora due mesi, tre mesi, un anno perché tutto avvenga.
Quello che volevo era un impegno in questa sede, cioè che l'assessore competente si impegni a far mettere in atto entro tre mesi l'informatizzazione della procedura di compilazione dei risultati e della relativa comunicazione all'utente del responso della commissione medica in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa.
Questo procedimento, che fra l'altro è un progetto che ha la Giunta, chiediamo che venga accelerato al massimo perché è inutile che diciamo che vogliamo essere a servizio degli utenti quando non riusciamo con un mimino sforzo organizzativo a dare una risposta immediata all'utente.
Questo è il motivo che ci ha spinti a predisporre quest'ordine del giorno e a sottoporlo all'approvazione del Consiglio.
Presidente La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Vicquéry.
Vicquéry (UV) La Consigliera Squarzino ha illustrato la situazione del sistema informativo che non è proprio così perché una prima parte del sistema informativo è stata messa in atto con l'anagrafe degli assistiti, con l'anagrafe degli invalidi e quant'altro ne segue; manca la parte relativa alla compilazione dei certificati che è finanziata ed è di competenza del Servizio informativo regionale.
Proporrei di non metterci una data, nel senso che c'è un'attività che viene programmata direttamente dal servizio competente che concorda con la ditta aggiudicatrice per cui proporrei di accettare quest'impegno togliendo "entro tre mesi" perché non spetta a noi far rispettare questi termini…
(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)
… nel più breve tempo possibile, mettiamo una formula di questo genere perché c'è una programmazione degli interventi che riguarda tutta la macchina regionale. Questo è un piccolo tassello del tutto.
Squarzino (fuori microfono) Accettiamo la proposta dell'assessore di sostituire con la formula: "nel più breve tempo possibile".
Presidente L'ordine del giorno viene posto in votazione con la modifica alla parte impegnativa, dove le parole "entro tre mesi" vengono sostituite dalle parole "nel più breve tempo possibile".
Pongo in votazione l'ordine del giorno nel testo così modificato:
Ordine del giorno Il Consiglio regionale
Preso atto che esiste un progetto di informatizzazione delle procedure di compilazione dei risultati della commissione medica collegiale, prevista dalla legge regionale n. 22/95 e successive modificazioni e dal disegno di legge n. 16/99
Preso atto che, nonostante siano già stati stanziati i fondi per l'acquisto dei computer necessari per velocizzare la procedura, tale innovazione procedurale non è stata ancora attivata
Considerato che uno degli obiettivi primari dell'amministrazione è lo snellimento delle pratiche burocratiche e dei tempi di attesa dell'utente
Considerata ancora la tipologia particolare delle fasce di utenti che attendono il responso della Commissione
Impegna
L'Assessore competente a mettere in atto, nel più breve tempo possibile, la informatizzazione della procedura di compilazione dei risultati, e della relativa comunicazione all'utente, del responso della Commissione medica, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa.
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Si passa all'esame dell'articolato nel testo predisposto dalla V Commissione. Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
All'articolo 2 vi sono tre emendamenti. Vi è un emendamento proposto dal Consigliere Rini che recita:
Emendamento All'art. 2 (procedimenti).
Aggiungere alla fine del comma 1 "e articolo 5".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Sempre all'articolo 2 vi sono due emendamenti presentati dai Consiglieri Curtaz, Beneforti e Squarzino Secondina di cui do lettura:
Emendamento Al comma 3 dell'art. 2, sostituire "entro centoventi giorni" con "entro sessanta giorni"
Emendamento Al comma 4 dell'art. 2 sostituire "entro sessanta giorni" con "entro trenta giorni"
Sul primo emendamento ha chiesto la parola la Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) Il motivo che ci ha spinto ad accorciare questi tempi è anche un'attenzione particolare per quelle persone che fanno domanda per un assegno di accompagnamento e che sono in situazioni abbastanza critiche, diciamo persone che hanno pochi mesi di vita. La famiglia che ha queste persone in casa ha bisogno di cercare degli aiuti per poter curare i propri cari e gli aiuti costano in quanto si devono pagare infermieri e le persone che assistono.
L'assegno di accompagnamento ha questa funzione, ma la famiglia come fa a chiedere l'aiuto di persone se non sa ancora che potrà godere di quest'assegno di accompagnamento?
È vero che un invalido, così diceva l'assessore, dopo sei mesi viene a sapere se ha avuto la pensione e avrà gli arretrati, ma la famiglia che ha una persona cara che è ammalata, non può aspettare sei mesi… sei mesi, Cottino, perché 120 giorni per la commissione e poi 60 giorni per avere le provvidenze. Il comma 3 parla di 120 giorni, ma il comma 4 aggiunge a quelli 60 giorni, allora la famiglia deve aspettare sei mesi per avere le provvidenze. A questo punto magari la persona se n'è già andata purtroppo e la famiglia è stata privata della possibilità che in questa Regione viene teoricamente data.
