Oggetto del Consiglio n. 3094 del 2 aprile 1998 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 APRILE 1998
OGGETTO N. 3094/X Discussione della proposta di legge: "Istituzione della Chambre des entreprises et des activités autonomes et libérales valdôtaines - Camera delle imprese e delle professioni".
Capo I Istituzione e attribuzioni
Articolo 1
(Istituzione)
1. È istituita la Chambre des entreprises et des activités autonomes et libérales valdôtaines - Camera delle imprese e delle professioni, di seguito denominata Chambre, ente della Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. La Chambre ha sede in Aosta e competenza sull'intero territorio regionale; essa può istituire, mediante deliberazione dell'assemblea, uffici periferici.
Articolo 2 (Funzioni)
1. Fatte salve le competenze statali e nell'ambito delle direttive regionali in materia, la Chambre:
a) svolge funzioni di rappresentanza unitaria delle categorie economiche in essa operanti;
b) assume iniziative di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese dirette a promuovere e stimolare le attività esercitate anche in forma cooperativa, nel campo della produzione di beni e di servizi, della distribuzione e del consumo;
c) collabora alla soluzione di problemi specifici o comuni alle varie categorie.
2. La Chambre svolge inoltre tutte le funzioni e i compiti attribuiti e trasferiti alla Regione Valle d'Aosta dagli articoli 1 e 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi).
3. In particolare, ai sensi dei commi 1 e 2, la Chambre:
a) gestisce il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;
b) svolge funzioni consultive, su richiesta della Regione e degli enti locali;
c) cura l'esecuzione di direttive e di programmi settoriali e territoriali in materia economica, su richiesta della Regione;
d) effettua studi, indagini, inchieste e rilevazioni di carattere economico e sociale, di propria iniziativa o su richiesta della Regione;
e) promuove l'incremento della produzione e degli scambi, lo sviluppo tecnico, la qualificazione degli operatori e il miglioramento delle condizioni economico-sociali, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con le organizzazioni di categoria;
f) può formulare proposte su problemi che implichino indirizzi di politica economica, finanziaria, sociale e di assetto del territorio;
g) può esprimere pareri in merito a piani e programmi economici, territoriali e settoriali;
h) compila elenchi di persone che possono assumere l'ufficio di arbitri per la risoluzione delle controversie comunque deferibili a giudizio arbitrale in materia commerciale, stabilendo le modalità da osservarsi nei relativi procedimenti;
i) promuove la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese, tra imprese e consumatori ed utenti e può predisporre contratti-tipo tra imprese.
Capo II Organi
Articolo 3 (Organi)
1. Sono organi della Chambre:
a) l'assemblea;
b) il direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Articolo 4 (Composizione e durata in carica dell'assemblea)
1. Il numero dei componenti dell'assemblea è fissato in venti, di cui quattro quinti in rappresentanza degli imprenditori, ivi compresi i lavoratori autonomi, e un quinto in rappresentanza dei liberi professionisti.
2. L'assemblea dura in carica cinque anni.
Articolo 5 (Disposizioni per la nomina dei componenti dell'assemblea)
1. Alle designazioni per la nomina dei componenti dell'assemblea, nel numero e nella ripartizione previsti dall'articolo 4, provvedono, a richiesta della Giunta regionale e nei termini dalla stessa fissati, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito della Regione, nonché gli ordini professionali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da comunicarsi al direttivo della Chambre, determina gli specifici settori economici e le categorie professionali da considerarsi ai fini della richiesta di designazione.
3. Alla nomina dei componenti dell'assemblea provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.
Articolo 6 (Requisiti per la nomina a componente dell'assemblea)
1. Possono essere nominati componenti dell'assemblea i cittadini dell'Unione europea che abbiano raggiunto la maggiore età e che, esercitando la propria attività con sede in Valle d'Aosta da oltre tre anni, si trovino in una delle seguenti posizioni:
a) esercenti per conto proprio o rappresentanti di un'attività economica o liberi professionisti;
b) soci di società in nome collettivo; accomandatari di società in accomandita semplice o per azioni; presidenti o amministratori con rappresentanza di società a responsabilità limitata, di società per azioni o di società cooperative iscritte nel registro delle ditte;
c) presidenti o amministratori di enti pubblici che esercitino un'attività economica e siano iscritti nel registro delle ditte.
