Oggetto del Consiglio n. 3033 del 25 marzo 1998 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 MARZO 1998
OGGETTO N. 3033/X Disegno di legge: "Esercizio dei diritti e dei poteri attribuiti alla Valle d'Aosta dagli articoli 7, 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per l'utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico".
Articolo 1 (Finalità)
1. In conformità all'articolo 3, comma primo, lett. d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la presente legge disciplina l'esercizio dei diritti e dei poteri attribuiti alla Regione dagli articoli 7, 8, 9 e 10 dello Statuto speciale per l'utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico, come richiamati in modo integrale ed incondizionato dall'articolo 2, comma 16, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Regione considera le disposizioni delle leggi statali nelle materie oggetto della presente legge anche alla luce del principio di sussidiarietà, come formulato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
3. La Regione svolge le funzioni regolate dalla presente legge nel rispetto dei seguenti principi:
a) uso razionale delle risorse idriche, in condizioni di equilibrio del bilancio idrico, secondo criteri di risparmio e di rinnovo e nel rispetto delle priorità degli usi umani, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
b) programmazione del fabbisogno energetico regionale;
c) considerazione delle esigenze degli esercenti il servizio pubblico elettrico e della solidarietà con le aree del territorio nazionale che godono di minore disponibilità di risorse energetiche;
d) protezione dell'ambiente e del paesaggio;
e) promozione dell'efficienza energetica, dell'uso razionale dell'energia, della flessibilità energetica, della diversificazione delle fonti, della valorizzazione delle fonti rinnovabili e di limitata potenza, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), dai piani energetici nazionali e dagli obiettivi della politica energetica comunitaria;
f) piena attuazione della libertà di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, secondo quanto disposto dall'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), e promozione di condizioni di concorrenza tra produttori.
Articolo 2 (Piano generale)
1. Per agevolare l'elaborazione, da parte del Comitato misto di cui all'articolo 8, comma terzo, dello Statuto speciale, di un nuovo piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche in regime di subconcessione, la Regione:
a) effettua un censimento delle subconcessioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico in atto nel territorio della Regione, evidenziandone in particolare la scadenza, ed individua le ulteriori derivazioni che potrebbero essere sfruttate;
b) studia l'evoluzione della domanda energetica regionale e programma a lungo termine la capacità produttiva regionale di energia elettrica, in condizioni di equilibrio del bilancio energetico;
c) individua la quota del fabbisogno energetico regionale che può essere soddisfatta a mezzo della fonte idroelettrica, nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare di quella in tema di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo.
2. Per definire il numero di componenti e le modalità di funzionamento del Comitato misto di cui all'articolo 8, comma terzo, dello Statuto speciale, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, promuove un accordo con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. I rappresentanti della Giunta regionale, nel numero stabilito dall'accordo di cui al comma 2, sono nominati dalla Giunta stessa nel proprio seno ovvero tra i funzionari regionali o anche tra persone esterne dotate di riconosciuta professionalità nel settore. In quest'ultimo caso, si applicano le disposizioni della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).
Articolo 3 (Subconcessioni)
1. Nel rispetto delle indicazioni del piano generale di cui all'articolo 8, comma terzo, dello Statuto speciale e fatti salvi i casi in cui lo Stato intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma quarto, dello Statuto stesso, la Regione rilascia nuove subconcessioni di acque pubbliche per uso idroelettrico sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori ed assicurando piena concorrenza tra tutti i soggetti interessati.
2. La concorrenza non opera nei casi in cui la legge statale, per ragioni di interesse nazionale, attribuisca ad un determinato soggetto un diritto esclusivo di altra natura, la cui titolarità implichi necessariamente il rilascio della subconcessione.
3. Alla scadenza delle utenze di grandi derivazioni di acque pubbliche per forza motrice assentite prima del 7 settembre 1945 ovvero nei casi di rinuncia o di decadenza, la Regione subentra nelle concessioni in applicazione dell'articolo 7, comma terzo, dello Statuto speciale, esercitando i poteri di pertinenza dello Stato di cui agli articolo 25 e 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Gli stessi poteri sono esercitati dalla Regione alla scadenza delle subconcessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico dalla medesima accordate ovvero nei casi di rinuncia o di decadenza di dette subconcessioni. Queste disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso relativi ad utenze per le quali è intervenuta scadenza, rinuncia o decadenza prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le acque di cui al comma 3 possono essere assegnate in subconcessione dalla Regione a soggetti abilitati alla produzione di energia elettrica da fonte idraulica, nel rispetto delle indicazioni del piano generale ed in applicazione dei principi di obiettività delle condizioni di rilascio, di concorrenza e di non discriminazione tra gli interessati.
5. Contestualmente alla subconcessione, la Regione accorda al subconcessionario la concessione dei beni passati in sua proprietà ai sensi del combinato disposto del comma 3 e dell'articolo 25 del r.d. 1775/1933.
6. Il rilascio della subconcessione di cui al comma 4 è subordinato dalla Regione all'esercizio, da parte dell'aspirante subconcessionario, della facoltà di cui all'articolo 25, commi secondo e terzo, del r.d. 1775/1933, qualora tale facoltà non sia stata esercitata dalla Regione ai sensi del comma 3.
7. L'indennizzo previsto dall'articolo 25, comma secondo, del r.d. 1775/1933 è maggiorato del quindici per cento, ove sia determinato d'accordo tra le parti.