Presidente La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Per spiegare che, quando la legge parla di "entro", non significa che lo fanno all'ultimo giorno. Nella prassi regolare di tutti i giorni i casi di accertata urgenza vengono svolti in tempo reale, addirittura mandando la commissione in ospedale in punto di morte. Il disegno di legge prevede anche che devono essere almeno tre presenti; questo avviene regolarmente su segnalazione dei soggetti.
L'assegno di accompagnamento non ha quelle funzioni che dice la Consigliera Squarzino perché l'assessorato regionale interviene con altri strumenti in quanto se intervenisse solo con l'assegno di accompagnamento, che è cosa diversa dall'indennità di accompagnamento: l'indennità di accompagnamento è di 870.000 lire al mese, l'assegno è di 380.000 lire, vi rendete conto che con 380.000 lire al mese sicuramente non potrebbe far fronte alle spese che sono state previste.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal gruppo PVA-cU:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 6
Favorevoli: 3
Contrari: 3
Astenuti: 25 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Collé, Comé, Cottino, Ferraris, Lanièce, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)
Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal gruppo PVA-cU:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 4
Favorevoli: 3
Contrari: 1
Astenuti: 27 (Agnesod, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Collé, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lanièce, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)
Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2 (Procedimenti)
1. L'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinata all'accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo da parte delle commissioni mediche collegiali di cui agli articoli 4 e 5.
2. L'istanza di accertamento degli stati di cui al comma 1, nonché dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è presentata dagli interessati alla struttura competente, corredata della documentazione sanitaria attestante la natura dell'infermità invalidante.
3. La commissione medica collegiale procede, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, alla verifica dello stato invalidante. Il termine è sospeso in caso di ulteriori accertamenti sanitari.
4. Il dirigente della struttura competente decide circa la concessione delle provvidenze economiche entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento sanitario.
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
All'articolo 4 c'è un emendamento presentato dai Consiglieri Curtaz, Beneforti e Squarzino Secondina di cui do lettura:
Emendamento Al comma 10 dell'art. 4 sostituire "Entro trenta giorni" con entro "quindici giorni"
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 3
Astenuti: 27 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Collé, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lanièce, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)
Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
All'articolo 5 ci sono vari emendamenti. Do lettura degli emendamenti presentati dal gruppo Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo:
Emendamento Sostituire il comma 2 dell'art. 5 con il seguente testo:
"Il ricorso viene definito su base documentale salvo diversa decisione del presidente della commissione entro 90 giorni dalla data di presentazione; nel frattempo è sospeso il termine di cui all'articolo 2, comma 4. La decisione deve essere motivata e va comunicata al ricorrente nel termine di dieci giorni dalla sua pronuncia."
Emendamento Aggiungere all'art. 5 il comma 2bis
"2bis. Avverso la decisione del Presidente della Commissione è ammessa la tutela giurisdizionale innanzi all'autorità competente."
Do lettura degli emendamenti presentati dal gruppo degli Autonomisti:
Emendamento All'art. 5 sostituire così il comma 2:
2. Il ricorso viene definito, su base documentale, salvo diversa decisione del presidente della commissione, entro 120 giorni dalla data di presentazione. Il termine è prorogato in caso di ulteriori accertamenti sanitari. Nel frattempo è sospeso il termine di cui all'articolo 2, comma 4.
Emendamento All'art. 5 aggiungere il seguente comma:
2bis. Al riesame della certificazione medica è ammessa la partecipazione del ricorrente e/o di un suo medico di fiducia. Entro trenta giorni dalla definizione del ricorso, la struttura competente ne comunica l'esito all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Emendamento All'art. 5, comma 5 aggiungere le seguenti parole:
"Il Presidente della Commissione autorizza la deroga a tale termine, previa valutazione del caso, quando si manifesta un improvviso aggravamento dello stato di salute".
Iniziamo con l'emendamento n. 1 presentato dagli Autonomisti, sostitutivo del comma 2. La parola al Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) C'è bisogno perché l'assessore non ha percepito fino in fondo il significato di quest'emendamento.
Come avrà visto l'assessore, ma ne parleremo in dichiarazione di voto, ci siamo astenuti dal votare gli emendamenti dell'Ulivo per quanto concerne i tempi.
