Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 485 del 10 marzo 1999 - Resoconto

SÉANCE DU 10 MARS 1999 (APRÈS-MIDI)

OGGETTO N. 485/XI Proposta di regolamento: "Modifica al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (IRT))".

Articolo 1 (Modifica all'articolo 2)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)) è sostituito dal seguente:

"2. L'IRT è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di ciascuna formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia."

Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)

Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président Je voudrais vous rappeler que la IIème Commission le 22 février dernier a exprimé à la majorité des voix un avis favorable.

La parole au rapporteur, Conseiller Praduroux.

Praduroux (UV) Il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istitutivo dell'IRAP, prevedeva, com'è noto, all'articolo 56 la possibilità per le province di istituire con proprio regolamento l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesta dal Pubblico Registro Automobilistico (IPT) in sostituzione delle soppresse IET e APIET.

In Valle d'Aosta, poiché in seguito alla soppressione della provincia e secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della legge n. 690/81, le funzioni della provincia e le relative entrate sono attribuite alla Regione, è stato adottato il regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7: "Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (IRT)".

L'articolo 56 della legge n. 446/97 prevede che con il regolamento istitutivo dell'IPT le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta, mentre gli elementi fondamentali dell'imposta, presupposto dell'imposta, soggetti passivi, base imponibile, eccetera, restano fissati dalla legge dello Stato.

Il presupposto per l'applicazione dell'IRT è la formalità richiesta al PRA (iscrizione, trascrizione, eccetera) e l'imposta è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta della formalità.

Relativamente a tale aspetto, il comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 446/97 precisa inoltre che "È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità". Tale norma si differenzia nella formulazione da quanto prevede la legge che aveva istituito l'imposta erariale di trascrizione - che non è stata espressamente abrogata - che esplicitava che è dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità d'iscrizione ipotecaria.

In sede di UPI, che ha coordinato la predisposizione dei regolamenti provinciali istitutivi dell'imposta in collaborazione con il Ministero delle finanze, e in considerazione di quanto prospettato dagli uffici del PRA che gestisce tali formalità, si era deciso di esplicitare (a differenza di quanto stabiliva l'articolo 56 del decreto legislativo n. 446/97) che il pagamento di una sola imposta, nell'ipotesi di più atti di trascrizione per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto, fosse circoscritto ai casi di formalità ipotecaria.

Pertanto anche nel regolamento regionale n. 7/98, così come nella maggior parte dei regolamenti provinciali già approvati, è stata seguita quest'impostazione che il Ministero delle finanze ha contestato.

Successivamente, anche in seguito ad un confronto con il Ministero delle finanze, l'UPI ha inviato una comunicazione a tutte le province, invitandole a modificare i regolamenti in alcuni aspetti, tra l'altro per adeguare l'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo n. 446/97, che non prevede esplicitamente la limitazione dell'applicazione di una sola imposta per lo stesso credito e lo stesso atto, le formalità d'iscrizione ipotecaria.

Dopo un approfondito esame, condotto sia tra funzionari delle province, sia in collaborazione con i funzionari del PRA, si è preso atto che il rilievo pare soprattutto formale e che non dovrebbero verificarsi altre ipotesi di presenza di più atti di trascrizione per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, al di fuori dell'iscrizione ipotecaria, che può essere chiesta (anche se ipotesi sempre più rara) per garantirsi in un atto di vendita con pagamento dilazionato.

Si ritiene pertanto, poiché trattasi di esercizio di potestà regolamentare provinciale da parte della Regione e non dell'esercizio di competenze legislative regionali, e poiché la modifica non ha un impatto sostanziale nella regolamentazione della materia, di sopprimere, al comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento n. 7/98, le parole "di iscrizione ipotecaria".

Président Y a-t-il quelqu'un qui souhaite intervenir?

Si tel n'est pas le cas, je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote le projet de règlement dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Le Conseil approuve.