8. Il precedente titolare dell'utenza di grande derivazione di acqua pubblica, qualora produca energia elettrica per uso proprio o per la distribuzione agli utenti nei casi ammessi dalla legislazione vigente, alla scadenza del titolo è preferito agli altri aspiranti nel rilascio dell'eventuale nuova subconcessione e rimane di conseguenza nella proprietà degli impianti, se si obbliga ad eseguire in relazione ad impianti suscettibili di interventi atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza, i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione ovvero se abbia eseguito le variazioni di cui all'articolo 49, comma secondo, del r.d. 1775/1933. Gli obblighi sono definiti mediante convenzione con la Regione accessoria alla subconcessione.
9. Sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la preferenza di cui al comma 8 opera anche in caso di impossibilità tecnica od economica degli interventi, che può essere accertata, in caso di dissenso, con un arbitrato ai sensi delle norme del Libro quarto, Titolo VIII, del Codice di Procedura civile.
10. Sono comunque fatti salvi i casi in cui lo Stato intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale, a norma dell'articolo 7, comma quarto, dello Statuto speciale. In particolare, quando la legge statale, per ragioni di interesse nazionale, attribuisca ad un determinato soggetto un diritto esclusivo di altra natura, la cui titolarità implichi necessariamente il subentro nelle concessioni scadute, la Regione provvede comunque a rilasciare a detto soggetto una subconcessione, subordinatamente all'esercizio, da parte del medesimo, della facoltà di cui all'articolo 25, commi secondo e terzo, del r.d. 1775/1933. Si applica altresì il comma 7.
Articolo 4 (Durata delle subconcessioni)
1. Tutte le subconcessioni rilasciate dalla Regione non possono eccedere la durata stabilita dalle leggi statali.
2. Per le subconcessioni trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma primo, n. 9), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), la scadenza è quella che risultava accordata prima del trasferimento. Una diversa scadenza può sempre essere definita di comune accordo tra la Regione ed il subconcessionario.
3. Per le subconcessioni che, in applicazione dell'articolo 1, commi primo e terzo, e dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1975, n. 304 (Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta), sono state assentite, anche in sanatoria, senza scadenza effettiva, ivi compresi i casi in cui la durata sia stata fissata in via meramente formale per un periodo di tempo uguale alla concessione novantanovennale accordata dallo Stato alla Regione, la scadenza è definita di comune accordo tra la Regione ed il subconcessionario, sulla base di indirizzi di cui la Regione chiede la definizione al Comitato misto di cui all'articolo 8, comma terzo, dello Statuto speciale. Nello stesso senso si provvede per le subconcessioni che, in applicazione del comma 2, risulterebbero già scadute.
4. In caso di mancato accordo entro nove mesi dalla proposta formulata dalla parte più diligente, la Regione fissa unilateralmente la scadenza, sentito il Comitato misto, per una data non anteriore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Alla scadenza delle subconcessioni secondo quanto previsto in conseguenza del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 3.
Si dà atto che, dalle ore 12,17, riassume la presidenza il Presidente Stévenin.
Si dà atto che il Consigliere Collé non partecipa alla discussione e alla votazione dell'oggetto.
Presidente La parola al relatore, Consigliere Piccolo.
Piccolo (FA) Per far comprendere la portata del disegno di legge in discussione occorre sviluppare un ragionamento storico e giuridico che prende avvio dallo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e che attraverso la legge di nazionalizzazione del settore elettrico del ?62 e le successive leggi nazionali e regionali, fra le quali è indispensabile citare la legge n. 9/91, arriva fino alle più recenti vicende caratterizzate dalla trasformazione dell'ENI in S.p.A., all'avvio della sua privatizzazione e dell'istituzione dell'Autorità per l'energia.
Il rinvio al nuovo esame, disposto dalla Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, della legge approvata il Consiglio scorso del 7 maggio 1997 intitolata "Modifiche alla disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico", ha reso necessaria la presentazione di questo nuovo disegno di legge, che reca norme concernenti l'esercizio dei diritti e dei poteri attribuiti alla Valle d'Aosta dagli articoli 7-8-9-10 dello Statuto speciale per l'utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico.
Il titolo del disegno di legge ne esplicita chiaramente le finalità e cioè l'affermazione dei diritti della Regione autonoma Valle d'Aosta sulle acque avute in concessione in base al suo Statuto di autonomia. Sono note infatti le vicende storiche, che determinarono la compressione di tali diritti in occasione della nazionalizzazione del settore, e le più recenti evoluzioni della normativa nazionale che, sono convinto, hanno ridato valore alle prerogative statutarie della nostra regione.
In particolare mi riferisco alla legge istitutiva dell'autorità sui pubblici servizi, che all'articolo 2 del comma 16 recita: "Nella Regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7-8-9-10 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26/2/48 n. 4".
Come già affermato in occasione della presentazione del precedente disegno di legge; posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 64 aveva considerato la speciale normativa relativa alle concessioni idroelettriche dell'ENEL vincolante anche per la Regione Valle d'Aosta; nel presupposto di una stretta connessione fra tale disciplina e il principio fondamentale della riserva della produzione elettrica in capo all'ENEL; il venir meno della esclusività dell'ENEL sull'attività di produzione della energia elettrica, in particolare da fonte idraulica, prodotta dalla legge n. 9/91, ha necessariamente determinato il superamento dei limiti dell'esercizio dei diritti riconosciuti alla Valle d'Aosta in base agli articoli 7 e 8 dello Statuto speciale. Pertanto, il rinvio contenuto nella legge n. 481/95 deve essere assunto come clausola di salvaguardia delle speciali prerogative della Regione Valle d'Aosta, rendendo così inapplicabili all'ordinamento autonomistico le norme di legge ordinaria in materia di concessioni idroelettriche incompatibili con lo Statuto speciale.