Quest'emendamento è leggermente diverso perché partiva proprio dalle considerazioni che lei ha fatto, cioè cerchiamo di essere realisti. Allora, le sue preoccupazioni sul fatto che i tempi previsti dal disegno di legge siano portati da 150 giorni a 120 non sono fondate perché se lei andava avanti a leggere la proposta di emendamento, vedeva che era ripresa la stessa formulazione che è prevista per la commissione di prima istanza cioè, dopo aver fissato il termine di 120 giorni dalla data di presentazione, c'è scritto che il termine è prorogato in caso di ulteriori accertamenti sanitari così come è previsto per la commissione di prima istanza, quindi i 120 giorni non sono un termine categorico, il dare la possibilità di prorogare questo termine per i motivi che diceva proprio lei nella sua replica, cioè laddove sia necessario approfondire gli accertamenti sanitari del caso, la legge dà questa possibilità.
Questo permetterebbe altresì, come poi reciterà l'emendamento successivo, di togliere dalla legge, da quest'articolo in particolare questo famoso silenzio-diniego perché non è che andiamo a ridurre i tempi e poi a costringere la commissione o a non rispettare i tempi di legge o a non poter comunicare all'interessato; fissando il limite di 120 giorni e dicendo che comunque la commissione in caso di ulteriori accertamenti può derogare da questi termini, ma chiedendo poi che entro 30 giorni venga data comunicazione all'interessato dell'esito del ricorso, credo che sia tracciare una strada percorribile a tutti gli effetti.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento n. 1 degli Autonomisti:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 5
Astenuti: 26 (Agnesod, Beneforti, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Cottino, Cuc, Curtaz, Ferraris, Fiou, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Squarzino Secondina, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Il Consiglio non approva.
Passiamo all'emendamento n. 4 presentato da PVA-cU, sostitutivo del comma 2. La parola al Consigliere Curtaz.
Curtaz (PVA-cU) Volevo intervenire per due questioni. La prima per spiegare perché ci siamo astenuti sull'emendamento degli Autonomisti che pure andava nel senso da noi indicato. La ragione è logica perché se fosse stato approvato quell'emendamento, sarebbe stato caducato il nostro.
Insisto affinché quest'emendamento venga approvato perché proprio dalle parole dell'assessore ricavo una contraddizione abbastanza significativa e cercherò di spiegarla brevemente nonostante l'ora tarda. Evidentemente conosciamo un po' l'istituto del silenzio-rigetto, ma a me sembra che quest'istituto male si addica al contenzioso, cioè il silenzio-assenso e il silenzio-rigetto sono chiaramente degli istituti di diritto amministrativo, però mi sembra che sia un tipo di soluzione che mal si addice a un contenzioso. Che sia un contenzioso giudiziario non se ne parla neanche, ma anche un contenzioso amministrativo mi sembra che sia poco proponibile dal punto di vista logico perché è evidente che se una persona fa un ricorso, ha diritto che a questo ci sia una risposta positiva o negativa e soprattutto - aggiungo - ha diritto che questa risposta positiva o negativa venga motivata. È questo il punto! Tant'è che da qui emerge la contraddizione, a mio giudizio, di quanto ha detto l'Assessore Vicquéry perché citando Sandulli lui porta acqua al nostro mulino.
L'assessore ci ha detto per rassicurarci: state tranquilli perché Sandulli, la dottrina prevalente eccetera ammette che contro il silenzio il cittadino ha diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria - se non ho capito male - perché il silenzio non è motivato. Ma se questo è vero, il problema risolviamolo a monte, non aspettiamo che i cittadini debbano fare ricorso giurisdizionale contro il silenzio perché noi non abbiamo risposto e non abbiamo risposto perché abbiamo previsto in una legge questo meccanismo. Obblighiamo la commissione a rispondere e a motivare ed eviteremo quel meccanismo che Sandulli invoca.
Non so se sono stato chiaro: per adottare oggi una semplificazione rischiamo di portare un contenzioso a livello amministrativo, che è poca cosa anche dal punto di vista funzionale, economico, logistico, ad un contenzioso giudiziario più costoso, più lungo e più spiacevole attraverso un meccanismo di impugnativa del silenzio perché, visto che vige un principio che gli atti amministrativi devono essere motivati, non riesco a capire come di fronte a un ricorso l'amministrazione mi dica di no con il silenzio e non me lo motivi. Sicuramente io cittadino ho diritto di reagire a questo comportamento.
Quindi l'emendamento, caro assessore, va nel senso di garanzia e di tutela del cittadino e di non appesantimento della macchina burocratica che deve rispondere a questa situazione. È questo il senso dell'emendamento e mi sembra una cosa talmente ovvia che non avrebbe bisogno di tanta insistenza.
Presidente La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Vicquéry.
Vicquéry (UV) È evidente che nel gioco delle parti l'opposizione deve trovare delle motivazioni per non votare la legge.
