Oggetto del Consiglio n. 353 del 13 gennaio 1999 - Resoconto
SÉANCE DU 13 JANVIER 1999 (APRÈS-MIDI)
OGGETTO N. 353/XI Riapprovazione ai sensi dell'articolo 31 ultimo comma dello Statuto speciale, del disegno di legge regionale concernente: "Proroga degli organi delle aziende di promozione turistica, di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione)".
Articolo 1 (Proroga)
1. In considerazione della necessità di procedere ad una riforma della vigente legislazione regionale in materia di organizzazione turistica in ambito locale, gli organi delle Aziende di promozione turistica (APT), di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione), scaduti o in scadenza nel corso del 1998, sono prorogati fino al 31 dicembre 1999.
Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.
Lavoyer (FA) Con nota protocollo n. 1546 del 30 dicembre 1998 il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ha rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto avendo lo stesso rilevato che all'articolo 1 la proroga degli organi delle aziende di promozione turistica regionale fino al 31 dicembre 1999 si pone in contrasto con l'articolo 3 della legge n. 444/94 secondo cui gli organi amministrativi sono prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine.
Secondo la Giunta regionale tale rinvio non pare corretto né dal punto di vista formale né dal punto di vista della fondatezza dello stesso. Il rinvio non pare formalmente corretto perché la disposizione secondo cui gli organi amministrativi sono prorogati per più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine è contenuta nell'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, quindi l'articolo 3 è riferito ad un decreto legge che poi è stato convertito con legge il 15 luglio 1994 n. 444 che consta di un solo articolo. Per quanto attiene la fondatezza, non si ritiene lo stesso fondato in quanto il principio desumibile dalla norma sopra citata è quello del divieto della "prorogatio" degli organi amministrativi ovvero della loro tacita permanenza in carica.
Tutt'altra cosa è la proroga disposta con legge regionale di organi di enti regionali per un tempo definito e con precise motivazioni, in questo caso espressamente indicate nel testo di legge. Il legislatore nazionale è intervenuto con una serie di disposizioni contenute nel decreto 293/94 tra cui quella indicata dall'organo di controllo per fare in modo che non potessero continuare a verificarsi casi di organi amministrativi che, a seguito dell'inerzia di altri organi che dovevano procedere al loro rinnovo, continuavano senza alcuna ragione ad operare validamente anche dopo la loro scadenza per periodi di tempo lunghi e talvolta illimitati, creando di fatto potenziali situazioni di favore per i soggetti membri di certi organi rispetto a quelli che ad essi avrebbero potuto subentrare.
La legge regionale in oggetto non contrasta con le finalità che si è posto il legislatore nazionale, ma tende esclusivamente ad evitare, come si evince chiaramente dal testo della relazione di accompagnamento, che si rinnovino organi che si ha intenzione di modificare entro il 1999.
A testimonianza della correttezza di questa tesi vengono prodotte tutta una serie di leggi vistate dalle Commissioni di Coordinamento delle Regioni Liguria, Campania, Sardegna, Basilicata, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Sicilia, Toscana; addirittura poi la legge della Liguria citata fa espressamente riferimento ad una proroga di scadenza degli organi delle aziende di promozione turistica ubicate nelle Province di Imperia, Savona, La Spezia e riferite alle APT di Bordighera, San Remo, Imperia, Alassio, Finale Ligure, Savona.
Tra l'altro la proroga prevista da questo testo di legge non viene motivata, mentre nel testo di legge regionale viene motivata.
Per quanto sopra illustrato, si suggerisce al Consiglio regionale di riapprovare la legge in oggetto nello stesso testo ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma, dello Statuto speciale.
Président La discussion est ouverte. La parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (FI) La relazione che ha fatto l'Assessore Lavoyer da un punto di vista giuridico ci convince perché, a nostro avviso, l'assunto della Commissione di Coordinamento sembra infondato.
Tuttavia in sede di prima lettura il nostro gruppo aveva espresso il voto contrario dandone una motivazione di carattere politico che in sintesi era la seguente: quest'intervento con il contagocce nel settore del turismo per quanto concerne la riforma delle aziende di promozione turistica che peraltro ricalca altri interventi a spizzichi e bocconi che l'Assessore ha dimostrato di portare avanti in questo primo semestre di mandato, ci aveva convinto e ci ha convinto di questa sua attività di intervento amministrativo alquanto disordinata e scarsamente organica.
Quindi, pur condividendo l'assunto giuridico, ma non condividendo il piano politico, ribadiamo il nostro voto contrario come gruppo di Forza Italia.
Président La parole au Conseiller Collé.
Collé (Aut) A differenza del collega Tibaldi non entreremo nel merito dell'assunto giuridico, ma faremo una valutazione politica.
Su questa legge siamo entrati nel merito la scorsa volta, abbiamo fatto le nostre valutazioni che possono essere condivisibili o meno, oggi diversamente ci troviamo di fronte ad un discorso completamente diverso e la nostra interpretazione viene data in base all'articolo 31, quindi sulla base dell'articolo 31 il gruppo degli Autonomisti voterà favorevolmente.
Président La discussion générale est fermée. La parole au Conseiller Curtaz pour déclaration d'intention.
Curtaz (PVA-cU) La posizione del nostro gruppo è analoga, casualmente, a quella espressa da Forza Italia quanto meno dal Consigliere Tibaldi, adesso non so come individuarli…
(ilarità dell'Assemblea)
…. Non vorrei essere offensivo o frainteso accennando a Tibaldi e associandolo a Forza Italia.
Ritengo effettivamente convincenti dal punto di vista giuridico le argomentazioni che sono state fatte proprie dall'Amministrazione e viceversa infondate le osservazioni della Commissione di coordinamento fra l'altro motivate o meglio sarebbe dire non motivate, nel senso che è stata una bocciatura con una motivazione estremamente scarna e per certi versi è anche strana questa carenza di motivazione. Tuttavia, pur condividendo l'aspetto giuridico, nella scorsa occasione e già nella scorsa legislatura il nostro gruppo aveva fatto tutta una serie di osservazioni sull'attuale stato delle APT che non condividiamo e di proposte anche concrete per superare questa situazione.
Avevamo giudicato negativamente il fatto che l'Amministrazione rinviasse tout court di 12 mesi questo problema.
Ho già detto l'altra volta che rispetto all'articolo 31 mi sembra che ci sia una sorta di conformismo; se ritengo condivisibile un'espressione unanime del Consiglio quando sia in gioco l'autonomia della Valle d'Aosta o dei principi generali, su delle questioni di scarso significato politico in senso ampio, dico politico rispetto ai rapporti Stato - Regione, mi sembra che ogni gruppo debba e possa avere la libertà di esprimersi secondo le sue convinzioni sull'oggetto specifico, quindi ribadiremo nel merito e sul merito il nostro voto negativo nei confronti del disegno di legge.
Président Je soumets au vote la réapprobation de la loi en question:
Conseillers présents et votants: 33
Pour: 27
Contre: 6
Le Conseil approuve.