Data la complessità tecnica della materia è opportuno rinviare all'esaustiva relazione del disegno di legge in esame, non prima però di aver sinteticamente ricordato quali siano le variazioni apportate al testo di questo disegno di legge rispetto a quello approvato dal Consiglio nel maggio ?97.
Infatti alcune disposizioni, in particolare quelle contenute nell'articolo 1 sono state riformulate, da un lato, per rendere con maggior chiarezza l'intento delle scelte legislative compiute dalla Regione, dimostrando come esse siano sostanzialmente in armonia con i rilievi mossi dalla Commissione di Coordinamento, dall'altro, per riaffermare che la Regione non intende rinunciare a legiferare su materie che legittimamente ritiene comprese nella propria sfera di attribuzione.
Oltre a ciò, sono state elaborate alcune disposizioni sostanzialmente nuove in quanto si è ritenuto opportuno e necessario: recepire alcune importanti innovazioni in tema di rapporti tra Stato e Regione introdotto dalla legge 15 marzo 97 n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, richiamando il principio di sussidiarietà introdotto appunto dalla legge n. 59/97; inquadrare inoltre la materia dell'utilizzo delle acque pubbliche a scopo idroelettrico nel più ampio contesto della normativa sull'uso e la salvaguardia delle risorse idriche e sulla produzione dell'energia elettrica, come dimostrano i richiami contenuti nell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per intenderci la "legge Galli", sull'uso razionale delle risorse idriche, e i richiami 9 e 10 del 1991 in materia di sviluppo sulle fonti di energia e rinnovabili.
Passando ad esaminare in modo sintetico il contenuto del disegno di legge, mi preme sottolineare che l'articolo 1, in primo luogo, individua la fonte della potestà legislativa esercitata dalla Regione, recependo quindi il principio della sussidiarietà a cui la Regione è tenuta a conformarsi nell'esercizio della propria potestà legislativa, attuativa e integrativa, mentre nel terzo comma richiama l'intenzione della Regione di non gestire la materia subconcessioni in modo isolato ed episodico, ma in un contesto programmatico di gestione integrata ed organica delle sue competenze in materia idrica.
L'articolo 2 mira ad impegnare l'Amministrazione regionale a compiere una serie di attività preliminari di studio e di istruttoria al fine di agevolare il raggiungimento di un accordo con lo Stato su un piano generale per l'utilizzazione delle acque in regime di subconcessione, da redigere ai sensi dell'articolo 8 comma 3 dello Statuto speciale. Poiché la norma dello Statuto prevede che il piano generale venga redatto da un comitato misto, composto da rappresentanti della Giunta regionale e da rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, i comma 2 e 3 dell'articolo 2 disciplinano le procedura di nomina dei rappresentanti della Giunta regionale.
Negli articoli 3 e 4 viene definita la disciplina regionale dei diritti e dei poteri attribuiti alla Valle d'Aosta dallo Statuto speciale per l'utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico e confermate dalla legge n. 481/95. In particolare l'articolo 3 disciplina il rilascio di nuove concessioni e pone come principio generale l'obiettività delle condizioni di rilascio, nonché la concorrenza e la non discriminazione tra gli interessati, conformemente ai principi generali dell'ordinamento statale e di quello comunitario.
Tali regole consentono di superare situazioni di privilegio previste dalla legislazione statale anteriore alla legge istitutiva dell'autorità e non più giustificate oggi da superiori interessi regionali. Unica eccezione, individuata dallo stesso Statuto speciale, è rappresentata dai casi in cui, in presenza di preminenti interessi nazionali, una legge statale assegna a un determinato soggetto un diritto esclusivo che implichi necessariamente l'assegnazione della subconcessione.
Nei restanti commi dell'articolo 3 vengono disciplinate le conseguenze della scadenza, della rinuncia e della decadenza delle subconcessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, classificate come grande derivazione, cioè quelle dove la potenza nominale di concessione è superiore ai 3000 kwh, attribuendo alla Regione il diritto a subentrare nella concessione e nella proprietà delle opere per il suo sfruttamento.
Per tali concessioni è quindi riconosciuta alla Regione la facoltà di disporne in termini di nuove subconcessioni da assentire a soggetti abilitati alla produzione di energia elettrica, senza dover riconoscere alcun diritto di prelazione, di preferenza e di subingresso automatico, di prolungamento, di rinnovo o di fissazione di una nuova scadenza.
Infine l'articolo 4 del disegno di legge affronta il problema dell'attribuzione di una scadenza alle subconcessioni che in forza di disposizioni di leggi statali, finora applicate anche sul territorio regionale, avrebbe carattere perpetuo, cioè quelle trasferite o assegnate all'ENEL. Ciò in base all'assunto che tale carattere di perpetuità non risponde più a un superiore interesse nazionale, nel momento in cui la produzione di energia idroelettrica non è più soggetta a riserva a favore dell'ENEL.
La definizione di una scadenza è rimessa a un accordo fra Regione e ENEL, nel rispetto degli indirizzi definiti dal Comitato misto previsto dallo Statuto speciale, riconoscendo comunque alla Regione, in caso di mancato accordo, il potere di fissare unilateralmente la scadenza delle subconcessioni, sentito il Comitato misto, assumendo una data non inferiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.