Il silenzio-rigetto è quando la legge conferisce all'inerzia della pubblica amministrazione il significato di un diniego di accoglimento dell'istanza o ricorso. Ne sono esempi, tralascio quelli che non ci interessano: l'articolo 6 del DPR n. 1199/71 e l'articolo 20 della legge n. 1034/71 in forza dei quali, trascorsi inutilmente 90 giorni - in genere sono 90 giorni - scatta il silenzio-rigetto, dopo i 90 giorni dalla presentazione di un ricorso gerarchico - esattamente questo di cui stiamo parlando - il ricorso si intende respinto. Quindi non è vero quanto dice l'Avvocato Curtaz che il silenzio-rigetto non si applica per i ricorsi; si applica anche il silenzio-assenso, ma si applica anche il silenzio-rigetto.
Il silenzio-rigetto veniva configurato sulla base del DPR come manifestazione tacita di volontà dell'amministrazione adita con ricorso gerarchico, costituente un provvedimento decisorio vero e proprio con efficacia di reiezione del ricorso stesso e di conferma del provvedimento impugnato.
Ciò detto è di tutta evidenza che l'organo giudicante, in questo caso la commissione di seconda istanza, deve motivare la sua decisione…
(interruzione del Consigliere Curtaz, fuori microfono)
… questo nel caso in cui non intervenga la decisione, nel momento in cui interviene la decisione deve motivare, è evidente. Il significato del silenzio-rigetto è di dare un termine certo e ultimo a un procedimento amministrativo.
Presidente La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) Provo a ridire con parole meno burocratiche e meno giuridiche, ma l'assessore ha detto prima spiegando che ormai dopo la legge n. 241 esiste l'obbligo di dare all'utente la motivazione delle decisioni.
Mi volete spiegare perché, se esiste quest'obbligo, io in legge non lo metto? Non solo, dico che non sono obbligata a dare la risposta perché qui si dice: "Qualora la decisione non intervenga entro detto termine il ricorso si intende respinto", ma dove è scritto che vengono date le motivazioni? Noi diciamo semplicemente che in questa legge venga ripreso il principio della n. 241 sulla trasparenza, solo questo, e mi sembra così chiaro quando diciamo: "la decisione deve essere motivata".
Allora, se l'utente oggi ha diritto, in nome della legge sulla trasparenza, di avere la spiegazione di una decisione, la decisione deve essere motivata e comunicata; motivare e comunicare perché il cittadino deve sapere. Questo noi diciamo.
Presidente La parola al Consigliere Curtaz.
Curtaz (PVA-cU) Insisto su una cosa. L'assessore mi dice: "Per tutte le ragioni del mondo quest'emendamento non deve passare". Può andarmi bene tutto, nel senso che posso non condividerlo, ma lo accetto, ma visto che l'assessore è una persona intelligente, non mi può portare un'argomentazione che non sta né in cielo né in terra perché di questo si tratta. Non stiamo dicendo che non è applicabile, è lei che lo sta dicendo! Mi sta dicendo da un'ora che gli atti devono essere motivati, altrimenti i cittadini li impugnano, ma se in questo prevediamo il silenzio-rigetto, forse che il silenzio si motiva? Ma scherziamo? Da quando in qua il silenzio si motiva? È una contraddizione logica questa cosa.
Quindi se vogliamo non approvare quest'emendamento per tutte le ragioni del mondo va bene, ma non utilizzando un'argomentazione che non sta in piedi perché fa difetto alla nostra intelligenza.
Presidente La parola al Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Intervengo sull'emendamento dei colleghi dell'Ulivo che più o meno affronta lo stesso problema visto che è messo in votazione prima del mio.
Vorrei fare una considerazione diversa da quella fatta dai colleghi dell'Ulivo. Quello che non riesco a capire sono in particolare le giustificazioni che ha dato l'assessore sulla necessità di impostare il ricorso in questo modo, cioè questo silenzio-diniego.
L'assessore innanzitutto si è preoccupato di rassicurare i consiglieri dicendo che è lecito, però non avevo personalmente messo in dubbio che tale formula non fosse lecita, anche perché se così fosse la legge sarebbe già bocciata, non sarebbe vistata.
L'assessore ha citato il diritto amministrativo, leggi nazionali, disposizioni, sentenze, dimenticando per un attimo che stiamo facendo una legge per la Valle d'Aosta e questo mi fa strano soprattutto per la storia politica dell'assessore. Non stiamo mica facendo una legge per il Lazio, Napoli, Roma, dove c'è una burocrazia tale - perché è questo, lei ce lo ha confermato adesso - da fare inventare al legislatore questa formula del silenzio-diniego proprio perché c'è una tale disorganizzazione e tanta è la richiesta che per far fronte all'impossibilità di dare delle risposte, si mette il silenzio-diniego.
