Oggetto del Consiglio n. 3084 del 2 aprile 1998 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 APRILE 1998
OGGETTO N. 3084/X Proposta di regolamento: "Regolamento di applicazione della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento)".
Articolo 1 (Finalità)
1. Il presente regolamento disciplina criteri per l'applicazione della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento), in relazione anche alle disposizioni integrative introdotte nel settore dal regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, nonché dai relativi regolamenti applicativi n. 2628/97, 2629/97 e 2630/97 del 29 dicembre 1997.
Articolo 2 (Iscrizione del bestiame e aggiornamento anagrafe)
1. Ai fini della registrazione delle segnalazioni di competenza dell'Association Régionale Eleveurs Valdotains (AREV), di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/93, l'anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento è collegata con la banca dati dei controlli funzionali e del libro genealogico, secondo modalità e condizioni da stabilire con apposita convenzione.
2. Gli allevatori detentori dei capi sono tenuti a fare le segnalazioni all'ufficio anagrafe dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro quindici giorni dalla variazione della situazione.
3. L'ufficio anagrafe, a seguito delle segnalazioni, provvede a consegnare all'allevatore una situazione di stalla aggiornata, che deve essere conservata in azienda e presentata a tutti gli incaricati dei controlli relativi alla situazione sanitaria e all'applicazione dei premi zootecnici.
4. La banca dati regionale creata mediante le registrazioni previste dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17/93 è sostitutiva di ogni altra registrazione da tenere nell'azienda da parte dell'allevatore e deve essere interconnessa con la banca dati centrale istituita a livello nazionale.
Articolo 3 (Identificazione)
1. Per i capi della specie bovina, ovina e caprina nati sino al 30 giugno 1998 si procede all'identificazione mediante l'apposizione della marca auricolare di tipo metallico adottata in base all'articolo 4 della legge regionale 17/93, unitamente al transponder inserito in bolo ruminale secondo quanto specificato nel progetto di identificazione elettronica (IDEA) approvato in sede comunitaria.
2. Per l'identificazione dei capi nati dopo il 30 giugno 1998 si provvede con doppia marcatura consistente in una marca auricolare e nel transponder di cui al comma 1.
3. La marca auricolare deve essere conforme alle caratteristiche individuate dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2629/97 e riportare, come caratteri, la sigla IT, seguita dal codice numerico di almeno sei cifre.
4. L'AREV, incaricato dell'identificazione del bestiame ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 17/93, presenta annualmente all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura un programma di attività ed un preventivo di spesa.
5. L'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, su richiesta dell'AREV, può concedere anticipi sino al novanta per cento della spesa preventivata per l'effettuazione delle operazioni di identificazione; il rimborso finale è erogato sulla base della presentazione del rendiconto delle spese annuali effettivamente sostenute.
Articolo 4 (Passaporto)
1. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97 per tutti gli animali della specie bovina, ovina e caprina entro trenta giorni dalla nascita o comunque dall'identificazione è rilasciato un passaporto che contiene i dati identificativi dell'animale, i dati relativi al detentore e quelli relativi all'allevamento di appartenenza, da integrare con i dati sanitari concernenti il singolo capo e l'allevamento e con le informazioni sulla posizione dell'animale rispetto all'applicazione dei regimi di aiuti comunitari.
2. Il passaporto di cui al comma 1 deve sempre accompagnare l'animale nei suoi spostamenti e nell'ambito del territorio della regione Valle d'Aosta sostituisce tutti i documenti previsti dalle disposizioni vigenti per lo spostamento del bestiame, quali individuati con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il certificato deve essere riconsegnato all'ufficio anagrafe in caso di morte o di macellazione dell'animale e viene ristampato in caso di cambio della proprietà.
Président La parole au rapporteur, Conseiller Perrin Carlo.
Perrin C. (UV) La loi régionale n° 17 du 26 mars 1993 prévoyait l'institution du fichier régional du bétail et des élevages. La loi a trouvé ponctuelle application; l'Association des éleveurs AREV pourvoit l'identification du bétail et détient la table récapitulative du bétail et des élevages.