In conclusione ritengo di dover sottolineare che questo importante disegno di legge rappresenta un passo fondamentale dell'avvio di una politica energetica della Regione, rivolto a valorizzare le risorse presenti nel suo territorio, coerentemente al piano energetico regionale ormai di prossima approvazione da parte del Consiglio regionale.
Président La discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Abbiamo ascoltato la relazione del Consigliere Piccolo, una relazione che presumo sia stata preparata, come del resto lo è quella allegata al testo trasmessoci.
Vorremmo dall'Assessore alcuni chiarimenti più approfonditi sul perché non si è voluto riaffermare, come tante volte si è fatto in quest'aula (e in quelle occasioni si è anche accusato il sottoscritto ed altri di non aver fatto queste scelte, oggi le fa la maggioranza), la volontà di riapprovare questo disegno di legge proprio in base all'articolo 31 dello Statuto speciale.
Quindi chiedo all'Assessore di darci ragguagli più significativi e più precisi.
Président La parole au Conseiller Borre.
Borre (UV) Non entro nel merito della legge perché è una riapprovazione, anche se è stata modificata in alcuni punti che permetteranno, mi auguro, finalmente a questa legge di passare. Però quello che è importante è capire che non riaffermiamo solo dei principi con questa legge, ma andiamo a rivendicare dei diritti sulle acque che la Regione ha da lungo tempo.
L'ENEL come al solito non ha cambiato niente in questo anno e mezzo, malgrado l'appello fatto dalla Regione, appello che è a parer mio un discorso estremamente importante perché si riferisce ad un'iniziativa pilota che potrebbe essere portata avanti dalla Regione, che è uno degli enti locali che produce maggiore corrente in proporzione. E sappiamo bene qual è la produzione che produce la Regione sul nostro territorio. Quindi l'ENEL decanta in tutti i posti che è disponibile con le regioni ad aprire un confronto e quindi anche a portare avanti progettazioni di utilizzo misto di risorse ENEL e risorse regionali; questo mi pare che non sia avvenuto in Valle, non c'è stata risposta.
A questa legge dovranno seguire in tempi brevi il piano energetico della nostra regione e l'adeguamento o la legge dell'utilizzo integrato delle acque, due leggi che dipendono anche da questa legge. Però sarebbe importante che a livello politico ci si confrontasse non solo con il Governo, ma anche con l'ENEL, per riuscire a distribuire quell'energia che andremmo a produrre con questa legge. Quindi il confronto deve essere fatto in maniera serrata, chiedendo non solo l'applicazione delle convenzioni firmate con l'ENEL, ma anche di migliorare la situazione attuale dei nostri consorzi, delle nostre società sul territorio, in modo che possano produrre e vendere la loro energia.
Termino con un invito all'Assessore di portare in tempi brevi le altre due leggi, verificare che tutte e tre abbiano un dialogo comune, affinché dalla prima discenda una corretta impostazione per le altre due.
Président La parole au Conseiller Dujany.
Dujany (Aut) Devo anzitutto rilevare che in un disegno di legge come questo, di notevole importanza, mi sarei aspettato, alla luce delle gravi motivazioni espresse dal Presidente della Commissione di Coordinamento, che tutti sanno espressione della politica nazionale, quindi come diretta estrinsecazione della posizione del Ministro Bersani, espressione del PDS nazionale, mi sarei aspettato - dicevo - perlomeno una riapprovazione di questa legge, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, poiché la legge che avevamo approvato la scorsa volta aveva dei principi precisi e mi pare che su un tema come questo una battaglia frontale con lo Stato sarebbe stata non solo doverosa ma anche opportuna.
Lascio a parte il discorso di cosa ci produce questo rapporto privilegiato Union-PDS; questo è un risultato negativo per la Valle. Comunque, al di là di questo aspetto, mi aspettavo una posizione frontale. È vero che questo disegno di legge proviene dall'Assessorato all'industria, vicino politicamente al Ministro Bersani, però mi sarei atteso che la componente unionista rappresentasse una posizione un po' più forte dell'istituzione regionale di fronte a questo attacco.
Purtroppo non si tratta, Consigliere Borre, di una riapprovazione ai sensi dell'articolo 31. Allora vediamo perché su questo disegno di legge non potremmo esprimerci positivamente. Partiamo dunque dallo Statuto speciale, che vincolava i poteri della Regione al rispetto degli interessi nazionali e alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, in particolare subordinava il potere di subconcessione delle acque pubbliche alla condizione che lo Stato non intendesse far oggetto le acque di un piano di interesse nazionale. Questa è la norma statutaria; dopo di che la Corte costituzionale - è già stato ricordato da chi mi ha preceduto - ha riconosciuto la legittimità di questi diritti esclusivi in capo all'ENEL come momento di riconoscimento della riforma economico-sociale della legge istitutiva dell'ENEL. E qui siamo andati avanti per un bel po' di anni.
Finalmente ci apriva le porte la direttiva della Comunità europea e non voglio qui parlare di legge ordinaria perché non avrebbe senso, parliamo di leggi di valenza costituzionale e quindi le direttive della Comunità europea dovrebbero comportare nelle varie istituzioni un recepimento; comunque la Direttiva comunitaria n. 96/92 ha imposto finalmente agli stati membri di aprire il mercato della produzione di energia elettrica o attraverso un sistema di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti, o attraverso un sistema di gara di appalto per la fornitura di energia elettrica.