Assessore, stiamo facendo una legge per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, centomila persone. Se noi, la più piccola Regione d'Italia, con tutta la storia che abbiamo - e non sto qui a fare le sviolinate -, ma se nella Regione Valle d'Aosta facciamo una legge in cui inseriamo questo principio, dicendo - come è stato detto - che questo viene inserito perché non riusciamo a dare delle risposte ai cittadini, allora senza voler fare dei voli pindarici, ma dico solo che questa è l'occasione per fare una riflessione più generale di come si sta amministrando questa Valle: il ruolo che ha la Regione, l'Assessorato della sanità, eccetera perché è impensabile una cosa del genere.
Lei è venuto qui a citarci tutte disposizioni nazionali che, ripeto, cozzano tremendamente con la nostra realtà.
Invece mi aspettavo che lei dicesse qualcosa sul mio emendamento precedente a proposito di silenzio-diniego perché in V Commissione è vero si è lavorato bene, tanto, approfonditamente, confrontandoci, eccetera e alla fine mi era parso che uno dei problemi di questo silenzio-diniego, e chiamo in causa il Consigliere Fiou perché con lui mi sembrava di intendermi su questo punto, fosse l'impossibilità di venirne fuori con la necessità giustamente di mettere dei tempi, però al tempo stesso tutti convenivamo sulla necessità di dare una risposta al cittadino e di motivarla. Allora, sull'ipotesi che ho tracciato mi fosse stato detto… e non dico la parola che non si può dire… e invece non prendere nemmeno in considerazione l'ipotesi di vedere se è possibile una strada, è veramente mortificante.
Non so come vorrà procedere l'assessore, però mi sembra strano che qui ci sia il no su tutto, e io credo che anche chi ha fatto la battaglia - citava prima il Consigliere Beneforti l'Associazione invalidi - di fronte a questa cosa si senta un po' preso in giro. Era quello che cercavo di dire nel primo intervento, probabilmente non molto riuscito, con l'esempio del bambino, ma è questo che volevo dire, cioè gli abbiamo fatto vedere la caramellina e quando si avvicina gliela tiriamo via.
Non si riesce a capire questo perché se ci fossero delle motivazioni tali a suffragare quest'impostazione, ma non ci sono, assessore. Come si fa a dire: "Siccome pensiamo che non ce la faremo, scriviamo già in legge che se non gli rispondiamo, è un diniego"? Ma la Regione Valle d'Aosta non può fare una legge così.
Era meglio, paradossalmente, la precedente impostazione perché perlomeno era più lineare, più onesta, c'era uno scontro politico, l'assessore stesso difendeva quasi ideologicamente il fatto della commissione al primo ricorso, c'era uno scontro e passava la linea dell'assessore.
Questo è un ibrido che sa proprio tanto di presa in giro.
Presidente La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Vorrei che almeno su un punto fossimo d'accordo. Siete d'accordo o meno che su ogni procedimento amministrativo ci sia un termine finale, sì o no? Perché è questo il punto…
(un sì corale in risposta dai banchi dell'opposizione)
… e allora, è inutile che giriamo attorno al problema. Il Presidente dell'Associazione invalidi civili ha portato come esempio la legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige, anzi la legge provinciale che è del 9 giugno 1998, successiva alla legge n. 241/90 che recita esattamente le stesse cose che abbiamo scritto noi in legge per cui non stiamo facendo una cosa fuori dal mondo.
Se c'è un termine certo a ogni procedimento amministrativo, le conclusioni sono due: o c'è il silenzio-assenso o c'è il silenzio-rigetto. Per il silenzio-assenso c'è una sentenza - mi spiace citare sentenze, ma la Regione Valle d'Aosta non ha ancora competenza in materia giurisdizionale e non abbiamo ancora un tribunale valdostano per cui sono costretto a citare delle sentenze di tribunali dello Stato italiano - che dice che non è ammissibile il silenzio-assenso di fronte a un ricorso amministrativo perché la commissione deve esprimersi su un'invalidità o meno. E l'alternativa cos'è? È il silenzio-rigetto.
(proteste dai banchi dell'opposizione)
… la risposta della legge n. 241 perché sia chiaro non è un'alternativa al silenzio-rigetto, è un obbligo della pubblica amministrazione che sussiste indipendentemente dal fatto che lo si scriva in legge.
Non è una legge regionale che interpreta una legge dello Stato, non è una legge regionale che dice che deve essere applicata una legge dello Stato; questi sono principi base elementari. Consigliere Marguerettaz, non è una legge regionale che deve imporre di applicare una legge dello Stato; la legge n. 241 c'è ed è interesse, ripeto, della pubblica amministrazione, in questo caso della Regione, di dare delle risposte motivate.