Avec l'institution du fichier la Région autonome a été encore une fois à l'avant-garde et dispose des données complètes totalement informatisées, source officielle pour l'accomplissement de toutes les tâches prévues par les dispositions à tout niveau en matière de zootechnie, de produits laitiers et de santé animale.
Par l'expérience des années passées et les nouvelles disposition de l'Union européenne, il était opportun de mieux préciser certains détails des opérations. Surtout l'on introduit deux nouveautés importantes: l'une, l'individuation d'un système auxiliaire d'identification outre à la marque à l'oreille, qui consiste dans l'introduction d'un petit chip dans l'estomac des bovins pour permettre une identification électronique des animaux; la deuxième, l'institution d'un passeport ou carte d'identité pour chaque animal, avec les données les plus importantes, y compris la situation sanitaire et la position de l'animal par rapport aux aides de l'Union européenne.
Le document contient aussi les données de tout l'élevage et il est un document officiel pour toutes les opérations de déplacement de l'animal sur le territoire valdôtain, ayant ainsi simplifié toute une série de certifications qui devaient accompagner les animaux pour le déplacement sur le territoire valdôtain.
Président La discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Lanièce.
Lanièce (Aut) Volevamo solamente chiedere chiarimenti in merito all'articolo 2, in tal senso presenteremo un piccolo emendamento dal punto di vista formale.
All'articolo 2, che parla di iscrizione del bestiame e aggiornamento anagrafe, comma 3 si dice che l'Ufficio anagrafe, a seguito delle segnalazioni, provvede a consegnare all'allevatore una situazione di stalla aggiornata, che deve essere conservata in azienda e presentata a tutti gli incaricati dei controlli relativi alla situazione sanitaria e all'applicazione dei premi zootecnici. I premi zootecnici quali sono? Pensavamo di aggiungere "comunitari, nazionali e regionali" per evitare incomprensioni in modo che la scheda dell'anagrafe diventi un punto di riferimento per eventuali controlli, eliminando così un po' di comunicazione cartacea.
Président S'il n'y a pas d'autres conseillers qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale.
La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Vallet.
Vallet (UV) In relazione all'emendamento annunciato il Presidente Bondaz avrebbe detto che è ultroneo, ma, visto che non aggiunge e non toglie niente, è accettabile.
Président On passe à l'examen du réglement dans le nouveau texte prédisposé par la IIIème Commission.
On vote l'article 1er:
Présents, votants et favorables: 26
Président A l'article 2 il y a l'amendement présenté par M. Lanièce, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 2, comma 3
Aggiungere dopo la parola zootecnici: "comunitari, nazionali e regionali".
On vote l'article 2 dans le texte amendé:
Articolo 2 (Iscrizione del bestiame e aggiornamento anagrafe)
1. Ai fini della registrazione delle segnalazioni di competenza dell'Association Régionale Eleveurs Valdotains (AREV), di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/93, l'anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento è collegata con la banca dati dei controlli funzionali e del libro genealogico, secondo modalità e condizioni da stabilire con apposita convenzione.
2. Gli allevatori detentori dei capi sono tenuti a fare le segnalazioni all'ufficio anagrafe dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro quindici giorni dalla variazione della situazione.
3. L'ufficio anagrafe, a seguito delle segnalazioni, provvede a consegnare all'allevatore una situazione di stalla aggiornata, che deve essere conservata in azienda e presentata a tutti gli incaricati dei controlli relativi alla situazione sanitaria e all'applicazione dei premi zootecnici comunitari, nazionali e regionali.
4. La banca dati regionale creata mediante le registrazioni previste dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17/93 è sostitutiva di ogni altra registrazione da tenere nell'azienda da parte dell'allevatore e deve essere interconnessa con la banca dati centrale istituita a livello nazionale.
Présents, votants et favorables: 26
Président On vote l'article 3:
Présents, votants et favorables: 26
Président On vote l'article 4:
Présents, votants et favorables: 26
Président On vote le règlement dans son ensemble:
Présents, votants et favorables: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité
