Oggetto del Consiglio n. 307 del 16 dicembre 1998 - Verbale
OGGETTO N. 307/XI - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 1995, N. 45 E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.
Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 20 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.
Intervengono i Consiglieri Secondina SQUARZINO, il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN ed il Consigliere MARGUERETTAZ (che presenta un emendamento con i Consiglieri Marco VIERIN, COME' e LANIECE).
Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.
Prende la parola il Consigliere MARGUERETTAZ, che dichiara di ritirare l'emendamento.
IL CONSIGLIO
Visto l'art. 22 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale", concernente le modalità di nomina e di funzionamento della Commissione di valutazione e i criteri ed i parametri di riferimento per le verifiche della realizzazione degli obiettivi e del corretto funzionamento delle strutture regionali;
Visti in particolare:
- l'art. 22, comma 1, della l.r. 45/95, in base al quale alla Commissione di valutazione spetta:
a) promuovere la diffusione di sistemi di controllo per il miglioramento dell'efficienza organizzativa;
b) verificare i costi di funzionamento, i rendimenti e la gestione delle risorse assegnate;
c) verificare il rispetto delle norme e dei programmi;
- l'art. 22, comma 2, della l.r. 45/95, in base al quale la Commissione di valutazione opera in posizione di indipendenza e risponde alla Giunta regionale, essa può avvalersi di esperti di tecniche di valutazione e nel controllo di gestione;
- l'art. 22, comma 4, della l.r. 45/95, in base al quale la Commissione di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni alle strutture regionali;
- l'art. 22, comma 5, della l.r. 45/95, in base al quale la Commissione di valutazione opera sulla base di programmi annuali e in casi particolari su richiesta della Giunta regionale;
Ritenuto di costituire la Commissione di valutazione composta da tre membri, di cui uno designato dall'Assemblea dei dirigenti regionali e due dalla Giunta regionale;
Ritenuto di stabilire che la nomina della Commissione di valutazione sia disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale;
Sottolineato che la nomina a componente della Commissione di valutazione è ad personam al fine di garantire l'indipendenza di giudizio ed ha durata triennale con possibilità di revoca nei seguenti casi:
a) per provata incapacità;
b) per assenza superiore a tre volte, anche non consecutive, che pregiudichi il funzionamento della Commissione;
c) per rescissione da entrambe le parti con preavviso di tre mesi;
Fatto presente che la Commissione dovrà riunirsi almeno trimestralmente per la verifica del perseguimento degli obiettivi;
Sottolineato che le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei suoi componenti;
Fatto presente che alle riunioni della Commissione possono partecipare, se invitati, gli esperti esterni e i funzionari regionali competenti nelle specifiche materie trattate;
Considerato che i criteri per le verifiche di realizzazione degli obiettivi e il corretto funzionamento delle strutture possono essere individuati nei seguenti:
a) qualità del servizio erogato all'utenza;
b) economicità di produzione;
c) efficienza operativa delle strutture;
d) eventuali progetti speciali;
Ritenuto che i parametri di valutazione riferiti ai criteri sopraesposti dovranno attenersi ai principi di oggettività e misurabilità, la parametrazione dei criteri di valutazione è rinviata ad apposito provvedimento del Consiglio regionale, tenuto conto degli obiettivi e dei fattori di valutazione previsti dall'art. 9, comma 3, del C.C.R.L. del personale dirigenziale dell'Amministrazione regionale sottoscritto in data 9/9/96;
Ritenuto che la Commissione di valutazione relazioni, per iscritto, alla Giunta regionale sullo stato dei lavori con cadenza semestrale o a richiesta della Giunta regionale;
Ritenuto di corrispondere ai componenti della Commissione di valutazione le tariffe orarie e giornaliere, nonché le indennità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2757 in data 10 agosto 1998;