Poi, ripeto, abbiamo capito qual è la logica dell'opposizione e ne prendiamo atto.
La logica dell'opposizione è dimostrare che tutti i meriti di questa legge, l'eliminazione di 11 leggi, l'unificazione di assegni "ad personam", di istituti giuridici molto delicati, l'aspetto che, contrariamente a quanto avviene da Carema in giù, tutti gli invalidi della Valle d'Aosta non dovranno essere sottoposti a visita collegiale d'ufficio, ma potranno "sua sponte" presentare ogni due anni un'autocertificazione - un elemento questo fondamentale, è vero, di questo disegno di legge - devono essere messi in secondo piano.
Ne prendiamo atto, questa è la correttezza di una certa opposizione.
Presidente La parola al Consigliere Fiou.
Fiou (GV-DS-PSE) Mi pare che la discussione nella commissione si sia incentrata sulla difficoltà di mettere in piedi un'ulteriore commissione perché c'era l'indisponibilità dei medici. Noi abbiamo appreso esserci una disponibilità molto ridotta di medici che possono far parte della commissione. Allora la scelta diventava: o non mettere in piedi un'altra commissione o il metterla in piedi con dei limiti. Questo mi pare che fosse chiaro.
I limiti erano quelli di mettere in piedi una commissione con a disposizione medici per due mezze giornate al mese. Quindi, fatti alcuni conticini sui probabili ricorsi, questi erano i limiti in cui dovevamo stare.
Allora abbiamo previsto tempi abbastanza lunghi per crearci maggiore possibilità di dare risposta agli interessati; laddove però la risposta non fosse possibile proprio perché non ci sono medici a disposizione, a questo punto la questione va chiusa amministrativamente…
Squarzino (fuori microfono) … ah, allora è chiaro…
Fiou (GV-DS-PSE) … a me pareva chiarissimo fin dall'inizio che questo creava qualche contraddizione, perché giustamente aveva portato un esempio Marguerettaz, se dieci fanno ricorso, è possibile che otto abbiano la risposta su un ricorso e due invece no, perché non c'è tempo per la commissione di dare risposte. Quindi la risposta negativa subentra senza che venga esaminato il ricorso. Questo è possibile ed è una contraddizione, come è contraddizione silenzio-assenso.
Però, se realisticamente vogliamo affrontare il problema, questa è la possibilità concreta che abbiamo. L'alternativa è non fare la commissione.
Presidente La parola al Consigliere Beneforti.
Beneforti (PVA-cU) Prima di tutto non accetto che l'Assessore Vicquéry ci accusi di mancanza di correttezza; noi stiamo sostenendo dei principi e delle tesi su questa legge e riteniamo di essere corretti e di svolgere il ruolo che ci compete come consiglieri regionali. Se qui c'è una persona scorretta, è l'Assessore Vicquéry, perché lui ha cercato di dare il contentino, di far presentare i ricorsi con la riserva mentale di respingerli entro cinque mesi senza darne comunicazione agli invalidi.
Questa legge l'hanno fatta i medici; è stata fatta su misura per i medici e non nell'interesse degli invalidi? Questa legge è stata fatta su misura per i medici che dedicano solo due pomeriggi al mese o poco più; in quel periodo di tempo vogliono vedere tutto e fare tutto. E' una legge cucita, come un vestito, sui medici e non certo sugli invalidi. Mi rifiuto di accettare che in una Regione autonoma come la Valle d'Aosta, dove ci sono centomila persone e dove c'è una situazione che non è certamente quella della Lombardia o della Sicilia o della Calabria, dove abbiamo un fenomeno che è molto limitato, ci si sentire dire che una persona deve aspettare cinque mesi per un ricorso. Che debba contare i giorni per sapere se il ricorso è stato accettato, ma questa è serietà? La volete dare una risposta o non la volete dare? Ma si danno a tutti le risposte!
Vedo sui mutui di prima casa, come su tutte le altre domande, se il ricorso non viene accettato la risposta viene data, si manda una lettera; perché non si deve anche in questo caso? I medici, quando parlano con noi parlano in un modo e danno la responsabilità a qualcun altro, quando parlano con l'assessore fanno un altro gioco.
Può darsi che ci sia questa situazione, ma noi abbiamo il dovere, prima di tutto, di guardare agli interessi degli invalidi e non agli interessi dei medici, perché i medici sono pagati per quello che fanno e le loro parcelle sono state anche aumentate ultimamente.