In sostanza, si trattava di riconoscere il principio della libera concorrenza e di far cessare una situazione di monopolio. Noi ci inseriamo in questa nuova situazione istituzionale e giustamente la relazione allegata al disegno di legge riportava quanto segue: "In sostanza, nell'attuale momento storico il principio fondamentale che emerge in modo chiaro e inequivocabile dalla legislazione comunitaria relativa al settore elettrico non è quello della riserva pubblica, che in Italia era stato introdotto con la legge di nazionalizzazione del ?62, ma all'opposto quello del pluralismo dell'attività di produzione ed in prospettiva anche dell'attività di distribuzione. Orbene, se i limiti posti dalle leggi dello Stato all'autonomia della Regione Valle d'Aosta in tema di utilizzo delle acque a scopo idroelettrico erano stati giudicati legittimi, poiché era la necessaria conseguenza della riserva all'ENEL dell'attività di produzione di energia elettrica, ora che tale riserva è stata superata dalla stessa legislazione statale quanto meno per la fonte idroelettrica, è doveroso dedurne che tali limiti sono divenuti privi di giustificazione costituzionale". A me pare importantissima questa premessa, che condivido.
Poi ci troviamo di fronte un testo di legge che addirittura mi riporta tutti questi limiti inseriti nuovamente nello Statuto, che non è ancora adeguato a questi principi generali, me li riporta addirittura inseriti in una legge ordinaria, il che vuol dire che noi facciamo propri questi contenuti inseriti nel nostro Statuto, quindi anziché chiedere una variazione dello Statuto in una direzione di maggiore autonomia della Valle d'Aosta ci autocastriamo, facendo propri noi i limiti previsti dallo Statuto, che tra l'altro tendono oggi a contraddire le direttive della Comunità europea. Ma questo è inaudito!
Vediamo nel concreto quali sono i punti più gravi, che non erano riportati nel testo precedente che avevamo approvato, perché ci si guardava bene dal mettere in evidenza le nostre debolezze e addirittura dal riportarle e farle proprie come istituto regionale. I punti fondamentali sono all'articolo 1, punto 6, in cui ci autolimitiamo riportando i limiti, si parla di principi, ma in realtà sono limiti dettati dai piani energetici nazionali; all'articolo 3 ci autolimitiamo facendo salvi i casi in cui lo Stato intenda far oggetto le acque di un piano di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, quindi ci autocastriamo facendo propri questi limiti, che non avrebbero più ragione di esistere, anziché chiedere una variazione dello Statuto ai sensi delle direttive della Comunità europea. Ma peggio ancora, si accetta - cosa che questo istituto non aveva mai fatto finora con una legge propria - una logica di ragioni di interesse nazionale, quindi addirittura sempre al punto 3.2 si accetta il principio che ragioni di interesse nazionale possano in qualche modo concorrere a vedere una regione che si comporta in modo diverso nell'ipotesi in cui sussistano ragioni di interesse nazionale. E questo non basta ancora, perché al punto 10 dell'articolo 3 si fanno salvi i casi in cui lo Stato intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale e si dice: "In particolare, quando la legge statale, per ragioni di interesse nazionale, attribuisca ad un determinato soggetto un diritto esclusivo di altra natura, la cui titolarità implichi necessariamente il subentro nelle concessioni scadute, la Regione provvede comunque a rilasciare a detto soggetto una subconcessione", facendo riferimento addirittura all'accettazione di un principio di ragioni di interesse nazionale. Il punto 4 arriva a sancire che tutte le subconcessioni rilasciate dalla Regione non possono eccedere la durata stabilita dalle leggi statali, lasciando intendere che non rientra nell'attività d'integrazione della Regione neppure il diritto di fissare i termini di durata di una subconcessione.
Mi pare che tutto questo per un movimento qual è il nostro, autonomista, che non ha bisogno di sentir difendere questi diritti da movimenti indipendentisti di cui si sente parlare oggi, non possa assolutamente essere tollerabile, al di là poi di una tecnica giuridica assurda, perché richiamare in una legge ordinaria dei principi della Costituzione siamo già al di fuori del buon senso; ma al di là di questo aspetto, farli propri come assemblea del Consiglio, perché questo significa condividere in modo totale proprio quei principi, che non hanno più ragione di esistere grazie a quelle direttive comunitarie.
Per queste ragioni non potremo votare favorevolmente su questo testo; proponiamo invece che si approvi il testo approvato in precedenza ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, poiché qui sono in gioco dei diritti fondamentali per la nostra comunità.
Président D'autres demandent la parole? Je déclare close la discussion générale.
La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Mafrica.
Mafrica (GV-DS-PSE) Sono stati fatti due tipi di osservazione rispetto a questo disegno di legge. Se uno guarda l'ordine del giorno, vede che il disegno di legge è di iniziativa non dell'Assessorato all'industria, ma della Presidenza della Giunta, quindi alcune argomentazioni del tutto ininfluenti e gratuite fatte su collegamenti di natura politica lasciano il tempo che trovano. Io rispondo comunque nel merito delle osservazioni che sono state fatte.
La relazione che illustra il disegno di legge chiarisce in modo adeguato perché si è provveduto a stilare un nuovo testo. La ragione fondamentale è quella di tener conto di normative che sono state nel frattempo emanate fra il momento dell'approvazione di questo testo e la sua nuova formulazione. Viene per esempio in modo esplicito richiamato l'orientamento di tener conto della legge n. 59, la "legge Bassanini", che delega alle regioni con il principio di sussidiarietà delle competenze in materia di utilizzazione dell'energia; questa normativa viene oggi tenuta presente perché rafforzativa del principio d'intervento regionale in materia di trasporto, produzione e distribuzione dell'energia.