Articolo 7 (Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di componente dell'assemblea)
1. Non sono eleggibili alla carica di componente dell'assemblea:
a) i dipendenti della Regione e degli enti locali territoriali della Valle d'Aosta;
b) coloro che hanno liti pendenti con la Chambre;
c) coloro che hanno parte in servizi retribuiti, in esazione di tributi o di diritti o in appalti nell'interesse della Chambre o di imprese sovvenzionate in qualsiasi modo dalla Chambre stessa;
d) coloro che, avendo riscosso somme di denaro per conto della Chambre, non hanno ancora reso conto del loro operato e rimesso quanto dovuto;
e) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Chambre, sono stati da essa legalmente posti in mora.
2. Sono incompatibili con la carica di componenti dell'assemblea le cariche di consigliere e di amministratore della Regione e degli enti locali territoriali della Valle d'Aosta.
Articolo 8 (Compiti e funzionamento dell'assemblea)
1. L'assemblea approva i programmi di attività, il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, i regolamenti interni, l'eventuale istituzione di uffici distaccati ed individua l'organico della Chambre, approvando apposito regolamento del personale.
2. Nell'ambito delle materie di competenza della Chambre, l'assemblea promuove iniziative ed esprime pareri e voti sulle questioni di carattere generale.
3. L'assemblea provvede alla nomina del direttivo, del presidente e del collegio dei revisori dei conti ed all'eventuale revoca di tali organi, con mozione motivata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti.
4. L'assemblea si riunisce in due sessioni ordinarie, da tenersi una entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo, l'altra entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo, e in sessioni straordinarie, da tenersi quando lo stabilisca il presidente o lo richiedano il direttivo o almeno un quinto dei membri dell'assemblea stessa.
5. L'assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria, su temi di particolare rilevanza, quando lo richieda il Presidente della Giunta regionale.
6. Per la trattazione di determinati argomenti, l'assemblea può costituire apposite commissioni, comitati o gruppi di studio e di lavoro, aperti anche alla partecipazione di esperti esterni, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati di volta in volta mediante appositi regolamenti.
Articolo 9 (Composizione e compiti del direttivo)
1. Il direttivo, composto da cinque componenti compreso il presidente, è eletto dall'assemblea, tra i propri componenti, nella sua prima seduta, e rimane in carica cinque anni.
2. L'assemblea procede preliminarmente, a scrutinio segreto e con la maggioranza di cui all'articolo 14, all'elezione del presidente e successivamente, sempre a scrutinio segreto, all'elezione degli altri membri del direttivo.
3. Il presidente nomina con proprio provvedimento, fra i membri del direttivo, il vice-presidente.
4. Il direttivo predispone i programmi di attività, il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo e i regolamenti interni; delibera su tutte le materie di competenza della Chambre che non rientrano nella specifica competenza dell'assemblea; autorizza il prelievo dai fondi di riserva del proprio bilancio; autorizza il presidente a stare in giudizio per la tutela degli interessi della Chambre.
5. Il direttivo delibera inoltre, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza dell'assemblea. In tali casi, la deliberazione deve essere presentata all'assemblea per la ratifica nella sua prima seduta successiva.
Articolo 10 (Compiti del presidente e del vice-presidente)
1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Chambre, convoca e presiede l'assemblea ed il direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno; impartisce, sulla base delle deliberazioni dell'assemblea e del direttivo, le disposizioni occorrenti per il regolare funzionamento degli organi della Chambre.
2. Il presidente adotta inoltre, con proprio provvedimento, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza del direttivo. In tali casi, il provvedimento deve essere presentato al direttivo per la ratifica nella sua prima seduta successiva.
3. Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Articolo 11 (Nomina e compiti del collegio dei revisori dei conti)
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con deliberazione dell'assemblea, dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti. Il presidente del collegio è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni atte ad assicurare lo svolgimento della corretta gestione contabile e di cassa.