Chiedo pertanto al Presidente della Giunta di esaminare la richiesta, cioè se è lecito o non è lecito dare una risposta. L'alternativa è aspettare cinque mesi, contare i giorni per sapere se la pratica è stata accettata o meno, senza conoscere i motivi per i quali non è accettata. È corretto questo in Valle d'Aosta? In una Regione come la nostra è giusto che i tempi di attesa per la gente debbono essere quelli che sono scritti in questa legge?
Mi volevo astenere dal votare questa legge, adesso voto contro, Signori.
Presidente La parola al Consigliere Cottino.
Cottino (UV) Sicuramente non per fare il difensore di ufficio dell'assessore che non ne ha bisogno e credo che lo abbia spiegato in diecimila modi, però qui dobbiamo metterci d'accordo una volta per tutte.
Se si fa un discorso di principio e io cercherò di fare le mie osservazioni con grande calma senza inalberarmi e senza lanciare accuse per evitare di fare come qualche collega che, quando gli viene rivolta una minima critica, si inalbera, nello stesso tempo si sente in diritto di accusare a destra e a manca; questo significa usare due pesi e due misure; allora vorrei che ci fosse, nel limite del possibile, la stessa coerenza che si pretende da altri. Qui però, al di là dei discorsi di principio, che tutto sommato potrebbero anche solleticarmi, si tratta di verificare le possibilità di applicazione di una legge che corre il rischio di portarci indietro qualora venissero approvati determinati emendamenti che si sono presentati.
Anche all'interno del nostro gruppo avevo capito quello che ha ancora ultimamente spiegato oltre all'assessore il collega Fiou che tutto o gran parte della discussione all'interno della commissione è stata quella di dire: "Commissione sì oppure commissione no".
All'interno del nostro gruppo per almeno due volte abbiamo affrontato questa questione e abbiamo chiesto all'assessore di tenerne conto. Si devono fare delle valutazioni realistiche non solo in termini di principio.
Voglio invitare l'assessore a fare tutto il possibile affinché, chiaramente non c'entra niente nella legge, visto che non possiamo scriverlo nella legge, a fare tutto il possibile affinché i casi di diniego siano pochissimi o addirittura spariscano…
Beneforti (fuori microfono) Ma come fai?
Cottino (UV) … ma come fai? A te non piace, a me sì.
Presidente La parola al Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Cerco di abbassare il tono e proseguire nel ragionamento perché voglio sperare che ci sia ancora uno spazio per il ragionamento al di là delle inalberate. Allora se c'è spazio per il ragionamento, quello che voglio far presente è questo.
Qui giustamente l'assessore dice che dobbiamo sancire un termine per il ricorso. Voglio fare notare - ed era questo che mi ha portato a fare quell'emendamento sul quale purtroppo la maggioranza si è astenuta - che nemmeno per la commissione di prima istanza è fissato il termine.
Se per la commissione di prima istanza, scusi, assessore, non fissa un termine, allora la seconda non ha ragione di esistere perché se la commissione di prima istanza non risponde entro un certo periodo, uno ha voglia di aspettare la seconda!
Allora cosa dice riguardo alla commissione di prima istanza la legge? Dice che la commissione medica collegiale procede entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza alla verifica dello stato invalidante. Il termine è sospeso in casi di ulteriori accertamenti sanitari. Di quanto è sospeso…
(interruzione dell'Assessore Vicquéry, fuori microfono)
… necessari, bravissimi, quindi i tempi che la commissione autonomamente si dà per procedere… come no?
(interruzione dell'Assessore Vicquéry, fuori microfono)
… no, io leggo la legge, poi l'assessore conosce bene la materia, io invece non tanto, ma se l'italiano non è un'opinione: "La commissione medica collegiale procede, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, alla verifica dello stato invalidante", significa che ha un termine di 120 giorni. Come fa ad andare al centoventunesimo? Se decide di procedere ad ulteriori accertamenti sanitari? Ma non c'è un termine di quanto debbano durare questi ulteriori procedimenti sanitari ed è comprensibile, io l'accetto questa formula perché ci può essere un caso particolarmente difficile, magari analizzato al centoquindicesimo giorno, cioè alla fine della scadenza, che necessita di tanti approfondimenti che magari richiedono ancora un mese di tempo. Io lo accetto, ma come lo accetto per la commissione di prima istanza, ed è quello che cercavo di dire, lo propongo per la commissione di seconda istanza.
Così noi mettiamo un termine di massima, che sono i 120 giorni, anche per la commissione di seconda istanza, termine che però può essere discrezionalmente prorogato dalla commissione qualora ritenga di procedere ad ulteriori approfondimenti sanitari.
Non fatemi dire quello che non voglio dire, perché l'assessore è sufficientemente intelligente per capire che, se c'è un intoppo di tipo burocratico, per cui la commissione non riesce a far fronte ad un numero esagerato di domande, può con questo cavillo che le mettiamo in legge richiedere un ulteriore accertamento e dilatare i tempi e quindi arrivare a dare una risposta a tutti.