Viene poi modificata, tenendo conto di un'osservazione non così significativa, la modalità di composizione del Comitato misto di cui all'articolo 8, comma 3°, dello Statuto, perché non ci siano pretesti da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento nel dire che non si rispettano disposizioni dello Statuto e quindi per evitare rinvii dovuti a motivi di scarso rilievo.
La questione fondamentale è quella di arrivare a un provvedimento che, per come è formulato, si presti il meno possibile ad osservazioni formali o non consistenti da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, che recepisce orientamenti provenienti dal Governo. In questo senso non capisco le osservazioni fatte in merito al riportare formalmente testi presenti nello Statuto della Valle d'Aosta. Non capisco poi come si possa sostenere che con una legge ordinaria di questa regione possiamo non tener conto dello Statuto esistente e dare per scontate modifiche di natura costituzionale. Per le modifiche di natura costituzionale è previsto un procedimento attraverso l'intervento di una commissione paritetica, in cui la Regione è equamente rappresentata, e in quella sede con norme di questo tipo possono essere apportate tutte le modifiche che si ritengono necessarie. Questo tipo di osservazione dal punto di vista politico credo che possa essere osservata con la necessità di evitare pretesti per non approvare una legge che riconsegna alla Regione, come è chiaramente esplicitato negli articoli che parlano delle subconcessioni all'ENEL, le competenze previste dallo Statuto.
Rispetto a una seconda osservazione fatta dal Consigliere Borre, nel piano energetico all'esame delle commissioni si fa riferimento a tre tipi di intervento, il primo è sul regime di proprietà e sui diritti di uso delle acque. Con questo disegno di legge la Regione ribadisce che è cessata la riserva della legge n. 1643/62, perché le leggi n. 9 e 10 già hanno liberalizzato la produzione fino a determinati livelli di potenza, perché la legge n. 59 ha attribuito alle regioni competenze in materia di energia, pertanto questa legge va nella direzione di ribadire la competenza regionale in materia di subconcessioni delle acque.
Per ciò che riguarda il secondo tipo di intervento, la Giunta regionale ha già approvato una delibera con cui dà applicazione al DPR n. 1142/85, vale a dire la Giunta regionale con propria delibera ha assegnato al Servizio energia le competenze finora attribuite al Ministero dell'industria in materia di libera circolazione dell'energia nei consorzi. Quindi l'atto di volontà e l'atto amministrativo che consentono di avviare perlomeno nei confronti dello Stato questa rivendicazione delle funzioni amministrative previste dal DPR n. 1142 sono già stati attuati dalla Giunta regionale.
Il terzo tipo di norma non è di competenza del Consiglio e riguarda invece la possibilità di esercitare la facoltà d'impresa nella distribuzione. Non è previsto nello Statuto che la Regione abbia la facoltà d'impresa, quindi la facoltà, una volta prodotta ed eventualmente trasportata l'energia, di distribuirla. Questo tipo di norma, in questo senso c'è l'impegno della Giunta regionale, deve essere attuato attraverso una norma di attuazione dello Statuto.
Credo che questo disegno di legge, per come è stato riformulato, sia il meno possibile soggetto ad osservazioni di tipo pretestuoso e che nella sostanza abbia rivendicato in modo molto forte l'inesistenza oggi di una riserva a favore del monopolio dell'ENEL. Quindi credo che la sua approvazione da parte del Consiglio sia un'affermazione di volontà di competenze in questa materia che devono essere riconosciute.
Président On passe à l'examen du projet de loi.
Sur l'article premier la parole au Conseiller Dujany.
Dujany (Aut) Volevo solo intervenire brevissimamente per riconoscere, e l'Assessore lo ha ben evidenziato, quale livello di tensione sussista in questo momento nel rapporto Stato-Regioni, che questo è un testo risulta fatto per evitare pretesti di illegittimità da parte della Commissione di Coordinamento. Credo che queste dichiarazioni dell'Assessore comprovino veramente il livello di attenzione che ha questa regione nei confronti dello Stato, in un momento in cui è in gioco il suo avvenire alla Bicamerale, in un momento in cui è gioco il suo stesso futuro. Queste poche parole credo che siano veramente l'espressione più vivace di quello che è il senso della dignità di quest'Assemblea nei rapporti con lo Stato.
Faccio un secondo rilievo. L'Assessore mi ricordava che le variazioni statutarie si chiedono con norme di attuazione, e che è quello l'iter previsto per addivenire a questo. Lo ringrazio di questa precisazione, ma mi chiedo quale credibilità avrebbe quest'Assemblea di chiedere tramite norme di attuazione la variazione di questi limiti, quando oggi con una legge ordinaria della Regione andiamo a farle proprie e ad approvarle. È questo il senso del mio intervento: quale credibilità potremmo avere, dopo averle fatte proprie ed approvate? Credo che quando si vuole modificare un testo, perlomeno non si manifesta una volontà opposta in un atto precedente.
