Oggetto del Consiglio n. 403 del 12 novembre 1976 - Verbale
OGGETTO N. 403/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione, limitatamente all'anno 1976, di ulteriore maggiore spesa per la concessione del contributo ordinario al Comitato regionale per la caccia della Valle d'Aosta, in applicazione della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, e successive modificazioni".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione, limitatamente all'anno 1976, di ulteriore maggiore spesa per la concessione del contributo ordinario al Comitato regionale per la caccia della Valle d'Aosta, in applicazione della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, e successive modificazioni", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
La legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, recante provvidenze per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta, modificata dalla legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47, prevede agli articoli 24 e 25 la concessione a favore del Comitato regionale per la caccia della Valle d'Aosta di un contributo nelle spese di gestione e di funzionamento del Comitato stesso.
La Giunta regionale ha già, a suo tempo, provveduto alla concessione ed alla liquidazione del contributo ordinario per l'anno 1976 fino alla concorrenza massima inizialmente prevista in lire 40.000.000.
Parimenti ha dato corso recentemente alla liquidazione dell'ulteriore contributo aggiuntivo integrativo ordinario per l'anno 1976 di lire 50.000.000 previsto dalla legge regionale 11 agosto 1976, n. 37.
Malgrado l'assegnazione dei predetti contributi, la situazione finanziaria del Comitato caccia appare, però, ancora ampiamente deficitaria.
Allo stato attuale, infatti, in relazione alla situazione venutasi a creare per maggiori spese verificatesi essenzialmente per il pagamento di arretrati dovuti per adeguamento degli stipendi al personale e ad altri maggiori oneri di amministrazione non previsti ed a lievi minori introiti per proventi di tessere e permessi, ad entrate accertate in lire 183 milioni (lire 90.000.000 per contributo regionale, lire 23.000.000 quale riparto M.A.F. e lire 70.000.000 quale proventi per tessere e permessi) corrispondono uscite e spese effettive, a tutto il 31 dicembre 1976, di lire 226 milioni (lire 165 milioni per il personale, lire 10 milioni per spese di ufficio e correnti, lire 40 milioni per ripopolamento e lire 11 milioni per residui passivi provenienti dai decorsi esercizi).
In relazione a quanto sopra ed allo scopo di permettere all'Ente di chiudere in pareggio il proprio bilancio si ravvisa la necessità di concedere al predetto Comitato un ulteriore contributo per le spese ordinarie ricorrenti di lire 40.000.000.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere MANGANONI auspica che questo in discussione sia l'ultimo provvedimento che prevede contributi a favore del Comitato regionale per la caccia.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato con voti favorevoli ventiquattro (Consiglieri presenti: venticinque; votanti e favorevoli: ventiquattro; astenutosi dalla votazione il Consigliere Chanu), senza modificazioni.
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato con voti favorevoli ventitre (Consiglieri presenti ventiquattro; votanti e favorevoli: ventitre; astenutosi dalla votazione il Consigliere Chanu), senza modificazioni.
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato con voti favorevoli ventitre (Consiglieri presenti ventiquattro; votanti e favorevoli: ventitre; astenutosi dalla votazione il Consigliere Chanu), con la soppressione degli ultimi due commi contenenti la formula finale per la pubblicazione e l'entrata in vigore.
Si dà atto che l'articolo 4 è approvato con voti favorevoli ventitre (Consiglieri presenti ventiquattro; votanti e favorevoli: ventitre; astenutosi dalla votazione il Consigliere Chanu), nel seguente testo:
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti: ventinove;
Consiglieri votanti: ventotto;
Voti favorevoli: diciannove;
Voti contrari: nove;
Astenutosi dalla votazione il Consigliere Chanu.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione, limitatamente all'anno 1976, di ulteriore maggiore spesa per la concessione del contributo ordinario al Comitato regionale per la caccia della Valle d'Aosta, in applicazione della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 e successive modificazioni".
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Disegno di legge regionale n. 251
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ..... n... : "AUTORIZZAZIONE, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 1976, DI ULTERIORE MAGGIORE SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO REGIONALE PER LA CACCIA DELLA VALLE D'AOSTA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1973, N. 28, E SUCCESSIVCE MODIFICAZIONI".
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Limitatamente all'anno 1976, è autorizzata la ulteriore maggiore spesa di lire 40.000.000 per la concessione al Comitato regionale per la Caccia del contributo ordinario di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47.
Art. 2
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 334 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976.
Il finanziamento della maggiore spesa di lire quaranta milioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976.
Art. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento:
Cap. 16 Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent L. 40.000.000
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
Cap. 334 - Contributo al Comitato regionale per la Caccia L. 40.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