Ho cercato di prospettare una soluzione nell'ottica di quello che invitava a fare il collega Cottino e mi sembrava il collega Fiou.
Ripeto, l'assessore, la maggioranza, non lo so, hanno l'impressione che l'opposizione strumentalizzi, impressione a volte anche fondata, non dico di no, ma in questo caso fa una proposta concreta che tenta di dare risposta a un problema che a detta di tutti è reale e qui mi sembra che ci si pari dietro al fatto di dire che l'opposizione strumentalizza perché l'opposizione non strumentalizza, ma sta proponendo poi se la maggioranza è sorda, non è colpa nostra.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del gruppo PVA-cU al comma 2 dell'articolo 5:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 5
Favorevoli: 3
Contrari: 2
Astenuti: 25 (Agnesod, Bionaz, Charles Teresa, Collé, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lanièce, Lavoyer, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)
Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2 degli Autonomisti aggiuntivo come comma 2bis dell'articolo 5:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 8
Astenuti: 22 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lavoyer, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)
Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'emendamento n. 5 del gruppo PVA-cU aggiuntivo di un comma 2bis all'articolo 5:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 10
Favorevoli: 7
Contrari: 3
Astenuti: 20 (Agnesod, Bionaz, Charles Teresa, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lavoyer, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)
Il Consiglio non approva.
Sull'emendamento n. 3 del gruppo degli Autonomisti, la parola al Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (Aut) Quest'emendamento, se l'Assessore mi convince, lo ritiro, ma non ho capito come mai dal testo iniziale, quello presentato dalla Giunta, era prevista quella formulazione che ripropongo nell'emendamento, mentre nel testo elaborato dalla V Commissione quella formulazione sparisce.
L'emendamento chiede di aggiungere: "Il Presidente della Commissione autorizza la deroga a tale termine…" eccetera; sarebbe la possibilità che uno ha di richiedere un nuovo esame sulla stessa patologia, se si aggrava, dopo 6 mesi dal primo accertamento. Poi giustamente nel primo testo si diceva che il presidente può autorizzare una deroga in caso di improvviso, oggettivo aggravamento. Adesso non lo ritrovo più nel testo di commissione.
Presidente La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Vicquéry.
Vicquéry (UV) È un errore.
Marguerettaz (fuori microfono) Ah, è un errore. Mi sembra, Assessore, che si possa…
Presidente La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Vicquéry.
Vicquéry (UV) La V Commissione ha lavorato molto celermente, probabilmente troppo, nel senso che può darsi che ci sia solo un errore di trascrizione. Accolgo l'emendamento che è, come tutto il disegno di legge, assolutamente garantista, questo vorrei che fosse ribadito. È una legge assolutamente garantista per i diritti del cittadino.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento n. 3 degli Autonomisti:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:
Articolo 5 (Ricorsi)
1. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni di cui all'articolo 4 gli interessati possono presentare, entro trenta giorni dalla notifica del verbale medesimo, ricorso motivato alla commissione di seconda istanza.
2. Il ricorso viene definito, su base documentale, salvo diversa decisione del Presidente della commissione, entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione; nel frattempo è sospeso il termine di cui all'articolo 2, comma 4. Qualora la decisione non intervenga entro detto termine il ricorso si intende respinto.
3. La commissione di seconda istanza per l'invalidità civile, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dal dirigente medico di secondo livello del servizio di medicina legale ed è composta da due medici legali o medici del lavoro.
4. Le commissioni di seconda istanza per la cecità civile e il sordomutismo, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono presiedute dal dirigente di cui al comma 3 e sono composte, rispettivamente, da due medici oculisti e da due medici otorinolaringoiatri.
5. La richiesta di un nuovo accertamento sanitario per la medesima patologia è sempre ammessa dopo che siano sopraggiunti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento dello stato di salute, comprovato con idonea certificazione medica avente data posteriore di almeno sei mesi dalla notifica del verbale di visita ovvero dell'esito del ricorso. Il Presidente della commissione autorizza la deroga a tale termine, previa valutazione del caso, quando si manifesta un improvviso aggravamento dello stato di salute.
Consiglieri presenti e votanti: 30
Favorevoli: 22
Contrari: 8
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 26
Contrari: 3
Astenuti: 1 (Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 26
Contrari: 3
Astenuti: 1 (Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 26
Contrari: 3
Astenuti: 1 (Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 26
Contrari: 3
Astenuti: 1 (Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 26
Contrari: 3
Astenuti: 1 (Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 26
Contrari: 3
Astenuti: 1 (Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 22
Contrari: 3
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