Président On vote l'article 1er:
Présents: 27
Votants et favorables: 23
Abstenus: 4 (Dujany, Marguerettaz, Parisi, Viérin Marco)
Président On vote l'article 2:
Présents: 27
Votants et favorables: 23
Abstenus: 4 (Dujany, Marguerettaz, Parisi, Viérin Marco)
Président On vote l'article 3:
Présents: 27
Votants et favorables: 23
Abstenus: 4 (Dujany, Marguerettaz, Parisi, Viérin Marco)
Président On vote l'article 4:
Présents: 27
Votants et favorables: 23
Abstenus: 4 (Dujany, Marguerettaz, Parisi, Viérin Marco)
Président La parole au Conseiller Viérin Marco pour déclaration d'intention.
Viérin M. (Aut) Anche con l'astensione che abbiamo già manifestato sull'articolato il nostro voto sarà di astensione su tutto il progetto di legge.
Il mio intervento è solo per condividere a nome del gruppo degli Autonomisti le considerazioni che ha fatto il collega Dujany, ma anche per soffermarmi su altri passaggi, perché bisogna ricordarsi di quello che si è detto il 7 maggio ?97 in quest'aula.
Partirei da due considerazioni, e sono le motivazioni che speravo uscissero in maniera più precisa dalle parole dell'Assessore o di altri sul perché non si è utilizzata la riapprovazione agli effetti dell'articolo 31 dello Statuto e si è fatto la modifica.
Non entro nel merito politico, che ha già toccato il collega Dujany, ma entro nel merito delle scuse che l'Assessore e altri hanno utilizzato per mascherare questo fatto, che invece è un fatto politico. L'Assessore fa riferimento alla motivazione addotta nella relazione allegata al disegno di legge, ovvero per adeguare il testo alla legge n. 59, la cosiddetta "legge Bassanini" del 15 marzo; noi abbiamo approvato il disegno di legge che è stato bocciato dalla Commissione di Coordinamento due mesi dopo l'approvazione della legge Bassanini, quindi in quel momento sapevamo già che c'era quella legge. Non ci nascondiamo allora dietro le foglie... dell'Ulivo, se vogliamo chiamarle così.
Seconda considerazione addotta: per rendere più chiare le scelte legislative che la Regione vuole compiere. Con questo passaggio la Regione si è prostrata a un certo discorso; è inutile che i colleghi ridano perché sanno bene che questo è il succo, perché lo hanno scritto loro nella relazione di presentazione alla legge, le due motivazioni sono scritte, sono state enunciate dal relatore, sono state ribadite dall'Assessore Mafrica, i fatti sono qui, le date sono qui, quindi si capisce perfettamente!
Sono andato a riprendermi anche il dibattito, perché qualcuno può dire che la volta scorsa abbiamo votato all'unanimità. Lo abbiamo fatto perché non esistevano queste condizioni. Però già la volta scorsa, che eravamo ancora Popolari per la Valle d'Aosta, eravamo ancora Riformisti e non Autonomisti, abbiamo detto queste cose e riprendo l'intervento del Consigliere Collé, il quale affermava: "Dicevo prima che questo è un primo passo, tuttavia credo che il nocciolo del problema stia proprio in un discorso politico ad un tavolo da aprire, e perlomeno successivamente il Presidente della Giunta che questo tavolo, per quanto abbiamo sentito dagli organi di stampa, è già stato aperto". Ma aperto in che maniera?
Diceva la volta scorsa il Consigliere Borre, e devo dare atto che il Consigliere Borre ha posto alcune perplessità che condivido e che riprenderò: "In parte ripeterò quello che già il Consigliere Collé ha detto, perché mi sembra purtroppo una delle condizioni che obbligherà il Governo valdostano a trattare con il Governo romano per la distribuzione". L'aspetto della distribuzione qui non sembra sia molto chiaro, non siete neanche riusciti a barattare questo, Borre.
Continuava Borre: "... avendo sempre ben presente che l'energia prodotta dall'acqua, fonte rinnovabile per eccellenza, rimane forse l'ultima risorsa per la Valle d'Aosta e quindi la possibilità di utilizzarla nell'interesse generale della popolazione", e questo è il concetto che ha espresso il Consigliere Dujany, motivando la nostra posizione. Ma riprendo dall'intervento di Borre: "Quindi se oggi con questo disegno di legge si intende dare alla Regione la possibilità di riappropriarsi delle proprie facoltà statutarie, a suo tempo vanificate nelle sentenze della Corte costituzionale...", oggi torniamo indietro perché ribadiamo noi stessi che alcuni passaggi li accettiamo.
Infine, il sottoscritto nella dichiarazione di voto di allora disse quanto ha detto Borre oggi, ovvero (cito): "L'importante è capire se si vuole riaffermare i principi o se si vogliono riaffermare dei diritti; l'ENEL non ha cambiato niente nei confronti della Regione anche dopo gli appelli ad un confronto"; in sostanza Borre ha voluto dire che l'ENEL predica in una maniera e razzola nell'altra. E Borre era fra coloro che insieme al sottoscritto era presente quando si sono incontrati i rappresentanti dell'ENEL con la Regione. In quell'occasione i rappresentanti Tatò e altri che ci dissero a viso duro: "Questo è un problema che dovete trattare sul tavolo politico della distribuzione, non dovete trattare con noi ENEL, è un discorso politico". E ce lo hanno detto in faccia di fronte a trecento persone. Queste cose non possiamo dimenticarle!
