Oggetto del Consiglio n. 3078 del 2 aprile 1998 - Verbale
OGGETTO N. 3078/X - APPROVAZIONE DEGLI IMPORTI DELLA TASSA DI CONCESSIONE ANNUALE PREVISTA DAL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 64/1994 MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 33/1996.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 17 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Interviene, per mozione d'ordine, il Consigliere CHIARELLO.
Replica l'Assessore all'Agricoltura e Risorse Naturali VALLET.
IL CONSIGLIO
Richiamata la legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 concernente "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria modificata dalla l.r. 2 settembre 1996;
Preso atto che il comma 4 dell'art. 9 della suddetta legge prevede che le aziende agrituristico-venatorie, le aziende faunistico-venatorie ed i centri di riproduzione della fauna selvatica sono soggetti a tassa di concessione regionale i cui importi sono stabiliti dal Consiglio regionale;
Preso atto della proposta della Giunta regionale che indica i seguenti importi quale tassa di concessione annuale per la realizzazione degli istituti faunistici di cui sopra:
Istituti faunistici soggetti a tassa di concessione TASSA ANNUALE
Azienda agri-turistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso lire 1.000 a ettaro
Azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso lire 5.00 a ettaro
Centro privato di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale lire 300.000
Preso atto che i proventi della tassa di concessione di cui trattasi saranno inoltrati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e sui futuri bilanci di previsione;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4853 in data 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative nonché la circolare n. 2 in data 15 gennaio 1998 (prot. n. 861/5 FIN);
Richiamati i decreti legislativi nn. 320/1994 e 44/1998;
Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Corpo forestale valdostano, dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali ai sensi dell'art. 72 della l.r. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della l.r. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;
Con gli emendamenti del Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisette);
DELIBERA
1) di approvare l'importo delle tasse annuali di concessioni delle aziende agri-turisticovenatorie, aziende faunistico-venatorie e del centri di riproduzione della fauna selvatica come di seguito riportato:
Istituti faunistici soggetti a tassa di concessione TASSA ANNUALE
Azienda agri-turistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso lire 1.000 a ettaro
Azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso lire 5.00 a ettaro
Centro privato di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale lire 300.000
2) di stabilire che i proventi della tassa di concessione di cui trattasi saranno introitati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e sui futuri bilanci di previsione.
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