Articolo 12 (Trattamento economico dei componenti degli organi della Chambre)
1. Ai componenti degli organi di cui all'articolo 3 compete un gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle riunioni, nella misura fissata dall'assemblea con propria deliberazione. Spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per compiti inerenti alla carica, secondo le disposizioni stabilite con regolamento.
2. Al presidente è corrisposta, con determinazione dell'assemblea, un'indennità di carica non superiore al sessanta per cento del trattamento economico dei consiglieri regionali.
3. La Chambre stipula apposite polizze per l'assicurazione contro gli infortuni dei componenti degli organi nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Ai componenti degli organi compete, anche dopo la cessazione dalla carica, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizi civili o penali nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'esercizio delle loro funzioni, e nei quali siano prosciolti in istruttoria o siano stati assolti con sentenza passata in giudicato.
Articolo 13 (Cause di decadenza)
1. I componenti degli organi della Chambre decadono dalla carica quando perdano i requisiti richiesti per la nomina o quando, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive o, nel periodo di un anno, ad almeno un terzo del numero delle sedute alle quali sono tenuti ad intervenire.
2. La decadenza è pronunziata dall'assemblea, con deliberazione motivata, sentito l'interessato.
Articolo 14 (Modalità di adozione delle deliberazioni)
1. Le deliberazioni degli organi della Chambre sono adottate in presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo:
a) le deliberazioni di cui all'articolo 8, comma 4, adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti;
b) le nomine di cui all'articolo 9, adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche sono adottate a scrutinio segreto, qualora richiesto.
3. Le deliberazioni degli organi della Chambre, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, devono essere esposte all'albo per la durata di otto giorni consecutivi.
Articolo 15 (Pubblicità delle sedute degli organi)
1. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche; il presidente ha però facoltà di non ammettere il pubblico alle sedute nelle quali, a suo giudizio, gli argomenti da trattare abbiano carattere di riservatezza.
2. Le sedute degli altri organi non sono pubbliche, salvo diversa deliberazione.
Capo III Entrate
Articolo 16 (Finanziamenti)
1. La copertura delle spese è assicurata, oltre che con eventuali rendite patrimoniali, con i mezzi finanziari derivanti:
a) dai diritti sui certificati, sugli atti rilasciati e sulle iscrizioni nei ruoli, elenchi, registri e albi, secondo le disposizioni vigenti;
b) dai proventi della gestione di attività e della prestazione di servizi;
c) da un contributo regionale stabilito annualmente con legge finanziaria;
d) da eventuali contributi statali o comunitari;
e) da contributi volontari, lasciti e donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati.
Capo IV Organizzazione dei servizi
Articolo 17 (Servizi e uffici)
1. L'organizzazione dei servizi e degli uffici è disposta con regolamento interno approvato dall'assemblea su proposta del direttivo, tenendo conto dei principi stabiliti nelle leggi regionali sull'ordinamento degli uffici regionali.
Articolo 18 (Personale)
1. Al personale della Chambre si applicano, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, le norme sull'accesso, sullo stato giuridico, sul trattamento economico, sul trattamento di pensione, sui benefici assistenziali, previdenziali e di ogni altra natura concernenti il personale amministrativo della Regione.
Articolo 19 (Direttore generale)
1. Il direttore generale, nominato dal direttivo, è capo del personale e dei servizi della Chambre, assiste con funzioni di segretario alle riunioni dell'assemblea e del direttivo e dispone l'esecuzione dei loro provvedimenti, secondo le direttive del presidente.
2. Il direttore generale è ufficiale rogante degli atti pubblici nell'interesse della Chambre.
3. Il direttore generale deve essere in possesso dei titoli richiesti per l'accesso alla dirigenza regionale, assume l'incarico per la durata di cinque anni e può essere, comunque, revocato dal direttivo nel corso del mandato.
Capo V Amministrazione e vigilanza
Articolo 20 (Contabilità)
1. Alla formazione e gestione del bilancio e all'amministrazione del patrimonio, nonché alla stipula e gestione dei contratti della Chambre, si applicano le norme sulla contabilità generale della Regione.
Articolo 21 (Deliberazioni soggette ad approvazione)
1. Sono soggette ad approvazione da parte della Giunta regionale le deliberazioni della Chambre concernenti:
a) il bilancio di previsione e le relative variazioni;
b) il conto consuntivo;
c) lo stato patrimoniale;
d) l'assunzione di mutui;
e) l'istituzione di uffici periferici;
f) i regolamenti per l'organizzazione dei servizi e degli uffici della Chambre;
g) le determinazioni dell'organico.
2. Al fine di cui al comma 1, le deliberazioni, entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della Chambre, sono inviate alla struttura regionale competente in materia di commercio, individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), che ne cura l'istruttoria.
3. Le deliberazioni diventano esecutive qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della struttura regionale competente in materia di commercio, la Giunta regionale non provveda al loro annullamento.
Articolo 22 (Effetti dell'approvazione di deliberazioni della Chambre concernenti modifica del patrimonio)
1. L'approvazione da parte della Giunta regionale delle deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione, la permuta o la modificazione di beni immobili, nonché l'accettazione di eventuali erogazioni straordinarie, donazioni o lasciti costituisce autorizzazione alla stipula dei relativi negozi, valida ad ogni effetto conseguente.
Articolo 23 (Altre deliberazioni soggette a controllo)
1. Sono soggette a controllo, nella forma di richiesta motivata di riesame da parte della Giunta regionale, le deliberazioni concernenti:
a) la gestione del bilancio;
b) l'amministrazione del patrimonio;
c) l'assunzione e la progressione in carriera del personale;
d) i regolamenti della Chambre non soggetti a controllo di legittimità.
2. Al fine di cui al comma 1, le deliberazioni, entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della Chambre, sono inviate alla struttura regionale competente in materia di commercio, che ne cura l'istruttoria.
3. Le deliberazioni diventano esecutive qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della struttura regionale competente in materia di commercio, la Giunta regionale non deliberi di richiederne il riesame.
Articolo 24 (Potere di annullamento)
1. La Chambre trasmette mensilmente, alla struttura regionale competente in materia di commercio, l'elenco di tutte le deliberazioni adottate dai propri organi.
2. La Giunta regionale può in qualunque tempo, su denuncia o d'ufficio, procedere all'annullamento delle deliberazioni degli organi della Chambre quando le stesse siano contrarie alle leggi, ai regolamenti o alle finalità istituzionali dell'ente e sia adducibile un interesse attuale all'annullamento medesimo.
Articolo 25 (Casi di scioglimento)
1. Nei casi in cui risulti l'impossibilità di funzionamento o vengano constatate gravi e persistenti irregolarità, la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone lo scioglimento degli organi della Chambre.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, l'amministrazione della Chambre è demandata a un commissario straordinario, il quale assume i poteri degli organi sciolti.
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di nomina del commissario gli organi della Chambre devono essere ricostituiti.
Articolo 26 (Norme transitorie)
1. La Giunta regionale assicura con propri mezzi e personale, fino ad un massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'espletamento delle funzioni di competenza della Chambre attualmente svolte da personale regionale.
2. All'atto dell'istituzione della Chambre, la Regione trasferisce all'ente, con deliberazione della Giunta regionale, i beni patrimoniali e strumentali necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, alla dotazione organica della Chambre è assegnato, in via prioritaria, personale dell'Amministrazione regionale, avente titoli e qualifica, che ne fa richiesta con le modalità e i tempi stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La dotazione organica dell'Amministrazione regionale è ridotta in misura corrispondente al numero dei dipendenti regionali trasferiti alla Chambre ai sensi del comma 3.
Articolo 27 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri previsti dalla presente legge a carico del bilancio regionale per il funzionamento della Chambre, valutati in lire 5 miliardi, compensati dalle corrispondenti riduzioni di spesa derivanti dal trasferimento alla stessa di funzioni e competenze attualmente svolte dalla Regione, graveranno sul capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio regionale con la seguente denominazione "Fondo per il funzionamento della Chambre des entreprises et des activités autonomes et libérales valdôtaines".
2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con legge finanziaria.
