Oggetto del Consiglio n. 35 del 15 luglio 1998 - Verbale

OGGETTO N. 35/XI - ELEZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN SENO ALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1973, N. 877 "NUOVE NORME PER LA TUTELA DEL LAVORO A DOMICILIO".

Il Presidente LOUVIN, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 17 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza regionale e in particolare all'articolo 3 - primo comma - stabilisce che le nomine indicate nell'allegato A sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale;

- l'articolo 5 della legge statale 18.12.1973, n. 877, recita quanto segue:

"Presso ogni ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una Commissione per il controllo del lavoro a domicilio.

La Commissione cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dei committenti di lavoro a domicilio e, su proposta o segnalazione del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può disporre la iscrizione d'ufficio degli imprenditori inadempienti nel registro dei committenti lavoro a domicilio. La Commissione dispone l'iscrizione d'ufficio nel registro di cui al precedente articolo 4 dei lavoratori che non vi abbiano provveduto, su proposta della Commissione comunale o su segnalazione dell'ispettorato provinciale del lavoro.

La Commissione ha, inoltre, il compito di accertare e studiare le condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'ufficio o all'ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.

La Commissione, nominata con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta:

a) dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro o da un suo delegato;

b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da cinque rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede provinciale;

c) da due rappresentanti dell'amministrazione provinciale, eletti dal Consiglio provinciale, con rappresentanza della minoranza.

Avverso i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione nel registro dei committenti il lavoro a domicilio e in quello dei lavoratori a domicilio è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle decisioni, alla Commissione regionale di cui all'art. 6, che decide in via definitiva.

Le decisioni della Commissione regionale sono notificate agli interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricorso.

(....Omissis....)

I membri delle Commissioni provinciali e comunali durano in carica due anni".

- l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 "Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato" stabilisce quanto segue:

"1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, è ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo".

- la Commissione di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è compresa nell'elenco di cui alla tabella C, del sopraindicato articolo 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.608;

- in relazione al rinnovo del Consiglio regionale è necessario procedere ad una nuova elezione;

Preso atto che, a seguito dell'attivazione da parte della Segreteria della Giunta regionale della procedura prevista dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, per la elezione di un rappresentante della Regione nella Commissione regionale per il controllo del lavoro a domicilio, è stato inserito, con apposito provvedimento dirigenziale, nell'albo regionale delle nomine e designazioni di cui all'articolo 7 della l.r. 11/1997, il seguente nominativo:

MEGGIOLARO Maurizio, nato ad Aosta il 12.04.1967 ed ivi residente in Via delle Betulle n. 62;

Ritenuto opportuno proporre al Consiglio di procedere alla elezione di un rappresentante della Regione nella Commissione di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877;

Richiamati la legge 18 dicembre 1973, n. 877, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 e la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11;

Richiamati i decreti legislativi n.ri 320/1994 e 44/1998;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione Affari Generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Proceduto a votazione a schede segrete, con l'assistenza del Consigliere segretario Secondina SQUARZINO e degli scrutatori Consiglieri COLLE', PICCOLO e RINI, con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- Schede valide: trentadue;

- Schede bianche: otto.

Hanno riportato voti:

- MEGGIOLARO Maurizio: ventitrè;

- CHARLES Teresa: uno;

DELIBERA

di eleggere quale rappresentante dell'amministrazione regionale in seno alla Commissione di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, il Signor Maurizio MEGGIOLARO, nato ad Aosta il 12 aprile 1967.

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