Richiamata la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 4853 in data 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative nonché la circolare n. 2 in data 15 gennaio 1998 (prot. n. 861/FIN);
Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;
Visto in particolare, l'art. 22, comma 3 della l.r. 45/1995 in ordine alla competenza del Consiglio regionale;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Personale e organizzazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente deliberazione;
Con voti favorevoli: ventisei (presenti: trentadue; votanti: ventisei; astenuti: sei, i Consiglieri COME', FRASSY, LANIECE, MARGUERETTAZ, TIBALDI e Marco VIERIN);
DELIBERA
1) di costituire la Commissione di valutazione composta da tre membri di cui uno designato dall'Assemblea dei dirigenti regionali e due dalla Giunta regionale e di stabilire che alla sua nomina si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale;
2) di stabilire che alla Commissione compete:
a) verificare la realizzazione degli obiettivi e il corretto funzionamento delle strutture dell'Amministrazione regionale;
b) promuovere la diffusione di sistemi di controllo per il miglioramento dell'efficienza organizzativa;
c) verificare i costi di funzionamento, i rendimenti e la gestione delle risorse assegnate;
d) verificare il rispetto delle norme e dei programmi;
3) di individuare i seguenti criteri per le verifiche di realizzazione degli obiettivi e il corretto funzionamento delle strutture:
a) qualità del servizio erogato all'utenza;
b) economicità di produzione;
c) efficienza operativa delle strutture;
d) eventuali progetti speciali;
4) di stabilire che i parametri di valutazione riferiti ai criteri di cui al punto 3) dovranno attenersi ai principi di oggettività e misurabilità, e che la parametrazione dei criteri di valutazione è rinviata ad apposito provvedimento del Consiglio regionale, tenuto conto degli obiettivi e dei fattori di valutazione previsti dall'art. 9, comma 3, del C.C.R.L. del personale dirigenziale dell'Amministrazione regionale sottoscritto in data 9/9/96;
5) di stabilire che la Commissione di valutazione:
- opera in posizione di indipendenza;
- risponde alla Giunta regionale;
- può avvalersi di esperti di tecniche di valutazione e nel controllo di gestione;
- ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni alle strutture regionali;
- opera sulla base di programmi annuali e in casi particolari su richiesta della Giunta regionale;
- relaziona, per iscritto, alla Giunta regionale sullo stato dei lavori con cadenza semestrale o a richiesta della Giunta regionale;
6) di stabilire che la nomina a componente della Commissione di valutazione è ad personam al fine di garantire l'indipendenza di giudizio ed ha durata triennale con possibilità di revoca nei seguenti casi:
a) per provata incapacità;
b) per assenza superiore a tre volte, anche non consecutive, che pregiudichi il funzionamento della Commissione;
c) per rescissione da entrambe le parti con preavviso di tre mesi;
7) di stabilire che la Commissione dovrà riunirsi almeno trimestralmente per la verifica del perseguimento degli obiettivi e che le decisioni sono prese a maggioranza dei suoi componenti;
8) di stabilire che alle riunioni della Commissione possono partecipare, se invitati, gli esperti esterni e i funzionari regionali competenti nelle specifiche materie trattate;
9) di rinviare ad apposito provvedimento l'assegnazione di personale nell'ambito della dotazione organica dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della l.r. 45/1995;
10) di corrispondere ai componenti della Commissione di valutazione le tariffe orarie e giornaliere, nonché le indennità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n.2757 in data 10 agosto 1998;
11) di dare atto che la costituzione della Commissione di valutazione non comporterà alcuna spesa per il corrente anno 1998;
12) di approvare e di impegnare la spesa a carico dell'Amministrazione regionale per le corresponsioni di cui al precedente punto 10) quantificata in lire 40.000.000 per l'anno 1999 e seguenti, da imputare sul capitolo 21820 "Consulenze in applicazione della legge regionale di riforma dell'Amministrazione regionale n. 45/95" - dettaglio 4491 del bilancio pluriennale 1998/2000 e successivi.
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