Oggetto del Consiglio n. 2986 del 25 febbraio 1998 - Verbale

OGGETTO N. 2986/X - SUBCONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA DECORRENTI DALLA DATA DEL DECRETO DI SUBCONCESSIONE, ALLA DITTA SANNA ENRICO, DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE SUIS, IN COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ, AD USO IDROELETTRICO.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 23 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che con domanda in data 10.03.1993, la ditta Sanna Enrico ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal torrente Suis, a quota 1262,30 m.s.m., nel comune di Antey-Saint-André, moduli max. 0,075 e medi 0,073 di acqua per produrre, sul salto di metri 142,00, la potenza nominale media di Kw 10,16.

Precisato che la domanda, corredata dal relativo progetto a firma ing. Andrea Paillex, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente con opera di presa a trappola, vasca dissabbiatrice e di carico, edificio di produzione e canale di scarico.

Tenuto presente che:

- l'Ufficio Concessioni Acque, esaminato il progetto, ha invitato, con nota prot. n. 12618 del 12.12.1995, la ditta richiedente a voler verificare la convenienza economica della derivazione in oggetto;

- la ditta Sanna Enrico, con nota in data 04.04.1996, ha comunicato di voler dare corso alla domanda del 10.03.1993 ritenendo, in ogni caso, di poter avere una convenienza economica anche salvaguardando il minimo deflusso vitale richiesto;

- il Magistrato per il Po di Parma, con nota prot. n. 7353 in data 03.05.1996, ha rilasciato il proprio nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, con nota prot. n. 2574 in data 13.06.1996, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12.07.1993, n. 275, subordinatamente al mantenimento del minimo deflusso vitale anche nei periodi di magra;

- l'E.N.E.L., Compartimento di Torino, con nota prot. n. 1882 in data 21.10.1996 ha fatto presente di non avere particolari osservazioni da formulare, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 342 del 18.03.1965 circa la domanda sopraddistinta;

- l'avviso di presentazione della domanda 10.03.1993 della ditta Sanna Enrico è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 30 in data 26.10.1996 e riprodotto nel n. 8 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 11.01.1997, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;

- con ordinanza n. 213 in data 21.02.1997 dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Assetto del Territorio è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Infrastrutture e Assetto del Territorio della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 06.03.1997 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Antey-Saint-André e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP. Direzione Generale Difesa del Suolo; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione EstSesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse Naturali, Corpo Forestale Valdostano e Direzione Bacini Montani e Difesa del Suolo; all'Assessorato Ambiente, Urbanistica e Trasporti, Direzione Ambiente e Direzione Urbanistica e Tutela del Paesaggio; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L., Compartimento di Torino; all'Assessorato Industria, Artigianato ed Energia, Servizio Energia; all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma ed alla ditta Sanna Enrico;

- la pubblicazione presso il Comune di Antey-Saint-André, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuta regolarmente ed ha dato luogo alla presentazione, da parte delle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, di due esposti, entrambi datati 11.03.1997 con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, della quale il torrente Suis, tramite il torrente Marmore, è tributario, le Associazioni Irrigue chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:

a) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;

b) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare ogni e qualsiasi turbamento del regime idraulico dei corsi d'acqua interessati.

Visto altresì che la visita locale d'istruttoria è regolarmente avvenuta il 16.04.1997 ed alla medesima oltre ai funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Infrastrutture e Assetto del Territorio sono intervenuti i signori: Gerbore Corrado, geom. dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali ed il geom. Navillod Franco, tecnico comunale di Antey-Saint-André.

Rilevato che il tecnico comunale, geom. Navillod Franco, ha fatto notare che esistono, a valle della derivazione in oggetto, delle captazioni ad uso irriguo alle quali dovrà essere garantito il quantitativo d'acqua necessario per l'irrigazione dei relativi terreni.

Considerato che, a seguito di sopralluogo precedentemente effettuato, i funzionari dell'Ufficio Acque di questo Assessorato hanno riscontrato la non corrispondenza tra le rappresentazioni grafiche di progetto e la situazione dei luoghi interessati dalla derivazione ed hanno invitato la ditta a presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del verbale di visita d'istruttoria, i nuovi elaborati tecnici corredati da documentazione fotografica.

In riferimento alle richieste formulate dal geom. Navillod, poiché sono tendenti a tutelare i diritti precostituiti, si ritengono ammissibili e pertanto apposita clausola è stata inserita nel disciplinare di subconcessione.