In sede di prima approvazione di questo disegno di legge il sottoscritto disse: "Spero vivamente, Presidente, che se questo provvedimento verrà bocciato dalla Commissione di Coordinamento, si scelga la strada dello scontro per ribadire le nostre competenze statutarie, come è stato fatto per ben altre cose, leggine rispetto a questa, tipo quella del bollino blu, della tassa sui TIR, e altre cose. Con questo ribadisco il voto favorevole dei Popolari, sperando che la Commissione non bocci questo provvedimento". Però già allora dicevo che se la Commissione lo avesse bocciato, mi sarei battuto per la riaffermazione dell'articolo 31, come invece non mi sono battuto per altre leggine, perché per quelle abbiamo trovato l'unanimità dei consensi per fare la battaglia. Andate a chiedere ai Valdostani cosa pensano del bollino blu! Andremo a chiedere invece su questo ai Valdostani cosa ne pensano, ed è per questo che dico per abbiamo perso un'occasione dichiarandoci già perdenti, non potremmo poi andare a rivendicare alcune cose!
E la cosa più drammatica è quella che ha sollevato Borre: anche approvando questa legge, non verranno risolti i problemi che Borre sollevava prima, perché i dirigenti dell'ENEL - anche i giornalisti dovrebbero ricordarselo se qualcuno era presente a quell'incontro - ci dissero in maniera molto ferma che quello era un discorso da mettere sul tavolo politico, non un discorso da concordare con l'ENEL azienda!
Ebbene, oggi abbiamo concordato il tavolo politico!
Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) Pour déclarer le vote favorable sur ce projet de loi, compte tenu du fait que nous sommes convaincus de la nécessité de réaffirmer nos compétences statutaires, à savoir nos compétences statutaires actuelles et non pas les compétences que nous aimerions avoir. De ce point de vue, il est facile faire certaines affirmations; mais aujourd'hui nous avons la nécessité de donner une réponse concrète à un problème réel, représenté par l'exploitation de nos ressources hydroélectriques.
Nous ne pouvons pas passer une partie de notre matinée à justifier le fait qu'on avait voté favorablement il y a quelque temps et aujourd'hui par contre on vote différemment, pour pouvoir disposer d'un argument important lors de la campagne électorale qui commencera bientôt. Si quelqu'un lit attentivement ce projet de loi, il est exactement, du point de vue des contenus, le même que celui que l'Assemblée a voté la dernière fois, vu que ce qui aujourd'hui est mieux précisé, était déjà inscrit dans le projet de loi que cette Assemblée avait voté au mois de mai 1997, tant il est vrai que ces argumentations sont insérées dans le rapport. Le rapport dit qu'il y a nécessité de préciser certains arguments et il y a de plus également volonté de tenir compte des dispositions qui étaient déjà, il est vrai, approuvées à l'époque, mais qui n'étaient pas inscrites dans le texte voté par cette Assemblée.
C'est sur la base de ces considérations que nous avons voulu réaffirmer nos compétences par cette reproposition, parce que nous sommes convaincus que si l'on devra affronter le jugement de la Cour constitutionnelle, il est mieux de l'affronter sur la base des principes statutaires actuels avec un texte renforcé. C'est inutile de rappeler l'union sacrée de la Patrie en vertu du dernier alinéa de l'article 31 du Statut, quand c'est exactement M. Marco Viérin qui, le premier, quand il s'est agi de voter non pas sur les contenus mais sur les principes, a pris une position tout à fait différente. C'était dans son plein droit, mais je trouve contradictoire qu'aujourd'hui l'on veuille réclamer cette union sacrée de la Patrie, quand les comportements ont été tout à fait différents dans d'autres moments où l'on devait affirmer ce principe. Et en affirmant ces principes l'on a eu gain de cause, parce que dans la dialectique existante entre l'Etat et la Région, en approuvant un projet de loi avec cette procédure la Cour constitutionnelle nous a donné raison. Voilà le principe qui avait été affirmé.
La présentation de ce projet de loi ne résout pas les problèmes énergétiques au Val d'Aoste, il s'agit d'un premier pas, d'un pas que nous considérons comme concret pour donner application à nos compétences statutaires. Cela ne signifie pas que nous oublions les autres aspects, qui ont déjà été rappelés concernant le plan énergétique ou l'exercice des fonctions administratives, la possibilité pour nos consortiums d'oeuvrer - un recours a été présenté à cet effet - ou les rapports avec l'ENEL, le cadre général de l'évolution législative dans le secteur de l'énergie, les directives européennes et les dispositions y afférentes, voire la privatisation de l'ENEL et surtout la redéfinition des compétences. Mais il s'agit de plans différents; aujourd'hui nous voulons réaffirmer une compétence statutaire sur la base des principes qui sont fixés par le Statut. Nous voulons le faire et avec ce projet de loi nous pensons avoir défini le texte, qui peut nous permettre d'affronter cette confrontation qui est sollicitée et pour laquelle nous sommes disponibles, comme nous l'étions déjà en d'autres occasions, mais sur la base d'un texte qui nous donne un minimum de possibilités de réussite. Voilà la raison fondamentale pour laquelle nous n'avons pas représenté cette loi aux termes du dernier alinéa de l'article 31 de notre Statut, mais nous avons estimé opportun de formuler ce texte avec ces précisions, mais en maintenant le contenu qui était déjà inscrit dans le texte précédent.
C'est donc pour ces raisons que nous votons pour ce nouveau texte.
Président On vote la loi dans son ensemble:
Présents: 26
Votants et favorables: 23
Abstenus: 3 (Dujany, Parisi, Viérin Marco)
Le Conseil approuve
Président Les travaux du Conseil de ce matin sont terminés. Le Conseil est convoqué à 16 heures.
