Oggetto del Consiglio n. 2953 del 11 febbraio 1998 - Verbale
OGGETTO N. 2953/X - ELEZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE PER LA NOMINA A MEMBRO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL LAVORO A DOMICILIO.
Il Presidente STEVENIN, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 13 dell'ordine del giorno.
IL CONSIGLIO
Premesso che:
- la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza regionale e in particolare all'articolo 3 - primo comma - stabilisce che le nomine indicate nell'allegato A sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale;
- l'articolo 6 della legge 18.12.1973, n. 877, stabilisce quanto segue:
"Presso ogni ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione regionale per il lavoro a domicilio.
La commissione decide i ricorsi di cui al sesto comma del precedente art. 5 e coordina a livello regionale le commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio.
La commissione, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta:
a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro;
b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede regionale;
c) da tre rappresentanti della regione, eletti dal Consiglio regionale, con rappresentanza della minoranza.
I membri della commissione durano in carica tre anni".
- l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 "Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato" stabilisce quanto segue:
"1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, è ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo".
- la Commissione di cui all'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è compresa nell'elenco di cui alla tabella C, del sopraindicato articolo 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608;
- il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, nell'impartire, con circolare n. 112/95 in data 11 settembre 1995, le necessarie direttive per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del DPR 9 maggio 1994, n. 608, ritiene che la Commissione per il lavoro a domicilio debba essere composta da un solo rappresentante eletto dalla Regione;
- i membri della Commissione scadono il 19 febbraio 1998.
Considerato che, a seguito dell'attivazione della procedura prevista dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, con provvedimento dirigenziale n. 5528 in data 20 novembre 1997 è stata inserita nell'albo delle nomine e designazioni di competenza regionale la sottoindicata candidatura per l'elezione a rappresentante della Regione in seno alla Commissione regionale per il lavoro a domicilio:
MEGGIOLARO Maurizio, nato ad Aosta il 12.04.1967 ed ivi residente in Via delle Betulle n. 62;
Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione Affari Generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;
Richiamati la legge 18 dicembre 1973, n. 877, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 e la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11;
Proceduto a votazione a schede segrete, con l'assistenza del Consigliere segretario LINTY e degli scrutatori Consiglieri BORRE, CHIARELLO e FLORIO, con il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti: ventisette;
- Consiglieri votanti: ventisei;
- Astenuto: uno, il Consigliere CHIARELLO;
- Schede nulle: una;
- Schede valide: venticinque;
- Schede bianche: tre.
Hanno riportato voti:
- MEGGIOLARO Maurizio: ventidue;
DELIBERA
1) di eleggere quale rappresentante della Regione per la nomina a membro della Commissione regionale per il lavoro a domicilio, per il triennio 1998/2001, il Signor MEGGIOLARO Maurizio (domiciliato in Aosta, Corso Lancieri di Aosta, n. 25);
2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.
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