Oggetto del Consiglio n. 380 del 27 gennaio 1999 - Verbale

OGGETTO N. 380/XI - SOSTITUZIONE DI DUE MEMBRI SUPPLENTI IN SENO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AOSTA E DI UN MEMBRO EFFETTIVO IN SENO ALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI AOSTA.

Il Presidente LOUVIN, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 30 dell'ordine del giorno.

Interviene il Consigliere COTTINO.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza regionale e in particolare all'articolo 3 - primo comma - stabilisce che le nomine indicate nell'allegato A sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale;

- l'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244, che modifica gli articoli 21 e 25 del vigente T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, prevede quanto segue:

"In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del Presidente della Corte di appello, una Commissione elettorale circondariale presieduta dal Presidente del tribunale, o dal Pretore, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal Presidente della Giunta, e tre effettivi e tre supplenti designati dal Consiglio provinciale."

"Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del Presidente della Commissione circondariale, Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 o frazione di 50.000. Possono, essere egualmente costituite ove esistano sezioni distaccate di pretura circondariale.

Le sottocommissioni sono presiedute dai magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari, ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale circondariale".

- per la designazione da parte del Consiglio regionale dei nominativi da proporre per la nomina al Presidente della Corte d'appello di Torino, devesi tener presente che l'articolo 22 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, dispone quanto segue in merito alla costituzione delle Commissioni elettorali circondariali:

"I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del Circondario estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari delle Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

….Omissis….

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni Consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre.

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età. Con votazione separata e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale circondariale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio Provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli Provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli Provinciali medesimi.

I componenti della Commissione elettorale circondariale possono essere rieletti".

Atteso che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 33/XI in data 15 luglio 1998, ha designato:

- in seno alla Commissione elettorale circondariale di Aosta quali membri effettivi i Signori CERESA Paolo, MEGGIOLARO Maurizio, PASQUINO Luigi, e quali membri supplenti i Signori LATINO Vincenza, MAGGIONI Gianni e ROSSET Adolfo;

- in seno alla Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta quali membri effettivi i Signori MORTARA Enrico, TOMASELLI Giancarlo, TRIPODI Annunziata, e quali membri supplenti i Signori BIZZOTTO Orlando, MILLET Roberto e VUILLERMOZ Pier Angelo;

Considerato che:

- la Sig.ra LATINO Vincenza non risulta in possesso dei requisiti per ricoprire la carica di membro supplente della Commissione;

- il Sig. MAGGIONI Aldo non ha provveduto a comunicare l'accettazione della carica di membro supplente della Commissione;

- il Sig. MORTARA Enrico, con lettera in data 11 agosto 1998, ha dichiarato di rinunciare all'incarico di membro effettivo della Sottocommissione;

Preso atto che, a seguito della pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'avviso pubblico relativo alla designazione di due componenti supplenti della Commissione elettorale circondariale di Aosta e di un componente effettivo della Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta, la Segreteria della Giunta regionale ha comunicato che non sono state presentate candidature per ricoprire le suddette cariche;

Atteso che l'articolo 11 - terzo comma - della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 prevede che, qualora non ci siano candidature valide presentate, l'organo competente può provvedere a nominare o designare persone che, pur non essendo iscritte all'albo, possiedono i requisiti richiesti in relazione all'incarico da conferire;

Ritenuto, pertanto, opportuno proporre al Consiglio di procedere alla designazione di due nuovi membri supplenti nella Commissione elettorale circondariale di Aosta e di un nuovo membro effettivo nella Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta, tenendo presente quanto previsto dall'articolo 22 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e dagli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale n. 11/1997;

Richiamate la legge 30.06.1989, n. 244, il T.U. 20.03.1967, n. n. 223, nonché la legge regionale 10.04.1997, n. 11;

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione affari generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Proceduto a votazione a schede segrete, con l'assistenza del Consigliere segretario PERRON e degli scrutatori Consiglieri LANIÈCE, PICCOLO e RINI, con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- Schede nulle: quattro;

Schede bianche: due.

Hanno riportato voti:

- quali membri supplenti in seno alla Commissione elettorale circondariale:

- SAPINET Livio: ventuno;

- FAEDI Moreno: cinque;

- quale membro effettivo in seno alla Sottocommissione elettorale circondariale:

FORMICA Orlando: ventuno;

- FAEDI Moreno: uno;

DELIBERA

- di designare in seno alla Commissione elettorale circondariale di Aosta quali membri supplenti, in sostituzione del Signor MAGGIONI Aldo e della Signora LATINO Vincenza , i Signori SAPINET Livio, residente in Aosta, regione Chabloz n. 21, e FAEDI Moreno, residente in Aosta, via Mont Gelé n. 20;

- di designare in seno alla Sottocommissione elettorale circondariale di Aosta quale membro effettivo, in sostituzione del Signor MORTARA Enrico, il Signor FORMICA Orlando, residente in Aosta, via Croce di Città n. 76.

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