Oggetto del Consiglio n. 100 del 23 settembre 1998 - Verbale

OGGETTO N. 100/XI - APPROVAZIONE DELLA DEROGA DI CUI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1984, N. 30 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE AVENTI SEDE NEI COMPRENSORI SERVITI DA STRUTTURE COOPERATIVISTICHE REGIONALI, PER LA COSTRUZIONE DI STRUTTURE AGRICOLE.

(Approvazione di ordine del giorno)

Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 24 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Interviene il Consigliere FRASSY, che presenta un ordine del giorno con i Consiglieri TIBALDI e LATTANZI.

Interviene l'Assessore all'Agricoltura e Risorse Naturali PERRIN, che presenta emendamenti all'ordine del giorno.

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno presentato dal Consigliere FRASSY.

IL CONSIGLIO

- con gli emendamenti presentati dall'Assessore PERRIN;

- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentadue);

APPROVA

il sottoriportato:

ORDINE DEL GIORNO

PREMESSO che all'art. 21 comma 2 della L. 30/84, così modificato dall'art. 7 L.R. 19/91, introduce la possibilità di deroghe da parte del Consiglio regionale all'esclusione - prevista dal medesimo comma - di interventi finanziari regionali a favore di strutture situate in comprensori ove operino strutture collettive;

RILEVATO che l'art. 21 nel prevedere la deroga alla normativa non indica criteri ai quali attenersi nel concederla;

IL CONSIGLIO REGIONALE

IMPEGNA

la Giunta a regolamentare i principi in base ai quali concedere la deroga ex art. 21.

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Si dà atto che il Consigliere CURTAZ non partecipa alla votazione dell'oggetto.

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Successivamente

IL CONSIGLIO

Preso atto che le seguenti aziende operanti nel settore agricolo hanno presentato una richiesta tendente ad ottenere le provvidenze regionali previste dalla legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 e successive modificazioni, per la costruzione di strutture al servizio della propria azienda come meglio specificato a fianco di ognuna:

- Brunod Rita di Jovençan - costruzione di un complesso agricolo al servizio di un'azienda vitivinicola e frutticola, con annesso alloggio di conduzione;

- Vevey Marziano di Morgex - costruzione locali per la vinificazione;

- Curtaz Alfonso di Gressan - ampliamento locali per la vinificazione;

Atteso che tali aziende sorgono in comprensori serviti da strutture regionali gestite da cooperative agricole operanti nello stesso settore, e precisamente la "Cofruits" di Saint-Pierre per il settore frutticolo, la "Cave cooperatives des onzes communes" di Aymavilles e la "Cave du vin blanc de Morgex et de La Salle" per il settore vitivinicolo;

Considerato che il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 e successive modificazioni, così come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1991 n. 19, prevede che nelle zone interessate dagli impianti e dalle attrezzature destinate alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, non possono essere concesse provvidenze, per gli stessi scopi, alle aziende ricadenti nel comprensorio servito dalle strutture collettive, salvo deroghe approvate dal consiglio regionale;

Preso atto che il servizio produzioni agricole dell'assessorato agricoltura e risorse naturali ha ritenuto gli interventi previsti da ciascuna azienda razionali al loro dimensionamento e conformi ai criteri - approvati con deliberazione della giunta regionale n. 1792 del 25 maggio 1998 - concernenti l'istruttoria delle richieste di finanziamenti per la realizzazione di fabbricati rurali;

Preso atto inoltre che le sopracitate aziende non conferiscono i propri prodotti alle cooperative sopraricordate e che pertanto le stesse necessitano di adeguate strutture per la raccolta, la trasformazione e la conservazione dei propri prodotti agricoli;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 4853 in data 30 dicembre 1997 e successive modificazioni, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 2 del 15 gennaio 1998 prot. 861/5 fin;

Visti i decreti legislativi n. 320/94 e n. 44/98;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato, in vacanza del posto di Capo del servizio delle produzioni agricole, dal Direttore della promozione e sviluppo agricolo dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, in ordine alla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentuno);

DELIBERA

1) di approvare la deroga, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1984 n. 30 e successive modificazioni, così come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1991 n. 19, per la concessione delle provvidenze previste dall'articolo 6 della legge regionale in questione a favore delle sottoelencate aziende agricole, aventi sede nei comprensori serviti da strutture cooperativistiche regionali, per l'esecuzione delle opere a fianco di ognuna citate:

- Brunod Rita di Jovençan per la costruzione di un complesso agricolo al servizio di un'azienda vitivinicola e frutticola, con annesso alloggio di conduzione;

- Vevey Marziano di Morgex per la costruzione di locali per la vinificazione;

- Curtaz Alfonso di Gressan per l'ampliamento dei locali di vinificazione.

2) di dare atto che alla determinazione della spesa ammissibile, per ciascuna azienda agricola, alla concessione delle relative provvidenze, nonché all'impegno della spesa provvederà la giunta regionale con successivi provvedimenti deliberativi.

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