Per quanto riguarda le prescrizioni formulate dalle citate Associazioni Irrigue, si precisa che il canale di derivazione, come stabilito nel disciplinare di subconcessione, dovrà essere dotato di paratoia regolata in modo tale da garantire che non entri nella derivazione una quantità di acqua superiore a quella subconcessa; inoltre l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente, in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni modeste, per cui non sono da temere turbamenti del regime idraulico dei corsi d'acqua interessati. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesistenti, poste a valle della derivazione in oggetto, le precisazioni richieste dalle citate Associazioni Irrigue sono state inserite nel disciplinare di subconcessione.

In merito alle richieste avanzate dai funzionari dell'Ufficio Acque, la ditta ha provveduto a presentare, in data 26.09.1997, dopo aver chiesto una proroga del termine fissato nel verbale di visita d'istruttoria, gli elaborati integrativi richiesti dall'Ufficio medesimo.

Tenuto inoltre presente che:

- l'opera di presa, posta a quota 1262,30 m.s.m., consiste in una vaschetta delle dimensioni interne di mt. 2,20x0,40x0,40, idoneamente sagomata, in lamiera e profilati d'acciaio coperta da una griglia inclinata, a fori circolari, sulla quale scorrerà l'acqua che, opportunamente filtrata, cadrà in parte nella vasca sottostante;

- l'acqua, una volta derivata, viene convogliata alla vasca dissabbiatrice, avente anche funzione di vasca di carico, tramite una tubazione DN 150 mm della lunghezza di pochi metri;

- dalla vasca di carico, posta a quota 1262,20 m.s.m., delle dimensioni di metri 2,40x0,60x0,85 partirà la condotta forzata in acciaio della lunghezza di mt. 430 e del diametro nominale DN 80 mm completamente interrata;

- la turbina, del tipo Pelton, ed il generatore elettrico, saranno installati sotto una tettoia già esistente adiacente al fabbricato civile;

- le acque, dopo l'utilizzo, vengono restituite, tramite una tubazione interrata in polietilene, del diametro esterno di mm 125 PN 6, nel torrente Suis, a quota 1115 m.s.m. circa;

- il dislivello tra il pelo morto dell'acqua, nella vasca di carico, a quota 1262,20 m.s.m. e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motori, a quota 1120,20, risulta essere di metri 142. In conseguenza, la potenza nominale media annua dell'impianto, sulla portata media di moduli 0,073, risulta essere di:

7,3x142:102=Kw 10,16.

Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:

1) la derivazione appare tecnicamente ammissibile;

2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di moduli max. 0,075 e medi 0,073 si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;

3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;

4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

5) il minimo deflusso vitale, è stato calcolato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione consigliare n. 1193/X in data 22.02.1995 ed ammonta a 16,9 litri/sec., che verranno lasciati defluire tramite una saracinesca, opportunamente tarata, posizionata sulla vasca di carico;

6) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Suis ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;

7) per l'uso della derivazione non è temibile alcun inquinamento delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.

Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 20575/97 del 02.12.1997 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;

Visto lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;

Vista la legge regionale n. 4 del 08.11.1956;

Vista la legge n. 36 del 05.01.1994;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X in data 22.02.1995 ed in esecuzione della medesima;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4853 in data 30.12.1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore dell'Assetto del Territorio e Infrastrutture di rete dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Infrastrutture e Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto dagli art. 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della L.R. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere delle Commissioni consiliari permanenti III e IV;

Con voti favorevoli: ventotto e voti contrari: uno (presenti: trenta; votanti: ventinove; astenuto: uno, il Consigliere TIBALDI);

DELIBERA

1) di subconcedere, per la durata di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, alla ditta Sanna Enrico, giusta la domanda presentata in data 10.03.1993, di derivare dal torrente Suis, a quota 1262,30 m.s.m., nel Comune di Antey-Saint-André moduli max. 0,075 (litri al minuto secondo settevirgolacinque) e medi 0,073 (litri al minuto secondo settevirgolatre) di acqua per produrre sul salto di metri 142,00 la potenza nominale media annua di Kw 10,16;

2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;

3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della ditta Sanna Enrico;

4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione regionale:

a) lire 103.975 (centotremilanovecentosettantacinque) pari a mezza annualità del canone, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, a titolo di cauzione, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501 e per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazioni di atti, ecc. somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione Fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);

5) di stabilire, come specificato nell'art. 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 207.950 (duecentosettemilanovecentocinquanta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22.04.1994 n. 320 e di darne esecuzione.

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