Articolo 28 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni:
a) parte entrata
in diminuzione:
cap. 8200 "Diritti per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio"
lire 400.000.000
cap. 8250 "Proventi derivanti dai diritti annuali a carico delle ditte iscritte al registro ditte"
lire 3.300.000.000;
b) parte spesa
in diminuzione:
cap. 20470 "Spese di funzionamento corrente degli uffici"
lire 1.300.000.000
cap. 69340 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
lire 3.700.000.000
in aumento:
cap. (di nuova istituzione)
"Fondo per il funzionamento della Chambre des entreprises et des activités autonomes et libérales valdôtaines"
lire 1.300.000.000.
Président La parole au Conseiller Dujany.
Dujany (Aut) Per preannunciare la presentazione di un ordine del giorno da parte del gruppo degli Autonomisti.
Ordine del giorno
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Premesso
- che l'applicazione concreta dei principi del federalismo dovrebbe portare a ridisegnare una nuova realtà, ove le forze politiche ed economiche locali dovrebbero assumere, le une più competenze, le altre maggior rappresentanza;
- che è opportuno che le associazioni economiche e dei liberi professionisti della Valle d'Aosta, debbano disporre di uno strumento di rappresentanza autonoma che possa consentire loro di svolgere anche un ruolo di supporto e di promozione degli interessi generali che attengono alle imprese ed alle libere attività professionali;
- che il Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 23 dicembre 1946, n. 532, ratificato con Legge del 17 aprile 1956, n. 561, mentre prevede al paragrafo 17 punto 11 la soppressione della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Aosta, demandando le competenze alla Valle d'Aosta; prevede allo stesso paragrafo 17 al punto 15 la possibilità di istituire localmente un ente con analoghe funzioni.
Ciò premesso
Esprime
la volontà di riordinare gli enti, organismi, società ed, in generale, i soggetti che erogano servizi alle imprese ed alle libere professioni e le leggi regionali ad essi attinenti pervenendo alla istituzione di un ente al quale occorre dare:
- veste giuridica e rappresentanza con adeguate risorse finanziarie;
- delega per materie e funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e dei liberi professionisti tendenti a migliorare le condizioni oggettive di sviluppo dell'economia regionale.
F.to: Dujany - Collé - Marguerettaz - Marco Viérin - Rocchio - Lanivi - Lanièce - Parisi - Aloisi
Président La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Mafrica.
Mafrica (GV-DS-PSE) Anch'io presento un ordine del giorno sullo stesso disegno di legge.
Ordine del giorno
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta:
alla luce del dibattito apertosi fra le Associazioni di rappresentanza delle imprese e delle libere professioni e le Istituzioni, in merito ad un riordino degli enti, organismi, società e soggetti che erogano servizi alle imprese;
verificato che in merito si sono svolti utili confronti e sono state predisposte iniziative legislative, sia da parte della Giunta regionale che di gruppi consiliari;
preso atto che le Associazioni di categoria, mediante un documento sottoscritto unitariamente, hanno proposto "che sia la prossima legislatura a porre in essere tutte le azioni tese a razionalizzare, ridefinire e riqualificare il sistema ed a creare, in tempi ragionevolmente rapidi, un organismo in grado di dare rappresentatività e governo autonomo agli operatori economici";
considerata inoltre la richiesta di una fase di concertazione e approfondimento tra le Associazioni di rappresentanza delle attività economiche e le istituzioni regionali;
concorda
sulla validità di tali orientamenti e sull'opportunità che la materia sia oggetto di una più approfondita analisi da parte di tutti gli attori sociali e istituzionali interessati, al fine di addivenire, nel corso della prossima legislatura, alla definizione di un quadro condiviso di riorganizzazione e di riforma, che sia rispondente alle esigenze di efficienza, qualità dei servizi e rappresentanza evidenziate durante questa prima fase del confronto.
F.to: Mafrica
Président La parole au Conseiller Dujany.
Dujany (Aut) Domando un momento di pausa.
Président Une petite suspension.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,45 alle ore 19,49.
Président En attendant, on passe à l'examen de la proposition de loi n° 319.
